domenica 30 agosto 2015

Pubblici spettacoli - Articoli 68, 69 e 80 del TULPS ed applicabilità dell' 'istituto della SCIA

Niente SCIA per le attività di spettacolo: serve la licenza e la Commissione di vigilanza
La SCIA non può sostituire le verifiche della Commissione di vigilanza sui luoghi di spettacolo, quantomeno per eventi che superino le 24 ore. Lo chiarisce la nota del 21 maggio 2015 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, avente ad oggetto “Pubblici spettacoli – art. 68, 69 e 80 del Tulps ed applicabilità dell’istituto della Scia”.(1)

L. 241/90 aggiornata ad agosto 2015

 
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi.





(testo coordinato con le modificazioni e le integrazioni
apportate da fonti di diritto successive
sino alla legge 7 agosto 2015, n. 124)

SCIA:Tabella delle principali modifiche introdotte della Legge 124/2015

per scaricarla clicca qui

venerdì 28 agosto 2015

Tamponamento senza colpa, se l'ostacolo è imprevedibile.Responsabile il proprietario se si stacca il rimorchio in autostrada e rimane sulla corsia di marcia provocando un incidente

Con sentenza n. 17206 depositata il 27 agosto 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso di una compagnia assicuratrice, avverso la pronuncia con cui la stessa veniva condanna – per conto dell'assicurato – al risarcimento dei danni occorsi alla resistente.
Quest'ultima, in particolare, percorrendo l'autostrada a bordo del proprio autocarro, era andata a collidere contro un rimorchio (assicurato con la ricorrente) che si era staccato dalla motrice e si era arrestato proprio al centro della corsia di marcia.
La compagnia ricorrente impugnava la pronuncia di merito, laddove I giudici territoriali non avevano ritenuto applicabile al caso di specie, la disposizione di cui all'art. 149 C.d.S. (considerando la presenza del veicolo fermo in mezzo alla strada, un "fatto imprevedibile").
Invero – a detta della ricorrente – il conducente del veicolo sopraggiungente avrebbe dovuto garantire l'arresto tempestivo, mantenendo la distanza di sicurezza; sicché la collisione avrebbe dovuto porre a suo carico la presunzione della relativa inosservanza.
La Cassazione, nel respingere detta censura, ha viceversa affermato che la presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza ex ex art. 149 C.d.S. non concerne l'ipotesi di tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
Nel caso de quo, va dunque esclusa la presunzione di colpa a carico del conducente che si è scontrato con il rimorchio fermo nella carreggiata, restando esclusivamente operante la presunzione di responsabilità del proprietario del rimorchio medesimo ex art. 2054 c.c.

 Eleonora Mattioli  http://www.telediritto.it

giovedì 27 agosto 2015

Quesito:Patente scaduta da più di tre anni

Domanda: 
Ho letto recentemente su "OMISSIS" che per la patente scaduta da più di cinque anni  si fa riferimento alla circolare n. 16/1971 del  Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ed al chiarimento fornito dallo stesso, con la nota del 26 gennaio 2009 prot. n. 7053 che specifica che:
 
  1. la revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma;
  2. l'eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990.
  3. in sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall'Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.
  4. non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa.
La procedura è giusta?

Roberto A.
Milano

Risposta:

La procedura sopra descritta è la stessa di quella fornita da 'Linea amica' , il servizio di call center organizzato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione per fornire ai cittadini, tramite telefono ed e-mail, informazioni ed assistenza nei rapporti con la P.A, ma il servizio è aggiornato al 14 luglio 2014 (si fa per dire aggiornato....).

Forse l'articolista avrà attinto da li, e non si è minimamente posto il problema.

La norma sopra richiamata è invece, a mio avviso, del tutto obsoleta, tenuto conto che le competenze relative al semplice rinnovo di validità della patente di guida sono state trasferite alle autorità sanitarie competenti al rilascio dei relativi certificati medici e che se la patente è scaduta da più di 3 anni non è possibile rinnovarla per via telematica (l'attuale procedura digitalizzata) e non è possibile per il medico rilasciare il certificato di rinnovo.

L'unica cosa certa, dalla lettura delle norme, è che il rinnovo di validità di patenti scadute da oltre tre anni dovrà essere effettuato direttamente presso l'Ufficio della Motorizzazione civile cosi come stabilito dalla Circolare - 23/09/2014 - Prot. n. 20423

Peraltro è anche prevista la Procedure richiesta duplicato e conferma validità (rinnovo) della patente di guida nei casi di impossibilità di attivazione della procedura telematica di rinnovo.

La stessa Circolare 9-5-2013 n. 11720, che parla di Patenti italiane rinnovate all'estero ai sensi dell'art. 126, comma 9 del Codice della Strada, così recita:" A tal proposito si ritiene pertanto utile ricordare che la conferma di validità effettuata dalle autorità diplomatico-consolari, con le modalità previste dal citato art. 126, è da ritenersi valida a tutti gli effetti e quindi deve essere opportunamente valutata prima di considerare l'eventuale emissione di un provvedimento di revisione (ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada) avente come motivazione un mancato esercizio alla guida per lungo periodo che, in genere, viene individuato in tre anni, in base alla Circolare n. 16/1971 di quest'Amministrazione"
Mario Serio
Riproduzione riservata 

Nota agli articoli sui Vigili Urbani di Catania pubblicati su La Sicilia del 26/8/2015



Tanto grande è il livore giornalistico, quanto grande è la disinformazione che scorre nelle pagine del maggiore quotidiano regionale della Sicilia del 26/8/2015. Nota agli articoli sui Vigili Urbani di Catania.

Ancora una volta il quotidiano siciliano per antonomasia ospita una "penna" tanto lesta quanto superficiale e vacanziera, che ha la presunzione di fare rilevare sacche di disservizi ingrossate, neanche a farlo apposta, da una presunta indolenza dei Vigili Urbani di Catania. Sono stati descritti come gli unici possibili responsabili della diffusa microillegalità, che regna in una città che, al di là della gloriosa storia culturale e dei fasti degli anni novanta, sta rischiando di restituire ai catanesi un notevole malessere sociale, che la politica e l'economia reali non sono più in grado di contenere.

Penne del genere andrebbero forse lasciate senza inchiostro, per essere così tanto rinchiuse nelle riserve delle rotative suffragate dal potere locale, che vi sovrintende e che filtra l'informazione.

Ciancio docet! un editore amico dei potenti, ben ammanigliato in politica, poco disponibile a dare voce alle repliche fuori dal coro. E che dire dell'attuale sindaco della città, grande mentore dell'Anci, quel partito trasversale dei sindaci, che non risparmia colpi ai pubblici dipendenti, nè di buon grado alla polizia municipale. Un'associazione che infiersice misura su misura sulle disgrazie della categoria più a rischio nel settore del pubbico impiego e che non si è mai chinata al cospetto dei nostri morti in servizio o dei gravi infortuni occorsi nell'esercizio della pubblica funzione di polizia, che contraddistingue i Vigili contesto dell'apparato comunale. I sindaci ed i prefetti, nell'ambito dei loro rapporti istituzionali, rilasciano spesso dichiarazioni inascoltabili, sono affililiati al potere nazionale e di conseguenza si rifiutano di fare pubblica ammenda delle loro gravi e pesanti responsabilità in merito alla conduzione della cosa pubblica o sui fatti che non accadono per caso. Quindi, se a crocifiggere la Polizia Municipale (i Vigili Urbani) non ci pensano i prefetti ed i sindaci, intervengono le penne che, afferrando i gangli delle loro menti pensanti, vomitano fiumi di scrittura esprimendo giudizi improbabili, frettolosi e a volte persino interessati, per riempire pagine intere di altrettanti improbabili scoop. Cara ed "indiscreta" penna de La Sicilia, scorrazzare con un bel motorino senza indossare il casco e forse anche a luci spente, in violazione delle più elementari norme di comportamento sulla strada, non è certo un bell'esempio di civiltà per i suoi concittadini, né di educazione per i suoi figli, caso mai ne abbia qualcuno. E chissà, poi, che Ella non sia tra coloro che preferiscono la bambagia di una scuola d'elite, per tener lontano i pargoli, con tanto di riverenza, dai peccati e dai vizi di una Catania in balia di un futuro incerto e di un prossimo maleducato e cafone. Ma non tutti i catanesi sono così, anzi!

