domenica 28 febbraio 2016

Verbale per violazioni al Codice della strada: non conta il modello usato ma l’idoneità a garantire la difesa

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio di diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 14 gennaio 2016, n. 462 mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già stabilito dalla sentenza n. 1710/2010 del Tribunale di Benevento.

La pronuncia trae origine dal fatto che con sentenza n. 18/2007 il Giudice di Pace di Vitulano rigettava l’opposizione proposta dall’opponente avverso l’accertamento elevato dalla Polizia Stradale di Benevento, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 148, commi 10 e 16 c.d.s., per aver sorpassato diversi veicoli in prossimità e corrispondenza di una curva stradale a visuale non libera, creando pericolo per la circolazione stradale. Anche l’appello proposto dall’autore dell’infrazione avverso la predetta decisione veniva rigettato dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 1710/2010. Pertanto lo stesso proponeva ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Benevento non svolgevano attività difensive.

Merita menzione il terzo motivo di ricorso mediante il quale il ricorrente lamenta che, pur avendo la Corte Costituzionale, con sentenza dell’8-4-2004, dichiarato costituzionalmente illegittima la cauzione sui ricorsi contro le multe, la Polstrada di Benevento continua ad utilizzare moduli prestampati che riportano nella parte retrostante del verbale la presentazione di una cauzione. Ciò, a dire del ricorrente costituisce un indiretto condizionamento della volontà del contravventore, idoneo a dissuaderlo dal presentare opposizione. Sostiene che il verbale è nullo perché non conforme al modello utilizzato dalle Forze dell’Ordine e redatto in violazione dell’art. 383 comma 1 reg. att. c.d.s., in quanto contente abrasioni nella parte retrostante, non sottoscritte né consentite.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi, aderendo a consolidato orientamento ritiene non fondato il motivo precisando che quanto alla dedotta difformità del modello utilizzato dalla Polizia rispetto a quello prescritto dalla normativa, si rammenta che, «in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio di diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Corte di Cassazione, 26-3-2003 n. 4459; Corte di Cassazione, 6-10-2004 n. 19979; Corte di Cassazione, 22-9-2006 n. 20707). Nel caso in esame, come è stato accertato dal giudice di merito, il verbale di contestazione notificato era idoneo a garantire il diritto di difesa, che infatti è stato agevolmente esercitato dall’opponente».

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