lunedì 29 febbraio 2016

Interrogazione su sosta gratuita disabili anche su strisce blu. Risposte insoddisfacenti del Governo

Oggi gli automobilisti disabili o i loro accompagnatori, sono costretti a pagare il parcheggio sulle strisce blu. È quanto sanciscono alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno così interpretato la normativa vigente. Non è, invece, quanto previsto esplicitamente dalla legge e dal CUDE – Contrassegno unificato disabili europeo – tant’è che secondo i dati forniti dalla Consulta dei disabili l’80% dei comuni italiani, nella fattispecie, non applicano alcuna sanzione. La necessità di fare chiarezza su una questione che si trascina ormai da anni è diventata atto parlamentare di Mirella Liuzzi – Portavoce del M5S alla Camera – che ha presentato il 28 gennaio scorso un’interrogazione ai Ministri competenti per sollecitare l’emanazione di una circolare esplicativa del Ministero dei Trasporti che ponga fine ad ogni dubbio.

L’interrogazione della Liuzzi, è giunta dopo l’ennesima sanzione inflitta ad un disabile che, in assenza di posto nei parcheggi dedicati ha sostato sulle strisce blu. Quest’ultimo, nonostante l’esposizione del CUDE, è stato sanzionato. Il caso specifico è avvenuto a Matera ma è solo uno dei tanti che si registrano in tutta Italia.

“Ad oggi – sostiene la parlamentere pentastellata – su questo punto abbiamo una normativa che di fatto non tutela le persone portatrici di disabilità e non ne facilità la mobilità. Nonostante la Commissione Trasporti della Camera, già nella scorsa legislatura, si sia già espressa positivamente sulla gratuità dei posteggi a pagamento ai veicoli con contrassegno invalidi, la difformità tra i comuni non è mai stata colmata.

Le considerazioni della Deputata Liuzzi si intensificano ancora di più alla luce della risposta del Ministro che di fatto non ha affrontato il problema della difformità e si è limitato a dire che l’unica soluzione per risolvere la questione è una modifica della legge delega approvata alla Camera i primi di ottobre 2014 ed oggi ferma al Senato.

“Il Governo, con un giro di parole non ha dato sostanzialmente soluzione al problema. In pratica – conclude Liuzzi – si tratta di tutelare il diritto alla mobilità già sancito dalla costituzione e limitare almeno in parte, le difficoltà che quotidianamente i disabili sono tenuti ad affrontare, concedendo loro un parcheggio ed evitando sanzioni che al di là dell’aspetto economico vanno a ledere la dignità di persone che pure il codice della strada vorrebbe integrate socialmente”.

Mirella Liuzzi – Portavoce del M5S alla Camera



PDF Risposta all’interrogazione




Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07565 presentato da
LIUZZI Mirellatesto di
Giovedì 28 gennaio 2016, seduta n. 557

  LIUZZI, CARINELLI, DE LORENZIS, SPESSOTTO e DI VITA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il diritto alla mobilità, sancito dalla Costituzione, deve essere protetto e garantito anche nei confronti delle persone disabili, in quanto costituisce una condizione essenziale per la loro integrazione sociale. Tale principio generale è riconosciuto dal codice della strada, volto a facilitare anche la mobilità delle persone disabili;
quotidianamente, i soggetti portatori di handicap devono combattere con una serie infinita di difficoltà che impedisce loro di potere serenamente affrontare la quotidianità. Tra le difficoltà vi è sicuramente quella legata ai parcheggi, sia per la difficoltà di trovarli liberi, non occupati da incivili, sia nella loro esiguità;
il Cude (Contrassegno unificato disabili europeo) autorizza il parcheggio sui posteggi disabili generici, sulle zona a disco (senza il rispetto del limite di tempo), nelle zone Ztl, Zsl, nei centri storici (purché sia ammessa al transito una qualsiasi categoria di veicoli, quali i taxi, purché non si costituisca grave intralcio) e altro. Attualmente, in Italia, non esiste nessuna norma che preveda la gratuità del parcheggio per i veicoli al servizio della persona disabile titolare del Contrassegno unificato disabili europeo (Cude) su aree a pagamento. Sui posteggi a pagamento esisteva una lettera interpretativa del Ministero delle infrastrutture e trasporti (che rispondeva a una richiesta di chiarimenti dell'Associazione nazionale guida legislazione Andicappati Trasporti – Anglat –) che, ai sensi dell'articolo 35 del codice della strada, aveva valore legale e che è stata di fatto resa nulla da una sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio nel 2006;
nonostante l'Anglat, insieme con altre associazioni, abbia richiesto l'emanazione di una circolare ministeriale (come indicato dalla stessa sentenza del Tar del Lazio) e che la Commissione, della Camera con una risoluzione approvata il 28 aprile 2011 (atto n. 7-00400) si sia espressa positivamente sulla gratuità dei posteggi a pagamento ai veicoli al servizio di persone disabili titolari del Cude/Contrassegno invalidi, dal 2006, non esiste nessuna norma che preveda la gratuità dei posteggi ai veicoli citati;
rilevato che, circa l'80 per cento dei comuni italiani, come buona prassi, permettono ancora la gratuità del parcheggio ai veicoli al servizio di persone disabili titolari del Cude nelle aree a pagamento (Aree blu e isole azzurre comprese);
da fonti di stampa, si apprende, tuttavia, che in diverse zone d'Italia si sono verificati alcuni casi in cui le vetture di portatori di handicap parcheggiate su strisce blu, nonostante il Cude ben visibile, siano state sanzionate. I casi appena citati sono accaduti indistintamente dal Nord al Sud Italia, dal comune di Rapallo in Liguria al comune di Matera in Basilicata;
in Liguria, è stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale della Liguria, nella seduta del 27 ottobre 2015, una mozione che impegna la regione a portare all'attenzione della Conferenza Stato – regioni la problematica oggetto di questa interrogazione affinché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si possa attivare con un'apposita circolare in merito –:
se i Ministri interrogati intendano assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a regolamentare la problematica citata in premessa, anche con l'emanazione di un'apposita circolare ministeriale. (5-07565)


Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-07565

In premessa, ricordo che l'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada) dispone, nell'ultima parte del comma 5, che il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
Come è noto, la sentenza n. 21271 del 5 ottobre 2009 della II sezione civile della Corte di Cassazione non ha ritenuto condivisibile quanto sempre sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa la gratuità della sosta a pagamento nel caso in cui gli stalli riservati agli autoveicoli al servizio delle persone diversamente abili risultassero occupati. La Corte ha motivato la propria pronuncia rilevando che nessuna norma prevede che il veicolo a servizio di un disabile, munito del contrassegno previsto dal Codice della strada e parcheggiato in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità degli stalli riservati gratuitamente ai disabili, debba comunque beneficiare della gratuità della sosta. Dalla sentenza si evince, inoltre, che la gratuità del parcheggio può essere stabilita solo dai comuni che, nella propria autonomia, fissano le regole da osservare per la sosta e il parcheggio.
Nel tempo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla lettura congiunta delle diverse norme relative alle facilitazioni concesse ai diversamente abili, ha sempre evinto la volontà del legislatore di facilitare la vita di relazione e mobilità degli stessi, anche con misure che attengono specificamente al settore della sosta, compresa l'esenzione del pagamento di tariffe orarie per il parcheggio nelle strisce blu nel caso in cui lo stallo riservato risultasse occupato.
Quanto alla richiesta di una circolare ministeriale che regolamenti la questione evidenziata, richiamo il citato articolo 381 che non impone alcun obbligo ai comuni ma solo la facoltà di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. Pertanto una circolare in tal senso non potrebbe mai innovare rispetto alla norma, ma avrebbe una mera funzione esplicativa, interpretativa e di chiarimento sulla portata della norma stessa, e quindi i comuni non avrebbero l'obbligo di uniformarsi.
Allo stato, non può che prendersi atto della attuale formulazione della norma e appellarsi al senso civico degli enti locali che, nell'ambito del proprio potere discrezionale, possono venire incontro a una categoria di persone già duramente provate, rendendo gratuito il parcheggio dei veicoli al loro servizio anche nelle strisce blu, regolamentando in tal modo una materia di propria competenza.
Infine, informo che già nel 2010, in sede di approvazione del disegno di legge (AS 1720) che ha poi portato all'emanazione della legge n. 120/2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva proposto una modifica all'articolo 188 del Codice della strada, che avrebbe risolto in maniera definitiva la problematica la questione sollevata; la proposta ha avuto il parere sfavorevole della Commissione economia e finanze del Senato.
Tuttavia, tra i princìpi e i criteri del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del Codice della strada, si fa espresso riferimento all'utenza vulnerabile e pertanto, in sede di attuazione, la problematica rappresentata potrà trovare opportuna attenzione.

Classificazione EUROVOC:

Sblocco assunzioni polizia municipale

29 Febbraio 2016
Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto sono le prime regioni che potranno procedere a nuove assunzioni. Sulla base dei dati acquisiti sul portale Mobilita.gov.it, non risulta infatti abbiano personale di polizia municipale in soprannumero. Per questa specifica professionalità potranno quindi riprendere le ordinarie procedure di reclutamento.

Fonte: Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

E' invasivo ispezionare il sacchetto della spazzatura allo scopo d'identificare il trasgressore

Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005 [1149822] [doc. web n. 1149822]

Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE), anche in relazione agli articoli 2, 10 e 11 della Costituzione;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la disciplina sulla raccolta differenziata dei rifiuti;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

CONSIDERATO:



1. Premessa
Sono pervenuti a questa Autorità reclami e segnalazioni con i quali si lamenta una violazione della riservatezza che deriverebbe dalle modalità prescelte da alcuni comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e per accertare le violazioni amministrative in materia. Vari quesiti sono giunti anche da enti locali.

La gestione dei rifiuti urbani è, secondo la normativa di riferimento, un'attività di interesse pubblico svolta, in particolare, dai comuni che, con propri regolamenti, stabiliscono le modalità della raccolta differenziata, del conferimento e del trasporto delle diverse frazioni di rifiuti, per favorirne la gestione separata e promuoverne il recupero, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità (v., in particolare, art. 2 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, recante "Attuazione della direttiva 91/156/CE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"; art. 21, comma 2, lett. b) e c) e art. 7 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267).