Scrivere dell'assenza sul territorio dei Vigili Urbani, senza avere davvero indagato sulle dinamiche amministrative e finanziarie dell'apparato comunale, o sulle inadempienze e sulla noncuranza della politica locale, non fa onore alla specialissima e nobile professione di giornalista. No, ma è meglio non mettere mano ad indagini del genere, perchè si rischierebbe di affondare nel crogiolo degli interessi pubblici e privati e, magari chissà, scoprire scorci di vita quotidiana dal profilo tanto particolare, quanto nebuloso. Orbene, come a Roma per i funerali del potente Casamonica, anche a Catania ci si presta a celebrare il funerale della legalità per colpa dei Vigili Urbani? cosa diranno il prefetto ed il sindaco di Catania, ed il comandante dei Vigili Urbani sarà in linea con quello di Roma? Sappia la cara penna, che la polizia municipale, i Vigili come li chiama ancora lei, non sono avvezzi ai fasti delle conferenze stampa, ma restano in silenzio anche quando compiono le stesse imprese di servizio dei colleghi delle forze di polizia dello Stato. Se poi il sindaco della città preferisce la frivolezza degli annunci ad effetto, col rischio di mettere in crisi ancor più la già tanto vituperata immagine dei Vigili, ciò non può che darci fastidio. Ma la caccia all'untore non è il modo giusto di affrontare i gravi problemi della sicurezza delle città, del mantenimento dell'ordine pubblico, della tutela dell'incolumità delle persone e dei beni comuni. Questo lavoro compete sì alla polizia locale, ma con alcune indefettibili eccezioni sul piano "sussidiario, poichè alcuni di quei compiti sono la promanazione di norme nazionali, che attribuiscono in via primaria le competenze allo Stato ed ai suoi organi. Dunque è necessario cambiare la prospettiva del ragionamento di penna, indagare, scoprire, studiare i testi ed analizzare l'esperienza sui compiti precipui, ai quali sono chiamati i Comuni, informarsi di quali e quante risorse dispone l'ente locale per adempiere giustamente e correttamente ai loro doveri istituzionali. Il controllo del centri abitati, per garantire il civile svolgimento delle attività umane e produttive è indubbiamente compito anche della Polizia Locale, ma affinchè i servizi da svolgere possano essere davvero mirati ed efficienti è necessario che la politica intervenga col massimo rispetto e che gli amministratori locali diano un'attenzione qualificata al nostro lavoro, alla nostra professionalità. Diversamente il fallimento è scontato! Questo fattore serve a costruire un'indifferibile sinergia dei compiti tra lo Stato ed il Comune, per giungere al compimento democratico dell'esercizio della potestà autoritativa. Ripassando Forrest Gump (il film) "la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita". C'è invece bisogno di regole, di strumenti, di certezza nell'organizzazione e nella gestione della vita amministrativa di ogni città, paese o borgo che sia. Ci vuole metodo per potere amministrare equamente e secondo i crismi del diritto e nulla deve essere lasciato al caso, così come è accaduto a Roma, o ahimè a Torino. Lo strumento necessario per realizzare il Diritto non può che essere il determinismo, da non conforndere col razionalismo giuridico, e vedremo tutti che il cittadino si sentirà più sicuro, avrà maggior consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri e l'autorità darà risposte più compiute di quanto non sappia fare attualmente. Da quel momento in poi non sarà più possibile assistere ai balletti ed alle chiacchere delle convenzioni, ciascuno saprà perfettamente quali sono i propri compiti, quali i limiti delle proprie azioni e gli errori avranno una paternità per nascita e non più per mera legittimazione. Il clamore sollevatosi sul riordino del pubblico impiego è l'ennesimo tentivo strumentale e propagandistico di sviare l'attenzione sui problemi reali, che gravano sull'assetto generale del nostro ordinamento giuridico. Tutto ciò che sembra essere modificato nel Paese, a colpi di maggioranza e di fiducia in parlamento, è soltanto il prodotto di un disegno sfascista delle istituzioni, che invece devono essere rivisitate e plasmate, solo dopo una attenta esegesi, adeguandone il peso con l'aggiunta di nuovi valori, sulla scorta del principio costituzionale di adeguatezza e di sussidiarietà. A meno che non si vogliano trasferire tutte le competenze dello Stato agli Enti territoriali, operando così di fatto una differenziazione forte tra due poteri. Va detto che, per gli onori della cronaca recente, lo Stato non può più trascurare il fatto che alla Polizia Locale bisogna dare un nuovo ordinamento, che riconosca il suo diritto, secondo proporzione, ad essere annoverata tra le Forze di polizia, perchè tale è il suo compito per essere chiamata costantemente a vigilare sulla sicurezza delle città, al pari della PolStato, dei CC e della GdF. La Polizia dei comuni concorre al mantenimento della sicurezza pubblica, specie quando è chiamata a collaborare con le polizie statali in occasione di eventi importanti o di situazioni altamente sensibili. Non è più il tempo di disquisire sul presidio degli incroci, delle piazze o dei quartieri a rischio storicamente occupate dal malaffare e dalla grande criminalità. Non più nei termini in cui è stato scritto sul quotidiano del 26 corrente. Tuttavia i Vigili Urbani non godono delle stesse tutele normative alle quali sono invece sottoposte le forze dell'ordine, nonostante l'affinità, se non addirittura l'identicità, dei compiti e delle funzioni. Per questo da anni reclamiano un contratto di lavoro che, pur disciplinato all'interno del comparto delle AA.LL., sia di natura pubblicistica e renda totale adeguamento economico con il trattamento giuridico-economico, anche dietro il profilo assicurativo ed assistenziale, delle forze di polizia dello Stato. In via di principio, va detto che un primo passo per una vera e compiuta riforma generale del pubblico impiego deve essere posato sull'opportunità di un contratto unico nazionale per gli statali e i locali, non essendovi più ragioni sufficienti per giustificare la differenziazione operata con due contratti diversi, nazione e locale. Cosa hanno di diverso l'archivista o il bibliotecario dipendenti dal Ministero e quelli dipendenti dagli Enti locali. E così a discesa, che differenza c'è tra un poliziotto dello Stato ed uno dei Comuni, allorquando ciascuno all'interno del proprio ordinamento svolge compiti di Polizia? (dal greco πολιτεία, con cui si volle indicare la costituzione, l'ordinamento della Città e dello Stato. Oggi il termine polizia definisce quella parte dell'attività della pubblica amministrazione, che ha per oggetto la conservazione dell'ordine pubblico, della sicurezza e della pace sociale, la polizia amministrativa).

Orbene, qualora la penna de La Sicilia fosse nelle condizioni di leggere questa brevissima e riduttiva considerazione, voglia avere la lungimiranza di fare cosa utile scambiando le nostre opinioni sul fronte della "buona informazione".

Per ultimo, pregevole lo sforzo compiuto dall'altra "penna", che ha cercato di evidenziare nel suo articolo le criticità della condizione in cui versano i Corpi di polizia municipale, che fra non molto scompariranno per "consunzione", dal momento che non è possibile rimpinguare gli organici o sostituire il personale, a fronte dell'avanzata età media degli Agenti, che tra l'altro pesa in termini di efficienza e versatilità fisica.


Caltagirone 26/8/2015
 Nello Russo
 (Segretario Nazionale Silpol)

mercoledì 26 agosto 2015

La deroga di cui al comma quinto dell'art. 266 del d.lgs. 152/2006 non opera con riferimento a categorie di rifiuti che sono autonomamente disciplinate.

 

Ma la competenza della polizia giudiziaria per i reati ambientali è "rinunciabile" e "facoltativa"?

