sabato 31 marzo 2012

Il prefetto ordina: «Via l'autovelox di Egna»

La Provincia ha tolto il limite dei 70 km all'ora e l'impianto è comunque fuori norma
BOLZANO. Autovelox di Egna addio: ieri il prefetto Fulvio Testi ha ordinato infatti al sindaco Horst Pichler di rimuovere il rilevatore fisso di velocità perché non conforme al decreto Maroni e per di più superato dalla freschissima ordinanza di abrogazione da parte della Provincia del limite di velocità dei 70 km all'ora anche in quel tratto della statale del Brennero.

La questione degli autovelox fissi in diversi punti della viabilità provinciale da mesi è al centro di verifiche da parte dell'Osservatorio per la sicurezza stradale nel tentativo di coordinare gli interventi puntando poi soprattutto ad una corretta attuazione del decreto del 2009 dell'ex ministro degli Interni Roberto Maroni che prevede questo tipo di impianti sulla base di precise valutazioni sia sulle condizioni dei tratti stradali interessati, che del tasso di incidentalità. Considerata poi anche l'eventuale impossibilità di controllare la velocità degli autoveicoli in transito con le apparecchiature mobili per ragioni di sicurezza sia degli operatori che degli automobilisti da fermare per contestare la contravvenzione.

Sta di fatto che, a conclusione del certosino lavoro svolto dal Commissariato del Governo in sinergia con la ripartizione strade della Provincia e i diversi corpi di polizia nazionali e locali, l'altro giorno l'assessore provinciale Florian Mussner ha emesso un'ordinanza con la quale ha abrogato dieci limiti di velocità su altrettante strade "vista l'assenza lungo tali tratti stradali di punti critici o anomalie della sede stradale". E fra queste abrogazioni vi è anche il limite dei 70 km all'ora sulla statale del Brennero a Egna Sud dal km 413+870 al km 414+600 in ambedue le direzioni di marcia.

Parallelamente all'ordinanza provinciale la Polstrada ha compiuto poi un dettagliato rilievo delle caratteristiche del "radar" di Egna per verificare se tutte le disposizioni di legge fossero rispettate ed in particolare la distanza della sua posizione ad almeno un chilometro dalla segnaletica con il limite di velocità: e la sorpresa è stata grande considerato che il cartello dei 70 km all'ora è esattamente a 60 metri percorrendo la direzione Sud verso Trento (dove vi è pure un'intersezione) e a 250 metri sulla carreggiata opposta, ovvero quella verso Bolzano. A quel punto, sostengono a Palazzo Ducale, non c'era più alcuna ragione per mantenere quell'apparecchiatura in funzione ed è partita la lettera al sindaco Pichler per la sua rimozione immediata.

Cosa significa concretamente tutto questo per gli automobilisti? Che tutte le multe elevate a partire da ieri da quell'autovelox, su presentazione di un ricorso, verranno annullate perchè illegittime. Naturalmente non significa che l'amministrazione comunale di Egna non possa poi ripristinare il suo "radar", ma evidentemente dovrà farlo - se vorrà ribadire la sua scelta in quel preciso posto - tarandolo sul nuovo limite dei 90 km all'ora e rispettando tutte le distanze fissate dal decreto Maroni. Intanto per ora - mentre si moltiplicano in Provincia le richieste dei sindaci per far abbassare i limiti di velocità in modo da aumentare potenzialmente il numero delle multe elevate - il sindaco di Egna non potrà più "fare cassa" sulla pelle degli automobilisti. 

Negozi aperti senza limite, si rischia il far west: il Comune non può fare un'ordinanza per tutti

Le liberalizzazioni cambiano le regole. La giunta punta ad accordi coi singoli
di Simone Russo

Reggio Emilia, 30 marzo 2012 - Negozi aperti senza limiti d’orario, la Giunta comunale studia le contromosse per evitare che con la bella stagione le notti del fine settimana si trasformino in un far west.
Sarà difficile perché le liberalizzazioni del Governo da un lato e una recente sentenza del Tar di Parma dall’altro, hanno limitato il campo di intervento delle amministrazioni locali in materia di orari. Sulla facoltà di apertura sarà difficile intervenire, mentre dovrebbe essere più agevole agire sulla somministrazione degli alcolici.
Ma partiamo dal piano d’azione del Municipio. Stando alle prime anticipazioni, dalla prossima settimana verranno contattati dal Comune gli esercenti delle vie in cui in passato si sono verificati problemi di convivenza con i residenti: un primo passo volto a cercare la collaborazione dei singoli commercianti. Questo è il primo binario di azione, un richiamo alla responsabilità; l’altro è rappresentato dalle ordinanze per regolamentare le situazioni più gravi. Probabilmente non verrà seguita la strada di un provvedimento generale che riguardi complessivamente il centro storico come accaduto l’anno scorso. Si agirà sui casi singoli: percorso che è stato intrapreso anche dalla città di Bologna, che ha detto stop alle ordinanze di carattere di generale sugli orari di apertura. Anche a Reggio si interverrà là dove serve: ad esempio in diverse vie della città è già in vigore il limite di vendita fissato alle ore 20, in alcune strade (come via Filzi) addirittura alle 17. Il Comune potrà invece intervenire per regolare le distese estive: da questo punto di vista nulla è cambiato.
Considerato che siamo ormai ad aprile, le mosse della pubblica amministrazione potrebbero apparire già in ritardo ma va considerato che l’entrata in vigore della legge Salva Italia che contiene le liberalizzazioni ha creato un vero e proprio enigma normativo. Infatti la nuova legge abroga i limiti delle leggi precedenti, ma nulla dice sul potere di ordinanza del sindaco (che attraverso questo strumento fino ad oggi ha regolamentato gli orari) e nemmeno sulle facoltà delle leggi regionali di regolare il tema di aperture e chiusure degli esercizi.
In attesa di capire chi può intervenire sulla materia e come, i sindaci devono evitare il caos, specie nei centri storici. E devono farlo in fretta per non trovarsi a dover gestire un’emergenza: l’ennesimo scontro tra cittadini residenti in centro e commercianti.

Saia:"la legge sulla sicurezza urbana andava solo messa ai voti ma sono sorti altri problemi ed ora non se ne farà più niente"

Leggi l'articolo di "Italia Oggi" del 30 marzo 2012  qui

Links utilissimi

    Controllo Revisioni Veicoli non Italiani puoi scaricarlo qui

    Atti della Polizia Locale nella vigilanza urbanistico-edilizia di Walter Colombini.Puoi scaricarlo qui

    Attivita della Polizia Locale nella vigilanza urbanistico edilizia di Walter Colombini Competenze di polizia amministrativa Tradizionalmente, nell ambito comunale. Puoi scaricarlo qui

    LE TARGHE E I VEICOLI DELLA POLIZIA E DELLA M.V.S.N. Puoi scaricarlo qui

      I distintivi per le uniformi della Polizia di Stato

      SOMMARIO
      1. Decorazioni III
      2. Distintivi d’onore X
      3. Distintivi di specialità, reparto e specializzazione XI
      Puoi scaricarlo qui

      Sosta vietata, arrivano le videomulte da Pasqua controlli in tutte le strade

      SI CHIAMA "Street control" e i per i palermitani abituati a lasciare l'auto in doppia e tripla fila sarà una vera rivoluzione: da lunedì i vigili urbani accenderanno quattro telecamere che filmano, fotografano e multano le macchine parcheggiate in doppia fila o in divieto di sosta. Il sistema è facilissimo: mentre la pattuglia dei vigili urbani fa i suoi giri consueti per la città, lo strumento, grande piò o meno come un tablet, immortala le targhe delle macchine che violano il codice della strada. All'agente basterà schiacciare un pulsante. Minimo sforzo, massimo risultato: i vigili a fine turno riverseranno nel "cervellone" elettronico della Sispi tutte le targhe delle macchine da multare.

      Il giro di vite scatterà lunedì: da giorni i caschi bianchi testano il sistema in via sperimentale insieme con i tecnici. Dal 2 aprile si farà sul serio, anche se fino a Pasqua la polizia municipale impegnerà nel servizio due pattuglie a turno solo per un paio d'ore. "Cominceremo dagli assi principali a senso unico" annuncia il comandate della polizia municipale Serafino Di Peri. Viale Strasburgo, viale Lazio, via Dante, viale Campania. Solo per fare alcuni esempi. "Subito dopo Pasquetta - dice Di Peri - il servizio verrà implementato e verranno coinvolte altre zone della città. L'obiettivo è quello di rispondere ai tanti cittadini che ci chiedono una città più vivibile". Lo "Street control" è già operativo a Milano, Bari e Bologna.

