sabato 31 ottobre 2020

Linee guida per la redazione dei piani provinciali riguardanti la ricerca delle persone scomparse

Circolare 29 ottobre 2020. Linee guida per la redazione dei piani provinciali riguardanti la ricerca delle persone scomparse

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Min- Interno


giovedì 29 ottobre 2020

Ennesima presa per i fondelli per la P.L. arriva dal "ristoro"

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166) (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020 


Questo Governo vorrebbe farmi credere che tra la bozza in circolazione g. 27 ottobre alle ore 17 ( bozza del provvedimento che già anticipava le misure previste, i relativi beneficiari e i requisiti per accedere agli indennizzi e alle altre misure di sostegno) e quello  approvato  dopo qualche oretta sia caduto un meteorite che ha cambiato le sorti dello stesso, ed in particolare quelle della  POLIZIA LOCALE ITALIANA (V.art. 28 e 29 della bozza).

Non mi dilungo piu' di tanto perchè sono abbastanza schifato ma per quanto mi riguarda la risposta ce l'ho.

Il bello è che ce lo dice pure ASAPS :)

Largo ai SINDACATI  


 


 

 


Circolare prot.14553 del 27 ottobre 2020 Riunioni in modalità a distanza. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale.


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020.
Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riunioni in modalità a distanza.
Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale.

Allegati

Circolare prot.14553/2020 303.28 KB

mercoledì 28 ottobre 2020

Coronavirus:Giochi chiusi o aperti nei bar?


Sì a slot, lotterie e scommesse in tabaccherie e bar, eccetto restrizioni locali (della serie:"ogni Minchia dici a sua...!!!!" 😂😂😂😂)

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lockdown totale per tutti gli ambienti di gioco "dedicati", ma spazio - ancora - per tutte le altre forme di gioco consentite all'interno dei pubblici esercizi che rimangono aperti, sia pure al netto delle varie restrizioni orarie, nazionali e locali.

 

 

 

 

CHIUSI

DPCM 24 ottobre 2020 E Circolare GABINETTO DEL MINISTRO N. 15350/117(2)/1 Uff III-Prot.Civ. Roma, 27 ottobre 2020 (la trovate su telegram)

Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale


9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 

l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

 

 

APERTI

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Circolare  Prot.: 374103/RU del 26 Ottobre 2020 (la trovate su telegram)

Per quanto riguarda, invece, la raccolta del gioco pubblico presso pubblici esercizi c.d.

“generalisti” (con codice ateco principale diverso dal gioco, come a scopo esemplificativo bar e rivendite di tabacchi) non sono previste disposizioni specifiche e, di conseguenza, troveranno applicazione le norme del DPCM che riguardano tali locali, fatte salve le norme più restrittive adottate dalle singole Regioni.

CHIUSI

Umbria: il Tar dell'Umbia riapre sale giochi e scommesse (sospendendo l'ordinanza regionale), ma restano spente le slot nei bar

 

CHIUSI

Liguria: Anche le slot machines installate nei bar e nei tabacchi dovranno essere spente alle 18 in punto. A chiarirlo una faq della Regione Liguria che cerca di spiegare l’ultima ordinanza regionale sulle misure anti contagio per sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Da cui il chiarimento sulle ‘macchinette’ nei pubblici esercizi.

CHIUSI

Lombardia: Stop su cui pende il verdetto del Tar che sarà visto a Novembre 2020


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giovedì 22 ottobre 2020

Vuoi sapere i punti sulla patente?Attaccati!!!


Nel post di qualche giorno fa abbiamo pubblicato la circolare della motorizzazione Prot. n° 0192672 del 9 ottobre 2020 - avente per oggetto: "Digitalizzazione del servizio di comunicazione variazione punti patente ed eliminazione del tagliando di aggiornamento della residenza su carta di circolazione/documento unico".

La suddetta circolare riveste un'importanza notevole in materia di C.d.S. in quanto modifica una prassi consolidata da una vita, come l'eliminazione del tagliando di aggiornamento della residenza su carta di circolazione.

Si sa le cose cambiano ...bisogna abituarsi alle novità....e non bisogna fossilizzarsi....

Tuttavia,un'altra importartissima novità fatta passare impropriamente (a mio avviso) "per fini di semplificazione e di contenimento della spesa pubblica" è quella della comunicazione delle variazioni di punteggio sulla patente da parte dell'Anagrafe Nazionale.


Questa comunicazione verrà effettuata attraverso il Portale dell’Automobilista che, previa registrazione, invierà all’interessato una mail.Inoltre, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul predetto Portale, il cittadino potrà scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente il saldo del proprio punteggio e le informazioni su tutte le variazioni avvenute, decurtazioni e incrementi (#sticazzi ....!!!)

Sarà anche possibile utilizzare l'app iPatente, ma sempre se l'utente è abilitato.

Riepilogando, da ora in poi, se non ti registri nel portale dell'automobilista, ti attacchi al tram per sapere il punteggio sulla patente.

W la semplificazione!!!

p.s. ricordo che questa non èuna testata giornalistica per cui non ci possono essere "ingessature" della parola e dell'espressione :)

Videoconferenza del ministro Lamorgese con i sindaci delle città metropolitane


Spirito di massima collaborazione tra le istituzioni nella gestione dell'emergenza Covid

«L’incontro è stato positivo e si è svolto con uno spirito di massima collaborazione tra le istituzioni». Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, al termine della video conferenza con il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e con i sindaci delle città metropolitane, alla quale hanno partecipato anche il sottosegretario all’Interno Achille Variati, il capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, il capo del Dipartimento della pubblica sicurezza Franco Gabrielli. 

