martedì 30 agosto 2016

Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Socio accomandante di s.a.s

Risoluzione n. 138792 del 18 maggio 2016 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Socio accomandante di s.a.s Mercoledì, 24 Agosto 2016

La risoluzione n. 138792 del 18 maggio 2016 risponde al quesito se al socio accomandante di una s.a.s. esercente l’attività di somministrazione possa venir riconosciuto il possesso del requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimenti e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010.


ALLEGATI
138792reqprof.pdf

Ministero Sviluppo Economico

Pignoramento dell’automobile: i chiarimenti del Viminale sul ruolo degli organi di Polizia

In caso di mancata consegna del veicolo pignorato da parte del debitore all’Istituto di vendite giudiziarie entro 10 giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento, la polizia deve procede al fermo del veicolo per eseguire il pignoramento solo nello svolgimento della propria attività istituzionale. Viene esclusa dunque la possibilità che la polizia si attivi per la ricerca del veicolo presso i luoghi di dimora o di lavoro del debitore.

Ministero Interno, Circolare 300/A/5502/16/101/20/21/4

L’art. 521 bis del codice di procedura civile introdotto con legge del 10 novembre 2014, n. 162 ha previsto il coinvolgimento degli organi di polizia (non solo quella stradale) nell’esecuzione del provvedimento di pignoramento e custodia di autoveicoli,motoveicoli e rimorchi. In caso di mancata consegna del veicolo da parte del debitore all’Istituto di vendite giudiziarie entro 10 giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento, la polizia infatti, deve procede al fermo del veicolo, al ritiro della carta di circolazione nonché, se possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso.

Tuttavia, non è chiaro se l’organo di polizia debba limitarsi ad eseguire il pignoramento solo se accerti, nello svolgimento della propria attività, la circolazione del veicolo su strada oppure se debba attivarsi per la sua ricerca (nella dimora del debitore o sul luogo di lavoro, ad esempio).

A far chiarezza ci pensa il Ministero dell’interno che con circolare n. 300/A/5502/16/101/20/21/4, afferma che il fermo del veicolo e il ritiro dei documenti deve essere assicurato solo qualora si accerti la circolazione dello stesso.

Il Ministero coglie, inoltre l’occasione per rispondere ad un quesito riguardante l’inserimento del provvedimento nel sistema di indagine (SDI) del Centro elaborazione dati interforze dello stesso ministero chiarendo che «la richiesta avanzata da più parti di inserire il provvedimento di pignoramento nel Sistema di indagine (SDI) del centro elaborazione dati ha trovato accoglimento con la decisione della Direzione Centrale della polizia criminale di realizzare una specifica cooperazione applicativa tra lo SDI e la banca dati dell’ACI, nella quale il provvedimento è inserito per effetto della sua trascrizione nel PRA. Pertanto, da ogni interrogazione tramite il Cruscotto Operativo (C.OPE.), è possibile ottenere, oltre ai dati identificativi del veicolo e dell’intestatario, gli estremi del gravame pendente.



mercoledì 24 agosto 2016

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lunedì 29 agosto 2016

Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126

Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126
Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00140) (GU Serie Generale n.162 del 13-7-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/2016


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Libertà di iniziativa privata
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

2. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.

Art. 2 Informazione di cittadini e imprese

1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.

2. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonchè delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

3. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente articolo, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

4. L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonchè di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Art. 3 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente: «Art. 18-bis (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni). - 1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.»;
b) all'articolo 19,
1) al comma 2, dopo le parole «può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,»;
2) al comma 3,
a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e» sono soppresse;
b) la parole «stesse» è sostituita dalle seguenti: «da parte del privato»;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori
provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.»;
c) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi).
1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.»;
d) all'articolo 20, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.»;
e) all'articolo 21, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»;
f) all'articolo 29, comma 2-ter, dopo la parola «concernenti» sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni,».





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Art. 18-bis. (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni)
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 126 del 2016)


1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
(articolo così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010)
(per l'interpretazione si veda l'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
(comma modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 2, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 13, comma 1, legge n. 134 del 2012)

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 126 del 2016)

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
(comma sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015, poi così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 126 del 2016)

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

(comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1-quinquies, legge n. 163 del 2010)

5. (comma abrogato dal n. 14 del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)

Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi)
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 126 del 2016)

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

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Art. 4 Disposizioni transitorie e di attuazione
1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2016

MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

sabato 27 agosto 2016

Valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero

Tra le novità introdotte dalla LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 "i comuni possono definire modalita' idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualita'".
La norma inserita nell'art. 22 della legge sopra citata (v.sotto) è in vigore a partire dal 25 agosto 2016.


