martedì 25 agosto 2015

Visto e permesso di soggiorno

Il visto è rilasciato dall'ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero; il permesso di soggiorno (articolo 5 del Testo unico immigrazione) è rilasciato in Italia dalle questure competenti a seconda della provincia nella quale si trova lo straniero. Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi (esclusi quindi la domenica e i festivi). I cittadini stranieri maggiori di 16 anni che entrano in Italia per la prima volta, sottoscrivono con lo Stato l'accordo di integrazione contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno.

Le tipologie di visti

Visto per motivi di studio/formazione: ha validità pari a quella del corso che si intende seguire in Italia.
Visto per ricongiungimento familiare: ha validità di un anno dal suo rilascio; viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto.
Visto per motivi di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, stagionale): si ottiene solo dopo di 'nulla osta' al lavoro da parte dello sportello unico per l'Immigrazione (Sui). Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero, infatti, il datore di lavoro - italiano o straniero legalmente soggiornante in Italia - deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al Sui competente per la provincia nella quale si svolgerà l'attività lavorativa.
Visto per motivi di lavoro autonomo: può essere richiesto per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie. Per ottenerlo occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio dello stesso tipo di attività.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso e non può comunque superare:
   a) tre mesi, per visite, affari e turismo;
   b) nove mesi, per lavoro stagionale;
   c) un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati; è previsto il rinnovo annuale per corsi pluriennali;
   d) due anni, per  lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
   e) durata legata alle necessità specificamente documentate e negli altri altri previsti dal Testo unico Immigrazione.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente per provincia di residenza almeno 60 giorni prima della scadenza, per la verifica delle condizioni previste.

Conversione del permesso di soggiorno

Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso bisogna chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione della prefettura competente per territorio di residenza dello straniero e, poi, chiedere la conversione alla questura. Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia.
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno quando:
  • lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo e sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
  • lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale e, alla fine del primo periodo di lavoro stagionale concesso, sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.