domenica 31 marzo 2013

Videoripresa consentita per infrazioni commesse in corsie interne a ZTL

 Tribunale Verona, sez. IV civile, sentenza 21.02.2013 
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Immagine tratta da:www.alvolante.it

Patente straniera: le nuove disposizioni in materia di inibizione alla guida


Prefetto di Bergamo, circolare 06.02.2013:
Applicazione delle norme del codice della strada a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto  legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e s.m.i..
a) Art. 126 c.tl.S. "Durata e conferma della validità della patente di guida".
b) Art. 135 c.tl.S. "Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri". Elezione
di domicilio".


Fonte:http://www.altalex.com
 
Prot. n. 583/13/AreaIIlbis Bergamo, 6 febbraio 2013
Al Sig. Questore di Bergamo
e, per suo tramite, ai Commissariati
Al Sig. Direttore del Compartimento della Polizia stradale della
Lombardia
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bergamo
e, per suo tramite, ai Comandi dipendenti
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di
Bergamo
e, per suo tramite, ai Comandi dipendenti
AI Sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di
Bergamo
e, per suo tramite, ai Comandi dipendenti
AI Sig. Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Bergamo
e, per suo tramite, agli Uffici dipendenti
Alle Polizie locali della provincia di Bergamo
e p.c. AI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi
informativi e statistici
Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Bergamo
 
OGGETTO: Applicazione delle norme del codice della strada a seguito delle modifiche introdotte dal
Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e s.m.i..
a) Art. 126 c.tl.S. "Durata e conferma della validità della patente di guida".
b) Art. 135 c.tl.S. "Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri". Elezione
di domicilio".
Con riferimento al primo punto indicato in oggetto e facendo seguito ai quesiti pervenuti circa la
perdurante applicabilità delle disposizioni impartite da questa Prefettura sull'argomento, con proprie circolari
77 l/20IOAreaIIlbis del 18.11.2010 e n. 405-AreaIVbis del 23.04.2004, si rappresenta quanto segue.
Il comma 7 dell'art. 126 del Codice della Strada, nella versione vigente sino al 18.01.2013,
prevedeva nei confronti di coloro che circolavano con patente o carta di qualificazione con validità scaduta
sia una sanzione amministrativa sia il ritiro del documento ormai non più valido da trasmettere in Prefettura,
nei cinque giorni successivi, per gli adempimenti di propria competenza.
Il comma 5 del medesimo articolo, poi, prevedeva la procedura per l'ottenimento della conferma di
validità con l'invio, da parte degli uffici sanitari che avevano effettuato la visita medica, delle informazioni
necessarie per il rilascio di un duplicato con un nuovo termine di validità.
Tanto premesso, pur nella riscrittura dell'art. 126 C.d. S., l'impostazione procedurale e
sanzionatoria per la conferma di validità del documento di guida non appare mutata sostanzialmente per i
profili di interesse.
Si ritiene, infatti, che restino ancora pienamente valide le disposizioni impartite in particolare con
la prefettizia n. 77112010Area IlIbis del 18.11.2010, fermo restando, come ovvio, il riferimento al comma
Il, e non più al comma 7, dell'art. 126 C.d.S .. Si soggiunge che tale comma è stato da ultimo modificato
dal D.Lgs. n. 2 del 16.01.2013 e che tali ulteriori innovazioni saranno applicabili a decorrere dal
novantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore di tale decreto.
Con riguardo, invece, al secondo punto indicato in oggetto, l'art. 135 detta le nuove norme
concernenti la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o
alla Spazio economico europeo.
A tal proposito, si segnala che per le violazioni alle disposizioni del Codice della strada che
comportano l'inibizione alla guida sul territorio nazionale, l'ordinanza prefettizia esplicherà gli effetti
giuridici propri dalla data di notificazione, effettuata ai sensi dell'art. 201 C.d.S., ovvero dal ritiro del
documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione.
L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 135 C.d.S., richiamato anche dal successivo comma 6,
stabilisce, poi, che, in caso di ritiro contestuale, il trasgressore, non residente in Italia, è invitato ad eleggere
un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del provvedimento di inibizione alla guida.
A tal fine, si ritiene che si possa far riferimento all'art. 47 codice civile, quale norma sostanziale
disciplinante l'elezione di domicilio speciale, che testualmente statuisce "Si può eleggere domicilio
speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto ".
L'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti giuridici
indipendentemente dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario, al contempo, è richiesta non solo la
forma scritta ad substantiam ma è necessaria, altresì, una dichiarazione espressa del soggetto che intende
procedere in tal senso.
L'elezione di domicilio, pertanto, potrà essere dichiarata a verbale ovvero, in alternativa, si ritiene
possa utilizzarsi, per il medesimo fine, il modello proforma allegato alla presente, da richiamare nel verbale
di contestazione e da accludere allo stesso, che dovrà essere redatto almeno in triplice copia (una per la
parte, una per l'Autorità amministrativa ed un'altra a corredo degli atti del Comando accertatore).
Si rappresenta, altresì, che il documento di guida ritirato sarà custodito dalla Prefettura del luogo
della commessa violazione sino al termine del periodo di inibizione, salvo che il titolare "dichiari di
lasciare il territorio nazionale" cosicché da poter richiedere la restituzione del medesimo.
Ad ogni buon conto, per tutto quanto in precedenza non esplicitato, si rimanda anche alla circolare
del Ministero dell'Interno n. 300/ A1744/13/1 O 1/3/3/9 del 25.01.2013 e, segnatamente, al paragrafo 8.1
"sanzioni per la circolazione con patente scaduta" e ai paragrafi 9 "patenti di guida rilasciate da Paesi extraVE
ed extra-SEE" e IO "Inibizione alla guida nei confronti di patenti non rilasciate in Italia".
Si invitano i Comandi in indirizzo a dare la massima diffusione delle linee interpretative dettate,
fermo restando che si resta a disposizione per la risoluzione di ogni altra pr blematica che dovesse
presentarsi nella svolgimento dell'attività di propria competenza.
IL PREFETTO


Intestazione Comando accertatore
Verbale di contestazione n. del
Documento di guida ritirato n. _________ _ del
 
Oggetto: elezione di domicilio speciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 codice civile.
 
Il giorno in Via
______________ alle ore ______ _
Avanti al sottoscritto pubblico ufficiale
In servizio presso il Comando in intestazione è presente
matricola
il/la sig.lsig.ra
nato/a a
__________________ Stato estero ________ il ___________ .
residente in ______________ alla Via _______________ n. _____ .
telefono , email (eventuale) _______________ ,
identificato a mezzo di numero emesso In data
_____________ ., il quale, in relazione alla violazione di CUi al verbale di contestazione n.
_____________ redatto nei suoi confronti in data odierna,
 
DICHIARA

di eleggere domicilio sul territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135, comma 5, ultimo periodo,
Codice della Strada e dell'art. 47 del codice civile, per la notifica del provvedimento amministrativo di inibizione
alla guida sul territorio nazionale, in Via _____________ _
numero civico CAP presso il/la sig.lsig.ra
ovvero presso
(numero di telefono o altro recapito del domiciliatario eletto
).
Per quanto sopra è stato redatto il presente atto in più copie di cui una è consegnata all'interessato/a, una inviata
alla competente Autorità amministrativa e le altre conservate agli atti d'ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra.
 
La parte 
Il pubblico ufficiale

sabato 30 marzo 2013

Commercio, via libera del Comune: negozi senza limitazioni di aperture e orari

L'ordinanza del sindaco Stancanelli è già esecutiva. Gli esercizi non avranno più vincoli sui giorni di apertura e chiusura
CATANIA. Gli esercizi commerciali di Catania non sono soggetti ad alcuna limitazione sia dei giorni di apertura e chiusura, sia degli orari. Lo ha stabilito il sindaco Raffaele Stancanelli con una propria ordinanza, già esecutiva, in deroga a ogni precedente disposizione. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Comune, sottolineando che «l'unico vincolo rimasto per i titolari dei negozi è quello di esporre nei locali un cartello che indica l'orario di svolgimento delle attività commerciali e le eventuali giornate di chiusura settimanale». Il provvedimento, che riguarda sia gli esercenti del settore alimentare che gli altri generi, scaturisce da una sentenza del Tar che obbliga a rimuovere ogni vincolo alla concorrenza. Nei prossimi giorni il sindaco emanerà un'altra ordinanza per regolamentare anche i mercati.
Fonte:www.gds.it

Rifiuti.Legittimità ordinanza del Sindaco ad ANAS spa per pulizia delle piazzole di sosta

TAR Campania, Sa, Sez. II, n. 330, del 4 febbraio 2013.Rifiuti.Legittimità ordinanza del Sindaco ad ANAS spa per pulizia delle piazzole di sosta

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Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni.