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Art. 22 Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale 1. In conformita' alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalita' idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualita'. 

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 La legge porta con se anche altre novità, tra cui spiccano:

  • l’istituzione presso l’ISMEA della “banca delle terre agricole” : un inventario completo della domanda/offerta dei terreni e delle aziende agricole;
  • l’estensione anche agli IAP (imprenditori agricoli professionali) della prelazione agraria, precedentemente riservata solo ai coltivatori diretti del fondo;
  • la nomina degli amministratori prevedendo che il riparto degli amministratori da eleggere nei consorzi di tutela, sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i sessi;
  • lo sviluppo di norme ad hoc per specifici settori (pomodoro, funghicoltura, apicoltura,…)
  • la nascita del SIB, il Sistema informativo per il biologico.
 
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ATTIVITÀ DI CONTROLLO ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI.Linee guida aggiornate per lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici


Circolare Prefettura di Avellino prt. 16829/16A/P.A.  del  14/07/2016

Circolari e documenti in materia di esplosivi e prodotti pirotecnici

2016.07.13 Circolare 557/PAS/U/011435/XV.H.MASS(77)
Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 recante "Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile" (G.U. n. 121 del 25 maggio 2016 - Supplemento Ordinario n.16).
2016.07.05 Circolare 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM
Attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio. Linee Guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del mercato.

2015.08.19 Circolare 557/PAS/U/012274/XV.H.MASS(77)BIS
Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della Direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015.

2015.08.14 Circolare 557/PAS/U/012155/XV.H.MASS(77)BIS
Cartucce esplosive utilizzate per la frantumazione delle rocce. Chiarimenti.

2015.05.28 Circolare 557/PAS/U/008211/XV.H.MASS(53)5


Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Ulteriori indicazioni di procedure operative e sulla gestione delle scorte.

2015.04.17 Legge 17 aprile 2015 n. 43
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

2015.04.01 Circolare 557/PAS/U/004997/XV.H.MASS(53)5
Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile - Indicazioni operative e gestione delle scorte.

2014.12.12 Circolare 557/PAS/U/020596/XV.H.MASS(56)


Decreto del Ministro dell'Interno 19 novembre 2014, concernente la composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti (G.U. n. 286 del 10.12.2014).

2011.09.06 Circolare 557/PAS/U/016042/XV.H.MASS(77)BIS


Decreto 9 agosto 2011 ad oggetto: "Modificazioni agli allegati A - B e C al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Attuazione dell'art. 18 comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973".
Chiarimenti in merito alle modalità di vendita e detenzione dei prodotti "ex declassificati".


01/03/2016
(modificato il 13/07/2016) 
POLIZIA DI STATO

venerdì 26 agosto 2016

I residui vegetali non saranno più rifiuti

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169) (GU Serie Generale n.186 del 10-8-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2016 
 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
Di rilievo:
  Art. 41 
 Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti 1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente:
 «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attivita' di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».

martedì 23 agosto 2016

I veicoli con età tra i 20 e i 29 anni sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica

Corte Costituzionale -Sentenza n. 199 del 21 luglio 2016
Veicoli di interesse storico e collezionistico - soggezione al pagamento della tassa automobilistica - Legge di stabilità 2015 - esenzione prevista da Legge regionale n. 8/2015 Umbria e n. 14/ 2015 Basilicata) – dichiarazione di illegittimità costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi regionali che hanno previsto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli con età tra i 20 e i 29 anni. Tali veicoli di particolare interesse storico e collezionistico sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica per effetto dell’art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), che ha abrogato l’esenzione precedentemente prevista dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).

Pertanto la Corte ha stabilito che la tassa automobilistica è un tributo erariale, oggetto della competenza esclusiva statale attribuita dall’art. 117 Cost., e non un tributo proprio della regione.

Alle regioni è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa. Pertanto le regioni non possono modificarne il presupposto, né introdurre nuove agevolazioni, e neppure istituire un particolare regime relativo al pagamento di sanzioni e interessi.


SENTENZA N. 199 ANNO 2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

(…)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), e dell’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorsi notificati il 29 maggio-4 giugno 2015, depositati in cancelleria l’8 giugno 2015 ed iscritti ai nn. 61 e 62 del registro ricorsi 2015.


Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;


udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;


udito l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto


1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 29 maggio 2015, ricevuto il successivo 4 giugno e depositato l’8 giugno 2015 (reg. ric. n. 61 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione.


L’art. 8 impugnato sostituisce il comma 7-ter dell’art.1 della legge della Regione Umbria 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), e vi aggiunge i commi 7-quater e 7-quinquies.


Il comma 7-ter, nella versione introdotta dalla disposizione censurata, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2016 la tassa automobilistica ordinaria è sostituita da una «tassa di possesso forfettaria», con riferimento agli autoveicoli e ai motoveicoli immatricolati da almeno venti anni e dotati di particolari «requisiti di peculiarità» specificati dalla norma, anche sulla base (aggiunge il ricorrente) di una delibera della Giunta regionale.


Il comma 7-quater assoggetta la tassa di possesso forfettaria alla disciplina di pagamento prevista per la tassa automobilistica, e permette al contribuente di optare per quest’ultima, ove la prima sia di importo superiore.


Il comma 7-quinquies si occupa degli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e artistico e «di età compresa tra i venti e i ventinove anni», soggetti alla tassa automobilistica per effetto dell’art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), che ha abrogato l’esenzione prevista, a talune condizioni, dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale). La norma impugnata esclude l’applicazione di sanzioni e interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015.


Il ricorrente premette che la tassa automobilistica è un tributo proprio derivato delle Regioni, che ne incamerano il gettito, ma possono disciplinarlo solo entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, in base all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).


Come questa Corte avrebbe riconosciuto con la sentenza n. 288 del 2012, la tassa automobilistica sarebbe perciò un tributo erariale, oggetto della competenza esclusiva statale attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e non costituirebbe, invece, un tributo proprio della Regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost.


La Regione, in particolare, non potrebbe modificarne il presupposto, né introdurre nuove agevolazioni, e neppure istituire un particolare regime relativo al pagamento di sanzioni e interessi.


La disposizione impugnata, per tali ragioni, violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.


Inoltre, sarebbe leso l’art. 23 Cost., quanto alla riserva relativa di legge, a causa dell’attribuzione alla Giunta regionale del potere «di individuare lo stesso presupposto oggettivo della tassa, o parti essenziali di esso, individuando gli autoveicoli ed i motoveicoli oggetto della medesima nell’ambito di una disciplina primaria non sufficientemente definita».


2.– Nelle more del giudizio, l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Umbria 19 novembre 2015, n. 16, recante «Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell’Agenzia Umbria ricerche», ha abrogato l’art. 8 impugnato.


3.– Con ricorso spedito per la notificazione il 29 maggio 2015 e depositato il successivo 8 giugno (reg. ric. n. 62 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), in riferimento agli artt.117, secondo coma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.


4.– L’art. 1, commi 2 e 3, prevede che non siano dovuti interessi e sanzioni sui pagamenti integrativi della tassa automobilistica per l’anno 2015, purché eseguiti «alla data di entrata in vigore» della legge regionale n. 14 del 2015.


L’art. 1, comma 4, aggiunge all’art. 39 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2015), i commi 2-bis e 2-ter.


Il comma 2-bis esenta dalla tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra venti e trenta anni, di interesse storico o collezionistico e iscritti in appositi registri.


Il comma 2-ter assoggetta questi veicoli, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una «tassa di circolazione forfettaria».


Il ricorrente osserva che la Regione Basilicata, pur avendo abrogato una tassa regionale di possesso su particolari veicoli, sostitutiva della tassa automobilistica ordinaria (art. 39, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 4 del 2015), ha reintrodotto con il comma 4 impugnato un’esenzione da questo tributo per particolari autoveicoli e motoveicoli, e previsto in luogo di esso una innovativa tassa regionale, nonostante il già citato art. 1, comma 666, lettera b), della legge n. 190 del 2014 avesse abrogato il regime di favore di cui tali veicoli godevano.


Sarebbero perciò violati, per ragioni analoghe a quelle esposte nel ricorso contro la legge della Regione Umbria n. 8 del 2015, gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.


Quanto ai commi 2 e 3 impugnati, la disciplina di favore sul pagamento delle sanzioni e degli interessi sarebbe conseguente all’introduzione, e alla successiva abrogazione, della tassa regionale sul possesso di autoveicoli e motoveicoli «con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno», prevista dall’art. 39, commi 3 e 4 della legge regionale n. 4 del 2015, abrogati dall’art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015.


