Non valida la notifica della multa all'indirizzo del Pra se l'automobilista risulta trasferito

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 5 luglio – 2 settembre 2011, n. 18049

(Presidente Schettino – Relatore Scalisi)
Svolgimento del processo
P.E. , con ricorso del 28 giugno 1999, a norma e nei termini di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 proponeva, davanti al Tribunale di Napoli, opposizione avverso la cartella esattoriale, suddivisa in tre sub cartelle recanti l'iscrizione a ruolo di 12 verbali di violazione al codice della strada, elevati dal Comune di Napoli Servizio di Polizia Municipale: a) la prima sub cartella è dell'importo di lire 2.505.00, la seconda è dell'importo di lire 1.476.800, la terza è dell'importo di lire 159.0000.

L'autorità procedente (il Comune di Napoli nella persona del Sindaco) produceva la documentazione e chiedeva il rigetto dell'opposizione per la quale erano decorsi i cinque anni.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1997 del 2004, accoglieva parzialmente l'opposizione: annullava cinque verbali, e ne convalidava i restanti sette. Annullava parzialmente le tre sub cartelle esattoriale impugnate, riducendo gli importi dalle stesse riportate.

Il Tribunale di Napoli osservava che: a) l'autorità procedente ha dimostrato di aver notificato quattro verbali a mano del portiere, di aver tentato la notifica di sette di essi senza che essa sia riuscita perché il destinatario risultava sloggiato, mentre non ha dimostrato di aver eseguito la notifica per uno solo di essi; b) pertanto: 1) va annullato il verbale di cui non si ha prova della notifica; 2) vanno annullati quelli notificati a mani del portiere, essendo nulla la notifica in quanto manca l'attestazione dell'agente postale di aver ricercato le persone di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890. 3) valida è 1 invece la notifica degli altri sette verbali perché la legge ammette la notifica all'indirizzo ufficiale risultante dal PRA, sicché l'art. 201 comma 5 cod. della strada non fa che operare una finzione giuridica diretta a rendere valida una notifica avvenuta nel luogo risultante dai registri PRA anche se il destinatario risulta sloggiato.

La cassazione della sentenza n. 1997 del 2004 del Tribunale di Napoli è stata chiesta da P.E. con ricorso affidato ad un motivo. Il Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore e la società GEST LINE spa. Commissario governativo per la riscossione dei tributi in persona del legale rappresentante pro tempore, intimati, non hanno svolta alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di gravame la ricorrente censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 201 del Codice della Strada. Avrebbe errato il Tribunale, secondo la ricorrente, per aver ritenuto che l'art. 201 C.d.S. legittimi una notifica virtuale e non reale, laddove afferma che allorquando la legge ammette la notificazione presso il luogo di residenza risultante dai registri PRA, benché il trasgressore sia da esso sloggiato,altro non fa che considerare valida una notifica inesistente,ossia ammette come valida una notifica solo virtuale in luogo diverso da quello di residenza del destinatario. Piuttosto, ritiene la ricorrente, anche l'art. 201 C.d.S. al comma 3 prevede una notificazione del verbale compiuta nell'indicare i soggetti che possono provvedere alla notificazione richiama, comunque le modalità da seguire per il compimento che individua espressamente in quelle del mezzo posta, secondo le norme sulla notificazione secondo il servizio postale, che non prevedono forme incomplete.

1.1. La censura ha ragione d'essere e va accolta per le ragione di cui si dirà.

1.2. Questa Corte ha avuto modo di esaminare la stessa questione e di aver espresso il principio, che intende ribadire per darne continuità, quello secondo cui la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 201 del Codice della Strada - a norma del quale "comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione..." - non è innovativa rispetto alla disposizione dell'art. 141 dell'abrogato codice della strada, dovendosi anch'essa interpretare nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che, nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario. (Sent. n. 5907 del 23/04/2002).