Circolare n. 61/2013 AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE

Manifesto ambiguo della Polizia Municipale scatena l’ironia del web

L'omissione di una "s" trasforma un raduno automobilistico in un'adunata di donne vogliose
È bastata una svista, l’omissione di una semplice lettera, per trasformare un classico raduno automobilistico di meravigliose Porsche in una ben più ambigua adunata di donne vogliose e disinibite.
In un manifesto affisso a Sannicandro di Bari, infatti, la Polizia Municipale aveva invitato tutti i cittadini a lasciar libera la piazza per permettere lo svolgimento di un raduno Porsche. Ma i vigili che avevano redatto l’avviso si erano dimenticati la lettera “S”, trasformandolo in un ben più intrigante “RADUNO PORCHE” sul quale si è ovviamente scatenata l'ironia del web: il manifesto incriminato ha letteralmente fatto il giro della rete. E chissà che quella svista non abbia anche inciso sull’affluenza di visitatori…

Approvazione delle linee guida applicative per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all’articolo 6, comma 3, del regolamento CE n. 852/2004

Sulla GURS n.16 del 29 marzo 2013 è stato pubblicato il DECRETO 12 marzo 2013, avente per oggetto:"Approvazione delle linee guida applicative per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all’articolo 6, comma 3, del regolamento CE n. 852/2004".
Mario Serio

Recepimento accordi Stato-Regioni - sicurezza alimentare.

 Assessorato Alla Salute.DECRETO 11 marzo 2013(pubblicato sulla GURS 16 del 29/03/2013.
Recepimento accordi Stato-Regioni - sicurezza alimentare.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le s.m.i.;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del
servizio sanitario nazionale e le s.m.i.;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.
33 del 20 agosto 1994 e le s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 maggio 2000 relativo all’individuazione
delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità
veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31
marzo 1998 e le s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e
le s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari e le s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale e le s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce le
regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali
riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo
da parte dell’uomo e le s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute
e sul benessere degli animali e le s.m.i.;
Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007
che all’articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per
l’applicazione dei regolamenti CE n. 852/2004, n.
853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 sono il Ministero della
salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell’ambito delle
rispettive competenze;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
contenente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione
della Regione;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente
“Norme per il riordino del servizio regionale;
Visto l’accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009,
rep. atti n. 253/CSR recante “Linee guida applicative del
regolamento n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale”;
Visto il piano nazionale integrato 2011-2014 approvato
in Conferenza Stato-Regioni con l’Intesa del 16 dicembre
2010;
Visto il D.A. n. 571/12 del 26 marzo 2012 “Piano regionale
integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare
e la sanità animale 2012-2014” e le s.m.i.;
Visto l’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, rep.
atti n. 147/CSR recante “Linee guida sui criteri per la predisposizione
dei piani di autocontrollo per l’identificazione
e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano
alimenti di origine animale, di cui al regolamento CE n.
853/2004”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 8361 del 14 dicembre 2012 di conferimento dell’incarico
di dirigente generale ad interim del dipartimento per le
attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico
dell’Assessorato regionale della salute;
Visto l’accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, rep.
atti n. 46/CSR recante “Linee guida per il funzionamento
ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da
parte del Ministero della salute, delle regioni e province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli
alimenti e sanità pubblica veterinaria”;
Ritenuto di dover dare attuazione agli accordi sopra
citati che sono supporto operativo per gli operatori del settore
alimentare (OSA) e per l’autorità competente regionale
e territoriale;
Decreta:
Art. 1
È adottato, ai fini di una armonica ed univoca applicazione
nel territorio regionale del regolamento CE n.
853/2004, l’accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009,
rep. atti n. 253/CSR, recante “Linee guida applicative del
regolamento n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale”.
Art. 2
È adottato, ai fini di una armonica ed univoca applicazione
nel territorio regionale del regolamento CE n.
853/2004, l’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, rep.
atti n. 147/CSR, recante “Linee guida sui criteri per la predisposizione
dei piani di autocontrollo per l’identificazione
e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano
alimenti di origine animale, di cui al regolamento CE n.
853/2004”.
Art. 3
È adottato, ai fini di una armonica ed univoca applicazione
nel territorio regionale del regolamento CE n.
882/2004, l’accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, rep.
atti n. 46/CSR, recante “Linee guida per il funzionamento
ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da
parte del Ministero della salute, delle regioni e province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli
alimenti e sanità pubblica veterinaria”.
Art. 4
Gli accordi Stato-Regioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono
scaricabili dal sito della Conferenza Stato-Regioni
www.statoregioni.it e dal sito istituzionale del dipartimento
attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico seguendo
il percorso www.regione.sicilia.it/struttureregionali/
assessorato alla salute/dipartimento attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico/aree tematiche/igiene degli
alimenti.
Art. 5
Il presente decreto verrà pubblicato nel sito ufficiale
del DASOE e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 2013.
BORSELLINO

Ultime su autovelox

 L’autovelox sulla statale 17 è illegittimo Un altro automobilista vince il ricorso
CANTALUPO Autovelox illegittimo lungo la Statale 17, nuova vittoria per un automobilista che aveva presentato ricorso dopo essersi beccato una multa di 174 euro e la decurtazione di tre punti dalla...
CANTALUPO Autovelox illegittimo lungo la Statale 17, nuova vittoria per un automobilista che aveva presentato ricorso dopo essersi beccato una multa di 174 euro e la decurtazione di tre punti dalla patente. La Prefettura ha archiviato il verbale. Soddisfatto il Comitato Pro Trignina che sta curando le istanze di numerosi automobilisti. «Le motivazioni che sottostanno al ricorso presentato sono quelle denunciate da mesi – afferma il presidente Turdò - : nessun rispetto della legge 120 sullo skiloma nella fase di pattugliamento in azione, imboscamento dentro la macchina come denunciato da diversi reperti fotografici e testimonianze previste e accluse al ricorso, omessa comunicazione della calendarizzazione ai sensi della direttiva Maroni»
 

Multe e autovelox. Annullato il verbale non immediatamente contestato elevato sulla strada priva di banchina o uscite dagli stalli di sosta

 

Non è applicabile il decreto prefettizio che individua la via come arteria «a scorrimento» se è carente di anche uno solo dei requisiti previsti dal Codice della Strada
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Terni che ha annullato il verbale contestato in maniera differita a seguito di rilevazione a mezzo autovelox nel caso in cui la strada risulta carente di uno dei requisiti indicati dal Codice della Strada per la legittimità dei controlli remoti, e tra questi in particolare la banchina o le uscite dagli di sosta prescritti dall’articolo 2, comma 3, del suddetto decreto legislativo.
Con la sentenza 1214/13, pubblicata il 20 febbraio 2013, il Giudice di Pace di Terni ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato sanzionato su una del Alfonsine del capoluogo di provincia Umbro ed aveva ricevuto la contestazione successiva del verbale.
Secondo il giudice onorario la multa elevata per superamento del limite di velocità sul tratto in questione dev’essere annullata perché la strada cittadina è carente delle caratteristiche tassativamente richieste dal codice della strada per evitare che il veicolo cui si dovrebbe contestare l’infrazione, sia fermato nell’immediatezza dalle forze di polizia stradale.
In tal senso la legge vigente è assolutamente chiara: si può considerare «a scorrimento» soltanto la «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate». Ma la norma è anche più completa: «Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate». In tal senso l’articolo 4, comma 2, del d.l.121/02 non permette all’autorità prefettizia d’inserire nell’apposito elenco una strada che sia priva delle caratteristiche in questione secondo l’articolo 2 comma 3 del Codice della Strada.
Proprio per tali ragioni, se il Prefetto nonostante l’assenza dei requisiti richiesti va oltre i limiti prefissati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicarne, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, peraltro, sono carenti due specifici requisiti.
Ancora una volta, rileva Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, è il provvidenziale intervento dei giudici di Pace attraverso decisioni esemplari ad evidenziare come troppo spesso le P.A., spinte dalla necessità di recuperare quante più risorse è possibile, siano scarsamente attente alla legittimità della rilevazione delle infrazioni che per tali ragioni, come da tempo andiamo a sottolineare, sembrano più orientate al concetto di “far cassa” piuttosto che da primarie esigenze di sicurezza stradale che dovrebbero essere il faro guida delle amministrazioni anche locali.
 