 - A cura del Dott. Maurizio Santoloci
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Guida in stato di ebbrezza: niente aggravante se si rifiuta il test

Un punto a favore dei guidatori che oppongono un rifiuto all’alcol test: a loro, se causano un incidente, non si può applicare la stessa aggravante prevista per chi viene trovato in stato di ebbrezza. Lo ha stabilito la Quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 35553/2015, depositata ieri. Una pronuncia che interviene su una questione su cui si attende un chiarimento per il 29 ottobre, quando la tratteranno le Sezioni unite.
Leggi l'articolo di Maurizio Caprino sul "sole 24 ore"

martedì 25 agosto 2015

Buoni pasto, permessi, mobilità e staff agli organi politici

di Gianluca Bertagna
Buoni pasto
È regola generale che, per riconoscere il buono pasto a un dipendente sia necessario che vi sia uno stacco temporale dell'attività lavorativa. Un ente, ha chiesto se è possibile riconoscere tale buono anche agli agenti di polizia locale che prestano servizio dalle 14 alle 20. La risposta del ministero dell'Interno del 27 febbraio 2015, ma diffusa solo recentemente, richiama innanzitutto l'articolo 13 del Ccnl 9 maggio 2006 che prevede la possibilità di individuare «in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività della biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro». Secondo il ministero, quindi, l'attribuzione del buono pasto al personale di polizia locale non è mai automatica ma necessita dell'intervento dell'amministrazione, la quale potrà determinare in tal senso nell'ambito della propria autonomia organizzativa.
Continua a leggere l'articolo

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)


Ultimo aggiornamento 25 Agosto 2015 http://www.agid.gov.it/
L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), entro il 2016, prenderà il posto delle oltre 8.000 anagrafi dei comuni italiani, costituendo un riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici.

Visto e permesso di soggiorno

Il visto è rilasciato dall'ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero; il permesso di soggiorno (articolo 5 del Testo unico immigrazione) è rilasciato in Italia dalle questure competenti a seconda della provincia nella quale si trova lo straniero. Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi (esclusi quindi la domenica e i festivi). I cittadini stranieri maggiori di 16 anni che entrano in Italia per la prima volta, sottoscrivono con lo Stato l'accordo di integrazione contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno.

Risarcimento del danno biologico

Di Ministero dello sviluppo economico
Decreto 25 giugno 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 giugno 2015

Aggiornamento annuale degli importi per  il  risarcimento  del  danno
biologico  per  lesioni  di  lieve  entita',  derivanti  da  sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti,
anno 2015. (15A05376)

(GU n.162 del 15-7-2015)

Tutela del consumatore

a cura della dott.ssa Daniela Mascaro e Dr Andrea Guerci (www.aci.it)

Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).

Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130

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Modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013

Commissione europea Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 del 1 luglio 2015

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Occorre la SCIA per istallare i condizionatori -L'accertamento dell'illecito amministrativo urbanistico-edilizio e paesaggistico, nonché applicazione delle relative sanzioni, possono intervenire anche dopo il decorso di un rilevante lasso temporale dalla consumazione dell'abuso, al quale deve riconoscersi natura permanente, con la conseguenza che esso cessa soltanto dopo la materiale esecuzione della sanzione


N. 10826/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02222/2009 REG.RIC.

lunedì 24 agosto 2015

Blocco del turn over per la polizia locale

Gli enti locali non possono assumere, a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale, nelle funzioni di polizia locale, fino a quando non vi sarà la totale ricollocazione dei dipendenti della polizia provinciale dichiarati in soprannumero. Sono fatte salve le assunzioni di agenti stagionali disposte dalle amministrazioni, dall’entrata in vigore del Dl 78/2015, ma per una durata massima di cinque mesi nell’anno solare. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione offrono la possibilità di tirare le fila su quali azioni sono concesse agli enti locali in materia di personale. Al di là delle assunzioni a tempo indeterminato (si vedano anche gli altri servizi in pagina), di quali altre regole devono tenere conto gli operatori e gli amministratori locali?

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Per i vigili niente arresti «in trasferta»Nullo l'arresto fatto dalla polizia municipale fuori dal suo territorio. La Cassazione ricorda che a differenza di polizia e carabinieri i vigili urbani hanno un raggio d'azione limitato

I vigili urbani, pur avendo funzioni di polizia giudiziaria, non possono effettuare arresti fuori dal territorio del Comune di appartenenza. Un principio già stabilito espressamente dall’articolo 57 del Codice di procedura penale e ora ribadito dalla Cassazione - con la sentenza 35099/2015, depositata ieri - anche per il caso in cui l’arresto “in trasferta” avvenga alla fine di un pedinamento iniziato nel proprio territorio comunale. La sentenza evidenzia anche l’altro limite cui sono soggetti tutti gli appartenenti ai corpi di polizia locale, cioè quello di poter operare solo durante di servizio; va però aggiunto che questo limite può non essere valido per le funzioni di polizia stradale.

Leggi l'articolo completo qui

La pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) è revocata nel caso di arresto in flagranza per altro reato che ne impedisca l’adempimento

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 34234/15; depositata il 5 agosto

domenica 23 agosto 2015

Regione Sicilia:Aggiornamento delle procedure di riconoscimento ed iscrizione all’Albo regionale delle associazioni pro loco

Assessorato del turismo,dello sport e dello spettacolo
DECRETO 27 luglio 2015.
Aggiornamento delle procedure di riconoscimento ed iscrizione all’Albo regionale delle associazioni pro loco (pag. 27

Sicilia:Pubblicato il Calendario Venatorio 2015/2016

Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
DECRETO 7 agosto 2015.
Calendario venatorio 2015/2016.

Regione Sicilia:Piano regionale di controllo ufficiale alimenti e bevande 2015-2018.

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 23 luglio 2015.
Piano regionale di controllo ufficiale alimenti e bevande 2015-2018 (pag. 15)

ZTL: gli operatori economici possono entrarvi solo individuando fascie orarie libere per tutti

I comuni non possono fare quello che vogliono nella ZTL. Gli accessi nella stessa, sono regolati dal dpr 250/1999

