sabato 28 febbraio 2015

Legittimo il provvedimento del questore di sospensione delle licenze relative ad un pubblico esercizio (Bar) in quanto utilizzato per l’esercizio del gioco d’azzardo.


T.A.R. Lazio – Latina – sez. I – sentenza 23 febbraio 2015 n. 183


N. 00183/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2008, proposto da: X. Y., in qualità di rappresentante legale della società.. …, rappresentato e difeso dall’avv. Giampiero Quadrini, con domicilio eletto in Latina presso lo studio dell’avv. Maria Luisa Tomassini, Via Cairoli, 2;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Frosinone, in persona del Ministro e del Questore della provincia di Frosinone pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento cat.n.23/2008 del 21 marzo 2008 di sospensione delle licenze relative al pubblico esercizio ….. per giorni sei;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Frosinone e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, notificato al ricorrente il 22.03.2008, il Questore della Provincia di Frosinone Latina disponeva, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., per la durata di giorni sei (6) la sospensione della licenza per la conduzione del pubblico esercizio “Caffè del Viale” – S.r.l., in considerazione della circostanza che:…“l’esercizio commerciale viene utilizzato in maniera del tutto palese e metodica per l’esercizio del gioco d’azzardo”.
La parte parte ricorrente deduce l’illegittimità del decreto impugnato: 1) per violazione degli artt. 100 T.U.L.P.S eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria; 2) per violazione degli artt. 100 T.U.L.P.S eccesso di potere per manifesta e grave ingiustizia; 3) per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
La difesa erariale, ritualmente costituitasi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20.11.2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Come esposto in breve nella narrativa che precede, la società ricorrente lamenta sotto diversi l’illegittimità della misura sanzionatoria impugnata a mezzo della quale il Questore della Provincia di Frosinone le aveva sospeso per 6 gg. la licenza relativa all’esercizio pubblico denominato “Caffè del Viale” – S.r.l., con sede in Isola del Liri, alla Via Tevere , 71.
Le censure formulate sono infondate per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, in merito alla lamentata inosservanza delle garanzie partecipative, è sufficiente rilevare che essa appare giustificata dalla urgenza scaturita dal rapporto della locale Squadra Mobile che ha rappresentato l’esistenza di fatti obiettivamente gravi, da suggerire l’adozione – senza indugio – da parte dell’Autorità questorile dell’atto impugnato.
Su punto la giurisprudenza ha chiarito che … “la misura in argomento, avente natura cautelare, è di per sé assistita da ragioni di urgenza, atte ad esonerare l’Amministrazione dalla comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4986; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 19 marzo 2010, n. 1523; TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 16 ,aggio 2006, n. 2325, già cit.).
In proposito, appare opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 100 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (più semplicemente: TULPS), “il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica ed il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.
La sospensione della licenza di un esercizio prevista dal già citato art. 100 del TULPS ha la finalità non di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per il verificarsi di condizioni potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire – attraverso la temporanea chiusura del locale – il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e, nel contempo, di prevenire il reiterarsi di siffatte situazioni, rendendo consapevoli quei soggetti (o chi si è in ogni caso reso protagonista di comportamenti criminosi e/o intollerabili) della circostanza che la loro presenza è stata rilevata dall’autorità, in modo da indurre il definitivo allontanamento degli stessi, od il modificarsi della loro condotta.
Tale conclusione è poi confermata da un recente indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la misura della sospensione della licenza di un esercizio ha prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione, rispondendo alla ratio di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall’altro sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente” (cfr., tra le altre, TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 23 marzo 2011, n. 203; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 8 giugno 2010, n. 13047; TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 16 maggio 2006, n. 2325).
Del resto, l’Autorità amministrativa titolare del potere di provvedere, ossia il Questore, gode di una discrezionalità oggettivamente ampia nel valutare i fatti di potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, con la conseguenza che l’apprezzamento di merito che conduce all’adozione della misura in esame sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi di macroscopica irrazionalità o disomogeneità.
In ragione di quanto già detto, sotto il profilo motivazionale diviene sufficiente la mera rappresentazione della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire ed evitare (cfr., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 5 febbraio 2010, n. 278).
Per quanto riguarda il caso in esame, va osservato che:
- il Questore ha decretato la sospensione delle licenze in quanto – dopo aver premesso che l’attività degli esiti dell’attività investigativa avviata dal Commissariato di Sora costituisce “teatro per l’esercizio del giuoco d’azzardo” – ha ritenuto che …. l’attività nell’esercizio pubblico in questione” costituisce “motivo di pericolosità sociale dell’attività illecita posta in essere”
- in particolare, la vista attività investigativa svolta congiuntamente dal commissariato e dalla Squadra mobile locali segnalava – in sintesi, che: …“l’esercizio del gioco d’azzardo all’interno del locale era svolta in maniera del tutto palese e metodica da costituire oggetto di specifica e mirata attività investigativa”.
In definitiva, i fatti rappresentati nel provvedimento impugnato da considerare ovviamente nel loro complesso – sono sufficienti a dare conto – ove posti a raffronto con il parametro di legittimità costituito dalla norma di legge di cui è stata data applicazione – della correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e quantificate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di €. 2.000,00 oltre accessori di legge in favore dell’amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Davide Soricelli, Presidente FF
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere






L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Regione Siciliana:Approvato Regolamento albergo diffuso

Alla distanza di quasi un anno e mezzo (vedi post) è stato approvato dall'Ars, nella seduta del 13 gennaio u.s lo “Schema di Regolamento per lo svolgimento dell’attività di albergo diffuso ai sensi dell’art.3 comma 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n.11 ‘Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia’ (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.37 del 9.08.2013)”.

Per l'ufficialità del provvedimento, si attende la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

giovedì 26 febbraio 2015

Rilascio attestati relativi ai dati della patente di guida

Circolare Prot. 4305 del 19/02/2015
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
div. 5_4305_19022015_rilascio attestati relativi ai dati della patente di guida
documenti da scaricare

“VELOCAR Red&Seed EVO” per la rilevazione delle inflazioni ai limiti di velocità

Decreto Dirigenziale 24 febbraio 2014 n. 814 VELOCAR SrL dispositivo denominato “VELOCAR Red&Seed EVO” per la rilevazione delle inflazioni ai limiti di velocità

mercoledì 25 febbraio 2015

Utilizzo delle Targhe di prova austriache in virtù del principio e delle intese di reciprocità intercorrenti tra l'Austria e l'Italia.

Ministero dell'Interno
Utilizzo delle Targhe di prova austriache in virtù del principio e delle intese di reciprocità intercorrenti tra l'Austria e l'Italia.

(Circolare n. 300/ A/1014/15/111/57 /1 del 16.02.2015)

Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 18 dicembre 2014
Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. (Rep. Atti n. 157/CU). (15A01044) (GU Serie Generale n.41 del 19-2-2015)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 18 dicembre 2014 
Accordo tra il Governo, le regioni e  gli  enti  locali,  concernente
l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la  presentazione
della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della  comunicazione  di
inizio lavori  asseverata  (CILA)  per  gli  interventi  di  edilizia
libera. (Rep. Atti n. 157/CU). (15A01044) 
(GU n.41 del 19-2-2015)
 
 
 
