martedì 30 luglio 2019

Sanzioni disciplinari a carico del personale della polizia giudiziaria, a seguito di condanna penale definitiva

Per il disciplinare a carico del personale della polizia giudiziaria, a seguito di condanna penale definitiva, valgono i termini della l. n. 97 del 2001 La Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 delle disposizioni di attuazione al c.p.p. – in materia di termini del procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un ufficiale di polizia giudiziaria condannato, con sentenza penale irrevocabile, per gli stessi fatti – suggerisce la corretta ricostruzione del quadro normativo vigente il quale, giusta la previsione della norma generale di cui all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, impone termini di decadenza per l’inizio e per la conclusione del procedimento disciplinare (rispettivamente, 90 e 180 giorni) validi per tutto il settore del pubblico impiego, ivi compresi gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia. 
 
 https://www.giustizia-amministrativa.it

Applicazione dell’imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Agenzia delle Entrate: assolvimento dell'imposta di bollo per i contratti pubblici formati all'interno del MEPA

Trasporto internazionale di merci

Prot. n° 12993 del 8 luglio 2019 - Verifica della classe ambientale "Euro" per i veicoli immatricolati in Marocco circolanti su territorio italiano.
MIT

Tachigrafo intelligente

Prot. 13194 del 10 luglio 2019 . Adeguamento al Regolamento (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 di applicazione del Regolamento (UE) 165/2014. Tachigrafo intelligente e rilascio carte tachigrafiche di nuova generazione.

MIT

giovedì 18 luglio 2019

Insediamenti di comunità Rom, Sinti e Caminanti

Direttiva del ministro dell’Interno N. 16012/110 del 15 luglio 2019
Ministro, dipartimento o ufficio di riferimento: Matteo Salvini
Allegati: La direttiva

Ministero dell'interno, SS.DD.: Ricevuta della richiesta CIE - Documento di riconoscimento

La Direzione centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell'interno, con la circolare allegata, conferma che la ricevuta rilasciata in attesa del ricevimento della carta d'identità elettronica ha valore come documento di riconoscimento anche per finalità diverse da quelle di riconoscimento dell'elettore al seggio elettorale.

Circolare n. 9 del 16 luglio 2019

lunedì 15 luglio 2019

Possibilità di attribuire le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) al comandante della polizia locale

Delibera numero 333 del 20 giugno 2019

Oggetto: orientamento in ordine alla possibilità di attribuire le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) al comandante della polizia locale.
Delibera numero 333 del 27 febbraio 2019

 
Oggetto: orientamento in ordine alla possibilità di attribuire le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) al comandante della polizia locale.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione


Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione».

Visto il decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.

Visto il decreto legislativo n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e s.m.i.

Valutata le legge speciale n.  65 del 1986 «Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale» e i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.

Valutata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Legge di stabilità 2016».

Ritenuto che ad ANAC non spetta l’interpretazione del requisito di esclusività della funzione di Comandante della Polizia locale ma piuttosto la valutazione circa l’attribuzione dell’incarico di RPCT al Comandante del corpo di Polizia locale, tenendo conto delle criticità che il cumulo di funzioni, in capo alla predetta figura, potrebbe creare.

Considerato che il ruolo di RPCT comporta necessariamente rapporti costanti e diretti con l’organo di vertice e con tutte le strutture dell’amministrazione e che tra i compiti del RPCT alcuni presentano profili di natura gestionale.

Ritenuto che non vi sia alcuna incompatibilità prevista dall’ordinamento tra lo svolgimento del ruolo di RPCT e quello di Comandante del corpo di Polizia locale.

Considerato che con recente pronuncia il Consiglio di Stato (sent. n. 2147/2019) ha sancito il superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale, introdotto dalla legge di stabilità 2016 in funzione alle esigenze di riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, garantendo la maggior flessibilità della figura dirigenziale, nonché alle esigenze del contenimento della spesa per il personale, estensibile anche ai Comuni di più ridotte dimensioni.

Visto l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato con Delibera dell’Autorità n. 12 del 28 ottobre 2015; il PNA 2016 adottato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016; l’Aggiornamento 2017 al PNA adottato con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017; l’Aggiornamento 2018 al PNA adottato con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Vista la Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 recante «Richieste di parere all’ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)» e la Delibera ANAC n.  841 del 2 ottobre 2018 recante «Attribuzione dell'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al Direttore del Dipartimento Legale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale (AdSP), Dirigente, Avvocato iscritto all’albo speciale di cui all’art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Valutata l’istruttoria predisposta dall’Ufficio PNAe Regolazione Anticorruzione e Trasparenza.

Considerato in fatto


La questione trae origine da un procedimento di vigilanza avviato dall’Autorità in data 9 luglio 2018 (Fascicolo n. 3674/2018) circa la sussistenza del requisito della condotta integerrima in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) anche comandante della Polizia locale di un Comune.

A conclusione dell’istruttoria, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 30 ottobre 2018 ha ritenuto, per la fattispecie segnalata, di archiviare il procedimento di vigilanza, non rilevando ulteriori profili di intervento. Nel corso della medesima adunanza, il Consiglio ha ritenuto, invece, necessario un approfondimento di carattere generale sull’opportunità di attribuire l’incarico di RPCT al Comandante dirigente del corpo di Polizia locale. Su tale questione l’Autorità non ha ancora avuto modo di pronunciarsi.


Ritenuto in diritto


Per procedere all’esame della questione occorre, da una parte, tenere in considerazione i criteri di scelta del RPCT previsti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e le indicazioni fornite dall’Autorità nei PNA e nei relativi aggiornamenti, nonché in apposite Delibere. Dall’altra, valutare il quadro normativo e giurisprudenziale relativo ai dirigenti del Corpo di polizia locale ai sensi della normativa vigente, tra cui la legge 7 marzo 1986, n. 65 «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia locale».