Il termine del 31 marzo 2013 per l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione non è perentorio

Sono pervenute alla Commissione reiterate richieste, con le quali, si chiede se il termine del 31 marzo 2013, entro il quale l’organo di indirizzo politico deve adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, sia perentorio o possa essere considerato ordinatorio, in attesa del Piano nazionale anticorruzione e, per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, delle intese previste dal comma 60 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 e di ulteriori e più specifici indirizzi.

La Commissione, in proposito, si è espressa nel senso che il termine del 31 marzo 2013 non può essere considerato perentorio (nel senso che il Piano adottato dopo la scadenza del termine è comunque valido), con la conseguenza che, per quanto riguarda le amministrazioni centrali e gli enti nazionali, il Piano triennale dovrà essere adottato entro il tempo strettamente necessario e secondo le linee indicate nel Piano nazionale anticorruzione, dopo l’approvazione dello stesso da parte della Commissione.

Come già indicato dalla Commissione, ciò non esclude che, nell’attesa, le singole amministrazioni, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, procedano alla prevista valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, alla previsione di procedure per selezionare e formare i dipendenti e a introdurre opportune forme di rotazione.

Le amministrazioni potranno, se lo ritengono, adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, fatte salve le successive integrazioni e modifiche per adeguarlo ai contenuti del Piano nazionale anticorruzione come approvato dalla Commissione.

Quanto sopra osservato può valere anche per le Regioni e gli Enti locali, specie dopo la scadenza del termine di quattro mesi, previsto dall’art. 1 comma 60 della legge n. 190/2012, per definire in sede di Conferenza Unificata gli adempimenti e i relativi termini volti alla “piena e sollecita attuazione delle disposizioni” della legge.

Polizia locale, riunione del coordinamento nazionale. Pagliuca (Uil Fpl): "Le amministrazioni si confrontino sulle nostre proposte"

La Uil Federazione Poteri Locali di Benevento informa che si è svolto, appena qualche giorno fa, la riunione del coordinamento nazionale della polizia locale.

All’ordine del giorno dei lavori sono stati posti temi estremamente rilevanti, quali la situazione di stand-by in cui versa la legge di riforma della polizia locale; la legislazione regionale e le funzioni di polizia tributaria svolte dalla Polizia Locale; il Fondo integrativo pensionistico “Perseo” e le implicazioni legate agli accordi stipulati ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada; un attento esame sullo stato della contrattazione decentrata e in modo particolare degli aspetti legati all’interpretazione di alcuni istituti contrattuali, anche alla luce delle ispezioni e dei controlli, recentemente effettuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle richieste di “avviso a dedurre” da parte di alcune procure della Corte dei Conti e dei provvedimenti consequenziali assunti da alcune amministrazioni.

In merito al primo punto, il Coordinamento, pur consapevole della delicatezza dell’attuale situazione politica e, quindi, della situazione di stallo in cui versano molti dei provvedimenti legislativi intrapresi nella scorsa legislatura, ritiene fondamentale continuare a porre al centro della discussione il tema dell’approvazione della legge di riforma della Polizia Locale.

Nell’evidenziare il ruolo essenziale, svolto dalla UIL FPL per l’inserimento nel testo di Legge unificato, attualmente in Commissione Bilancio del Senato, dell’estensione, anche ai corpi di Polizia Locale, dei benefici di legge derivanti dal riconoscimento della causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, il Coordinamento ribadisce la necessità di affrontare una volta per tutte i nodi della sicurezza e del territorio, il riconoscimento della professionalità degli operatori della Polizia Locale, le problematiche connesse alle nuove competenze attribuite ai corpi di Polizia Locale, il tema dei modelli organizzativi, anche alla luce del nuovo assetto istituzionale del territorio.

Per fare questo è impensabile continuare a far dormire la riforma di legge nei cassetti dei burocrati o usare la logica delle “scelte non scelte” sulla Polizia Locale da parte di una politica, sempre più lontana dai bisogni e dalle esigenze dei cittadini.

Il varo della legge di riforma della Polizia Locale, migliorata in alcuni aspetti che erano abbastanza lacunosi, rimane uno degli obiettivi fondamentali della Uil Fpl.

Nell’ambito dei lavori, caratterizzati da un’ampia e costruttiva discussione sulle tematiche all’ordine del giorno, si è poi affrontata una questione di assoluta rilevanza, quale il ruolo svolto dagli appartenenti ai corpi di Polizia Locale in materia di accertamenti e compiti di polizia tributaria, con particolare riferimento ai tributi locali.

Con l’avvicinarsi del 30 giugno 2013, data che segnerà l’addio di Equitalia ai comuni, torna d’attualità il tema della riscossione dei tributi che, senza proroghe o interventi normativi, dovrebbe portare circa 6 mila comuni a scegliere nuove strade, bandire le gare per assegnare il servizio di riscossione o riportare lo stesso alla gestione diretta del singolo Comune.

In questo quadro appare, a nostro giudizio, essenziale il ruolo della Polizia Locale in materia di tributi locali, quale organo e strumento di polizia del comune. Del resto, tale attività è svolta da tempo dagli appartenenti ai Corpi, senza le necessarie qualifiche o adeguata valorizzazione professionale, a eccezione di quanto previsto in alcune leggi regionali (vedi quelle di Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Umbria, Toscana, Sardegna, Liguria e Friuli Venezia Giulia), che si sono almeno mosse nella direzione di riconoscere tra i compiti e funzioni di Polizia Locale, la Polizia tributaria.

È indubbio che la strada maestra rimane l’approvazione della legge di coordinamento nazionale, che preveda l’attribuzione della qualifica, ma sarebbe importante procedere anche utilizzando lo strumento della legislazione regionale. Del resto la UIL FPL è stata lungimirante nella vertenza sull’utilizzo delle risorse provenienti dall’art. 208 del Codice della Strada, i cosiddetti proventi contravvenzionali derivanti dall’attività sanzionatoria in materia di violazioni al Codice della Strada, ed oggi è possibile utilizzarle, con specifici accordi sindacali, per ricorrere a forme di previdenza e assistenza, progetti di produttività e assunzioni stagionali.

Si può e si deve fare la stessa cosa in materia di tributi locali. In considerazione, infatti, che con la legge n. 248/2005, il decreto legge n. 78/2010 e il decreto legge n. 104/2010 è prevista, a seguito della partecipazione del comune agli accertamenti, una quota che può andare dal 30% al 50% delle somme riscosse a titolo definitivo, ricorrendo a specifici accordi sindacali, diventa strategico perseguire la strada che riconosca la professionalità degli operatori e possa garantire ulteriori risorse per finanziare la contrattazione decentrata.

Il Coordinamento ha poi affrontato il tema della previdenza complementare e quindi del Fondo “Perseo” e delle forme di previdenza complementare, derivanti da specifici accordi ai sensi dell’art. 208 del codice della strada.

