mercoledì 27 marzo 2019

Autotrasporto – Tempi di guida e di riposo – Nota Min. Interno prot.n.300/A/366/19/108/71 del 15.1.2019.

Circolare n. 13/2019 Oggetto: Autotrasporto – Tempi di guida e di riposo – Nota Min. Interno prot.n.300/A/366/19/108/71 del 15.1.2019.

Sul canale telegram la circolare (chi cerca trova)

La nota ANCI sulle novità in materia di assunzioni

Personale
La nota Anci sulle novità in materia di assunzioni approvate negli ultimi provvedimenti
L’Anci ha predisposto una nota esplicativa sugli ultimi provvedimenti introdotti in materia di assunzioni dalla normativa recente (reddito di cittadinanza, del semplificazioni, ddl miglioramento della PA) e ha inviato la stessa al ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, ringraziandola per l’impegno e attenzione alle nostre richieste.
Esprimendo “apprezzamento per le norme contenute nella legge di conversione del Dl 4/2019, norme che recepiscono proposte fatte da Anci”, l’Associazione ricorda che resta il nodo delle graduatorie. “Rimane infatti insoluta la possibilità di uno scorrimento limitato – spiega nella lettera l’Anci – fissato in una percentuale che potrebbe consentire di garantire la piena continuità dei servizi”. Da qui la richiesta di una “soluzione tecnica alla problematica che sta molto preoccupando i Comuni”.
 

Finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2018 per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali.

Istruzioni per la presentazione della certificazione
 Circolare n.5/2019

Approvato il modello unificato di istanza per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà

In attuazione dell'art.1 comma 1 del decreto legislativo 26/05/2017 n.98 e stato approvato il modello unificato di istanza per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà.

Data di ultima modifica: 27/03/2019
Data di pubblicazione: 26/03/2019

domenica 24 marzo 2019

Verifica dei documenti abilitativi per la guida dei veicoli a motore adibiti al trasporto di persone. La circolare fuffa

 
Ministero dell'Interno
Verifica dei documenti abilitativi per la guida dei veicoli a motore adibiti al trasporto di persone

Circolare n. N. 11001/122(3) 
ASAPS 

Sotto la circolare :

OGGETTO: Verifica dei documenti abilitativi per la guida dei veicoli a motore adibiti al
trasporto di persone. 

L’episodio di Milano del 20 marzo scorso, nel corso del quale il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone si è reso responsabile di gravissimi reati attentando alla vita dei giovani occupanti, impone che siano adottate tutte le dovute cautele e, in particolare, che sia sempre verificato, con il massimo rigore, il possesso e la permanente validità di tutti i documenti abilitativi necessari per lo svolgimento della suddetta attività. 

In questo senso le SS.LL., nelle more degli approfondimenti in corso finalizzati alla possibile revisione delle disposizioni legislative vigenti in materia, vorranno richiamare l’attenzione dei Sindaci, dei Dirigenti scolastici e di ogni altra Amministrazione pubblica affinché, ogni qualvolta vengano affidati all’esterno i servizi in questione, siano espletati puntuali accertamenti sui requisiti del personale preposto alla guida, e assunte le iniziative più idonee per scongiurare il verificarsi di possibili azioni criminose o, comunque, illecite. 

Al riguardo, si segnala, innanzitutto, la necessità di attivare le opportune interlocuzioni con gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile, in ragione delle specifiche competenze svolte con riferimento ai conducenti di veicoli stradali. 

Altrettanto essenziale è la scrupolosa applicazione delle disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, in materia di accertamento e controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, valorizzando le previsioni che impongono di sottoporre a visita di revisione i dipendenti quando sorgono dubbi sulle loro condizioni. 

Da ultimo, le SS.LL. potranno valutare l’opportunità di convocare specifiche sedute delle Conferenze provinciali permanenti, allargate alla partecipazione dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate, in seno alle quali definire, tra l’altro, le modalità più efficaci per un utile scambio informativo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza vorrà impartire le occorrenti direttive affinché, allo stesso modo, sia assicurata da parte delle Forze di polizia la massima intensificazione dell’attività di vigilanza e controllo su strada nei confronti dei veicoli adibiti al trasporto di persone. A questo riguardo, appositi piani di intervento, che prevedano il coinvolgimento della Polizia locale, potranno essere adottati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Si confida nella consueta, preziosa collaborazione delle SS.LL. 

