Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni
personali stradali, nonchè disposizioni di coordinamento al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274
Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 256 del 25/11/2015
(859-1357-1378-1484-1553-B) Introduzione
del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali
stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Approvato
dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed
altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati.
Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente PALMA dà lettura dei pareri espressi sul provvedimento in titolo dalle Commissioni 1a ed 8a. A tale riguardo sottolinea che le osservazioni contenute nel parere della 1a Commissione
rispecchiano sostanzialmente molti dei rilievi problematici da lui
sollevati nella seduta del 17 novembre scorso, con riferimento alle
modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in
esame.
Quindi si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti sospesa nella seduta di ieri.
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII)
illustra gli emendamenti a sua prima firma, soffermandosi in
particolare sulle proposte emendative 1.1, 1.17, 1.23, 1.28 ed 1.40,
volte a specificare meglio alcune formulazioni.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII)
in via generale richiama l'attenzione sui rilievi di costituzionalità
già sollevati dal presidente Palma nel suo intervento sopra ricordato e
riproposti in parte dal parere della 1a Commissione. Avverte
quindi che gli emendamenti a sua prima firma, da un lato, ripropongono
il testo approvato dal Senato in prima lettura, dall'altro mirano
comunque ad ovviare ai problemi di costituzionalità emersi dopo le
modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Sarebbe opportuna e
auspicabile un'apertura da parte della maggioranza almeno in ordine ad
alcune proposte emendative che attengono a profili di irragionevolezza e
incostituzionalità derivanti dalle modifiche suddette.
Il senatore BUCCARELLA (M5S) illustra gli emendamenti a sua prima firma, volti a sostituire il settimo comma dell'articolo 589-bis
del codice penale - così come introdotto dall'articolo 1 del disegno di
legge in titolo - al fine di escludere dalla diminuente di pena,
nell'ipotesi di concorso di colpa, la fattispecie di omicidio colposo di
cui al primo comma del citato articolo 589-bis. Infatti, qualora
dovesse essere approvato il disegno di legge in titolo, in questa
circostanza si verrebbe a determinare un trattamento più favorevole
rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 589, secondo comma,
del codice penale, per di più con effetto retroattivo in base al
disposto generale di cui all'articolo 2, quarto comma, del codice
penale, secondo cui se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e
le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono
più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile. Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto dei
rilievi problematici già sollevati dal presidente Palma nel corso della
seduta del 17 novembre scorso, ritiene che il gruppo parlamentare
Movimento 5 Stelle difficilmente potrebbe votare il disegno di legge in
titolo, nella medesima formulazione approvata dall'altro ramo del
Parlamento.
La senatrice FUCKSIA (M5S),
dopo aver ritirato le proprie proposte emendative, 1.41, 2.25 e 6.15,
si sofferma sull'emendamento 6.0.6, volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 - recante previsioni in materia di responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica - al fine di estendere
le sanzioni che si vogliono introdurre con il disegno di legge
all'esame anche alle aziende presso le quali i soggetti cui si imputano i
reati di omicidio stradale colposo e lesioni personali colpose stradali
di cui ai nuovi articoli 589-bis e 590-bis del codice
penale esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e
cose, ove tali reati siano commessi nell'interesse delle aziende
medesime.
La senatrice MUSSINI (Misto)
illustra le proprie proposte emendative, con particolare riferimento
agli emendamenti volti ad incrementare il fondo contro l'incidentalità
notturna di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 3 agosto
2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 160 del 2007, ed a
prevedere una modifica dell'ammenda irrogata con la sentenza di
condanna di cui all'articolo 186, comma 2-octies del codice della strada, nelle ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE esprime parere
contrario su tutti gli emendamenti relativi al disegno di legge in
titolo, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, ed
esprime parere favorevole sull'ordine del giorno
G/859-1357-1378-1484-1553-B/1/2, a condizione che venga riformulato
inserendo prima delle parole "valutare le opportunità di", le seguenti
"esaminata la casistica".
La senatrice MUSSINI (Misto), dopo aver fatto proprio l'ordine del giorno testé citato, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.
Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno così come riformulato.
La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,10.