In tal senso è fondamentale ribadire che per la UIL FPL, alla luce delle recenti riforme previdenziali, che hanno pesantemente colpito milioni di lavoratori e rimesso in discussione il loro diritto alla pensione, l’adesione al Fondo “Perseo” diventa l’unico reale elemento di garanzia per costruirsi una previdenza complementare degna di tal nome e in grado di dare un valore aggiunto alla pensione ordinaria. Non dimentichiamo che l’assegno previdenziale, con l’attuale sistema, equivarrà al 50%-60% della retribuzione ed è quindi essenziale costruirsi un’adeguata previdenza complementare.

In questo quadro appare, però, non trascurabile anche il capitolo aperto con le forme di previdenza complementare nate in applicazione di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della Strada. Grandi città come Milano, Torino e Roma hanno percorso questa strada, riservata agli appartenenti ai corpi di Polizia Locale. In tali casi le quote versate dall’ente derivano direttamente dall’attività sanzionatoria, svolta in violazione del Codice della Strada. Risorse che entrano nel bilancio dell’Ente e che possono essere utilizzate per costruire forme di previdenza complementare (Fondi Aperti) o assistenziali.

Il Coordinamento ritiene che è necessario salvaguardare gli accordi decentrati fatti in tal senso, prevedendo la possibilità, per chi intende aderire al Fondo “Perseo” di versare in aggiunta alla contribuzione a carico del lavoratore, la quota pro-capite delle risorse di cui all’art. 208 del codice della strada di sua spettanza. In tale quadro i contributi derivanti dal 208 del codice della strada si configurano come contributi aggiuntivi del lavoratore nell’ambito dell’adesione al Fondo “Perseo”.

Una strada, questa condivisa anche dagli organi del medesimo Fondo, che hanno già provveduto ad informare le amministrazioni interessate della possibilità di conferire volontariamente le predette quote.

Quindi, in sostanza, priorità assoluta alle adesioni al Fondo “Perseo”, salvaguardando le posizioni maturate nell’ambito delle forme previdenziali scaturite da accordi decentrati, che utilizzano i fondi di cui all’art. 208 del codice della strada.

Infine, il Coordinamento è entrato nel merito delle problematiche legate all’andamento della contrattazione integrativa e al tema dell’adeguamento dei contratti collettivi decentrati integrativi, concordando sulla necessità di svolgere un’opera di monitoraggio sull’andamento della contrattazione su tutto il territorio nazionale, in particolare su alcuni istituti quali turnazione, festivi infrasettimanali, indennità di disagio.

Va infatti precisato che una delle questioni che è indispensabile sottolineare, peraltro condivisa anche dall’Aran e dall’Anci, è che il potere unilaterale delle amministrazioni può essere esercitato solo sulle materie oggetto di mancato accordo e alla condizione che la mancata stipula dell’accordo determini un grave pregiudizio alla continuità e all’esercizio della funzione pubblica e dei servizi erogati all’utenza. Quindi non un percorso cui accedere semplicemente in caso di mancato accordo, ma una soluzione estrema cui ricorrere per evitare il crash istituzionale, fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di riconvocare le parti al tavolo per trovare una posizione condivisa. In sostanza, il moltiplicarsi di ispezioni e controlli da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e le prese di posizione da parte delle amministrazioni appaiono del tutto gratuite e illegittime.

Pertanto, si impone una vigilanza attenta da parte delle Organizzazioni sindacali, con l’assunzione di adeguate iniziative, anche di carattere legale, in caso di interpretazioni difformi rispetto al dettato normativo.

Il Coordinamento ritiene, infine, indispensabile continuare nell’attivazione di percorsi vertenziali per tenere alto il livello di partecipazione e mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori e arrivare allo sblocco della contrattazione nazionale. In tal senso esprime apprezzamento per le innumerevoli iniziative poste in essere dalla Segreteria Nazionale.

Antonio Pagliuca, segretario responsabile della Uil Fpl di Benevento, tiene ad aggiungere: “Come si potrà vedere non siamo dinanzi a una fiammata di protesta che si brucia in un giorno, ma vogliamo esprimere un richiamo costante e responsabile ai governi centrali e locali a confrontarsi sulle nostre proposte per un’amministrazione pubblica forte, che sia garante dei diritti di cittadinanza e della partecipazione dei lavoratori pubblici, ai quali deve essere riconosciuto il valore del proprio lavoro”.

 

mercoledì 27 marzo 2013

Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.Dal 1° Marzo è entrato in vigore il regolamento U.E.

Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus

Il presente regolamento fissa norme relative ai diritti dei passeggeri in viaggio su trasporto effettuato con autobus. Tratta la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori; i diritti dei passeggeri in caso di incidenti, la non discriminazione e l’assistenza nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo, le informazioni minime da fornire ai passeggeri, il trattamento dei reclami e le regole generali per garantire l’applicazione del regolamento.

ATTO

Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

SINTESI

Fatte salve alcune eccezioni, il presente regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari * per categorie di passeggeri non determinate il cui punto di imbarco o sbarco sia situato all’interno dell’Unione europea (UE) e la distanza prevista del servizio sia pari o superiore a 250 km. Alcune sue disposizioni si applicano a tutti i servizi, anche se di distanza inferiore. Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore dal 1° marzo 2013.
I nuovi diritti applicabili ai servizi a lunga percorrenza (vale a dire di oltre 250 km) includono, fra l’altro:
  • assistenza adeguata (spuntini, pasti e bevande nonché, in caso di necessità, la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti, per un importo totale di € 80 a notte, tranne in caso di condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali) in situazioni che implicano la cancellazione o a seguito di un ritardo di oltre 90 minuti nel caso di viaggi di oltre tre ore;
  • garanzia di rimborso o reinstradamento in casi di accettazione di un numero di prenotazione superiore ai posti disponibili, in caso di cancellazione oppure a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto;
  • risarcimento del 50 % del prezzo del biglietto a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto, cancellazione di viaggio e se il vettore non è in grado di offrire al passeggero il reinstradamento oppure il rimborso;
  • informazioni quando il servizio subisce una cancellazione o un ritardo rispetto alla partenza;
  • protezione dei passeggeri in caso di decesso, lesioni personali, perdita o danneggiamento causati da incidenti stradali, con particolare attenzione alle esigenze pratiche immediate in caso di incidente (compresa la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti per un importo totale di € 80 a notte);
  • assistenza specifica gratuita nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, nonché, ove necessario, il trasporto gratuito per gli accompagnatori.
Inoltre, a tutti i servizi (compresi i servizi con percorrenza inferiore a 250 km) saranno applicabili i seguenti diritti:
  • non discriminazione basata direttamente o indirettamente sulla cittadinanza, in termini di tariffe e condizioni contrattuali per i passeggeri;
  • trattamento non discriminatorio nei confronti di persone con disabilità e a mobilità ridotta nonché risarcimento finanziario per perdita o danni subiti dalle attrezzature per la mobilità in caso di incidente;
  • norme minime sulle informazioni sul viaggio a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio stesso, nonché informazioni generali sui loro diritti presso le stazioni oppure on line; ove possibile, tali informazioni sono fornite in formati accessibili a richiesta, per favorire le persone a mobilità ridotta;
  • un sistema di trattamento dei reclami predisposto dai vettori e a disposizione di tutti i passeggeri;
  • organismi nazionali indipendenti in ciascun paese UE con il compito di applicare il regolamento e, se opportuno, comminare sanzioni.
Termini chiave dell'atto
  • Servizi regolari: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri su autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite.