      Il Comune ha acquistato gli strumenti bandendo una gara da 40 mila euro: cifra che copre anche l'installazione e la fornitura degli apparecchi. La settimana scorsa i quattro tablet (sono grandi più o meno come un IPad) sono stati collaudati. E adesso la polizia municipale è pronta ad accenderli.

      Quando il sistema "Street control" sarà a regime, la polizia municipale pubblicherà sul sito le strade in cui il servizio è attivo. "Proprio come facciamo con l'autovelox" dice Di Peri che precisa: "Il nostro obiettivo non è di fare cassa, ma di abituare gli automobilisti a rispettare le regole".

      I soldi, però, non guastano. In tempo di austerity il Comune punta molto a incrementare le proprie entrate. A cominciare dalle multe e dalle tasse: il Consiglio comunale ha appena varato il raddoppio dell'addizionale lrpef, con l'aliquota che è cresciuta passando dallo 0,4 allo 0,8 per cento, e ha introdotto l'Imu, la nuova Ici. Con un altro provvedimento il commissario Luisa Latella ha elevato al massimo anche la Tosap, la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, e l'Imposta comunale per la pubblicità. Contemporaneamente l'ufficio Tributi continua la lotta all'evasione spulciando gli albi dei professionisti. Per fare cassa sono alla studio anche altre misure, per esempio l'introduzione della tassa per i matrimoni civili celebrati fuori dagli orari di ufficio. (31 marzo 2012)
      Fonte:http://palermo.repubblica.it

      Le multe giuste

      Non accade troppo spesso che il giornale cittadino parli delle nostre proposte, ma venerdì scorso è successo - con un bel titolo “I vigili devono fare più multe”. Secondo alcuni, essendo che le multe sono impopolari, non era certo un favore; eppure noi siamo molto contenti che, come potete vedere nel video, la nostra mozione sia stata accolta e approvata dal consiglio comunale.
      L’obiettivo, comunque, non è fare “più multe”, ma fare multe più giuste. Fino ad oggi, l’attività sanzionatoria dei Comuni è concentrata soprattutto sugli eccessi di velocità, tramite gli autovelox fissi e i terribili telelaser. Ora, noi troviamo giusto che si dissuada chi vuole usare i viali cittadini come piste da Formula 1, ma troviamo meno giusto che i limiti di velocità non siano adeguati alla normalità del traffico: su uno qualsiasi dei nostri stradoni tutte le auto corrono almeno a 60-70 chilometri orari, cioé oltre il limite dei 50, e delle due l’una - o tutti i torinesi sono pazzi incoscienti o il limite non è adeguato alla realtà.
      Peggio ancora se l’ente pubblico si mette a multare in punti dove è molto più pericoloso andare ai 50 (rischio tamponamento) che andare agli 80, come alla fine della discesa della sopraelevata di corso Grosseto, o su vere e proprie superstrade, come hanno fatto recentemente alcuni comuni della cintura (vedi Rivoli su corso Allamano). Queste sono evidentemente multe fatte solo per fare cassa, sfruttando limiti talmente bassi che viene il dubbio che siano tenuti bassi apposta (e basta visitare i forum degli automobilisti arrabbiati per capirlo).
      In compenso, ci sono violazioni che sono molto più pericolose e dannose per la collettività, ma che raramente vengono sanzionate. Una è quella di svoltare a sinistra da centro viale dove è vietato, specialmente quando l’incrocio è trafficato e si creano lunghe code per chi resta bloccato. Peggio ancora se, come in via Cernaia angolo corso Vinzaglio, chi svolta a sinistra illegalmente blocca i binari del tram e con esso una fila di mezzi pubblici carichi di persone, facendogli perdere un paio di minuti. Analogamente per due altri tipi di violazioni: la doppia fila sugli assi di scorrimento, che costringe il traffico a restringersi e le auto a cambiare corsia all’ultimo in modo pericoloso, e la violazione delle corsie preferenziali.
      Già oggi queste violazioni vengono sanzionate, mandando una pattuglia ogni tanto; peccato che sui cinque incroci cruciali da noi segnalati siano state fatte nel 2011 1.600 multe per svolta vietata, che sembrano tante ma sono in realtà mediamente una al giorno per incrocio. Dato che le violazioni sono invece una al minuto, si capisce anche che il solitario beccato dai vigili si lamenti dicendo “perché io?”.
      Ecco perché la nostra proposta è di usare le telecamere, come si fa per gli accessi alla ZTL; la tecnologia di oggi permette di individuare manovre e leggere le targhe dalle immagini in automatico, e se tutte le violazioni venissero regolarmente represse si otterrebbe contemporaneamente molta più equità e molta più efficacia, andando inoltre a recuperare entrate finanziarie non a caso, da chi si comporta esattamente come tutti e ha la sfortuna di essere preso di mira, ma solo da quella minoranza che compie manovre veramente dannose e pericolose.
      Naturalmente la proposta ha suscitato qualche polemica, compreso l’intervento piccato di un consigliere comunale che era stato fermato e multato, a suo dire ingiustamente, proprio per aver svoltato a sinistra da via Cernaia in corso Vinzaglio. Alla fine però è passata, e ora vedremo come verrà applicata; inoltre vedremo se avrà esito positivo anche un’altra mozione da noi presentata, quella per studiare qualche sistema automatico per multare chi parcheggia alle fermate del pullman, impedendo ai bus di accostare e dunque di far salire gli invalidi. La nostra mozione per un maggior controllo su chi entra abusivamente in auto nelle isole pedonali è stata invece respinta dalla maggioranza, che ne ha chiesto il ritiro promettendo di affrontare l’argomento in commissione.
      Ma dato che non vogliamo dimenticarci di chi invece è stato multato perché sfrecciava a “ben” 65 chilometri orari su un viale a tre corsie, segnaliamo anche che il consiglio comunale, tramite un nostro emendamento a una mozione della maggioranza, ha già approvato di elevare a 70 km/h il limite di velocità su tutti i grandi viali cittadini, portandolo invece a 30 km/h nelle vie residenziali; e che, alla notizia dell’ennesimo autovelox spremitore del comune di Moncalieri, abbiamo presentato anche un ordine del giorno per chiedere che la stessa cosa venga fatta dai comuni della cintura su tutte le grandi strade di accesso a Torino, ovviamente dove la strada è ampia e priva di incroci pericolosi.
      Ecco dunque perché l’obiettivo che ci proponiamo non è fare più o meno multe… ma fare le multe giuste, a chi veramente guida come se sulla strada ci fosse solo lui, danneggiando e mettendo in pericolo tutti gli altri.
       (di Vittorio Bertola) 30.03.12 13:13
      Fonte: http://www.beppegrillo.it

      venerdì 30 marzo 2012

      Tar Veneto - Dia e Scia: impugnabile solo il silenzio della PA

      Il terzo danneggiato non può impugnare il silenzio formatosi dopo la presentazione di una denuncia di inizio attività ("Dia") ma solo l'inerzia dell'Amministrazione nell'esercizio dei poteri inibitori dell'attività oggetto di denuncia.
      Lo ha ricordato il Tar del Veneto (sentenza5 marzo 2012, n. 298) che ha dichiarato inammissibile un ricorso contro il "silenzio-assenso" formatosi su una "Dia" decorsi i 30 giorni. Ai sensi dell'articolo 6, Dl 138/2011, convertito in legge 148/2011, la "Dia" (ora "Scia", segnalazione certificata di inizio attività) è un atto privato non autonomamente impugnabile. Il terzo può solo agire contro l'inerzia dell'Amministrazione facendo accertare il mancato esercizio del potere inibitorio contro l'attività denunciata ("azione di accertamento" ex articolo 31, Dlgs 104/2010).
      Inoltre per i Giudici la legge non ammette nemmeno quell'azione di annullamento del provvedimento tacito di diniego degli atti inibitori della P.a., che il Consiglio di Stato (sentenza adunanza plenaria n. 15/2011) aveva ammesso prima che intervenisse il chiarimento definitivo del Legislatore.