IL CAPO DI GABINETTO Matteo Piantedosi

venerdì 22 marzo 2019

Direttiva per il coordinamento unificato dell’attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all’immigrazione illegale


Direttiva per il coordinamento unificato dell’attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all’immigrazione illegale

Ministro, dipartimento o ufficio di riferimento : Matteo Salvini
La direttiva

Circolari sul decreto immigrazione e sicurezza pubblica

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132

25 Gennaio 2019
Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132
24 Gennaio 2019
Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132 - Art.28
18 Gennaio 2019
Circolare del 18 gennaio 2019. Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica
14 Gennaio 2019
Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132
10 Gennaio 2019
Misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”. Prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale. Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
9 Gennaio 2019
Domanda di accesso al Fondo di cui all’art. 35-quater, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132. Decreto interministeriale del 18 dicembre 2018
2 Gennaio 2019
D.L. 4 ottobre 2018, n.113. Riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria, su cui si incentra l'attività delle Commissioni Territoriali per l'espletamento delle procedure di esame del diritto di asilo e la gestione del relativo contenzioso
27 Dicembre 2018
Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132
20 Dicembre 2018
Misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”
18 Dicembre 2018
Domanda di accesso al Fondo di cui all’art. 35-quater, del decretolegge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132
18 Dicembre 2018
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132
18 Ottobre 2018
Misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, in G.U. n.231 del 4-10-2018, in vigore dal 5.10.2018
16 Ottobre 2018
Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132
La circolare
fonte: MINISTERO DELL'INTERNO 

Quando il disturbo del riposo integra reato?

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 25 febbraio 2019, n.8315MASSIMA
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui all’art. 659 cod. pen., comma 1, qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui all’art. 659 cod. pen., comma 2, qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.



CASUS DECISUS
La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma dell’appellata sentenza del 23 luglio 2015 del Tribunale di Modena, confermava la condanna a carico dei gestori di un ristorante per i reati di cui agli artt. 388 e 659 cod. pen. perché, da un lato, non ottemperavano all’esecuzione del provvedimento emesso dal giudice civile che intimava loro di non svolgere, nello spazio adibito a parcheggio e nel fondo di loro proprietà di pertinenza del ristorante, attività comportanti un aumento del livello di rumorosità; per altro verso, inducevano lo svolgimento di attività rumorose, consentendo il transito ed il parcheggio, nella medesima area, di numerosi mezzi pesanti in orario anche serale e in giorni festivi di chiusura del ristorante, con produzione di elevato inquinamento acustico, tale da disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone, omettendo altresì di predisporre idonei accorgimenti atti a limitare la rumorosità. Gli imputati, pertanto, ricorrevano in Cassazione, denunciando violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 659 e 388 cod. pen. e L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, atteso che non si trattava di rumori molesti derivanti da schiamazzi e urla provenienti dal ristorante, ma di fonti sonore prodotte dalla circolazione di mezzi utilizzati dall’utenza del punto di ristoro, integranti l’illecito amministrativo di cui al menzionato art. 10.



ANNOTAZIONE
Quando il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone integra un mero illecito amministrativo e quando reato? Questa la questione analizzata dai giudici di legittimità nella sentenza in epigrafe. Nell’occasione la Corte evidenzia che l’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, ha riguardo, da un lato, alle sole emissioni sonore riguardanti l’esercizio di un’attività o di un mestiere rumoroso; dall’altro lato, postula che sia registrato soltanto il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia, dovendo ravvisarsi in tutti gli altri casi il reato di cui all’art. 659 cod. pen., commi 1 o 2. Tanto premesso e passando al caso di specie, gli imputati sono stati ritenuti responsabili di avere determinato una situazione di inquinamento acustico prodotto non nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile connessi ad un’attività o un mestiere rumoroso, bensì a cagione delle emissioni sonore originate dagli autoarticolati dei clienti del ristorante da loro gestito e che essi lasciavano parcheggiare nell’area prospicente al locale, emissioni tali da arrecare disturbo alla vita quotidiana ed al riposo di un numero indeterminato di persone. Non è revocabile in dubbio, da un lato, che la gestione di un ristorante non possa ritenersi di per sé integrare "un’attività o un mestiere rumoroso"; dall’altro lato, che l’inquinamento acustico conseguisse piuttosto dalla condotta dei gestori, i quali tolleravano che i propri clienti provocassero rumori atti a disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone, gravando sui medesimi l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica. In definitiva, la condotta degli imputati non può che avere rilevanza penale ex art. 659 c.p.



TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 25 febbraio 2019, n.8315 - Pres. Paoloni – est. Bassi
Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma dell’appellata sentenza del 23 luglio 2015 del Tribunale di Modena, riconosciuta nei confronti di entrambi gli imputati R.E. e R.C. la continuazione fra i fatti sub iudice e quelli oggetto della sentenza della Corte d’appello di Bologna del 25 settembre 2009, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta, con revoca della già concessa sospensione condizionale della pena e condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
1.1. Giova precisare che i R. sono imputati dei reati di cui agli artt. 388 e 659 cod. pen. perché, quali gestori di un ristorante, da un lato, non ottemperavano all’esecuzione del provvedimento emesso dal giudice civile che intimava loro di non svolgere, nello spazio adibito a parcheggio e nel fondo di loro proprietà di pertinenza del ristorante, attività comportanti un aumento del livello di rumorosità; per altro verso, inducevano lo svolgimento di attività rumorose, consentendo il transito ed il parcheggio, nella medesima area, di numerosi mezzi pesanti in orario anche serale e in giorni festivi di chiusura del ristorante, con produzione di elevato inquinamento acustico, tale da disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone, omettendo altresì di predisporre idonei accorgimenti atti a limitare la rumorosità.
2. Con atto a firma del comune difensore di fiducia, R.E. e R.C. chiedono l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 659 e 388 cod. pen. e L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, per avere la Corte d’appello ritenuto integrati i reati ascritti agli imputati sebbene, nei tredici sopralluoghi effettuati nell’ottobre 2007, la rumorosità ambientale sia risultata assente o scarsa e, a partire dal 2 febbraio 2011 (ultimo accesso dei carabinieri di Spilamberto), non siano più state registrate emissioni potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indeterminato di persone, essendo stata indicata a carico la sola segnalazione della persona offesa F. portatrice di un interesse processuale personale. Per altro verso, denunciano l’erroneo inquadramento giuridico della seconda contestazione, là dove si trattava - non di rumori molesti derivanti da schiamazzi e urla provenienti dal ristorante - ma di fonti sonore prodotte dalla circolazione di mezzi utilizzati dall’utenza del punto di ristoro, integranti l’illecito amministrativo di cui al menzionato art. 10;
2.2. violazione di legge processuale in relazione all’art. 162-ter cod. pen. ed illogicità della motivazione, per avere i Giudici di merito erroneamente omesso di riconoscere la causa di estinzione del reato conseguente alla riparazione o al risarcimento del danno. Evidenziano che, per giurisprudenza costante, detta causa è riconoscibile anche qualora il risarcimento non sia accettato dalla persona offesa - come appunto nella specie, giusta l’offerta banco iudicis -, allorché il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. D’altra parte, rimarcano come l’impossibilità di monetizzare il danno alla salute rilevata dalla Corte territoriale si ponga decisamente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno, essendo - ad ogni modo - il danno alla salute derivante dalle immissioni illecite già stato monetizzato nella sentenza del Tribunale di Modena;
2.3. violazione di legge in relazione all’art. 168 cod. pen. e art. 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere i giudici del gravame disposto la revoca della sospensione condizionale della pena già concessa agli imputati in primo grado, con una chiara violazione del divieto di reformatio in peius.
3. Nella memoria depositata in cancelleria, il difensore delle parti civili F.R. e N. ha invocato la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso proposto dai R. .
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono infondati e devono essere pertanto disattesi.
2. All’evidenza destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso col quale i ricorrenti lamentano, da un lato, l’erronea ricostruzione della vicenda sotto il profilo materiale e temporale; dall’altro lato, lo scorretto inquadramento giuridico nella specie, dovendo il fatto di cui all’art. 659 cod. pen. essere - a loro avviso - sussunto sotto l’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2.
2.1. La prima doglianza costituisce mera riproduzione di una deduzione già mossa in appello cui la Corte territoriale ha dato ineccepibile risposta, illustrando attentamente e con considerazioni scevre da irragionevolezza le ragioni per le quali gli imputati si debbano ritenere responsabili di emissioni idonee a disturbare le occupazioni ed il riposo di un numero indeterminato di persone, soprattutto in orario notturno, protrattesi oltre la data dell’ultimo controllo della P.G. del 2 febbraio 2011 (v. pagine 5 - 7 della sentenza impugnata).
3. Quanto al secondo rilievo, va evidenziato come il tema della derubricazione della fattispecie non fosse stato dedotto con l’atto d’appello e risulta, ad ogni modo, infondato.
3.1. La L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, (come modificato dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, art. 13) dispone che 'Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all’art. 2, comma 1, fissati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 Euro a 10.000 Euro'.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui all’art. 659 cod. pen., comma 1, qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui all’art. 659 cod. pen., comma 2, qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (Sez. 3, n. 56430 del 18/07/2017, Vazzana, Rv. 273605).
3.2. Sulla scorta del condivisibile principio di diritto testè riportato, l’illecito amministrativo in oggetto ha riguardo, da un lato, alle sole emissioni sonore riguardanti l’esercizio di un’attività o di un mestiere rumoroso; dall’altro lato, postula che sia registrato soltanto il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia, dovendo ravvisarsi in tutti gli altri casi il reato di cui all’art. 659 cod. pen., commi 1 o 2.