RIFERIMENTI

AttoData di entrata in vigoreData limite di trasposizione negli Stati membriGazzetta ufficiale
Regolamento (UE) n. 181/2011
20.3.2011
-
GU L 55, 28.2.2011

Fonte:http://europa.eu





Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 febbraio 2011
relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 24 gennaio 2011 [2]
considerando quanto segue:
(1) L’azione dell’Unione nel settore del trasporto con autobus dovrebbe mirare, tra l’altro, a garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, comparabile a quello offerto da altri modi di trasporto, qualunque sia la loro destinazione. Occorre inoltre tenere in debita considerazione le esigenze relative alla protezione dei consumatori in generale.
(2) Dal momento che il passeggero che viaggia con autobus è la parte più debole nel contratto di trasporto, è opportuno garantirgli un livello minimo di protezione.
(3) Le misure dell’Unione volte a migliorare i diritti dei passeggeri nel settore del trasporto con autobus dovrebbero tener conto delle caratteristiche specifiche di tale settore, che è costituito essenzialmente da piccole e medie imprese.
(4) I passeggeri e, come minimo, le persone verso le quali il passeggero, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un’obbligazione alimentare dovrebbero essere tutelati adeguatamente in caso d’incidente derivante dall’utilizzo di autobus, tenendo conto della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità [3].
(5) Nella scelta della legislazione nazionale applicabile al risarcimento in caso di decesso, comprese spese ragionevoli per le esequie, o lesioni personali, nonché per perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall’utilizzo di autobus, occorre tener conto del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) [4], e del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [5].
(6) Oltre al risarcimento secondo la legislazione nazionale applicabile in caso di decesso, lesioni personali o perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall’utilizzo di autobus, i passeggeri dovrebbero aver diritto ad assistenza per le esigenze pratiche immediate a seguito di un incidente. Tale assistenza dovrebbe comprendere, laddove necessario, servizi di primo soccorso, sistemazione, cibo, indumenti e trasporto.
(7) I servizi di trasporto di passeggeri effettuati con autobus dovrebbero essere a beneficio di tutti i cittadini. Di conseguenza, le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovuta a disabilità, all’età o ad altri fattori dovrebbero avere la possibilità di usufruire dei servizi di trasporto effettuato con autobus a condizioni che siano comparabili a quelle godute dagli altri cittadini. Le persone con disabilità o a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini in relazione alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione.
(8) Alla luce dell’articolo 9 della convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità e al fine di offrire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta la possibilità di effettuare viaggi con autobus a condizioni comparabili a quelle godute dagli altri cittadini, occorre stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Queste persone dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non esserne escluse a causa della loro disabilità o mobilità ridotta, eccetto che per ragioni giustificate da motivi di sicurezza o dalla configurazione del veicolo o dell’infrastruttura. Nel quadro della pertinente normativa sulla protezione dei lavoratori, le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovrebbero godere del diritto di assistenza nelle stazioni di autobus e a bordo dei veicoli. Per favorire l’inclusione sociale, l’assistenza in questione dovrebbe essere fornita gratuitamente alle persone interessate. I vettori dovrebbero fissare condizioni d’accesso, preferibilmente utilizzando il sistema europeo di normalizzazione.
(9) Nella progettazione delle nuove stazioni, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione, gli enti di gestione delle stazioni dovrebbero cercare di tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti della "progettazione per tutti". In ogni caso i gestori delle stazioni degli autobus dovrebbero designare i punti dove tali persone possono comunicare il loro arrivo e la necessità di ricevere assistenza.
(10) Analogamente, fatta salva la legislazione vigente o futura concernente le prescrizioni tecniche per gli autobus, i vettori dovrebbero, laddove possibile, tener conto di tali esigenze al momento di decidere le attrezzature dei veicoli nuovi e di quelli recentemente rinnovati.
(11) Gli Stati membri dovrebbero cercare di migliorare le infrastrutture esistenti qualora ciò sia necessario per consentire ai vettori di garantire l’accesso alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nonché di prestare loro un’assistenza adeguata.
(12) Per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, il personale dovrebbe ricevere una formazione adeguata. Ai fini del riconoscimento reciproco delle qualificazioni nazionali di conducente, si potrebbe prevedere una formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità in quanto parte della qualificazione iniziale o della formazione periodica di cui alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri [6]. Per assicurare la coerenza tra l’introduzione dei requisiti in materia di formazione e i termini fissati in tale direttiva, dovrebbe essere consentita una possibilità di deroga per un periodo limitato.
(13) Nella preparazione del contenuto della formazione in materia di disabilità dovrebbero essere consultate o coinvolte le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta.
(14) Fra i diritti dei passeggeri di autobus dovrebbe rientrare il diritto di ricevere informazioni in merito al servizio prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri di autobus dovrebbero essere fornite, a richiesta, in formati alternativi accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, quali stampa a caratteri grandi, linguaggio chiaro, Braille, comunicazioni elettroniche accessibili con tecnologia adattiva e nastri audio.
(15) Il presente regolamento non dovrebbe limitare i diritti dei vettori di chiedere un risarcimento a qualsiasi soggetto, compresi i terzi, in conformità della legislazione nazionale applicabile.
(16) Si dovrebbe ridurre il disagio subito dai viaggiatori a causa della cancellazione del loro viaggio o di un ritardo significativo. A tale scopo i passeggeri in partenza dalle stazioni dovrebbero ricevere assistenza e informazioni adeguate in un modo accessibile a tutti i passeggeri. I passeggeri dovrebbero altresì avere la possibilità di annullare il viaggio e ottenere il rimborso del biglietto o il proseguimento o il reinstradamento a condizioni soddisfacenti. Se i vettori omettono di fornire ai passeggeri l’assistenza necessaria, questi ultimi dovrebbero avere il diritto di ottenere un risarcimento finanziario.
(17) Con la partecipazione delle parti interessate, delle associazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri, delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori dovrebbero collaborare al fine di adottare intese a livello nazionale o europeo. Tali intese dovrebbero essere volte a migliorare l’attenzione e l’assistenza ai passeggeri qualora il viaggio sia interrotto, segnatamente in caso di ritardi prolungati, interruzione o cancellazione dei servizi, con un’attenzione particolare per i passeggeri che hanno esigenze speciali dovute alla loro disabilità, mobilità ridotta, malattia, anzianità e gravidanza, nonché per gli accompagnatori e i passeggeri che viaggiano con bambini in tenera età. Gli organismi nazionali responsabili dell’applicazione dovrebbero essere informati di queste disposizioni.
(18) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sui diritti dei viaggiatori sanciti dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" [7]. Il presente regolamento non si dovrebbe applicare in caso di annullamento di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del servizio di trasporto con autobus.
(19) I passeggeri dovrebbero essere pienamente informati dei loro diritti ai sensi del presente regolamento, in modo da poterli effettivamente esercitare.
(20) I passeggeri dovrebbero poter esercitare i loro diritti mediante adeguate procedure di reclamo, organizzate dai vettori o, se del caso, mediante presentazione dei reclami all’organismo o agli organismi designati a tal fine dallo Stato membro interessato.
(21) Gli Stati membri dovrebbero garantire l’osservanza del presente regolamento e designare uno o più organismi competenti incaricati di assicurarne la supervisione e l’effettiva applicazione. Rimane salvo il diritto dei passeggeri di adire gli organi giurisdizionali conformemente al diritto nazionale.
(22) Tenendo conto delle procedure istituite dagli Stati membri per la trasmissione di reclami, i reclami riguardanti l’assistenza dovrebbero essere indirizzati di preferenza all’organismo o agli organismi designati per garantire l’applicazione del presente regolamento nello Stato membro in cui è situato il punto d’imbarco o di sbarco.
(23) Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’utilizzo dei trasporti pubblici e di informazioni e biglietti integrati, al fine di ottimizzare l’uso e l’interoperabilità dei diversi modi di trasporto e degli operatori.
(24) Gli Stati membri dovrebbero fissare sanzioni per le violazioni del presente regolamento e assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(25) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la garanzia di livelli di protezione e di assistenza equivalenti in tutti gli Stati membri nel trasporto di passeggeri effettuato per mezzo di autobus, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(26) Il presente regolamento dovrebbe far salva la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [8].
(27) L’esecuzione del presente regolamento dovrebbe basarsi sul regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") [9]. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto regolamento.
(28) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, tenendo altresì presente la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica [10], e la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura [11],
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano il trasporto con autobus per quanto riguarda:
a) la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;
b) i diritti dei passeggeri in caso di incidenti derivanti dall’utilizzo di autobus che provochino il decesso o lesioni dei passeggeri o la perdita o il danneggiamento del bagaglio;