      "Cassazione: per accertare servitù di passaggio veicolare non occorre citare tutti i condomini"

      Cassazione: per accertare servitù di passaggio veicolare non occorre citare tutti i condomini
      In tema di condominio e, in particolare di legittimazione processuale passiva dell’amministratore condominiale, la Corte di Cassazione ha spiegato che i vicini possono citare in causa il solo amministratore per ottenere dal condominio la se ...
      Fonte: Studiocataldi.it
      Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11722.asp

      "Multe multiple ed astronomiche - Odissea sull'A1 per MASANIELLO"

      Multe multiple ed astronomiche - Odissea sull'A1 per MASANIELLO
      POSTA e RISPOSTA n.285 è dedicata alle disavventure di GERARDO MASANIELLO, rese note con post delle h.14:49 del 24 marzo 2012 dall'account gerardomasaniello@alice.it: "In data 21.04.2010 sull'autostrada A1 sono stato multato da due diversi ...
      Fonte: Studiocataldi.it
      Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11705.asp

      AUTOVELOX: Decine di multe annullate a Cremona, notifiche in appalto ai privati


      I ricorsi contro il comune di decine di automobilisti sanzionati dall'autovelox di Longardore, provincia di Cremona, sono stati accolti dal giudice di pace del capoluogo che ha annullato le multe, dando ragione agli automobilisti che contestavano irregolarità nel procedimento di notifica. Le sanzioni, infatti, erano state notificate da una società privata e non dalla polizia municipale. L'ultima sentenza ha visto il giudice Daniela Badini annullare una multa di 500 euro con sospensione della patente per sei mesi. La procedura sanzionatoria era stata curata da una società di Rimini, ditta esterna alla quale il comune aveva appaltato il servizio. La legge, però, prevede che le multe debbano essere notificate direttamente dalla polizia municipale. Il comune è corso ai ripari e si è attivato per risolvere il problema. Ora la notifica è curata da un organo di polizia.
      Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com

      Napoli - Il Consiglio approva prestazioni di servizi aggiuntivi resi a pagamento dalla Polizia locale a privati


      Il Consiglio ha cominciato l'esame della delibera proposta dall'assessore Narducci di "Approvazione del regolamento in materia di prestazione di servizi aggiuntivi resi dalla Polizia Locale di Napoli a titolo oneroso e a favore di soggetti privati" con l'intervento del presidente della Commissione Diritti e Sicurezza, Troncone, che ha riportato l'approfondito dibattito svoltosi in Commissione, e quello di numerosi consiglieri, appartenenti a tutti i gruppi consiliari: Coccia, Gennaro Esposito, Nonno, Frezza, Attanasio, Moretto, Lebro, Fucito, Fiola, Caiazzo, Crocetta, Vernetti, Antonio Borriello, Palmieri.
      Il dibattito ha affrontato i principali aspetti del regolamento proposto da diversi punti di vista. Sono stati evidenziati in particolare la carenza di personale del corpo di Polizia Locale da non distogliere dai compiti di istituto, il rischio di una "privatizzazione" di settori del Corpo, e quindi la necessità di precisare che la prestazione aggiuntiva di servizi deve essere riservata a manifestazioni di carattere lucrativo,  la necessità di cogliere l'occasione per interrogarsi sull'assetto e l'organizzazione del Corpo e anzi di cominciare la discussione sulla Riforma dello stesso, l'eccessiva discrezionalità attribuita al Comandante del Corpo nella valutazione delle istanze dei privati, infine la necessità di destinare diversamente da quanto previsto in delibera i ricavati dal servizio aggiuntivo. Molti anche gli interventi a favore della delibera considerata, sull'esempio di analoghi regolamenti in vigore in altre città, uno strumento di qualificazione del lavoro della Polizia Urbana e l'opportunità della stessa per il potenziamento del Corpo oltre che per la remunerazione degli agenti che su base volontaria aderiranno al servizio straordinario.
      Chiesta anche, nel corso del dibattito, una precisazione sugli aspetti relativi all'obbligatorietà o meno della richiesta a carico di organizzatori privati di grandi eventi sportivi che impattano su servizi di pubblico interesse.
      Concluso il dibattito, il Presidente Pasquino, preannunciando la presentazione di 26 emendamenti e di un ordine del giorno, ha dato la parola all'assessore Narducci per la replica.
      L'assessore Narducci ha ricordato, facendo riferimento a casi concreti, che in numerose occasioni l'iniziativa privata ha determinato un aggravio a carico del Comune, quindi dei cittadini, per l'impegno della Polizia Municipale in attività connesse allo svolgimento delle manifestazioni. L'Amministrazione, ha continuato l'assessore, ha proposto il regolamento considerando che l'interesse pubblico e l'iniziativa privata vadano contemperate e che occorra evitare che i costi legati allo svolgimento di eventi privati ricadano sul bilancio comunale. Alcuni suggerimenti contenuti negli emendamenti, ha continuato Narducci, vanno accolti perché possono meglio chiarire che si tratta di prestazioni che vanno svolte al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, mentre, riguardo alla valutazione delle istanze per l'organizzazione dei servizi, prevista in capo al dirigente del servizio, è accoglibile il suggerimento di un maggior coinvolgimento del Sindaco e dell'assessore competente. Invece, sulla destinazione delle risorse provenienti dallo svolgimento del servizio, l'assessore Narducci ha detto che deve essere mantenuta l'impostazione della delibera, che destina il 75% al personale impegnato nel servizio, mentre è condivisibile che la restante quota sia destinata, senza distinzione, al Bilancio 

      Lebro: necessaria riforma polizia municipale

      NAPOLI - “E’ importante che da questa delibera si apra un dibattito serio e costruttivo su quelli che sono i compiti che la Polizia urbana attualmente svolge, a partire dalla sua organizzazione interna, e fare una riflessione più approfondita sui servizi che essa potrebbe essere chiamata ad offrire alla città” chiarisce il Capogruppo dell’UDC al Consiglio comunale di Napoli, David Lebro, nel corso del dibattito sulla delibera inerente l’approvazione del regolamento in materia di prestazione di servizi aggiuntivi resi dalla Polizia locale, svoltasi stamani nella seduta consiliare di via Verdi.
      “La Polizia Urbana rappresenta l’immagine stessa della città perché è costantemente a contatto con il cittadino per le molteplici funzioni che svolge. E’ proprio per questo e per la stima nutrita verso l’intero corpo della Polizia locale, che opera costantemente in una città difficile come Napoli, ritengo sia doveroso partire da questa delibera per intraprendere l’iter di una riforma completa di quest’organo, cercando di ottimizzare al meglio le risorse economiche disponibili e ridistribuendo nel giusto modo le risorse umane di cui si avvale. In merito a questo -continua Lebro-, credo che la delibera sia un buon modo per conciliare il lavoro che già essa svolge con le esigenze dei privati che necessitano di una vigilanza più incisiva in particolari momenti, apportando allo stesso tempo un incremento nelle povere casse comunali”. L’auspicio,quindi, è che l’Amministrazione comunale e l’Assessore alla sicurezza Narducci inizino a lavorare per una riforma completa e valida nel lungo periodo” così conclude il suo intervento l’esponente del partito di Casini al Consiglio comunale.

      A Caltagirone i “vigili urbani-infermieri”

      A Caltagirone vigili urbani rianimatori e dotati dei dispostivi utili, pronti a intervenire nei casi di necessità, per approntare i primissimi, a volte indispensabili soccorsi, proprio nelle circostanze in cui la tempestività gioca un ruolo fondamentale per salvare una vita umana. Si è svolta stamani, nel salone di rappresentanza “Mario Scelba” del municipio, la cerimonia di consegna degli attestati ai 16 agenti della polizia municipale che hanno partecipato, il 25 e 26 gennaio scorsi, nell’aula magna dell’ospedale “Gravina” di Caltagirone, a un corso di formazione Blsd per personale laico (vale a dire non medico o infermieristico), con cui hanno conseguito il patentino Blsd (Basic life support defibrillation) rilasciato dall’Irc (Italian resuscitation council) che li abilita all’utilizzo del defribillatore donato al Comune dal Rotary Club di Caltagirone. Eccoli, i 16, fra ufficiali, ispettori, assistenti e agenti: Francesco Palmisciano, Marcello Cannizzaro, Gloria Lauro, Pino Taibi, Massimo Cristina, Laura Discolo, Luigi Nobile, Rosetta Randazzo, Anna pardo, Nicolò Puglisi, Marcello Drago, Marisa Milazzo, Gaetano Mollame, Dario Scerba, Emanuela Messina e Gesualdo Lo Nigro. Stamani è inoltre avvenuta, da parte dei vertici del club service, la consegna al Corpo della polizia municipale dell’apparecchiatura medicale. Sono intervenuti il sindaco Francesco Pignataro, l’assessore alla Polizia municipale Franco Pace, il comandante della polizia municipale Renzo Giarmanà, il coordinatore sanitario del Distretto integrato del Calatino (Dic) Salvatore Privitera, la responsabile dell’Ufficio educazione alla salute dello stesso Dic Piera Giacalone, i due medici rianimatori (accreditati Irc) che hanno condotto il corso, Luigi Alba e Fabio Interlandi e che appartengono all’Uoc di Anestesia e Rianimazione (direttore Oscar D’Amico), il presidente del Rotary club Bruno Rampulla, l’ideatore del progetto e già presidente del Rotary Stefano Viola e il presidente “incoming” dello stesso club, Rosario Ingrassia. Nel 2010 altri 26 vigili urbani, grazie a un corso promosso dal Rotary, furono addestrati a intervenire in situazioni di emergenza. “Il corso – afferma il sindaco Pignataro – rientra nella serie di attività con cui promuoviamo una formazione e un aggiornamento costanti del personale per rendere sempre più incisiva ed efficace l’opera della polizia municipale”. “È un’iniziativa importante e di grande utilità – sottolinea il commissario dell’Asp di Catania Gaetano Sirna – Con questo corso abbiamo ampliato il numero degli operatori formati e autorizzati all’utilizzo dei defibrillatori presenti sul territorio”. “Con il defibrillatore – evidenzia il presidente Rotary Rampulla – abbiamo voluto dare il nostro contributo alla comunità calatina, nel segno della filosofia e delle finalità solidaristiche nel nostro club”.

