lunedì 29 gennaio 2018

Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2017, n. 228
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (18G00017) (GU Serie Generale n.22 del 27-01-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2018

venerdì 26 gennaio 2018

I lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro devono rispettare le fasce di reperibilità?

L’art. 18 del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75, ha modificato l’art. art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed introdotto, al capo VIII, il POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI.

Per effetto di tale modifica, il 5-bis dell’art. 55 della stessa legge, stabilisce che:
“ Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps”.

Con DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206 (pubblicato in G.U. il 29.12.2017), è stato emanato il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017) e con l’art. 4 dello stesso, sono state stabilite le cause di esclusioni dall’obbligo di reperibilità, tra i quali, il legislatore ha volutamente escludere gli infortuni sul lavoro (precedentemente incluso tra le cause di esenzione del decreto 206/2009, ora abrogato).

A questo punto, la domanda che sorge spontanea è:

“I lavoratori che dal 13 gennaio 2018 (data di entrata in vigore del decreto) hanno subito un infortunio sul lavoro devono obbligatoriamente rispettare le fasce di reperibilità previste dal decreto 17 ottobre 2017, n.206?”

Secondo quanto riportato in alcune testate giornalistiche SI.

A parere dello scrivente, ASSOLUTAMENTE NO. L’infortunio sul lavoro occorso al dipendente segue una normativa completamente diversa dalla malattia tradizionale (v. apposita sezione).

Peraltro, la risposta, se vogliamo,  è stata fornita non molto tempo fa dallo stesso ente previdenziale, unico incaricato per le visite mediche di controllo (da qui polo unico), e chissà non ne abbia tenuto conto lo stesso legislatore nella stesura del Decreto 17 ottobre 2017.

Il 9 agosto 2017, infatti, l’INPS ha emanato le prime Istruzioni amministrative ed operative in materia di Polo unico per le visite fiscali (Messaggio 3265) ed al punto 7), per le visite mediche di controllo, nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, ha chiarito che:

“Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto - alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail - non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi. Eventuali VMC che i datori di lavoro (pubblici o privati) dovessero chiedere per i propri dipendenti per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale non possono essere disposte, salvo intervengano diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti. Nel caso in cui la sussistenza di un’istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul lavoro/malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di controllo al domicilio del lavoratore, il medico non dovrà procedere alla visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale circostanza. Tuttavia, per l’accesso al domicilio del lavoratore, al datore di lavoro che non rientri nell’ambito del Polo Unico andrà comunque richiesto il rimborso con emissione di fattura”.
Alla luce di quanto sopra esposto, in mancanza di apposite direttive da parte degli organi competenti, è chiaro che nessun datore di lavoro può farsi carico di richiedere una visita fiscale a carico dei propri dipendenti infortunati, peraltro mettendo in dubbio una prognosi  formulata da una struttura sanitaria accreditata a tale scopo.

Isp.re Capo di P.M.
 (nonchè resp. Uff. Personale e SUAP)
Mario Serio
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Circolare n. 6/18 del Viminale per rimborso spese sostenute dalla Polizia Locale

Criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Premessa
Come qualcuno ricorderà (v. post), in data 4 settembre 2017, è stato perfezionato, con la firma del Ministro dell’interno e di concerto del Ministro dell’economia e delle finanze il decreto interministeriale, concernente i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni, per la corresponsione al personale della polizia locale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Il provvedimento era previsto dall'art. 7, comma 2-ter del decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48.

Il decreto prevede un modello di certificazione che deve essere utilizzato dai Comuni per l'invio telematico, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale

Il provvedimento è stato PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE  (GU Serie Generale n.211 del 09-09-2017) 
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Con Circolare esclicativa n. 6 del 25 gennaio 2018 il Viminale ha fornito istruzioni operative per gli eventi verificatisi esclusivamente dal 22 aprile 2017, riepilogando, gli adempimenti da parte dei Comuni, in merito alla corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

La Circolare esclicativa è scaricabile, in esclusiva, nel portale: poliziamunicipale.it

giovedì 25 gennaio 2018

Sicurezza Integrata:linee generali


CONFERENZA UNIFICATA DEL 24.01.2018: Accordo finalizzato alla determinazione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata giovedì 25 gennaio 2018

CONFERENZA UNIFICATA DEL 24.01.2018: Accordo tra il Governo le Regioni e gli Enti locali ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 finalizzato alla determinazione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48.

Repertorio Atti n.: 4/CU del 24/01/2018
04CU_240118.pdf
http://www.regioni.it
 Qui puoi scaricare lo schema di sintesi di cui sopra di "polizialocaleblog"
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Su Poliziamunicipale.it lo speciale sulla Sicurezza Integrata e sulla condivisione delle telecamere nelle città

mercoledì 24 gennaio 2018

Sancito l'accordo in Conferenza unificata. Il comunicato ANCI

Conferenza unificata
Sicurezza: Decaro (Anci), “ok linee guida, ora più sinergia tra polizie locali e altre forze di polizia”
“Miglioriamo la sicurezza nelle nostre città, attraverso l’interconnessione delle informazioni e delle banche dati tra le forze dell’ordine e la polizia locale, l’integrazione dei sistemi di videosorveglianza, l’integrazione e la collaborazione tra le sale operative e l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia”. Lo dice il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando il parere favorevole dell’Anci, oggi in Conferenza unificata, sull’adozione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata: “Abbiamo chiesto modifiche al testo – aggiunge Decaro – che prevedano un maggiore coinvolgimento dei Comuni nella sottoscrizione dei protocolli tra le prefetture e le Regioni per la promozione della sicurezza integrata”.
Le “Linee generali per la promozione della sicurezza integrata” rappresentano, dunque, la cornice di riferimento per l’attuazione delle politiche per la sicurezza integrata con l’obiettivo di coordinare l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti e favorire la collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.
Nel corso dei lavori in via della Stamperia è arrivata anche l’intesa sul riparto del fondo per le politiche giovanili, che “registra quest’anno un aumento di circa il 40 per cento, in netta controtendenza rispetto agli anni scorsi”, fa notare Decaro. Rispetto a un ulteriore riparto di risorse, quello del fondo per le mense scolastiche biologiche, l’Anci ha dato l’intesa anche sulla base di alcuni emendamenti accolti dal governo. “Abbiamo chiesto che il decreto venga adottato entro il 30 luglio 2018 – spiega Decaro – per garantire ai Comuni di poter disporre delle risorse entro il 2018 e programmare così, in maniera efficace, il servizio di ristorazione biologica e le iniziative di informazione e promozione per il nuovo anno scolastico” 

https://www.agensir.it/


QUI IL COMUNICATO ANCI
 
 

Furto autocisterna contenente "radiacid" utilizzata per la fabbricazione di esplosivi



Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero - Direzione Centrale per la Polizia Criminale - ha reso noto il furto di un'autocisterna targata 1TED502 e rimorchio 1QEB708. contenente liquido utilizzato per la fabbricazione di esplosivi.