1.3. Nella specie le formalità di cui all'art. 140 c.p.c., non risultano essere state rispettate, relativamente ai verbali elevati dal Comune di Napoli serv. Polizia Municipale e recanti i nn. 1) (omissis) del 15 novembre 1994. 2) (omissis) del 10 novembre 1994; 3) (omissis) del 14 ottobre 1994; 4) (omissis) del 18 novembre 1994; 5) (omissis) del 2 novembre 1994; 6) (omissis) del 19 novembre 1994; 7) 40430396/94 del 22 novembre 1994. L'Amministrazione comunale opposta, si è, infatti, limitata a depositare l'avviso di ricevimento della notifica effettuata per posta - e restituita con la dicitura "sloggiato" - senza fornire alcuna prova, sulla stessa incombente, in ordine all'espletamento delle successive formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario e indispensabili per la validità della notifica.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall'accoglimento del ricorso e dalla rilevata nullità della notifica dei verbali di accertamento posti a base delle relative cartelle esattoriali in questione, deriva logicamente la nullità degli atti successivi ivi compresa la detta cartella - è consentito in questa sede pronunciare "nel merito" ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l'opposizione proposta dalla ricorrente con l'annullamento della cartella esattoriale impugnata.

Considerata l'obiettiva incertezza e particolarità della questione di diritto trattata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti, interamente, le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, accoglie l'opposizione anche in relazione ai verbali di cui in parte motiva. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e del giudizio di Cassazione.

Guida di autoveicolo, uso del cellulare, infrazione-Sentenza del G.di Pace di Palermo del 24 giugno 2011

Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione avverso un verbale redatto per violazione dell’art. 173 CdS, ha rigettato il ricorso, motivando il proprio provvedimento richiamando la Suprema Corte: “l'uso del cellulare…risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile…in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida ; ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati”.





                                                                       REPUBBLICA ITALIANA

                                                               IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                        UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO


Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitaleha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6574/2011 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi vertente TRA S. G., personalmente, residente in via A. De …..opponente CONTRO Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di P.M. Nicolò Vaglicaopposto costituitoOggetto : opposizione a sanzione amministrative ex L. 689/81.

                                                                          FATTO E DIRITTO


Con ricorso depositato il 11/05/2011 , l’opponente impugnava il verbale di contestazione n. ----, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo il 14.03.11 e contestato immediatamente allo stesso, per la violazione di cui all’art. 173 co. 2 e 3 del C.d.s., atteso che il conducente del veicolo contravvenzionato “faceva uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico, non a viva voce né dotato di auricolare, richiedente per il suo utilizzo l’uso delle mani”.L’opponente eccepiva al riguardo di avere usato il telefonino, al fine di rispondere ad una chiamata, allorquando il medesimo era fermo al semaforo rosso, e non durante la marcia, precisando che, all’atto della ripartenza “l’apparecchio era rimasto nella mano del sottoscritto nel movimento di riporlo”.Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo rilevava la fede privilegiata del verbale impugnato.
Dall’analisi dei motivi esposti dal ricorrente, non si ritiene giuridicamente accoglibile l’opposizione dallo stesso proposta.A tale riguardo, appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in ordine alla fattispecie contestata al ricorrente.L’art. 140 del C.d.s. - principio informatore della circolazione – dispone anzitutto che “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Il successivo art. 173 C.d.s., normando l’uso di determinati apparecchi durante la guida, prevede che “è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici. È consentito, viceversa, l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani”.
Dalla lettura integrale dell’articolo 173, pertanto, si evince come la sua ratio sia quella di prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida e, in particolare, l'impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.
Applicando tali considerazioni al caso in esame, emerge che “l'uso del cellulare…risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile…in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida ; ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati” : così, si è espressa di recente la Suprema Corte nella sentenza n. del 27.05.2008.
Fatta questa premessa, va poi rilevato che per giurisprudenza dominante della Suprema Corte di Cassazione, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, o da lui compiuti.
Trattasi, infatti, di atto pubblico dotato di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 del Codice Civile ( cosi’, tra le altre, Cass. Civ. 2988/96 ; 13010/97 ; 6302796 ).Alla luce di siffatte considerazioni, l’opponente, se avesse voluto vieppiù contestare la veridicita’ del verbale d’infrazione, avrebbe dovuto proporre querela di falso innanzi al Tribunale, competente in materia, piuttosto che limitarsi a svolgere alcune considerazioni sui fatti di causa, che, peraltro, non appaiono comunque giustificabili, atteso il principio giuridico suesposto.
In conclusione, non si ritiene giuridicamente fondata l’opposizione proposta, che pertanto viene rigettata.
Convalida, pertanto, il verbale di contestazione n. ,,,,, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo il 14.03.11, stante la sua legittimità.
Conseguentemente, condanna l’opponente, Sig. S. G., ex art. 204-bis C.d.s.,  al pagamento dell'importo della sanzione pecuniaria di € 152,00 , da effettuarsi entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza ed a vantaggio del Comune di Palermo.
Stante la specificità della controversia, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare fra le parti le spese legali.Si onera la Cancelleria della trasmissione della presente sentenza alla parte opposta, Comune di Palermo, entro trenta giorni dal deposito della stessa. 

