martedì 5 marzo 2019

Aran: regime transitorio delle assunzioni in Categoria “D3” nel nuovo Ccnl. “Funzioni Locali”

L’Aran, con il Parere n. 39/19 pubblicato sul sito il 21 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti circa la portata applicativa del nuovo Sistema di classificazione del personale previsto dall’art. 12 del Ccnl. “Funzioni Locali”, sottoscritto il 21 maggio 2018, in particolare con riferimento al regime transitorio della Categoria “D”, a seguito della disapplicazione della disciplina concernente la Categoria “D3”.

L’art. 12, comma 4 del nuovo Ccnl., come detto ha disposto, all’interno della Categoria “D”, la soppressione di quei profili per i quali precedentemente veniva riconosciuto direttamente l’accesso e il trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla Posizione economica “D3”.

A fronte di tale previsione, detta disposizione ha previsto un regime transitorio, da una parte tutelando la posizione dei lavoratori attualmente già inquadrati in profili “D3”, e dall’altra, ponendo una clausola di salvaguardia per le procedure concorsuali già avviate per detto profilo alla data di entrata in vigore del nuovo Ccnl.

Per tale aspetto, l’art. 12, comma 9 del Ccnl. “Funzioni Locali” ha previsto che “nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente Ccnl., siano tuttora in corso procedure concorsuali per l’assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella Posizione economica ‘D3’, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della Categoria ‘D’”.

Il problema che si pone in via interpretativa a tal riguardo concerne la corretta portata del’espressione “procedure concorsuali in corso” al fine di circoscrivere le ipotesi riconducibili all’interno della garanzia contrattuale prevista dalla suddetta disposizione.

In primo luogo, il parere prende in esame le regole da applicare per le nuove assunzioni, sia tramite concorsi, sia attraverso lo scorrimento delle graduatorie. Se l’Ente, alla data dell’entrata in vigore del Contratto, ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 34-bis del Dlgs. 165/2001, cioè quella finalizzata all’eventuale ricollocamento di personale pubblico in disponibilità, si deve considerare comunque rientrante nella “deroga”, in quanto tale passaggio, non solo si configura come necessario ai fini della successiva pubblicazione del bando (per l’avvio formale del concorso pubblico in senso proprio), ma potrebbe pure portare al tempo stesso direttamente alla copertura del posti di cui si tratta tramite mobilità.

Sul punto l’Aran manifesta una lettura più estensiva rispetto a quella dei Giudici contabili, per i quali la procedura concorsuale si può considerare in corso solamente se alla data del 21 maggio 2018 era stato pubblicato sulla G.U. il bando di concorso (Corte dei conti, Sezione controllo Basilicata n. 36/2018). Relativamente all’assunzione tramite scorrimento delle graduatorie, l’Aran chiarisce che, nel caso in cui il provvedimento attuativo alla previsione contenuta nel “Piano triennale dei fabbisogni del personale” sia stato adottato prima del 21 maggio 2018, l’assunzione dovrà essere effettuata nella Categoria “D3”, mentre se questo atto è stato adottato successivamente l’Ente potrà procedere allo scorrimento, ma l’assunzione dovrà essere effettuata con inquadramento nella Categoria “D1”. Relativamente a tale modalità di assunzione, resta pertanto salvaguardata la validità della graduatoria concorsuale, nel rispetto però del nuovo assetto ordinamentale degli Enti, con la conseguenza che, pur facendo riferimento agli ex profili di Categoria “D3”, potrà essere utilizzata solo per inquadramenti nella categoria “D1”.

L’Aran inoltre pone attenzione alla fattispecie relativa all’avvio di procedure di mobilità ex art. 30 del Dlgs. n. 165/2001. In tal caso, come noto, non siamo in presenza di nuova assunzione ma della prosecuzione di un rapporto esistente con la sola modifica del datore di lavoro tramite cessione del relativo rapporto. Pertanto, in tal ipotesi trova applicazione “la clausola di salvaguardia” prevista dal ontratto per i dipendenti in servizio per i quali è mantenuto l’inquadramento, ad esaurimento, nella Posizione giuridica ed economica “D3”. Allo stesso modo, in caso di mobilità volontaria, il dipendente deve essere inquadrato in “D3” se il relativo bando è stato pubblicato prima della data di entrata in vigore del nuovo Contratto. I bandi di mobilità pubblicati dopo il 21 maggio del 2018 invece devono consentire la partecipazione, sia dei “D1” che dei “D3”, scattando per questi ultimi il regime “derogatorio”, per cui non vengono “retrocessi” a “D1”, ma conservano il trattamento della Posizione economica superiore.
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