                       LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nella odierna seduta del 18 dicembre 2014; 
  Visto l'art. 9, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281  recante  "Definizione  ed  ampliamento  delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento   e   Bolzano   ed
unificazione, per le materie e i compiti di  interesse  comune  delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali", il quale dispone che questa Conferenza promuove
e  sancisce  accordi,  tra  Governo,  regioni,  province,  comuni   e
comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune; 
  Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
recante: "Misure urgenti per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari",  secondo
cui "Il Governo, le regioni e gli  enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
Unificata, accordi ai sensi dell'art. 9, del decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle  specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese  li
possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini" e il comma 4, secondo cui: "Ai sensi dell'art. 117,  secondo
comma, lettere e, m) e  r)  della  Costituzione,  gli  accordi  sulla
modulistica per l'edilizia e  per  l'avvio  di  attivita'  produttive
conclusi  in  sede  di  Conferenza  unificata  costituiscono  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale,
assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico  dei
dati dell'amministrazione statale, regionale  e  locale  al  fine  di
agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero"; 
  Considerato l'Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti  locali
concernente l'adozione di moduli  unificati  e  semplificati  per  la
presentazione  dell'istanza  del  permesso  di  costruire   e   della
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) edilizia  del  12
giugno 2014; 
  Considerati i lavori dell'apposito  gruppo  di  lavoro  del  Tavolo
istituito nell'ambito di questa Conferenza dall'accordo tra  Governo,
regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 10 maggio 2012 (art.
2, comma 2), concernente l'attuazione delle norme di  semplificazione
contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n,  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35   recante:
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"; 
  Considerata  l'Agenda  per  la  semplificazione  per  il   triennio
2015/2017, approvata dal Consiglio dei ministri, nella seduta del  1°
dicembre 2014, previa intesa in Conferenza Unificata il  13  novembre
2014, la quale -  al  punto  4.1.  -  prevede  l'adozione  di  moduli
unificati e semplificati in materia edilizia; 
  Vista la nota del 16  dicembre  2014  con  la  quale  l'Ufficio  di
gabinetto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e   la
semplificazione, ha trasmesso l'accordo tra il Governo, le regioni  e
gli  enti  locali,  concernente  l'adozione  di  moduli  unificati  e
standardizzati per la presentazione  della  comunicazione  di  inizio
lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
per gli interventi di edilizia libera, che e' stato diramato,  il  17
dicembre 2014, alle regioni ed agli enti locali; 
  Considerato  che,  nel  corso   dell'odierna   seduta   di   questa
Conferenza,  le  regioni,  l'ANCI  e  l'UPI  hanno  espresso   avviso
favorevole al perfezionamento dell'accordo in questione; 
  Acquisito,  quindi,  nel  corso  dell'odierna  seduta   di   questa
Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali; 
 
                    Sancisce il seguente accordo: 
 
tra il Governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI nei
termini sotto indicati: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modulistica unificata e standardizzata 
 
  1. Sono  adottati  i  moduli  unificati  e  standardizzati  di  cui
all'allegato 1  del  presente  accordo  per  la  presentazione  della
comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di  inizio
lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera di cui
all'art. 6, comma 2, lettere b), c) d) e) e lettere a) e e-bis),  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, secondo cui i moduli unificati  e  standardizzati  costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio  nazionale
e assicurano il coordinamento informativo  statistico  e  informatico
dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale,   le
Regioni, entro sessanta giorni dall'adozione in  sede  di  conferenza
unificata, ove non abbiano gia' provveduto,  adeguano,  in  relazione
alle  specifiche  normative  regionali  e  di  settore,  i  contenuti
informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente
accordo, utilizzando  le  informazioni  individuate  come  variabili.
Entro lo stesso termine, i Comuni  adeguano  la  modulistica  in  uso
sulla base delle previsioni del presente accordo. 
  3. Le Regioni e i Comuni garantiscono  la  massima  diffusione  dei
moduli. 
  4.  I  moduli  sono,  ove  necessario,  aggiornati  sulla  base  di
successivi accordi. 
    Roma, 18 dicembre 2014 
 
                                              Il Presidente: Lanzetta 
 
Il segretario: Naddeo 
                                                           Allegato 1 
 
             
   Parte di provvedimento in formato grafico

martedì 24 febbraio 2015

Elenco operatori del settore del gioco novità iscrizione in modalità telematica

Come noto, dal 2011 tutti gli esercenti che detengono nel proprio locale apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS (c.d.  Newslot  sono obbligati ad iscriversi all’elenco degli operatori del gioco istituito presso i Monopoli di Stato (modulo iscrizione RIES C6).
L’iscrizione all’elenco ed il suo rinnovo annuale fino ad ora si sono svolte in modalità cartacea.
RINNOVO ANNUALE
Da quest’anno, come da comunicazione dei Monopoli, non sarà più possibile rinnovare l’iscrizione all’elenco in oggetto con le solite formalità, ma sarà  possibile inviare istanza di  rinnovo dell’iscrizione all’elenco solo ed esclusivamente per via telematica
.
Per il 2015 le tempistiche saranno queste:
- dal 12 gennaio p.v. sul sito AAMS è possibile accedere ad un apposito link nella sezione “Elenco operatori del gioco” dal quale l’utente potrà procedere alla registrazione/accreditamento (con un indirizzo di posta elettronica semplice) per il rilascio delle credenziali di accesso (username e password), necessarie per poter poi proseguire con il  rinnovo dell’iscrizione;
- dal 1° marzo al 30 aprile 2015 sarà quindi possibile presentare l’istanza di  rinnovo dell’iscrizione per via telematica. Per farlo gli eserceni

lunedì 23 febbraio 2015

Parere 243 del 20 gennaio 2015.Ambito territoriale della P.M.per l'impiego dell'autovelox