                                                                                 P. Q. M.

Visti gli artt. 22 e 23 della Legge 689/81 ;Rigetta il ricorso proposto da S. … in data 11/05/2011, in quanto giuridicamente infondato.Conseguentemente, convalida il verbale di contestazione n. ---, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo il 14.03.11, stante la sua legittimità, condannando l’opponente, Sig. S. G., ex art. 204-bis C.d.s.,  al pagamento dell'importo della sanzione pecuniaria di € 152,00 , da effettuarsi entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza ed a vantaggio del Comune di Palermo.
Spese processuali compensate.
Si onera la Cancelleria della trasmissione della presente sentenza alla parte opposta, Comune di Palermo, entro trenta giorni dal deposito della stessa.
Cosi’ deciso in Palermo il 24/06/2011.

                                                                                      Il Giudice di Pace

                                                                                  ( Dott. Vincenzo Vitale )

Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

Art. 171. - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto
obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. (1)
1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motocicli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza,
secondo le disposizioni del regolamento.
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 76,00 a Euro 306,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato,
della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (2)
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 798,00 a Euro 3.194,00.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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(1) la parte in rosso è stata modificata dal comma 1, art. 28, legge 29/7/2010, n. 120, S.O. n. 171, G.U. 29/7/10, n. 175.
 (2) modificato dalla legge 24/11/2006 n. 296, S.O. n. 233, GU n. 277 del 28/11/2006 che ha convertito il dl 262/06
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Per le violazioni di cui all’art. 171 C.d.S. relative all’uso del casco che comportano il fermo amministrativo, il ciclomotore o il motociclo possono essere sempre affidati in custodia al proprietario. Non si applicano, perciò, le disposizioni dell’art. 214, comma 1-ter.Tuttavia, se il proprietario non è presente o prontamente reperibile, il veicolo fermato non può essere affidato in custodia al conducente o ad altro obbligato in solido e, quindi, deve essere fatto trasportare presso un custode-acquirente dove può essere successivamente ritirato dal proprietario, se questi vuole assumerne la custodia (Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Specialità Circolare n. 300/26711 del 21 settembre 2007)
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214. - Fermo amministrativo del veicolo.
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter (*), nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro
soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un
luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le
caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo
amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la
violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di
circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,00 a euro 2628,00,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le
modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la
legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta
contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un
ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del
veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-
bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia,
con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di
trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all’interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l’accertamento della violazione, l’ordinanza
estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’art. 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle
sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,00 a euro 2.628,00. È disposta, inoltre, la
confisca del veicolo. 
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DECRETO del 1° marzo 2004 (GU n. 74 del 25-3-2004) - “Modalità e caratteristiche del
sigillo da apporre sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo”.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l’art. 11, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di
seguito indicato «codice della strada», che demanda al Ministero dell’interno il coordinamento dei servizi
di polizia stradale da chiunque espletati;
Visti gli articoli 213 e 214 del codice della strada;
Visto l’art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326;
Visto l’art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di seguito indicato come
«regolamento di esecuzione del codice della strada»;
Considerato che l’art. 214, comma 1 del codice della strada, come modificato dall’art. 38 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, prescrive che sul veicolo
sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo deve essere collocato un
sigillo, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministero dell’interno;
Decreta:
Art. 1. (Caratteristiche del sigillo apposto sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo)
1. Il sigillo, che deve essere collocato sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo
amministrativo, è costituito da un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta recante l’iscrizione: «Veicolo sottoposto a fermo» con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto, conformemente ai modelli A e B, allegati al presente decreto. Il sigillo, realizzato in un unico pezzo, deve essere riprodotto o anche solo rivestito da materiale che presenti caratteristiche merceologiche adeguate che ne consentano la sua esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la durata presumibile dello stato di fermo, senza che vengano a determinarsi significative variazioni di leggibilità delle iscrizioni impresse.
2. Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo tale che non sia possibile la sua rimozione, la sua separazione dal veicolo o il suo occultamento, senza violarne l’integrità in modo irreversibile ed evidente.
3. Il sigillo deve recare in modo ben visibile l’indicazione dell’ufficio o del comando che lo ha apposto,nonché l’emblema della Repubblica italiana o lo stemma dell’amministrazione dalla quale l’organo accertatore dipende. L’altezza dei caratteri con i quali è composta l’iscrizione contenente tali dati identificativi non può essere inferiore a 4 mm.
Art. 2. (Modalità di apposizione e rimozione dei sigilli)
1. I sigilli sono apposti dall’organo di polizia stradale che ha accertato l’illecito amministrativo al quale consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo ovvero da altro organo di polizia stradale, tra quelli indicati dall’art. 12, commi 1 e 2, del codice della strada, appositamente delegato a compiere l’operazione.
2. Su ogni veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono essere apposti almeno due sigilli: uno nella parte anteriore ed uno nella parte laterale in corrispondenza o in prossimità del posto di guida. Sui ciclomotori, sui rimorchi, sui motocicli ovvero sulle macchine agricole ed operatrici può essere apposto un solo sigillo nella parte anteriore.
3. In ogni caso, i pannelli devono essere apposti, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione, per la visuale del conducente, per la sua libertà di movimento nonché della possibilità di azionare i comandi di guida, su parti del veicolo che ne consentano, in ogni momento, la chiara leggibilità. Sui veicoli dotati di carrozzeria chiusa e superfici vetrate, i sigilli, ove possibile, devono essere collocati all’interno del veicolo, preferibilmente sul vetro laterale anteriore o posteriore ovvero sul lunotto posteriore.
4. Al termine del periodo di fermo amministrativo, i sigilli devono essere rimossi a cura dell’organo di
polizia stradale che li ha apposti, ovvero, anche su richiesta della persona a cui il veicolo è affidato in
custodia, da altro organo di polizia stradale tra quelli indicati dall’art. 12, comma 1, del codice della strada appositamente delegato, competente rispetto al luogo in cui il veicolo è stato custodito per tutta la durata del fermo amministrativo.
5. Della rimozione dei sigilli deve essere redatto apposito verbale con la descrizione dello stato e
dell’integrità degli stessi al momento della rimozione. Se la rimozione è compiuta da organo di polizia
stradale diverso da quello che li aveva apposti, il verbale di rimozione deve essere trasmesso, senza
ritardo, a quell’ufficio o comando.
Art. 3. (Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2004 Il Ministro: Pisanu
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Allegato 6