Nel quadro di questa attività vengono impartite legittime prescrizioni relative alle operazioni di raccolta, agli orari che gli utenti devono osservare o ad altre modalità; sono a volte disposti controlli amministrativi che possono comportare anche un trattamento di dati personali relativi a cittadini o contravventori, rilevabili dai sacchetti stessi di rifiuti o dall'ispezione del loro contenuto.

I reclami, le segnalazioni e i quesiti pongono problematiche comuni che vanno opportunamente esaminate congiuntamente.

Nei casi rappresentati, in riferimento ai profili di competenza di questa Autorità, viene prospettata l'esigenza di bilanciare il rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata (accertando, ove necessario, l'identità dei contravventori passibili di sanzioni amministrative) e il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza.

Le modalità di raccolta differenziata, allo stato prospettate a questa Autorità, appaiono correlate alle finalità cui sono preordinate, che mirano ad una soluzione ecologicamente compatibile della gravosa questione dei rifiuti solidi urbani. Esse potrebbero tuttavia comportare, in caso di misure sproporzionate e di eventuali abusi, seri inconvenienti alle persone interessate, le quali conferiscono i rifiuti nella fondata aspettativa che gli effetti personali da esse inseriti nei sacchetti o negli altri, analoghi contenitori (es., corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri chiamati), che sono a volte relativi ad informazioni sensibili concernenti la sfera della salute (farmaci, prescrizioni mediche, ecc.) o politico-religioso-sindacale, siano oggetto solo di eventuali controlli proporzionati di cui i cittadini siano adeguatamente informati, e non anche di indebita visione ed utilizzazione da parte di terzi.

Attesa la molteplicità delle questioni e l'ingente numero dei soggetti interessati, il Garante ritiene di dover adottare un provvedimento generale per individuare un quadro di garanzie che assicuri il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice). Non sono presi in considerazione in questa sede i controlli attraverso sistemi di videosorveglianza di aree ove si depositano i rifiuti, sui quali l'Autorità ha già impartito apposite prescrizioni (punto 5.5. del provvedimento adottato dal Garante il 29 aprile 2004, consultabile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. n. 1003482).



2. Modelli operativi dei comuni e questioni sollevate
Le problematiche rappresentate al Garante riguardano differenti sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti che, allo stato degli elementi acquisiti, consistono, in sintesi:


I) nella raccolta presso appositi contenitori dislocati sulla strada;
II) nel conferimento presso apposite piattaforme di raccolta (c.d. piattaforme ecologiche o "ecopiazzole");
III) nel ritiro da parte del gestore del servizio, anche su chiamata, presso abitazioni, locali e uffici (c.d. sistema "porta a porta").


Le questioni prospettate a questa Autorità sono le seguenti:


a) se sia lecito imporre l'utilizzo di sacchetti trasparenti per la raccolta differenziata a domicilio, stimolando l'utenza ad una selezione responsabile dei materiali conferiti e favorendo il loro più efficace recupero. Sono forniti e prescritti, talvolta, sacchetti di diverso colore (a seconda della tipologia dei materiali da inserire) che consentono, in quanto trasparenti, l'ispezione dall'esterno e la possibilità, per l'operatore, di non ritirare il materiale nel caso in cui ritenga il rifiuto non conforme alle prescrizioni (in alcuni comuni, è applicato un adesivo che spiega le ragioni del mancato ritiro);
b) se sia consentito applicare sui contenitori dei rifiuti distribuiti dal comune etichette adesive recanti il nominativo e l'indirizzo del soggetto che risulta conferente;
c) se sia lecito contrassegnare il sacchetto dei rifiuti –ritirato a volte presso il domicilio dei conferenti- mediante un codice a barre relativo ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce, collegato ad un database anagrafico, oppure obbligare gli utenti ad utilizzare appositi sacchetti, destinati ad una determinata tipologia di materiale, sui quali è stato installato un microchip o, eventualmente, una Radio Frequency Identification ("RFID"), in grado di identificare il "soggetto conferente";
d) se il personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate) possa ispezionare il contenuto dei sacchetti per identificare, attraverso il materiale ispezionato, chi trasgredisce le prescrizioni relative alla tipologia di materiale alla quale il sacchetto è destinato, ovvero agli orari prefissati;
e) se i soggetti preposti alla gestione di apposite aree per il conferimento organizzato dei materiali della raccolta differenziata (c.d. piattaforme ecologiche o "ecopiazzole"), possano esigere l'esibizione di un documento di identità annotando il conferimento del rifiuto in un registro recante il nome e l'indirizzo dei conferenti, la quantità approssimativa, nonché il tipo di materiale ricevuto.



