LEGGE 19 giugno 2019, n. 56
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (19G00064) (GU Serie Generale n.145 del 22-06-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2019
LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 “Concretezza delle Pubbliche Amministrazioni”, in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2019 e in vigore a partire dal 7 luglio 2019
Entra in vigore a partire dal 7 luglio 2019 la legge n. 55 del 2019 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”.
L’obiettivo della nuova legge, che porta a compimento un disegno di
legge governativo, e in particolare del Ministro per la pubblica
amministrazione Giulia Bongiorno, è quello di individuare soluzioni
concrete per garantire l’efficienza della pubblica amministrazione, il
miglioramento immediato dell’organizzazione amministrativa e
l’incremento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.
Il contenuto della legge
L’art. 1 prevede l’istituzione del Nucleo della concretezza
Tale nuovo organo avrà il compito di verificare l’efficienza di
intervento delle P.A., individuare le problematicità e suggerire azioni
correttive, potendo a tal fine utilizzare ispezioni e sopralluoghi.
Allo stesso Nucleo è affidata l’elaborazione di un “piano triennale
delle azioni concrete per l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni”.
Previsto inoltre un apposito elenco, una specie di black list delle amministrazioni, dove saranno identificate le P.A. inadempienti.
L’art. 2 contempla le misure per il contrasto all’assenteismo.
Si prevede che le P.A. introducano “nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e
della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica
biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in
sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente
in uso”.
Si prevede che tali meccanismi di rilevamento, come l’utilizzo delle
impronte digitali, si applichino ai dirigenti di livello meno alto.
Sono invece esclusi dalla norma i docenti delle scuole di ogni
livello, mentre per i dirigenti scolastici si prevede che, con
successivo decreto ministeriale, siano previste specifiche modalità di
controllo.
L’art. 3 detta misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella P.A.
Si tratta di uno sblocco del turnover della PA, con una serie di
norme di semplificazione sullo svolgimento delle procedure concorsuali.
Si autorizzano le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, a procedere, a
decorrere dall’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell’anno precedente.
Viene fatta salva, in ogni caso, la disposizione dell’art. 1 c.399
della legge di Bilancio 2019, che ha stabilito il blocco per le
assunzioni di molte amministrazioni.
La riforma fissa anche delle priorità generali alle nuove assunzioni.
Il piano dei fabbisogni delle PA dovrà prevedere di reclutare figure
professionali con elevate competenze in materia di: a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti
amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi
strutturali e della capacità di investimento; e) contrattualistica
pubblica; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) contabilità
pubblica e gestione finanziaria; f) controllo di gestione e attività
ispettiva; g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.
Previsto anche un portale del reclutamento online. Vengono
introdotte modifiche in materia di composizione delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici, con l’istituzione di un Albo
nazionale dei componenti delle commissioni
L’art. 4 ha ad oggetto la mobilità tra il sistema del lavoro pubblico e quello privato
La disposizione modifica il Testo Unico del Pubblico impiego,
estendendo la possibilità di mobilità anche ai dipendenti “semplici”, e
non solamente ai dirigenti.
L’art. 5 interviene sulla materia dei buoni pasto.
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