Mario Serio


FERMO AMMINISTRATIVO AUTO: Incidente con la macchina sequestrata, manca l’intenzione di andare contro l’altro mezzo e quindi non c'è reato


Il deterioramento di una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa è un reato punibile, ai sensi dell’art. 334 c.p., solo a titolo di dolo. Quindi il conducente non può essere punito. Lo ha deciso,  la Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 7595/15; depositata il 19 febbraio.

DIA e SCIA: soggette all'obbligo della pubblicazione

ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione

Orientamento n. 11 del 21 maggio 2014

TRASPARENZA – art. 23 d.lgs. n. 33/2013 – DIA – SCIA – provvedimenti – autorizzazione – concessione – pubblicazione – necessità.


In materia edilizia, le DIA e le SCIA sono da considerare equiparate a provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di concessione e, pertanto, soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, in considerazione degli effetti sostanziali ad esse conseguenti, equivalenti a quelli degli atti che esse sostituiscono.
In tali casi, l’amministrazione è tenuta a pubblicare, per ciascuna DIA e SCIA, oltre ai dati di cui all’art. 23, c. 2, anche eventuali ulteriori atti adottati dall’amministrazione in conseguenza della presentazione di dette dichiarazioni (quali, ad esempio, gli atti di esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 19, c. 3, della legge n. 241/1990).

Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE 14 gennaio 2015, n. 164 Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2015. (15A01163)

sabato 21 febbraio 2015

Anche in Sicilia la SCIA non è assoggettata alle tasse sulle concessioni


Con il disegno di legge n. 670/A "Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014", la Regione Siciliana stava per estendere anche alle  S.C.I.A. ( Segnalazioni certificate di inizio attività) le TASSE SULLE CONCESSIONI regionali previste per le autorizzazioni , licenze, abilitazioni o altro atto di consenso per le attività comprese nelle tabelle di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.
 L'impugnativa del commissario dello Stato,  ha fatto si che la LEGGE 28 gennaio 2014, n. 5,venisse pubblicata in gazzetta con le parti cassate.

Tra l'altro, non si comprende come mai la Regione stesse per "cambiar rotta" dopo che con proprio Decreto Regionale 6 novmbre 2009, avesse già chiarito che "...la D.I.A. semplice non è da sottoporre a tassazione regionale"



Mario Serio


Vedi anche interpello agenzia entrate 27 ago 14 prot.109864 Vedi anche qui
 .................
Art. 5, comme 3,  del disegno di legge 670/A "Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014"

 Le tasse sulle concessioni regionali cui sono assoggettate le autorizzazioni , licenze, abilitazioni o altro atto di consenso per le attività comprese nelle tabelle di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, si intendono estese alle Segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA, di cui alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.

...........................
Articolo impugnato dal commissario dello Stato


Il comma 3 del medesimo articolo si ritiene essere in contrasto con l’art. 117, 2° c. lett. e) della Costituzione che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di sistema tributario statale.

La nuova disposizione stabilisce infatti che le tasse sulle concessioni regionali cui sono assoggettate le autorizzazioni, licenze, abilitazioni o altro atto di consenso per le attività comprese nelle tabelle di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, si intendono estese alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), di cui alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.

La norma in esame invero, nell’estendere alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le corrispondenti tasse sulle concessioni regionali, di fatto istituisce un nuovo tributo, in quanto il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, non prevede tale fattispecie.

Bisogna, infatti, sottolineare che le tasse sulle concessioni regionali rientrano tra i tributi erariali, sia pure devoluti alle regioni e pertanto al legislatore regionale non è consentito intervenire sulla loro disciplina secondo il costante orientamento di codesta Corte (ex multis sentenze n. 323 del 2011, n. 241 del 2004 e n. 296 del 2003).