Per quanto riguarda i criteri di scelta del RPCT, la legge 6 novembre 2012, n. 190, all’art. 1 co. 7 stabilisce che «l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione».

L’Autorità ha, finora, indicato, nei PNA, nei relativi aggiornamenti e da ultimo, nella Delibera n. 840/2018 recante «Richieste di parere all’ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)», che l’attribuzione delle funzioni di RPCT è preferibile ricada su dirigenti o funzionari che si trovino in una posizione di stabilità nell’amministrazione al fine di garantire un’adeguata conoscenza del funzionamento della stessa; che non provengano direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all’Autorità di indirizzo politico; che non si trovino in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi. Dovrebbero, quindi, compatibilmente con la struttura organizzativa dell’ente, essere esclusi dalla designazione i dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione, come, ad esempio, l’Ufficio gestione del patrimonio, l’Ufficio contratti, e in generale gli uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva (PNA 2016 (§ 5.2). La scelta che spetta all’organo di indirizzo è comunque espressione dell’autonomia organizzativa di ogni ente.

Al riguardo occorre anche richiamare la recente Delibera ANAC n. 841 del 2 ottobre 2018 «Sull’attribuzione dell'incarico di RPCT al Direttore del Dipartimento Legale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale (AdSP), Dirigente, Avvocato iscritto all’albo speciale di cui all’art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247». In tale precedente, l’Autorità ha esaminato i compiti e le funzioni del RPCT e ha ritenuto che il ruolo di RPCT comporta numerose attribuzioni alcune delle quali possono presentare profili di natura gestionale e sanzionatoria (Delibera 841/2018).

Quanto alla normativa sul corpo della polizia locale, occorre, in primo luogo, considerare la legge speciale n.  65 del 1986 «Legge quadro sull'ordinamento della Polizia locale» ove si delinea l’organizzazione del servizio nonché compiti e funzioni degli appartenenti allo stesso.

Ai sensi della richiamata legge i comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, possono organizzare un servizio di polizia locale che gestiscono nelle forme associative previste dalla legge dello Stato (art.1).

Il personale che svolge servizio di polizia locale (e, quindi, ivi incluso il Comandante della polizia locale) può esercitare funzioni di polizia locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza (art. 5).

Nel rispetto della disciplina statale, la legge regionale provvede a dettare le norme per l’istituzione del servizio di polizia locale tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i Comuni (art. 6).

I Comuni possono definire, con proprio regolamento, l'ordinamento e l'organizzazione del servizio di polizia locale. Solo laddove il servizio di polizia locale sia svolto da almeno sette addetti, si può istituire il Corpo di polizia locale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 (art. 7, commi 1, 2 e 3). Nelle ipotesi in cui non si raggiunga il numero minimo di personale indicato dalla legge, il servizio di polizia locale non può essere eretto in “Corpo” ma piuttosto deve essere organizzato in “servizio” (art. 1).

La legge precisa poi che l'ordinamento del Corpo si articola di regola in: responsabile del Corpo (comandante), addetti al coordinamento e al controllo, operatori (vigili) (art. 7, co.3).

Quanto ai rapporti tra Sindaco e comandante del Corpo di polizia locale, l’art. 9 stabilisce che quest’ultimo è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. Il Sindaco, a sua volta, è l'organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune (artt. 1 e 2).

L’Autorità si è già espressa sulla figura del comandante della polizia locale, con particolare riferimento a situazioni di conflitto di interessi, affermando che «sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale,indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata laresponsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attivitàdi vigilanza e controllo» (orientamento n. 57 del 3 luglio 2014, come modificato dall’orientamento n. 19 del 10 giugno 2015). Il fine era quello di fornire indicazioni volte ad evitare che il cumulo di incarichi potesse compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi in relazione alle previsioni di cui alla l. 190/2012.

Nel contesto sopra delineato si è inserita la l. 28 dicembre 2015, n. 208 «legge di stabilità 2016» il cui art. 1, comma 221 stabilisce che «Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia locale.  Per la medesima finalità, non   trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale».

La richiamata norma ha reso possibile il conferimento di incarichi dirigenziali senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale.

La giurisprudenza amministrativa ha fissato alcuni principi che riguardano il ruolo del Corpo di Polizia locale nonché quello del Comandante e della sua autonomia.

In merito alla posizione del Corpo rispetto alle altre strutture amministrative comunali, il Consiglio di Stato ha rilevato che solo una volta eretto in Corpo, ovvero nei comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti (art. 7, l. n. 65/1986), esso rappresenta un'entità organizzativa unitaria ed autonoma rispetto alle altre strutture organizzative del Comune, la quale non può essere considerata una struttura intermedia (come Sezione) inserita in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura (Cons. St.,  Sez. V, 27agosto 2012, n. 4605; Cons. St., sez. V, 14 maggio 2013, n.2607).

Il Corpo di polizia   è costituito dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale e al cui vertice è posto un comandante, anche egli vigile urbano, che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco. Tale posizione non è affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al Corpo di polizia locale (Cons. St., sez. V, 14 maggio 2013, n.2607).

Nel caso in cui il servizio di Polizia locale non sia eretto in Corpo - ove non si raggiunga il numero minimo di personale indicato dalla legge - il servizio di polizia locale deve essere organizzato in “servizio” e viene incardinato in una struttura più ampia al cui vertice è posto altro dirigente. (Cons. St., sez. V, 14 maggio 2013, n.2607).