 
OGGETTO: VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA ai sensi dell’art. 214 CDS, per accertata violazione dell’art. ______ CdS con il veicolo tipo __________ targato________________ telaio___________________



In data______In data____________alle ore________in località____________________________________
Comune di________________________________________Provincia di______________________________
Noi sottoscritti___________________________________________________________________________
appartenenti all’Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al fermo amministrativo del veicolo in oggetto indicato in seguito alla violazione dell’art. ___________CDS, contestata con verbale n._______________ odierno a carico di________________________________ nato a _______________________________ in data______________.
Il veicolo in oggetto, ai sensi dell’art. 214, comma 1° CDS viene affidato in custodia a ____________
______________________________nato a ___________________________ il ______________________
e residente in ___________________________________ via/piazza________________________________
in qualità di:
CONDUCENTE PROPRIETARIO ESERCENTE POTESTA’ DI GENITORE
TITOLARE DEL CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE
Il custode si impegna a trasportare, depositare e custodire il veicolo presso ________________________
__________________________________________________________ posto al di fuori della sede stradale e non soggetto a pubblico passaggio.
Si da atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l’utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso
Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro.
Il custode consente che gli organo di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l’osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del Codice Penale. Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia.
Le spese sostenute per la custodia e altre operazioni pertinenti alla stessa, sono a completo ed esclusivo carico del custode che sottoscrive il presente atto. L’ufficio di Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto con l’eventuale incaricato al recupero del veicolo.
Il documento di circolazione viene - non viene ritirato ed allegato agli atti dell’ufficio.

CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO

CARROZZERIA
INTERNI
PNEUMATICI
COND. GENERALI
Ottima
Buoni
Buoni
Ottime
Normale
Macchiati
Discreti
Buone
Strisciata
Lacerati
Pessimi
Discrete
Ammaccata
Mancanti
Mancanti
Pessime











Con la sottoscrizione del presente atto il proprietario o il conducente nominato custode, è reso edotto della circostanza che, trascorso il periodo di fermo, i sigilli non possono essere rimossi senza l’intervento di un organo di polizia stradale. Si autorizza, pertanto, il custode a condurre il veicolo dal luogo di custodia all’ufficio di polizia di__________________________ per la via più breve, dal giorno successivo al termine del periodo di fermo amministrativo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. al Prefetto-Ufficio Territoriale del Governo di_______________________ ovvero, in alternativa, al Giudice di pace di _________________.


                                          il custode                                                                  I verbalizzanti
                       ______________________________                               ____________________________
 

Allegato 8
alla circ. prot. n. 300/4/1/31772/101/20/21/4  

 
OGGETTO: VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA ai sensi dell’art. 214 CDS, per accertata violazione dell’art. ______ CdS con il veicolo tipo __________ targato________________ telaio___________________


In data__________________alle ore________ in località _________________________________ Comune di ______________________________________________ Provincia di_____________________________
Noi sottoscritti __________________________________________________________________________,
appartenenti all’Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al fermo amministrativo del veicolo in oggetto indicato in seguito alla violazione dell’art. ___________CDS, contestata con verbale n._______________ odierno a carico di_________________ nato a _____________________________ in data__________ residente a _________________________________ in via ________________________,
visto che:
   La violazione è stata commessa da minorenne e non è stato possibile affidarlo al genitore o persona maggiorenne,
      il conducente/proprietario ha rifiutato la custodia,
  non è stato possibile affidarlo in custodia al conducente/proprietario perché sprovvisti dei prescritti requisiti,
Il veicolo in oggetto indicato, ai sensi dell’art. 214, comma 1° ter CDS, viene affidato in custodia a:____________________________________________________________, convenzionato con l’UGT-Prefettura di___________________________________ affinché lo custodisca nei propri locali siti in_____________________________________ via _____________________________________________
Il custode è tenuto a conservare il veicolo nelle medesime condizioni in cui gli è stato affidato.
Si da atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l’utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso
Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro.
Il custode consente che gli organo di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l’osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del Codice Penale. Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia.
Il documento di circolazione viene  - non viene ritirato ed allegato agli atti dell’ufficio.

CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO

CARROZZERIA
INTERNI
PNEUMATICI
COND. GENERALI
Ottima
Buoni
Buoni
Ottime
Normale
Macchiati
Discreti
Buone
Strisciata
Lacerati
Pessimi
Discrete
Ammaccata
Mancanti
Mancanti
Pessime

Con la sottoscrizione del presente atto il custode è reso edotto della circostanza che, trascorso il periodo del fermo amministrativo, i sigilli su di esso apposti non possono essere rimossi senza l’intervento di un organo di polizia stradale.
Si autorizza, pertanto, a condurre il veicolo presso__________________________per la via più breve, dal giorno successivo al termine del periodo di fermo amministrativo per la rimozione dei sigilli.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. Al Prefetto-Ufficio Territoriale del Governo di________________________________________ ovvero, in alternativa, al Giudici di pace di______________________
              il custode                                       I verbalizzanti                                           il conducente
 _________________________           ____________________________               __________________________
 
Allegato 3
alla circ. prot. n. 300/4/1/31772/101/20/21/4  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO
(art. 48 DPR n.° 445/2000)
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________, nato/a____________________________________________________ il __________________ e residente a_________________________________________________________________ (tel. _______________ ), nella qualità di proprietario/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio/utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo (tipo – marca - modello) ________________________________________ targato____________________, sottoposto a:
q       fermo amministrativo ai sensi dell’art.  ______ del Codice della Strada;
q     □  sequestro amministrativo ai sensi dell’art. ____ del Codice della Strada;
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi  del codice penale e delle leggi speciali in materia, al fine di ottenere l’affidamento in custodia giudiziale del predetto veicolo.----------------------
d i c h i a r a
 
q      □ di non essere sottoposto a misure di sicurezza detentive né a misure di prevenzione
q      □ di avere disponibilitilità, a titolo di ____________________________________,di un luogo idoneo, sito
      in ______________ via_______________________ n.________, per la custodia del veicolo indicato.
Addì____________________                                     firma  dell’avente diritto
                                                                               