3.3. Tanto premesso e passando alla delibazione del caso di specie, a tenore della contestazione di cui alla seconda imputazione - convalidata dalla ricostruzione storico-fattuale compiuta dai giudici della cognizione -, i R. sono stati ritenuti responsabili di avere determinato una situazione di inquinamento acustico prodotto non nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile connessi ad un’attività o un mestiere rumoroso, bensì a cagione delle emissioni sonore originate dagli autoarticolati dei clienti del ristorante da loro gestito e che essi lasciavano parcheggiare nell’area prospicente al locale, emissioni tali da arrecare disturbo alla vita quotidiana ed al riposo di un numero indeterminato di persone.
Non è revocabile in dubbio, da un lato, che la gestione di un ristorante non possa ritenersi di per sé integrare 'un’attività o un mestiere rumoroso'; dall’altro lato, che l’inquinamento acustico conseguisse piuttosto dalla condotta dei gestori, i quali tolleravano che i propri clienti provocassero rumori atti a disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone, gravando sui medesimi l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica (ex plurimis Sez. F, n. 34283 del 28/07/2015, Gallo, Rv. 264501).
3.4. E ciò a tacere della genericità della deduzione, là dove i ricorrenti non hanno comunque indicato alcuna evidenza che, quand’anche si potesse ritenere trattarsi di 'emissioni sonore riguardanti l’esercizio di un’attività o di un mestiere rumoroso', esse si siano realizzate con il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia, sì da poter sussumere il fatto nell’illecito amministrativo di cui al citato art. 10, comma 2.
4. Non coglie nel segno il secondo motivo di doglianza, con cui il ricorrente si duole dell’omesso riconoscimento della causa di estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen. conseguente all’offerta di risarcimento del danno banco iudicis.
4.1. La Corte non può non concordare con il ricorrente là dove ha censurato l’assunto del Collegio del gravame circa la non monetizzabilità del danno alla salute dei vicini (v. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata).
È invero pacifico che l’esposizione ad immissioni intollerabili possa determinare una lesione del diritto della persona al riposo notturno ed alla vivibilità della propria abitazione e dare conseguentemente luogo ad un danno alla salute, id est ad un danno non patrimoniale certamente suscettibile di risarcimento (Sez. 3 civile, n. 20927, del 16/10/2015, Rv. 637538).
4.2. Ciò nondimeno, la conclusione cui è pervenuto il Giudice a quo là dove ha negato l’operatività della causa estintiva del reato risulta ineccepibile alla luce del rilevato omesso adempimento delle prescrizioni dettate dai provvedimenti dell’A.G. e, dunque, della mancata eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato che costituisce condicio sine qua non per l’accesso all’istituto.
4.3. Non può inoltre omettersi di porre in rilievo come la causa estintiva in parola presupponga comunque che l’imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento. Termine che non risulta osservato nella specie, dal momento che l’imputato ha compiuto l’offerta banco iudicis della somma di 10.000 Euro alla parte civile costituita (come dato conto in sentenza e nello stesso ricorso) soltanto in data 10 novembre 2017, durante il giudizio di secondo grado e, dunque, del tutto intempestivamente.
5. È manifestamente infondato il terzo motivo, col quale il ricorrente attacca la decisione in verifica nella parte in cui la Corte distrettuale ha revocato la sospensione condizionale della pena già concessa dagli imputati in primo grado.
5.1. Mette conto di porre in rilievo come la Corte d’appello abbia disposto la revoca della sospensione condizionale riconosciuta ai ricorrenti in primo grado all’esito del riconoscimento della continuazione fra i fatti sub iudice e quelli già decisi con altra sentenza passata in giudicato.
L’adozione del provvedimento oggetto di doglianza discende dunque, non dalla mera rivalutazione dei medesimi fatti oggetto di delibazione in primo grado - nel qual caso potrebbe in effetti venire in rilievo una violazione del divieto di reformatio in peius -, ma dalla piana applicazione del disposto dell’art. 168 cod. pen. alla situazione, dissimile da quella valutata dal primo giudice, conseguente dal riconoscimento dell’istituto della continuazione.
5.2. Va dunque ribadito il condivisibile principio di diritto alla stregua del quale il divieto per il giudice d’appello di revocare i benefici concessi in primo grado va inteso soltanto come semplice limitazione del potere del giudice di secondo grado di valutare discrezionalmente l’opportunità di mantenere fermi i benefici stessi, ma sempre sul presupposto che persistano le condizioni stabilite dalla legge. Ne deriva che qualora la sospensione condizionale della pena risulti incompatibile 'ope iuris' con la nuova situazione giuridica (applicazione della continuazione non ritenuta in primo grado) determinatasi nel giudizio di impugnazione il divieto della reformatio in peius non è applicabile (Sez. 2, n. 565 del 21/10/1985 - dep. 1986, Pastore, Rv. 171604).
5. Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
5.1. Dal rigetto del ricorso consegue altresì la condanna dei R. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle costituite parti civili F.R. e F.N. , spese che - avendo riguardo alle tariffe professionali ed all’impegno professionale profuso, nonché tenuto conto della espletata nei confronti di due parti processuali - si ritiene equo liquidare in complessivi Euro quattromilaseicento oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed altresì alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle costituite parti civili F.R. e F.N. , spese che liquida in complessivi Euro quattromilaseicento oltre accessori di legge.
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Quando è esclusa la punibilità della coltivazione di droga?

