DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale. (20G00154) (GU Serie Generale n.261 del 21-10-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2020
Con l'innovativa statuzione dell'art. 11 del decreto-sicurezza è la previsione – ad integrazione dell'art. 13 del decreto legge 14/2017, della facoltà del Questore di disporre l'inibizione all'accesso ad interni ed adiacenze di locali pubblici ed esercizi quali scuole, università, ristoranti, bar, caffé, gelaterie, pasticcerie, etc. a carico di persone che siano state condannate con sentenza non ancora definitiva o addirittura soltanto denunziate per reati di cessione di sostanze stupefacenti per fatti ivi avvenuti.
Connessa all'introduzione di tale prescrizione è la creazione dell'autonoma fattispecie delittuosa volta a sanzionarne la violazione con la reclusione dai 6 mesi ai 2 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.
Tale rafforzamento del così detto “Daspo urbano” è con lo stesso articolo ribadito mediante la previsione – sempre in capo al Questore – dell'analoga facoltà di disporre il divieto di accesso a specifici esercizi pubblici o locali di pubblico trattenimento a carico di persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, per avere ivi commesso delitti contro la persona o contro il patrimonio o aggravati per ragioni discriminatorie o comunque per reati commessi in occasione di gravi disordini.
Tale inibizione può essere estesa ad analoghi locali dell'intera provincia nel caso il destinatario dell'ordine, per la medesima causa, sia stato condannato anche non definitivamente ovvero sottoposto a fermo o arresto ed il “Daspo urbano” deve intendersi esteso alle prossimità dei luoghi ivi richiamati.
Anche la violazione di tali ultime previsioni, oggetto dei novellati commi 1 e 1bis dell'art. 13 bis del decreto legge n. 14 del 2017, è da oggi sanzionata con la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.
1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
«1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o piu' denunzie o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»;
«La violazione di divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 e' punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.».