Lettera al Ministri degli Interni e della Funzione Pubblica e ai sigg.Prefetti delle province in materia di servizi in turno, destrutturazione e indennità.

Qui la lettera

E' nata la POLIZIA LOCALE ITALIANA

E' nata sotto i buoni auspici la nuova P.L. d'Italia, un'associazione professionale che vede coinvolti tutti gli  operatori di Polizia Locale (Agenti, Sottoufficiali, Ufficiali, Comandanti e Dirigenti), apartitica.

Lo scopo che si prefigge l'associazione è fondamentalmente quello  di tutelare e valorizzare il ruolo, la funzione ed i profili professionali della Polizia Locale  e l'obiettivo predominante è quello raccogliere tutti i colleghi sotto un'unica bandiera, per delle battaglie comuni da sostenere, nell'interesse di tutta la categoria.

L'associazione, con a capo Ivano Leo  nel ruolo di presidente, vede coinvolti parecchi colleghi, come per es. Domenico Giannetta, nel ruolo di Segretario Generale, e tanti altri colleghi sempre in prima linea per cercare di risolvere i problemi  che attanagliano la categoria.

L'associazione ha un proprio portale:http://www.a-pl.it  (attualmente in costruzione), dove affluiranno tutte le notizie  professionali e si avvale anche dei social network:https://www.facebook.com/apielle/

 Mario Serio

Sotto:




Niente resti assunzionali per la Polizia municipale

La Corte dei conti lombarda con il parere 416/2015esclude che i Comuni possano avvalersi dei resti assunzionali non utilizzati per le cessazioni del triennio 2011/13 per assumere nei corpi di Polizia municipale, dal momento che la disciplina dettata dall'articolo 5, del Dl 78/2015 per l'assorbimento del personale provinciale è di carattere speciale. 

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Personale - Stagionali di polizia municipale, l’”anno solare” decorre con il contratto


[27-11-2015]

Molti comuni si sono rivolti all’ANCI per chiedere indicazioni circa le corrette modalità per procedere, con l’approssimarsi  della stagione invernale, al reclutamento di personale stagionale di polizia municipale.
La genesi della norma
Occorre ricordare in premessa come il decreto legge n. 78/2015 abbia introdotto, all’art. 5, misure finalizzate alla ricollocazione del personale di polizia provinciale. Si tratta di una previsione che ha generato da subito difficoltà applicative, tenendo conto peraltro che la norma implicava in origine un divieto assoluto per i Comuni di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo per le funzioni di polizia locale. Accogliendo le richieste dell’ANCI (si veda Quotidiano Enti Locali del 28 luglio 2015) in sede di conversione del decreto-legge è stata introdotta una deroga al divieto, nei termini che seguono: “Sono fatte salve le  assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili”.
La decorrenza dell’”anno solare”
Rispetto a questa  formulazione i Comuni interessati da esigenze di stagionalità hanno evidenziato la necessità di chiarire come debba intendersi l’espressione “anno solare”, se cioè lo stesso debba farsi decorrere dal 1 gennaio 2015, in tal caso prendendo in considerazione anche eventuali periodi di lavoro prestati dagli agenti stagionali prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Sul punto l’ANCI , con la nota del 26 novembre 2015, ha chiarito, facendo riferimento ad orientamenti consolidati del Giudice del lavoro e alla prassi amministrativa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che l’espressione “anno solare” designa il periodo intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno successivo, in ciò distinguendosi  dall’ “anno civile” che invece intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno (Cass. n. 14431/2015; Cass. n. 6599/1993, Cass. n. 5959/1995 e Cass. n. 13396/2002;  Circolare del  Ministero del  Lavoro e politiche sociali, n. 32/2012).
L’accordo sulle modalità applicative dell’art. 5
Altri importanti aspetti applicativi sono stati chiariti con l’accordo per l’applicazione dell’art. 5 del decreto legge n. 78/2015,  sancito tra Governo, Regioni ed Enti locali nella Conferenza Unificata del 5 novembre scorso  (si veda Quotidiano Enti Locali del 9 novembre 2015).

Fonte:http://www.anci.it/

Rifiuto dell’alcoltest e conseguenze sulla sospensione della patente: l’intervento delle Sezioni Unite

Con la sentenza n. 46624 del 2015, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito "Se nel caso di rifiuto a sottoporsi all'esame alcolemico previsto dall' art. 186, comma 7, del codice della strada, il rinvio operato dalla norma all'art. 186, comma 2, lettera c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sia esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato"
Cass. Pen., Sez. Unite, 24 novembre 2015, n. 46624

http://www.quotidianogiuridico.it/

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 29 ottobre – 24 novembre 2015, n. 46624
Presidente Agrò – Relatore Piccialli

