Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n.18

Circolare protocollo 22208 del 13/08/2020
Descrizione breve
Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n.18


Allegati

Circolare_protocollo_22208_ del_13-08-2020.pdf
MIT

Circolare al DPCM del 7 agosto

Ministero dell'Interno
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Circ. n. 15350/117(2) dell'11 agosto 2020)
Leggi la circolare
ASAPS


Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020.

Circolare n.34/2020 243.49 KB
Circolare n.34/2020. Protocollo sanitario 537.47 KB

Discoteche chiuse

 

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che prevede: 

  1. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico
  2. Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento

"I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”, ha sottolineato il Ministro.

Consulta

 http://www.salute.gov.it/

Il Ministro della Salute
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della
salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in
particolare, l’articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in
particolare, l’articolo 1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;
Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Ritenuto, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;
Preso atto della comune volontà della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello
sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le Associazioni di
categoria, al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali al settore interessato
dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente ordinanza;
Sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro dello sviluppo economico;
EMANA
LA SEGUENTE ORDINANZA
Art. 1
(Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus
COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le
caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura
spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche,
sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi,
stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive
o in altri luoghi aperti al pubblico.
2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di
cui ai punti a) e b).
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decretolegge
25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e
comunque non oltre il 7 settembre 2020.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2020.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
On. Roberto Speranza

Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione. “Laghi sicuri– Estate 2020”

Circolare n. 13301/110(7). Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione. “Laghi sicuri– Estate 2020”. Finanziamento iniziative

Allegati
La circolare 422.99 KB 

 All. 1 - Elenco comuni 324.7 KB
All. 2 - Modello domanda contributi 18.62 KB
All. 3 - Modello protocollo 29.94 KB
All. 4 - Report comune 12.78 KB  

All. 5 - Report prefettura 16.21 KB

Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.


Circolare N. 17287/110/1. Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2020/2021. Integrazione risorse

Allegati


La circolare 425.52 KB

Integrazione 375.14 KB

All. 2 - Modello domanda contributo 19.9 KB 

All. 3 - Modello protocollo 29.46 KB

All. 4 - Report comune 16.28 KB

All. 5 - Report prefettura 19.6 KB


Agibilità dei manufatti o dei locali dove si intende svolgere un’attività commerciale

Commercio – Locali – Agibilità – Mancata conformità dei locali per il versante urbanistico-edilizio – Conseguenza. 

 

              L’agibilità dei manufatti o dei locali dove si intende svolgere un’attività commerciale rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico-edilizia e quella commerciale nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico-edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti o locali sul versante commerciale (1). 

 

(1) Ha premesso la Sezione che la cd. “agibilità urbanistica” disciplinata dagli artt. 24 e seguenti del d.P.R. n. 380 del 2001 implica anche la valutazione della sussistenza dei requisiti igienico sanitari dei locali ed ha pertanto una portata che assorbe, ma non esaurisce, quella in passato riconducibile all’art. 220, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265  

Ha aggiunto che ai fini dell’agibilità, è necessario che il manufatto o il locale sia assistito dallo specifico titolo edilizio abilitativo e, più in generale, che lo stesso non rivesta carattere abusivo, esigendosi, in tal modo, una corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni ospitanti l’attività commerciale e l’agibilità degli stessi (sul punto cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3212; Tar Napoli, sez. III, 9 marzo 2020, n. 1035). La notifica sanitaria, invece, che ha sostituito la vecchia autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2, l. n. 283 del 1962, è anch’essa una forma di comunicazione del possesso dei requisiti igienico sanitari ma in relazione all’attività in concreto esercitata, che costituisce una specificazione correlata a verifiche più stringenti di quella commerciale del settore alimentare.  

La mancata registrazione della notificazione sanitaria implica la necessità di intervenire sull’attività sia da parte della A.S.L. che ha effettuato i controlli, onde garantire la tempestività dell’intervento a tutela della salute pubblica; sia dal Sindaco cui la A.S.L. abbia dato notizia dei fattori ostativi riscontrati, ove sussistano gli estremi dell’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, d.lgs. n. 267 del 2000; ovvero infine dal Dirigente del Comune competente per materia, giusta la previsione sanzionatoria di chiusura contenuta nell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 114 del 1998 ( e le omologhe previsioni regionali), che comporta la cessazione dell’attività “abusiva”, intendendosi per tale quella comunque svolta in assenza, anche sopravvenuta, dei requisiti di legge.  

