Prot. 6764 del 21 marzo 2017 - Procedura informatica “Certificati ATP” - Circolare prot. 234419 del 04.11.2016 ( prorogato al 30 giugno 2017 )
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rivolto soprattutto ad operatori di Polizia che vogliono tenersi costantemente aggiornati
Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2017.
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Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati |
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la
vivibilità dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del
decoro urbano;
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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;
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Su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia e per gli affari regionali;
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emana
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il
seguente decreto-legge:
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Capo I
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Capo I
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COLLABORAZIONE
INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA
SICUREZZA URBANA
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COLLABORAZIONE
INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA
SICUREZZA URBANA
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Sezione I
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Sezione I
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Sicurezza
integrata
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Sicurezza
integrata
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Articolo
1.
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Articolo
1.
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(Oggetto e
definizione)
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(Oggetto e
definizione)
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1. La
presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo
comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di
politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.
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1. Identico.
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2. Ai fini
del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli
interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di
Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali,
al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e
responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e
integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.
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2. Identico.
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2-bis.
Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di
cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
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Articolo
2.
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Articolo
2.
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(Linee
generali per la promozione
della sicurezza integrata) |
(Linee
generali per la promozione
della sicurezza integrata) |
1. Ferme
restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e
sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione
della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro
dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono
rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di
interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali
coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia
e la polizia locale.
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1. Ferme
restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e
sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione
della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno,
con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte,
prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse
comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti,
anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la
polizia locale, nei seguenti settori d'intervento:
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a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse
nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia
locale e le forze di polizia presenti sul territorio;
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b) interconnessione, a livello territoriale, delle
sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di
polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza
tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a
rischio;
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c) aggiornamento professionale integrato per gli
operatori della polizia locale e delle forze di polizia.
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1-bis.
Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare
la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e
la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.
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Articolo
3.
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Articolo
3.
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(Strumenti
di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e Bolzano)
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(Strumenti
di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e Bolzano)
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1. In
attuazione delle linee generali di cui all'articolo 2, lo Stato e le Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi
per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli
interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del
personale della polizia locale.
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1. Identico.
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2. Le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli
accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie
competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di
promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi
inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni
maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.
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2. Identico.
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3. Lo
Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di
rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, tiene conto delle
eventuali criticità segnalate in sede di applicazione degli accordi di cui al
comma 1.
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3. Lo
Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di
rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al
loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene
conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al
comma 1.
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4. Lo
Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche
in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalità di monitoraggio
dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1.
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4. Identico.
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Sezione II
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Sezione II
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Sicurezza
urbana
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Sicurezza
urbana
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Articolo
4.
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Articolo
4.
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(Definizione)
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(Definizione)
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1. Ai fini
del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che
afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche
attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più
degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale,
la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la
promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati
livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono
prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto
delle rispettive competenze e funzioni.
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1. Ai fini
del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che
afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche
attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica,
sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati,
l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la
prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la
promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione
di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui
concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel
rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
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Articolo
5.
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Articolo
5.
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(Patti per
l'attuazione della sicurezza
urbana) |
(Patti per
l'attuazione della sicurezza
urbana) |
1. In
coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con appositi patti
sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida
adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede
di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in
relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana,
tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il
territorio urbano.
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1. Identico.
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2. I patti
per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i
seguenti obiettivi:
|
2. Identico:
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a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e
predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a
vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;
|
a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di
prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da
fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi,
le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo
urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l’impiego delle
forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del
territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
|
b) promozione del rispetto della legalità, anche
mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita,
comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni
contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che
comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
|
b) promozione e tutela della legalità, anche
mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita,
compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni
contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che
comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
|
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche
valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le
amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale
nell'individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi
archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura
interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico,
da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
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c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche
valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le
amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale
nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e
sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque
interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico,
da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
|
c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e
della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di
fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o
associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del
Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
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2-bis.
I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il
sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni
acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
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2-ter.
Ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2,
lettera a), da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni
di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018
e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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2-quater.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni
interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter
sulla base delle medesime richieste.
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2-quinquies.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Articolo
6.
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Articolo
6.
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(Comitato
metropolitano)
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(Comitato
metropolitano)
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1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121,
per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza
urbana relative al territorio della città metropolitana, è istituito un
comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco
metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo,
qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni
interessati. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del
comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale
interessato.
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1. Identico.
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2. Per la
partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o
altri emolumenti comunque denominati.
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2. Per la
partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
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Articolo
7.
|
Articolo
7.
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(Ulteriori
strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte)
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(Ulteriori
strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte)
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1.
Nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3 e dei patti di cui
all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per
l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua
valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo
possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e
logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati.
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1.
Nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3 e dei patti di cui
all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per
l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua
valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo
possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e
logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti
privati, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento.
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1-bis.
Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza
urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico,
gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti
da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomíni,
da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da
associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque
denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la
messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza
tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il
monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di
polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere
dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta
municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in
favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di
investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente
avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo
precedente.
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2. Nei
casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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2. Nei
casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché, ove possibile, le
previsioni dell'articolo 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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2-bis.
Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al
fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza
urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni
che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono
assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa
individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima
tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli
obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui
al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà
assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui
all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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2-ter.
Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo
indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli
oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di
rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefìci
di cui al presente comma.
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2-quater.
Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti
accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
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2-quinquies.
Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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2-sexies.
Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si
applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31
dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato
comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'interno con le modalità previste dal comma
12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|
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Articolo
8.
|
Articolo
8.
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(Modifiche
al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
|
(Modifiche
al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
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1. Al
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
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1. Identico:
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a) all'articolo 50:
|
a) identica:
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1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il
seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di
interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con
particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del
riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche
per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;
|
1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il
seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di
interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di
pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento
alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;
|
2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della
tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città
interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in
relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo
comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e
urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;
|
2. dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento
delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché
dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle
città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone,
anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un
periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non
contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita,
anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.»;
|
2-bis. dopo il comma 7-bis è inserito
il seguente:
«7-ter. Nelle materie di cui al comma 5,
secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente
testo unico»;
|
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b) all'articolo 54:
|
b) all'articolo 54, il comma 4-bis è
sostituito dal seguente:
|
1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
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«4-bis.
I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e
contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni
criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento
della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero
riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi
pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di
sostanze stupefacenti.».
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«4-bis.
I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità
pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli
concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare
l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di
stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone,
l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni
di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza,
anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.».
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2. Nelle
materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente
articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
|
Soppresso
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Capo II
|
Capo II
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DISPOSIZIONI
A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ E DEL DECORO URBANO
|
DISPOSIZIONI
A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ E DEL DECORO URBANO
|
Articolo
9.
|
Articolo
9.
|
(Misure a
tutela del decoro
di particolari luoghi) |
(Misure a
tutela del decoro
di particolari luoghi) |
1. Fatto
salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne
delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e
di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative
pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera
accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei
divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro
300. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al
trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui
all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
|
1. Fatto
salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne
delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e
di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze,
chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la
fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di
stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta
illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di
cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il
fatto.
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2. Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli
688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 è
disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle
predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.
|
2. Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli
688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo
è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle
predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.
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3. Fermo
il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare
aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da
consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
|
3. Fermo
il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare
aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti
universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o
altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da
consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
|
4. Per le
violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune
nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi
degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi
derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti
al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di
miglioramento del decoro urbano.
|
4. Per le
violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di
settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità
competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state
accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni
amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina
all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.
|
Articolo
10.
|
Articolo
10.
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(Divieto
di accesso)
|
(Divieto
di accesso)
|
1.
L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e
comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso è specificato
che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del
fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio.
Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente
per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi
socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
|
1.
L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e
comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono
riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è
specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore
dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al
questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti
servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
|
2. Nei
casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il
questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la
sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non
superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui
all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento,
individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le
esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.
|
2. Identico.
|
3. La
durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore
a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino
commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in
grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la
persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il
questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni.
|
3. La durata
del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a sei
mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9,
commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza
definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque
anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia
soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni.
|
4. In
relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e
4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
|
4. Identico.
|
5. In sede
di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o
nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione
condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di
accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
|
5. Nei
casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei
luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione
condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza del
divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree
specificamente individuati.
|
6. Ai fini
dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento
della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia, di cui
all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di
polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
|
6. Ai fini
dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento
della cooperazione, informativa ed operativa, e l’accesso alle banche
dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1º
aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
|
6-bis.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche
dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della
clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.
|
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6-ter.
Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo
8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
fino al 30 giugno 2020.
|
|
6-quater.
Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti
alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è
obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura
penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per
ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale,
sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia
compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque,
entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno
efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino al 30 giugno 2020.