Il presidente PALMA - in risposta ad una richiesta di chiarimenti del senatore CASSON (PD)
- ricorda ai componenti della Commissione che la sostituzione in corso
di seduta di un componente incontra un limite negli interventi già
pronunciati dal senatore sostituito o anche nell'attestazione della sua
presenza (nel foglio firme) in caso di quorum per la validità
della seduta, o infine, nella circostanza che sia stata già intrapresa
la fase delle votazioni. Pertanto, poiché nella seduta odierna si è
proceduto all'accertamento del numero legale secondo quanto previsto
dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento del Senato - in relazione
all'esame degli Atti del Governo, per i quali la citata disposizione
regolamentare prevede la presenza della maggioranza dei componenti della
Commissione come condizione di validità della seduta - non può più
essere sostituito in corso di seduta di un componente che abbia già
sottoscritto il foglio firme.
Il senatore CASSON (PD)
esprime perplessità su quanto appena detto dal Presidente, rammentando
che nelle precedenti legislature si è proceduto ad effettuare ovvero
annullare sostituzioni in corso di seduta anche nell'ipotesi di esame in
sede consultiva su atti del Governo, in cui è richiesto il quorum costitutivo della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
Dopo aver effettuato una breve istruttoria, il presidente PALMA
conferma la correttezza di quanto precedentemente da lui ricordato ai
membri della Commissione, citando un precedente della XIII legislatura,
nel quale l'allora Presidente Mancino, rispondendo ad alcuni quesiti
formulati dal senatore Gubert in ordine al regime delle sostituzioni,
osservava che la "prassi si è orientata nel senso di considerare
possibile sostituire in corso di seduta un componente che abbia
abbandonato in precedenza la seduta stessa, ove egli non sia intervenuto
nella discussione e, in caso di deliberante, di redigente o di sedi
affini, non abbia firmato il foglio firme". Poiché la sede consultiva su
atti del Governo va ritenuta "sede affine" secondo quanto previsto
dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento del Senato, secondo cui per
la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e
redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino
deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, è
richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle
Commissioni stesse, non può essere effettuata la sostituzione in corso
di seduta odierna di un componente - sia pure supplente - che abbia già
sottoscritto il foglio firme.
Il senatore CASSON (PD),
sia pur non condividendo l'equiparazione effettuata tra sede
deliberante e sede consultiva su atti del Governo, prende atto delle
considerazioni testé svolte dalla Presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,40.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.
Sull'emendamento 1.1, volto a sopprimere il primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo - prende la parola il PRESIDENTE,
sottolineando l'opportunità di ripristinare il testo approvato in prima
lettura dal Senato in quanto, pur essendo condivisibile la volontà di
inserire nel nuovo articolo 589-bis tutte le fattispecie di
omicidio stradale colposo, rileva una evidente incongruenza rispetto al
successivo settimo comma dell'articolo 589-bis, così come
modificato alla Camera, che prevede la diminuente di pena fino alla metà
in tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, ivi compresa quindi la
fattispecie in esame, attualmente regolata dall'articolo 589, secondo
comma, del codice penale. L'effetto paradossale che si verrebbe a
produrre dall'eventuale approvazione del disegno di legge in titolo è -
nei casi considerati - una mitigazione delle sanzioni previste
nell'ipotesi di omicidio stradale colposa per semplice violazione delle
norme sulla circolazione stradale, di cui al primo comma dell'articolo
589-bis, con conseguente retroattività di tale modifica ai
processi in corso, giusto il disposto di cui all'articolo 2, quarto
comma, del codice penale, trattandosi di previsione sanzionatoria più
favorevole.
Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII)
ha raccomandato l'approvazione della proposta emendativa 1.1,
osservando che essa ripropone la medesima formulazione approvata
all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato in prima lettura, e
approvata a larga maggioranza dall'Aula del Senato e dopo che il
senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC))
annunciando voto favorevole, esprime perplessità sull'atteggiamento del
Governo di fronte ad un provvedimento che presenta alcune evidenti
contraddizioni e che potrebbe essere corretto in tempi brevi,
l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.
