T.A.R. Lazio – Latina – sez. I – sentenza 23 febbraio 2015 n. 183
N. 00183/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2008,
proposto da: X. Y., in qualità di rappresentante legale della società.. …,
rappresentato e difeso dall’avv. Giampiero Quadrini, con domicilio eletto in
Latina presso lo studio dell’avv. Maria Luisa Tomassini, Via Cairoli, 2;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Frosinone, in
persona del Ministro e del Questore della provincia di Frosinone pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento cat.n.23/2008 del 21 marzo 2008 di
sospensione delle licenze relative al pubblico esercizio ….. per giorni sei;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della
Questura di Frosinone e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre
2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, notificato al
ricorrente il 22.03.2008, il Questore della Provincia di Frosinone Latina
disponeva, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., per la durata di giorni sei (6)
la sospensione della licenza per la conduzione del pubblico esercizio “Caffè
del Viale” – S.r.l., in considerazione della circostanza che:…“l’esercizio
commerciale viene utilizzato in maniera del tutto palese e metodica per
l’esercizio del gioco d’azzardo”.
La parte parte ricorrente deduce l’illegittimità del
decreto impugnato: 1) per violazione degli artt. 100 T.U.L.P.S eccesso di
potere per motivazione illogica e contraddittoria; 2) per violazione degli
artt. 100 T.U.L.P.S eccesso di potere per manifesta e grave ingiustizia; 3) per
violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
La difesa erariale, ritualmente costituitasi in
giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20.11.2014 la causa è stata
trattenuta per la decisione.
Come esposto in breve nella narrativa che precede, la
società ricorrente lamenta sotto diversi l’illegittimità della misura
sanzionatoria impugnata a mezzo della quale il Questore della Provincia di
Frosinone le aveva sospeso per 6 gg. la licenza relativa all’esercizio pubblico
denominato “Caffè del Viale” – S.r.l., con sede in Isola del Liri, alla Via
Tevere , 71.
Le censure formulate sono infondate per le ragioni di
seguito indicate.
Anzitutto, in merito alla lamentata inosservanza delle
garanzie partecipative, è sufficiente rilevare che essa appare giustificata
dalla urgenza scaturita dal rapporto della locale Squadra Mobile che ha
rappresentato l’esistenza di fatti obiettivamente gravi, da suggerire
l’adozione – senza indugio – da parte dell’Autorità questorile dell’atto
impugnato.
Su punto la giurisprudenza ha chiarito che … “la
misura in argomento, avente natura cautelare, è di per sé assistita da ragioni
di urgenza, atte ad esonerare l’Amministrazione dalla comunicazione
all’interessato dell’avvio del procedimento (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez.
VI, 19 agosto 2009, n. 4986; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 19 marzo 2010, n.
1523; TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 16 ,aggio 2006, n. 2325, già cit.).
In proposito, appare opportuno ricordare che, ai sensi
dell’art. 100 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (più semplicemente: TULPS), “il
Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti
tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o
pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per
la moralità pubblica ed il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.
La sospensione della licenza di un esercizio prevista
dal già citato art. 100 del TULPS ha la finalità non di sanzionare la soggettiva
condotta del gestore del pubblico esercizio per il verificarsi di condizioni
potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini,
bensì quella di impedire – attraverso la temporanea chiusura del locale – il
protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e, nel contempo, di
prevenire il reiterarsi di siffatte situazioni, rendendo consapevoli quei
soggetti (o chi si è in ogni caso reso protagonista di comportamenti criminosi
e/o intollerabili) della circostanza che la loro presenza è stata rilevata
dall’autorità, in modo da indurre il definitivo allontanamento degli stessi, od
il modificarsi della loro condotta.
Tale conclusione è poi confermata da un recente
indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la misura della sospensione della
licenza di un esercizio ha prevalente natura di misura cautelare, con finalità
di prevenzione, rispondendo alla ratio di produrre un effetto dissuasivo
su soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di
abituale aggregazione e dall’altro sono avvertiti della circostanza che la loro
presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità
preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente” (cfr., tra le
altre, TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 23 marzo 2011, n. 203; TAR
Campania, Napoli, Sez. III, 8 giugno 2010, n. 13047; TAR Toscana, Firenze, Sez.
I, 16 maggio 2006, n. 2325).
Del resto, l’Autorità amministrativa titolare del
potere di provvedere, ossia il Questore, gode di una discrezionalità
oggettivamente ampia nel valutare i fatti di potenziale pericolo per la
sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, con la conseguenza che
l’apprezzamento di merito che conduce all’adozione della misura in esame sfugge
al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi di
macroscopica irrazionalità o disomogeneità.
In ragione di quanto già detto, sotto il profilo
motivazionale diviene sufficiente la mera rappresentazione della sussistenza
dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine
pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire ed evitare (cfr.,
tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 5 febbraio 2010, n. 278).
Per quanto riguarda il caso in esame, va osservato
che:
- il Questore ha decretato la sospensione delle
licenze in quanto – dopo aver premesso che l’attività degli esiti dell’attività
investigativa avviata dal Commissariato di Sora costituisce “teatro per
l’esercizio del giuoco d’azzardo” – ha ritenuto che …. l’attività nell’esercizio
pubblico in questione” costituisce “motivo di pericolosità sociale
dell’attività illecita posta in essere”
- in particolare, la vista attività investigativa
svolta congiuntamente dal commissariato e dalla Squadra mobile locali segnalava
– in sintesi, che: …“l’esercizio del gioco d’azzardo all’interno del locale
era svolta in maniera del tutto palese e metodica da costituire oggetto di
specifica e mirata attività investigativa”.
In definitiva, i fatti rappresentati nel provvedimento
impugnato da considerare ovviamente nel loro complesso – sono sufficienti a
dare conto – ove posti a raffronto con il parametro di legittimità costituito
dalla norma di legge di cui è stata data applicazione – della correttezza
dell’operato dell’Amministrazione.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e
quantificate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento della somma
di €. 2.000,00 oltre accessori di legge in favore dell’amministrazione
intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del
giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Davide Soricelli, Presidente FF
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto
Maria Bucchi, Consigliere
L’ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc.
amm.)