https://www.giustizia-amministrativa.it/

 

Coronavirus: distanziamento e obbligo della mascherina

In G.U., serie generale, n. 193 del 3/08/2020 è pubblicata l' ordinanza 1 agosto 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
 
 
IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; 
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
luglio  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 14 luglio 2020, n. 176; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in
particolare, l'articolo 1, commi 1 e 5; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191; 
  Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Viste le  valutazioni  del  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020 n.  630  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, e successive modificazioni; 
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  di  disporre  misure
urgenti per  la  limitazione  della  diffusione  della  pandemia  sul
territorio nazionale; 
  Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E M A N A 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui
non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di
sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti. 
  2.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'
previste  e  validate  dal  Comitato   tecnico-scientifico   di   cui
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono  comunque  derogabili
esclusivamente    con    Protocolli     validati     dal     Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza  3  febbraio
2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 

Proroga delle misure di contenimento Covid-19, il Dpcm del 7 agosto 2020

Nel Dpcm del 7 agosto 2020 vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19

Si compone dei seguenti articoli  e  allegati: 

ARTICOLI

 Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
Art. 2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
Art. 4. Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
Art. 5. Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Art. 6. Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Art. 7. Obblighi dei vettori e degli armatori
Art. 8. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
Art. 9. Misure in materia di trasporto pubblico di linea
Art. 10. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
Art. 11. Esecuzione e monitoraggio delle misure
Art. 12. Disposizioni finali

ALLEGATI

 Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse
Allegato 5 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh
Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche
Allegato 7 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19
Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020
Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Allegato 14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Allegato 15 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
Allegato 16 Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
Allegato 17 Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera
Allegato 18 Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21
Allegato 19 Misure igienico-sanitarie
Allegato 20 Spostamenti da e per l’estero.

 
Documenti
Dpcm del 7 agosto 2020 - pdf firmato
Dpcm del 7 agosto 2020 - pdf testuale
Per saperne di più

Il Dpcm 7 agosto 2020 (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)

ELENCO DOCUMENTI PUBBLICO SPETTACOLO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (Regione Sicilia)

 
ELENCO DOCUMENTI PUBBLICO SPETTACOLO

PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Tutte le istanze dovranno essere corredate dalla sotto elencata documentazione, fatta eccezione per gli atti che per la loro natura e funzione possono essere prodotti solo successivamente; Le istanze che non presentino documentazione completa saranno considerate IMPROCEDIBILI  e non verranno valutate. Parimenti non verranno prese in considerazione le istanze volte ad ottenere autorizzazione per “manifestazione di cui all’allegato programma” che fanno riferimento a pianificazioni stagionali, mensili, settimanali, ecc.. che includono eventi di natura PROMISCUA in luoghi promiscui, considerato che, spesso, solo alcuni degli eventi che si intendono realizzare rientrano tra le materie di competenza del Questore.

Come riportato nel modulo tutte le richieste ex art. 68 T.U.L.P.S. devono pervenire almeno 30 giorni prima dell’evento al fine di consentire di valutare serenamente e in modo  adeguato i requisiti soggettivi necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione di P.S. ai  sensi dell’art. 11 del T.U.L.P.S. nonché quelli inerenti la safety e security allo scopo di  garantire la sicurezza e l’incolumità degli spettatori.

1. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente / legale rappresentante (se cittadino extracomunitario, allegare anche la copia del Permesso di Soggiorno);

2. Per le associazioni, comitati e confraternite n.q. di organizzatori o committenti:

a)   Statuto o atto costitutivo;

b)   Documenti da cui si evincono all’atto dell’istanza i nominativi dei componenti con indicazione dei dati anagrafici completi e cariche ricoperte;

3. Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico;

4. Ordinanza di chiusura traffico veicolare;

5. Nulla osta Soprintendenza ai Beni Culturali (in caso di aree o immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, paesaggistico, archeologico o architettonico);

6. Relazione descrittiva dell’evento;

7. Planimetria in scala e quotata, leggibile, ove devono essere rappresentati graficamente il luogo dell’evento, l’indicazione delle strutture che verranno montate (palco, gazebo ecc..) indicazione delle vie di accesso e di esodo del pubblico, collocazione presidi sanitari e antincendio, ingombri presenti (fontane, statue ecc..);

8.   Piano di emergenza e di evacuazione;

9.    Autorizzazione sindacale di deroga ai limiti di emissione sonora di cui alla l. 447/95;

10.          Copia certificazione degli addetti antincendio di cui si avvarrà l’organizzatore degli eventi (con indicazione dati anagrafici);

