domenica 26 marzo 2017

Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.

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Non contestare all'impresa l'art. 174, comma 14, C.d.S., qualora si dia prova, nell'immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, anche dell'adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal Decreto dirigenziale DECRETO 15 dicembre 2016.

In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell'art. 174, comma 14, C.d.S., rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell'impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis, C.d.S.,esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogni qualvolta si dia prova non solo deiradempimento degli oneri di formazione, istruzione e controlloma anche del fatto che l'infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell'attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le normein esame.