      Se il cane smarrito non ha microchip non c'è appropriazione indebita per chi lo ritrova

      Paco Pereira:il mio cane
      Corte di Cassazione Sez. Seconda Pen. - Sent. del 28.03.2012, n. 11700
      Presidente Esposito - Relatore Iannelli

      Letti gli atti, la sentenza, il ricorso;
      Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
      Udito il S. Procuratore Generale, Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
      C.S. condannato alla pena di €1.200,00 di multa per il reato di appropriazione indebita di un cane smarrito, ex art. 647 c.p., con sentenza del Giudice di Pace di Varazze del 6/4/2009, confermata dal Tribunale di Savona con sentenza 6.12.2010 / 20.01.2011, ricorre avverso quest’ultima decisione e, richiamando “art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p., deduce tre ragioni di doglianza, di seguito indicate: inammissibilità della prova testimoniale dedotta dalla persona offesa prima della sua costituzione di parte civile e illegittimità del rigetto della sua richiesta di acquisire il certificato di iscrizione del cane all’anagrafe canina onde accertarne la proprietà; insussistenza del reato come contestato per non potersi configurare l’animale “cosa da altri smarrita” e perché non vi era prova certa che il cane fosse di proprietà di B.L. costituito parte civile; insussistenza dell’elemento psicologico del reato, anche sotto il profilo del dolo generico, pur essendo privilegiabile la tesi circa la necessità del dolo specifico ed illegittimità della entità della pena non proporzionata al disvalore del fatto ed ancora illegittimità delle statuizioni a favore della parte civile per non aver questa subito alcun danno e per la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
      Il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza dell’elemento psicologico è fondato.
      Ritiene, infatti, il Collegio che, nella specie, difetta ictu oculi il dolo del delitto come contestato, e ciò per le seguenti considerazioni:
      a) il cane non aveva alcun segno di riconoscimento (microchip, tatuaggio, targhetta, ecc.) sicché è del tutto ragionevole ritenere che l’inventore non avesse la consapevolezza di aver rinvenuto un animale di proprietà altrui, e, quindi, smarrito ben potendo pensare di aver trovato un cane abbandonato o un c. d. “randagino”.
      b) l’animale - a differenza di quanto si legge nel capo di imputazione non era stato rinvenuto dall’imputato, bensì da altra persona (tale A. nella cui autovettura il cane era spontaneamente entrato, dopo averlo seguito per strada.
      c) l’imputato venne in possesso dell’animale - da altri ritrovato _ in quanto consegnatogli
      dall’ A. che - conoscendolo come “amante degli animali” - glielo affidò perché lo accudisse, tant’è che il prevenuto - come dallo stesso assunto - lo fece “microchippare” e iscrivere all’anagrafe canina regionale, e solo alcuni mesi dopo la parte offesa - e cioè colui che, secondo la sentenza impugnata, in passato aveva avuto la “disponibilità del cane lasciandolo durante il giorno muovere liberamente nei dintorni dell’abitazione, presso lo quale l’animale ritornava sempre spontaneamente” - ne reclamò la restituzione.
      Evidente, quindi, l’assoluta buona fede dell’imputato che deve essere mandato assolto dal delitto a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato, con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata. Ogni altro motivo resta assorbito.

      Depositata in Cancelleria il 28.03.2012

      Legge 29 luglio 2010, n.120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale.Pagamento immediato su strada per le violazione indicate dall'art. 202, comma 2 bis, 2 ter e 2 quater del C.d.S.

      Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/2288/12/101/3/3/9 del 26 marzo 2012
      Qui leggi o scarica.

      VADEMECUM OPERATIVO in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata

      Disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr.269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata Realizzato a cura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

      Conseguimento e rilascio dell'abilitazione ai servizi di scorta tecnica a veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.


      Ministero dell'Interno
      DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
      DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE. FERROVIARIA. DELLE COMUNICAZIONI E
      PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA 01 STATO
      SERVIZIO POLIZIA STRADALE
      16/03/2012
      300/A/1985/12/101/21/2

      In esito al quesito posto con la nota n. 11001434/220.4 del 14 novembre 2011, che per ogni buon fine si allega, anche per gli uffici cui la presente è diretta per conoscenza (All. a), si comunica quanto segue.
      Poiché dalla documentazione qui trasmessa, relativa ai veicoli utilizzati dal Comando Vigili del Fuoco e ai container abitativi trasportati, appare trattarsi di veicoli e trasporti in condizioni di modesta eccezionalità, si reputa opportuno, preliminarmente, ricordare che non per tutti i veicoli e i trasporti che superano i limiti dimensionali e di massa di cui agli articoli 61 e 62 del C.d.S. sorge l'obbligo di scorta che, peraltro, varia in relazione anche al tipo e alle caratteristiche della strada che si intende percorrere.
      Ciò detto e venendo al merito del quesito, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, ultimo periodo, del Codice della Strada, all'eventuale scorta di un veicolo o trasporto eccezionale con veicolo delle Forze Armale o di un ente a queste assimilato (quindi anche dei Vigili del Fuoco) provvede direttamente il Comando competente, il cui personale, per l'espletamento di tali servizi, dovrà dallo stesso essere abilitato (1).
      Per le modalità di svolgimento dei servizi di scorta ci si atterrà alle disposizioni del Titolo II del predetto Disciplinare.
      IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
      Pellizzari

      (1) Cfr.: articolo 138, commi 2 e 11 del C.d.S.: articolo 5, comma 3-bis. e articolo 6, comma 8-bis. del Disciplinare tecnico di cui al D.M. 18 luglio 1997 e s.m.i. introdotte dal Decreto 4 febbraio 2011 (G.U. n. 93 del 22 aprile 2011).
      Allegato A
      Min. Interno - Quesito 14/11/2011 n. 110014340/220.4 - Conseguimento e rilascio dell'abilitazione ai servizi di scorta tecnica a trasporti eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco


      Ministero dell'Interno
      DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
      Compartimento Polizia Stradale per la Campania ed il Molise
      Napoli, 14 Novembre 2011
      Prot. 110014340/220.4
      OGGETTO: Conseguimento e rilascio dell'abilitazione ai servizi di scorta tecnica a trasporti eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

      In riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato la nota della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Campania del 07/11/2011 concernente l'oggetto, corredata dalle fotocopie dei libretti di circolazione dei veicoli e descrizione delle misure di moduli container abitativi in possesso del predetto Comando.
      In merito, sebbene fossero state apportate modifiche al D.M. del 18 luglio 1997 "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità" con apposito Decreto interministeriale del 04 febbraio 2011, giova precisare che tali accorgimenti non disciplinano il conseguimento e rilascio del titolo abilitativo allo svolgimento dei servizi di scorta tecnica effettuati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma bensì riguardano strettamente il personale dipendente l'Autorità Militare.
      Si resta in attesa delle determinazioni che codesto Superiore Ministero voglia adottare, al fine di evadere in modo esaustivo il quesito pervenuto a questa Direzione Compartimentale.
      Il Dirigente del Compartimento
      Dir. Sup. Dr. Giuseppe Salomone

      Spinta sulle depenalizzazione (disegno di legge n. 5019 passa alla camera)

       Depenalizzazione: si propone di trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione dei delitti contro la personalità dello Stato (si pensi alle fattispecie di vilipendio della Repubblica, della nazione e della bandiera italiana, di cui agli artt. 290 s. c.p., come riformati nel 2006); dei reati in materia di edilizia, urbanistica, ambiente, territiorio e paesaggio, nonché dei reati in materia di immigrazione (si pensi al reato di 'clandestinità', di cui all'art. 10 bis t.u. imm., e ai reati di inottemperanza all'ordine di espulsione, di cui all'art. 14, co. 5 ter e quater, come riformati nel 2011) e, infine, dei reati in materia di sicurezza pubblica e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si propone, inoltre, di trasformare in illeciti amministrativi talune contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste nel codice penale e nella legislazione complementare. Le figure contravvenzionali oggetto della proposta di depenalizzazione, quanto al codice penale, sono le seguenti: Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652); Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659); Abuso della credulità popolare (art. 661); Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668); Atti contrari alla pubblica decenza (art. 726).