L’esenzione da sanzioni e interessi riguarderebbe quindi i contribuenti che, fidando sul più favorevole regime della tassa regionale, avrebbero eseguito un pagamento inferiore a quanto dovuto a titolo di tassa automobilistica ordinaria, con conseguente obbligo di corrispondere la differenza, una volta abrogata la tassa regionale.


Il ricorrente ritiene che ecceda dalla competenza regionale incidere sul regime delle sanzioni e degli interessi dovuti a causa dell’omesso versamento di un tributo proprio derivato della Regione, istituito e regolato dalla legge statale.


Quest’ultima, si aggiunge, già disciplina con l’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) il regime di tutela dell’affidamento del contribuente, che non è soggetto a sanzioni e interessi quando si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate. La norma regionale perciò «appare anche sotto tale aspetto ultronea ed in contrasto con quella statale», e dunque lesiva degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.


5.– Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, chiedendo il rigetto del ricorso con riferimento all’art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2015, ma non opponendosi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del successivo comma 4.


La Regione premette che l’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) le demanda la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi e l’applicazione delle sanzioni relative alla tassa automobilistica.


A causa dell’introduzione per il 2015 del più favorevole regime previsto dall’art. 39, commi 3, 4 e 5, della legge regionale n. 4 del 2015, i contribuenti, che hanno adempiuto all’obbligo tributario, come previsto, entro il 4 aprile 2015, si troverebbero ingiustamente esposti al pagamento di sanzioni e interessi, conseguenti all’abrogazione di tale regime e alla reintroduzione della tassa automobilistica ordinaria.


Le norme censurate hanno perciò inteso applicare il principio di collaborazione secondo buona fede tra contribuente e amministrazione finanziaria, già enunciato dall’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000. Si sarebbe quindi tutelato l’affidamento dei consociati sul pregresso stato normativo, esonerandoli dall’obbligo di versare sanzioni e interessi, fermo restando invece quello di integrare il pagamento sulla base di quanto dovuto a titolo di tassa automobilistica ordinaria.


6.– Nelle more del giudizio, i commi 2-bis e 2-ter della legge regionale n. 4 del 2015, come introdotti dall’art. 1, comma 4, impugnato, sono stati abrogati dall’art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 ottobre 2015, n. 47 (Disposizioni varie in materia di veicoli ultraventennali e di provvidenze economiche di cui alle leggi regionali n. 22/1986, n. 26/1989 e n. 30/1981 e s.m.i.), mentre l’art. 1, commi 2 e 3, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della medesima legge regionale n. 47 del 2015.


Con memoria deposita in prossimità dell’udienza pubblica, la Regione Basilicata ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in seguito all’abrogazione della norma impugnata da parte dell’art. 1 della legge regionale n. 47 del 2015.


L’Avvocatura generale dello Stato si è opposta e ha osservato che la norma dell’art. 1, comma 4, è stata reintrodotta, a partire dal 2016, dall’art. 22 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2016), e che i commi 2 e 3 dell’art. 1 potrebbero avere avuto applicazione nel 2015. Relativamente all’art. 1, comma 4, l’Avvocatura generale ha chiesto il trasferimento della questione sull’art. 22 della legge regionale n. 3 del 2016.


Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, dovrebbe comportare quella dei commi 2 e 3, che gli sono collegati.


Inoltre, il regime degli interessi e delle sanzioni su tributo erariale apparterrebbe alla competenza esclusiva dello Stato e non vi sarebbe alcun legittimo affidamento da tutelare, posto che «il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia [tributaria] risulta chiarito da tempo» e «deve essere conosciuto da tutti i contribuenti».


L’art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014 non potrebbe poi comportare «difficoltà applicative».


Considerato in diritto


1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 29 maggio 2015, ricevuto il successivo 4 giugno e depositato l’8 giugno 2015 (reg. ric. n. 61 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione.


Con ricorso spedito per la notificazione il 29 maggio 2015 e depositato il successivo 8 giugno (reg. ric. n. 62 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.


Le disposizioni impugnate recano un’esenzione dalla tassa automobilistica per certe categorie di autoveicoli e motoveicoli, e sollevano dall’applicazione di sanzioni e interessi i contribuenti che non abbiano osservato i termini per corrispondere la tassa.


Il ricorrente, premesso che la tassa automobilistica è un tributo erariale, il cui gettito è devoluto alle Regioni, deduce la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.