c) la non discriminazione e l’assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
d) i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo;
e) le informazioni minime da fornire ai passeggeri;
f) il trattamento dei reclami;
g) le regole generali per garantire l’applicazione del regolamento.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari per categorie di passeggeri non determinate il cui punto d’imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro e la distanza prevista del servizio è pari o superiore a 250 km.
2. Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1, ma qualora la distanza prevista del servizio sia inferiore a 250 km, si applicano l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 9, l’articolo 10, paragrafo 1, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28.
3. Inoltre, il presente regolamento si applica, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell’articolo 17, paragrafo 3, nonché dei capi IV, V e VI, ai passeggeri che viaggiano con servizi occasionali se il punto iniziale d’imbarco o il punto finale di sbarco del passeggero è situato nel territorio di uno Stato membro.
4. Fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 9, l’articolo 10, paragrafo 1, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28, gli Stati membri possono escludere dall’applicazione del presente regolamento, in modo trasparente e non discriminatorio, i servizi regolari interni. Tali esclusioni possono essere concesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una volta.
5. Per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono escludere, in modo trasparente e non discriminatorio, determinati servizi regolari dall’applicazione del presente regolamento laddove una parte significativa di tali servizi regolari, che preveda almeno una stazione di fermata, sia operata al di fuori del territorio dell’Unione. Tali deroghe sono rinnovabili una volta.
6. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe accordate per diversi tipi di servizi ai sensi dei paragrafi 4 e 5. La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti nel caso in cui ritenga la deroga non conforme alle disposizioni del presente articolo. Entro il 2 marzo 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe accordate ai sensi dei paragrafi 4 e 5.
7. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa come confliggente o aggiuntiva di ulteriori obblighi rispetto alla legislazione in vigore concernente le prescrizioni tecniche per gli autobus o le infrastrutture o attrezzature alle fermate e alle stazioni.
8. Il presente regolamento non incide sui diritti dei viaggiatori di cui alla direttiva 90/314/CEE e non si applica in caso di cancellazione di un viaggio con circuito tutto compreso di cui alla suddetta direttiva per motivi diversi dalla cancellazione del servizio regolare.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "servizi regolari" : i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri su autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite;
b) "servizi occasionali" : i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto su autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso;
c) "contratto di trasporto" : un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi regolari o occasionali;
d) "biglietto" : un documento in corso di validità o altra prova di un contratto di trasporto;
e) "vettore" : una persona fisica o giuridica, diversa dall’operatore turistico, dall’agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;
f) "vettore esecutore" : una persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;
g) "venditore di biglietti" : un intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;
h) "agente di viaggio" : un intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;
i) "operatore turistico" : l’organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
j) "persona con disabilità" o "persona a mobilità ridotta" : una persona la cui mobilità sia ridotta nell’uso del trasporto a causa di una disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri;
k) "condizioni d’accesso" : le norme, gli orientamenti e le informazioni pertinenti sull’accessibilità degli autobus e/o delle stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilità o a mobilità ridotta;
l) "prenotazione" : una prenotazione di un posto a sedere nell’autobus per un servizio regolare a uno specifico orario di partenza;
m) "stazione" : una stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell’accettazione, la sala d’attesa o la biglietteria;
n) "fermata d’autobus" : un punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, è prevista una fermata del servizio regolare per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri;
o) "ente di gestione della stazione" : l’organismo responsabile, in uno Stato membro, della gestione di una stazione designata;
p) "cancellazione" : la mancata effettuazione di un servizio regolare originariamente previsto;
q) "ritardo" : la differenza di tempo fra l’ora di partenza del servizio regolare prevista secondo l’orario pubblicato e l’ora della sua partenza effettiva.
Articolo 4
Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie
1. I vettori emettono al passeggero un biglietto, a meno che altri documenti non diano diritto al trasporto. Il biglietto può essere emesso in formato elettronico.
2. Fatte salve le tariffe sociali, le condizioni contrattuali e le tariffe applicate dai vettori sono offerte al pubblico senza alcuna discriminazione diretta o indiretta in base alla cittadinanza dell’acquirente finale o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti nell’Unione.
Articolo 5
Adempimento degli obblighi ad opera di altri soggetti
1. Se l’adempimento degli obblighi ai sensi del presente regolamento è stato affidato a un vettore esecutore, un venditore di biglietti o un’altra persona, il vettore, l’agente di viaggio, l’operatore turistico o l’ente di gestione della stazione che ha affidato l’adempimento di tali obblighi resta nondimeno responsabile degli atti e delle omissioni compiuti da tale soggetto.
2. Inoltre, il soggetto a cui il vettore, l’agente di viaggio, l’operatore turistico o l’ente di gestione della stazione ha affidato l’adempimento di un obbligo soggiace alle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda l’obbligo in questione.
Articolo 6
Esclusione di deroghe
1. Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal presente regolamento non sono soggetti a limitazioni o deroghe, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto.
2. I vettori possono offrire ai passeggeri condizioni contrattuali più favorevoli di quelle sancite dal presente regolamento.
CAPO II
RISARCIMENTO E ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE
Articolo 7
Decesso o lesioni dei passeggeri e perdita o danneggiamento del bagaglio
1. I passeggeri hanno diritto, secondo la legislazione nazionale applicabile, a un risarcimento per il decesso, comprese spese ragionevoli per le esequie, o le lesioni personali nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall’utilizzo di autobus. In caso di decesso di un passeggero, tale diritto si applica come minimo alle persone verso le quali il passeggero, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un’obbligazione alimentare.
2. L’importo del risarcimento è calcolato secondo la legislazione nazionale applicabile. Per ogni singolo evento, l’importo massimo previsto dalla legislazione nazionale per il risarcimento in caso di decesso e lesioni personali o perdita o danneggiamento del bagaglio non è inferiore a:
a) 220000 EUR per passeggero;
b) 1200 EUR per bagaglio. In caso di danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, l’importo del risarcimento è sempre pari al costo della sostituzione o della riparazione dell’attrezzatura perduta o danneggiata.
Articolo 8
Esigenze pratiche immediate del passeggero
In caso d’incidente derivante dall’utilizzo di autobus, il vettore presta un’assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche immediate del passeggero a seguito dell’incidente stesso. Tale assistenza comprende, ove necessario, sistemazione, cibo, indumenti, trasporto e l’agevolazione della prima assistenza. L’assistenza prestata non costituisce riconoscimento di responsabilità.
Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo dell’alloggio a 80 EUR a notte e per un massimo di due notti.
CAPO III
DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O A MOBILITÀ RIDOTTA
Articolo 9
Diritto al trasporto
1. I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta.
2. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità o a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi.
Articolo 10
Eccezioni e condizioni speciali
1. In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta:
a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione dell’Unione, internazionale o nazionale ovvero gli obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;
b) qualora la configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche alle fermate e alle stazioni, renda fisicamente impossibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili.
2. Qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito per i motivi indicati al paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici informano la persona in questione su eventuali servizi alternativi accettabili gestiti dal vettore.
3. Qualora a una persona con disabilità o a mobilità ridotta che sia in possesso di una prenotazione o di un biglietto e abbia soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), sia stato rifiutato il permesso di salire a bordo a causa della sua disabilità o mobilità ridotta, la persona in questione e l’eventuale accompagnatore ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo possono scegliere tra:
a) il diritto al rimborso e, se del caso, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile; e
b) tranne quando non è praticabile, il proseguimento del viaggio o il reinstradamento con servizi di trasporto alternativi ragionevoli fino alla destinazione indicata nel contratto di trasporto.
La mancata notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), non incide sul diritto al rimborso del denaro pagato per il biglietto.
4. Se un vettore, un agente di viaggio o un operatore turistico rifiuta di accettare la prenotazione di una persona, di emetterle o fornirle in altro modo un biglietto o di imbarcarla a causa della sua disabilità o mobilità ridotta in virtù delle ragioni di cui al paragrafo 1, tale persona può richiedere di essere accompagnata da un’altra persona di sua scelta in grado di fornire l’assistenza richiesta dalla persona con disabilità o a mobilità ridotta cosicché le ragioni di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi.