      L'articolo su "Italia Oggi" del 29 marzo 2012
      Clicca qui
       

      Schema di disegno di legge recante:(Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carceraria nonché sospensione ...

      giovedì 29 marzo 2012

      Polizia locale: Alemanno, reitroduciamo equo indennizzo

      Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - "E' stato affrontato il tema della reintroduzione dell'equo indennizzo che incredibilmente e' stato soppresso soltanto per la polizia lcoale". E' quanto ha dichiarato il sindaco di Roma Gianni Alemanno uscendo dal convegno nazionale, che si sta svolgendo al chiostro del convento di Santa Maria Sopra Minerva su 'Polizia locale: ordine pubblico, qualifica di pubblica sicurezza ed equo indennizzo'.

      Ha spiegato ancora Alemanno: "L'equo indennizzo garantisce che, se ci sono incidenti, durante il servizio, c'e' un intervento da parte dello Stato che garantisce il risarcimento dei danni attraverso uno specifico intervento statale. Questo intervento -ha spiegato ancora Alemanno- e' garantito a tutte le forze dell'ordine, della polizia, dell'esercito, a molti apparati dello Stato, ma e' stato cancellato per le polizie locali. Una cosa assolutamente inaccettabile -sostiene il sindaco di Roma- che crea una sperequazione per la polizia locale e soprattutto tradisce quell'idea di crescita professionale e di ruolo che abbiamo in mente per la polizia locale".

      "Bisogna quindi reintrodurre l'equo-indennizzo - ha detto Alemanno - Questa e' una promessa per poter finalmente giungere alla riforma della polizia locale che le permettera' di essere una polizia in grado, dal punto di vista di status, di fare operazioni adeguate alle proprie funzioni, piu' vicine alle altre polizie di Stato".

      29/03/2012
      Fonte:http://www.liberoquotidiano.it

      Reintegro Carabinieri Ausiliari

      In data 04-01-2012 il vice capo della Polizia Dott. Cirillo ha dichiarato una carenza in organico di ben 26.000 unità nelle forze dell'ordine, solo 7.027 unità sono nell'Arma dei Carabinieri, col passare degli anni anno dopo anno si è andato a perdere il fondamentale equilibrio che è alla base della sicurezza in uno stato e cioè in base ad un aumento demografico debbono aumentare i presidi fissi delle forze dell'ordine nel territorio.Visto e considerato che : l'Arma dei Carabinieri ha ben 4.700 stazioni di cui il 50 % ad orario ridotto (citofoniche), 
      che la stessa Arma è in carenza di ben 7.027 unità,
      che si è andato a perdere l'equilibrio fra crescita demografica e crescita dei presidi fissi delle forze dell'ordine,
      che vi sono ben 7.000 giovani formati direttamente nelle Scuole Allievi dell'Arma.
      Dò il mio assenso-consenso scritto in qualità di cittadino Italiano affinché :
      In base ai dati forniti dal vice Capo della Polizia di Stato dott. Francesco Cirillo in data 04 gennaio 2012  durante la sua audizione alla Commissione Giustizia in Senato, viene messo a verbale e dichiarata una carenza in organico di 26939 unità nelle Forze dell'Ordine e ben 7027 unità nell'Arma dei Carabinieri. Oltre a ciò l’Arma dei Carabinieri è presente in tutto il territorio con circa 4700 Comandi Stazione di essi solo il 50% opera ad orario continuo, il rimanente 50% adotta un orario ridotto chiudendo al pubblico alle 20:00 tutto ciò anche dovuto alla carenza di personale, per far fronte a questa carenza di personale visto il dilagare costante degli atti di criminalità ( solo nella capitale 34 omicidi nel 2011 e nel 2012  già 9)  e per riportare  in gergo tecnico la “Polizia di Prevenzione” in quei territori non più soggetti a tale dicitura il Governo può adottare l’Articolo 77 della Costituzione che poniamo di seguito in esame :
      1)  DESCRIZIONE ART. 77 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE
      La Costituzione riconosce al Governo la possibilità di emanare atti che si collocano sullo stesso livello delle leggi nelle gerarchia delle fonti. Per fonti s'intende tutti quei sistemi
      giuridici che appartengono all'ordinamento giuridico italiano. In questo contesto si inseriscono I DECRETI LEGGE  che sono degli atti normativi aventi Forza di legge e che vengono adottati in situazioni eccezionali dal Governo senza l'autorizzazione preventiva delle Camere.
      2) I PRESUPPOSTI DEL DECRETO LEGGE, DI CUI ALL'ART.77 DELLA COSTITUZIONE.
      L'art.77 comma 2 della Costituzione prevede la possibilità che, in caso straordinario di necessità ed urgenza, il Governo emani decreti legge. Più in dettaglio, sono proprio la necessità e l'urgenza che legittimano l'avocazione al potere esecutivo della
      funzione legislativa. Il potere di emanare decreti legge compete soltanto al Consiglio dei Ministri come organo collegiale e non anche ai singoli Ministri.
      La legge n.400/1998 all'art.15 ha posto una serie di limitazioni all'adozione
      dei decreti legge. Infatti, i decreti legge devono necessariamente indicare le
      circostanze straordinarie di necessità' e di urgenza che ne giustificano
      l'adozione, nonché  dell'avvenuta delibera del Consiglio dei Ministri.
      3) PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE  DEL DECRETO LEGGE. Con i presupposti DI NECESSITA' ED URGENZA, IL Consiglio dei Ministri delibera il decreto legge con invio immediato al Parlamento. L’Approvazione avviene entro 60 giorni dalla pubblicazione, successivamente tale decreto viene convertito in legge. Segue la promulgazione pubblicazione  e l’entrata in vigore. Se il decreto viene approvato entro 60 giorni esso decade le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
      In base a quanto sopra citato chiedo alle istituzioni preposte di intervenire con un decreto legge immediato in base all'Art. 77  della costituzione Italiana, per un reintegro straordinario del Personale proveniente dall'Arma dei Carabinieri col grado di Carabiniere Ausiliario selezionandoli fra i congedati senza demerito.

      http://www.firmiamo.it/reintegro-carabinieri-ausiliari

       
      Carabinieri Ausiliari in Congedo, interrogazione e proposta di legge

      (ASI) Lettere in Redazione. La sicurezza pubblica si basa essenzialmente sul controllo sistematico del territorio, che in nessuna sua parte deve essere ceduto alla criminalità. L’Italia è l’unico paese in Europa a possedere una forza di polizia capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale. L’Arma dei carabinieri ha una organizzazione territoriale con circa 4.700 comandi di stazione, presenti in quasi tutti i Comuni, che però per circa la metà, a causa di carenza di personale, funzionano con orario ridotto.

      Gentili Direttori testate giornalistiche Di poter prestare! Attenzione ! anche se non di competenza al fine di portare avanti sulla incresciosa condizione che versano i Carabinieri Ausiliari con entrata in vigore di una legge n.226/2004 discriminatoria mirata ha colpire sudetto organico pur essendo Vincitore "Idoneo" del governo Berlusconi di cui posti in congedo ancora tutt’ oggi con carenza di Pubblica Sicurezza del nostro paese e' anche nell' attuale Forza Armata stessa .non siamo politici ma siamo servitori dello Stato , pur avendo prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri con abnegazione e spirito di sacrificio, si ritrovano tra le fila del precariato, non avendo potuto, al termine della ferma contratta, sviluppare una carriera nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile;
      la maggior parte degli ausiliari, al termine del percorso nell'Arma, nonostante sia risultata idonea al proseguimento di carriera, non è stata prescelta per la ferma quadriennale, venendo congedata per esubero ed esclusa, di fatto, dall'immissione nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate l'Arma dei carabinieri, ai fini di completamento dell'organico, ha più volte indetto concorsi pubblici, ai quali hanno avuto negato
      accesso sia agli appartenenti alle Forze Armata sia privati cittadini. In tal senso il decreto legislativo n.198 del 1995, nel dettare norme relative al reclutamento dei carabinieri, ha richiamato la legge n. 537 del 1993.