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 19 marzo 2019, n.12198MASSIMA
La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti va esclusa solo se il giudice ne accerta la concreta inoffensività, che si ha se risulta sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di sua ulteriore diffusione.



CASUS DECISUS
La Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, ha riconosciuto P.F. responsabile del reato D.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73, comma 5, capo A - per avere coltivato 10 piante di marjuana in 6 secchi (dentro uno sgabuzzino nella sua abitazione), illuminandole con una lampada) e detenuto gr. 40 di foglie di marjuana stese per terra a essiccare - e, concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena, mentre ha dichiarato non doversi procedere per il reato ex art. 697 c.p. (capo B), perché estinto per prescrizione. Nel ricorso presentato dal difensore di P. si chiede l’annullamento della sentenza.



TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 19 marzo 2019, n.12198 - Pres. Fidelbo – est. Costanzo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza n. 4507/2017 la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, ha riconosciuto P.F. responsabile del reato D.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73, comma 5, capo A - per avere coltivato 10 piante di marjuana in 6 secchi (dentro uno sgabuzzino nella sua abitazione), illuminandole con una lampada) e detenuto gr. 40 di foglie di marjuana stese per terra a essiccare - e, concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena, mentre ha dichiarato non doversi procedere per il reato ex art. 697 c.p. (capo B), perché estinto per prescrizione.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di P. si chiede l’annullamento della sentenza deducendo: a) vizio della motivazione e inosservanza e erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere trascurato di valutare se la concreta condotta di coltivazione ha leso il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, considerando, peraltro, che il perito che ha esaminato le piante ha ritenuto 'praticamente pari al limite' il quantitativo di principio attivo rinvenuto nei reperti utilizzati e che, le foglie di marijuana sono state rinvenute in parte su una sedia e in parte a terra, a conferma della loro destinazione a uso personale; b) vizio della motivazione e violazione dell’art. 99 c.p. per avere fondato il riconoscimento della recidiva solo sui precedenti penali dell’imputato relativi a reati di indole differente rispetto a quelli per i quali si procede; c) omessa motivazione del rigetto del motivo di appello sulla non applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; d) vizio della motivazione e violazione dell’art. 133 c.p., nel determinare una pena superiore al minimo edittale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Relativamente al primo motivo, va ribadito che la coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante, anche se realizzata per l’uso personale del prodotto, quando è accertata l’effettiva capacità della sostanza, ricavata o ricavabile, di produrre un effetto drogante con concreto pericolo di aumento di disponibilità dello stupefacente e di sua ulteriore diffusione (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Rv. 239920; Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Rv. 269539; Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Rv. 266168). La punibilità per la coltivazione va esclusa solo se il giudice ne accerta la concreta inoffensività, che si ha se risulta sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di sua ulteriore diffusione (Sez. 3, n. 36037 del 22/02/2017 - dep. 21/07/2017, Rv. 27180501; Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Rv. 265740; Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, dep. 2016, Rv. 265641). Nel caso in esame, come precisato nella sentenza impugnata, l’imputato aveva allestito quanto necessario per sviluppare una coltivazione non episodica di marijuana destinata alla vendita (considerando che egli non fa uso di droga né svolge un lavoro) al pari delle foglie di marijuana illecitamente detenute.
1.2. Relativamente al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte di appello ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva adeguatamente evidenziando la 'più accentuata pericolosità' dell’imputato connessa ai reati per i quali si procede.
1.3. Relativamente al terzo motivo di ricorso, la mancanza di motivazione del rigetto del motivo di appello sulla non applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è del tutto coerente con il loro riconoscimento come non più che equivalenti alla recidiva reiterata, nel limite di quanto consentito dall’art. 69 c.p., comma 4.
1.4. Relativamente al quarto motivo di ricorso, deve osservarsi che la determinazione della pena-base nella misura di 9 mesi di reclusione per il capo A risulta (nell’arco che va dai sei mesi ai quattro anni) prossima al minimo edittale - tanto più se si considera la rilevanza della continuazione interna per la detenzione di foglie di marijuana - e, pertanto, adeguatamente motivata con la valutazione che P. aveva avviato una attività di 'coltivazione non proprio minimale'.
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che risulta congruo determinare in Euro 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
FONTE:  http://www.neldiritto.it