Il giudice amministrativo ha evidenziato (questo però ai sensi della legge regionale) «… l’incompatibilità delle funzioni di comandante con altri incarichi, per evitare eventuali conflitti di interesse… » e per « … l’evidente pericolo che il ruolo di controllore e controllato finiscano per sommarsi in un’unica figura… » (Cons. St.,  sez. V, 14 maggio 2013, n. 2607).

Sulla questione, come anticipato, vi è stato poi l’intervento del legislatore (co. 221, l. n. 208 del 2015 «legge di stabilità 2016») che ha sancito il «superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale» per cui non vi sarebbero ostacoli all’attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali al Comandante della Polizia locale.

Recentemente, in considerazione delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 il Consiglio di Stato (Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2019, n. 2147) ha evidenziato che il conferimento di ulteriori incarichi può essere attribuito anche ai dirigenti della polizia municipale nonché ai responsabili degli uffici o dei servizi nei comuni di più ridotte dimensioni che di figure dirigenziali siano privi. Anche nei confronti di questi ultimi si pongono infatti le esigenze di riordino delle competenze introdotte dal comma 221 della legge 208 del 2015 («legge di stabilità 2016»).

In applicazione dei delineati principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la modifica apportata da un Comune al regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, consistita nell’accorpamento di funzioni presso il settore polizia locale e nell’attribuzione al funzionario responsabile del medesimo settore di una serie di compiti ulteriori. Nello specifico, ci si riferisce in particolare: «ai procedimenti in materia di segnaletica stradale, ivi compresi quelli attinenti allo svolgimento delle procedure per l’acquisto ed eventuale posa in opera della segnaletica stradale verticale e orizzontale»; a quelli «di rilascio dei contrassegni per auto per soggetti disabili, passi carrabili, tesserini per l’esercizio della caccia e per la raccolta dei funghi»; ed ancora ai procedimenti «di gestione dei servizi cimiteriali, inclusa la procedura di individuazione del gestore del servizio; concessione loculi comunali»; quindi alla «notifica degli atti giudiziari e non giudiziari»; ed ancora ai «procedimenti di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico» e alla materia del «commercio e pubblici esercizi», che l’originario ricorrente aveva ritenuto non di competenza del settore al quale era preposto.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che le materie relative alle nuove attribuzioni contestate non possono ritenersi estranee alle funzioni di polizia municipale. Ciò in quanto «ai sensi della legge speciale sull’ordinamento della Polizia locale (co. 2, art. 5, l. n. 65/1986) il personale del corpo esercita anche funzioni di polizia giudiziaria; servizio di polizia stradale e  funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza (art. 5), nel cui ambito si collocano anche le attività di prevenzione e vigilanza sull’osservanza di norma e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori». Inoltre, «(…) nel loro complesso – precisa il giudice - tali funzioni si riferiscono ad ambiti materiali nei quali possono essere ricondotte anche le funzioni di amministrazione attiva oggetto della modifica regolamentare contestata dall’originario ricorrente, che nel perseguimento delle finalità di razionalizzazione delle strutture organizzative espresse dalla legge di stabilità per il 2016 il Comune di (….) ha attratto al settore polizia municipale»

Il giudice pertanto ha stabilito che l’attribuzione al settore della polizia locale di compiti ulteriori rispetto a quelli in origine svolti, anche se di carattere gestionale e di amministrazione attiva - correlate alle tipiche funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria e di pubblica sicurezza previste dalla legge quadro n. 65 del 1986 - sono coerenti con il disegno di razionalizzazione e di accorpamento delle strutture perseguito dalla legge di stabilità per il 2016.
Tanto premesso, fermo restando che la valutazione sul requisito di esclusività della funzione di dirigente Comandante del corpo di Polizia locale non spetta all’ANAC, l’Autorità, invece, ritiene di potersi esprimere, in via generale, sull’attribuzione a tale soggetto anche dell’incarico e delle funzioni di RPCT.

A proposito, giova, innanzitutto, rilevare che nell’ordinamento non sussiste alcuna incompatibilità tra lo svolgimento del ruolo di RPCT e quello di Comandante del corpo di Polizia locale.

La questione, dunque, può essere affrontata in termini di opportunità o meno dello svolgimento contemporaneo delle due funzioni, tenuto conto che anche il RPCT svolge funzioni gestionali.

Si fa riferimento ad un precedente dell’Autorità rilevante nel caso di specie (Delibera n. 841/2018, richiamata in premessa) ove, con riguardo alle funzioni del RPCT è stato osservato che, sebbene quest’ultimo non svolga prettamente funzioni di amministrazione attiva, nel modo tradizionalmente inteso (adozione di atti e di provvedimenti amministrativi connessi al raggiungimento dei fini istituzionali della p.a.), esso svolge, tuttavia, importanti compiti quali la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e la verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione ivi contenute. Tali attività lo inducono a rapportarsi costantemente con le varie strutture dell’amministrazione, con l’organo di indirizzo politico e con tutti i dirigenti dell’ente. Inoltre, al RPCT spetta anche l’importante compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, ai sensi dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio.

Ciò detto, occorre considerare che  la giurisprudenza - che ha sempre imposto prudenza circa l’affidamento di incarichi gestionali al Comandante della polizia locale per via delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che potrebbe crearsi - dopo l’intervento della legge di stabilità 2016, ha ritenuto legittimi negli enti locali assetti organizzativi in cui si affidano ai comandanti della Polizia locale compiti ulteriori - sebbene correlati alle tipiche funzioni previste dalla legge quadro n. 65 del 1986 - di carattere gestionale e di amministrazione attiva (C.d.S. n. 2147/2019).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ad avviso dell’Autorità, in coerenza l’obiettivo perseguito dalla legge di stabilità per il 2016, nonché in coerenza con la recente pronuncia del giudice amministrativo (C.d.S. sent. n. 2147 2019) può essere attribuito al Comandante della Polizia anche l’incarico di RPCT, con le necessarie cautele.