                                                                                 _______________________

==============================================================================
La presente dichiarazione, non obbligatoria, è rilasciata al fine di ottenere l’affidamento in custodia del veicolo sopra indicato (Rif. verbale nr.__________________ ).
Le informazioni riportate nell’atto sono ad uso esclusivo della Pubblica Amministrazione.
La firma è stata apposta alla presenza del sottoscritto Pubblico Ufficiale.                 
Addì___________________                                                               il pubblico ufficiale
 

06/10/2011:Nuova modalità per fare ricorso al C.d.S. - Nuova modulistica adeguata - nuovi artt. 204 bis e 205 del C.d.S.

(V. successivo post 1 ottobre 2011)
Vi ho parlato tempo fa  in un precedente post dell'importanza fondamentale che riveste IL VERBALE   e recentemente  vi ho anche parlato del PROCESSO CIVILE A TRE RITI INVECE DI 33.
Qualcuno si starà chiedendo il nesso logico che lega questi due post.
Il nesso, sta nel fatto che,  dal 06 Ottobre 2011, con l'entrata in vigore  il decreto legislativo n. 150 del 01.09.2011 (quello appunto della riforma e semplificazione  dei riti civili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.09.2011), cambiaranno, tra l'altro, alcune  modalità per fare ricorso ai verbali del C.d.S., come  l'art. 204 bis  e 205 del C.d.S. ed alcuni articoli della legge n° 689/81.
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 RIEPILOGHIAMO:
 Il DECRETO LEGISLATIVO 01 settembre 2011, n. 150 (in G.U. 21/09/2011, n.220) ha disposto, tra l'altro modifiche del codice della strada e della legge n°689/81 :
  • (con l'art. 34, comma 6, lettera a)) la modifica dell'art. 204-bis del C.d.S.;
  • (con l'art. 36, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 204-bis del C.d.S.;
  • (con l'art. 36, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 22 della L. 689/81, commi 1,2,3,4,5,6 e 7;
  • (con l'art. 34, comma 6, lettera b)) la modifica dell'art. 205 del C.d.S.;
  • (con l'art. 36, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 205 del C.d.S..
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Questo cosa vuol dire per noi operatori?

CHE A PARTIRE DAL 6 OTTOBRE 2011 DOVREMO ADEGUARE LA MODULISTICA RELATIVA AI VERBALI DI CONTESTAZIONE E RENDERE EDOTTI TUTTI GLI UTENTI DELLA NUOVA PROCEDURA PREVISTA.


Pena l'annullabilità degli stessi (ma questo è solo un mio parere)

Spero che non siete entrati nel panico....
Basterà allegare al modello di verbale che normalmente utilizzate (come per es. questo ) un foglio  aggiuntivo come quello sotto riportato:

Art. 204-bis.
                 (Ricorso in sede giurisdizionale)

  1.  Alternativamente  alla  proposizione   del   ricorso   di   cui all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti  indicatinell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il  pagamento  inmisura ridotta nei  casi  in  cui  e'  consentito,  possono  proporreopposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo  1°settembre 2011, n. 150.»;
 
                             «Art. 205.

              (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)

  1. Contro l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  di  una  sanzioneamministrativa   pecuniaria   gli   interessati   possono    proporreopposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo  1°settembre 2011, n. 150.".

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150(stralcio)
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192) (GU n.220 del 21-9-2011 )

