sabato 27 agosto 2016

Valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero

Tra le novità introdotte dalla LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 "i comuni possono definire modalita' idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualita'".
La norma inserita nell'art. 22 della legge sopra citata (v.sotto) è in vigore a partire dal 25 agosto 2016.


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Art. 22 Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale 1. In conformita' alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalita' idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualita'. 

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 La legge porta con se anche altre novità, tra cui spiccano:

  • l’istituzione presso l’ISMEA della “banca delle terre agricole” : un inventario completo della domanda/offerta dei terreni e delle aziende agricole;
  • l’estensione anche agli IAP (imprenditori agricoli professionali) della prelazione agraria, precedentemente riservata solo ai coltivatori diretti del fondo;
  • la nomina degli amministratori prevedendo che il riparto degli amministratori da eleggere nei consorzi di tutela, sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i sessi;
  • lo sviluppo di norme ad hoc per specifici settori (pomodoro, funghicoltura, apicoltura,…)
  • la nascita del SIB, il Sistema informativo per il biologico.
 
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