Turnazione degli Agenti di Polizia Locale. Nuovo parere ARAN

L'ARAN rispondendo ad un quesito richiesto da un Comune fornisce alcuni chiarimenti  sulla turnazione della Polizia Locale alla luce del nuovo contratto di lavoro.
Per scaricare il parere entrare nel canale telegram e cliccare  nel link fissato in alto che riconduce ad un contenitore (cartella "PERSONALE" vedi immagine sotto)



giovedì 21 marzo 2019

Parere sullo schema di regolamento sulla gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’art. 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Nuove norme sui certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 50
20 Marzo 2019
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, mercoledì 20 marzo 2019, alle ore 14.16 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti.
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IDONEITÀ DEI CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE

Regolamento concernente i certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che introduce nuove norme sui certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore.

La modifica prevede la sostituzione di tre certificati con un unico modello di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica. Nella nuova attestazione non sono più riportati alcuni dati sensibili attualmente previsti ma solo i dati anagrafici del soggetto sottoposto ad accertamento, il giudizio di idoneità al rilascio o alla conferma di validità della patente di guida, la prescrizione di eventuali adattamenti, protesi o ortesi o limitazioni alla guida in funzione dell’invalidità del conducente, riportati con i codici comunitari armonizzati. Questo processo si inquadra nell’obiettivo fissato dal Codice dell’amministrazione digitale, che impone alle amministrazioni pubbliche di favorire il processo di dematerializzazione degli atti procedimentali.
Il testo tiene conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
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Se il condominio vuole apporre dei paletti anti-sosta non deve chiedere al Comune il permesso di costruire, basta la Scia

La sezione III del Tar Campania, con la sentenza n. 1255/2019 (sotto allegata) torna a pronunciarsi sull'annosa questione dei paletti anti-sosta apposti per evitare i parcheggi selvaggi. Secondo il tribunale amministrativo, che accoglie il ricorso del condominio ricorrente, l'ordine di demolizione del Comune deve essere annullato. L'apposizione di 10 paletti di ferro alti un metro ciascuno, del diametro 10x10 infatti non necessita del permesso di costruire. Tali opere ricadono piuttosto nella disciplina dell'art. 22 del DPR n. 380/2001, per le quali si chiede solo la Scia (segnalazione certificata di inizio attività).

mercoledì 20 marzo 2019

Aggiornamento della residenza sulla carta di circolazione e sul certificato di circolazione. Ritardo nel recapito dei tagliandi autoadesivi.


Prot. n° 52956 del 15 marzo 2019 - Aggiornamento della residenza sulla carta di circolazione e sul certificato di circolazione. Ritardo nel recapito dei tagliandi autoadesivi. Fac-simile attestazione
Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Marzo 2019 09:54

MIT

OGGETTO: Aggiornamento della residenza sulla carta di circolazione e sul certificato di
circolazione. Ritardo nel recapito dei tagliandi autoadesivi.

Com’è noto, ai sensi degli articoli 247 e 252 del d.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), l’Ufficio Centrale Operativo (UCO) della Direzione Generale della Motorizzazione, al ricevimento dell’avvenuto cambio di residenza di un cittadino dal parte del comune interessato, provvede ad aggiornare la carta o il certificato di circolazione, trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell’intestatario cui si riferisce il documento di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sul documento medesimo.
 Di recente, per problemi tecnici riguardanti la procedura di recapito dei suddetti tagliandi, si stanno verificando ritardi nella consegna ai cittadini delle lettere contenenti i tagliandi adesivi, pertanto, questo Ufficio, al fine di evitare ai cittadini interessati disagi che potrebbero sorgere in sede di controlli su strada, ha disposto di recapitare via posta elettronica, a tutti i soggetti che segnalano il mancato ricevimento dei tagliandi al call center dell’UCO (numero verde 800 232323), una lettera attestante l’avvenuto aggiornamento della residenza sull’Archivio Nazionale dei Veicoli da stampare ed allegare al documento di circolazione, in attesa di ricevere il tagliando autoadesivo
 L’attestazione, come si può evincere dal fac-simile in allegato, riporterà tutte le informazioni previste per il tagliando adesivo e, pertanto, farà fede al fine di dimostrare l’autenticità dei dati di residenza dell’intestatario del veicolo.