3. Trattamento di dati personali
I soggetti preposti alla gestione della raccolta differenziata, nel caso in cui si trovino a dover trattare dati personali, devono rispettare le disposizione del Codice (d.lg. n. 196/2003) il quale prevede, in particolare, una specifica disciplina per il trattamento da parte dei soggetti pubblici stabilendo che:


a) va rispettato il principio di necessità secondo il quale è escluso, o deve essere ridotto al minimo, l'eventuale utilizzo di dati personali, qualora le finalità pubbliche possono essere perseguite anche senza dati personali o identificativi (art. 3 del Codice);
b) i trattamenti di dati personali sono consentiti soltanto per svolgere funzioni istituzionali dell'ente, osservando i presupposti e i limiti stabiliti anche da leggi e regolamenti in relazione alla natura dei dati (artt. 18-22). Tale presupposto appare ricorrente nei casi rappresentati, rientrando la gestione dei rifiuti solidi urbani tra le finalità istituzionali degli enti coinvolti;
c) qualora si ravvisi che deve procedersi ad un trattamento di dati, deve essere rispettato il principio di proporzionalità in ogni singola fase del trattamento, verificando se, e come, determinate operazioni di raccolta, esame, annotazione ed eventuale registrazione dei dati siano effettivamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle diverse esigenze di assicurare un'efficace raccolta differenziata ed identificare i trasgressori (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice);
d) con riferimento all'eventualità che le attività di raccolta differenziata comportino un trattamento di dati sensibili, occorre rispettare il principio di indispensabilità, secondo il quale i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di natura diversa (art. 22, comma 3, del Codice). In tal caso i soggetti pubblici interessati devono integrare la normativa che considera di rilevante interesse pubblico la finalità di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative (art. 71, comma 1, lett. a) del Codice), indicando nell'atto di natura regolamentare che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2005, in conformità al parere del Garante, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili in relazione alla problematica in esame (art. 20, comma 2, del Codice).



4. Prescrizioni da osservare
Con riferimento alle questioni sintetizzate nel precedente punto 2, va rilevato che:


a) Sacchetti trasparenti.
In caso di raccolta "porta a porta" della spazzatura, anziché di conferimento in contenitori dislocati in strada, deve considerarsi in termini generali non proporzionata la prescrizione contenente l'obbligo di utilizzare un sacchetto trasparente. In tal caso, infatti, chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o, comunque, nello spazio antistante l'abitazione, è posto in condizione di visionare agevolmente il contenuto esteriore;

b) Etichette adesive nominative.
Non risulta parimenti conforme al principio di proporzionalità la prescritta applicazione sul contenitore dei rifiuti, in particolare se conferito in strada, di etichette adesive riportanti il nominativo e l'indirizzo del soggetto cui il medesimo contenitore si riferisce;

c) Codici a barre, microchip o "RFID".
Deve ritenersi lecito sia contrassegnare il sacchetto dei rifiuti mediante un codice a barre relativo ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce (anche se collegato ad un database anagrafico presso il comune), sia fornire agli utenti appositi sacchetti, da utilizzare obbligatoriamente per una determinata tipologia di materiale, dotati di microchip o, eventualmente, di dispositivi Radio Frequency Identification ("RFID"). Le descritte procedure consentono di delimitare l'identificabilità del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione. Al momento dell'apertura del sacchetto, i soggetti preposti alla verifica dell'omogeneità dei materiali inseriti, che comunque sono tenuti al rispetto della riservatezza, vengono, infatti, a conoscenza del contenuto, ma non anche, in prima battuta, degli elementi identificativi del soggetto conferente. Invece, i soggetti preposti all'applicazione della sanzione, mediante la decodifica del codice a barre o del microchip, acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo in relazione alla non conformità del contenuto del sacchetto;

d) Ispezioni dei sacchetti.
Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di "RFID", non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente. La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. L'attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l'identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell'orario di conferimento;

e) Ecopiazzole.
La richiamata procedura prevede una registrazione, da parte dei soggetti preposti alla gestione di apposite aree per il conferimento organizzato dei materiali della raccolta differenziata, del nome e dell'indirizzo dei conferenti i materiali della raccolta differenziata (previa esibizione di un documento di identità), nonché della quantità approssimativa e del tipo di materiale ricevuto. Alcuni regolamenti comunali prevedono che, nei limiti di una quantità massima giornaliera indicata nel regolamento stesso, in relazione alle diverse tipologie di materiali, i rifiuti siano conferiti senza oneri da parte dei produttori. Nel caso in cui siano superate le quantità indicate per ogni tipologia di rifiuto, il produttore ricorre alla raccolta a domicilio, contattando la società di gestione del servizio, previo pagamento delle spese. In relazione a tale aspetto, deve ritenersi lecito, nei limiti dello svolgimento delle finalità istituzionali sopra descritte e ove sia previsto da una disposizione regolamentare (cfr. art. 21 del d.lg. n. 21/1997), il trattamento dei dati personali (es.: nome e indirizzo dei conferenti), per la sola finalità di accertamento dell'effettiva residenza nel comune del conferente e per evitare che lo stesso soggetto possa conferire i rifiuti in violazione dei limiti quantitativi ammessi senza oneri a carico dei produttori. Deve essere comunque predisposta un'informativa contenente gli elementi indicati nell'art. 13 del Codice e i dati personali acquisiti devono essere conservati per il solo periodo necessario allo scopo per i quali essi sono stati raccolti (art. 11, comma 1, lett. d)).