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Treviso, con sentenza in data 17 ottobre 2014, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di B.L. , chiamato a rispondere del reato di rifiuto di sottoposizione ad esame alcolemico di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), con l’aggravante ex comma 2-sexies dello stesso articolo, nella misura di sei mesi di arresto e 3.000 Euro di ammenda. Il giudicante sostituiva la pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disponendo la sospensione della patente di guida per 4 anni. Con riferimento a tale ultimo profilo il Tribunale rilevava che, in considerazione dell’esistenza di cinque precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza, la durata della sospensione doveva essere determinata nel massimo (anni 2) e che andava disposto il raddoppio della sanzione così determinata, appartenendo l’autovettura a persona estranea al reato.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, che, nel chiederne l’annullamento, ha dedotto con un unico motivo l’erronea applicazione delle legge penale con riferimento alla disposizione di cui al comma 7 dell’art. 186, cod. strada.
Il ricorrente osserva che il giudice ha erroneamente statuito il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, previsto nel caso in cui il veicolo appartenga ad un terzo, come nel caso in esame.
A fondamento del ricorso si argomenta che il richiamo operato dall’art. 186, comma 7 al precedente comma 2, lett. c), va interpretato come riferito alla sola misura delle sanzioni penali, ritenendosi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sottoposta ad un regime autonomo rispetto a quello previsto dal precedente comma 2.
3. Il Procuratore generale aderisce, con le conclusioni scritte, alla tesi del ricorrente, specificando che la determinazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida è sottoposta ad un regime autonomo in considerazione della diversa misura del minimo edittale di sei mesi in caso di rifiuto all’accertamento, rispetto al periodo minimo di un anno previsto per la guida in stato di ebbrezza, di cui all’ipotesi prevista dall’art. 186, comma 2, cod. strada. La clausola di esclusione (“salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”), legata all’appartenenza a terzi del veicolo, va stimata, pertanto, come collegata direttamente alla sola sanzione accessoria della confisca e non anche alla sospensione della patente di guida, per cui non è previsto il raddoppio della durata di tale sanzione accessoria.
4. La Quarta Sezione penale, assegnataria del ricorso, con ordinanza in data 10 aprile 2015, depositata il 24 aprile, ne ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite, sulla base di un ravvisato contrasto di giurisprudenza nel caso in cui il veicolo appartenga ad un terzo.
4.1. Secondo un primo orientamento, richiamato dal ricorrente e dal Procuratore generale in sede, nel caso di rifiuto a sottoporsi all’esame alcolemico previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada, il rinvio operato dalla norma all’art. 186, comma 2, lett. c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza, mentre, in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, il legislatore, nel corpo del citato art. 186, comma 7, ha espressamente disciplinato sia la sospensione della patente di guida, con autonoma cornice edittale (tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni), sia la confisca, rinviando, solo limitatamente a quest’ultima, alle “stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.
4.2 Secondo l’opposta linea interpretativa, la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida trova una sua autonoma regolamentazione quanto alla durata (da sei mesi a due anni: cfr. art. 186, comma 7, richiamato dall’art. 187, comma, ma, in forza del rinvio al trattamento sanzionatorio dell’art. 186, comma 2, lett. c), deve ritenersi operante il raddoppio di tale durata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e non possa procedersi alla confisca.
Tale conclusione è fondata sul riconoscimento della natura “formale” (o “dinamica”) del rinvio operato dal comma 7, secondo periodo – dopo la previsione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo – “alle modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c) del medesimo art. 186”, con la conseguente applicabilità alla fattispecie del rifiuto della disciplina sanzionatoria prevista dalla più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, sia con riferimento alla “pena principale”, sia con riguardo alle “modalità e procedure” afferenti alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo.
5. Con decreto in data 20 febbraio 2015 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna udienza in camera di consiglio.
Considerato in diritto
La questione della quale sono investite le Sezioni Unite è enunciabile nei seguenti termini: “Se, nel caso di rifiuto a sottoporsi all’esame alcolemico previsto dall’art. 186, comma 7, del codice della strada, il rinvio operato dalla norma all’art. 186, comma 2, lettera c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sia esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato“.
2. Sul tema, un primo orientamento giurisprudenziale è nel senso che il rinvio operato dall’art. 186, comma 7, cod. strada, all’art. 186, comma 2, lett. c), dello stesso codice, è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza, mentre, in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, il legislatore, nel corpo del citato articolo 186, comma 7, ha espressamente disciplinato la sospensione della patente di guida, con autonoma cornice edittale (tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni), e la confisca, rinviando limitatamente a quest’ultima ad altra disposizione di legge solo con esclusivo riferimento alle “stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.
In altri termini, secondo questa tesi, tale rinvio, contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, dovrebbe intendersi limitato alle sole modalità e procedure che regolano il sistema della confisca del veicolo, non estendendosi alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non dovrebbe essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato (Sez. 4, n. 15184 del 24/03/2015, Vaglia, Rv. 263277; Sez. 6, n. 36396 del 10/07/2014, Farinelli, Rv. 263254).
A tale orientamento se ne oppone uno di segno diametralmente contrario, in forza del quale il rinvio al trattamento sanzionatorio dell’art. 186, comma 2, lett. c), contenuto nell’art. 186, comma 7, legittima la conclusione dell’applicabilità del raddoppio della durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e non possa quindi procedersi alla confisca: ciò in ragione del fatto che tale rinvio sarebbe da qualificare come “formale” (o “dinamico”) e ciò importerebbe la conseguenza di dover individuare la disciplina applicabile per relationemavendo i riguardo a quella attualmente vigente contenuta nell’art. 186, comma 2, lett. c), che comprende l’espressa previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato (Sez. 4, n. 46390 del 16/10/2014, Bianchi, Rv. 263275; Sez. 4, n. 14169 del 16/10/2014, dep. 2015, De Berardinis, n.m.).
3. In via preliminare è opportuno ricordare il quadro normativo di riferimento, costituito dagli artt. 186, commi 7 e comma 2, lett. c) e dall’art. 187, comma 8, cod. strada.
L’art. 186, comma 7, così recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4, o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.