Particolare attenzione deve essere posta circa l’attribuzione dell’incarico di RPCT nel caso in cui al Comandante della Polizia sia già assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva ai sensi del comma 221 della legge 208 del 2015 («Legge di stabilità 2016»). La scelta rimane nell’autonomia di ogni singolo ente che avrà cura di svolgere un’attenta valutazione e di motivare adeguatamente al fine di evitare la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi tra le diverse attività svolte.
Alla luce di quanto sopra premesso:

Il Consiglio delibera

Nulla osta a che al Comandante della Polizia locale sia attribuito anche l’incarico di RPCT.  

L’Amministrazione presterà, tuttavia, le dovute cautele nell’effettuare tale nomina, specie nel caso in cui a tale soggetto sia già assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva ai sensi del comma 221 della legge 208 del 2015 («Legge di stabilità 2016»). In tal caso, l’organo di indirizzo dell’amministrazione cui è attribuito il compito di nominare il RPCT avrà l’onere di valutare, di volta in volta, se l’eventuale commistione e cumulo tra le funzioni di vigilanza e di controllo tipiche della polizia locale e le funzioni amministrative e gestionali proprie di altri incarichi dirigenziali in capo alla figura dirigenziale del Comandante Capo della polizia locale, possano essere confliggenti con le funzioni tipiche del RPCT. Su tali ipotesi sarà cura dell’organo cui spetta la nomina, evitare che si configurino situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi, tra le diverse attività svolte.

Ogni soluzione adottata dall’organo di indirizzo sulla scelta del RPCT va, comunque, opportunamente motivata.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 19 giugno 2019
Il Segretario Maria Esposito

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Art.. 53 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza - Indirizzi applicativi.

Circolare MININTERNO

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Avviso di trasporto di prodotti esplodenti di I, IV e V categoria - Modalità di comuni­cazione - Circolare MIninterno

Avviso di trasporto di prodotti esplodenti di I, IV e V categoria - Modalità di comuni­cazione
Sentenza n. 4078 del 2019 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

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Articoli Pirotecnici: Limitazione alla vendita -Circolare MIninterno



Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante: "Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici".
Limitazioni alla vendita - Direttive.


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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sulla Micromobilità

Già nelle prossime settimane potrà partire la sperimentazione nei comuni interessati


13 luglio 2019 – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo la registrazione alla Corte dei Conti, il decreto ministeriale sui monopattini elettrici - il cosiddetto “Dm Micromobilità”- che entra formalmente in vigore. Già nelle prossime settimane, quindi, i Comuni interessati potranno far partire la sperimentazione di monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel.

Si attua così una parte di quella svolta green a cui il Mit sta lavorando. Questi mezzi, nuova espressione della mobilità dolce e pulita, potranno rappresentare una valida alternativa per i nostri itinerari di tutti i giorni in città, anche in un'ottica di intermodalità degli spostamenti, andando a ridurre il traffico nelle strade e tutelando anche l'ambiente.

La sperimentazione potrà prendere avvio da subito nelle città che aderiranno e permetterà la circolazione questi mezzi non previsti dal Codice e dunque fino ad oggi vietati. Il decreto, attuativo di una norma della legge di Bilancio 2019, stabilisce che monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel potranno circolare in ambito urbano, previa delibera comunale, su alcune aree, tutelando la sicurezza di tutti. La sperimentazione, che dovrà essere chiesta dalle singole città entro un anno dall’entrata in vigore del dm, potrà durare minimo un anno e massimo due anni.

La circolazione di monowheel e hoverboard è ammessa solo nelle aree pedonali e a velocità inferiore a 6 km/h. Nelle aree pedonali potranno circolare anche i segway ed i monopattini ma sempre entro i 6 km/h. Segway e monopattini saranno ammessi anche su percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e zone 30 e strade con limite di velocità di 30 km/h, a velocità non superiore a 20 km/h. Tutti i mezzi devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità previsti.

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è consultabile al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-12&atto.codiceRedazionale=19A04569&elenco30giorni=false
 
MIT

Codice della strada: ecco le modifiche all’esame del Parlamento


12 luglio 2019 - È stato approvato dalla Commissione Trasporti della Camera, in prima lettura, il disegno di legge di modifica del Codice della Strada.
Tante le novità che, con il sostegno e l’approvazione del Governo, sono state inserite nel testo base, con l’obiettivo di migliorare il trasporto di persone e aumentare la sicurezza, soprattutto dei soggetti vulnerabili.
In particolare, sono state previste zone a traffico limitato o aree pedonali davanti le scuole, almeno negli orari di ingresso e di uscita degli alunni; è previsto il raddoppio delle sanzioni per chi occupa un parcheggio dei disabili senza averne facoltà, oltre all’obbligo di installazione di cinture di sicurezza sugli scuolabus, e l’inasprimento delle multe per chi non rispetta i segnali di stop ai passaggi a livello, oltre ad un aumento delle sanzioni per chi usa il cellulare alla guida.

Diverse anche le novità inserite in Parlamento per incentivare la mobilità ciclistica e personale: si prevede la circolazione in autostrada di moto elettriche, al momento escluse e per la biciclette viene inserita la casa avanzata in prossimità dei semafori e l’obbligo del rispetto di distanza laterale dalle bici in fase di sorpasso.