A garanzia degli interessati, il Garante prescrive a tutti i titolari del trattamento interessati, e in particolare a quelli oggetto dei reclami, quesiti e segnalazioni in atti, di conformare gli eventuali trattamenti di dati personali utilizzati ai richiamati principi in materia di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c) del Codice), tenendo presenti anche gli obblighi che attengono:


a) alla predisposizione dell'informativa (art. 13);
b) alle misure di sicurezza (artt. 31-36 e allegato B));
c) all'individuazione dei brevi periodi di eventuale conservazione dei dati personali raccolti e alla selezione dei soggetti che, in qualità di incaricati o responsabili del trattamento, sono autorizzati a compiere operazioni di trattamento sulla base dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite (artt. 29 e 30).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:


ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamenti di dati personali per finalità di gestione di servizi di raccolta differenziata di rifiuti di adottare le misure necessarie al fine di conformare gli eventuali trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento.

Roma, 14 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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Vedi anche il contributo del Dott. Giuseppe Aiello:

Rifiuti. Lotta all’inciviltà e agli abbandoni dei rifiuti identificazione del soggetto responsabile a seguito di ispezione dei sacchetti.

Stereo a palla in auto con amplificatori di oltre 1500 Watt: Si configurara il reato di cui all'art. 659 cod. pen.



Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 dicembre 2015 – 25 febbraio 2016, n. 7543
Presidente Franco – Relatore Socci

Ritenuto in fatto

1. II tribunale di Messina con sentenza del 26 novembre 2014 condannava L.A. per il reato di cui all'art. 659 del cod. pen. alla pena di € 300,00 di ammenda oltre alle spese processuali.
2. La Corte di appello di Messina trasmetteva alla Corte di Cassazione l'atto di appello ai sensi dell'art 568, comma 5, del cod. proc. pen.
L. Antonio proponeva appello (come sopra visto, ex art 568 cod. proc. pen., trasmesso a questa Corte) tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma, disp. att., c.p.p. 2. 1. Erronea applicazione della legge penale in ord 2. 1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lettera B, C, ed E del cod. proc. pen., in relazione all'art 659 dei cod. pen.
Il giudicante non descrive adeguatamente l'iter logico attraverso il quale giunge alle conclusioni; infatti risultano indeterminate le persone ed indimostrata la concreta idoneità potenziale alla lesione del bene giuridico protetto dalla norma.
Mancano denunce da parte dei residenti, e mancano accertamenti strumentali del rumore. In corso dell'istruttoria veniva escusso un solo carabiniere, Puliafito, nonostante le richieste della difesa di sentire anche l'altro agente operante, G.. La mancata assunzione della prova testimoniale configura una violazione di legge.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.


Considerato in diritto


3. L'impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.


II ricorrente è stato fermato in ore serali dalla polizia giudiziaria che ha provveduto al sequestro dell'impianto stereo, montato sull'autovettura, costituito da tre amplificatori, uno da 1500 Watts e due da 200 Watts. Egli transitava sulla strada pubblica con alto volume dello stereo, comportamento potenzialmente idoneo a disturbare il riposo e le occupazioni delle persone.


In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete. (Fattispecie in cui l'intensità delle emissioni sonore è stata ricostruita mediante la deposizione dei testimoni, i quali avevano riferito di non riuscire a seguire i programmi televisivi). (Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015 - dep. 16/03/2015, Montoli e altro, Rv. 263433).

Nel nostro caso l'accertamento è avvenuto con l'escussione di un agente di polizia giudiziaria, verbalizzante, e con il sequestro dell'impianto, di elevata potenza sonora; inoltre nella motivazione, esauriente e non contraddittoria, non si rinvengono manifeste illogicità.

La mancata assunzione dell'altro agente di polizia giudiziaria (G.) non è rilevante, perché non è dimostrata nel ricorso la sua decisività ai fini di un giudizio diverso; infatti egli ha fatto gli stessi accertamenti e verbalizzato unitamente all'agente escusso in udienza.

Deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. (Sez. 4, n. 6783 dei 23/01/2014 - dep. 12/02/2014, Di Meglio, Rv. 259323).

Alla dichiarazione di inammissibilità derivano la condanna alle spese e la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende di € 1.000,00.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Maternità e congedi orari, le regole del Jobs Act

Maternità e congedi orari, le regole del Jobs Act interpretate dall'Inps per il pubblico impiego

Le novità in materia di lavoro introdotte dal Jobs Act, tra le quali spicca la previsione della fruizione oraria dei congedi parentali, rendono necessaria la dovuta attività interpretativa per regolarne la prassi. Infatti, con l'entrata in vigore del Dlgs 80/2015 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro) sono cambiate significativamente alcune misure poste a tutela della maternità e della paternità.