L’art. 187, comma. 8, dispone che, in caso di rifiuto, “il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 186, comma 7”, rinviando quindi alla corrispondente fattispecie contravvenzionale di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti agli effetti della verifica dello stato di ubriachezza per colui che si ponga alla guida di veicolo.
Entrambe tali disposizioni fanno rinvio, pertanto, “alle pene” di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), che prevede, quanto alla sanzione principale, “l’ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno”, e, relativamente a quelle accessorie, che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; sanzione, quest’ultima, la cui durata è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La norma, poi, stabilisce la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
4. Tanto posto, vanno esaminate in dettaglio le decisioni più significative a supporto dei due distinti orientamenti che hanno originato il contrasto.
4.1. In una decisione particolarmente articolata, conforme alla prima linea interpretativa (Sez. 4, n. 15184 del 24/03/2015, Vaglia, Rv. 263277), si sostiene che a tale conclusione conducono valutazioni interpretative di natura letterale, diacronica e sistematica.
Sotto il profilo letterale, la sentenza in esame sottolinea che il legislatore, con la norma incriminatrice in esame, ha proceduto alla diretta selezione della condotta penalmente rilevante, che è stata individuata nel rifiuto, opposto dal conducente del veicolo, all’invito a sottoporsi all’accertamento strumentale del tasso alcolemico rivolto dagli organi di polizia stradale. E, per quanto concerne le pene principali, da applicarsi alla fattispecie de qua, lo stesso legislatore ha effettuato il riferimento alle pene di cui al comma 2, lett. c), cioè a dire al trattamento sanzionatorio previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza.
In relazione alle sanzioni amministrative accessorie, invece, secondo il Collegio decidente, il legislatore ha espressamente disciplinato la sospensione della patente di guida con autonoma cornice edittale (tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni), e rinviato solo limitatamente alla confisca alle “stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.
Il riferimento, operato nel comma 7, secondo periodo, dell’art. 186, cod. strada – dopo la previsione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo – alle “modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c)” del medesimo art. 186, risulterebbe così limitato, secondo l’interpretazione letterale del testo normativo, alla sola confisca, non essendo presenti, nella norma alla quale viene fatto il rinvio, “modalità e procedure” attinenti alla sospensione della patente di guida ed essendovi, al contrario, espresso riferimento a modalità e procedure che regolano la confisca del veicolo sia laddove è stabilito che “con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato”, sia laddove si dispone che “ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter”.
Sotto un profilo diacronico, la citata sentenza si è soffermata sulla tortuosa evoluzione legislativa cui si è assistito nel corso di questi ultimi anni con riferimento alla disciplina dell’art. 186 cod. strada ed ha rilevato l’infelice formulazione dell’art. 186, comma 7, derivante dalla genesi legislativa dei due testi normativi: il vigente testo dell’art. 186, comma 7, cod. strada, è stato infatti inserito dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, mentre in precedenza la condotta del rifiuto di sottoporsi all’accertamento strumentale del tasso alcolemico aveva rilevanza solo amministrativa, per effetto di modifiche introdotte al codice della strada dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 170.
La Corte rimarca, alla luce del dato letterale della norma relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida – già presente nel previgente testo normativo e rimasta immutata – che il legislatore del 2008, nell’attribuire nuovamente rilevanza penale alla condotta di rifiuto, ha escluso che il regime sanzionatorio concernente le sanzioni amministrative accessorie possa mutuarsi dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, essendo prevista un’autonoma disciplina (su cui non occorre qui soffermarsi) che rinvia a quest’ultima norma con esclusivo riferimento alle modalità e procedure stabilite a proposito della confisca.
4.2. In senso contrario a questo indirizzo si pone, oltre Sez. 4, n. 14169 del 16/10/2014, dep.2015, De Berardinis, n.m., anche Sez. 4, n. 46390 del 16/10/2014, Bianchi, Rv. 263275, in cui si è ritenuto che nel caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti previsto dall’articolo 187, comma 8, cod. strada (e lo stesso vale per il rifiuto a sottoporsi all’esame alcolemico previsto dall’articolo 186, comma 7, dello stesso codice), la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, pur trovando una sua autonoma regolamentazione quanto alla durata (da sei mesi a due anni: cfr. articolo 186, comma 7, richiamato dall’articolo 187, comma, in forza del rinvio al trattamento sanzionatorio dell’articolo 186, comma 2, lett. c) (contenuto nell’articolo 186, comma 7, richiamato, a sua volta, dall’art. 187, comma, deve ritenersi operante il raddoppio di tale durata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e non possa procedersi alla confisca.
La sentenza, in via preliminare, a sostegno della tesi interpretativa esposta procede ad un’analisi della lettera della norma incriminatrice e, con riferimento alla individuazione delle sanzioni amministrative accessorie da applicarsi alla fattispecie in esame, afferma che il legislatore ha adottato una tecnica mista: il comma 7 dell’art. 186 cod. strada, oltre a prevedere espressamente sia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con la relativa cornice edittale, sia la confisca del veicolo, contiene – nel secondo periodo – un ulteriore rinvio ad altra disposizione di legge, concludendosi con il riferimento alle “stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.
La Corte si interroga sulla natura del rinvio operato dalla norma, alla luce della distinzione tra rinvio recettizio (o statico) e rinvio formale (o dinamico) che ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità (v. Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255582): il primo recepisce per intero, senza che ne sia prodotto il testo, il contenuto di un altro articolo, vale a dire la stessa disposizione normativa (si tratta in sintesi, di una tecnica di stesura della norma, ispirata al principio di “economia redazionale”); il secondo, invece, fa riferimento alla norma in sé, cioè al principio contenuto nella formula verbale dell’articolo e ne segue, inevitabilmente la eventuale evoluzione, di talché, mutato il contenuto della norma di riferimento, muta inevitabilmente il significato della norma di rinvio.
Ciò premesso, la sentenza, dopo aver ripercorso il travagliato iter di formazione delle norme oggetto di interpretazione, ritiene che i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186 cod. strada alle “pene di cui al comma 2, lett. c)” ed alle “modalità e procedure”, previste dal comma 2, lett. c) del medesimo art. 186, rientrino nell’ambito della nozione di rinvio formale (dinamico), atteso che il legislatore, nel reintrodurre la rilevanza penale della condotta di rifiuto, ha richiamato la disciplina sanzionatoria prevista dalla più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, sia con riferimento alla “pena” principale, sia con riguardo alle “modalità e procedure” afferenti la sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo.