Quindi, MASSIMA ATTENZIONE!!!
Qui la Circolare

Nella foto la Circolare

Servizio di custodia dei veicoli sequestrati per violazioni C.d.S..Anticipo degli oneri di custodia...

Emanata Circolare esplicativa da parte del Ministero dell'Interno, che si adegua a quanto già statuito dalla Cassazione (vedi articolo su questo blog del 15 dicembre scorso)  con due diverse sentenze: la prima la 9394/2015 e la seconda (che si riconduce alla prima) 26531/17.

Circolare prot. 17044 del 24 Novembre 2017

Sicurezza Integrata al Via

Sopra l'articolo "Italia Oggi" di oggi, di Stefano Manzelli
Il testo dell'accordo, in esclusiva, su Poliziamunicipale.it

lunedì 22 gennaio 2018

Gli autisti delle associazioni di soccorso sanitario possono conseguire la patente di servizio?

E' stato chiesto, con interrogazione parlamentare  del 10 ottobre 2017, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se si potesse estendere a tutti gli autisti delle associazioni di volontariato, che svolgono servizi di soccorso sanitario, la possibilità di conseguire una specifica patente di servizio, al pari degli autisti della Croce Rossa e delle Forze Armate.

Con risposta del 22 dicembre 2017 è stato chiarito che l'elenco dei soggetti che possono essere abilitati, ai sensi del C.d.S., è piuttosto tassativo e di natura pubblica.