L’accompagnatore è trasportato gratuitamente e, se possibile, siede accanto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.
5. Se si avvalgono del paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio o gli operatori turistici ne comunicano immediatamente le ragioni alla persona con disabilità o a mobilità ridotta e, a richiesta, la informano per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
Articolo 11
Accessibilità e informazione
1. In collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni stabiliscono, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, condizioni d’accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, o dispongono già di tali condizioni.
2. Le condizioni d’accesso di cui al paragrafo 1, incluso il testo delle legislazioni internazionali, dell’Unione o nazionali che stabiliscono le disposizioni di sicurezza, sulle quali si basano le condizioni d’accesso non discriminatorie, sono messe a disposizione del pubblico dai vettori e dagli enti di gestione delle stazioni materialmente o su Internet, in formati accessibili su richiesta, nelle stesse lingue in cui l’informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri. Nel fornire tali informazioni è prestata particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.
3. Gli operatori turistici mettono a disposizione le condizioni d’accesso cui al paragrafo 1 che si applicano alle tratte comprese nei viaggi, nelle vacanze e nei circuiti "tutto compreso" da essi organizzati, venduti o proposti.
4. Le informazioni sulle condizioni d’accesso di cui ai paragrafi 2 e 3 sono distribuite materialmente su richiesta del passeggero.
5. I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni generali pertinenti relative al viaggio e alle condizioni del trasporto siano disponibili in formati adeguati e accessibili per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, comprese, se del caso, le prenotazioni e informazioni in linea. Le informazioni sono distribuite materialmente su richiesta del passeggero.
Articolo 12
Designazione delle stazioni
Gli Stati membri designano le stazioni di autobus nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Gli Stati membri ne informano la Commissione. La Commissione rende disponibile su Internet un elenco delle stazioni di autobus designate.
Articolo 13
Diritto all’assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus
1. Fatte salve le condizioni d’accesso indicate all’articolo 11, paragrafo 1, nelle stazioni designate dagli Stati membri i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, prestano gratuitamente assistenza almeno nella misura specificata nella parte a) dell’allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.
2. Fatte salve le condizioni d’accesso indicate all’articolo 11, paragrafo 1, a bordo degli autobus i vettori prestano gratuitamente assistenza almeno nella misura specificata nella parte b) dell’allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.
Articolo 14
Condizioni di prestazione dell’assistenza
1. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a condizione che:
a) la necessità di assistenza della persona sia comunicata ai vettori, agli enti di gestione delle stazioni, agli agenti di viaggio o agli operatori turistici con un preavviso di almeno trentasei ore; e
b) la persona interessata si presenti al punto indicato:
i) a un’ora stabilita precedentemente dal vettore a condizione che non preceda di più di sessanta minuti l’orario di partenza pubblicato, a meno che il vettore e il passeggero non abbiano concordato un termine più breve; o,
ii) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno trenta minuti prima dell’orario di partenza pubblicato.
2. In aggiunta al paragrafo 1, le persone con disabilità o a mobilità ridotta notificano al vettore, all’agente di viaggio o all’operatore turistico le esigenze specifiche per il posto a sedere al momento della prenotazione o dell’acquisto anticipato del biglietto, purché tali esigenze siano note in tale occasione.
3. I vettori, gli enti di gestione delle stazioni, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per agevolare il ricevimento delle notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Questo obbligo si applica a tutte le stazioni designate e relativi punti di vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet.
4. In mancanza della notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, i vettori, gli enti di gestione delle stazioni, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici compiono ogni ragionevole sforzo per assicurare che l’assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire a bordo del servizio in partenza, prendere il servizio in coincidenza o scendere dal servizio in arrivo per il quale ha acquistato il biglietto.
5. L’ente di gestione della stazione designa un punto all’interno o all’esterno della stazione presso cui le persone con disabilità o a mobilità ridotta possono annunciare il proprio arrivo e chiedere assistenza. Tale punto è chiaramente segnalato e offre informazioni di base riguardo alla stazione e all’assistenza prestata, in formati accessibili.
Articolo 15
Trasmissione di informazioni a terzi
Se ricevono una notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli agenti di viaggio o gli operatori turistici trasmettono quanto prima, nel normale orario di lavoro, l’informazione al vettore o all’ente di gestione della stazione.
Articolo 16
Formazione
1. I vettori e, se del caso, gli enti di gestione delle stazioni stabiliscono procedure di formazione sulla disabilità, comprensive di istruzioni, e assicurano che:
a) il personale non conducente, compreso quello alle dipendenze di altre parti esecutrici, che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità o a mobilità ridotta riceva una formazione o istruzioni al riguardo, come indicato all’allegato II, parti a) e b); e
b) il personale, conducenti compresi, a diretto contatto con i viaggiatori o con questioni ad essi inerenti riceva una formazione o istruzioni come indicato all’allegato II, parte a).
2. Per un periodo massimo di cinque anni dal 1o marzo 2013, gli Stati membri possono concedere una deroga all’applicazione del paragrafo 1, lettera b), riguardo alla formazione dei conducenti.
Articolo 17
Risarcimento per sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità
1. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni sono responsabili in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza. La perdita o il danneggiamento sono risarciti dal vettore o dall’ente di gestione della stazione responsabile di tale perdita o danneggiamento.
2. Il risarcimento di cui al paragrafo 1 è pari al costo della sostituzione o della riparazione dell’attrezzatura o dei dispositivi perduti o danneggiati.
3. Se necessario, deve essere fatto ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea. Ove possibile, le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o i dispositivi di assistenza hanno caratteristiche tecniche e funzionali simili a quelli perduti o danneggiati.
Articolo 18
Deroghe
1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono esentare i servizi regolari interni dall’applicazione di tutte o di alcune delle disposizioni del presente capo, purché assicurino che il livello di protezione delle persone con disabilità o a mobilità ridotta ai sensi delle loro norme nazionali sia almeno uguale a quello previsto dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la concessione delle deroghe accordate ai sensi del paragrafo 1. La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti nel caso in cui ritenga la deroga non conforme alle disposizioni del presente articolo. Entro il 2 marzo 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe accordate ai sensi del paragrafo 1.
CAPO IV
DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO
Articolo 19
Continuazione, reinstradamento e rimborso
1. Il vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti o in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, offre immediatamente al passeggero la scelta tra:
a) la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale, senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;
b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.
2. Se il vettore non è in grado di offrire al passeggero la scelta di cui al paragrafo 1, il passeggero ha il diritto di farsi corrispondere una somma pari al 50 % del prezzo del biglietto, oltre al rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b). Tale somma è corrisposta dal vettore entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarcimento.
3. Quando l’autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, il vettore assicura o la continuazione del servizio con un altro veicolo dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile o il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un idoneo punto di attesa e/o una stazione da cui il viaggio possa proseguire.
4. Quando un servizio regolare subisce una cancellazione o un ritardo superiore a centoventi minuti alla partenza dalla fermata, i passeggeri hanno diritto alla continuazione, al reinstradamento o al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore di cui al paragrafo 1.
5. Il pagamento del rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 4 è effettuato entro quattordici giorni dalla formulazione dell’offerta o dal ricevimento della relativa domanda. Il pagamento copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero. In caso di titoli di viaggio o abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale del costo completo del titolo di viaggio o dell’abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti un’altra forma di pagamento.
Articolo 20
Informazione
1. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio regolare, il vettore o, se opportuno, l’ente di gestione della stazione, informa quanto prima della situazione i passeggeri in partenza dalla stazione, e comunque non oltre trenta minuti dopo l’ora di partenza prevista, e comunica l’ora di partenza prevista non appena tale informazione è disponibile.
2. Se i passeggeri perdono un servizio di trasporto in coincidenza in base all’orario a causa di una cancellazione o di un ritardo, il vettore o, se opportuno, l’ente di gestione della stazione, compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti alternativi.
3. Il vettore o, se opportuno, l’ente di gestione della stazione, assicura che le persone con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui ai paragrafi 1 e 2 in formati accessibili.