Sul tema specifico della durata della sospensione della patente di guida, è stato così rilevato che la disposizione normativa richiamata non risulta “cristallizzata”, nel corpo della fattispecie di rifiuto di cui al comma 7, dell’art. 186 cod. strada, nei termini testuali vigenti al momento di entrata in vigore del d.lgs 285/1992, con il quale il legislatore ha inserito, nel secondo periodo del comma 7, il rinvio di cui si tratta; e che le modifiche che hanno interessato le “modalità” e “le procedure” previste dal comma 2, lett. c) dell’art. 186 cod. strada, intervenute successivamente, risultano, pertanto a loro volta oggetto del richiamo operato dalla norma di rinvio e concorrono a delinearne il portato normativo.
5. La soluzione indicata dalla sentenza Bianchi non può essere accolta, dovendosi privilegiare l’opposta soluzione ermeneutica.
Per un corretto approccio interpretativo, occorre prendere le mosse dalla lettura delle modifiche apportate all’originaria formulazione dell’art. 186, comma 7, cod. strada e del comma 2, lett. c), alla quale lo stesso rinvia.
È, innanzitutto, il caso di evidenziare la faticosa lettura delle norme richiamate a causa dei reiterati interventi del legislatore che hanno modificato la disciplina normativa della materia negli ultimi anni, in assenza di un coordinamento testuale degli articoli oggetto di modifiche ed integrazioni.
Già immediatamente dopo l’emanazione del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, la dottrina stigmatizzava il ricorso alla decretazione d’urgenza, che in materia penale pone sempre delicatissimi problemi di diritto transitorio – soprattutto nella materia in esame, quando le norme vengono poi convertite con significative modifiche – apparendo tale strumento in realtà avulso dalla ricorrenza di quei casi straordinari di necessità e d’urgenza, richiesti dall’art. 77 Cost., e piuttosto riconducibile all’onda emotiva sollevata dalle notizie di cronaca di alcuni eclatanti incidenti stradali.
È pienamente condivisibile il dubbio, infatti, che l’estemporaneo inasprimento sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggiore incidenza di rischio per la sicurezza stradale sia davvero idoneo ad avere una qualche efficacia preventiva, in mancanza di un disegno razionalizzatore del sistema.
La scarsa efficacia dissuasiva di questa politica sembra aver determinato il legislatore ad un mutamento di strategia, concretizzatosi con l’introduzione nell’art. 186, ad opera dell’art. 33 della legge n. 120 del 2010, del comma 9- bis, che attribuisce al giudice il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente.
Ai sensi del comma in esame l’effettivo svolgimento del lavoro sostitutivo non comporta la mera espiazione della pena, ma costituisce una vera e propria causa di estinzione del reato. Ed in tal senso al giudice viene imposto di fissare una “nuova udienza” proprio per dichiarare l’avvenuta estinzione del reato, riducendo obbligatoriamente della metà la sanzione della sospensione della patente di guida e revocando quella della confisca del veicolo, che deve essere restituita al suo proprietario.
6. Ebbene, limitando l’indagine alla modifiche di rilievo ai fini della soluzione del caso in esame, va rilevato che la fattispecie di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, è stata depenalizzata dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, che ha introdotto in luogo della contravvenzione previgente un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria (da Euro 2.500 a Euro 10.000; da Euro 3.000 ad Euro 12.000 se la violazione era commessa in occasione di un incidente stradale) e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo, con la clausola di salvaguardia “salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”, da intendersi chiaramente riferita all’inapplicabilità della seconda sanzione, qualora il veicolo non fosse appartenuto a persona coinvolta nell’illecito amministrativo.
Quanto al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, il comma ottavo previsto dall’art. 5 del citato decreto-legge rinviava alla nuove previsioni del comma 7 dell’art. 186 e, dunque, anche il rifiuto di sottoporsi alle verifiche finalizzate all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti integrava un mero illecito amministrativo.
L’art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, modificava nuovamente l’art. 186 (oltre agli artt. 187, 189 e 222) cod. strada e ripristinava, tra l’altro, la sanzione penale per il rifiuto opposto dal guidatore all’accertamento alcolimetrico, parificando nella risposta sanzionatoria il rifiuto dell’accertamento alla più grave violazione delle ipotesi contemplate nell’art. 186, comma 2, vale a dire quella contenuta nella lett. c) della disposizione. In quell’occasione il legislatore si limitava ad adattare il regime delle sanzioni accessorie alla nuova incriminazione della condotta di rifiuto, con la seguente previsione: “La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.
Il citato decreto-legge rafforzava ulteriormente l’apparato sanzionatorio della più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza di cui alla lett. c) dell’art. 186, comma 2.
Infatti, l’art. 4, comma 1, lett. b), ha imposto che alla condanna o al patteggiamento della pena per tale fattispecie consegua obbligatoriamente la confisca del veicolo “con il quale è stato commesso il reato”.
La norma ha richiamato il disposto dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., prevedendo altresì che la confisca dovesse essere disposta anche in caso di sospensione condizionale della pena. Precisazione invero superflua, atteso che già l’art. 164, terzo comma, cod. pen. esclude che questa causa di estinzione del reato possa influire sull’applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale.
L’unico limite previsto alla confiscabilità del veicolo riguardava (e riguarda) l’ipotesi che quest’ultimo appartenesse a persona estranea al reato. In tal caso era previsto che lo stesso fosse comunque sottoposto al fermo amministrativo per il periodo di centottanta giorni, misura che poteva essere anticipata a fini cautelari per sessanta giorni su iniziativa dell’organo che aveva accertato la violazione attraverso un provvedimento di fermo provvisorio reclamabile dinanzi al tribunale.
La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), con l’art. 3, comma 45, inseriva nell’articolo 186, comma 2, lett. c), dopo il secondo periodo, la previsione che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata nella ipotesi che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
L’art. 33 della legge n. 120 del 2010 modificava anche la lett. c) del comma 2 dell’art. 186, con riferimento al trattamento sanzionatorio per la più grave delle tre contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza, innalzando il minimo edittale da tre a sei mesi di arresto, lasciando però immutati il limite massimo di un anno e la misura dell’ammenda (da 1.500 a 6.000 Euro) introdotti dalla citata legge n. 125/2008.
È da sottolineare, altresì, che la nuova disposizione contenuta nell’art. 186-bis, inserita dall’art. 33, comma 2, della legge n. 120 del 2010 – con la quale il legislatore ha inteso accentuare la repressione nei confronti di alcune particolari categorie di conducenti ivi indicati – prevede il trattamento sanzionatorio della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici – in gran parte mutuato dal comma 7 dell’art. 186 – in termini più rigorosi, essendo previsto l’aumento da un terzo alla metà delle pene previste dal comma 2, lett. c), dello stesso art. 186 e, soprattutto, con immediata rilevanza ai fini della presente decisione, stabilisce che, qualora non sia possibile confiscare il veicolo perché appartenente a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida (da sei mesi a due anni) è raddoppiata (art. 186-bis, comma 6).