Parere MIT 2531 del 27.05.15 reso al comune di Modena

l bar della movida anche se rumoroso non commette reato


AMBIENTE-ECOLOGIA: Il bar della movida anche se rumoroso non commette reato. Quiete pubblica. Sanzione per chi supera i limiti.
Escluso il reato di disturbo alla quiete pubblica per il bar della movida che supera i limiti imposti dalla legge. Se il gestore è autorizzato a fare musica fino a tarda notte la sola pena prevista è la sanzione amministrativa, perché la sua attività va considerata come esercizio di un mestiere rumoroso.
La Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza 18.08.2015 n. 34920 distrugge il sogno di tanti cittadini di vedere duramente punito chi li costringe a stare svegli fino all’alba.
La Suprema corte precisa, infatti, che quando l’uso degli strumenti musicali è strettamente connesso e necessario all’attività che ha avuto il via libera delle autorità, lo sforamento dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore fa scattare il solo illecito amministrativo previsto dall’articolo 10, comma secondo, della legge 26.10.1995 n. 447.
Il Codice penale entra in gioco con l’articolo 659, comma primo, che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda solo quando i rumori molesti provengono non dagli strumenti “sdoganati” ma sono il risultato di altre azioni non necessarie o non attinenti con il genere di lavoro che ha avuto il nulla osta amministrativo.
La norma penale è composta poi anche da un secondo comma che si applica, come precisa la Suprema corte, quando la violazione contestata riguarda specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell’Autorità che regolano l’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle relative ai valori limite di emissioni sonore stabilite con criteri dettati dalla legge 447 del 1995.
Nel caso esaminato nulla di tutto questo era accaduto. E la Cassazione dà partita vinta al gestore del bar che aveva fatto ricorso contro la condanna inflitta dalla Corte d’appello in sintonia con il Tribunale. A denunciare il superamento dei decibel consentiti dopo le 20, erano stati gli abitanti dell’appartamento posto proprio sopra il bar dove avvenivano le feste danzanti. Valori fissati in 5 decibel durante il giorno e in 3 decibel di notte.
Per la Cassazione si trattava però di una condanna ingiusta anche a prescindere dall’applicazione dell’”esimente” del mestiere rumoroso. I giudici di merito si erano, infatti, limitati –sottolinea la Suprema corte– ad affermare che le immissioni erano tali per entità e caratteristiche accertate da disturbare un numero indeterminato di persone, senza provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i rumori potessero essere uditi, anche potenzialmente, da più abitanti del palazzo o della zona.
Al contrario dagli atti emergeva che le lagnanze provenivano solo dai condomini che occupavano la casa immediatamente sopra il bar, mentre gli altri non erano stati neppure sentiti (articolo Il Sole 24 Ore del 19.08.2015).
MASSIMA
In ogni caso, deve anche evidenziarsi che dalle sentenze di merito non si riesce a comprendere bene quale sia l'ipotesi di reato per la quale l'imputato è stato condannato.
Con il capo di imputazione si richiamava, oltre all'art. 659 cod. pen., anche il DPCM 14.11.1997, e si contestava all'imputato di avere cagionato, mediante l'esercizio nel suo bar di attività di musica in tempo di notte proveniente dall'esecuzione di attività danzante all'interno del locale, emissioni rumorose superiori ai limiti consentiti dal DCMP 14.11.1997. Sostanzialmente, dunque, si contestava il superamento dei limiti indicati dal decreto presidenziale.
La sentenza dì primo grado, poi, ha indubbiamente basato l'affermazione dì responsabilità soprattutto sulla circostanza che —secondo gli accertamenti eseguiti dall'ARPA nell'aprile del 2010- l'attività del bar provocava (all'epoca) un rumore che superava il limite differenziale massimo stabilito dall'art. 6 del DPCM 01.03.1991 (5 db diurno e 3 db notturno) e comunque provocava nell'appartamento sito al primo piano dello stesso stabile in cui è ubicato il bar, il superamento dei limiti massimi assoluti di sera dopo le ore 20:00, arrivando con la musica fino a 68,5 dB con le finestre aperte ed a 46,5 dB con le finestre chiuse. La sentenza della corte d'appello di Milano si basa in sostanza sullo stesso fondamento, avendo affermato che la prova della responsabilità si desumerebbe, oltre ogni ragionevole dubbio, dal fatto che l'imputato non aveva dimostrato che «gli accorgimenti adottati fossero idonei a ricondurre le emissioni nei limiti di legge».
Se però così è, allora —al di là di quanto già osservato sulla palese inversione dell'onere della prova- l'ipotesi di reato accertata e ritenuta dai giudici del merito è indubitabilmente quella di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen., il quale punisce con la sola ammenda «chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità».
Nella specie, appunto, l'imputato avrebbe esercitato il mestiere rumoroso di esercizio di un bar -autorizzato all'uso, anche di notte, di apparecchi acustici per la diffusione di musica- contro le disposizione di legge e le prescrizioni del DPCM 01.03.1991, superando sia i limiti differenziali sia i limiti assoluti ivi indicati. Dalle sentenze di merito, infatti, non emerge alcuna prova che i rumori molesti provenienti dal bar avessero altra e diversa origine se non quella, evidenziata dalle sentenze stesse, di una ritenuta illegittima utilizzazione degli strumenti di diffusione sonora, ai quali il bar era autorizzato anche di notte, oltre i limiti (differenziali ed assoluti) previsti dagli atti autorizzativi e dal DPCM del 1991.
Va invero ribadito il principio che i rumori molesti provenienti da un bar integrano la fattispecie di cui all'art. 659, secondo comma, quando provengano da attività strettamente connesse e necessarie all'esercizio del bar stesso. In particolare, pertanto, l'attività di un bar regolarmente autorizzato dall'autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte ed all'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, deve essere classificata come esercizio di un «mestiere rumoroso», proprio perché in tal caso l'utilizzazione degli strumenti musicali e di diffusione acustica deve considerarsi strettamente connesso ed indispensabile all'esercizio dell'attività autorizzata (cfr. Sez. I, 26.02.2008, n. 11310, Fresina, Rv 239165).
Deve ricordarsi, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie di reato configurate rispettivamente dal primo e dal secondo comma.
L'elemento che le differenzia è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità.
Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio della attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 659 cod. pen., per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Sez. I, 17.12.1998, n. 4820/1999, Marinelli, m. 213395, in un caso di emissioni rumorose provocate non dall'attività di una discoteca, bensì dall'impianto di condizionamento); «L'art. 659 cod. pen. prevede due distinte ipotesi di reato: quello contenuto nel primo comma ha ad oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo; mentre quello previsto nel secondo comma riguardante l'esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto "iuris et de iure" ogni volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità» (Sez. I, 12.06.2012, n. 39852, Minetti, m. 253475).
Ciò rilevato, deve però anche ricordarsi che la giurisprudenza più recente ha peraltro precisato che «L'inquinamento acustico conseguente all'esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26.10.1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659, comma secondo, cod. pen.)» (Sez. I, 13.11.2012, n. 48309, Carrozzo, Rv. 254088); e che «In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 659, comma secondo, cod. peri., ma l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26.10.1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), in applicazione del principio di specialità contenuto nell'art. 9 della legge 24.11.1981 n. 689» (Sez. III, 31.01.2014, n. 13015, Vazzana. Rv. 258702).
In conclusione, deve confermarsi il principio più recentemente affermato (cfr. Sez. III, 18.09.2014, n. 42026, Claudino, Rv. 260658; Sez. III, 21.01.2015, n. 5735, Giuffrè, Rv. 261885), precisandolo nel senso che in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra:
A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26.10.1995, n. 447, qualora si verifichi il superamento dei limiti, massimi o differenziali, di emissione del rumore fissati dalle leggi e dai provvedimenti amministrativi;
B) il reato di cui al comma primo dell'art. 659, cod. peni, qualora i rumori idonei a turbare la quiete pubblica provengano da condotte che eccedano le normali attività di esercizio, ossia non siano strettamente connessi o necessari all'esercizio dell'attività autorizzata;
C) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quella relativa ai valori limite di emissione sonora stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (cfr. Sez. III, 18.09.2014, n. 42026, Claudino, Rv. 260658; Sez. III, 21.01.2015, n. 5735, Giuffrè, Rv. 261885).
Più in particolare, va affermato il principio che l'attività di un bar regolarmente autorizzato dall'autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte ed all'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, va classificata come esercizio di un «mestiere rumoroso», in quanto l'uso di tali strumenti è strettamente connesso e necessario all'esercizio dell'attività autorizzata, con la conseguenza che il superamento, mediante gli strumenti stessi, dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26.10.1995, n. 447.
Qualora invece, nel caso in esame, il giudice del merito avesse ritenuto che i rumori provenissero non dagli strumenti musicali o di diffusione sonora o comunque da altre condotte non necessarie e strettamente connesse all'esercizio dell'attività autorizzata e che, di conseguenza, fossero idonei ad integrare il reato di cui al primo comma dell'art. 659 cod. pen., va rilevato che nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna motivazione (congrua ed adeguata) non solo su quale sarebbe la fonte diversa ed ulteriore di tali rumori, ma nemmeno sugli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 659, primo comma, cod. pen..
Secondo la giurisprudenza, invero, per integrare il reato di cui all'art. 659, primo comma, è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa (Sez. III, 13.05.2014, n. 23529, Ioniez, Rv. 259194), o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione (Sez. I, 14.10.2013, n. 45616, Virgillito, Rv. 257345), occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete.
Difatti, «la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare» (ex plurimis, Sez. I, 29.11.2011, n. 47298, Tori, Rv. 251406; Sez. III, 27.01.2015, n. 7912, Contino).
La sentenza impugnata, invece, si è limitata soltanto a ritenere accertato il superamento dei limiti di immissione, peraltro in modo assolutamente incongruo perché l'accertamento al quale si riferisce riguardava il diverso reato giudicato con la sentenza emessa il 13.07.2011 e la cui permanenza era cessata in tale data. Dalla sentenza impugnata, invece, non risultano accertamenti di superamento dei limiti in riferimento alle emissioni sonore posteriori a detta data ed oggetto del presente giudizio.
La sentenza impugnata, inoltre, si limita ad affermare che «non può dubitarsi della idoneità delle immissioni, per l'entità e le caratteristiche accertate, a disturbare un numero indeterminato di persone». Si tratta però di una affermazione meramente apodittica e congetturale sia perché le caratteristiche accertate riguardavano immissioni diverse da quelle oggetto del presente procedimento e sia comunque perché non viene spiegato sulla base di quali concreti elementi si è ritenuto provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i rumori avessero una tale diffusività che l'evento di disturbo fosse potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone.
Al contrario, dalle sentenze di merito sembrerebbe emergere solo la prova che i rumori abbiano recato disturbo unicamente agli abitanti dell'appartamento immediatamente sovrastante il bar, ossia che si fosse in presenza di una fattispecie avente carattere civilistico e non anche penale. Dalla sentenza impugnata invero non risulta alcuna prova che altri soggetti si siano lamentati o che i rumori (successivi al 14.07.2011) siano stati percepiti anche da abitanti in appartamenti diversi da quello immediatamente sovrastante, ed anzi nemmeno risulta che costoro siano stati sentiti.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano, che si atterrà ai principi di diritto dianzi indicati.
Gli altri motivi restano assorbiti.