Sarebbe inoltre violato l’art. 23 Cost., poiché l’art. 8 della legge della Regione Umbria n. 8 del 2015, in relazione al nuovo comma 7-ter introdotto nell’art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), attribuirebbe alla Giunta il potere di individuare con regolamento i veicoli destinatari dell’esenzione.


2.– I ricorsi pongono questioni analoghe, sicché è opportuna la riunione dei relativi giudizi per una decisione congiunta.


3.– Nelle more del giudizio, l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Umbria 19 novembre 2015, n. 16, recante «Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell’Agenzia Umbria ricerche»), ha abrogato l’art. 8 impugnato.


Ne segue la cessazione della materia del contendere con riferimento alla sostituzione, da parte della disposizione abrogata, del comma 7-ter e all’introduzione del comma 7-quater dell’art. 1 della legge regionale n. 36 del 2007. Essi, infatti, disciplinano l’esenzione dalla tassa automobilistica a partire dal 1° gennaio 2016, e non hanno conseguentemente avuto applicazione, mentre è evidente il carattere satisfattivo dell’abrogazione (sentenza n. 149 del 2015).


Viceversa, ha trovato applicazione il comma 7-quinquies, come introdotto dall’art. 8 impugnato, che esclude sanzioni e interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015, con la conseguenza che va decisa la relativa questione di legittimità costituzionale.


Parimenti, non determina cessazione della materia del contendere l’abrogazione dell’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015, da parte dell’art. 1 della legge regionale 27 ottobre 2015, n. 47 (Disposizioni varie in materia di veicoli ultraventennali e di provvidenze economiche di cui alle leggi regionali n. 22/1986, n. 26/1989 e n. 30/1981 e s.m.i.).


Con riferimento al comma 4, che introduce una tassa di circolazione forfettaria in luogo della tassa automobilistica per taluni veicoli per l’anno 2015, va infatti rilevato che una norma del tutto analoga è stata introdotta dall’art. 22 della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2016). Per effetto della sostanziale identità del contenuto precettivo e della carica lesiva, l’odierna questione va perciò trasferita sul nuovo testo della norma.


Con riferimento ai commi 2 e 3, che esonerano da sanzioni e interessi i pagamenti tardivi della tassa automobilistica per il 2015, va invece rilevato che le disposizioni hanno avuto applicazione.


4.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015, nel testo di cui all’art. 22 della legge regionale n. 3 del 2016, è fondata.


La disposizione impugnata mantiene in vigore un regime di favore, in precedenza stabilito dall’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) per i veicoli e motoveicoli di età compresa tra venti e ventinove anni di particolare interesse storico e collezionistico.


Questo regime è stato abrogato dall’art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), ma viene reintrodotto, a talune condizioni, dalla norma impugnata, attraverso la sostituzione della tassa automobilistica con una tassa di circolazione forfettaria.


La tassa automobilistica è prevista, per quanto qui interessa, dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che permette alle Regioni di disciplinarla, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità indicati dalla legislazione statale.


Questa Corte, nel vigore del citato art. 8, ha già ritenuto che tali limiti concernono anche le esenzioni, permesse solo nei termini stabiliti dalla legge dello Stato (sentenza n. 288 del 2012), così confermando la propria giurisprudenza anteriore (sentenze n. 451 del 2007, n. 455 del 2005 e n. 296 del 2003).


Deve perciò ribadirsi che un intervento sull’esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale e incide «su [un] aspett[o] della disciplina sostanziale del tributo riservat[o] alla competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 455 del 2005), in violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.


5.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Umbria n. 8 del 2015, nella parte in cui introduce il comma 7-quinquies dell’art. 1 della legge regionale n. 36 del 2007, e dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015, sono fondate.


Le disposizioni impugnate hanno avuto l’effetto di prorogare il termine per corrispondere la tassa automobilistica per l’anno 2015, perché hanno esonerato da sanzioni e interessi chi ha versato l’importo dopo una certa data, posteriore a quella stabilita dalla normativa statale con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), in esecuzione della competenza esclusiva attribuita allo Stato sui tributi erariali dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.


Per valutare la legittimità di tale proroga occorre considerare, da un lato, che la tassa automobilistica non può annoverarsi tra i tributi propri regionali (sentenza n. 288 del 2012), e, dall’altro, che «alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa» (sentenza n. 296 del 2003).


In particolare, i termini di pagamento, e il correlato regime sanzionatorio in caso di inosservanza, non sono inclusi nell’oggetto del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), che attiene solo alle modalità di applicazione delle sanzioni, con carattere cedevole rispetto alla sopravvenuta normativa regionale (sentenza n. 507 del 2000), e non al regime sostanziale delle stesse (art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»), implicato dalle norme in questione.