Ben più rilevanti le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 2010 in materia di confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, previsione introdotta nella lett. c) dell’art. 186 dal d.l. n. 92/2008.
Rimane fermo che la misura debba essere obbligatoriamente disposta in caso di condanna ovvero di patteggiamento per la contravvenzione di cui alla disposizione in commento, anche nel caso in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena e salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (per tale dovendosi intendere chi non sia concorso nel reato e, rispetto al medesimo, sappia dimostrare l’insussistenza di profili di colpa dai quali sia derivata la possibilità di uso illecito del veicolo: cfr. in proposito, Sez. 4, n. 15898 del 18/12/2012, dep. 2013, Janusz, n.m.; Sez. 4, n. 16553 del 26/01/2011, Pasolini, n.m. sul punto; Sez. 4, n. 11230 del 14/01/2010, Pagano, n.m).
È stato, invece, eliminato l’inciso secondo cui la confisca doveva essere disposta ai sensi del secondo comma dell’art. 240 cod. pen., modifica imposta dall’intervento della Corte Costituzionale, che, con la sentenza 4 giugno 2010, n. 196, ha dichiarato l’illegittimità parziale della lett. c) del comma 2 dell’art. 186 proprio in riferimento al citato rinvio all’art. 240 cod. pen., affermando la violazione dell’art. 117 Cost. in riferimento all’art. 7 CEDU.
In particolare – per quanto riguarda la confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia addebitato il reato previsto dall’art. 186, comma 2, cod. strada (guida in stato di ebbrezza) o quello previsto dall’art. 187 del medesimo codice (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) – l’art. 33, comma 1, della legge 120 del 2010 ha modificato l’art. 186, comma 2, lett. c) inserendo un ultimo periodo che contiene la previsione che, ai fini del sequestro (disciplinato della medesima norma che prevede anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni di cui all’art. 224-ter cod. strada.
L’art. 224-ter, introdotto dalla medesima legge, qualifica espressamente la confisca come “sanzione amministrativa accessoria”. La stessa norma prevede che nelle ipotesi di reato cui consegue tale sanzione (e quindi non solo artt. 186 e 187 ma, per esempio, l’art. 9-ter in tema di divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) l’agente o l’organo accertatore, procedano al sequestro ai sensi dell’art. 213 cod. strada.
7. Tanto premesso non convince nella sentenza Bianchi, innanzitutto, la premessa che richiama la distinzione tra rinvio recettizio (o statico) da quello formale (dinamico), arrivando alla conclusione che i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186 cod. strada, alle pene di cui al comma 2, lett. c) ed “alle modalità e procedure”, previste dal comma 2, lett. c) del medesimo art. 186, rientrino nell’ambito del rinvio formale (dinamico), atteso che il legislatore, nel reintrodurre la rilevanza penale della condotta di rifiuto, ha inteso richiamare la disciplina sanzionatoria prevista dalla più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, sia in riferimento alla pena principale sia con riguardo alle “modalità e procedure” afferenti alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo.
Proprio il dato letterale dell’art. 186, comma 7, come introdotto dal decreto-legge 92/2008-convertito dalla legge 125/2008 – nella parte in cui tiene distinti i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186, cod. strada, rispettivamente alle “pene di cui al comma 2, lettera c)” ed alle “modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c)” del medesimo art. 186 -non consente di ritenere che il regime sanzionatorio concernente la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida possa mutuarsi dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, essendo prevista un’autonoma disciplina che rinvia a quest’ultima norma con esclusivo riferimento “alle modalità e procedure” previste a proposito della confisca. In tal senso va precisato che il comma 7 esplicitamente prevede che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato e dispone, altresì, che ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224-ter stesso codice.
Va rimarcato, invece, che la norma alla quale viene fatto il rinvio non contiene alcun riferimento alle “modalità e procedure” attinenti alla sospensione della patente di guida.
In altri termini, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non può parlarsi né di rinvio formale né ricettizio, giacché il legislatore ha espressamente disciplinato tale sanzione con autonoma cornice edittale. È da escludere, pertanto, una cristallizzazione della disposizione normativa recepita, come pure l’adeguamento della stessa all’evoluzione della norma richiamata. Ne consegue che non è applicabile all’ipotesi del reato di cui all’art. 186, comma 7 (ed a quella di cui all’art. 187, comma 8, che rinvia alla prima per le sanzioni), la sanzione del raddoppio della sospensione della patente di guida, introdotta, come sopra precisato, con la legge n. 94 del 2009.
7.1. Il rinvio che l’art. 186, comma 7, effettua al comma 2, lett. c), dello stesso articolo, sia con riferimento alla pena principale sia con riguardo alle “modalità e procedure” afferenti alla confisca del veicolo deve, invece, qualificarsi, come rinvio formale (o dinamico).
Si è già accennato il significato normativo da attribuirsi alle diverse tecniche di rinvio.
Il rinvio recettizio (o statico) recepisce per intero, senza che ne sia riprodotto il testo, il contenuto di un altro articolo, vale a dire la disposizione normativa; quello formale (o dinamico), al contrario, fa riferimento alla norma in sé, cioè al principio contenuto nella formula verbale dell’articolo del codice e ne segue, dunque, inevitabilmente la eventuale evoluzione, di talché, mutato il contenuto della norma di riferimento, muta inevitabilmente il significato della norma di rinvio (v., tra le altre, Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, cit.).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 315 del 2004, ha affermato che, in presenza di un rinvio recettizio (o statico), il contenuto della disposizione richiamata diviene parte del contenuto della norma richiamante, restando le successive vicende della norma richiamata prive di effetto ai fini della esistenza ed efficacia della norma richiamante.
È stato altresì precisato (v. la citata sentenza delle Sezioni Unite) che, in mancanza di formule chiarificatrici, il rinvio operato a diversa disposizione di legge deve intendersi come rinvio statico. Il rinvio operato da una norma può essere considerato dinamico (formale) solo qualora esso si riferisca, non già ad una disposizione determinata, ma a un istituto o a una normativa complessivamente considerati, oggetto di un separato atto normativo e dotati di una propria autonoma rilevanza. In questo senso è stato ritenuto, in tema di processo minorile, l’applicabilità della custodia cautelare in carcere in ipotesi di furto in abitazione in quanto l’art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988 – ancorché non preveda tra i casi in cui può essere applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di minorenni, l’ipotesi di cui all’art. 380, comma 2, lett. e-bis, cod. proc. pen. – richiama, tuttavia, l’art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., che prevede l’ipotesi di furto aggravato, ex art. 625, primo comma, n. 2, prima parte, cod. pen., che corrisponde esattamente all’ipotesi di cui all’art. 624-bis, terzo comma, cod. pen. (furto in abitazione o con strappo aggravato da una o più delle circostanze di cui all’art. 625, primo comma, cod. pen.), introdotta quale autonoma figura di reato dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 (v., tra le altre, Sez. 4, n. 48436 del 17/10/2012, V., Rv. 255010; Sez. 4, n. 19680 del 09/04/2009, G., Rv.243509).