Con
distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.2,
1.3, 1.8 e 1.9; gli emendamenti 1.6 e 1.7 sono ritirati dai rispettivi
proponenti, mentre gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono dichiarati decaduti.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII)
interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento a propria
firma 1.10 - finalizzato alla soppressione dei numeri 2 e 3 del quinto
comma dell'articolo 589-bis del codice penale, come introdotto
dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo - raccomandandone
l'approvazione ed osservando che la proposta emendativa in oggetto è
volta a ripristinare il testo approvato dall'Aula del Senato in prima
lettura, che dopo un lungo ed approfondito dibattito aveva ritenuto
opportuna l'eliminazione delle fattispecie ivi previste e relative
all'attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso
ovvero alla circolazione contromano, da parte del conducente che
cagioni per colpa la morte di una persona, nonché della fattispecie
relativa al conducente che a seguito di una manovra di inversione di
marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi,
o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un
attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte
di una persona.
Si associa il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)),
annunciando voto favorevole e dichiarando che il comportamento del
Governo appare incoerente e contradditorio rispetto alle posizioni
assunte durante l'esame, in prima lettura, del disegno di legge in
titolo presso il Senato.
L'emendamento 1.10 è posto ai voti e respinto.
Con
distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.12, 1.17,
1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 -
quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice MUSSINI - 1.30 e 1.31, mentre
sono ritirati dal senatore FALANGA gli emendamenti 1.15 e 1.16; gli
emendamenti 1.13, 1.14, 1.24, 1.32 sono invece dichiarati decaduti
stante l'assenza dei proponenti.
Il senatore DI MAGGIO (CoR)
dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a propria firma in quanto
gli appare ormai inutile proporre al Governo ragionevoli e sensate
modifiche al disegno di legge, di fronte ad una ottusa e pregiudiziale
chiusura da parte della maggioranza.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII)
dichiara che non interverrà più in sede di dichiarazione di voto pur
rimanendo presente per rispetto delle istituzioni, in quanto ritiene
inspiegabile l'atteggiamento di contrarietà mostrato dalla maggioranza
rispetto a proposte emendative che nulla hanno di politico e che sono
volte esclusivamente a migliorare il testo, a tutela di principi
costituzionali e diritti fondamentali dei cittadini.
La
Commissione pone quindi distintamente ai voti e respinge gli
emendamenti 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43,
1.44 e 1.46, mentre l'emendamento 1.45 è dichiarato decaduto stante
l'assenza del proponente.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 17,30.
---------------------------------------------
Sotto tutto disegno di legge in corso di esame al senato
N.
859-1357-1378-1484-1553-B
DISEGNO DI
LEGGE
approvato
dal Senato della Repubblica il 10 giugno 2015, in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge
dall’unificazione dei disegni di legge
(V. Stampati
nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553)
d’iniziativa
dei senatori SCILIPOTI ISGRÒ (859); FALANGA (1357); MOSCARDELLI,
CUOMO, DI GIORGI, FABBRI, GIACOBBE, MATTESINI,
ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE,
ASTORRE, CHITI, CIRINNÀ, VALENTINI, CUCCA, FAVERO,
FORNARO, LUMIA, RICCHIUTI, CANTINI, LEPRI, PUGLISI
e CARIDI (1378); STUCCHI (1484); GINETTI (1553)
(V. Stampato
Camera n. 3169)
modificato
dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2015
Trasmesso
dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 ottobre 2015
il 29 ottobre 2015
Introduzione
del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali,
nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
DISEGNO DI LEGGE
|
DISEGNO DI LEGGE
|
Approvato dal Senato della Repubblica
|
Approvato dalla Camera dei deputati
|
Art. 1.
|
Art. 1.
|
(Introduzione
del delitto
di omicidio stradale) |
(Introduzione
del delitto
di omicidio stradale) |
1. Dopo
l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:
|
1. Identico:
|
«Art. 589-bis.
- (Omicidio stradale). --
|
«Art. 589-bis.
- (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una
persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
|
Chiunque,
ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o
di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma
2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da
otto a dodici anni.
|
Identico.
|
La stessa
pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis,
comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di
alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2,
lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
|
La stessa
pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis,
comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo
186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n.
285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
|
Chiunque,
ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito
con la reclusione da sette a dieci anni.
|
Salvo
quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a
motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni
per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque
a dieci anni.
|
La pena di
cui al comma precedente si applica altresì al conducente di un veicolo a
motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore
al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su
strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona.
|
La pena di
cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che,
procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di
quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima
consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che,
attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero
circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a
seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in
corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un
altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua,
cagioni per colpa la morte di una persona.
|
Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva
conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita
fino alla metà.
|
Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è
commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o
revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà
dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione
obbligatoria.
Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento sia conseguenza anche di
una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.
|
Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di
più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli
anni diciotto.
|
Identico.
|
Art. 589-ter. - (Circostanza aggravante). –
Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis, se
il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
|
Art. 589-ter. - (Fuga del conducente in
caso di omicidio stradale). – Nel caso di cui all'articolo
589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un
terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».
|
Art. 2.
|
Art. 2.
|
(Modifica
dell'articolo 590-bis e
introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater, 590-quinquies
e 590-sexies del codice penale).
|
(Modifica
dell'articolo 590-bis e
introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies
del codice penale)
|
1.
L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:
|
1. Identico:
|
«Art. 590-bis.
- (Lesioni personali stradali). --
|
«Art. 590-bis.
- (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). – Chiunque
cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da
tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni
gravissime.
|
Chiunque,
ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o
di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma
2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione
da due a quattro anni.
|
Chiunque,
ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o
di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma
2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione
da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le
lesioni gravissime.
|
La stessa
pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis,
comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di
alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2,
lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.
|
Le pene di
cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a
motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c)
e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera
b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per
colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
|
Chiunque,
ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è
punito con la reclusione da nove mesi a due anni.
|
Salvo
quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a
motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni
per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un
anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per
le lesioni gravissime.
|
La pena di
cui al comma precedente si applica altresì:
|
Le pene di cui al comma precedente si
applicano altresì:
|
1) al
conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una
velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non
inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore
di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali;
|
1) al
conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una
velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non
inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore
di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali gravi o gravissime;
|
2) al
conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il
semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali;
|
2) al
conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il
semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali gravi o gravissime;
|
3) al conducente
di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di
marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a
seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento
pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.
|
3) al
conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del
senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o
dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un
attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno
lesioni personali gravi o gravissime.
|
Nel caso
di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel
caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due
terzi.
|
Soppresso
|
Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso
da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata,
ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del
fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
|
|
Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva
conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita
fino alla metà.
|
Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche
di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla
metà.
|
Il delitto
è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non
superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate
nell'articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo,
terzo e quarto sono diminuite della metà.
|
Soppresso
|
Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a
più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave
delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può
superare gli anni sette.
|
Identico.
|
Art. 590-ter.
- (Circostanza aggravante). – Nei casi di cui agli articoli 590, terzo
comma, e 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è
aumentata da un terzo alla metà.
|
Art. 590-ter.
- (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). – Nel
caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà
alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può
essere inferiore a tre anni.
|
Art. 590-quater.
– (Computo delle circostanze). – Quando ricorrono le circostanze
aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-ter, 590,
terzo comma, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette
circostanze aggravanti.
|
Art. 590-quater.
– (Computo delle circostanze). – Quando ricorrono le circostanze aggravanti
di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e
sesto comma, 589-ter, 590-bis e 590-ter, le
concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai
sensi delle predette circostanze aggravanti.
|
Art. 590-quinquies.
– (Pene accessorie). – Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis,
limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della
patente di guida.
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Soppresso
Vedi
articolo 6, comma 1, lettera a)
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In deroga
a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo
comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena.
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Nel caso
di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di
cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire una nuova
patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale
termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in
precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b)
e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente
aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla
fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione
del sinistro.
|
|
Nel caso
di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di
cui all'articolo 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o
gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima
che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel
caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di
cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis,
ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici
anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla
guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i
limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.
|
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Art. 590-sexies.
- (Definizione di strade urbane e extraurbane). -- Ai fini degli articoli
589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade
di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le
strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».
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Art. 590-quinquies.
- (Definizione di strade urbane e extraurbane). – Identico».
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Art. 3.
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Art. 3.
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(Modifiche
di coordinamento
al codice penale) |
(Modifiche
di coordinamento
al codice penale) |
1. Al
codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
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1. Identico:
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a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589,
secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589,
secondo e terzo comma, e 589-bis»;
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a) identica;
|
b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;
|
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b) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «Se il
fatto è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito
dall'articolo 589-bis, se il fatto è commesso»;
|
c) all'articolo 589, secondo comma, le parole:
«sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
|
c) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;
|
d) identica;
|
d) all'articolo 590, terzo comma, le parole: «Se i
fatti di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto
stabilito dall'articolo 590-bis, se i fatti di cui al secondo comma»;
|
e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le
parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono
soppresse;
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e) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è
soppresso.
|
f) identica.
