Come già avevo accennato in un precedente
post con la pubblicazione della legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione al D.L. n. 91/2014 (v.
testo coordinato) cambia lo scenario dei controlli sulle imprese agricole.
Inoltre, viene isituito il registro unico dei controlli sulle imprese agricole e introdotto l'istituto della diffida (per intenderci come quella che è stata introdotta nella denuncia d'indortunio sul lavoro oramai abolita)
Questa operazione mi ricorda molto il gran casino che fu combinato a proposito dei controlli commerciali ed annonari (qui i links
1 e
2 . per chi volesse approfondire l'argomento), ed è la dimostrazione che in Italia cambiano i suonatori ma la musica è sempre la stessa (non si può per es. mandare un meccanico a far un intervento chirurgico al cuore come non si può mandare un medico a riparare un motore di un'auto).
Mario Serio
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Sotto lo stralcio del testo coordinato
Allegati:
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
24 giugno 2014, n. 91
Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
144 del 24 giugno 2014),
coordinato con la legge di conversione 11 agosto
2014, n. 116
(in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1),
recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento
dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonché'
per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea.». (14A06580)
(GU n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72)
AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizionisulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della
Repubblicaitaliana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonché dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fi ne di
facilitarela lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’effi
cacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art.
1
Disposizioni urgenti in materia
di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli
sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della
diffida nel settore agroalimentare
1. Al fine
di assicurare l'esercizio unitario dell’attività ispettiva nei confronti
delle imprese agricole e l’uniformità
di comportamento degli organi di
vigilanza, nonché' di
garantire il regolare esercizio
dell’attività
imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono
effettuati dagli organi di
vigilanza in modo
coordinato, tenuto conto del
piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, evitando
sovrapposizioni e duplicazioni,
garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche
utilizzando i dati
contenuti nel registro di cui
al comma
2. I controlli
ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono
riportati in appositi verbali, da
notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi
di attestata regolarità,
ovvero di regolarizzazione conseguente
al controllo ispettivo eseguito,
gli adempimenti relativi
alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in
successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo,
salvo quelle determinate da
comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti
o elementi non
conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione
si applica agli
atti e documenti esaminati
dagli ispettori ed
indicati nel verbale
del controllo ispettivo.
2. Al fine
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo
e di recare il minore intralcio all'esercizio dell’attività d'impresa
è istituito, con decreto di natura
non regolamentare del
Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con
il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al
comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione
delle disposizioni di cui al comma
1, del coordinamento
dell’attività di controllo
e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti
i controlli effettuati da parte di organi
di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di
controllo (( , nonché' da organismi
privati autorizzati allo
svolgimento di compiti
di controllo dalle vigenti disposizioni, ))
a carico delle
imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via
telematica e rendicontati annualmente, anche
ai fini della
successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004, alle altre pubbliche
amministrazioni secondo le modalità
definite con Accordo tra le amministrazioni
interessate sancito in
sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i
termini previsti con il medesimo accordo.
(( 3.
Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare, per le quali
è prevista l'applicazione della
sola sanzione amministrativa
pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la
prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad
adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data
di ricezione dell'atto di diffida e
ad elidere le
conseguenze dannose o
pericolose dell'illecito amministrativo. Per
violazioni sanabili si
intendono errori e omissioni
formali che comportano
una mera operazione
di regolarizzazione ovvero
violazioni le cui
conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni
contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di
controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14
della legge 24 novembre
1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della
citata legge n. 689 del 1981.
3-bis. L'articolo 7 del decreto
legislativo 30 settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, sono abrogati. ))
4. Per le violazioni alle norme in
materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione
amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in
misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo
16, primo comma,
della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento
se il pagamento è effettuato
entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. (( La
disposizione di cui al primo periodo
si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data
di entrata in vigore
del presente decreto,
purché' l'interessato effettui
il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto all’autorità competente, di
cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
all'organo che ha accertato la violazione. ))
Riferimenti normativi
- Il regolamento
(CE) n. 882/2004
del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla
salute e sul benessere degli
animali e' pubblicato
nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
-
Il testo dell'art. 14, comma 5, del
decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni
urgenti in materia
di
semplificazione e di sviluppo.), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2012, n.
33, S.O., convertito,
con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata
nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82, S.O.
e' il
seguente:
«Art. 14. (Semplificazione dei
controlli sulle
imprese.).
(Omissis).
5.