Uso di tagliando di revisione contraffatto

Corte di Cassazione V Sezione Penale - massima a cura della Dott.ssa Michaela Ercolani
Sentenza n. 49221 del 26 ottobre 2017
Uso di tagliando di revisione contraffatto – falsità materiale in certificazioni amministrative
Massima a cura della Dott..ssa Michaela ErcolaniIl tagliando di revisione del veicolo ha natura certificativa e l’uso di etichetta di revisione contraffatta, pur applicata sulla carta di circolazione, essendo atto distinto da essa, configura la fattispecie di cui agli artt. 477 c.p. e 482 c.p. se commessa da privato. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell’interessato riqualificando il reato ascritto in appello (dalla violazione dell’art. 476 c.p. a quella dell’art. 477 c.p.) e rideterminando, a seguito di annullamento, la sentenza impugnata: l’origine derivativa dell’etichetta di revisione risulta determinante per qualificare la stessa come certificazione amministrativa e non già come atto pubblico, che ha natura costitutiva.
Sentenza
Ritenuto in fatto
 1. Con la sentenza impugnata La Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di A. A. per il reato di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato, avendo egli formato e applicato al certificato di idoneità del ciclomotore di proprietà di B. B. una etichetta di revisione contraffatta.
 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale confermato la qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado ai sensi degli artt. 476 e 482 c.p. in luogo di quella ex artt. 477 e 482 c.p. originariamente contestata. Riqualificazione che avrebbe comportato una violazione dei diritti difensivi e del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Con il secondo motivo lamenta invece erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla commisurazione della pena inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo gli stessi vizi vengono denunciati in relazione alla liquidazione del danno disposta in favore della parte civile, mentre con il quarto si lamenta difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
 2. Preliminarmente va detto che la quasi totalità dei motivi di ricorso costituisce la mera riedizione dei precedenti motivi d'appello e non appare confrontarsi con le argomentazioni spese dai giudici di merito in relazione alle circostanze già dedotte.
 Quanto all'eccepita mancata correlazione tra accusa e sentenza, si deve ritenere che la nuova qualificazione - impregiudicata la questione sulla sua formale correttezza, che verrà trattata nel prosieguo - non abbia comportato alcuna immutazione del fatto contestato. Ed invero è lo stesso ricorrente a evocare il consolidato principio di legittimità secondo cui, purché rimanga inalterato il fatto storico cristallizzato nell'imputazione, è ammessa la possibilità di una diversa qualificazione giuridica qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 6, n. 11956 del 13 marzo 2017, B., Rv. 269655). Ed è questo il caso in esame, giacché tra gli artt. 476 e 477 c.p. non sussiste un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità tale da implicare una variazione sostanziale dei contenuti dell'addebito e giacché l'imputato ha avuto la possibilità di interloquire sin dal giudizio appello in ordine alla nuova contestazione, posto che la modifica è intervenuta all'esito del giudizio di primo grado. Non sussiste, allora, neppure violazione dell'art. 6, comma primo e terzo, lett. a) e b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, dal momento che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura ed alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 3, n. 2341 del 7 novembre 2012, Manara e altro, Rv. 254135). Né vale eccepire a riguardo l'eventuale violazione dei diritti della difesa in relazione alle distinte cornici edittali che corredano le due fattispecie, siccome esse costituiscono elementi normativi che, appunto, non attengono al piano fattuale della responsabilità dell'imputato (id est, non ne mutano sostanzialmente il contenuto), ma alla sola commisurazione della pena.
 3. Generico e meramente assertivo è anche il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che, da una parte, il ricorrente pare ignorare che la pena irrogata coincide con il minimo edittale e, dall'altra, elude di confrontarsi con il rilievo - costituito dai plurimi precedenti penali dell'imputato - che il giudicante, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha congruamente posto alla base del diniego del beneficio. E inammissibili sono anche i motivi terzo e quarto. Quanto alla solo evocata irritualità della costituzione di parte civile è pacifico che ai fini di tale costituzione ciò che conta è l'aver subito un danno indipendentemente dalla qualifica, altra e autonoma, di persona offesa dal reato (art. 74 c.p.p.). Mentre nel resto il motivo è del tutto assertivo, limitandosi a lamentare un difetto di motivazione ed una sproporzione del quantumdel risarcimento senza offrire ragioni a sostegno dell'assunto. E lo stesso può dirsi in relazione al quarto motivo, che oltre a non confrontarsi con i rilievi sviluppati dalla Corte leccese in ordine alla decisiva deposizione del teste C. C., che smentisce la ricostruzione fornita dall'imputato, reitera la stessa argomentazione in fatto già sostenuta nel precedente grado di merito senza essenzialmente articolare una effettiva critica allo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata.
 4. Coglie invece nel segno la prospettata errata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 476 c.p., in relazione all'art. 482 c.p., che il ricorrente svolge con il primo motivo.
 4.1 Ed invero la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla natura di certificato amministrativo dell'etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli ed autoveicoli, osservando che l'attestazione dell'avvenuta revisione del veicolo con esito positivo, ancorché apposta sul medesimo supporto cartaceo che ospita la carta di circolazione, costituisce un atto distinto da essa, la cui natura certificativa chiaramente emerge dall'oggetto e dalla funzione che gli sono propri (così in motivazione Sez. 5, n. 46499 del 1 luglio 2014, Bellone, Rv. 261019).
 Ciò in contrasto con quanto invece sostenuto a riguardo dal giudice di primo grado (alla cui argomentazione ha aderito la Corte territoriale), che ha invero ha confuso la carta di circolazione con l'etichetta di revisione, come se quest'ultima servisse a integrare il contenuto della prima. Deve invece ribadirsi che altro è il tagliando di revisione, altro è la carta di circolazione cui l'etichetta aderisce, trattandosi di documenti aventi natura e funzioni diverse e, dunque, di atti distinti.
 4.2 Ciò che però è determinante ai fini della qualificazione come certificato amministrativo dell'etichetta di revisione è l'origine derivativa della stessa. La distinzione tra atto pubblico e certificato amministrativo si fonda infatti sul contenuto e sull'efficacia del documento considerato. Se il certificato amministrativo documenta dati già in possesso della pubblica amministrazione, con la funzione di attestare la verità o la scienza di fatti che non sono stati direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale, l'atto pubblico ha invece natura costitutiva e non riproduttiva, costituendo il primo passaggio di detti fatti dalla realtà fenomenica a quella documentale. È quanto la giurisprudenza di legittimità ha in definitiva stabilito richiedendo due condizioni per poter assegnare natura di certificato amministrativo ad un atto proveniente da pubblico ufficiale:
a)
che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;
b)
che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente (Sez. 2, n. 46273 del 15 novembre 2011, Battaglia e altro, Rv. 251549).
 4.3 Orbene, il tagliando di revisione è il prodotto di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente - in proprio o a mezzo di privato autorizzato - che attesta l'esito positivo di un'attività il cui svolgimento è in primo luogo documentato nella pratica di revisione. Ed è l'esito di tale pratica che il tagliando riproduce e dal quale fa derivare i propri effetti giuridici. Questo significa che esso ha natura derivativa e che pertanto si limita a replicare il contenuto di altri atti già in possesso della pubblica amministrazione. A conforto di tali argomentazioni si possono citare le sentenze nelle quali si è riconosciuta natura certificativa alla targa automobilistica (ex multis Sez. 2, n. 35434 del 5 luglio 2010, Bruognolo e altri, Rv. 248303), al libretto universitario in relazione agli esami superati (Sez. 5, n. 44022 del 28 maggio 2014, Ingenito, Rv. 260770), al marchio identificativo auricolare dei bovini (Sez. 5, n. 17979 del 5 marzo 2013, P.G. in proc. Iamonte e altri, Rv. 255520). Tutti documenti che certificano informazioni già attestate da atti preesistenti senza avere, rispetto a questi, una propria ed autonoma efficacia giuridica.
 4.4 Le stesse diverse cornici edittali che connotano le due fattispecie di cui agli artt. 476 e 477 c.p., trovano in ciò la propria giustificazione: una cosa è, per il pubblico ufficiale, attestare falsamente fatti o situazioni a cui egli assiste direttamente, condotta più grave anche per la difficoltà di accertare successivamente la suddetta violazione; altro è invece riprodurre falsamente il contenuto di un atto primario dal quale tale atto falsificato deriva.
 4.5 Il fatto contestato all'imputato deve allora essere riqualificato come falso in certificazione amministrativa commesso da privato ai sensi dell'art. 477 c.p. in relazione all'art. 482 c.p. e la sentenza impugnata annullata senza rinvio sul punto.
 Conseguentemente deve provvedersi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, operazione a cui può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p., posto che, avendo i giudici del merito inteso irrogare - come già ricordato - il minimo edittale, la pena può essere commisurata a quello previsto per il nuovo titolo del reato e cioè mesi quattro di reclusione.
Per questi motivi
 Riqualificato il reato ascritto quale violazione degli artt. 477 e 482 c.p., ridetermina la pena in mesi quattro di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 4 ottobre 2017.
Il Presidente: SABEONE
Il Consigliere estensore: PISTORELLI
 
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017.

Documenti allegati

http://www.rivistagiuridica.aci.it/

Documentazione per trasporti internazionali

Giudice di Pace di Poggio Mirteto - nota a sentenza a cura del Dott. Alessandro Di Paola
Sentenza n 255 del 19 ottobre 2017
Sanzioni ex art. 46 ter legge 6 giugno 1974, n. 298 – documenti relativi al trasporto - documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali – merce trasportata – documento di trasporto “DDT” – documento utile e sufficiente ai fini dell’art. 46 ter L. n. 298/74 – ammissibilità del ricorso giudiziale immediato

Nota a sentenza a cura del Dott. Alessandro Di Paola

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità) ha introdotto l’art. 46 ter nella L. n. 298/74, che disciplina, tra gli altri, gli autotrasporti internazionali di cose; esso non è speciale rispetto agli artt. 44, 46 e 46 bis della stessa L. n. 298/74.

Tale disposizione normativa al primo comma punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.200, chi “durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso” (mancanza momentanea della documentazione); inoltre esso dispone che “all'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo” fino all’esibizione della documentazione o comunque fino al decorso di giorni sessanta, e che “si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214” del Codice della Strada.

Il secondo comma dell’art. 46 ter L. n. 298/74 specifica che per prova documentale relativa al trasporto va inteso “qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali”.