Tratto da:http://www.ptpl.altervista.org/

Danno erariale - Segretari comunali convenzionati: la scure sui rimborsi delle spese di viaggio

La sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna del 12.8.2015 n. 103.
31.565,10 euro, è questo l'importo che il segretario convenzionato si era fatto rimborsare per le spese di viaggio sostenute per i trasferimenti dal luogo di propria residenza a quello della sede di lavoro dal gennaio 2010 ad aprile 2012.
Un danno erariale contestato dalla Procura ed accertato dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna che, con sentenza del 12.8.2015 n. 103, ha condannato il segretario comunale.
Ad avviso del Collegio l’articolo 45 secondo comma C.C.N.L. 16/5/2001, che testualmente recita “al segretario titolare di segreteria convenzionate per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili” va inserito nella complessiva disciplina relativa al rimborso delle spese di viaggio per i pubblici dipendenti. 
Il rimborso delle spese di viaggio che può considerarsi legittimamente rimborsabile riguarda solo gli spostamenti da uno ad un altro dei comuni riuniti in convenzione, per l’esercizio delle relative funzioni da parte del segretario convenzionato. 
 Il Collegio chiarisce, sul punto, che non depongono in senso diverso nessuno dei pareri resi dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali quale, ad esempio, il parere del 21 aprile 2006 che prevede il rimborso delle spese di viaggio sempre con riferimento a quelle relative agli spostamenti tra i comuni convenzionati e chiarisce in modo inequivocabile l’impossibilità di legittimi rimborsi per gli spostamenti dalla residenza del segretario al comune capofila e viceversa.
L’inciso che ammette il rimborso delle spese di viaggio nel citato parere - precisa la Corte dei Conti - fa riferimento alla possibilità del segretario comunale di recarsi partendo dalla propria residenza prima in un Comune non capofila della convenzione; in tale ipotesi saranno rimborsabili le spese di viaggio non dalla residenza al Comune non capofila, bensì solamente quelle relative alla tragitto dal comune capofila al Comune non capofila.
Enrico Michetti
La Direzione
(18 agosto 2015)

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(indicazione fonte e, se possibile, link a pagina) 

sabato 22 agosto 2015

Autobus M2 ed M3 adibiti a Trasporto Pubblico

Circolare - Manutenzione veicoli provvisti di sistema di riduzione della massa di particolato installati come retrofit.

CFP- ADR Corso Teorico

Prot. n° 14682 del 19 giugno 2015 - Sede di svolgimento del corso teorico per il conseguimento dei CFP-ADR.

Un dipendente di un ente, in distacco sindacale dal 1993, al rientro in servizio attivo per cessazione dello stesso, ha chiesto di fruire delle ferie maturate e non godute prima del distacco. E’ possibile concederle?

10/07/2015
Un dipendente di un ente, in distacco sindacale dal 1993, al rientro in servizio attivo per cessazione dello stesso, ha chiesto di fruire delle ferie maturate e non godute prima del distacco. E’ possibile concederle?

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 188 del 14 agosto 2015 (S.O. n. 49) la LEGGE  6 agosto 2015, n. 125   recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" , in  vigore dal  15/08/2015

Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 19 giugno 2015 ), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. ». (15A06371)  (GU Serie Generale n.188 del 14-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 49) .

Fruizione del congedo parentale in modalità oraria

Emanata in data 18 agosto 2015 dall'INPS la circolare n. 152 ad oggetto "Decreto legislativo n. 80
del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act)  Fruizione del congedo parentale in modalità oraria "  che detta le modalità operative e le istruzioni procedurali  per inoltrare in modalita' telematica  la richiesta di congedo parentale da parte del genitore lavoratore dipendente

Polizia Amministrativa.Accertamento Sanitario Obbligatorio e Trattamento Sanitario Obbligatorio.Disciplina e procedure operative. Istituzione Modello PA 17/15 “Verbale di interventoper esecuzione di Ordinanza TSO-ASO/Ricovero coattivo urgente propedeutico a TSOASO”.Integrazione Circolare 6/2011

Una circolare interna in cui si invita il personale a fare sottoscrivere allo psichiatra un apposito riquadro in un modulo in cui si sottolinea lo “stato di necessità e contestuale richiesta di intervento coattivo” è stata emanata ieri dal comando di polizia municipale di Torino in materia di trattamento sanitario obbligatorio psichiatrico.
Il documento dopo il caso di Andrea Soldi, morto la scorsa settimana nel corso di un Tso.
La procura ha già acquisito anche le registrazioni delle conversazioni degli agenti di polizia municipale intervenuti con la centrale durante l’accaduto anche se, secondo quanto si apprende, non vi sarebbero elementi rilevanti per l’indagine.



Circolare n. 85 del 13 agosto 2015 (password disponibile per la cerchia e per il gruppo whatsapp "Colleghi Polizia Locale")

venerdì 21 agosto 2015

Spettacoli pirotecnici: si rispettino sempre norme di sicurezza

 In adesione alle disposizioni del ministero dell’Interno del 7 agosto 2015, relativa all’attività di monitoraggio, controllo ed ispezione delle fabbriche e depositi di fuochi di artificio ex. Art. 47 Tulps i prefetti  hanno sensibilizzato i sindaci affinché il rilascio delle licenze per lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici ex art. 57 Tulps avvenga nel più rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, nonché, i titolari delle fabbriche e dei depositi di fuochi d’artificio e materie esplodenti presenti sul territorio provinciale sulla necessità dell’osservanza scrupolosa della normativa tecnica ed amministrativa di settore.

Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 123
Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (15G00141) (GU Serie Generale n.186 del 12-8-2015)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2015

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (15A06189) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 51) 
 
 

martedì 18 agosto 2015

Palermo:Controlli su mobilità - Sequestrate 27 finte bici elettriche

(data pubblicazione 18-AGO-15) Attenzione a chi acquista o ritiene di acquistare una bicicletta a pedalata assistita. E' infatti fondamentale accertarsi in maniera esauriente delle caratteristiche del mezzo, diffidando dei rivenditori che non forniscono indicazioni chiare sulla normativa e sulle caratteristiche tecniche.
La Polizia Municipale ha infatti sequestrato nei giorni scorsi 27 ciclomotori che erano stati venduti come biciclette elettriche.
Ai rispettivi conducenti e proprietari, oltre al sequestro del mezzo, sono state contestate le violazioni al codice della strada: guida senza casco, mancata assicurazione, assenza di targa.

sabato 15 agosto 2015

Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente


Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva
dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. (15G00140) 
(GU n.188 del 14-8-2015)


 
 Vigente al: 15-8-2015  

venerdì 14 agosto 2015

Novità in materia di P.A. e di gestione del S.U.A.P. -Pubblicata la LEGGE 7 agosto 2015, n. 124.

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138) (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015

Legge 29 luglio 2015, n. 115, disposizioni Legge 29 luglio 2015, n. 115 - Circolare operativa Ministero

Legge 29 luglio 2015, n. 115, disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti  dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -Legge europea 2014.
Modifiche al C.d.S.
N.B. La nota operativa iniziale fa parte del Prontuario mobile "EGAF"

lunedì 10 agosto 2015

REGIONE EMILIA ROMAGNA:NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO

LEGGE REGIONALE n° 15
REGIONE - EMILIA - ROMAGNA

NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI  COMMERCIO. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 17 DEL 2014, N. 12 DEL 1999, N. 1 DEL 2011, N. 14 DEL 1999 E N. 14 DEL 2003

In vigore dal: 14/08/2015

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici
Data entrata in vigore: 16/07/2015



Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, reca “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” ai sensi dell’articolo articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1,2 e 3.
Decreto (pdf, 74 kb)
Allegato 1 (pdf, 207 kb)
Allegato 2 (pdf, 174 kb)
Allegato 3 (pdf, 168 kb)

VADEMECUM 2015 SUI VIZI FORMALI DEI VERBALI DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA STRADALE

Regione Piemonte - Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura -Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza
VADEMECUM SUI VIZI FORMALI DEI VERBALI DELLA  POLIZIA LOCALE IN MATERIA STRADALE