Non va peraltro sottovalutata la circostanza che appare oggettivamente impropria la scelta di individuare come fattispecie imponibile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Occorre, infatti, evidenziare la natura sostanzialmente privatistica di detta segnalazione e tale circostanza comporta che ad essa non può essere attribuita natura provvedimentale, come dimostra anche l’evoluzione dell’istituto in sede normativa e giurisprudenziale. In particolare, appare determinante il tenore letterale dell’art. 19, comma 6-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui il legislatore ha sgombrato il campo da ogni dubbio, statuendo che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Lo spoglio di ogni traccia di attività provvedimentale, priva pertanto di giustificazione l’assoggettamento della SCIA alle tasse sulle concessioni, per le quali il presupposto impositivo sorge al momento del rilascio, da parte degli Organi dell’Amministrazione pubblica, dei provvedimenti amministrativi e degli altri atti elencati nelle tariffe previste dalle specifiche normative tributarie, necessari per consentire agli interessati di compiere taluni atti e esercitare determinati e specifici diritti.

Del resto, l’assoggettamento della SCIA alla tassa di concessione, non può trovare un’oggettiva giustificazione, in quanto quest’ultima finirebbe per rappresentare il corrispettivo dell’attività amministrativa di controllo successivo alla presentazione della segnalazione del privato e al contestuale avvio dell’attività. Tuttavia tali poteri inibitori, se esercitati, comporterebbero il mero divieto di prosecuzione dell’attività e la conseguente emanazione di un provvedimento di diniego della concessione che non potrebbe certo giustificare il pagamento della relativa tassa, in quanto la legge prevede che la stessa sia dovuta solo al momento del rilascio del provvedimento amministrativo.

In ultima analisi, la linea evolutiva della SCIA dimostra inequivocabilmente che l’istituto trascende l’attività tipicamente provvedimentale autorizzatoria/concessoria delle pubbliche amministrazioni e ricade nell’ambito delle attività liberalizzate. In virtù di ciò viene meno anche ogni spazio per l’imposizione di una tassa sulle concessioni relativamente a questo tipo di attività.


In Sicilia troppa trasparenza nuoce alla Costituzione


Nella Sicilia di Pirandello - Uno, nessuno e centomila -, inutile ricordarlo, si passa quotidianamente da un eccesso all’altro. La recente elezione alla Presidenza della Repubblica del siciliano Sergio Mattarella ne rappresenta l’ennesima conferma. Ma, ahimè, le conferme arrivano puntuali anche sul versante opposto, quello delle “male fatte”. Le politiche pubbliche regionali degli ultimi anni sono infatti da annoverare in quell’ambito nebuloso e grigiastro che impregna la qualità della vita in Sicilia.

Il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione negli ultimi anni è stato al centro di numerosi interventi del legislatore statale, tutti tesi a rendere l’operato degli Enti pubblici sempre più trasparente. Le più recenti innovazioni in tema hanno introdotto anche l’obbligo di pubblicare gli atti amministrativi al fine di consentire ai cittadini di esercitare un controllo sociale sull’operato della P.A. come apparato, ma anche sulla performance dei singoli dipendenti pubblici. Il cittadino è sempre più interessato ad avere una P.A. trasparente, efficace ed efficiente e,  più recentemente, anche performante. In sostanza non basta più che il funzionario pubblico faccia il suo “dovere”, ma che lo faccia “bene”. Si vuole quindi passare ad un Amministrazione pubblica la cui mission si misura anche in termini qualitativi. Del resto, il mantenimento di una spesa pubblica tra le più alte d’Europa, richiede massicci investimenti per trasformarla in “vantaggio competitivo”.

Orbene in Sicilia, è noto, si fanno spesso le pentole ma non i coperchi. Nel tentativo disordinato, e spesso isterico, d’introdurre nell’ordinamento regionale norme innovative, magari per il gusto di superare quelle già introdotte nell’ordinamento statale, si finisce per ingarbugliare l’applicazione di disposizioni finalizzate alla cura di specifici interessi pubblici. Quello della pubblicazione degli atti amministrativi sui siti web istituzionali è sintomatico di tale, più o meno inconsapevole, leggerezza del nostro legislatore regionale.