      Tale legge prevedeva che il Governo emanasse uno o più regolamenti per «incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa»; le quote di cui sopra non sono però state rispettate, tanto che nei recenti concorsi banditi dall'Arma dei carabinieri a partire dal 1998 per gli ausiliari in congedo non è stata prevista alcuna riserva di posti, essendo questi ultimi esclusivamente destinati agli altri Corpi delle Forze armate. nel tempo siano state emanate (decreto-legge n. 64 del 2002, legge n. 226 del 2004)dove vi e’ impedito tale personale di poter aver visto soddisfatte le proprie aspettative riservando agli stessi , riserva di posti a loro vantaggio preparazione professionale ottenuta essendo esperto dopo aver prestato servizio ambito Reparti Comando Territoriali con ferma volontaria ordinaria di uno a tre anni di servizio .Si invita da parte vostra quali iniziative da intraprendere con il Ministero della Difesa di cui giungano per l'attuazione di un piano di ricollocazione al fine dare nuovamente questi giovani l’ utilizzo non riuscito fronte di un carenza organica dell’Arma stessa e’ che preveda la loro conseguente ammissione nei ruoli del servizio continuo della Forze Armata, a scapito di notevole spesa e di spreco delle risorse finanziarie a carico dell’erario per la frequentazione di ulteriori corsi d’addestramento tenuti alle nuove figure di volontariato,

      I Carabinieri Ausiliari sono una risorsa indispensabile per lo Stato a beneficio dei cittadini,poiché Rappresentano maggior risparmio a fronte oggi limitate spese per le assunzioni a causa ridotti fondi finanziari risultando Costo Ridotto concretizzando netto risparmio che incida positivamente sul Bilancio dello Stato . Risorse umane già formate addestrate tali compiti ,i quali con un Corso di aggiornamento di tre massimo 6 mesi,preparati ad essere impiegati al servizio dei Cittadini , ma ora sono mestamente in attesa che il Parlamento si pronunci una buona volta sulla fine della loro precarietà. Del resto, proprio in conformità agli obiettivi della Fase2 dell’attuale governo quale occasione migliore per la creazione di nuovi posti di lavoro, .La Benemerita, da sempre legata alla Sicurezza del Paese sin dalla sua fondazione e che attualmente costituisce i due terzi delle intere Forze Armate, in un momento delicato come questo , merita più attenzione, non deve essere indebolita bensì rafforzata. Con la presente istanza possa prenderne osservazione ed assumere le proposte che si ritengano opportune. Le porgo i miei Saluti in attesa di un vostro Riscontro
      Rappresentante Carabinieri Ausiliari in Congedo

      Michele Fuoco

      PROPOSTA LEGGE

      Richiamo in servizio Carabinieri Ausiliari in Congedo

      Signor Presidente, onorevoli Colleghi!

      La sicurezza pubblica si basa essenzialmente sul controllo sistematico del territorio, che in nessuna sua parte deve essere ceduto alla criminalità.

      L’Italia è l’unico paese in Europa a possedere una forza di polizia capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale. L’Arma dei carabinieri ha una organizzazione territoriale con circa 4.700 comandi di stazione, presenti in quasi tutti i Comuni, che però per circa la metà, a causa di carenza di personale, funzionano con orario ridotto.

      Per cui, pur sostenendosi spese considerevoli per il pagamento del canone di affitto, della luce, del gas, del riscaldamento e della manutenzione degli immobili, questi preziosi presidi territoriali, che hanno fatto la storia d’Italia, non espletano il loro insostituibile compito di vigilare sistematicamente il territorio. Si è preferito di recente ricorrere a soluzioni suppletive, come l’affidamento a cittadini di compiti di sicurezza pubblica, che invece debbono rimanere di esclusiva pertinenza delle forze di polizia dello Stato. In questo senso sarebbe doveroso utile modificare (Codice dell’Ordinamento Militare ) per la riammissione in servizio dell'Arma dei Carabinieri che, a differenza degli altri corpi dello Stato, presenta un'anomalia della nostra legislazione, per la quale l'Arma non accetta domande di riammissione in servizio da parte di personale cessato dal servizio della ferma volontaria ausiliario a seguito della disposizione della attuale normativa vigente ai sensi dell'articolo 961 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010n.66,(Codice Ordinamento Militare )conclusi il servizio nella Forza Armata stessa , i reclutamenti ruoli iniziali impediscono loro immissione spogliati qualsiasi sviluppo carriera secondo le modalità dell’art.2199 del citato DLgs Con la conseguente sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio il quadro normativo che ha disciplinato strumento militare in senso interamente professionale, che i posti annualmente messi a Concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare (FdP) siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VPF1).
      negli ultimi anni il personale in questione si è fatto ricorso al loro reclutamento di tempo determinato per cui, gradualmente, sono stati arruolati e posti in congedo un numero rilevante giovani Carabinieri Ausiliari, che, pur avendo acquisito notevoli esperienze e capacità professionali, per aver operato in diversi situazioni di impiego, anche all’estero, si trovano oggi in una forma di sottoccupazione se non di disoccupazione.

      Per restituire alle stazioni Carabinieri il funzionamento a orario pieno, occorre richiamare in servizio personale, che ha operato nelle forze armate e di polizia,con successive modifiche attuale normative vigenti ,per un periodo minimo di quattro anni, senza demerito. Al fine di coordinare le attività di reclutamento appare altresì opportuno istituire il "Comando Interforze delle Forze di Riserva".

      Articolo 1

      1. Per restituire piena funzionalità operativa alle stazioni carabinieri, si procede al richiamo straordinario di personale che ha prestato servizio, senza demerito, nelle forze armate e di polizia, con qualsiasi grado.

      2. Il richiamo ha una durata di anni quattro.

      3. Il personale richiamato, se ha svolto il suo servizio con capacità e professionalità, riconosciute con la massima classifica nelle valutazioni caratteristiche, è trattenuto in servizio transitando nel ruolo degli effettivi.

      4. Il richiamo può avvenire solo su accettazione degli interessati.

      5. Il personale richiamato non deve aver superato i limiti di età fissati per gli ufficiali dalla legge 10 aprile 1954, n. 113 e, per i militari degli altri gradi, dalle norme previste per la rispettiva forza armata o di polizia, al momento del richiamo.

      6. Il personale richiamato può chiedere di mantenere il grado rivestito nella posizione in congedo. In questo caso, sarà ammesso ad un corso-concorso della durata di almeno sei mesi, al termine del quale sarà immesso nel proprio ruolo, sempre che sussistano vacanze organiche.

      Articolo 2

      Al fine di coordinare le esigenze operative dell’Arma dei Carabinieri e delle altre forze armate e di polizia, da alimentare con personale in ausiliaria o in congedo limitato, è istituito un "Comando Interforze delle Forze di Riserva",. I compiti e le funzioni di questo Comando sono fissati con specifico regolamento da attuare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


      Interrogazione a risposta scritta


      Al Ministro della difesa


      .- Per sapere:

       Premesso che

      la maggior parte degli ausiliari, al termine del percorso nell'Arma, nonostante sia risultata idonea al proseguimento di carriera, non è stata prescelta per la ferma quadriennale, venendo congedata per esubero ed esclusa, di fatto, dall'immissione nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate;

       considerato che 

      ritenuto che 

      tenuto conto che 

      si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire l'istituzione di quote di riserva, a vantaggio dei carabinieri ausiliari in congedo, nei concorsi banditi dall'Arma, nonché per l'adozione di un piano di reintegro degli stessi che preveda la loro conseguente immissione nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate. inoltre , nonostante nel tempo siano state emanate norme (decreto-legge n. 64 del 2002, legge n. 226 del 2004) per il reintegro nei ruoli dell'Arma dei carabinieri degli ausiliari in congedo, solo un numero esiguo di ausiliari ha visto soddisfatte le proprie aspettative, le quote di cui sopra non sono però state rispettate, tanto che nei recenti concorsi banditi dall'Arma dei carabinieri per gli ausiliari in congedo non è stata prevista alcuna riserva di posti, essendo questi ultimi esclusivamente destinati agli altri Corpi delle Forze armate;:l'Arma dei carabinieri, ai fini di completamento dell'organico, ha più volte indetto concorsi pubblici, ai quali hanno avuto accesso sia ex appartenenti alle Forze armate sia privati cittadini. In tal senso il decreto legislativo n.198 del 1995, nel dettare norme relative al reclutamento dei carabinieri, ha richiamato la legge n. 537 del 1993. Tale legge prevedeva che il Governo emanasse uno o più regolamenti per «incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa»;:un numero rilevante di carabinieri ausiliari in congedo, pur avendo prestato servizio nell'Arma con abnegazione e spirito di sacrificio, si ritrova ad oggi tra le fila del precariato, non avendo potuto, al termine della ferma contratta, sviluppare una carriera nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile;

      Fonte: http://www.agenziastampaitalia.it

      Vigile-Messo:"La notifica degli atti dell’amministrazione finanziaria non può dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo"