Con l’ok del Governo sono state introdotte anche norme di semplificazione: si permetterà, in caso di deterioramento della targa, di restituirla ed avere un duplicato, senza dover affrontare le più onerose spese di re-immatricolazione; e si allunga da sei mesi a un anno la validità del foglio rosa, così da poter sostenere fino a tre prove di esame per la patente.

Ora il testo dovrà passare in Aula alla Camera per poi essere inviato all’approvazione del Senato. 
MIT

sabato 13 luglio 2019

. Divieto di circolazione, a decorrere dal 1 luglio 2019, dei veicoli a motore di categoria M2 e M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 ad uso autoscuola.

Circolare Prot. 0145342 DGTNO del 11 luglio 2019 - Art. 1, comma 232 legge 23 dicembre 2014, n. 190 . Divieto di circolazione, a decorrere dal 1 luglio 2019, dei veicoli a motore di categoria M2 e M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 ad uso autoscuola.

Tachigrafo intelligente e rilascio carte tachigrafiche di nuova generazione

Ministero dell'Interno
Adeguamento al Regolamento (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 di applicazione del Regolamento (UE) 165/2014. Tachigrafo intelligente e rilascio carte tachigrafiche di nuova generazione


(Circ. n. 300/A/6175/19/111/20/3)

ASAPS

domenica 7 luglio 2019

Mediatore del diporto: parere dal CDS - A breve la SCIA per svolgere l'attività

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento sull'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto
Cons. St., sez. cons. atti norm., 1 luglio 2019, n. 1929

Obbligo per le sale gioco di rispettare gli orari di apertura imposti dal Sindaco

Cons. St., sez. III, 1 luglio 2019, n. 4509 – Pres. Frattini, Est. Calderoni


Giochi – Ludopatia – Esercizi – Orari – Imposizione – Legittimità.

E’ legittima la prescrizione, inserita nella licenza per l’esercizio di attività di gioco lecito, rilasciata dalla Questura, che prevede che “devono essere rispettati gli orari imposti dal Sindaco in materia di apertura degli esercizi pubblici localizzati nel territorio. Il cartello dell'orario dell'attività deve essere esposto ben visibile al pubblico, all'ingresso del locale” (1).


(1) Come chiarito con la sentenza n. 4867 del 2018 è configurabile non solo e non tanto la legittimazione, ma l'esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell'amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco, per altro verso al principio di precauzione, citato nell'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il cui campo di applicazione si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.

L'assioma fondamentale di tale ultimo principio è che nell'ipotesi di un rischio potenziale, laddove vi sia un'identificazione degli effetti potenzialmente negativi di un'attività e vi sia stata una valutazione dei dati scientifici disponibili, è d'obbligo predisporre tutte le misure per minimizzare (o azzerare, ove possibile) il rischio preso in considerazione, pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di contemperamento degli interessi coinvolti.

Quanto a siffatto contemperamento e, dunque, all’osservanza del principio di proporzionalità, la sentenza n. 4867 del 2018 ha osservato (cfr. punti 5.3. e ss. della stessa) come - con l'adozione di ordinanze restrittive degli orari apertura delle sale da gioco analoghe a quella di cui qui si controverte - le Amministrazioni “abbiano realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie.
Tanto sulla scorta del canone secondo cui il principio di proporzionalità permette la limitazione dei diritti e delle libertà nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge”.
 https://www.giustizia-amministrativa.it

Fondo per salario accessorio

Le risposte della Ragioneria generale dello Stato sono contenute nella nota protocollo n. 169507/2019
pubblicata su telegram

Benessere animale, in estate stop al trasporto sopra i 30 gradi

Blocco alla movimentazione di animali vivi se la temperatura supera i 30 gradi. Il ministero della Salute ricorda che, con il caldo estivo e l’aumento della temperatura, occorre programmare in modo adeguato il trasporto di animali da allevamento su lunghe distanze.
Oltre alle ragioni di natura etica che sottendono alla tutela e al rispetto del benessere animale, la Direzione della sanita animale e dei farmaci veterinari del ministero (DGSAF) ricorda, in una nota, quanto indicato dal Regolamento (CE) n.1/2005 che impone l’obbligo di garantire la salute durante gli spostamenti nei mesi più caldi, pianificando correttamente e adeguatamente i viaggi più lunghi, via terra o via mare, sia attraverso l’Unione che verso Paesi Terzi.
In modo particolare, occorre fare molta attenzione:
  • temperature eccessivamente elevate,
  • idoneità degli animali ad essere trasportati,
  • stato fisiologico,
  • densità del carico,
  • quantità e qualità della lettiera,
  • rispetto delle soste e dei tempi di riposo, di abbeverata e di alimentazione
I Servizi veterinari competenti devono attentamente valutare tali aspetti prima di autorizzare lunghi viaggi di animali vivi. Bisogna soprattutto ricordare che nei casi in cui le temperature lungo il tragitto e in partenza dall’Italia fossero ritenute superiori ai 30°C. i trasporti non devono essere autorizzati.
Di conseguenza, gli spostamenti devono essere pianificati durante le ore più fresche della giornata, possibilmente nelle ore notturne, tenendo in considerazione una serie di fattori come l’effettiva necessità di una immediata partenza, le temperature previste lungo il tragitto e all’interno del mezzo di trasporto, gli eventuali blocchi effettuati da altri Stati Membri sul proprio territorio a causa del caldo eccessivo.
Allo stesso modo, l’organizzazione dei viaggi via mare, anche tra Paesi dell’Unione, dovrà essere adeguatamente e coerentemente pianificata, così come le necessarie soste, la scelta degli orari delle navi e dei porti di imbarco.
Inoltre, dovrà essere posta attenzione agli orari di apertura dei posti di controllo negli altri Stati Membri e in particolare alla preventiva prenotazione di quello presso il Posto di Ispezione Frontaliera in uscita dal territorio bulgaro nel caso sia necessario usufruirne.
La DGSAF ricorda che quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1/2005 non si applica al trasporto degli animali da compagnia. Tuttavia, oltre al rispetto delle norme sanitarie, sull’applicazione del microchip e sul rilascio del passaporto, nella stagione più calda resta forte l’obbligo alla tutela della salute e al rispetto del benessere animale se si sceglie di viaggiare, soprattutto nelle ore più calde, con i propri amici a quattro zampe.
Consulta la nota del 3 luglio 2019
 http://www.salute.gov.it

venerdì 5 luglio 2019

Misure di contrasto assenteismo, accelerazione assunzioni,mobilità tra pubblico e privato e buoni pasto