L’art. 68 della l.r. n. 21 del 12 agosto 2014 prescrive l’obbligo per l’Amministrazione regionale di pubblicare nel sito internet della Regione Siciliana per esteso una tipologia ben precisa di atti amministrativi. Il comma 5 del medesimo articolo così recita: “I decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana. La non pubblicazione entro le successive 48 ore dalla data di emissione, termine perentorio, oltre che essere ragione di nullità dell’atto…. La disposizione è stata traumaticamente tranciata perché cassata dall’impugnativa del Commissario dello Stato. La versione originaria del disegno di legge n. 782 dal titolo “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale’. Disposizioni varie.”, approvata dall’ARS l’1 agosto 2014, conteneva l’inciso “e la rimozione del dirigente responsabile del decreto”. Per il Commissario dello Stato  “Quest’ultima previsione non appare conforme al principio di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto verrebbe posto a carico del dirigente autore del decreto la responsabilità e la conseguente sanzione di un’inerzia eventualmente non propria ed esonerato il responsabile della stessa. La pubblicazione telematica dell’atto potrebbe, infatti, non rientrare nella sfera di azione del predetto, giacché comunemente tutti gli atti sono trasmessi, per l’inserimento nel sito telematico, ad un’altra struttura operativa tenuta a provvedere entro i termini previsti dalla legge. Al dirigente autore dell’atto verrebbero quindi addebitate le conseguenze della omissione o tardivo adempimento di altri soggetti che invece rimarrebbero privi di sanzioni. La responsabilità sanzionabile del dirigente firmatario dell’atto non può che essere limitata alla trasmissione dello stesso per la pubblicazione e non anche all’omesso inserimento nel sito internet della Regione di cui è responsabile diverso soggetto”.

La questione merita un approfondimento. Se per un verso è infatti condivisibile l’impugnativa del Commissario dello Stato volta ad eliminare una sanzione sproporzionata ed aleatoria per il Dirigente sottoscrittore del decreto non pubblicato, per altro verso la permanenza nell’ordinamento della restante parte della disposizione normativa che dispone la nullità del decreto dirigenziale procura più di una perplessità.

La prima questione concerne l’ambito applicativo di siffatta disposizione normativa. La novella disposizione regionale sembra circoscrivere l’obbligo della pubblicazione sul sito internet della Regione solo per una tipologia ben precisa di atti (delibere della Giunta regionale, decreti presidenziali ed assessoriali, decreti dirigenziali). E poiché “no law  no ius”, tutte le restanti tipologie di atti amministrativi sembrano implicitamente esclusi dal medesimo obbligo. A questo punto bisogna però capire se questo risultato è il frutto di un lapsus calami del legislatore regionale. Infatti, nell’ordinamento siciliano, oltre alle specifiche previsioni contenute nella l.r. n. 22/2008 per gli Enti locali, viene in rilievo l’art. 12, comma 3, della l.r. n. 5/2011, a tenore del quale “Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati”.

La necessità di individuare le tipologie di atti amministrativi la cui pubblicazione nei siti web istituzionali è obbligatoria rileva anche ai fini del più recente “accesso civico” disciplinato dal d.lgs. n. 33/2013. L’art. 5 di detto decreto legislativo, la cui applicazione nell’ordinamento siciliano non dovrebbe dividere - trattandosi di norma riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (Corte Cost, sent. n. 282 del 2002) -, statuisce che “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. Appare quindi evidente l’importanza di conoscere l’estensione applicativa di quest’ultimo strumento di trasparenza, prima riservato dalla legge n. 241/90 ai soli portatori di interesse qualificato all’ostensione. Se infatti l’obbligo di pubblicazione nei siti web istituzionali degli Enti non discrimina le tipologie di atti amministrativi, si può ragionevolmente affermare che in Sicilia, a differenza di quanto accade nell’ordinamento statale, l’accesso indiscriminato agli atti della P.A. è consentito per iniziativa di quisque de populo.