Misure a tutela della maternità/paternità
Le modifiche, inizialmente introdotte sperimentalmente per l'anno 2015, sono state confermate a regime dal Dlgs 148/2015 e si applicano non solo al settore privato, ma anche a quello pubblico. In particolare, il Dlgs 80/2015 è intervenuto sull'articolo 32 del Dlgs 151/2001 elevando da 8 a 12 anni l'età entro la quale può essere fruito il congedo parentale dei genitori e consentendo che il congedo possa essere fruito giornalmente oppure su base oraria anche se ciò non è previsto dalla contrattazione collettiva. Pertanto, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro entro il limite complessivo di dieci mesi (elevato a undici quando sia il padre a fruire dei congedi per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) ed entro detto limite il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di assenza obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Il diritto di assentarsi dal lavoro e il relativo trattamento economico è un diritto autonomo e spetta, pertanto, anche se l'altro genitore non ne ha diritto.
In caso di adozione e di affidamento il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Sul congedo orario prima e dopo il Jobs Act
Già precedentemente la contrattazione collettiva poteva stabilire le modalità di fruizione su base oraria del congedo parentale, con l'entrata in vigore del Dlgs n. 80, mancando la regolamentazione da parte della contrattazione collettiva - anche di livello aziendale - ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale ed è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dal Dlgs 151/2001.
Preavviso - Il nuovo comma 3 dell'articolo 32 del Dlgs 151/2001 dispone che il genitore che intenda fruire dei congedi è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.
Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Lavoratori esclusi - Le disposizioni relative alla fruizione del congedo su base oraria non si applicano al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Indennità - A seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 80/2015 anche all'articolo 34 del richiamato Dlgs n. 151, l'indennità economica è dovuta nella misura del 30 per cento della retribuzione, fino ai sei anni dall'ingresso del minore in famiglia e per un periodo massimo complessivo fra i genitori di sei mesi, fatte salve le eventuali disposizioni di miglior favore. Per gli ulteriori periodi di congedo fruiti entro l'ottavo anno di età del bambino, l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
A zero retribuzione - I congedi parentali goduti fra gli otto e i dodici anni di età o di ingresso del minore in famiglia non danno diritto ad alcuna retribuzione.


L'Inps sulla contribuzione figurativa


Con la circolare n. 40 del 23 febbraio 2016 (si veda l'articolo e il testo della circolare sul Quotidiano degli Enti locali e della Pa) l'Inps fornisce le istruzioni per l'esposizione dei dati ai fini dell'accredito figurativo dei congedi fruiti ad ore, da indicare nel flusso Uniemens-listaPosPA da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 e degli enti con obbligo di iscrizione del personale con rapporto di lavoro dipendente alla Gestione Pubblica. In particolare, il quadro E0 con tipo servizio 4 "servizio ordinario" dovrà indicare il periodo del mese solare, senza soluzione di continuità, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche del congedo parentale fruito ad ore, in analogia a quanto già indicato per gli eventi con contribuzione figurativa indicati nella circolare 81/2015. Per i mesi in cui il lavoratore fruisce dei congedi parentali in modalità oraria si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 "Eventi con accredito figurativo", valorizzando gli elementi in riferimento al mese solare in cui si sono verificati gli eventi, e l'elemento con il numero complessivo di giorni in cui si è verificato l'evento nel mese solare, considerando che il congedo orario parentale deve essere espresso su base giornaliera in funzione dell'orario medio giornaliero.

Fonte: http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/
di Maria Rosa Gheido

Doppio passaporto

Il doppio passaporto puo' essere rilasciato ai cittadini che ne facciano richiesta in questi due casi:
  • Quando per particolari e comprovate contingenze di carattere politico-internazionale, di guerra o di religione risulti opportuno l'uso di due distinti passaporti per l'ingresso o la permanenza in determinati Stati
  • Quando per motivate e indifferibili esigenze professionali, l'acquisizione del visto o l'adempimento di altre procedure per l'autorizzazione all'ingresso in alcuni Stati, comportino tempi di attesa incompatibili con le tempistiche del viaggio.
La procedura per l'emissione del secondo passaporto è la stessa prevista per il rilasacio del primo documento quindi vi rimandiamo al Rilascio.
Per sgombrare il campo dai dubbi ricordiamo che si tratta ovviamente di provvedimenti eccezionali e non usuali. Per cui la Questura o l'Ambasciata italiana all'estero che emette il secondo passaporto dopo aver attentamente verificato che sussistano i motivi per il rilascio, esaminando una dettagliata documentazione da consegnare con la richiesta, può limitarne la validità territoriale a determinati Stati e limitarne quella temporale al periodo strettamente necessario.
È bene precisare che al momento del viaggio uno dei due passaporti, ovviamente quello non utilizzabile, deve essere depositato in custodia presso la questura. In casi eccezionali di comprovata necessità e urgenza il richiedente può essere autorizzato dall'ufficio emittente al possesso contemporaneo dei due libretti.
Fonte: Polizia di Stato 

Rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Terza Sezione – con decisione n. 5243 del 17 novembre 2015, ha accolto il ricorso in appello proposta da un cittadino extra comunitario avverso la sentenza del TAR Veneto 567 del 2014 in merito ad un provvedimento di inammissibilità/irricevibilità emanato dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione, relativamente ad una domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 109 del 2012.La sentenza puntualizza come la concessione del permesso di soggiorno per attesa di occupazione, costituisca l’unica alternativa legale all’espulsione dello straniero, nel caso di una interruzione del rapporto di lavoro successiva alla domanda di regolarizzazione, ma precedente alla verifica conclusiva ai fini della stipula del contratto di soggiorno. Il caso di specie consente ai giudici di Palazzo Spada di affermare come il legislatore abbia disciplinato diversamente le tipologie previste dal comma 11 bis e dai commi 11 ter e quater del D.LGS. 109/2012, stabilendo, nel secondo caso, che qualora il rapporto di lavoro si interrompa, si presuppone la sua provata o evidente esistenza
Fonte: Ministero dell'Interno

domenica 28 febbraio 2016

Verbale per violazioni al Codice della strada: non conta il modello usato ma l’idoneità a garantire la difesa

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio di diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 14 gennaio 2016, n. 462 mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già stabilito dalla sentenza n. 1710/2010 del Tribunale di Benevento.

La pronuncia trae origine dal fatto che con sentenza n. 18/2007 il Giudice di Pace di Vitulano rigettava l’opposizione proposta dall’opponente avverso l’accertamento elevato dalla Polizia Stradale di Benevento, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 148, commi 10 e 16 c.d.s., per aver sorpassato diversi veicoli in prossimità e corrispondenza di una curva stradale a visuale non libera, creando pericolo per la circolazione stradale. Anche l’appello proposto dall’autore dell’infrazione avverso la predetta decisione veniva rigettato dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 1710/2010. Pertanto lo stesso proponeva ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Benevento non svolgevano attività difensive.

Merita menzione il terzo motivo di ricorso mediante il quale il ricorrente lamenta che, pur avendo la Corte Costituzionale, con sentenza dell’8-4-2004, dichiarato costituzionalmente illegittima la cauzione sui ricorsi contro le multe, la Polstrada di Benevento continua ad utilizzare moduli prestampati che riportano nella parte retrostante del verbale la presentazione di una cauzione. Ciò, a dire del ricorrente costituisce un indiretto condizionamento della volontà del contravventore, idoneo a dissuaderlo dal presentare opposizione. Sostiene che il verbale è nullo perché non conforme al modello utilizzato dalle Forze dell’Ordine e redatto in violazione dell’art. 383 comma 1 reg. att. c.d.s., in quanto contente abrasioni nella parte retrostante, non sottoscritte né consentite.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi, aderendo a consolidato orientamento ritiene non fondato il motivo precisando che quanto alla dedotta difformità del modello utilizzato dalla Polizia rispetto a quello prescritto dalla normativa, si rammenta che, «in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio di diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Corte di Cassazione, 26-3-2003 n. 4459; Corte di Cassazione, 6-10-2004 n. 19979; Corte di Cassazione, 22-9-2006 n. 20707). Nel caso in esame, come è stato accertato dal giudice di merito, il verbale di contestazione notificato era idoneo a garantire il diritto di difesa, che infatti è stato agevolmente esercitato dall’opponente».

http://www.avvocatoamilcaremancusi.com

Veicoli allestiti a servizi di viabilità



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3

Prot. n. 3815/DIV3/B                                                                                        Roma, 15 febbraio 2016

Oggetto: Veicoli allestiti a servizi di viabilità. Difformità di classificazione secondo il C.d.S.

Sono pervenute a questa Sede segnalazioni in merito a possibili differenti interpretazioni relative agli articoli 203 e 204 del Regolamento del Codice della Strada che hanno dato esito a classificazioni non contemplate.
Si ribadisce, come peraltro già sottolineato in passato da questo Ufficio con nota prot.15414/DIV3/ B del 9 luglio 2014, che risulta attualmente possibile inquadrare veicoli ad uso speciale esclusivamente nelle tipologie classificate dagli articoli 203 e 204 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.


IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott.  ing. Vito Di Santo



Art. 203.
(Art. 54, CdS)
Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale.
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.
Art. 204.
(Art. 56, CdS)
Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale.
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c) del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d) del codice, per uso speciale i rimorchi:
a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;
b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;
c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari;
d) attrezzati con pompe;
e) attrezzati con scale;
f) attrezzati con gru;
g) attrezzati con saldatrici;
h) attrezzati con scavatrici;
i) attrezzati con perforatrici;
l) attrezzati con gruppi elettrogeni;
m) attrezzati con bobine avvolgicavi;
n) attrezzati per uso abitazione;
o) attrezzati per uso ufficio;
p) attrezzati per uso officina;
q) attrezzati per uso negozio;
r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.

venerdì 26 febbraio 2016

Imprenditore agricolo – Comunicazione di inizio attività - Invio telematico

Risoluzione n. 228515 del 10 novembre 2015 - Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 225 – Imprenditore agricolo – Comunicazione di inizio attività

ALLEGATI
228515impragricoli.pdf

L'Operaio addetto alle vendite possiede il requisito professionale?

Risoluzione n. 233114 del 13 novembre 2015 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Quesito in merito alla qualificazione professionale per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio alimentare e per la somministrazione

ALLEGATI
233114praticacomm.pdf

Liberalizzazione orari commercio su aree pubbliche in forma itinerante – Regolamento comunale – Quesito

Risoluzione n. 3064 del 12 gennaio 2016 - 
Martedì, 12 Gennaio 2016
La risoluzione n. 3064 del 12 gennaio 2016, reca chiarimenti sul regime di orari di apertura e di chiusura nel caso di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.