11.          Elenco degli addetti al controllo e alla sicurezza degli spettatori di cui si avvarrà l’organizzatore degli eventi, (con indicazione di nome, cognome, data di nascita, nr iscrizione albo prefettizio, nonché dell’istituto di riferimento);

12.  Piano di assistenza sanitaria vistato dal Servizio di Emergenza Territoriale 118 (secondo le modalità previste dal decreto dell’Assessore alla Salute Regione Sicilia del 31.10.2017 pubblicato nella G.U.R.S. nr. 50 parte I del 17.11.2017, quindi secondo preventiva pianificazione mediante contatto con il 118);

13.  Solo per le Onlus, ai fini dell’esenzione della marca da bollo: comunicazione d’iscrizione all’anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;

14.  Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016). Possono essere prodotti successivamente:

15.          Dichiarazione di esecuzione alla regola dell’arte dell’impianto elettrico a firma di tecnico abilitato;

16.          Dichiarazione di corretto montaggio e collaudo del palco e carichi sospesi a firma della ditta installatrice;

17.          Ricevuta di pagamento dei diritti SIAE;

18.        Attestazione approntamento idoneità mezzi antincendio;

ATTENZIONE NECESSITANO DI AGIBILITA’ I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

CHE SIANO:

·          LOCALI CHIUSI

·          ALL’APERTO MA INTERAMENTE RECINTATI

·          ALL’APERTO MA CON UTILIZZO DI STRUTTURE ATTE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO (ES. SEDIE, TRIBUNE...)

In tali casi la documentazione dovrà essere integrata da:


degli artt. 141 e 142 del Regolamento nr. 635/1940 del T.U.L.P.S. in relazione alla capienza (da fornire imprescindibilmente prima dell’evento).

Qualora la competente Commissione Comunale non sia istituita adire la Commissione Provinciale.

B)     IN CASO DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA E RICORRENTE per la quale la Commissione di Vigilanza Comunale o Provinciale di pubblico spettacolo ha già espresso parere in data non anteriore a due anni (ai sensi dell’art. 141 del R.D. 635/1940, 3° comma):

~ Verbale C.V.L.P.S (non anteriore a due anni) e attestazione di un tecnico di nulla mutato e di conformità alle condizioni stabilite nel suddetto verbale.

C)     NEL CASO IN CUI L’EVENTO SI SVOLGA IN UN LUOGO LA CUI CAPIENZA E’ PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE, ex art. 141 del R.D. n. 635/1940 come modificato

dall’art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 e dal D.Lgs. n. 222/2016, il parere della commissione èsostituito da:

Relazione a firma di tecnico abilitato iscritto all’albo degli ingegneri, architetti o geometri attestante la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con D.M. 19.08.1996. Se presenti posti a sedere non fissi occorre anche dichiarazione di verifica e corrispondenza alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19.08.2016 dando atto di aver eseguito sopralluogo a strutture montate (in relazione alla collocazione delle sedie, la delimitazione della suddetta area che deve essere inibita al pubblico in piedi, rispettando le vie di fuga secondo normativa).

 
 
N.B. La capienza deve essere intesa come oggettiva capienza dell’impianto in relazioneai mq del locale, a nulla valendo il dichiarato intento di accogliere un numero piùlimitato dei fruitori rispetto a quelli che la struttura possa accogliere.

ATTENZIONE: MANIFESTAZIONI CON ESIBIZIONI DI EQUIDI
(PALIO, GIOSTRA, GIMKANA ED ALTRO)

Per preminenti esigenze di tutela della pubblica sicurezza e dell’incolumità pubblica ed in ossequio alla normativa vigente (ordinanza del Ministero della Salute del 21.07.2011 e successive modifiche, in atto prorogata con ordinanza del 01.08.2019) la Questura non rilascia licenze di pubblico spettacolo ex art. 68 T.U.L.P.S. relative a manifestazioni con

equidi che si svolgano al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati o in


assenza di parere favorevole espresso dalla competente C.V.L.P.S., integrata da un veterinario dell’ASP territorialmente competente e dal tecnico del fondo incaricato dal MIPAAFT, previsto dalla normativa.

Pertanto in questi casi dovrà essere prodotto:

~ Verbale della competente C.V.L.P.S. (nella composizione precedentemente indicata come da normativa vigente).

N.B. Non necessitano di autorizzazione della Questura semplici sfilate di equidi senza esibizioni fatte salve autorizzazioni comunali.

 

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