La seconda questione concerne gli effetti della mancata pubblicazione dell’atto amministrativo sul sito internet della Regione siciliana. Il legislatore regionale tipicizza una fattispecie di nullità (rectius, nullità testuale) privando di efficacia giuridica l’atto amministrativo non pubblicato. La pubblicazione, in quanto segmento della fase integrativa dell’efficacia dei provvedimenti, si pone come condizione legale di efficacia stessa degli atti amministrativi.

Il legislatore ha voluto quindi sanzionare l’omessa pubblicazione dell’atto con la sanzione più grave delle invalidità, quella della nullità, che notoriamente costituisce una forma speciale di invalidità che si ha nei soli casi in cui sia specificatamente sancita dalla legge. Ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/90 “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.

Invero, il legislatore ben poteva optare per l’ipotesi più mite dell’annullabilità dell’atto, lasciando quindi alle parti potenzialmente coinvolte, la scelta di farne acclarare lo stato patologico, secondo i tradizionali canoni sottesi all’esercizio della funzione pubblica di autotutela per la medesima Amministrazione dalla quale promana l’atto, ovvero su input di soggetti esterni all’Amministrazione eventualmente legittimati ad agire in giudizio ex art. 100 cpc.     

Optando per la nullità testuale, il legislatore regionale sembra aver voluto ridurre i margini di manovra allo ius poenitendi della P.A., atteso che il concorso dei quattro requisiti richiesto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/90 (illegittimità dell’atto, attualità dell’interesse pubblico alla rimozione, valutazione del legittimo affidamento ingenerato e misurazione del tempo ragionevole) è prescritto per quegli atti la cui invalidità dà luogo ad annullabilità e non anche per quegli atti, come quelli di cui trattasi, la cui invalidità dà luogo, per espressa previsione di legge, a nullità. Infatti, mentre la riconduzione della invalidità del provvedimento amministrativo, in via generale, alla specie della illegittimità risulta coerente con la imperatività del provvedimento, posto che è assolutamente plausibile la coesistenza della invalidità (illegittimità) dell’atto con la produzione unilaterale degli effetti, in particolare nella sfera giuridica di terzi, risulta meno immediatamente conformabile il rapporto tra atto nullo ed efficacia del medesimo.

Tuttavia nel diritto amministrativo la disciplina della nullità configura un compromesso tra ordinamento privatistico ed ordinamento pubblicistico. Infatti mentre l’annullabilità rappresenta la regola generale di invalidità del provvedimento, nel diritto civile la regola generale in caso di violazione di norme imperative è quella della nullità. La nullità del provvedimento amministrativo, che trova la sua disciplina nel già citato art. 21 septies della legge n. 241/90, come introdotta dalla legge n. 15/2005, è stata infatti esclusa dal legislatore nel caso di contrasto a norme imperative di legge, essendo stata giudicata una categoria particolarmente pericolosa rispetto alle esigenze di certezza e di stabilità dell’azione amministrativa.

Pertanto, le ipotesi di nullità testuale per omessa pubblicazione degli atti previsti dall’art. 68 della l.r. n. 21/2014, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, vanno ricondotte al vizio di violazione di legge, atteso che le norme riguardanti l’azione amministrativa, dato il loro carattere pubblicistico, sono sempre norme imperative e quindi non disponibili da parte dell’Amministrazione. Soltanto un’interpretazione non approfondita dell’art. 97 Cost. può far ritenere che il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione presupponga l’adesione a un’interpretazione in chiave ultra formalistica dell’operato di questa. Perciò, esse si convertono in cause di annullabilità del provvedimento amministrativo, da farsi valere entro il breve termine di decadenza previsto dal C.P.A. (180 gg.), a tutela della stabilità del provvedimento amministrativo. Per i fautori di tale ultima tesi, le norme che disciplinano l’azione amministrativa, essendo norme imperative, trovano fondamento nei principi costituzionali del buon andamento ed efficacia dell’art. 97 Cost., e non possono dar luogo alle nullità virtuali.