LEGGE 19 giugno 2019, n. 56
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (19G00064) (GU Serie Generale n.145 del 22-06-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2019 


LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 “Concretezza delle Pubbliche Amministrazioni”, in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2019 e in vigore a partire dal 7 luglio 2019

Entra in vigore a partire dal 7 luglio 2019 la legge n. 55 del 2019 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”.
L’obiettivo della nuova legge, che porta a compimento un disegno di legge governativo, e in particolare del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno,  è quello di individuare soluzioni concrete per garantire l’efficienza della pubblica amministrazione, il miglioramento immediato dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Il contenuto della legge

L’art. 1 prevede l’istituzione del Nucleo della concretezza
Tale nuovo organo avrà il compito di verificare l’efficienza di intervento delle P.A., individuare le problematicità e suggerire azioni correttive, potendo a tal fine utilizzare ispezioni e sopralluoghi.
Allo stesso Nucleo è affidata l’elaborazione di un “piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni”.
Previsto inoltre un apposito elenco, una specie di black list delle amministrazioni, dove saranno identificate le P.A. inadempienti.
L’art. 2 contempla le misure per il contrasto all’assenteismo.
Si prevede che le P.A. introducano “nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso”.
Si prevede che tali meccanismi di rilevamento, come l’utilizzo delle  impronte digitali, si applichino ai dirigenti di livello meno alto.
Sono invece esclusi dalla norma i docenti delle scuole di ogni livello, mentre per i dirigenti scolastici si prevede che, con successivo decreto ministeriale, siano previste specifiche modalità di controllo.
L’art. 3 detta misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella P.A.
Si tratta di uno sblocco del turnover della PA, con una serie di norme di semplificazione sullo svolgimento delle procedure concorsuali.
Si autorizzano le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, a procedere, a decorrere dall’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.
Viene fatta salva, in ogni caso, la disposizione dell’art. 1 c.399 della legge di Bilancio 2019, che ha stabilito il blocco per le assunzioni di molte amministrazioni.
La riforma fissa anche delle priorità generali alle nuove assunzioni.
Il piano dei fabbisogni delle PA dovrà prevedere di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) contabilità pubblica e gestione finanziaria; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.
Previsto anche un portale del reclutamento online. Vengono introdotte modifiche in materia di composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, con l’istituzione di un Albo nazionale dei componenti delle commissioni
L’art. 4 ha ad oggetto la mobilità tra il sistema del lavoro pubblico e quello privato
La disposizione modifica il Testo Unico del Pubblico impiego, estendendo la possibilità di mobilità anche ai dipendenti “semplici”, e non solamente ai dirigenti.
L’art. 5 interviene sulla materia dei buoni pasto.
 https://www.giurdanella.it

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giovedì 4 luglio 2019

Seggiolini: Proroga del termine di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 172, comma 1-bis, C.d.S.

Ministero dell'Interno
Legge 1 ottobre 2018, n. 117, recante "Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi". Proroga del termine di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 172, comma 1-bis, codice della strada

(Circ. n. 300/A/5921/19/109/12/3/4 del 3 luglio 2019)
ASAPS

Sea watch: Era o non era una nave da guerra la motovedetta della GDF?


Per la Cassazione lo è (anche nel 2006) ma per il GIP NO.C'è qualcosa che non torna-
Ma prima di leggerci questa bella sentenza vediamo il ruolo della Cassazione in Italia, tratto dal sito Istituzionale.

La domanda  che sorge spontanea è: nomofilattica de che?

In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Una delle caratteristiche fondamentali della sua missione essenzialmente nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare la certezza nell'interpretazione della legge (oltre ad emettere sentenze di terzo grado) è costituita dal fatto che, in linea di principio, le disposizioni in vigore non consentono alla Corte di Cassazione di conoscere dei fatti di una causa salvo quando essi risultino dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso la Corte stessa.
Il ricorso in Cassazione può essere presentato avverso i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel grado di appello o nel grado unico: i motivi esposti per sostenere il ricorso possono essere, in materia civile, la violazione del diritto materiale (errores in iudicando) o procedurale (errores in procedendo), i vizi della motivazione (mancanza, insufficienza o contraddizione) della sentenza impugnata; o, ancora, i motivi relativi alla giurisdizione. Un regime simile è previsto per il ricorso in Cassazione in materia penale.
Quando la Corte rileva uno dei vizi summenzionati, ha il potere-dovere non soltanto di cassare la decisione del giudice del grado inferiore, ma anche di enunciare il principio di diritto che il provvedimento impugnato dovrà osservare: principio cui anche il giudice del rinvio non potrà fare a meno di conformarsi quando procederà al riesame dei fatti relativi alla causa. I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione non sono, invece, vincolanti per i giudici, in generale, quando questi devono decidere cause diverse, rispetto alle quali la decisione della Corte Suprema può comunque considerarsi un "precedente" influente. In realtà, i giudici delle giurisdizioni inferiori si conformano alle decisioni della Corte di Cassazione nella maggioranza dei casi.