Le disposizioni impugnate hanno perciò violato gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.


per questi motivi


LA CORTE COSTITUZIONALE


riuniti i giudizi,


1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), previo trasferimento della questione sull’art. 22 della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2016);


2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015;


3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), nella parte in cui introduce il comma 7-quinquies dell’art. 1 della legge della Regione Umbria 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria);


4) dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Umbria n. 8 del 2015, nella parte in cui sostituisce il comma 7-ter e aggiunge il comma 7-quater dell’art. 1 della citata legge della Regione Umbria n. 36 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2015.


Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2016.


Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.


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lunedì 22 agosto 2016

Pellicole oscuranti sui vetri degli autoveicoli

In Italia dopo anni di dubbi, incertezze e vuoti legislativi in merito all’applicazione delle pellicole oscuranti sui vetri degli autoveicoli, nel 2002 si è giunti ad una regolamentazione chiara ed ufficiale che toglie ogni dubbio circa la legalità delle pellicole. Infatti, la necessità di regolamentare l’installazione delle pellicole per vetri sugli autoveicoli è stata “accellerata” dall’esigenza di adeguarsi alle Direttive emanate dalla CEE, a fronte anche del libero scambio di merci imposto a tutti gli stati facenti parte della Comunità Europea.

Pertanto come citato, Il Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare ministeriale n. 1680M360 del 08/05/2002 che regolamenta in Italia, l’applicazione delle pellicole per vetri sugli autoveicoli, definendo nel contempo i parametri necessari per un' installazione a norma di legge.

In sintesi la circolare Ministeriale sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) indica quanto di seguito riportato:
che sia apposto sulle pellicole il marchio identificativo del produttore;
che le pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate;
che vi sia l’esistenza di un certificato di omologazione (costituito all’estero);
che vi sia un certificato/dichiarazione di conformità dell’installatore che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole. Naturalmente l’installazione delle pellicole per vetri, può interessare esclusivamente i vetri laterali posteriori ed il lunotto di tutti gli autoveicoli; quest’ultimo solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo il lati.

Rimane, pertanto, il divieto di applicazione delle pellicole sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori, in quanto permane l’obbligo di lasciare invariato il campo utile di visibilità del guidatore (180°equivalenti a parabrezza e vetri laterali anteriori).


Ricordiamo che l’applicazione delle pellicole sui vetri del proprio veicolo non necessita di collaudo o revisione, e vi è l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione.


>>> Scarica la Circolare Ministeriale del 08/05/2002
clicca qui (Formato .pdf)
Tratto da:  http://www.carfilm.it/