Pertanto, si pregano le Autorità in indirizzo di estendere la presente nota a tutte le forze di polizia impegnate nell’attività di controllo su strada, al fine di evitare che i cittadini destinatari della predetta attestazione abbiano a subire inopportuni provvedimenti sanzionatori da parte degli agenti accertatori.

Il Direttore della Divisione
(Dott. Massimiliano Zazza)

domenica 17 marzo 2019

Progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati "cammini"

Proroga Decreto Ministeriale n. 63/17 per progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati "cammini" ai sensi del comma 640, art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208

Decreto ministeriale n. 63 del 06/03/2017

Allegati
DM 84-2019.pdf

MIT

Art. 521bis c.p.c. - Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni

Ministero dell'Interno
Art. 521bis c.p.c. - Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni

(Circ. n. 300/A/1829/19/101/20/21/4 del 28 febbraio 2019)
ASAPS

Circolare NCC


 Ministero dell'Interno
Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".
Modifiche alla Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

(Circ. n. 300/A/1840/19/149/2019/01 del 28 febbraio 2019)
ASAPS

Pubblicazione del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici nel “Fascicolo previdenziale del cittadino”

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 13-03-2019
Messaggio n. 1033

OGGETTO:

Pubblicazione del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici nel “Fascicolo previdenziale del cittadino”


Nell’ottica della semplificazione dei processi di lavoro e della diffusione degli strumenti tecnologici nella comunicazione con i cittadini, l’Istituto ha provveduto all’aggiornamento dei servizi on-line, rendendo disponibile in formato telematico il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici.

Tali prospetti di liquidazione, in quanto documenti informatici ai sensi dell’articolo 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), sono già disponibili nel “Fascicolo previdenziale del cittadino” per quanto attiene al trattamento di fine servizio e saranno disponibili, a decorrere dal 1° aprile 2019, per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici.

Pertanto, gli iscritti alla Gestione pubblica, ai quali è stato erogato il trattamento di fine servizio, nonché quelli cui sarà erogato a decorrere dal 1° aprile 2019 il trattamento di fine rapporto, potranno accedere direttamente al predetto documento dal portale INPS (www.inps.it), mediante l’utilizzo delle proprie credenziali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi).

Di conseguenza, l’Istituto non provvederà più alla spedizione in formato cartaceo dei prospetti di liquidazione di cui trattasi.

I prospetti in questione, resi disponibili contestualmente al pagamento della prestazione, contengono tutti i dati giuridico-economici utilizzati dall’Istituto per l’elaborazione della prestazione stessa, nonché le relative informazioni riguardanti le modalità di pagamento.


Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

martedì 5 marzo 2019

Attività lavorativa in presenza di traffico veicolare: Decreto sulla segnalatica stradale


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 gennaio 2019
Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (19A00867) (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019)
 
 -----------------Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politche sociali 22 gennaio 2019 recante “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” che entrerà in vigore il 15 marzo 2019.
Il decreto in argomento sostituirà dopo l’entrata in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 marzo 2013, recante “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”, di cui al comunicato del 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2013, n. 67.
Il decreto contiene, nell’Allegato I i “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli interventi in situazione di emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori. Il decreto in argomento Il decreto individua, ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
L’Allegato I al decreto contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare. Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i requisiti sotto riportati, vengono redatte, dai gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali.
Per l’individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche geometriche:
  • ambito extraurbano o urbano;
  • tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata;
  • numero di corsie per senso di marcia;
  • larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard;
  • presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina;
  • criticità del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, pendenze non adeguate, curve pericolose, tornanti, etc.);
  • presenza di opere d’arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.) e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma;
  • presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma.
L’Allegato I al decreto dopo le premesse (paragrafo 1) contiene i seguenti paragrafi
  • Paragrafo 2 - Criteri generali di sicurezza
  • Paragrafo 3 - Spostamento a piedi
  • Paragrafo 4 - Veicoli operativi
  • Paragrafo 5 - Entrata ed uscita dal cantiere
  • Paragrafo 6 - Sistuazioni di emergenza
  • Paragrafo 7 - Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi
  • Paragrafo 8 - Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.
L’Allegato II contiene, poi, lo “Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”.
In allegato il decreto del Ministero del lavoro e delle politche sociali 22 gennaio 2019.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Aran: regime transitorio delle assunzioni in Categoria “D3” nel nuovo Ccnl. “Funzioni Locali”

L’Aran, con il Parere n. 39/19 pubblicato sul sito il 21 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti circa la portata applicativa del nuovo Sistema di classificazione del personale previsto dall’art. 12 del Ccnl. “Funzioni Locali”, sottoscritto il 21 maggio 2018, in particolare con riferimento al regime transitorio della Categoria “D”, a seguito della disapplicazione della disciplina concernente la Categoria “D3”.