Rettifica del decreto 23 marzo 2011, concernente il recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 2015 
Rettifica del decreto 23 marzo 2011, concernente il recepimento della
direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  17
giugno 1997,  relativa  ad  alcuni  elementi  o  caratteristiche  dei
veicoli a motore a due o a tre ruote. (15A06060) 
(GU n.184 del 10-8-2015)
 

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia

LEGGE 6 agosto 2015, n. 121 Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. (15G00137)
(GU n.184 del 10-8-2015)

Vigente al: 25-8-2015

Ausiliaria del traffico compila preavviso e subisce minacce e furto del bollettario da parte del trasgressore che si qualifica falsamente come un Carabiniere

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 gennaio – 6 agosto 2015, n. 34318
Presidente Dubolino – Relatore Pezzullo

Problematiche inerenti il T.S.O. con annessi & connessi- La Risposta del SILPOL

LA VERITA' SU TUTTO, LA VERITA' SUI COMPITI DELLA POLIZIA LOCALE, LA VERITA' SUL RUOLO CHE LA P.L. DEVE SVOLGERE IN QUESTO PAESE AL NAUFRAGIO, SULLA MANCANZA DELLE TUTELE MINIME, SU UNA CATEGORIA AL DISFACIMENTO. RESISTERE RESISTERE RESISTERE ED OPPORRE AL MASSACRO DELLA CATEGORIA L'INTELLIGENZA E LA FORZA DELLA COESIONE.

Reato di droga, la perdita del requisito di moralità mette a rischio la patente

Mezzi pubblici, taxi o bicicletta. Per il reo confesso incorso in uno dei reati previsti al comma 1 dell'art. 120 c.d.s. non c'è scampo.


(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3791/15; depositata il 3 agosto)

Parere Mininterno sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del D.Lgs n. 285/1992

 @ parere dell'Interno - 
Password disponibile per gli utenti del gruppo whatsapp "Colleghi di Polizia Locale" e per la "cerchia" che ne fa richiesta

Legittima l'Ordinanza di cessazione dell'attività di bar

N. 03704/2015REG.PROV.COLL.
N. 02214/2006 REG.RIC.

Vince il concorso per istruttore di vigilanza ma viene escluso per carichi pendenti

N. 03860/2015REG.PROV.COLL.
N. 08944/2014 REG.RIC.

domenica 9 agosto 2015

“La sanzione della chiusura del pubblico esercizio si rivela quale misura accessoria alla violazione dell’art. 20 del Codice della Strada che già prevedeva l’obbligo della rimozione delle opere e, quindi, rientrante nell’ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte della Polizia Municipale..."

N. 10764/2015 REG.PROV.COLL. 
N. 10203/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10203 del 2014, proposto dalla Società Om Naman Shivay Snc di Kumar Rakesh, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Michela Guidoni, Pier Paolo Polese, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, Via Francesco De Sanctis, n.15;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rizzo, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, Via Tempio di Giove, n. 21;


per l'annullamento, previa sospensione,

della Determinazione Dirigenziale rep. n. CA/1949/2014 del 3 giugno 2014, notificata in data 1 luglio 2014, con la quale il Municipio Roma I Centro ha disposto :

1) la rimozione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico, accertata dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale con VAV n.14130003641 del 20.2.2014, antistante l'esercizio sito in Roma, via dei Serpenti n. 148, per l’immediato ripristino dello stato dei luoghi;

2) la chiusura del predetto esercizio per un periodo pari a 5 (cinque) giorni e, comunque, fino al completo ripristino dello stato dei luoghi, da eseguire dal settimo giorno successivo a quello di notifica;

- dell’Ordinanza sindacale n. 258 del 27.2.2012;

- di ogni altro atto presupposto o consequenziale, non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista l’ordinanza n. 4590 del 2014 che ha accolto la suindicata domanda cautelare limitatamente al punto 2 della Determinazione impugnata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la società Om Naman Shivay snc di Kumar Rakesh ha chiesto l’annullamento della Determinazione dirigenziale rep. n. CA/1949/2014 del 3 giugno 2014, con la quale il Municipio Roma I Centro ha disposto la rimozione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico antistante l'esercizio sito in Roma, via dei Serpenti n. 148, per l’immediato ripristino dello stato dei luoghi nonché la chiusura del predetto esercizio per un periodo pari a cinque giorni, quest’ultima da eseguire dal settimo giorno successivo a quello di notifica. Il gravame è stato proposto anche avverso la Ordinanza sindacale n. 258 del 2012.

La Determinazione dirigenziale impugnata è stata adottata sul presupposto accertamento, effettuato dalla Polizia Locale – I Gruppo Trevi di Roma Capitale, dell’occupazione da parte della ricorrente, alla data del 20 febbraio 2014, del suolo pubblico, sulla sede stradale, con pedana, tavoli, sedie, un unico ombrellone di mq 4x2 e fioriere poste all’esterno della pedana per complessivi mq 8 “senza essere in possesso della relativa concessione”.

1.1. Il ricorso è articolato in varie doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili che si possono così compendiare: 1) Violazione dell' art. 3, comma 16 della L. n. 94 del 2009; dell' art. 6 della L. n. 77 del 1997; dell'art. 14 della Deliberazione C.C. n. 119 del 2005; dell' art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000; incompetenza; eccesso di potere sotto molteplici profili (irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione): la illegittimità della Determinazione impugnata deriverebbe dalla illegittimità dell’Ordinanza sindacale n. 258 del 2012, emanata al di fuori delle finalità e dei presupposti previsti dalla legge n. 94 del 2009 che detta norme in materia di sicurezza pubblica ed in particolare dall’art. 3, commi 16, 17 e 18 in materia di sicurezza stradale. Da una lettura complessiva del dettato normativo risulterebbe che per l’esplicazione del potere di ordinanza ivi previsto occorrerebbe la concomitante sussistenza dei presupposti dell’occupazione di suolo pubblico commerciale abusiva e del rischio per la sicurezza stradale. Inoltre in materia di commercio, sia a livello nazionale (art. 6 legge n. 77 del 1997) che comunale (art.14, comma 5 del Reg. Cosap) la possibilità di comminare la sanzione della sospensione dell’attività commerciale nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico sarebbe prevista solo in caso di recidiva, previa diffida e comunque per non più di 3 giorni, mentre l’Ordinanza n. 258 del 2012 prevede la sospensione per un periodo non inferiore a 5 giorni, anche nell’eventualità di un unico episodio.

2) Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 3 e 97 Cost; art. 3, comma 16 della legge n. 94 del 2009; art. 3 della legge n. 241 del 1990; art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000; art. 20 C.d.S; art. 1 della legge n. 689 del 1981; O.S. n. 258 del 2012. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di stretta legalità: il potere di ordinanza generalmente attribuito al Sindaco, da esercitarsi in modo puntuale e per il caso singolo, con la previsione dell’Ordinanza n. 258 del 2012 sarebbe, invece, generale e destinato ad un numero indeterminato di soggetti per un periodo di tempo illimitato, non previsto dalla legge n. 94 del 2009 e riservato al Consiglio comunale ai sensi di legge e di Statuto. Aggiunge altresì che il potere sanzionatorio di ordinare la chiusura dell’esercizio commerciale disposto dall’art. 3, comma 16 non sarebbe suscettibile di subdelega, così come il potere di ordinanza previsto dall’art. 54 del Tuel. Inoltre ai sensi di legge sussisterebbe una mera facoltà e non l’obbligo incondizionato di sanzionare l’esercente abusivo e, nella specie, la particolare gravità della sanzione inflitta - chiusura per 5 giorni - imporrebbe l’esercizio di tale facoltà previa accurata valutazione della reale situazione di fatto (e non in modo generalizzato e indiscriminato), con una valutazione anche della gravità della condotta e dei singoli casi.

3) Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 3, 23, 97, 114 e 118 Cost; art. 3, comma 16 della legge n. 94 del 2009; artt. 42 e 50 del d.lgs. n. 267 del 2000. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16 della legge n. 94 del 2009: sussisterebbero perplessità in ordine alla possibilità di configurare nel nostro ordinamento un potere di ordinanza “ordinario”, esercitabile all’infuori delle ipotesi della contingibilità e dell’urgenza, come configurato dall’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009. Nel caso di specie, il Sindaco non si sarebbe limitato ad emanare un atto amministrativo nei confronti di un destinatario determinato, ordinando la chiusura dell’attività, ma all’infuori delle ipotesi di sicurezza e di ordine pubblico, avrebbe regolamentato in deroga a norme primarie e secondarie, una determinata materia in modo generale e astratto. La società ricorrente eccepisce, altresì, l'incostituzionalità dell' art. 3, comma 16 della L. n. 94 del 2009 per violazione degli artt. 3, 23, 97, 114 e 118 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al Sindaco un potere di ordinanza diverso da quello previsto dall' art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, e per violazione degli artt. 3 e 23 della Costituzione, nella parte in cui svincola la sanzione della chiusura dell’esercizio commerciale dall’effettivo ripristino dello stato dei luoghi, consentendone l’irrogazione della sanzione anche in caso di immediata rimozione della occupazione di suolo pubblico.

4) Violazione e falsa applicazione di legge. Incompetenza: art.3, comma 16, della legge n. 94 del 2009; art. 20 C.d.S.; art. 6 della legge n. 77 del 1997; art. 14 D.C.C. n. 119 del 2005 e succ. mod.. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione: l’Ordinanza sindacale n. 258 del 2012 sarebbe illegittima nella parte in cui prevede la ulteriore sanzione della non concessione di occupazione di suolo pubblico in caso di recidiva, in quanto tale previsione sarebbe sprovvista di copertura legislativa nel disposto di cui all’art. 3, comma 16 della legge n. 94 del 2009, con conseguente superamento dei limiti fissati dalla norma primaria e previsione di un cumulo di sanzioni, non previsto dalla legge per la medesima condotta.

5) Violazione e falsa applicazione di legge: art.3, comma 16 della legge n. 94 del 2009; art. 20 C.d.S. . Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione: sarebbe irragionevole oltreché illegittimo il termine di 7 giorni previsto dall’Ordinanza sindacale n. 258 del 2012 (non previsto dalla norma presupposta) di decorrenza della esecutività del provvedimento di chiusura dell’attività considerato che i destinatari dei provvedimenti - esercizi di somministrazione – avrebbero necessità di smaltire scorte deperibili e gestire le prenotazioni già ricevute. Conclude parte ricorrente con la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell’efficacia degli stessi

1.2. Roma Capitale intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso ed ha depositato documenti.

Con ordinanza n. 4590 del 2014 è stata accolta la suindicata domanda cautelare limitatamente al punto 2 della Determinazione impugnata che ha disposto la chiusura dell’esercizio.

In prossimità dell’odierna pubblica udienza Roma Capitale ha depositato documentazione da cui risulta l’accertamento da parte della Polizia locale dell’avvenuta rimozione dell’occupazione di suolo pubblico.

Alla pubblica udienza del 16 aprile 2015 la causa è stata trattenuta in decisione

2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

2.1. Le censure dedotte, ancorché diversamente articolate, ricalcano sostanzialmente profili giuridici già sottoposti all’esame della Sezione, che hanno trovato costante pronunciamento di rigetto (vedi da ultimo sent. n. 2245 del 2015, nonché ex multis sentenze nn. 7931 e 7949 del 13 agosto 2013 e n. 1055 del 2015).

Le decisioni citate muovono dalla ricognizione del relativo quadro normativo primario di riferimento (art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada; art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94), la cui combinata lettura impone di ribadire come possa essere comminata la sanzione della chiusura dell’esercizio (fino all’adempimento dell’ordine ripristinatorio e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni cinque) per i casi di “indebita occupazione di suolo pubblico previsti … dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. La misura interdittiva è, dunque, legittimamente applicabile a fronte delle violazioni consumate dall’occupazione di suolo pubblico totalmente “abusiva” (in assenza di titolo).

Nel caso in esame – come in punto di fatto non contestato dall’odierna ricorrente – l’occupazione risulta posta in essere in difetto di titolo concessorio alcuno, cosicché essa è totalmente abusiva.

Più in particolare, motivando sugli specifici profili di censura dedotti in ricorso, volti a censurare in particolare la legittimità dell’Ordinanza sindacale n. 258 del 2012, quale atto presupposto, il Collegio ribadisce, in coerenza con i precedenti della Sezione, che il potere attribuito al Sindaco per le strade urbane ai sensi dell’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009, è indubbiamente un potere discrezionale e tale potere è stato esercitato dall’Autorità in via generale e preventiva, disponendo con tale Ordinanza n. 258 specifiche indicazioni, impartite ai Dirigenti dei competenti Uffici dell’Amministrazione capitolina, in ragione delle quali, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito Unesco, devono applicarsi le disposizioni previste dall’art. 20 del Codice della strada e all’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009, con decorrenza dell’esecutività del provvedimento di chiusura dal settimo giorno successivo a quello della notifica.

L’art. 20 del d.lgs. n. 285 del 1992 prevede che chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 674 (comma 4) e che tale violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese ai sensi dell’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 (comma 5); inoltre, fatti salvi i provvedimenti dell’Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’art. 633 c.p.p. e dall’art. 20 d.lgs. n. 285 del 1992, il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
L’Ordinanza sindacale n. 258 del 2012 costituisce, pertanto, applicazione della disposizione di cui all’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009 che ha attribuito al Sindaco uno specifico potere sanzionatorio, di natura dissuasiva, in via ordinaria ed a prescindere da situazioni contingibili ed urgenti, per le quali invece soccorre la previsione di cui all’art. 54 del d. lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali).

Come è noto, infatti, ai fini dell'ordinanza sindacale emanata dal Sindaco ai sensi del predetto art. 54, i requisiti di necessità ed urgenza cui si riferisce la norma sono intesi nel senso che il provvedimento extra ordinem si deve necessariamente fondare su una eccezionale situazione di pericolo, tale da non potere essere fronteggiata se non con interventi immediati ed indilazionabili, non rientranti tra gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3034; idem, 22 ottobre 2014, n. 5213).

Nel caso in esame, invece, ci troviamo di fronte all’esercizio di un potere espressamente regolamentato dalla legge per ipotesi assolutamente prevedibili, che non hanno né i connotati dell’urgenza né della eccezionalità. Né tale attribuzione può ritenersi violativa di norme costituzionali in quanto non è enucleabile dal sistema un principio di carattere assoluto che escluda l’attribuzione di un potere ai Sindaci a prescindere dalle ipotesi di contingibilità ed urgenza (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II ter, n. 2573 del 2014).

2.2. Sostiene, in particolare, la società ricorrente che il potere esercitato dal Sindaco sarebbe un potere attribuito dalla legge per la tutela della sicurezza pubblica e, nello specifico, della sicurezza stradale: occorrerebbe pertanto di volta in volta una specifica motivazione non solo sulla assenza del titolo concessorio, ma anche sulla sussistenza di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica. Qualora così non fosse la normativa in questione (art. 3, commi 16, 17 e 18 della L. n. 94 del 2009) si porrebbe in contrasto con la Costituzione. In relazione a questa denegata ipotesi, pertanto, la ricorrente ha prospettato una eventuale eccezione di legittimità costituzionale. In sostanza, secondo la ricorrente delle due l’una: o la disciplina in questione è – come affermato in altre pronunce di questo TAR – conforme a Costituzione perché fondata su motivi di sicurezza pubblica, e allora, di questi motivi si deve tener conto nell’adozione in concreto dei provvedimenti interdittivi, oppure la norma sarebbe da considerarsi incostituzionale (secondo e terzo mezzo).

Ritiene il Collegio che la tesi della ricorrente non possa essere condivisa.

Premesso che, in linea generale, tutta la disciplina concernente l’occupazione del suolo pubblico è posta certamente anche a presidio della sicurezza pubblica, sia sotto il profilo della circolazione pedonale che veicolare, tanto è vero che la rubrica dell’art. 3, della legge n. 94 del 2009 è appunto “Sicurezza pubblica”, tuttavia la lettera del comma 16 dell’art. 3 della legge n. 94 del 2009 non consente di ritenere che una valutazione in concreto circa la sussistenza di pericoli per la sicurezza pubblica debba essere effettuata ogni qualvolta la condotta di occupazione di suolo pubblico abusiva venga sanzionata o che essa costituisca il presupposto per l’esercizio di volta in volta del potere sanzionatorio.

Recita infatti il citato comma 16: “Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’ articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni”.