Le prove nel processo penale



Le fonti di prova e i mezzi di prova, disposizioni generali sulle prove nel processo penale accusatorio.
 Il processo penale ha la finalità di acclarare la fondatezza o meno della pretesa punitiva dello Stato in relazione ad un determinato fatto-reato attribuito all’imputato. In tale ottica le prove costituiscono gli elementi sui quali deve basarsi il convincimento del giudice, frutto di una valutazione di cui dovrà dare atto nella motivazione del provvedimento giurisdizionale.
In tale prospettiva le prove sono le circostanze che dimostrano un fatto sostanziale utile ad una parte per dimostrare la fondatezza delle sue affermazioni (es. colpevolezza per il P.M., innocenza per la difesa).
Nel sistema processuale accusatorio, che valorizza l’oralità e la dialettica tra le parti, la sede naturale di acquisizione della prova è il dibattimento (artt. 496-515 c.p.p.).
Concetto diverso è quello di fonti di prova cioè le cose, i documenti o le persone da cui può scaturire poi la prova. Tali fonti preesistono al giudizio, tanto che funzione essenziale della P.G. e del P.M. è proprio quella di assicurare le «fonti di prova», ai sensi dell’art. 55. Orbene, la fonte rappresenta la scaturigine potenziale della prova; solo innanzi al giudice la fonte partorirà la prova.
Mezzi di prova sono gli strumenti attraverso i quali le fonti di prova producono la prova; i mezzi, quindi, sono le forme attraverso le quali la prova viene ad esistenza.
Così, ad esempio, la persona-teste (fonte soggettiva di prova) attraverso lo strumento della testimonianza (mezzo di prova o modalità di creazione della prova), pone in essere la sua dichiarazione, di affermazione o negazione di un fatto (prova positiva o negativa). Nel confronto, le persone già esaminate o interrogate (fonti di prova) attraverso tale strumento o mezzo probatorio (mezzo di prova), formano la prova del fatto che interessa al processo.
Mezzi di ricerca della prova sono quegli strumenti (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni) volti all’acquisizione di fonti di prova e cioè di cose materiali, tracce o dichiarazioni da cui il giudice potrà trarre il suo convincimento, ma che preesistono rispetto al dibattimento (es. una conversazione intercettata; una cosa sequestrata).
Posto che la prova si forma innanzi al giudice, i mezzi di ricerca della prova non possono mai pervenire alla precostituita formazione della prova. Le risultanze di tali ricerche dovranno, quindi, essere offerte al giudice in modo che innanzi a lui esse si convertano in prove.
Proprio per sottolineare la diversa natura degli atti compiuti dagli organi dell’investigazione penale rispetto a quelli in sede giurisdizionale e quindi la diversa valenza anche probatoria, il codice utilizza terminologie diverse: in luogo di testimonianza, per il P.M. e per la P.G. si parla di «informazioni» (art. 351); in luogo di «esame» delle parti private, si utilizza il termine pure di «informazioni»; invece di «esame dell’imputato» si usa la fraseologia di «informazioni dalla persona nei cui confronti si svolgono le indagini» (art. 350), per la P.G., e quella di «interrogatorio» (art. 363) per il P.M. e per il giudice dell’udienza preliminare (art. 421), ma non per il giudice dell’incidente probatorio; invece di «ricognizione» si usa per il P.M. quella di «individuazione» (art. 361); invece di «perizia» e di «periti» si parla per il P.M. di «accertamenti tecnici» e di «consulenti tecnici» (articolo . 359), e per la P.G. di «atti od operazioni tecniche» e di «persone idonee» (art. 348).
Tuttavia, è da sottolineare che il codice detta una compiuta disciplina solo per i mezzi di prova e di ricerca della prova (artt. 194-271) di natura giurisdizionale, mentre per quelle attività degli organi inquirenti (P.M. e P.G.), assimilabili a quelle processuali in questione, la disciplina è assai ristretta, sia per la sostanziale informalità dell’attività investigativa (e la conseguente tendenziale irrilevanza probatoria), sia per l’applicabilità ad essa delle disposizioni dettate per i similari istituti giurisdizionali, in quanto compatibili.

Prova generica e prova specifica
Infine un’ulteriore distinzione deve essere fatta tra «prova generica» e «prova specifica».
In particolare la prova generica è quella in grado di dimostrare la sussistenza del fatto reato: ad es. in caso di omicidio colposo, le foto del sinistro stradale; i rilievi della polizia; la perizia autoptica.
La prova specifica è, invece, quella che consente di attribuire il fatto ad un determinato autore: ad esempio la ricognizione di persona; la deposizione di un teste oculare che riferisce di aver visto l’imputato sparare.