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Art. 4.
|
Art. 4.
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(Modifiche
al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo
coattivo di campioni biologici)
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(Modifiche
al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo
coattivo di campioni biologici)
|
1. Al codice
di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
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1. Identico:
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a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le
parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per
i delitti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis,
590, terzo comma, e 590-bis del codice penale,»;
|
a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le
parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per
i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice
penale»;
|
b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:
|
b) identico:
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«3-bis.
Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis,
590, terzo comma, e 590-bis del codice penale, qualora il
conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza
alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare
grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2
e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza,
essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento
dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di
sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione
coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto
e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato,
che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel
compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero
richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti
al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque
entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico
ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto
delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».
|
«3-bis.
Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice
penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello
stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che
dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il
decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono,
nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente
confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono
all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero
al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede
all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di
sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data
tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di
assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle
operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la
convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice
per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le
quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e
al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle
condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».
|
Art. 5.
|
Art. 5.
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(Modifiche
di coordinamento al codice di procedura penale)
|
(Modifiche
di coordinamento al codice di procedura penale)
|
1. Al
codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
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1. Identico:
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a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter)
è aggiunta la seguente:
|
a) identico:
|
«m-quater) delitto di omicidio colposo
stradale previsto dall'articolo 589-bis del codice penale»;
|
«m-quater) delitto di omicidio colposo
stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo comma, del
codice penale»;
|
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater)
è aggiunta la seguente:
|
b) identico:
|
«m-quinquies) delitto di lesioni colpose
stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice
penale»;
|
«m-quinquies) delitto di lesioni colpose
stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;
|
c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole:
«589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589,
secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»;
|
c) identica;
|
d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole:
«per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono
sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo
comma, e 589-bis del codice penale»;
|
d) identica;
|
e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole:
«per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono
sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo
comma, e 589-bis del codice penale»;
|
e) identica;
|
f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e)
è inserita la seguente:
|
f) identica;
|
«e-bis) lesioni personali stradali, anche se
aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale»;
|
|
g) all'articolo 552:
|
g) identica.
|
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «per
taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale»
sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis
del medesimo codice»;
|
|
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «per
taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale»
sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis
del medesimo codice».
|
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Art. 6.
|
Art. 6.
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(Modifiche
di coordinamento al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285) |
(Modifiche
di coordinamento al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285) |
1. Al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
|
1. Identico:
|
a) all'articolo 222:
|
a) identico:
|
1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;
Vedi articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, primo e secondo
comma
|
1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai
seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale
consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo
si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la
sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica
al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette
provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul
territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si
applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è
stata pronunciata la sentenza»;
|
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
|
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
|
«3-bis.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli
articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni
gravi o gravissime, del codice penale»;
|
Soppresso
|
Vedi
articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, terzo comma
|
«3-bis.
Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto
periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo
589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale,
l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi
quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis,
quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova
patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato
a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato
per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c),
e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del
presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel
caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui
all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.
|
Vedi
articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, quarto comma
|
3-ter. Nel caso di applicazione della
sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente
articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis
del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di
guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è
raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato
per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c),
e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del
presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel
caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui
all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga»;
|
b) all'articolo 219, comma 3-ter, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai
commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;
|
|
b) all'articolo 223, comma 2:
|
c) identico:
|
1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3»
sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis
e 590-bis del codice penale»;
|
1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3»
sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice
penale»;
|
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis limitatamente
ai casi di lesioni gravi o gravissime del codice penale il prefetto,
ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente
responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di
guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non
definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida
può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni».
|
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo,
quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto,
ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente
responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di
guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva,
la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere
prorogata fino ad un massimo di dieci anni».
|
Art. 7.
|
Art. 7.
|
(Modifica
di coordinamento al decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.274) |
(Modifica
di coordinamento al decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.274) |
1.
All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui
all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto
in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,»
sono soppresse.
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Identico
|
Art. 8.
|
Art. 8.
|
(Entrata
in vigore)
|
(Entrata
in vigore)
|
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|
Identico
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