Cassazione penale, sez. III, 14 giugno 2006, n. 31403

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza del 20.4.2004 la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma di quella resa secondo il rito abbreviato in data 16.9.2003 dal G.U.P. del Tribunale veneziano, riduceva a un anno, quattro mesi e dieci giorni di reclusione la pena irrogata a P. F. per i delitti di cui ai capi a) b) e c), e confermava quella di un mese di arresto irrogata allo stesso per la contravvenzione di cui al capo d), con i doppi benefici di legge, avendolo giudicato colpevole dei seguenti reati:
a) art. 1100 c.n., perché, al comando della imbarcazione di sua proprietà, aveva commesso atti di violenza contro una imbarcazione della Guardia di Finanza che si era posta all’inseguimento della prima;
b) art. 635 c.p., comma 2, perché, effettuando una repentina manovra con la sua imbarcazione, provocava una collisione con la nave da guerra in dotazione della Guardia di Finanza, cagionandone il danneggiamento;
c) art. 337 c.p., perché con la violenta condotta descritta nei capi precedenti, aveva opposto resistenza ai pubblici ufficiali imbarcati sul natante della G.d.F., dopo che questi avevano intimato l’alt per procedere a un controllo sull’attività di pesca dei molluschi effettuata dall’imputato;
d) art. 1231 c.n., per aver montato sulla predetta imbarcazione da pesca un motore fuoribordo di potenza superiore a quella consentita.
Accertati in (omissis).
La Corte di merito accertava che in data 25.3.2002 una pattuglia della Guardia di Finanza di Chioggia, in servizio di controllo sulla pesca abusiva di molluschi, aveva individuato all’imboccatura del porto chioggiano un gruppo di imbarcazioni che trasportava molluschi.
L’unità navale (omissis) si era posta all’inseguimento di queste imbarcazioni, individuandone una per la quale si rendeva possibile l’abbordaggio. L’imbarcazione però, dopo l’intimazione di alt, si era data alla fuga a luci spente ed era riuscita a speronare l’unità militare provocandone la rottura dell’elica. Prima che l’imbarcazione riuscisse a far perdere le proprie tracce i militari operanti erano però riusciti ad annotarne il numero di matricola, corrispondente a (omissis), e individuarne il tipo e il colore.
Il giorno seguente, era stato accertato che l’imbarcazione era di proprietà di P.F.;
che era stata ricoverata presso il cantiere (omissis) di V. D.; che presentava uno squarcio nella zona poppiera, del tutto compatibile con la collisione verificatasi la sera precedente; e che montava un motore fuoribordo di potenza superiore di oltre kw 567 a quella consentita.
Tanto premesso in fatto, la Corte confermava la responsabilità del P., confutando i motivi di appello dedotti da quest’ultimo, sulla base delle seguenti considerazioni.
Era certa la identificazione del natante che aveva provocato la collisione e la rottura della elica della unità militare. Era anche certo che il P. aveva la proprietà e il possesso del natante; e che il medesimo (dopo l’iniziale ammissione di responsabilità davanti alla polizia giudiziaria, non utilizzabile ai fini del giudizio) si era valso della facoltà di non rispondere, omettendo così di indicare una ricostruzione alternativa della vicenda e comunque di dare una spiegazione sullo squarcio riscontrato nella sua imbarcazione.
Infine era corretta la qualificazione giuridica di nave da guerra per l’unità navale della Guardia di Finanza.
2 – L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi a sostegno. Più esattamente lamenta:
2.1 – mancanza e manifesta illogicità di motivazione, giacché la sentenza impugnata ha semplicemente riproposto le argomentazioni del primo giudice e non ha minimamente valutato le doglianze difensive.
In particolare – secondo il ricorrente – la sentenza non considera la contraddizione tra la relazione di servizio degli agenti (che aveva riferito di una completa identificazione del numero di matricola della imbarcazione) e la deposizione del maresciallo L.V., escusso d’ufficio ex art. 441 c.p.p., comma 5, (il quale dichiarò che avevano potuto annotare solo alcuni numeri della sigla). Aggiunge che la Corte ha invertito l’onere della prova quando ha desunto la responsabilità dell’imputato dalla circostanza che egli non aveva fornito spiegazioni o ricostruzioni alternative;
2.2 – inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all’art. 1100 c.p., sia laddove la sentenza attribuisce la qualifica di nave da guerra all’unità (omissis), sia laddove attribuisce la responsabilità dei reati all’equipaggio della imbarcazione privata, per giunta mai identificato;
2.3 – inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 337 c.p., giacché i giudici di merito non hanno considerato che non era mai stata messa a repentaglio l’incolumità fisica delle persone di equipaggio dell’unità (omissis);
2.4 – inosservanza e irronea applicazione dell’art. 1231 c.n., sul rilievo che tale norma presuppone che l’imbarcazione si trovi in navigazione e che il motore sia in acqua, mentre nella concreta fattispecie il natante si trovava in rimessaggio all’interno di un cantiere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Si devono anzitutto disattendere le censure di erronea applicazione delle norme incriminatrici (nn. 2.2, 2.3 e 2.4), giacché i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la sussistenza di tutti i reati contestati.
Sussiste anzitutto il delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra previsto e punito dall’art. 1100 c.n., essendo pacifico che l’imbarcazione dell’imputato aveva concretamente manovrato per opporsi all’inseguimento e all’abbordaggio da parte della motovedetta della Guardia di Finanza (omissis).