Del resto, se così non fosse, saremmo in presenza di una norma lesiva del principio di buon andamento dell’Amministrazione, custodito dal citato art. 97 Cost., e dei correlati principi di proporzione e conservazione degli atti giuridici. L’art. 68 della l.r. n. 21/2014, infatti, nel perseguire l’interesse pubblico sotteso all’esigenza di rendere trasparente l’operato della P.A., attraverso la pubblicazione di alcuni atti amministrativi sul sito internet della Regione, introduce una sanzione che, al netto dell’impugnativa del Commissario dello Stato sopra illustrata, finisce per colpire solo l’efficacia dell’atto amministrativo non pubblicato, peraltro attraverso la grave misura della nullità. Un siffatto deterrente che il legislatore regionale ha inteso introdurre nell’ordinamento regionale si presenta all’evidenza irragionevole perché, paradossalmente, non colpisce l’autore dell’omessa pubblicazione, ma sacrifica l’atto amministrativo in sé, che, nella maggior parte dei casi, è destinato ad incidere sulla posizione giuridica degli ignari cittadini. Si farebbe quindi ricadere sulle comunità un errore (la mancata pubblicazione dell’atto amministrativo) che è tutto interno all’organizzazione della P.A..

Invero, il c.d. principio di conservazione degli atti giuridici ha la funzione di evitare la rimozione di un provvedimento amministrativo, quando esistano i presupposti tali da consentire un salvataggio del medesimo. L’azione amministrativa deve essere promossa per attendere allo svolgimento di interessi pubblici, i quali appaiono concretizzati in maniera più puntuale ove si consenta all’Amministrazione competente di non paralizzare la propria funzione autoritativa per raggiungere scopi non strettamente connessi agli interessi pubblici che si intendono assicurare. La regola della “buona amministrazione”, sottesa al richiamato art. 97 Cost. ed immanente all’azione pubblica, obbliga quindi il legislatore a dare certezza di legalità e giustizia concreta.

La previsione della nullità per la mancata pubblicazione dell’atto amministrativo si porrebbe altresì in violazione al principio di proporzionalità, atteso che, all’evidenza, la scelta di far ricadere sull’efficacia dell’atto gli effetti negativi della sua mancata pubblicazione, anziché sull’autore dell’omissione, oltre a determinare una distorsione immotivata dell’interesse pubblico che con la disposizione si intende curare, determina un risultato assolutamente sproporzionato: la nullità dell’atto amministrativo. Come sopra accennato, il legislatore avrebbe dovuto individuare una misura strettamente proporzionata con il fine da raggiungere, preferendo, nell’arco delle possibili scelte, “la misura più mite”, sicchè lo strumento in concreto prescelto non superi la soglia di quanto appaia necessario per il soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito. 

Peraltro, siffatta disposizione normativa regionale non trova conforto neanche nella speciale normativa statale dalla quale trae verosimilmente origine.  L’art. 46 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, molto più opportunamente, stabilisce che “L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente…costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”. Quindi, una tipologia di sanzione funzionalmente legata all’autore dell’omessa pubblicazione dell’atto e non certo all’efficacia giuridica dell’atto stesso.

Delle due l’una quindi: o l’art. 68 della l.r. n. 21/2014, nella parti in cui dispone la nullità degli atti per mancata pubblicazione degli stessi, viene applicato secondo l’argomentata interpretazione costituzionalmente orientata, ovvero ci si adopera per eccepire la questione di costituzionalità per violazione dell’art. 97 Cost..

In definitiva, a parere di chi qui scrive, occorre affermare che i provvedimenti amministrativi non pubblicati sul sito internet della Regione Siciliana, ancorchè formalmente nulli, hanno una propria efficacia “interinale” (fin tanto che la nullità non venga accertata), la quale rende possibile la stessa definizione dell’atto come provvedimento amministrativo dotato di imperatività (e che pertanto si impone unilateralmente ai suoi destinatari). Questi ultimi non possono sottrarsi agli effetti dell’atto, ovvero agire come se l’atto non esistesse e/o fosse improduttivo di effetti (tamquam non esset), ritenendo, ovvero opponendo, la nullità dello stesso, ma, onde tutelare le proprie posizioni giuridiche, hanno l’onere di agire in giudizio al fine di ottenerne la declaratoria di nullità.  

Certo, l’esegesi non è agevole, ma il contesto normativo siciliano è quello che è!

(Altalex, 11 febbraio 2015. Articolo di Massimo Greco)