Le regioni, le province autonome di
Trento e di
Bolzano e gli
enti locali, nell'ambito
dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di
loro
competenza ai principi di cui al
comma 4. A tale fine,
entro
sei mesi
dall'entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto,
sono adottate apposite
Linee guida mediante
intesa in sede
di Conferenza
unificata.».
Il
testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997
e' il seguente:
< < Art.8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e
Conferenza unificata.
1.
La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune
delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni .
2.
La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua
delega, dal Ministro dell'interno o
dal Ministro per
gli affari regionali
nella materia di
rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del
bilancio e della
programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI,
il presidente
dell'Unione province d'Italia
- UPI ed
il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
-
UNCEM.
Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge
8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere
invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentanti
di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3.
La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il
presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .
4.
La Conferenza unificata
di cui al
comma 1 e'
convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Le
sedute
sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei
Ministri o, su sua delega,
dal Ministro per
gli affari
regionali o, se
tale incarico non
e' conferito, dal
Ministro dell'interno . > >
- Si riportano i testi degli
articoli 14 e
16 della
legge
24 novembre 1981, n.
689 ((Modifiche al
sistema
penale) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981,
n. 329, S.O.:
«Art. 14. (Contestazione e
notificazione). - La
violazione, quando e'
possibile, deve essere
contestata
immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona
che
sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la
violazione stessa.
Se
non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per
alcune delle persone indicate nel
comma precedente,
gli
estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di
novanta giorni e
a quelli residenti
all'estero entro il termine
di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla
violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con
provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla
data della ricezione.
Per la forma della
contestazione immediata o
della
notificazione si applicano le disposizioni previste
dalle
leggi
vigenti. In ogni caso la
notificazione puo' essere
effettuata, con le
modalita' previste dal
codice di
procedura civile, anche
da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la
notificazione non puo' essere eseguita in
mani proprie
del destinatario, si
osservano le modalita'
previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora
la residenza, la
dimora
o il domicilio non siano noti, la
notifica non e'
obbligatoria e resta salva la
facolta' del pagamento
in
misura
ridotta sino alla scadenza del termine previsto
nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare
la somma dovuta
per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata
omessa la notificazione nel termine prescritto.
(Omissis).
Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura
ridotta pari alla
terza
parte
del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo
della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di
sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se
questa
non vi e' stata, dalla notificazione
degli estremi
della
violazione.
Per le violazioni ai regolamenti
ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o
provinciale,
all'interno del limite
edittale minimo e
massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un
diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in
deroga alle disposizioni
del
primo comma.
Il
pagamento in misura ridotta e' ammesso
anche nei
casi
in cui le norme antecedenti
all'entrata in vigore
della
presente legge non consentivano l'oblazione.».
-
L'art. 7 del decreto legislativo 30
settembre 2005,
n.
225 (Disposizioni sanzionatorie
in applicazione del
regolamento (CE) n.
1019/2002 relativo alla
commercializzazione
dell'olio d'oliva), abrogato
dalla
presente legge e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3
novembre 2005, n. 256, recava: «Art. 7. (Diffida).»
- si riporta
il testo dell'art.
12, del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75,
(Riordino e revisione
della
disciplina in materia
di fertilizzanti, a
norma
dell'art. 13 della legge
7 luglio 2009,
n. 88) come
modificato dalla presente legge, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 maggio 2010, n. 121, S.O.:
«Art. 12 Sanzioni
In
vigore dal 10 giugno 2010
1.
Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque
produce o immette sul mercato
fertilizzanti non compresi
nel
regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente
decreto e
nei
suoi allegati e nella legislazione
vigente nel Paese
dell'Unione europea
di produzione, e'
punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria
da seimila euro
a
trentamila euro.
2.
Salvo che il
fatto costituisca reato,
chiunque
produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al
regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed ai
suoi
allegati e' punito con
le sanzioni amministrative
pecuniarie per ciascuna
delle violazioni di
seguito
riportate:
a)
da duemilacinquecento euro a seimila
euro per i
concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi
organo-minerali e per gli
altri tipi di
fertilizzanti
nazionali, quando la composizione
non corrisponde alle
indicazioni obbligatorie ovvero
facoltative previste dal
presente decreto e dai suoi allegati
ovvero alle altre
indicazioni facoltative non previste; nel caso in cui venga
calcolato il grado
di irregolarita' espresso
come
\varepsilon secondo i criteri riportati
nell'allegato 12,
per i
fertilizzanti per i quali
questo e' applicabile,
fermo
restando che i criteri riportati nel citato allegato,
al
punto 4, lettera c), si applicano al
singolo campione,
la sanzione amministrativa pecuniaria
viene irrogata
secondo gli importi di seguito riportati:
1)
valore di \varepsilon fino a
- 4 (incluso):
da
duemilacinquecento euro a seimila euro;
2)
valore di \varepsilon compreso
tra - 4
e - 8
(incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;
3)
valore di \varepsilon compreso tra
- 8 e
- 12
(incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;
4) valore di
\varepsilon inferiore a
- 12: da
sedicimila euro a settantottomila euro;
b)
da duemilacinquecento euro a
seimila euro, se le
indicazioni obbligatorie da riportare in
etichetta ovvero
sui
documenti previste dal presente decreto
e dai suoi
allegati, in tutto o in parte, mancano o non sono conformi
a quanto
prescritto;
c)
da ottomila euro a ventunomila euro, se risulta
che
le tolleranze di
cui all'allegato 7
sono state
sistematicamente messe a profitto; in particolare, per il
controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte
di
un
fabbricante per i concimi minerali semplici e
composti,
sia CE
che nazionali e per i concimi organo-minerali, si
applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato
12;
d)
da cinquemila euro a dodicimila euro,
ivi comprese
le spese di
messa in sicurezza
della partita di
fertilizzante da addebitare al fabbricante, se sono immessi
sul
mercato concimi CE e nazionali a
base di nitrato
di
ammonio ad elevato titolo di azoto
in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 7
e all'allegato 9. Se si
rinviene una partita
di fertilizzante sprovvista
del
certificato
relativo alla prova
di detonabilita' il
fabbricante e' perseguibile penalmente;
e)
da cinquemila euro a diecimila
euro, se non ha
ottemperato all'obbligo di cui all'art. 8, comma 1;
f) da
seimila euro a
dodicimila euro, se
non ha
ottemperato all'obbligo di cui all'art. 8, comma 2;
g)
da duemila euro a
seimila euro nell'ipotesi
di
irregolarita' delle registrazioni di cui all'art. 8, comma
2;
h)
da seimila euro a dodicimila euro se non esibisce la
documentazione di cui
all'art. 8, comma
2, richiesta
dell'organo di controllo o non la conserva per almeno
due
anni.
3. Le sanzioni amministrative previste
dal comma 2, non
si
applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o
comunque distribuisce per il
consumo, fertilizzanti in
confezioni originali, se la non osservanza delle norme del
presente decreto e dei suoi allegati riguardi i
requisiti
intrinseci o la composizione
dei prodotti, purche'
la
confezione originale non
presenti alterazione ovvero
il
commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione
o
manomissione del fertilizzante.
4.
(abrogato)»
-
Si riporta il testo dell'art.
17 della legge
24
novembre 1981, n.
689, (Modifiche al
sistema penale)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n.
329,
S.O.:
«Art. 17. (Obbligo del rapporto). - 1. Qualora non sia
stato effettuato il
pagamento in misura
ridotta, il
funzionario o l'agente che ha
accertato la violazione,
salvo
che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve
presentare rapporto, con
la prova delle
eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico
cui
sono
demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella
cui
competenza rientra la materia alla quale
si riferisce
la
violazione o, in mancanza, al prefetto.
2.
Deve essere presentato
al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste
dal testo unico delle
norme
sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15
giugno
1959, n. 393, dal testo unico per
la tutela delle
strade, approvato con R.D. 8
dicembre 1933, n.
1740, e
dalla
legge 20
giugno 1935, n.
1349, sui servizi
di
trasporto merci.
3.
Nelle materie di competenza delle
regioni e negli
altri casi, per
le funzioni amministrative ad
esse
delegate, il rapporto e' presentato
all'ufficio regionale
competente.
4.
Per le violazioni dei
regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato,
rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al
sindaco.
5.
L'ufficio territorialmente competente e' quello
del
luogo
in cui e' stata commessa la violazione.
6.
Il funzionario o
l'agente che ha
proceduto al
sequestro previsto dall'art.
13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole
il processo verbale
di
sequestro.
7.
Con decreto del Presidente
della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n.
407, saranno indicati gli uffici periferici dei
singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i
casi in
cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente
la
competenza.
8.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita'
relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13,
al trasporto ed
alla
consegna delle cose
sequestrate, alla custodia
ed alla
eventuale alienazione o
distruzione delle stesse;
sara'
altresi' stabilita la destinazione delle
cose confiscate.
Le regioni, per
le materie di
loro competenza,
provvederanno con legge nel termine
previsto dal comma
precedente.».
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