4. Ove possibile, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite per via elettronica a tutti i passeggeri, compresi quelli che sono in partenza dalle fermate d’autobus, entro il termine di cui al paragrafo 1, sempre che il passeggero ne abbia fatto richiesta ed abbia fornito al vettore i dati necessari per essere contattato.
Articolo 21
Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza
Per un viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti il vettore offre al passeggero a titolo gratuito:
a) spuntini, pasti o bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa o del ritardo, purché siano disponibili sull’autobus o nella stazione o possano essere ragionevolmente forniti;
b) sistemazione in albergo o in altro alloggio, nonché assistenza nell’organizzazione del trasporto tra la stazione ed il luogo di alloggio qualora si renda necessario un soggiorno di una o più notti. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo dell’alloggio, escluso il trasporto tra la stazione e il luogo di alloggio, a 80 EUR a notte e per un massimo di due notti.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il vettore presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.
Articolo 22
Ulteriori richieste risarcitorie
Nessuna disposizione del presente capo impedisce ai passeggeri di rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali per ottenere, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, il risarcimento dei danni derivanti da perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi regolari.
Articolo 23
Deroghe
1. Gli articoli 19 e 21 non si applicano ai passeggeri con biglietti aperti finché l’orario di partenza non è specificato, salvo per i passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento.
2. L’articolo 21, lettera b), non si applica se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettono a rischio il funzionamento sicuro dei servizi a mezzo autobus.
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E RECLAMI
Articolo 24
Diritto all’informazione sul viaggio
I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutta la durata del viaggio. Ove possibile, tali informazioni sono fornite su richiesta in formati accessibili.
Articolo 25
Informazioni sui diritti dei passeggeri
1. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché, al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal presente regolamento. Tali informazioni sono fornite alle stazioni e, se del caso, su Internet. Su richiesta di una persona con disabilità o a mobilità ridotta le informazioni sono fornite, ove possibile, in formato accessibile. Le informazioni comprendono i dati necessari per contattare l’organismo o gli organismi responsabili del controllo dell’applicazione del presente regolamento designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 28, paragrafo 1.
2. Al fine di rispettare l’obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea e messa a loro disposizione.
Articolo 26
Reclami
I vettori istituiscono o dispongono di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi indicati nel presente regolamento.
Articolo 27
Trasmissione dei reclami
Fatte salve richieste risarcitorie a norma dell’articolo 7, se un passeggero che rientra nell’ambito del presente regolamento desidera presentare al vettore un reclamo lo trasmette entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo.
CAPO VI
APPLICAZIONE E ORGANISMI NAZIONALI RESPONSABILI DELL’APPLICAZIONE
Articolo 28
Organismi nazionali responsabili dell’applicazione
1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi nuovi o esistenti responsabili dell’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i servizi regolari in partenza da punti situati nel proprio territorio e i servizi regolari provenienti da un paese terzo verso tali punti. Ogni organismo adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.
Per quanto riguarda l’organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente dai vettori, dagli operatori turistici e dagli enti di gestione delle stazioni.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dell’organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo.
3. Ogni passeggero può presentare un reclamo, conformemente alla legislazione nazionale, all’organismo competente designato a norma del paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro, in merito a presunte violazioni del presente regolamento.
Gli Stati membri possono decidere che un passeggero in primo luogo presenti al vettore un reclamo, nel qual caso l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione o un altro organismo competente designato dallo Stato membro funge da organo di secondo grado per reclami non risolti ai sensi dell’articolo 27.
Articolo 29
Relazione sull’applicazione del presente regolamento
Entro il 1o giugno 2015, e in seguito ogni due anni, gli organismi responsabili dell’applicazione designati ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, pubblicano una relazione sull’attività dei due anni civili precedenti, che contiene in particolare una descrizione delle azioni adottate per l’applicazione del presente regolamento e statistiche relative ai reclami e alle sanzioni irrogate.
Articolo 30
Cooperazione tra gli organismi responsabili dell’applicazione
Gli organismi nazionali responsabili dell’applicazione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, si scambiano, ove opportuno, informazioni sulle loro rispettive attività e sui principi e sulle pratiche decisionali. La Commissione li assiste in questo compito.
Articolo 31
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’effettiva applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 1o marzo 2013 e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
Relazione
Entro il 2 marzo 2016 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento e gli effetti del presente regolamento. Se necessario, la relazione è accompagnata da proposte legislative che attuano in modo più dettagliato le disposizioni del presente regolamento o lo modificano.
Articolo 33
Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il punto seguente:
"19. Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus [].
Articolo 34
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 febbraio 2011.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. Buzek
Per il Consiglio
Il presidente
Martonyi J.
[1] GU C 317 del 23.12.2009, pag. 99.
[2] Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 312), posizione del Consiglio in prima lettura dell’ 11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 31 gennaio 2011 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.
[4] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
[5] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
[6] GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.
[7] GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
[8] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
[9] GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
[10] GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
[11] GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
[] GU L 55 del 28.2 2011, pag. 1".
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ALLEGATO I
ASSISTENZA FORNITA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ E ALLE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA
a) Assistenza nelle stazioni designate
Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:
- comunicare il proprio arrivo alla stazione e la richiesta di assistenza nei punti designati,
- spostarsi dai punti designati al banco dell’accettazione, alla sala d’aspetto e alla zona di imbarco,
- salire a bordo del veicolo, mediante elevatori, sedie a rotelle o altre attrezzature necessarie, a seconda dei casi,
- riporre il proprio bagaglio a bordo,
- recuperare il proprio bagaglio,
- scendere dal veicolo,
- portare a bordo dell’autobus un cane riconosciuto da assistenza,
- recarsi al posto a sedere.
b) Assistenza a bordo
Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:
- ottenere le informazioni essenziali relative al viaggio in formati accessibili se richieste dal passeggero,
- salire e scendere durante le pause di un viaggio, se è disponibile a bordo altro personale oltre al conducente.
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ALLEGATO II
FORMAZIONE IN MATERIA DI DISABILITÀ
a) Formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità
La formazione del personale che lavora a diretto contatto con i passeggeri include i seguenti aspetti:
- sensibilizzazione alle disabilità fisiche, sensoriali (uditive e visive), nascoste o di apprendimento, e trattamento adeguato dei passeggeri che ne sono affetti, compresa la capacità di distinguere fra le varie abilità di persone con mobilità, orientamento o comunicazione ridotta,
- barriere incontrate da persone con disabilità e persone a mobilità ridotta, comprese barriere attitudinali, ambientali/fisiche, organizzative,
- cani riconosciuti da assistenza, loro ruolo ed esigenze,
- capacità di far fronte a situazioni inattese,
- abilità interpersonali e metodi di comunicazione con persone non udenti, ipoudenti, ipovedenti, con persone che soffrono di disturbi del linguaggio o con difficoltà di apprendimento,
- capacità di maneggiare con cura sedie a rotelle e altri ausili alla mobilità al fine di evitare danni (per tutto l’eventuale personale addetto allo smistamento dei bagagli).
b) Formazione in materia di assistenza alla disabilità
La formazione del personale che assiste direttamente persone con disabilità e persone a mobilità ridotta include i seguenti aspetti:
- come aiutare gli utilizzatori di sedie a rotelle a sedersi sulla sedia a rotelle e ad alzarsi,
- capacità di fornire assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che viaggiano con un cane riconosciuto da assistenza, compreso il ruolo e le esigenze di tali cani,
- tecniche per scortare passeggeri non vedenti e ipovedenti e per trattare e trasportare cani riconosciuti da assistenza,
- conoscenza dei tipi di attrezzatura che possono assistere persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta e del modo di utilizzare tali attrezzature,
- utilizzo delle attrezzature di assistenza alla salita a bordo e alla discesa e conoscenza delle procedure adeguate di assistenza alla salita a bordo e alla discesa che tutelano la sicurezza e la dignità delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta,
- consapevolezza della necessità di un’assistenza affidabile e professionale, nonché consapevolezza della possibilità che alcuni passeggeri con disabilità provino sensazioni di vulnerabilità durante il viaggio a causa della loro dipendenza dall’assistenza fornita,
- conoscenza delle tecniche di primo soccorso.