ALLEGATI
3064areepubb.pdf
Nota All. 219871 del 24 ott 2012.pdf

Contraffazione del marchio: la non rilevanza della conoscenza della falsità

I principi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1108/2016.

giovedì 25 febbraio 2016

RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: LA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO


Legittima l'ordinanza del sindaco che regola l'orario delle slot machine nei bar

Rientra nei poteri del Sindaco regolare l'orario di esercizio delle slot-machine collocate nei bar, conformemente agli indirizzi indicati dal Consiglio comunale.
A stabilirlo è la sentenza delTar Liguria sezione II del 18 febbraio 2016 n.176.

RAL_1811_Orientamenti Applicativi - Convenzione e posizione organizzativa

02/02/2016
Nel caso in cui, un comune ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22.1.2004, stipulasse una convenzione con altro ente per l’utilizzo a tempo parziale di un dipendente di questo ultimo, per un orario di 12 ore settimanali, l’ente utilizzatore potrebbe conferire al suddetto dipendente la titolarità di una posizione organizzativa?

Rimozione di un veicolo straniero, in sosta vietata, in zona ove non è prevista la rimozione

Ieri, in uno dei miei gruppi "whatsapp", è venuta fuori la questione della rimozione di un veicolo straniero, in sosta vietata, in zona ove non è prevista la rimozione (come ad es. in zona "disco"), con trasgressore assente al momento dell'accertamento.

mercoledì 24 febbraio 2016

I "vigili" possono portare le armi nel proprio territorio senza licenza fino a quando conservano la qualifica

N. 00690/2016REG.PROV.COLL.
N. 04779/2012 REG.RIC.

Non vi è alcuna preclusione nei confronti della P.M. a ricevere la denuncia di smarrimento della tessera elettorale

N. 00708/2016REG.PROV.COLL.
N. 08597/2015 REG.RIC.

Utilizzo del contante oltre soglia: doppia sanzione

L’innalzamento - da 1.000 a 3.000 euro - della soglia per il trasferimento del denaro contante, previsto dalla legge di Stabilità 2016, riguarda sia il soggetto che effettua il pagamento, sia (anche) chi riceve la somma di denaro. Infatti, qualora sia commessa la violazione del limite, il MEF potrà irrogare due distinte sanzioni per ciascun soggetto. Pertanto, se il soggetto che riceve la somma di denaro intende eliminare il rischio di una specifica sanzione, deve rinunciare ad ottenere la somma di denaro che gli viene trasmessa.

Non c'è oltraggio per l'ausiliario al traffico

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 ottobre 2015 – 22 febbraio 2016, n. 6880

Segnalazione da parte dell'Agenzia delle dogane di frodi IVA_veicoli di provenienza intracomunitaria immatricolati in Italia

Circolare Prot. 4699 del 24/02/2016
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
5_4699_24022016_segnalazione da parte dell'Agenzia delle dogane di frodi IVA_veicoli di provenienza intracomunitaria immatricolati in Italia_false dichiarazioni dell'atto di notorietà_decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 75 d.è.R. 445/2000_ulteriori chiarimenti
documenti da scaricare

Fruizione del congedo parentale ad ore -Circolare n. 40/2016


Palermo: Crono-programma per l'attivazione ZTL

Dalla prossima settimana partirà una campagna di informazione ai cittadini relativamente a quanto già stabilito e deliberato: ambito territoriale e perimetro della ZTL; tratti stradali di libero transito; orari e giorni di validità; divieti; disciplina di accesso, transito e sosta; sanzioni; tariffe; agevolazioni; punti di informazione; modalità di pagamento.

lunedì 22 febbraio 2016

Equitalia: la rateizzazione sospende il fermo amministrativo

Con il pagamento della prima rata il debitore potrà recarsi negli uffici del Pra (Pubblico Registro Automobilistico) per effettuare l'annotazione della sospensione e riprendere a utilizzare il veicolo.

La rateizzazione sospende il fermo amministrativo, lo rende noto Equitalia in un apposito comunicato diramato in data 9 febbraio 2016.

Il regime giuridico dei centri commerciali in Sicilia e le liberalizzazioni

La disciplina del commercio italiana è stata a lungo caratterizzata da una notevole limitazione della libertà di iniziativa economica, esercitata a partire dall’istituzione delle licenze di commercio (R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, recante provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico) e con l’introduzione del R.e.c. (L. 11 giugno 1971, n. 426).

Commercio su A.P. :Verbale di sequestro amministrativo e conseguente confisca


sabato 20 febbraio 2016

Depenalizzazione e abrogazione dei reati: Circolare della Procura di Lecco

Dopo la Procura di Trento e Siena,  che hanno fornito le prime "indicazioni operative" per l’applicazione delle disposizioni contenute nei decreti  di depenalizzazione e di abrogazione di reati nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016,   in vigore il prossimo 6 febbraio ,    anche la Procura di Lecco emana le  proprie direttive e lo fa  con una Circolare  del 17 febbraio  2016.