      N. 01635/2012REG.PROV.COLL.
      N. 04102/2001 REG.RIC.

      REPUBBLICA ITALIANA
      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Consiglio di Stato
      in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
      ha pronunciato la presente

      SENTENZA

      sul ricorso numero di registro generale 4102 del 2001, proposto da:
      Paoletti Bruno, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Contaldi e Claudio Dal Piaz, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63;

      contro
      Comune di Torino, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Caldo, Massimo Colarizi, Giambattista Rizza e Mariamichaela Li Volti, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12;

      per la riforma

      della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 00427/2000, resa tra le parti, concernente MESSI NOTIFICATORI – DIRITTO A COMPENSO PER LE NOTIFICHE DI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA


      Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
      Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
      Viste le memorie difensive;
      Visti tutti gli atti della causa;
      Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Consigliere Doris Durante;
      Uditi per le parti gli avvocati Contaldi, Colarizi e Li Volti;
      Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

      FATTO e DIRITTO

      1.- Paoletti Bruno, dipendente del Comune di Torino con la qualifica di messo notificatore, con ricorso al TAR Piemonte chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del comportamento del Comune di Torino che, in asserita applicazione dell’art. 19 del d.p.r. n. 191 del 1979, e quindi del principio di onnicomprensività del trattamento economico, aveva disposto, a decorrere dal 1° dicembre 1979, la soppressione di proventi, compensi e indennità ai dipendenti con qualifica di messo comunale per la notifica degli atti dell’amministrazione finanziaria.

      Il ricorrente deduceva violazione delle leggi 27 febbraio 1985, n. 83; 24 febbraio 1971, n. 114, nonché dell’art. 4 della l. 10 maggio 1976, n. 249 e dell’art. 14, l. 20 novembre 1982, n. 890; violazione ed erronea interpretazione dell’art. 19 del d.p.r. 1° giugno 1979, n. 191; eccesso di potere per carenza di motivazione e disparità di trattamento e richiamava il precedente giurisprudenziale (Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 1183 del 1994) che aveva accolto il ricorso di un gruppo di messi notificatori tutti dipendenti del Comune di Torino.

      2.- Il TAR Piemonte respingeva il ricorso, affermando che l’art. 19 del d.p.r. n. 191 del 1979 ha escluso la corresponsione di indennità aggiuntive alla retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e di progressione economica orizzontale; che la portata tassativa della norma è inequivocabile e non consente alcuna eccezione; che l’attività svolta dai messi notificatori è ricompresa nelle mansioni tipiche dell’ufficio a cui essi sono preposti, trattandosi di incarico ricollegabile ai compiti d’ufficio, affidato dall’amministrazione di appartenenza e svolto nell’orario di lavoro, sicché non può dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

      3.- Con l’atto di appello qui in esame, il ricorrente chiede l’annullamento o la riforma della sentenza perché erronea in fatto ed in diritto, alla stregua dei seguenti motivi:

      violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alle leggi n. 83 del 1955; n. 114 del 1971; n. 249 del 1976 e dell’art. 14 della l. n. 890 del 1980.

      Si è costituito in giudizio il Comune di Torino che ha riproposto l’eccezione già sollevata in primo grado di inammissibilità del giudizio per omessa notifica del ricorso all’amministrazione finanziaria; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la copiosa e ormai consolidata giurisprudenza che ha negato il diritto dei messi notificatori comunali ad ottenere un compenso aggiuntivo.

      4.- Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.

      5.- L’appello è infondato e va rigettato, sicché si può prescindere dall’esame dell’eccezione in rito sollevata dalla difesa del Comune di Torino.

      6.- E’ pacifico in giurisprudenza (per tutte, cfr. Cons. Gius. Amm. 28 settembre 1998, n. 546; Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 1985, n. 280; 30 settembre 1992, n. 910; 12 febbraio 2008, n.493; 2 agosto 2010, nn. 5090 – 5099; 6 dicembre 2010, n. 8542) che il principio di omnicomprensività della retribuzione introdotto dall’art. 19 del d.p.r. 1°giugno 1079, n. 191 impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici e che in tale ambito si colloca anche l’attività di notificazione svolta dai messi comunali nell’interesse dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni dello Stato, tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento.

      La notificazione degli atti, invero, è mansione tipica e specifica della categoria del messo comunale già secondo la definizione contenuta nell’art. 273 del TULCP n. 383 del 1934 (“il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni….Possono anche notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta …”) e viene svolta nel normale orario di ufficio e mediante l’utilizzo degli strumenti organizzativi messi a disposizione dell’amministrazione di appartenenza.

      7.- Correttamente il TAR Piemonte ha, quindi, affermato che l’art. 19 del d.p.r. 1 giugno 1979, n. 191 – confermato dalle successive norme dettate dalla contrattazione collettiva per il personale dipendente degli enti locali - ha escluso la corresponsione di indennità aggiuntive alla retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e di progressione economica orizzontale, in quanto inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione di quelle indennità specificatamente individuate, tra cui non sono ricompresi i diritti invocati dal ricorrente; ha in connessione evidenziato, altresì, che la ratio della disposizione, derivando dall’esigenza di uniformare il trattamento economico dei dipendenti pubblici, in specie degli enti locali, e di globalità della previsione della connessa spesa pubblica, ha in via generale portata preclusiva della corresponsione di compensi ulteriori alle complessive voci retributive individuate in sede contrattuale, con la conseguenza che possono essere esclusi dal divieto normativo i soli compensi dovuti a seguito dello svolgimento da parte dei dipendenti di compiti ulteriori ed estranei alle ordinarie mansioni, e dunque non direttamente ricollegabili allo status professionale, mentre la notifica degli atti effettuata per conto dell’amministrazione finanziaria, rientra nelle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del dipendente comunale con la qualifica di messo notificatore, sicché non può dar luogo a compenso aggiuntivo.

      8.- Fermo tanto, quanto alle leggi delle quali il ricorrente assume la violazione, l’art. 4 della l. n. 249 del 1976 è stato abrogato dall’art.4 della l. 12 luglio 1991, n. 201 che fissa la nuova misura dei compensi esclusivamente per i notificatori speciali mentre nulla prevede per i messi comunali, eliminando qualunque collegamento tra i messi comunali (vigile urbano con funzioni di notificatore) e i notificatori speciali; l’art. 14, secondo comma della l. n. 890 del 1982 è stato, di conseguenza, implicitamente abrogato, atteso il rinvio al primo comma dell’abrogato articolo 4 della l. n. 249 del 1976.

      9.- Il ricorrente sostiene che la norma regolamentare (art. 19 del d.p.r. n. 191 del 1979) non può abrogare una norma primaria (art. 4, l. n. 249 del 1976).

      In disparte l’inammissibilità della censura siccome proposta per la prima volta in appello, essa è, comunque, infondata, atteso che il trattamento retributivo dei dipendenti pubblici è materia riservata alla contrattazione collettiva di comparto, come disposto dalle leggi n. 43 del 1978 e la legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego).

      10. – E’, poi, del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto il fatto che le notificazioni riguardino atti dell’amministrazione finanziaria, essendo il Comune l’unico soggetto legittimato a riscuotere le indennità per l’attività di notifica come testualmente dispongono l’art. 10, della l. n. 265 del 1999 (Notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni), che al comma 2 stabilisce testualmente “Al comune che vi provvede spetta da parte dell’amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreti dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’interno e delle finanze” ed il decreto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 14 marzo 2000 “Al Comune che vi provvede spetta da parte dell’amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, la somma di lire …”.

      11.- Invero, il conferimento da parte dell’amministrazione finanziaria al Comune del compito di procedere tramite i messi municipali alla notificazione degli atti finanziari, va inquadrato nella figura giuridica del mandato ex lege in favore del comune e come tale insuscettibile sia a determinare l’inquadramento del messo comunale nell’organizzazione dell’amministrazione richiedente che ad attribuirgli diritti nei confronti della medesima amministrazione.

      Il messo municipale, in altri termini, rimane comunque dipendente dell’ente locale ed agisce, anche nell’esecuzione del compito di cui si discute, in adempimento degli obblighi ad esso rivenienti dal rapporto di impiego con il comune (in tal senso, Cass. Civ. 30 ottobre 2008, n. 26118 e da ultimo Cass. Sez. Unite, 27 gennaio 2010, n. 1627, che in materia di responsabilità per errori e ritardi nella notifica degli atti dell’amministrazione finanziaria, ha escluso la responsabilità del messo notificatore, affermando che unico responsabile è il Comune nei cui confronti si instaura un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato “ex lege”, la cui violazione costituisce, se del caso, fonte di responsabilità esclusiva a carico del comune, non essendo ravvisabile l’instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra l’amministrazione finanziaria e i messi comunali, che operano alle esclusiva dipendenza dell’ente territoriale.