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|
Articolo
11.
|
Articolo
11.
|
(Disposizioni
in materia di occupazioni
arbitrarie di immobili) |
(Disposizioni
in materia di occupazioni
arbitrarie di immobili) |
1. Il
prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti
dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121,
impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili
da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza
pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.
|
1. Identico.
|
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della Forza pubblica per
l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che
tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli
ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la
salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché
dei livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto
dalle regioni e dagli enti locali.
|
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della Forza pubblica per
l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che,
ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio
economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della
sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili
rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti
proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono
essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli
enti locali.
|
3.
L'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto
con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, può dar
luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in
forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre
gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di
occupazione arbitraria dell'immobile.
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|
3-bis.
All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter
è aggiunto il seguente:
«1-quater.
Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare
disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela
delle condizioni igienico-sanitarie».
|
|
Articolo
12.
|
Articolo
12.
|
(Disposizioni
in materia di pubblici esercizi)
|
(Disposizioni
in materia di pubblici esercizi)
|
1. Nei
casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia,
ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal
questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un
massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
|
1. Nei
casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia,
ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal
questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un
massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
|
2.
All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo
la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra».
|
2.
All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo
la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» e le parole:
«per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici giorni a tre
mesi».
|
Articolo 12-bis.
|
|
(Modifica
all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
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|
1.
All'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole:
«di un esercizio» sono inserite le seguenti: «, anche di vicinato,».
|
|
Articolo
13.
|
Articolo
13.
|
(Ulteriori
misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in
prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi)
|
(Ulteriori
misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in
prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici
esercizi)
|
1. Nei
confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in
grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per
fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici,
aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di
sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi,
specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze
degli stessi.
|
1. Nei
confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in
grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per
fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi
scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al
pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di
sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi,
specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze
degli stessi.
|
2. Il
divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore
a cinque.
|
2. Il
divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né
superiore a cinque. Il divieto è disposto individuando modalità
applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio
del destinatario dell’atto.
|
3. Nei
casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti già
condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì
disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:
|
3. Identico.
|
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana
presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma
dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella
propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata
ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
|
|
b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
|
|
c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di
polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli
istituti scolastici.
|
|
4. In
relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e
4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
|
4. Identico.
|
5. I
divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di
soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno
di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale.
|
5. Identico.
|
6. Salvo
che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi
1 e 3 si applica, con provvedimento del prefetto, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei
mesi a un anno.
|
6. Salvo
che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi
1 e 3 si applicano, con provvedimento del prefetto, ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di
guida da sei mesi a un anno.
|
7. In sede
di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle
immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei
pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,
la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata
all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici
esercizi specificamente individuati.
|
7. Nei
casi di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o
nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico,
ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena
può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali
pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.
|
Articolo
14.
|
Articolo
14.
|
(Numero
Unico Europeo 112)
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(Numero
Unico Europeo 112)
|
1. Per le
attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali
operative realizzate in ambito regionale secondo le modalità definite con i
protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3,
del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, le Regioni che hanno
rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo,
procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a
tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in
proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un
rapporto pari ad un'unità di personale ogni trentamila residenti. A tal fine,
le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle
cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle
assunzioni, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo
periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
|
1. Identico.
|
1-bis.
Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1
sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in
esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristiche
professionali adeguate alle mansioni richieste.
|
|
Articolo
15.
|
Articolo
15.
|
(Integrazione
della disciplina sulle misure
di prevenzione personali) |
(Integrazione
della disciplina sulle misure
di prevenzione personali) |
1. Al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni:
|
1. Identico:
|
a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le
parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «,
comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui
all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi
previsti dalla vigente normativa,»;
|
a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le
parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «,
comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui
all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi
previsti dalla vigente normativa»;
|
b) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza
pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale
possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la
disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo
previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».
|
b) identica.
|
Articolo
16.
|
Articolo
16.
|
(Modifiche
all'articolo 639
del codice penale) |
(Modifica
all'articolo 639
del codice penale) |
1.
All'articolo 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il
seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo
comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre
l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non
sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare
quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la
prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un
tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,
secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.».
|
1.
All'articolo 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il
seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo
comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre
l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non
sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare
quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la
prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un
tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,
secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.».
|
Articolo
16-bis.
|
|
(Parcheggiatori
abusivi)
|
|
1. Il
comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
|
|
«15-bis.
Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente,
anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di
reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio.
Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme
percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».
|
|
Articolo
17.
|
Articolo
17.
|
(Clausola
di neutralità finanziaria)
|
(Clausola
di neutralità finanziaria)
|
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
|
Identico
|
2. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
|
|
Articolo
18.
|
|
(Entrata
in vigore)
|
|
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
|
|
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
|
|
Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017.
MATTARELLA
Gentiloni
Silveri -- Minniti -- Orlando -- Costa
Visto, il
Guardasigilli: Orlando.
|