Il terzo comma della disposizione in esame si presenta come una norma a più fattispecie e punisce con sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro chi presenta una documentazione incompleta, secondo i criteri del comma 2 del medesimo articolo, o chi non è in possesso di tale documentazione perché mai venuta ad esistenza, ma comunque durante l’accertamento è emersa da altri elementi la regolarità del trasporto; se invece viene constatata l’impossibilità di accertare la regolarità del trasporto, la norma dispone l’applicazione di quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell’art. 46 L. n. 298/74, ossia una sanzione amministrativa da € 2065,00 a € 12394,00 ed il fermo amministrativo per un periodo di tre mesi.

Evidente ratio dell’intero art. 46 ter L. n. 298/74 è la tutela della regolarità dei trasporti e del relativo accertamento; esso si pone come norma prodromica alla tutela fattuale della circolazione delle merci, volta ad eliminare tutte quelle situazioni reputate sintomatiche di un trasporto irregolare e quindi volta ad agevolare i controlli sul regolare svolgimento dei trasporti. Tale articolo impone per i trasporti internazionali un obbligo simile a quello già delineato dal D. Lgs. n. 286/05, che prevedeva la compilazione e regolare tenuta durante l’attività di trasporto di un documento denominato “scheda di trasporto” o documento equipollente. Tale obbligo fu abrogato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tra i documenti equipollenti venivano considerati dal decreto ministeriale 17 luglio 2009, n. 554, ad esempio, il D.D.T. ex D.P.R. n. 549/96 o la Lettera di vettura prevista dalla C.M.R. di Ginevra del 19 maggio 1956.

Al fine della corretta applicazione del terzo comma dell’art. 46 ter L. n. 298/74 è doveroso stabilire precisamente quale sia il contenuto minimo della documentazione necessaria ai fini di accertare la regolarità del trasporto e quale sia il contenuto necessario ai fini della regolarità completa della documentazione stessa.

A ciò giova rammentare il già citato disposto del secondo comma dell’art. 46 ter L. n. 298/74. La lettura di questa norma induce a ritenere sufficiente qualsiasi documento che abbia delle caratteristiche minime di legge; tuttavia la disposizione non specifica quali esse siano.

Il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno emanato il 26 febbraio 2016, una circolare attuativa dell’art. 46 ter L. n. 298/74 (circolare interministeriale Prot. n. 300/A/1347/16/108/13/1 e Prot. n. 4091 R.U. del 26/02/2016). Tenendo a mente che l’art. 46 ter è entrato in vigore il 1 gennaio 2016, è evidente come la necessità di una norma interpretativa (definita “disposizioni attuative” nella propria rubrica) sia stata sentita sin da subito dalle autorità amministrative, stante la natura del secondo comma dell’art. 46 ter L. n. 298/74, che potrebbe essere definita “norma in bianco”.

Come sopra accennato tale norma rimanda alle “vigenti norme nazionali o internazionali” per quanto concerne il documento integrante la documentazione necessaria per il regolare svolgimento di un trasporto. Il successivo comma sembra delineare una differenza tra il contenuto essenziale di tale documentazione, che consenta di “verificare la regolarità del trasporto” e un contenuto non essenziale, ma comunque doverosamente presente al fine di evitare la sanzione prevista per una documentazione incompleta.


Stante il rimando “in bianco” alla vigente normativa, ci si può interrogare ad esempio, se il D.D.T. previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 1996, n. 472 possa essere una prova documentale sufficiente del trasporto. Tale decreto infatti è un regolamento attuativo della L. n. 549/95 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), norma estranea alla disciplina dei trasporti, ed ha natura, per certi versi, finanziaria. Il D.P.R. n. 472/96 permette, a particolari condizioni, di effettuare un trasporto accompagnando la merce solo con un documento che porti l’indicazione “della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti”, fatti salvi gli obblighi derivanti da altre leggi speciali. Può un tale documento integrare la prova documentale prevista dall’art. 46 ter della L. n. 298/74 ai sensi del comma 2 di tale articolo? Stante il tenore di tale disposizione “in bianco” la risposta dovrebbe essere positiva.


A conferma di ciò, la succitata circolare interministeriale Prot. n. 300/A/1347/16/108/13/1 e Prot. n. 4091 R.U. del 26/02/2016 prevede difatti che “il documento di trasporto può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposti a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza. L’idoneità del documento di trasporto deve essere valutata in relazione alla funzione richiesta dalla norma di dare adeguata contezza della regolarità del trasporto e, quindi, in funzione della presenza al suo interno di elementi essenziali quali, almeno, la tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e quello di scarico ed il vettore o sub-vettore che effettua il trasporto”. La circolare poi riporta un elenco esemplificativo di documenti ritenuti idonei, tra i quali figurano la lettera di vettura C.M.R. e il D.D.T.

Al di là della rubrica della citata circolare interministeriale, che la definisce attuativa, essa si presenta in realtà interpretativa, dato che il comma 2 dell’art. 46 ter L. n. 298/74 rimanda a non specificate norme vigenti nazionali ed internazionali e non a norme amministrative di attuazione. Sul punto è infatti da rilevare come nella prassi il D.D.T. ex D.P.R. n. 472/96 possa essere ritenuto non sufficiente ex se per accertare la regolarità di un trasporto internazionale e quindi ai fini dell’art. 46 ter L. n. 298/74.

Da una simile considerazione è con ogni probabilità scaturito l’accertamento da cui ha avuto origine la sentenza del Giudice di Pace Poggio Mirteto – 19 ottobre 2017, n. 255. Si tratta, per quanto noto allo scrivente, della prima sentenza relativa ad una opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 46 ter L. n. 298/74. Il ricorrente veniva sanzionato poiché non in possesso dei documenti di accompagnamento di merci siccome gli operatori ritenevano non sufficienti i D.D.T. esibiti. Nel merito il giudice adito ha invece ritenuto tali documenti sufficienti, richiamando proprio la già citata circolare interministeriale Prot. n. 300/A/1347/16/108/13/1 e Prot. n. 4091 R.U. del 26/02/2016, ritenendo che i D.D.T. avessero rispecchiato i criteri dalla stessa elencati e pertanto che i D.D.T. costituissero documento utile al fine della normativa.

La sentenza in commento permette di riflettere su un particolare aspetto dei verbali relativi a sanzioni amministrative ex art. 46 ter L. n. 298/74, nonché, più in generale ex L. n. 298/74, siano esse relative agli artt. 46 e ss. o ad altri articoli che comunque prevedano la sanzione accessoria del fermo amministrativo. Ossia sulla possibilità di opposizione immediata alla Autorità Giudiziaria di tali verbali. Tale problema si è posto a partire dalla promulgazione del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che ha depenalizzato gli illeciti previsti dalla L. n. 298/74 trasformandoli in sanzioni amministrative. Si pose pertanto il problema del regime processuali inerente alle opposizioni a tali sanzioni amministrative. La pubblica amministrazione abbracciò sin da subito un orientamento, che non appare al giorno d’oggi mutato dalla stessa, propenso per la inammissibilità del ricorso immediato all’Autorità Giudiziaria (cfr. circolare del Ministero dell’Interno prot. n. M/6326/19 del 2 maggio 2000); il sanzionato avrebbe solamente la possibilità di presentare scritti difensivi al Prefetto territorialmente competente, che poi si pronuncerebbe con Ordinanza-ingiunzione qualora ritenuto fondato l’accertamento (procedimento ex L. n. 689/81). Questo ultimo atto, idoneo a divenire titolo esecutivo, sarebbe l’unico opponibile all’Autorità Giudiziaria.

Tale orientamento sembra ancora oggi sostenuto dalla Pubblica Amministrazione, difatti i verbali di accertamento di sanzioni ex L. n. 298/74 indicano che il trasgressore può solamente opporsi tramite ricorso al Prefetto. Tuttavia simile interpretazione, fedele al tenore letterale della L. n. 298/74 che non specifica particolari modalità di opposizione alle sanzioni, comporta potenzialmente una lesione dei diritti del trasgressore. Difatti, data l’immediata applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo, lo stesso si vedrebbe soggetto a tale misura afflittiva senza possibilità immediata di difesa, con la conseguenza che laddove l’accertamento venisse ritenuto illegittimo dal Prefetto, egli potrebbe tutt'al più agire successivamente per il ristoro dei danni subiti a seguito del fermo amministrativo rivelatosi illegittimo.

Pertanto, al fine di tutelare il diritto alla difesa del trasgressore, nonché al fine di aderire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, sembrerebbe opportuno propendere per l’ammissibilità della immediata opposizione giudiziaria dei verbali di violazione della L. n. 298/74 che prevedono come sanzione accessoria il fermo amministrativo dei veicoli.

Sul punto la giurisprudenza ha tendenzialmente sin da subito ammesso il ricorso immediato alla autorità giudiziaria dopo la depenalizzazione delle sanzioni ad opera del D. Lgs. n. 507/99 (cfr. Giudice di pace Novara, 13 giugno 2003). Tale orientamento è stato altresì confortato da alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità, ove essa ha statuito che “È ammissibile l'impugnazione davanti al Giudice di Pace del verbale di contestazione per violazione dell'articolo 46 della legge 6 giugno 1974 n. 298 (autotrasporto) con consequenziale applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo […]” (Corte di Cassazione sez. II civ., 3 agosto 2007, n. 17028) e che “tra le "norme di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, capo I, sezione II, titolo VI ("nuovo codice della strada"), di cui gli artt. 26 e 46 detti impongono l'"osservanza", è compreso (Cass. Civ. Sez. II. n. 17028 del 3 agosto 2007) anche l'art. 204 bis (inserito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214) il quale - in via generale, salvo che nelle ipotesi di competenza del tribunale […] - indica nel "giudice di pace" (adito nel caso) l'organo giurisdizionale cui far ricorso, anche per quanto concerne le sanzioni accessorie” (Corte di Cassazione S. U. civ., 30 marzo 2009, n. 7580).

Il citato orientamento giurisprudenziale si basa sul fatto che gli artt. 26 e 46 della L. n. 298/74 prevedano espressamente che vanno osservate, quanto meno in ordine al "fermo", le norme di cui al capo I sezione II del titolo VI del c.s. Similmente, benché non si rinvengano precedenti giurisprudenziali noti allo scrivente oltre a quello in commento, gli artt. 46 bis e 46 ter rimandano espressamente all’art. 214 C.s. per quanto concerne il fermo amministrativo, il quale prevede come possibilità di opposizione il ricorso al Prefetto ex art. 203 C.s. e quindi ex art. 204 bis C.s. in alternativa quello al Giudice di Pace.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, una parte della giurisprudenza (cfr. Giudice di Pace di Gemona del Friuli, sentenza 10 novembre 2015, n. 52) ha ritenuto non più esperibile il ricorso immediato alla Autorità Giudiziaria poiché il nuovo testo dell’art. 204 bis c.s. rimanda per il rito del procedimento all’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e questo ultimo è rubricato “Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada” ed al primo comma prevede che “Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada di cui all'articolo 204 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”; pertanto espressamente tale disposizione sarebbe limitata alle sole opposizioni in materia di violazione a verbali di accertamento di violazione del c.s.

Tale orientamento è superabile tenendo conto che l’art. 7 del D. Lgs. n. 150/11 è una norma processuale, che quindi regola un determinato tipo di giudizio. Alla stessa possono quindi rimandare anche norma relative a sanzioni non derivanti da violazioni del c.s. per quanto concerne il rito dell’opposizione, senza che a ciò osti in alcun modo la rubrica o il primo comma dello stesso Art. 7 D. Lgs. n. 150/11. Gli articoli della L. n. 298/74 che rimandano, per quanto concerne il fermo amministrativo, alle modalità e alle disposizioni contenute nel c.s., evidentemente rimandano in toto a tali disposizioni e quindi anche ai modi di opporsi a simili sanzioni del c.s. indicati in tali norme. Pertanto essi fanno necessariamente riferimento alla possibilità di adire immediatamente il Giudice di Pace competente.

Per quanto esposto, anche a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del D. Lgs. n. 150/11, è da ritenersi esperibile il ricorso immediato alla Autorità Giudiziaria per verbali ex L. n. 298/74 che prevedano la sanzione accessoria del fermo amministrativo e ciò trova conforto nella giurisprudenza successiva all’entrata in vigore di tale decreto (cfr. Giudice di Pace Milano, sentenza 10 aprile 2014, n. 2440). Sul punto la sentenza commentata - Giudice di Pace Poggio Mirteto – 19 ottobre 2017, n. 255 - implicitamente aderisce a tale orientamento accogliendo l’opposizione del ricorrente, benché non affronti esplicitamente la questione nelle motivazioni. A fronte di tale “tacito” obiter dictum è comunque da rilevare come essa appaia allo scrivente quale primo arresto giurisprudenziale in tal senso per quanto riguarda un verbale relativo ad una violazione dell’art. 46 ter L. n. 298/74, in vigore dal 1 gennaio 2016, ed è perciò degna di nota.


SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 358 del Ruolo Generale Contenzioso Civile dell’anno


2017 vertente tra
(omissis)

- OPPONENTE –


contro


U.T.G. DI ROMA IN PERSONA DEL PREFETTO P.T.

- OPPOSTA –

avente ad oggetto : Opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per l’opposizione: come in atti
per l’opposta: come in atti


MOTIVAZIONE

(omissis) proponeva opposizione avverso i verbali n. (omissis) e n. (omissis) elevati dalla Polizia Stradale di Roma in data 06.08.2017 per la violazione, rispettivamente, dell’art. 46 e 46 ter L. 298/74.

A sostegno dell’opposizione il ricorrente, in ordine al verbale n. (omissis) eccepiva la insussistenza della violazione. In ordine al verbale n. (omissis) eccepiva di essere in possesso di regolare licenza comunitaria per il trasporto merci.

Il ricorso è fondato e merita accoglienza.

Quanto al primo motivo di opposizione occorre difatti rilevare che con il verbale n. (omissis)

Il ricorrente è stato sanzionato poiché non in possesso dei documenti di accompagnamento merci. In particolare, i verbalizzanti hanno ritenuto non sufficienti i D.D.T. versati in atti.

Tuttavia, in data26 febbraio 2016, il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 300/A/1347/16/108/13/1 con la quale ha avuto modo di precisare che il documento di trasporto richiesto dalla normativa può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di Sicurezza. L’idoneità del documento di trasporto deve essere valutata in relazione alla funzione richiesta dalla norma di dare adeguata contezza della regolarità del trasporto e, quindi, in funzione della presenza al suo interno di elementi essenziali quali, almeno, la tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e quello di scarico ed il vettore o sub-vettore che effettua il trasporto.

Ciò premesso, non v’è dubbio che il D.D.T. rispetti i criteri sopra elencati e che, pertanto, costituisce documento utili ai fini della normativa richiamata dai verbalizzanti. In siffatto contesto occorre dunque disporre l’annullamento del verbale impugnato poiché illegittimo.

Quanto al verbale n. (omissis), occorre preliminarmente rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12697/07, ha avuto modo di chiarire che “ Per aversi trasporto merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato ai sensi dell’art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l’autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione.”

Tornando al caso che ci occupa, dalla lettura della documentazione versata in atti dalla ricorrente si evince tuttavia che questa era in possesso di regolare autorizzazione comunitaria.

I rilievi che precedono, la natura del procedimento e le qualità delle parti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Poggio Mirteto, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato
da (omissis) ed annulla i verbali n. (omissis) e n. (omissis) elevati dalla Polizia Stradale di Roma
in data 06.08.2017.

Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Poggio Mirteto il 19 ottobre 2017.

Il Giudice di Pace (Dr. Antonio Di Silvestro)


Documenti allegati
GdP_Poggio_Mirteto_255_del_19_ottobre_2017.pdf 113 KB 
 http://www.rivistagiuridica.aci.it/

Nazionalizzazione di veicoli muniti originariamente di C.O.C. - Procedure

Prot. n° 4518 del 19 gennaio 2018 -
MIT

Autorizzazioni per le zone a traffico limitato (ztl) ai comuni aggiornamento al 19/01/2018

Comuni ZTL- 19 gennaio 2018.pdf

MIT

Immatricolazione in deroga dei trattori agricoli e forestali omologati non conformi al regolamento UE 167/2013

Circolare protocollo 731 del 12/01/2018

Allegati

Circolare_Protocollo_731_del_12-01-2018.pdf

MIT

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità

E’ estesa l’approvazione del dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato ”EnVES EVO MVDm 1507”, da impiegare per il controllo della velocità istantanea in modalità presidiata in allontanamento o in avvicinamento con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, prodotto dalla soc. EngiNe S.r.l.,con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, alla versione con nuova telecamera
denominata mod. AXIS P1365MKII.
Restano valide le prescrizioni contenute nell’art.1 del decreto n.4668 in data 28 luglio 2016.

Allegati

decreto_ministeriale_protocollo_288_del_17-01-2018.pdf

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giovedì 18 gennaio 2018

Notifica per pec dei verbali C.d.S.



MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO  18 dicembre 2017.
Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata.   

mercoledì 17 gennaio 2018

Al via la notifica via PEC per le violazioni del codice della strada

I verbali notificati a mezzo PEC. Con l'entrata in vigore dell'atteso decreto ministeriale la notifica dei verbali stradali deve essere effettuata prioritariamente con la posta elettronica certificata, senza spese particolari. E i verbali si considerano notificati nel momento in cui viene generata la ricevuta di  avvenuta consegna completa del messaggio PEC.

Lo ha evidenziato il decreto del Ministero dell'interno del 18 dicembre 2017, pubblicato in G.U. del 16 gennaio 2018, n. 12. A distanza di qualche anno dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013 viene finalmente data attuazione alla specifica indicazione per cui «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al d.l. del 30 aprile 1992, n. 295, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi».
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio, n. 12 è pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 che disciplina le procedure di notificazione a mezzo PEC dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada.
 di Stefano Manzelli su diritto e giustizia.it

martedì 16 gennaio 2018

Polo unico per le visite fiscali.Messaggio Inps 137/18

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 12-01-2018
Messaggio n. 137
   
Nell’ambito delle competenze assegnate all’Inps ai sensi del D. Lgs. n. 75/2017 (Polo unico per le visite fiscali) è previsto che l’Istituto effettui anche d’ufficio, oltre che su richiesta datoriale, i controlli medico legali nei confronti dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni assoggettate alla citata normativa.

 A decorrere dall’entrata in vigore del Polo unico per le visite fiscali, sono state quindi effettuate visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale su iniziativa dell’Istituto nei casi ritenuti utili per la verifica dello stato di effettiva incapacità temporanea al lavoro.

In relazione a ciò, sono state apportate modifiche agli applicativi in uso per consentire ai datori di lavoro pubblici la visualizzazione, tramite il sito web dell’Inps, delle visite d’ufficio effettuate nei confronti dei propri dipendenti e dei loro esiti.

 Con il presente messaggio viene comunicato il rilascio della nuova funzionalità e vengono fornite le necessarie istruzioni operative. Si precisa che il nuovo applicativo consentirà alle Pubbliche Amministrazioni interessate di prendere visione di tutti gli accertamenti eseguiti dall’Inps di propria iniziativa a partire dal 1° settembre 2017, data di entrata in vigore del Polo Unico di cui al D.Lgs. 75/2017.

Al momento e in attesa di ulteriori implementazioni procedurali, rimane confermato quanto precisato nel messaggio n. 4282/2017, cui si rinvia, in merito agli eventuali giustificativi prodotti dal lavoratore in caso di visita medica ambulatoriale disposta per assenza a visita domiciliare.

Il datore di lavoro pubblico, al quale compete l’onere della valutazione circa la giustificabilità dell’assenza del lavoratore, può acquisire, per il tramite del lavoratore, il parere tecnico fornito dagli Uffici medico legali dell’Inps, sulla base della documentazione esaminata.


Istruzioni operative.


Il servizio online di consultazione degli esiti delle visite mediche di controllo (VMC) disposte d’ufficio per la Pubblica Amministrazione è rivolto, come sopra specificato, ai datori di lavoro pubblici (o consulenti delegati) appartenenti alle categorie identificate dal D.Lgs. n. 75/2017.

L’accesso è consentito ai soli soggetti in possesso di un PIN rilasciato dall'Istituto o di una Carta Nazionale dei Servizi o di una identità SPID almeno di livello 2 e dotati di specifica abilitazione.

 L’applicazione è raggiungibile all’indirizzo www.inps.it, ricercando il servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”. L’utente, previa autenticazione, potrà quindi accedere alla funzionalità “Esiti Visite d’Ufficio per la PA” esposta sull’home page del Portale delle VMC.

La successiva pagina mostra la Pubblica Amministrazione per cui l’utente risulta dipendente o l’insieme delle Pubbliche Amministrazioni per cui si hanno delle deleghe attive. Selezionando la Pubblica Amministrazione per cui si intende lavorare, con la relativa struttura, e cliccando su “Procedi” si possono consultare gli esiti delle VMC richieste d’ufficio.

Viene quindi mostrata la lista delle visite d’ufficio effettuate, a partire dalle più recenti, con esito ancora da visualizzare. È possibile cambiare i criteri di ricerca usando dei filtri che permettono di ottenere differenti modalità di consultazione. Ogni visita può essere consultata nel dettaglio per visionarne l’esito, verificare le eventuali visite collegate, ad esempio le visite ambulatoriali, e per stampare un riepilogo.

Per maggiori dettagli si rimanda al manuale utente, scaricabile tramite l’icona del “Manuale Operativo” disponibile nell’intestazione di ogni pagina del servizio.


Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

lunedì 15 gennaio 2018

Settimana clou per le trattative sui contratti: domani la sanità e mercoledì gli enti locali

Settimana clou per le trattative sui contratti: domani la sanità e mercoledì gli enti locali



L'accordo sui nuovi contratti degli statali firmato l'antivigilia di Natale sta provando la corsa al ministero dell'Economia e in Corte dei conti per ottenere il via libera definitivo e portare i soldi in busta paga a fine febbraio. Giusto in tempo per le elezioni. A guardare i numeri, però, sul piano nazionale il traguardo è poco più che simbolico: tra ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici nazionali, quel contratto interessa 270mila dipendenti. Sono 2,8 milioni, invece, le persone che lavorano negli altri settori del pubblico impiego: e le trattative che li riguardano entrano nel vivo da domani.
Il calendario
I più vicini all'intesa appaiono forze dell'ordine, polizia e vigili del fuoco, i cui tavoli tecnici hanno lavorato a pieno ritmo nei giorni scorsi e potrebbero arrivare all'accordo in settimana. Ma il calendario è serrato anche per gli altri. Domani torna a riunirsi all'Aran, l'agenzia che rappresenta la Pa come datore di lavoro, il tavolo delle trattative sulla scuola, che con i suoi 1,2 milioni di dipendenti è il settore più ampio e ha anche i problemi più pesanti per completare il mosaico dei fondi. Martedì è la volta della sanità, mentre mercoledì è il turno di Regioni ed enti locali: in tutti questi casi, l'obiettivo è tagliare i tempi, e arrivare in fretta all'accordo. Quello siglato il 23 dicembre su ministeriali e affini facilita la pratica, perché ha risolto una serie di interrogativi sulla parte normativa (codice disciplinare, permessi, concertazione e ruolo dei sindacati) che saranno replicate negli altri comparti. Da risolvere, però, restano problemi non banali.
Il nodo dei fondi
E il primo riguarda i soldi.In ballo c'è un aumento medio di base che è lineare, uguale per tutti, e porta a far crescere la retribuzione complessiva del 3,48 per cento. La sua traduzione in euro, quindi, dipende dalla base di partenza: quella più bassa è rappresentata dal personale tecnico delle scuole, che con uno stipendio medio effettivo calcolato dall'Aran a 22.186 euro prospetta un aumento lordo da 59 euro lordi al mese. Per gli insegnanti il livello di riferimento si colloca invece a 75 euro, cifra analoga a quella attesa dal personale di Regioni ed enti locali. Per polizia e forze armate la questione è diversa, e non solo perché il personale non è stato interessato dalla “privatizzazione” dei rapporti di lavoro avviata nel 1992 e quindi le trattative si svolgono direttamente alla Funzione pubblica. La «specificità» dei compiti che caratterizza il comparto produce sempre un quadro di finanziamenti su misura: in gioco questa volta c'è un aumento medio da 103 euro lordi, accompagnato da uno stanziamento aggiuntivo da 150 milioni per incentivare le «attività operative» di controllo sul territorio.Sulle forze armate e di sicurezza l'architettura dei fondi per i contratti è definita, mentre quella per la scuola è ancora in costruzione, e sta producendo qualche tensione nel confronto con i sindacati. Numeri e tabelle non sono ancora arrivati sul tavolo, anche perché l'Aran attende le decisioni ministeriali sulla possibilità di destinare al contratto almeno una parte delle risorse messe in campo dalla legge sulla «buona scuola» per il «merito» (200 milioni) e la «formazione». La partita, tutta politica, resta aperta, mentre con la legge di bilancio si è chiusa quella con Regioni ed enti locali: che dovranno pescare nei loro bilanci i soldi necessari al rinnovo contrattuale del loro personale.
di Gianni Trovati "Sole 24 Ore"
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domenica 14 gennaio 2018

Condannato per Danno erariale e licenziato il Comandante di Polizia Locale

Al Comandante di Polizia Municipale, a seguito di denuncia del Segretario generale, viene attribuita la responsabilità, a titolo di colpa grave (negligenza nella gestione delle diverse fasi dell’appalto e violazione del regolamento comunale), per il danno patrimoniale causato al Comune, per irregolarità della fornitura di vestiario per il Corpo di Polizia Municipale. Lo stesso, firmando l'attestazione di conformità della fornitura non ha garantito che l’attività amministrativa del Comando di Polizia Locale rispondesse ai criteri di economicità, di efficacia e di imparzialità, parametri tipici, caratterizzanti l’attività della Pubblica Amministrazione.

A nulla è valsa la difesa del Comandante, ritenuta ininfluente dalla Corte, circa il "quadro ambientale di estrema difficoltà lavorativa, di soggezione e coercizione psicologica da parte dell’allora Sindaco, nonché di situazioni di vero e proprio mobbing, di assenza di collaborazione istituzionale".

Peraltro, i fatti originanti la responsabilità erariale contestata sono stati oggetto di segnalazione all’Autorità giudiziaria, per i reati di cui agli artt. 476, 479 e 640 c.p., e dai medesimi, è inoltre scaturito un procedimento disciplinare che, unitamente ad altri, ha condotto all’irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa senza preavviso.
Mario Serio
Riproduzione riservata

Qui la sentenza
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Vestiario P.L.

Forniture irregolari alla polizia locale: scatto il danno erariale per il Comandante.

Clicca qui per leggere la sentenza della Corte dei conti e il commento di Luca Leccisotti.


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sabato 13 gennaio 2018

Classificazione dei veicoli trainati e Ganci di Traino

Regolamento (UE) 167/2013
Circolare prot. n° 134 del 4 gennaio 2018 - Rettifica della Circolare prot.29058 del 30.12.2016 : Classificazione dei veicoli trainati e Ganci di Traino.
MIT

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Delitti contro l'ambiente - Inquinamento ambientale – Sequestro preventivo – Presupposti - “Fumus commissi delicti” - Contenuto.

In tema di inquinamento ambientale, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha affermato che, per integrare il “fumus” del reato di cui all’art. 452-bis cod. pen. ai fini dell’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, occorre accertare la sussistenza di un’alta probabilità di compromissione o di deterioramento significativo dei beni tutelati, in considerazione della natura e della durata nel tempo degli scarichi abusivi.
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Fonte:Corte di Cassazione

Tutor:il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura



Con sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura»;

Pertanto, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio,  il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.
Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.533 del 11/01/2018, udienza del 26/10/2017, depositata l' 11 gennaio 2018
Foto tratta da: https://checkblacklist.altervista.org

D.Lgs. 81/08: Indicazioni operative sui compiti del datore di lavoro (primo soccorso, prevenzione, incendi)

INL: svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, si precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio – art. 31, co.6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

Nello specifico, il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t).

Va inoltre rilevato che come previsto dall’art. 43 comma 2 “Ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”.

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.
Fonte: http://www.dottrinalavoro.it

Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 settembre 2017, n. 215
Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' modalita' attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi. (18G00001) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2018 - Suppl. Ordinario n. 2)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2018 
 

Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 216
Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00002) (GU Serie Generale n.8 del 11-01-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2018 

venerdì 12 gennaio 2018

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale


DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (18G00003) (GU Serie Generale n.9 del 12-01-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2018

giovedì 11 gennaio 2018

Non c'è silenzio assenso per i l'istallazione di cartelli pubblicitari stradali



I FATTI 

La Polizia Locale redige verbale di violazione per istallazione  di cartelli pubblicitari lungo la strada. Il verbale viene annullato  dal GdP, ma il tribunale, in appello, accoglie il ricorso da parte del comune e conferma il verbale redatto dalla P.L.
La società si oppone in Cassazione  deducendo di aver richiesto il permesso per l'installazione degli impianti e che sull'istanza si era formato il silenzio assenso, ancorchè,  previsto nel regolamento comunale dell'Ente.

LA SENTENZA

La Cassazione, nel ripercorrere tutto l'iter normativo sul rilascio dell'autorizzazione de qua,  ha escluso che sulla stessa potesse applicarsi l'istituto del silenzio assenso, rientrando, la sicurezza, tra le eccezioni di cui all'art. 20, comma 4, della 241/90
Pertanto rigetta il ricorso proposto dalla società

mercoledì 10 gennaio 2018

Straordinario elettorale del personale comunale: La Circolare del Ministero

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La prefettura di Palermo, con nota 92.51 prot 2968 del 10/01/2018, fa rilevare inoltre che: 
"....alla luce della menzionata novella legislativa - il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, decorre 1'8.1.2018 e termina il 9.3.2018 ed il monte ore per le esigenze connesse al citato servizio elettorale resta determinato in 40 ore mensili/pro-capite (limite medio), fino ad un massimo di 60 ore mensili/pro-capite (limite massimo).
In relazione a quanto sopra, si invitano codesti Enti a programmare accuratamente le operazioni elettorali, di guisa da consentire un significativo contenimemo delle spese, adottando nei termini di legge la necessaria determina autorizzativa (a cura del responsabile del servizio) all'effettuazione del lavoro straordinario per le esigenze connesse alle consultazioni in epigrafe".

Straordinari liberi per le elezioni

Durante le consultazioni elettorali e referendarie, gli enti locali possono far svolgere lavoro straordinario senza computarlo nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva o dalla legge (massimo 250 ore). Non possono invece derogare agli altri limiti stabiliti dal Dlgs 66/2003, ad esempio, su durata massima settimanale, pause o riposi giornalieri, se non previsto da apposito decreto del Ministero del lavoro, di concerto con quello per la Funzione pubblica. Lo afferma la nota n. 4137 del 27 settembre 2006, ancora valida nel settore pubblico.

di E.D.F. "Sole 24 Ore" del 5 gennaio 2018
Continua




martedì 9 gennaio 2018

lunedì 8 gennaio 2018

BRASILE. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida

Patenti - Brasile Prot. n° 277 del 8 gennaio 2018 - allegati alla circolare - BRASILE. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida -

Le domande di conversione di patenti brasiliane, in corso di validità potranno essere accettate a decorrere da lunedì 15 gennaio 2018

domenica 7 gennaio 2018

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli

AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICATO
Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (17A08584) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 63)
 
 
 
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