venerdì 30 settembre 2011

Guida di autoveicolo, uso del cellulare, infrazione-Sentenza del G.di Pace di Palermo del 24 giugno 2011

Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione avverso un verbale redatto per violazione dell’art. 173 CdS, ha rigettato il ricorso, motivando il proprio provvedimento richiamando la Suprema Corte: “l'uso del cellulare…risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile…in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida ; ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati”.





                                                                       REPUBBLICA ITALIANA

                                                               IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                        UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO


Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitaleha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6574/2011 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi vertente TRA S. G., personalmente, residente in via A. De …..opponente CONTRO Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di P.M. Nicolò Vaglicaopposto costituitoOggetto : opposizione a sanzione amministrative ex L. 689/81.

                                                                          FATTO E DIRITTO


Con ricorso depositato il 11/05/2011 , l’opponente impugnava il verbale di contestazione n. ----, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo il 14.03.11 e contestato immediatamente allo stesso, per la violazione di cui all’art. 173 co. 2 e 3 del C.d.s., atteso che il conducente del veicolo contravvenzionato “faceva uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico, non a viva voce né dotato di auricolare, richiedente per il suo utilizzo l’uso delle mani”.L’opponente eccepiva al riguardo di avere usato il telefonino, al fine di rispondere ad una chiamata, allorquando il medesimo era fermo al semaforo rosso, e non durante la marcia, precisando che, all’atto della ripartenza “l’apparecchio era rimasto nella mano del sottoscritto nel movimento di riporlo”.Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo rilevava la fede privilegiata del verbale impugnato.
Dall’analisi dei motivi esposti dal ricorrente, non si ritiene giuridicamente accoglibile l’opposizione dallo stesso proposta.A tale riguardo, appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in ordine alla fattispecie contestata al ricorrente.L’art. 140 del C.d.s. - principio informatore della circolazione – dispone anzitutto che “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Il successivo art. 173 C.d.s., normando l’uso di determinati apparecchi durante la guida, prevede che “è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici. È consentito, viceversa, l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani”.
Dalla lettura integrale dell’articolo 173, pertanto, si evince come la sua ratio sia quella di prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida e, in particolare, l'impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.
Applicando tali considerazioni al caso in esame, emerge che “l'uso del cellulare…risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile…in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida ; ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati” : così, si è espressa di recente la Suprema Corte nella sentenza n. del 27.05.2008.
Fatta questa premessa, va poi rilevato che per giurisprudenza dominante della Suprema Corte di Cassazione, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, o da lui compiuti.
Trattasi, infatti, di atto pubblico dotato di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 del Codice Civile ( cosi’, tra le altre, Cass. Civ. 2988/96 ; 13010/97 ; 6302796 ).Alla luce di siffatte considerazioni, l’opponente, se avesse voluto vieppiù contestare la veridicita’ del verbale d’infrazione, avrebbe dovuto proporre querela di falso innanzi al Tribunale, competente in materia, piuttosto che limitarsi a svolgere alcune considerazioni sui fatti di causa, che, peraltro, non appaiono comunque giustificabili, atteso il principio giuridico suesposto.
In conclusione, non si ritiene giuridicamente fondata l’opposizione proposta, che pertanto viene rigettata.
Convalida, pertanto, il verbale di contestazione n. ,,,,, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo il 14.03.11, stante la sua legittimità.
Conseguentemente, condanna l’opponente, Sig. S. G., ex art. 204-bis C.d.s.,  al pagamento dell'importo della sanzione pecuniaria di € 152,00 , da effettuarsi entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza ed a vantaggio del Comune di Palermo.
Stante la specificità della controversia, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare fra le parti le spese legali.Si onera la Cancelleria della trasmissione della presente sentenza alla parte opposta, Comune di Palermo, entro trenta giorni dal deposito della stessa. 

                                                                                 P. Q. M.

Visti gli artt. 22 e 23 della Legge 689/81 ;Rigetta il ricorso proposto da S. … in data 11/05/2011, in quanto giuridicamente infondato.Conseguentemente, convalida il verbale di contestazione n. ---, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo il 14.03.11, stante la sua legittimità, condannando l’opponente, Sig. S. G., ex art. 204-bis C.d.s.,  al pagamento dell'importo della sanzione pecuniaria di € 152,00 , da effettuarsi entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza ed a vantaggio del Comune di Palermo.
Spese processuali compensate.
Si onera la Cancelleria della trasmissione della presente sentenza alla parte opposta, Comune di Palermo, entro trenta giorni dal deposito della stessa.
Cosi’ deciso in Palermo il 24/06/2011.

                                                                                      Il Giudice di Pace

                                                                                  ( Dott. Vincenzo Vitale )