7.2. La diversa disciplina della sanzione amministrative della sospensione della patente afferente al reato in esame trova, del resto, la sua giustificazione, come rileva la sentenza Vaglia, nell’intento del legislatore di mantenere entro limiti edittali più contenuti, in ragione della distinta oggettività giuridica dei reati contemplati dall’art. 186, comma 2, e dall’art. 186, comma 7 (nonché dall’art. 187, comma la durata della stessa nell’ipotesi in cui la condotta criminosa non sia strettamente correlata all’utilizzo del veicolo ma si sostanzi nella frapposizione di un ostacolo all’accertamento di altro reato.
Come chiaramente indicato nella relazione di accompagnamento al d.l. n. 92 del 2008, il legislatore ha inteso intervenire con decretazione di urgenza per fronteggiare l’incremento “esponenziale” delle vittime di incidenti stradali cagionati dall’abuso di alcool e stupefacenti; e, in tale prospettiva finalistica, ha voluto introdurre significative modifiche agli artt. 186, 187 e 222 cod. strada, tra le quali il ripristino della rilevanza penale delle condotte di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di ebbrezza alcolica od all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nella relazione, sul punto di interesse, si osserva che “la depenalizzazione delle condotte in parola ha infatti portato alla materiale impossibilità di addivenire a condanne per il reato di cui all’art. 187 cod. strada, risultando impossibile accertare aliunde la circostanza che il soggetto controllato sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e rendendo, inoltre, molto difficile ed in ogni caso suscettibile di contestazioni altrimenti evitabili il medesimo accertamento in relazione ai soggetti postisi alla guida in stato di ebbrezza”.
Il perseguimento dei richiamati obiettivi è stato quindi tecnicamente realizzato già con la previsione, contenuta nel primo periodo dell’art. 186, comma 7, cod. strada, relativa alla applicazione, in caso di rifiuto, come sopra si è evidenziato, delle “pene di cui al comma 2, lett. c)”, lasciando immutato il regime della sanzione accessoria in questione.
L’art. 4, lett. d), del decreto non si è peraltro limitato a ristabilire la rilevanza penale della fattispecie, ma ha altresì recuperato la filosofia che aveva ispirato l’incriminazione fino alla depenalizzazione con il decreto-legge 117/2007, e cioè quella di parificare nella risposta sanzionatoria il rifiuto dell’accertamento alla violazione del divieto di guidare in stato di ebbrezza, prevenendo in tal modo potenziali sacche di impunità. Ed in tal senso per la “nuova” contravvenzione viene previsto lo stesso trattamento sanzionatorio riservato alla più grave delle ipotesi contemplata nell’art. 186, comma 2, vale a dire quella contenuta nella lett. e) della disposizione.
In tal modo viene rovesciata la situazione creatasi a seguito del precedente intervento normativo: mentre il conducente prima poteva vantare un interesse a rifiutare di sottoporsi al test alcolimetrico, accettando l’irrogazione della sanzione amministrativa nella consapevolezza che senza la misurazione strumentale egli poteva essere al più riconosciuto colpevole della meno grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza, ora lo stesso conducente ha esattamente l’interesse contrario, giacché se non si sottopone agli accertamenti si vedrà applicare la sanzione penale più elevata e perderà così l’opportunità di veder eventualmente dimostrato che il suo tasso alcolemico è inferiore agli 1,5 grammi per litro, circostanza che gli garantirebbe invece l’irrogazione delle più miti sanzioni previste dalle lett. a) e b) dell’art. 186, comma 2 (la prima di natura amministrativa).
8. Tale soluzione trova ulteriore conforto nell’art. 186-bis, inserito dall’art. 33, comma 2, della legge n. 120 del 2010, con il quale il legislatore, nell’accentuare la repressione nei confronti di alcune particolari categorie di conducenti ivi indicati, non solo ha previsto il trattamento sanzionatorio della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici – in gran parte mutuato dal comma 7 dell’art. 186 – in termini più rigorosi, essendosi stabilito l’aumento da un terzo alla metà delle pene previste dal comma 2, lett. c), dello stesso art. 186, ma, con immediato rilievo in questa sede, ha stabilito che, qualora non sia possibile confiscare il veicolo perché appartenente a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida (da sei mesi a due anni) è raddoppiata (art. 186-bis, comma 6).
Ciò significa che quando il legislatore ha inteso determinare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida con limiti edittali superiori rispetto a quelli indicati nell’art. 186, comma 7, cod. strada, lo ha esplicitamente previsto. Il che lascia ragionevolmente presumere che lo stesso legislatore nella fattispecie in esame abbia operato una precisa scelta e non abbia inteso procedere ad un rinvio ad altra norma.
9. Da tale impostazione costruttiva discende il seguente principio di diritto: “Il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione, contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186 cod. strada, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure, contenute nell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.
10. Le considerazioni che precedono comportano, pertanto, l’accoglimento del ricorso.
Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, deve osservarsi che la durata della sospensione della patente di guida ex art. 186, comma 7, cod. strada, risulta compresa tra il minimo di sei mesi al massimo di due anni, non avendo rilievo, ai fini della determinazione della durata della sanzione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la circostanza che l’autovettura utilizzata dall’imputato, autore del rifiuto, risulta appartenere a persona estranea al reato.
Deve ritenersi, pertanto, fondato il rilievo attinente all’erroneità della determinazione della sanzione accessoria, applicata dal giudice nella misura del doppio del massimo, in ragione dell’erronea interpretazione del duplice rinvio contenuto nella disposizione incriminatrice di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, alle “pene di cui al comma 2, lett. c)” ed alle “modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c)”, cod. strada.
È dato quindi procedere all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, contestualmente determinandone la durata nella misura di anni due.
La predetta sanzione va direttamente applicataci sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in misura corrispondente al massimo legale previsto per la fattispecie in esame, giacché il giudicante, nel raddoppiare la durata della sanzione, era partito dal massimo edittale di anni due.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che determina in anni due.