«Sono convinta – ha detto la responsabile del Viminale – che la consueta stretta collaborazione tra il ministero dell’Interno e i sindaci, come è già successo con grande senso di responsabilità all’inizio dell’emergenza sanitaria, consentirà di affrontare tutte le problematiche legate ai controlli e alle possibili chiusure di aree urbane imposte dal contenimento della diffusione del virus Covid 19.  In questo periodo di emergenza -  valutate le esigenze stabilite nell’ambito dei singoli comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche al fine dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che potranno integrare il dispositivo di controllo -  verranno utilizzate le forze di polizia necessarie per i servizi di presidio del territorio stabiliti di volta in volta».

Nel corso dell’incontro è stato confermato l’impegno sollecitato dai sindaci per le risorse necessarie a garantire l’assunzione a tempo determinato di appartenenti alle polizie locali che possano supportare i servizi sul territorio e i controlli stabiliti nell’ambito dei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. Stesso impegno è stato ribadito per prevedere anche nel 2021 la possibilità di confermare le risorse destinate al fondo speciale per gli straordinari delle forze di polizia locale.

«Abbiamo avuto con la ministra Lamorgese un confronto franco e chiarificatore, a partire da quell’articolo dell’ultimo Dpcm che ipotizza  per alcune strade limitazioni a sostare in piedi al fine di evitare gli assembramenti», ha dichiarato il presidente dell’Anci. «Con il senso di responsabilità che ci appartiene – ha aggiunto Decaro -  ogni sindaco sta lavorando di concerto con prefetto e questore nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lavoriamo insieme per individuare le aree su cui intervenire. Abbiamo chiesto alla ministra di incrementare il numero di agenti delle forze dell’ordine perché siamo convinti che il controllo  e il rispetto delle nostre ordinanze debba essere assicurato dallo Stato.  Attraversiamo un momento molto difficile per il Paese. La collaborazione è l’unica strada per provare a uscirne».

 LUCIANA LAMORGESE 

 https://www.interno.gov.it

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COMMENTO POLIZIALOCALEBLOG:

😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Ma perchè la collaborazione viene chiesta sempre dopo e come mai ogni volta deve rimediarsi con una specie di sanatoria?

P.S. Ci sono ancora operatori di Polizia Locale che aspettano il pagamento "Ordine Pubblico" al pari di tutti gli altri operatori di Polizia


 

Modifiche al C.P. e Disposizioni relative all'accesso nei Pubblici Esercizi


DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale. (20G00154) (GU Serie Generale n.261 del 21-10-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2020
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Di rilievo alcune modififiche al codice penale ( ad es. introdurre e detenere telefonini in carcere è reato. Con l'art. 10, il Legislatore ha poi inteso elevare le pene previste dall'art. 588 c.p., fissando a 2.000 euro la multa per la mera partecipazione ad una rissa (a fronte dei precedenti 309 euro) e stabilendo la reclusione da 6 mesi a 6 anni – anziché da 3 mesi a 5 anni – per la partecipazione ad una rissa da cui derivino morte o lesioni. ) e poi l'art. 11 sotto riportato che è una specie di DASPO URBANO:

Con l'innovativa statuzione dell'art. 11 del decreto-sicurezza è la previsione – ad integrazione dell'art. 13 del decreto legge 14/2017, della facoltà del Questore di disporre l'inibizione all'accesso ad interni ed adiacenze di locali pubblici ed esercizi quali scuole, università, ristoranti, bar, caffé, gelaterie, pasticcerie, etc. a carico di persone che siano state condannate con sentenza non ancora definitiva o addirittura soltanto denunziate per reati di cessione di sostanze stupefacenti per fatti ivi avvenuti.

Connessa all'introduzione di tale prescrizione è la creazione dell'autonoma fattispecie delittuosa volta a sanzionarne la violazione con la reclusione dai 6 mesi ai 2 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Tale rafforzamento del così detto “Daspo urbano” è con lo stesso articolo ribadito mediante la previsione – sempre in capo al Questore – dell'analoga facoltà di disporre il divieto di accesso a specifici esercizi pubblici o locali di pubblico trattenimento a carico di persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, per avere ivi commesso delitti contro la persona o contro il patrimonio o aggravati per ragioni discriminatorie o comunque per reati commessi in occasione di gravi disordini.

Tale inibizione può essere estesa ad analoghi locali dell'intera provincia nel caso il destinatario dell'ordine, per la medesima causa, sia stato condannato anche non definitivamente ovvero sottoposto a fermo o arresto ed il “Daspo urbano” deve intendersi esteso alle prossimità dei luoghi ivi richiamati.

Anche la violazione di tali ultime previsioni, oggetto dei novellati commi 1 e 1bis dell'art. 13 bis del decreto legge n. 14 del 2017, è da oggi sanzionata con la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Tratto parzialmente da https://www.quotidianogiuridico.it
 
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Art. 11 Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o piu' denunzie o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»;

2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«La violazione di divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 e' punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.». 
 
b) all'articolo 13-bis:
 
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
 
 «1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore puo' altresi' disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati. 1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva. 1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e' vietato l'accesso.»;
 
2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
3) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
4) al comma 4, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;
5) al comma 6, le parole «del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «dei divieti e delle prescrizioni» e le parole «da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro».