MINACCIARE I CARABINIERI
DI DARSI FUOCO, PER IMPEDIRE IL FERMO AMMINISTRATIVO DELL’AUTO, È REATO
Corte di Cassazione,
Sezione 6 Penale, Sentenza n. 26869/2017
Lo
ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento.
La
vicenda vedeva imputato per il delitto
di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., un uomo che,
sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri alla guida della propria autovettura,
sprovvisto dei documenti del veicolo, della patente e della copertura
assicurativa, si chiudeva all’interno dell’abitacolo e minacciava gli ufficiali
di darsi fuoco con del liquido infiammabile qualora gli avessero “tolto la
macchina”.
L’uomo
veniva condannato in entrambi i giudizi di merito.
Il
difensore proponeva ricorso per cassazione, sostenendo, in punto di diritto,
che il comportamento dell’imputato non fosse riconducibile all’ipotesi
delittuosa di cui all’art. 337 c.p., versandosi in una ipotesi di mera
resistenza passiva.
Ciò
alla stregua della considerazione per la quale il male minacciato fosse auto
diretto e che, peraltro, non fosse nemmeno realizzabile in concreto in ragione
del fatto che l’uomo non disponesse davvero di liquido infiammabile all’interno
della vettura.
Tuttavia,
i Giudici di legittimità non ritenevano condivisibili le deduzioni difensive.
In
particolare, il Collegio degli Ermellini osservava che l’imputato, minacciando
di darsi fuoco, avesse posto in essere un comportamento attivo, idoneo a
impedire ai Carabinieri di compiere l’atto del proprio ufficio.
La
minaccia, inoltre, rilevavano i giudici, per integrare l’ipotesi delittuosa in
discorso, può consistere anche in una coazione morale e indiretta, purché sia
effettivamente idonea a frustrare la libertà di azione dei pubblici ufficiali.
Ne
discende che anche la prospettazione di un atto lesivo auto diretto, peraltro
estremamente grave come quello di darsi fuoco, sia suscettibile di impedire
l’esercizio della pubblica funzione.
Né
può obiettarsi che l’impossibilità in concreto di realizzare il proposito
minacciato sia suscettibile, a prescindere, di denegare la sussistenza del
reato; ciò dal momento che la realizzabilità del male minacciato deve essere
valutata attraverso un vaglio ex ante, ponendosi nell’ottica dei pubblici
ufficiali al momento del fatto contestato e considerando, altresì, tutte le
circostanza oggettive e soggettive.
Soltanto
nell’ipotesi in cui la prospettazione auto lesiva minacciata sia palesemente
irrealizzabile al momento del fatto, e pertanto inidonea a coartare la libertà
di azione dei pubblici ufficiali, potrà quindi escludersi la sussistenza del
reato di resistenza a un pubblico ufficiale.
Viceversa,
nel caso di specie, la Corte di Cassazione riteneva che la condotta
dell’imputato avesse integrato l’ipotesi delittuosa in discorso e, pertanto,
rigettava il ricorso
Cav. Mario Ricca
Brigadiere CC in quiescenza