Norme penali sull'omicidio stradale:resoconto al 25 novembre2015

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchè disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 

Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 256 del 25/11/2015


(859-1357-1378-1484-1553-B) Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA dà lettura dei pareri espressi sul provvedimento in titolo dalle Commissioni 1a ed 8a. A tale riguardo sottolinea che le osservazioni contenute nel parere della 1a Commissione rispecchiano sostanzialmente molti dei rilievi problematici da lui sollevati nella seduta del 17 novembre scorso, con riferimento alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame.

Quindi si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti sospesa nella seduta di ieri.

         Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti a sua prima firma, soffermandosi in particolare sulle proposte emendative  1.1, 1.17, 1.23, 1.28 ed 1.40, volte a specificare meglio alcune formulazioni.

         Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) in via generale richiama l'attenzione sui rilievi di costituzionalità già sollevati dal presidente Palma nel suo intervento sopra ricordato e riproposti in parte dal parere della 1a Commissione. Avverte quindi che gli emendamenti a sua prima firma, da un lato, ripropongono il testo approvato dal Senato in prima lettura, dall'altro mirano comunque ad ovviare ai problemi di costituzionalità emersi dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Sarebbe opportuna e auspicabile un'apertura da parte della maggioranza almeno in ordine ad alcune proposte emendative che attengono a profili di irragionevolezza e incostituzionalità derivanti dalle modifiche suddette.

         Il senatore BUCCARELLA (M5S) illustra gli emendamenti a sua prima firma, volti a sostituire il settimo comma dell'articolo 589-bis del codice penale - così come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo - al fine di escludere dalla diminuente di pena, nell'ipotesi di concorso di colpa, la fattispecie di omicidio colposo di cui al primo comma del citato articolo 589-bis. Infatti, qualora dovesse essere approvato il disegno di legge in titolo, in questa circostanza si verrebbe a determinare un trattamento più favorevole rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale, per di più con effetto retroattivo in base al disposto generale di cui all'articolo 2, quarto comma, del codice penale, secondo cui se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto dei rilievi problematici già sollevati dal presidente Palma nel corso della seduta del 17 novembre scorso, ritiene che il gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle difficilmente potrebbe votare il disegno di legge in titolo, nella medesima formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento.

         La senatrice FUCKSIA (M5S), dopo aver ritirato le proprie proposte emendative, 1.41, 2.25 e 6.15, si sofferma sull'emendamento 6.0.6, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - recante previsioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica - al fine di estendere le sanzioni che si vogliono introdurre con il disegno di legge all'esame anche alle aziende presso le quali i soggetti cui si imputano i reati di omicidio stradale colposo e lesioni personali colpose stradali di cui ai nuovi articoli 589-bis e 590-bis del codice penale esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e cose, ove tali reati siano commessi nell'interesse delle aziende medesime.

         La senatrice MUSSINI (Misto) illustra le proprie proposte emendative, con particolare riferimento agli emendamenti volti ad incrementare il fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 160 del 2007, ed a prevedere una modifica dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna di cui all'articolo 186, comma 2-octies del codice della strada, nelle ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool.

            Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/859-1357-1378-1484-1553-B/1/2, a condizione che venga riformulato inserendo prima delle parole "valutare le opportunità di", le seguenti "esaminata la casistica".


La senatrice MUSSINI (Misto), dopo aver fatto proprio l'ordine del giorno testé citato, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno così come riformulato.

            La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,10.

         Il presidente PALMA - in risposta ad una richiesta di chiarimenti del senatore  CASSON (PD) - ricorda ai componenti della Commissione che la sostituzione in corso di seduta di un componente incontra un limite negli interventi già pronunciati dal senatore sostituito o anche nell'attestazione della sua presenza (nel foglio firme) in caso di quorum per la validità della seduta, o infine, nella circostanza che sia stata già intrapresa la fase delle votazioni. Pertanto, poiché nella seduta odierna si è proceduto all'accertamento del numero legale secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento del Senato - in relazione all'esame degli Atti del Governo, per i quali la citata disposizione regolamentare prevede la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione come condizione di validità della seduta - non può più essere sostituito in corso di seduta di un componente che abbia già sottoscritto il foglio firme.

         Il senatore CASSON (PD) esprime perplessità su quanto appena detto dal Presidente, rammentando che nelle precedenti legislature si è proceduto ad effettuare ovvero annullare sostituzioni in corso di seduta anche nell'ipotesi di esame in sede consultiva su atti del Governo, in cui è richiesto il quorum costitutivo della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

Dopo aver effettuato una breve istruttoria, il presidente PALMA  conferma la correttezza di quanto precedentemente da lui ricordato ai membri della Commissione, citando un precedente della XIII legislatura, nel quale l'allora Presidente Mancino, rispondendo ad alcuni quesiti formulati dal senatore Gubert in ordine al regime delle sostituzioni, osservava che la "prassi si è orientata nel senso di considerare possibile sostituire in corso di seduta un componente che abbia abbandonato in precedenza la seduta stessa, ove egli non sia intervenuto nella discussione e, in caso di deliberante, di redigente o di sedi affini, non abbia firmato il foglio firme". Poiché la sede consultiva su atti del Governo va ritenuta "sede affine" secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento del Senato, secondo cui per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, non può essere effettuata la sostituzione in corso di seduta odierna di un componente - sia pure supplente -  che abbia già sottoscritto il foglio firme.

         Il senatore CASSON (PD), sia pur non condividendo l'equiparazione effettuata tra sede deliberante e sede consultiva su atti del Governo, prende atto delle considerazioni testé svolte dalla Presidenza.

            La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,40.

            Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

         Sull'emendamento 1.1, volto a sopprimere il primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo -  prende la parola il PRESIDENTE, sottolineando l'opportunità di ripristinare il testo approvato in prima lettura dal Senato in quanto, pur essendo condivisibile la volontà di inserire nel nuovo articolo 589-bis tutte le fattispecie di omicidio stradale colposo, rileva una evidente incongruenza rispetto al successivo settimo comma dell'articolo 589-bis, così come modificato alla Camera, che prevede la diminuente di pena fino alla metà in tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, ivi compresa quindi la fattispecie in esame, attualmente regolata dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale. L'effetto paradossale che si verrebbe a produrre dall'eventuale approvazione del disegno di legge in titolo è - nei casi considerati -   una mitigazione delle sanzioni previste nell'ipotesi di omicidio stradale colposa per semplice violazione delle norme sulla circolazione stradale, di cui al primo comma dell'articolo 589-bis, con conseguente retroattività di tale modifica ai processi in corso, giusto il disposto di cui all'articolo 2, quarto comma, del codice penale, trattandosi di previsione sanzionatoria più favorevole.

Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha raccomandato l'approvazione della proposta emendativa 1.1, osservando che essa ripropone la medesima formulazione approvata all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato in prima lettura, e approvata a larga maggioranza dall'Aula del Senato e dopo che il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) annunciando voto favorevole, esprime perplessità sull'atteggiamento del Governo di fronte ad un provvedimento che presenta alcune evidenti contraddizioni e che potrebbe essere corretto in tempi brevi, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.8 e 1.9; gli emendamenti 1.6 e 1.7 sono ritirati dai rispettivi proponenti, mentre gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono dichiarati decaduti.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento a propria firma 1.10 - finalizzato alla soppressione dei numeri 2 e 3  del quinto comma dell'articolo 589-bis del codice penale, come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo - raccomandandone l'approvazione ed osservando che la proposta emendativa in oggetto è volta a ripristinare il testo approvato dall'Aula del Senato in prima lettura, che dopo un lungo ed approfondito dibattito aveva ritenuto opportuna l'eliminazione delle fattispecie ivi previste e relative all'attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero alla circolazione contromano, da parte del conducente che cagioni per colpa la morte di una persona, nonché della fattispecie relativa al conducente che a seguito di una manovra di inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Si associa il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), annunciando voto favorevole e dichiarando che il comportamento del Governo appare incoerente e contradditorio rispetto alle posizioni assunte durante l'esame, in prima lettura, del disegno di legge in titolo presso il Senato.

L'emendamento 1.10 è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.12, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 - quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice MUSSINI - 1.30 e 1.31, mentre sono ritirati dal senatore FALANGA gli emendamenti 1.15 e 1.16; gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.24, 1.32 sono invece dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti.

Il senatore DI MAGGIO (CoR) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a propria firma in quanto gli appare ormai inutile proporre al Governo ragionevoli e sensate modifiche al disegno di legge, di fronte ad una ottusa e pregiudiziale chiusura da parte della maggioranza.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII)  dichiara che non interverrà più in sede di dichiarazione di voto pur rimanendo presente per rispetto delle istituzioni, in quanto ritiene inspiegabile l'atteggiamento di contrarietà mostrato dalla maggioranza rispetto a proposte emendative che nulla hanno di politico e che sono volte esclusivamente a migliorare il testo, a tutela di principi costituzionali e diritti fondamentali dei cittadini.

La Commissione pone quindi distintamente ai voti e respinge gli emendamenti 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44 e 1.46, mentre l'emendamento 1.45 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.
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Sotto tutto disegno di legge in corso di esame al senato  

N. 859-1357-1378-1484-1553-B
DISEGNO DI LEGGE
approvato dal Senato della Repubblica il 10 giugno 2015, in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge
(V. Stampati nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553)
d’iniziativa dei senatori SCILIPOTI ISGRÒ (859); FALANGA (1357); MOSCARDELLI, CUOMO, DI GIORGI, FABBRI, GIACOBBE, MATTESINI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, ASTORRE, CHITI, CIRINNÀ, VALENTINI, CUCCA, FAVERO, FORNARO, LUMIA, RICCHIUTI, CANTINI, LEPRI, PUGLISI e CARIDI (1378); STUCCHI (1484); GINETTI (1553)
(V. Stampato Camera n. 3169)
modificato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2015
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 ottobre 2015
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
DISEGNO DI LEGGE
DISEGNO DI LEGGE
Approvato dal Senato della Repubblica
Approvato dalla Camera dei deputati
Art. 1.
Art. 1.
(Introduzione del delitto
di omicidio stradale)
(Introduzione del delitto
di omicidio stradale)
1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:
1. Identico:
«Art. 589-bis. - (Omicidio stradale). --
«Art. 589-bis. - (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
Identico.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
Identico.
Art. 589-ter. - (Circostanza aggravante). – Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
Art. 589-ter. - (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). – Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».
Art. 2.
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater, 590-quinquies e 590-sexies del codice penale).
(Modifica dell'articolo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies del codice penale)
1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:
1. Identico:
«Art. 590-bis. - (Lesioni personali stradali). --
«Art. 590-bis. - (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due a quattro anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da nove mesi a due anni.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.
Soppresso

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà.
Soppresso
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
Identico.
Art. 590-ter. - (Circostanza aggravante). – Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Art. 590-ter. - (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
Art. 590-quater. – (Computo delle circostanze). – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
Art. 590-quater. – (Computo delle circostanze). – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
Art. 590-quinquies. – (Pene accessorie). – Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida.
Soppresso
Vedi articolo 6, comma 1, lettera a)
In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Art. 590-sexies. - (Definizione di strade urbane e extraurbane). -- Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».
Art. 590-quinquies. - (Definizione di strade urbane e extraurbane). – Identico».
Art. 3.
Art. 3.
(Modifiche di coordinamento
al codice penale)
(Modifiche di coordinamento
al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;
a) identica;

b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;
b) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «Se il fatto è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-bis, se il fatto è commesso»;
c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
c) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;
d) identica;
d) all'articolo 590, terzo comma, le parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis, se i fatti di cui al secondo comma»;
e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
e) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.
f) identica.
Art. 4.
Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici)
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale,»;
a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;
b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
b) identico:
«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».
«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».
Art. 5.
Art. 5.
(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale)
(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente:
a) identico:
«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis del codice penale»;
«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo comma, del codice penale»;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:
b) identico:
«m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice penale»;
«m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;
c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»;
c) identica;
d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;
d) identica;
e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;
e) identica;
f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
f) identica;
«e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale»;

g) all'articolo 552:
g) identica.
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice».

Art. 6.
Art. 6.
(Modifiche di coordinamento al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
(Modifiche di coordinamento al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) all'articolo 222:
a) identico:
1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;
Vedi articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, primo e secondo comma
1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale»;
Soppresso
Vedi articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, terzo comma
«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.
Vedi articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, quarto comma
3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga»;

b) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;
b) all'articolo 223, comma 2:
c) identico:
1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;
1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»;
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni».
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni».
Art. 7.
Art. 7.
(Modifica di coordinamento al decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.274)
(Modifica di coordinamento al decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.274)
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.
Identico
Art. 8.
Art. 8.
(Entrata in vigore)
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico



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