Indubbia è infatti la qualifica di nave da guerra attribuita a tale motovedetta, non solo perché essa era nell’esercizio di funzioni di polizia marittima, e risultava comandata ed equipaggiata da personale militare, ma soprattutto perché è lo stesso legislatore che indirettamente iscrive il naviglio della Guardia di Finanza in questa categoria, quando nella L. 13 dicembre 1956, n. 1409, art. 6, (norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi) punisce gli atti di resistenza o di violenza contro tale naviglio con le stesse pene stabilite dall’art. 1100 c.n., per la resistenza e violenza contro una nave da guerra.
Non rileva quindi che nel caso di specie i giudici di merito non abbiano positivamente verificato – come lamenta il ricorrente – se la motovedetta era concretamente iscritta nell’apposito ruolo del naviglio militare e se recava il segno distintivo del corpo militare (bandiera) – secondo gli altri criteri indicati da Cass. sez. 3^, n. 12326 dell’11.7.1988, Bottalico, rv. 179916.
Anche ai fini dell’applicazione dell’art. 1099 c.n. (rifiuto di obbedienza a nave da guerra), questa Corte ha già avuto modo di affermare che “una motovedetta armata della Guardia di Finanza, in servizio di polizia marittima, deve essere considerata nave da guerra” (Cass. Sez. 3^, n. 9978 del 30.6.1987, Morleo, rv. 176694).
3.1 – Ricorre anche il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p., che per giurisprudenza costante di questa Corte concorre con quello di cui all’art. 1100 c.n., in ragione della diversità del bene tutelato, individuato rispettivamente nella tutela fisica o morale del pubblico ufficiale e nella tutela della polizia marittima (Sez. 3^, n. 1988 del 16.12.1987, Esposito, rv.
177615; Sez. 3^, n. 21267 del 18.3.2003, Quaranta e altro, rv.
225306).
Non ha rilievo il fatto che la manovra della imbarcazione privata non abbia mai messo a repentaglio la incolumità fisica dell’equipaggio della motovedetta militare, giacché la materialità del delitto è integrata anche dalla c.d. resistenza impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente la persona fisica del pubblico ufficiale, comunque impedisce od ostacola l’esercizio della sua pubblica funzione. Quello concreto è un tipico caso di scuola di resistenza impropria, in cui il soggetto agente, per sfuggire all’alt impostogli dal pubblico ufficiale, dirige il proprio mezzo (marittimo o terrestre) contro il mezzo (marittimo o terrestre) adoperato dal pubblico ufficiale per l’esercizio della sua funzione. Se ne deve concludere che oggetto giuridico del delitto di cui all’art. 337 c.p., più che la libertà fisica del pubblico ufficiale è la libertà di esercizio della funzione pubblica contro ogni intralcio od ostacolo. Questa si configura come genus rispetto alla libertà di esercizio della funzione di polizia marittima, che è oggetto giuridico del delitto di cui all’art. 1100 c.n., la quale assume connotati specifici appunto perché è una funzione di polizia (modalità particolare di esercizio dello jus imperi) e si svolge in un ambiente come quello marino, nel quale è materialmente più facie eluderla od ostacolarla (uno spunto in tal senso è anche nella citata sentenza Esposito).
3.2 – Manifestamente infondata è poi la censura relativa alla contravvenzione di cui all’art. 1231 c.n., poiché risulta implicitamente dalle sentenze di merito che il motore fuoribordo superiore a quello consentito era montato sull’imbarcazione del P., non solo quando questa era ricoverata per la riparazione nel cantiere navale (omissis), ma anche il giorno precedente quando navigava nella acque antistanti al porto di Chioggia.
4 – Da ultimo non possono essere accolte le doglianze difensive in ordine alla personale responsabilità dell’imputato (v. soprattutto n. 2.1).
Infatti i giudici di merito hanno accertato che il P. era al comando della imbarcazione de qua stilla base di argomentazioni logicamente plausibili, che risultano incensurabili in sede di legittimità.
Né ha rilievo la divergenza, peraltro meramente asserita e non risultante dal testo del provvedimento impugnato, tra la relazione di servizio e la deposizione testimoniale del maresciallo L.V. in ordine alla identificazione – completa o meno – del numero di matricola della suddetta imbarcazione al momento dell’inseguimento in mare da parte della motovedetta della Guardia di Finanza. Basta considerare al riguardo che comunque gli agenti operanti erano riusciti a individuare il tipo e il colore della imbarcazione privata, nonché lo squarcio conseguente alla collisione, oltre che almeno i numeri iniziali della matricola, sicché nessun dubbio poteva sussistere sulla esatta identificazione della imbarcazione stessa.
5 – Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell’impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006

mercoledì 3 luglio 2019

Ztl: ecco le linee guida Mit per la regolamentazione

Riferimento importante per i comuni. Presto sistemi più omogenei per la circolazione stradale

2 luglio 2019 - Tutte le amministrazioni comunali dispongono ora di un riferimento importante cui tendere per le Zone a traffico limitato (Ztl) esistenti. Il Mit, per tramite della Direzione generale della Sicurezza Stradale, ha infatti emanato le Linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle Ztl, rivolte ai comuni che intendono istituire o modificare una Ztl esistente.

L’obiettivo è agevolare le procedure di autorizzazione all’installazione degli impianti di controllo automatico e, più in generale, realizzare sistemi segnaletici omogenei, coerenti e più facilmente riconoscibili dall’utenza stradale.

Le indicazioni contenute nelle Linee guida, coerenti con le disposizioni delle norme primarie e regolamentari vigenti, si applicano alle Zone a traffico limitato di nuova realizzazione, ma anche alle Zone a traffico limitato esistenti sia nel caso di loro modifica e adeguamento sia qualora si intenda attuare il controllo automatico.

Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato
 
 http://mit.gov.it