Disposizioni generali sulle prove

La disciplina delle prove è contenuta nel libro III del codice di rito (artt. 187-271). Le concrete modalità di assunzione delle prove sono invece disciplinate nel libro VII (dibattimento) negli artt. 496-522 dedicati all’istruzione dibattimentale.
Nei primi articoli il codice detta delle disposizioni generali valevoli per tutti i tipi di prove. In particolare:
a) L’art. 187 disciplina l’oggetto della prova, che individua nei fatti che attengono all’imputazione contestata, alla punibilità, alla determinazione della pena ed all’applicazione delle misure di sicurezza, alla responsabilità civile, nonché all’applicazione di norme processuali. Sicché sarà compito del giudice non ammettere prove richieste dalle parti che esulano dal suddetto oggetto (art. 495 c.p.p.).
Ad esempio, rientrano nell’oggetto della prova, una testimonianza per accertare la presenza dell’imputato sul luogo del delitto e la sua detenzione di un’arma (fatti inerenti all’imputazione); una perizia tendente ad accertare la capacità o meno di intendere e volere dell’imputato (circostanza attinente alla punibilità); accertamenti sulla ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 500, c. 4, c.p.p. (fatto attinente all’applicazione di norme processuali).
b) L’art. 188 sancisce il principio della libertà morale della persona nell’assunzione della prova. Non possono pertanto essere utilizzati, neanche con il consenso dell’interessato, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione della persona (es. siero della verità; ipnosi od altro) [1].
 c) L’art. 189 fissa il principio di non tassatività dei mezzi di prova nel rispetto del modello accusatorio, ove le parti gestiscono il meccanismo probatorio. Sicché sono ammissibili anche mezzi di prova non disciplinati dalla legge, se sono idonei ad assicurare l’accertamento dei fatti (es. nastro registrato dalla vittima di richieste estorsive).
d) L’art. 190 sancisce il diritto alla prova il quale ribadisce la facoltà delle parti di richiedere l’ammissione delle prove nel processo e, dunque, l’appartenenza del meccanismo probatorio alle parti (salve le ipotesi in cui le prove sono ammesse d’ufficio: art. 192, c. 2). La violazione di tale diritto è motivo di ricorso per Cassazione (ex art. 606, c. 1, lett. d) ).
L’art. 190bis c.p.p., nei processi di criminalità organizzata, di violenza sessuale e di prostituzione e pornografia minorile, impone limiti all’ammissibilità dell’esame di testimoni o di persone indicate nell’art. 210 che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddittorio tra le parti (incidente probatorio o dibattimento), consentendo la mera lettura delle loro dichiarazioni e non l’esame. Tale peculiare regime si giustifica per l’esigenza di prevenire l’usura delle fonti di prova, particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione; peraltro non vi è alcuna lesione al diritto di difesa, trattandosi pur sempre di dichiarazioni provenienti da soggetto già debitamente esaminato e controesaminato (precedentemente) dal soggetto nei cui confronti le dichiarazioni saranno utilizzate [2].
Nel corso delle indagini preliminari, la difesa può esercitare il proprio diritto alla prova attraverso investigazioni difensive ai sensi degli artt. 391bis e ss. Coerentemente all’ indole accusatoria del processo, la prova è nella disponibilità delle parti e cioè spetta al P.M. indicare i mezzi di prova idonei a sostenere l’accusa ed all’imputato di richiedere l’assunzione delle prove dirette a contrastare l’accusa (artt. 190 e 468): è questo il cd. principio dispositivo. Al giudice spetta solo il compito di valutare la rilevanza ed ammissibilità delle prove richieste (artt. 190, 495); di procedere alla loro assunzione (art. 496); nonché di valutarne la forza probatoria di colpevolezza o innocenza (art. 192). Solo eccezionalmente spetta al giudice di prendere l’iniziativa di indicare egli stesso la necessità di assumere mezzi di prova, come ad es. nell’udienza preliminare (art. 422), nel giudizio abbreviato (art. 441, c. 5) ed in dibattimento (artt. 506 e 507).
e) L’art. 191 fissa la regola della inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita in violazione di divieti di legge (es. artt. 62, 195 co. 4 e 7, 203, 271): si tratta di una forma patologica della prova la quale incide sul profilo sostanziale dell’atto (che non può essere usato), non su quello meramente formale (per essere l’atto valido). Essa è motivo di ricorso per Cassazione ex art. 606, c. 1, lett. c) ).
f) L’art. 192 c. 1, sancisce il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione della prova e del suo obbligo della motivazione da parte del giudice nel momento della valutazione della prova e, dunque, della sua utilizzazione. Il vizio di motivazione costituisce motivo di impugnazione ed in particolare di ricorso in Cassazione (art. 606, lett. e) ) [3].
g) L’art. 192, c. 2, 3, 4 indica alcuni criteri a cui deve attenersi il giudice nella valutazione delle prove . Quando la prova è costituita da indizi (l’indizio è fatto certo attraverso cui, in base a canoni di probabilità, si può risalire ad un fatto incerto da provare) per la loro utilizzabilità è necesssario che essi siano plurimi, gravi, precisi e concordanti.
h) L’art. 193 esclude l’applicabilità nel processo penale dei limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, salvo che non riguardino «lo stato di famiglia e di cittadinanza».

[1] Il rispetto di tale principio non consente, inoltre, la possibilità di arrestare il teste in udienza, anche se commette il delitto di falsa testimonianza (art. 476, c. 2). Infatti la minaccia di arresto potrebbe costituire una pressione psicologica incidente negativamente sulla genuinità della deposizione.
[2] Per la compatibilità costituzionale della norma, v. Cass. VI 18-6-2003, n. 26119.
[3] Di recente le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato importanti principi in tema di valutazione delle intercettazioni, stabilendo che : a) l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità in cassazione; b) le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma terzo, c.p.p. (Cass. Sez. Un., 28-5-2015, n. 22471).
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