L’art. 12, comma 4 del nuovo Ccnl., come detto ha disposto, all’interno della Categoria “D”, la soppressione di quei profili per i quali precedentemente veniva riconosciuto direttamente l’accesso e il trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla Posizione economica “D3”.

A fronte di tale previsione, detta disposizione ha previsto un regime transitorio, da una parte tutelando la posizione dei lavoratori attualmente già inquadrati in profili “D3”, e dall’altra, ponendo una clausola di salvaguardia per le procedure concorsuali già avviate per detto profilo alla data di entrata in vigore del nuovo Ccnl.

Per tale aspetto, l’art. 12, comma 9 del Ccnl. “Funzioni Locali” ha previsto che “nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente Ccnl., siano tuttora in corso procedure concorsuali per l’assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella Posizione economica ‘D3’, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della Categoria ‘D’”.

Il problema che si pone in via interpretativa a tal riguardo concerne la corretta portata del’espressione “procedure concorsuali in corso” al fine di circoscrivere le ipotesi riconducibili all’interno della garanzia contrattuale prevista dalla suddetta disposizione.

In primo luogo, il parere prende in esame le regole da applicare per le nuove assunzioni, sia tramite concorsi, sia attraverso lo scorrimento delle graduatorie. Se l’Ente, alla data dell’entrata in vigore del Contratto, ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 34-bis del Dlgs. 165/2001, cioè quella finalizzata all’eventuale ricollocamento di personale pubblico in disponibilità, si deve considerare comunque rientrante nella “deroga”, in quanto tale passaggio, non solo si configura come necessario ai fini della successiva pubblicazione del bando (per l’avvio formale del concorso pubblico in senso proprio), ma potrebbe pure portare al tempo stesso direttamente alla copertura del posti di cui si tratta tramite mobilità.

Sul punto l’Aran manifesta una lettura più estensiva rispetto a quella dei Giudici contabili, per i quali la procedura concorsuale si può considerare in corso solamente se alla data del 21 maggio 2018 era stato pubblicato sulla G.U. il bando di concorso (Corte dei conti, Sezione controllo Basilicata n. 36/2018). Relativamente all’assunzione tramite scorrimento delle graduatorie, l’Aran chiarisce che, nel caso in cui il provvedimento attuativo alla previsione contenuta nel “Piano triennale dei fabbisogni del personale” sia stato adottato prima del 21 maggio 2018, l’assunzione dovrà essere effettuata nella Categoria “D3”, mentre se questo atto è stato adottato successivamente l’Ente potrà procedere allo scorrimento, ma l’assunzione dovrà essere effettuata con inquadramento nella Categoria “D1”. Relativamente a tale modalità di assunzione, resta pertanto salvaguardata la validità della graduatoria concorsuale, nel rispetto però del nuovo assetto ordinamentale degli Enti, con la conseguenza che, pur facendo riferimento agli ex profili di Categoria “D3”, potrà essere utilizzata solo per inquadramenti nella categoria “D1”.

L’Aran inoltre pone attenzione alla fattispecie relativa all’avvio di procedure di mobilità ex art. 30 del Dlgs. n. 165/2001. In tal caso, come noto, non siamo in presenza di nuova assunzione ma della prosecuzione di un rapporto esistente con la sola modifica del datore di lavoro tramite cessione del relativo rapporto. Pertanto, in tal ipotesi trova applicazione “la clausola di salvaguardia” prevista dal ontratto per i dipendenti in servizio per i quali è mantenuto l’inquadramento, ad esaurimento, nella Posizione giuridica ed economica “D3”. Allo stesso modo, in caso di mobilità volontaria, il dipendente deve essere inquadrato in “D3” se il relativo bando è stato pubblicato prima della data di entrata in vigore del nuovo Contratto. I bandi di mobilità pubblicati dopo il 21 maggio del 2018 invece devono consentire la partecipazione, sia dei “D1” che dei “D3”, scattando per questi ultimi il regime “derogatorio”, per cui non vengono “retrocessi” a “D1”, ma conservano il trattamento della Posizione economica superiore.
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