Art. 6 
 
 
              Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 
 
  1.  Le  controversie  previste  dall'articolo  22  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito  del  lavoro,  ove  non
diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 
  2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui  e'
stata commessa la violazione. 
  3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,  e  salve  le  competenze
stabilite da altre disposizioni di legge,  l'opposizione  si  propone
davanti al giudice di pace. 
  4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e' stata applicata per una  violazione  concernente  disposizioni  in
materia: 
    a) di tutela del lavoro, di igiene sui  luoghi  di  lavoro  e  di
prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
    b) di previdenza e assistenza obbligatoria; 
    c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora,  della
fauna e delle aree protette; 
    d) di igiene degli alimenti e delle bevande; 
    e) valutaria; 
    f) di antiriciclaggio. 
  5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale: 
    a) se per la  violazione  e'  prevista  una  sanzione  pecuniaria
superiore nel massimo a 15.493 euro; 
    b) quando, essendo la violazione punita con  sanzione  pecuniaria
proporzionale  senza  previsione  di  un  limite  massimo,  e'  stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro; 
    c) quando e' stata applicata una sanzione di  natura  diversa  da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima,  fatta  eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto  21  dicembre  1933,  n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285. 
  6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale. 
  7. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  8. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del
codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso e il decreto  sono  notificati,  a  cura
della  cancelleria,  all'opponente  e  all'autorita'  che  ha  emesso
l'ordinanza. 
  9. Nel giudizio di primo grado l'opponente  e  l'autorita'  che  ha
emesso  l'ordinanza  possono   stare   in   giudizio   personalmente.
L'autorita'  che  ha  emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di
funzionari  appositamente  delegati.  Nel  giudizio  di   opposizione
all'ordinanza-ingiunzione  di  cui  all'articolo  205   del   decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  il  prefetto   puo'   farsi
rappresentare  in  giudizio   dall'amministrazione   cui   appartiene
l'organo  accertatore,  la  quale  vi  provvede  a  mezzo  di  propri
funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
proventi della sanzione, ai  sensi  dell'articolo  208  del  medesimo
decreto. 
  10. Alla prima udienza, il giudice: 
    a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al  comma
6, lo dichiara inammissibile con sentenza; 
    b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza
addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo
che l'illegittimita' del provvedimento risulti  dalla  documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8. 
  11. Il giudice accoglie l'opposizione  quando  non  vi  sono  prove
sufficienti della responsabilita' dell'opponente. 
  12. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo'
annullare in  tutto  o  in  parte  l'ordinanza  o  modificarla  anche
limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che  e'  determinata
in una misura in ogni caso non  inferiore  al  minimo  edittale.  Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di  pace  non  si  applica
l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. 
  13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 

Art. 7 
 
 
             Dell'opposizione al verbale di accertamento 
                di violazione del codice della strada 
 
  1.  Le  controversie  in  materia  di  opposizione  al  verbale  di
accertamento  di  violazione  del  codice   della   strada   di   cui
all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono regolate dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  stabilito
dalle disposizioni del presente articolo. 
  2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
cui e' stata commessa la violazione. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni  dalla  data  di   contestazione   della   violazione   o   di
notificazione del verbale  di  accertamento,  ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo'  essere  depositato
anche  a  mezzo  del  servizio  postale.  Il  ricorso   e'   altresi'
inammissibile se e' stato previamente  presentato  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie. 
  5.  La  legittimazione  passiva  spetta  al  prefetto,  quando   le
violazioni opposte sono state accertate da  funzionari,  ufficiali  e
agenti dello Stato, nonche' da funzionari  e  agenti  delle  Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie  in  concessione  e  dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono  state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti,  rispettivamente,  delle
regioni, delle province e dei comuni. 
  6. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  7. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del
codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono  notificati,  a  cura
della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5. 
  8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi  anche  di
funzionari appositamente delegati. 
  9. Alla prima udienza, il giudice: 
    a) nei casi  previsti  dal  comma  3  dichiara  inammissibile  il
ricorso con sentenza; 
    b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza
addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo
che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla  documentazione
allegata  dall'opponente,  ovvero  l'autorita'  che  ha   emesso   il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7. 
  10. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo'
annullare in tutto o in parte il provvedimento  opposto.  Il  giudice
accoglie l'opposizione quando non vi  sono  prove  sufficienti  della
responsabilita'  dell'opponente.  Non  si  applica  l'articolo   113,
secondo comma, del codice di procedura civile. 
  11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice  determina
l'importo della sanzione in una misura compresa tra il  minimo  e  il
massimo edittale stabilito dalla legge per la  violazione  accertata.
Il  pagamento  della  somma  deve  avvenire  entro  i  trenta  giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,
con le modalita' di pagamento da questa determinate. 
  12. Quando rigetta l'opposizione, il  giudice  non  puo'  escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei  punti
dalla patente di guida. 
  13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 
 
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qui  puoi leggere un articolo pubblicato dall'asaps sull'argomento 

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