Appare chiaro dalla lettera della norma che il presupposto unico per l’esercizio del potere di disporre l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell’esercizio commerciale è la indebita occupazione di suolo pubblico.

Il riferimento alla sicurezza pubblica è espressamente compiuto dall’articolo in esame solo al fine di individuare la competenza del Sindaco o del Prefetto ad esercitare detto potere. Infatti, essa indica come organo competente “il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, (…)”,con ciò semplicemente volendo estendere, in caso di specifici motivi di sicurezza pubblica, la competenza del prefetto ad ogni luogo e, dunque, anche nel caso in cui non si tratti di strade extraurbane.

Tale tesi è confermata dal comma 17 dello stesso articolo, il quale dispone che “Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.” Appare infatti evidente che la violazione degli obblighi attinenti al decoro e alla pulizia degli spazi pubblici non possa ritenersi in alcun modo connesso a specifiche esigenze di sicurezza pubblica di circolazione veicolare o pedonale.

2.3. La previsione di un tale potere in capo al Sindaco per le strade urbane non pare in contrasto con alcuna delle norme costituzionali indicate nel ricorso (articoli 3, 23, 97, 114 e 118 Cost.).

Infatti, in primo luogo, come si è detto anche in varie precedenti pronunce, non è enucleabile dal sistema un principio di carattere assoluto che escluda a livello costituzionale l’attribuzione di un potere ai Sindaci a prescindere dalle ipotesi di contingibilità ed urgenza (cfr. TAR Lazio, Roma, sez.II ter, n. 2573 del 2014).

E’ inoltre manifestamente infondata la questione di costituzionalità del comma 16 dell’art. 3 della legge n. 94 del 2009, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., nella parte in cui esso svincola la sanzione della chiusura dall’effettivo ripristino dello stato dei luoghi, in ragione della finalità non solo ripristinatoria ma anche sanzionatoria e dissuasiva della norma de qua.

La misura in esame (chiusura temporanea dell’attività) ha, in particolare, carattere aggiuntivo e finalità deterrente volendo scoraggiare l’indebito uso dei beni demaniali la cui abusiva utilizzazione si sostanzia nella sottrazione del loro godimento alla collettività.

Essa, infatti, risponde all’esigenza di garantire il rispetto delle norme sulla occupazione di suolo pubblico, sanzionando l’indebita ed abusiva occupazione ad evidenti fini dissuasivi. Una tale esigenza risponde anche, evidentemente, a finalità di sicurezza pubblica in generale, finalità che tutta la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico sicuramente persegue anche se in modo non esclusivo (tanto è vero che il rilascio della O.s.p. è sempre subordinato ad una valutazione di questi profili). Ciò tuttavia non significa che occorra che vi sia in concreto un pericolo imminente per la sicurezza stradale al fine di giustificare l’esercizio dei poteri sanzionatori, i quali semplicemente si accompagnano alla sanzione penale e a quella prevista dal Codice della strada. Per quanto riguarda poi la previsione di cui all’art. 6 della legge n. 77 del 1997 circa la sospensione dell’attività in caso di recidiva nella occupazione indebita di suolo pubblico, non si ravvisa alcuna contraddittorietà, in quanto quest’ultima disciplina continua ad applicarsi in via residuale nei casi in cui il Sindaco (o il Prefetto) abbiano ritenuto di non applicare i poteri discrezionali di cui all’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009.

3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente sostiene che il potere attribuito al Sindaco dall’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009 non sarebbe subdelegabile ai Dirigenti, si osserva che l’Ordinanza sindacale n. 258 del 2012 disciplina in via generale e preventiva lo specifico potere sanzionatorio, di natura discrezionale, attribuito, per le strade urbane, al Sindaco dalla predetta norma (art. 3, comma 16), individuando le specifiche condizioni per il suo esercizio e impartendo specifiche indicazioni ai Dirigenti dei competenti Uffici dell’Amministrazione capitolina.

D’altra parte che l’Autorità competente abbia voluto prevedere per le occupazioni di suolo pubblico totalmente abusive la più incisiva sanzione della chiusura temporanea, sia pure nella misura minima, emerge in modo chiaro dalla motivazione dell’Ordinanza in cui è, tra l’altro, indicato come “il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico, da parte di titolari di esercizi commerciali, ampiamente registrato dagli organi di comunicazione ed oggetto di persistenti segnalazioni da parte della comunità cittadina, testimonia la necessità di dar corso ad una nuova valutazione generale dell’equilibrio tra l’interesse pubblico di massima fruizione del territorio, da un lato, e l’interesse pubblico di tutela del patrimonio, dall’altro” nonché dal successivo snodo della stessa in cui è indicato che “la sanzione della chiusura del pubblico esercizio si rivela quale misura accessoria alla violazione dell’art. 20 del Codice della Strada che già prevedeva l’obbligo della rimozione delle opere e, quindi, rientrante nell’ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte della Polizia Municipale e dei competenti Uffici; … il Sindaco intende avvalersi del potere previsto dall’art. 3, comma 16 della legge 94/2009, per sanzionare le occupazioni totalmente abusive di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti nelle strade urbane del territorio capitolino delimitato dal perimetro del sito Unesco”.

Ne consegue, che il potere discrezionale attribuito al Sindaco dalla norma in esame è stato in concreto esercitato con una ragionevole valutazione “a monte” di carattere generale, coerente con le specifiche finalità di protezione di cui alla legge n. 94 del 2009 applicate in concreto, perché si è inteso perseguire – in maniera strutturata – un fenomeno di degrado avente dimensioni collettive e radicate nel contesto ambientale, assicurando in tal modo tutela alle strade urbane ricadenti nel perimetro del sito Unesco.

Si tratta di una scelta assolutamente legittima giacché non sussistono impedimenti di tipo giuridico o funzionale a che un organo della P.A. titolare di un potere discrezionale, decida di esercitarlo per il tramite di un atto a contenuto generale che ne fissi contenuti e presupposti e che ne demandi l’esecuzione (che, in presenza dei presupposti previsti, diventa attività vincolata) agli uffici dipendenti, anche avendo riguardo alla circostanza che in tale maniera viene assicurata uniformità di trattamento e prevedibilità di conseguenze per la trasgressione del precetto, a tutto vantaggio della trasparenza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

Non trattandosi, per quando si è detto sopra, di poteri extra ordinem non vi è inoltre nessuna preclusione all’esercizio in queste forme del potere attributo al Sindaco dalla norma.

Né può dirsi che si tratti di esercizio di un potere di natura normativa di rango regolamentare, spettante al Consiglio comunale - come sostenuto nel secondo e terzo motivo di impugnazione - in quanto l’Ordinanza sindacale n. 258 del 2012 ricollega le fattispecie astrattamente sanzionabili alle tassative previsioni della citata fonte normativa e consiste, pertanto, in una semplice direttiva impartita dal Sindaco ai Dirigenti (cfr. ex multis Tar Lazio Roma, Sez. II ter, 28 maggio 2014, n. 5706).

Infine, vanno disattese le doglianze concernenti il difetto di istruttoria e la irragionevolezza posto che la sanzione applicata corrisponde al minimo edittale, previsto dalla norma di legge (5 giorni).

4. Quanto alla questione sollevata nel ricorso al quarto motivo si osserva che la previsione secondo cui “nel caso di recidiva, oltre all’applicazione delle suddette sanzioni, all’esercente non verrà rilasciata, per i due anni successivi alla data di accertamento della seconda violazione, alcuna concessione di suolo pubblico” non assume alcun rilievo nella controversia in esame in quanto il provvedimento impugnato non costituisce applicazione di tale previsione.

La doglianza è pertanto inammissibile.

5. Con riferimento alla censura di cui al quinto motivo di ricorso, volta a contestare la prescrizione che il provvedimento di chiusura del pubblico esercizio debba essere esecutivo dal settimo giorno successivo a quello della notifica, per irragionevolezza e difetto di istruttoria, considerata l’esigenza degli esercenti di smaltire le scorte deperibili e di gestire le prenotazioni già ricevute, si osserva che tale termine non pare irragionevole in relazione ai tempi medi di smaltimento delle scorte deperibili e della disdetta o spostamento delle prenotazioni.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, unitamente alla copiosa giurisprudenza della Sezione che qui si intende richiamata ad integrazione della motivazione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore di Roma Capitale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Roma Capitale che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:


Giuseppe Rotondo, Presidente FF
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)