      12.- In conclusione, conformemente alla univoca giurisprudenza qui in rilievo, deve ritenersi, che il ricorrente, che riveste la qualifica di vigile messo, è tenuto ad effettuare l’attività di notificazione di tutti gli atti in relazione ai quali si assume il relativo compito, normativamente previsto, la stessa amministrazione comunale da cui dipende e, dunque, anche gli atti di altre amministrazioni, siccome rientranti tra gli ordinari compiti di ufficio, senza che vi sia titolo ad emolumenti differenziati.

      L’attività è svolta, infatti, alle dipendenze del comune e con carattere di abitualità, in quanto compresa nella qualifica di vigile urbano (peraltro, il Comune di Torino ha soppresso la qualifica di messo notificatore con deliberazione G.M. del 2004, assorbendola in quella di vigile urbano, tra le cui mansioni rientra quella di “vigile messo” ).

      13.- Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.

      Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, tenuto conto di una iniziale, risalente, incertezza giurisprudenziale sulla questione.

      P.Q.M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.

      Compensa le spese di giudizio.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

      Luciano Barra Caracciolo, Presidente
      Francesco Caringella, Consigliere
      Roberto Chieppa, Consigliere
      Francesca Quadri, Consigliere
      Doris Durante, Consigliere, Estensore

      L'ESTENSORE
      IL PRESIDENTE


      DEPOSITATA IN SEGRETERIA
      Il 22/03/2012
      IL SEGRETARIO
      (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

      Equitalia: novità su pagamenti, documentazione e tempi

      Equitalia: Rate più lunghe, facili e veloci
       Più tempo per pagare a rate le cartelle, importo variabile a seconda delle necessità, meno documenti da presentare allo sportello per debiti fino a 20 mila euro. Sono solo alcune delle novità recentemente introdotte dal Parlamento e direttamente da Equitalia per consentire a cittadini e imprese di mettersi in regola con il fisco in modo più agevole. con il presente comunicato, quindi, Equitalia rileva come la serie di interventi normativi (decreto Salva Italia e decreto sulla semplificazione fiscale) e regolamentari (direttiva 7/2012 di Equitalia) consentono oggi di accedere con più facilità alla rateizzazione delle cartelle. In particolare il decreto Salva Italia (decreto legge n. 201 del 2011) ha prorogato i termini per beneficiare della rateizzazione: i contribuenti che dimostrino un peggioramento della loro situazione economica potranno richiedere la proroga della rateizzazione già concessa, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi (sei anni), purché non sia intervenuta decadenza. Con la proroga della rateizzazione il contribuente può chiedere rate di importo variabile e crescente per ciascun anno. Con la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012 Equitalia ha portato da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica. Pertanto, non occorrono più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.
      (Comunicato stampa, 27.3.2012)
      Fonte:Gazzettaamministrativa.it

       Per leggere la direttiva del 1 marzo 2012 cliccate qui.


      Equitalia: novità su pagamenti, documentazione e tempi

      ROMA – Più tempo per pagare a rate le cartelle, importo variabile a seconda delle necessità, meno documenti da presentare allo sportello per debiti fino a 20 mila euro. Sono solo alcune delle novità recentemente introdotte dal Parlamento e direttamente da Equitalia per consentire a cittadini e imprese di mettersi in regola con il fisco “in modo più agevole”. Grazie a una serie di interventi normativi (decreto Salva Italia e decreto sulla semplificazione fiscale) e regolamentari oggi si può accedere con più facilità alla rateizzazione delle cartelle. Quella delle rate è una modalità di pagamento particolarmente apprezzata dai contribuenti: dal 2008, anno in cui questo strumento è stato affidato direttamente a Equitalia, sono state concesse più di un milione e mezzo di rateizzazioni per un importo che sfiora i 20 miliardi di euro. – RATE IN PROROGA FINO A 6 ANNI. Il decreto Salva Italia (decreto legge n. 201 del 2011) ha prorogato i termini per beneficiare della rateizzazione: i contribuenti che dimostrino un peggioramento della loro situazione economica potranno richiedere la proroga della rateizzazione già concessa, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi (sei anni), purchè non sia intervenuta decadenza. Con la proroga della rateizzazione il contribuente può chiedere rate di importo variabile e crescente per ciascun anno. Le rate variabili di importo crescente rispondono all’esigenza di agevolare il contribuente nella fase di difficoltà economica, con la previsione che in futuro la sua condizione migliorerà.RATE SPRINT PER DEBITI FINO A 20MILA EURO. Con la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012 Equitalia ha portato da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica. Pertanto, non occorrono più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia. Importanti novità in favore delle aziende. L’indice alfa, parametro prima utilizzato per ottenere il rateizzo, servirà ora solo per determinare il numero massimo di rate che possono essere concesse. Si amplia così la platea delle aziende che possono beneficiare del pagamento dilazionato dei tributi non pagati. – RATE FLESSIBILI. Fin dalla prima richiesta di dilazione è possibile chiedere un piano di ammortamento a rate variabili e crescenti anzichè a rate costanti. Pertanto, le prime rate saranno più leggere e cresceranno nella prospettiva di un miglioramento della situazione economica del contribuente. Il pagamento a rate sterilizza l’ipoteca. Equitalia non iscrive ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare il debito a rate. – LA RATA APRE LA STRADA ALLE GARE D’APPALTO. Il contribuente che ha ottenuto la rateizzazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare d’appalto. Il mancato pagamento di una rata non implica la decadenza. Si decade dalla rateizzazione solo se non sono pagate due rate consecutive. Prima era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive.
      Fonte

      Non vi è condono edilizio su aree sottoposto a vincolo

      N. 01813/2012REG.PROV.COLL.
      N. 01038/2012 REG.RIC.

      REPUBBLICA ITALIANA
      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Consiglio di Stato
      in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

      ha pronunciato la presente

      SENTENZA

      sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2012, proposto da:i signori Angelo Elisei ed Eliana Elisei, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Stella Richter ed Elena Stella Richter, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Stella Richter in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11;

      contro

      Comune di Ardea, rappresentato e difeso dall'avv. Peppino Mariano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.Pierluigi Da Palestrina, 55;

      nei confronti di

      Regione Lazio; Ministero delle Attività Culturali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
      per la riforma

      della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 1257/2012, resa tra le parti;
      Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
      Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune del Ardea, del Ministero delle Attività Culturali e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
      Viste le memorie difensive;
      Visti tutti gli atti della causa;
      Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati P.Stella Richter e P.Mariano;
      Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

      FATTO e DIRITTO

      I signori Angelo e Eliana Elisei chiedono la riforma, previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza, in epigrafe indicata, con cui il Tar del Lazio ha respinto il ricorso da essi proposto avverso il diniego di sanatoria edilizia dell’immobile del quale sono comproprietari e la successiva, conseguente ordinanza di demolizione.

      Tali provvedimenti riguardano un fabbricato ad uso abitativo sito nel territorio del Comune di Ardea, lungomare degli Ardeatini, costruito senza licenza edilizia e per il quale la dante causa dei ricorrenti, signora Anna Silvestri, aveva presentato domanda di sanatoria in data 11 novembre 1985.

      Con la comunicazione del 1° marzo 2010 l’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, relativi al vincolo paesaggistico gravante sull’area e al parere negativo al rilascio del relativo nulla osta e con il provvedimento del 20 agosto 2010 ha negato la sanatoria, ingiungendo, il successivo 13 settembre, la demolizione del manufatto in esame.

      Con la sentenza impugnata il Tar ha respinto il ricorso, rilevando che:

      - l’abuso edilizio concreta un illecito permanente, configgente con il pubblico interesse soprattutto se insistente, come nella fattispecie, in area di tutelata di altissimo pregio ambientale;

      - la lentezza dell’Amministrazione nel provvedere in ordine alla istanza di sanatoria non determina conseguenze favorevoli per il privato;

      - il d.m. 22 ottobre 1954 sottopone alle disposizioni della legge n. 1497 del 1939 l’intero litorale della provincia romana; che l’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004 richiede il previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (nella Regione Lazio, l’Amministrazione comunale) per l’attuazione di progetti e interventi edilizi sugli immobili paesaggisticamente vincolati;

      - la costruzione di cui è causa, realizzata sul litorale, assume un evidente carattere invasivo e di disturbo nella fruizione del paesaggio costiero, in contrasto con il valore tutelato;

      - nessun affidamento può sorgere dall’anteriorità dell’abuso rispetto alla successiva conformazione del territorio per finalità di interesse pubblico;

      - comunque, il dante causa dei ricorrenti ha affermato, nell’istanza di sanatoria, che l’immobile è stato costruito nel 1960.

      Tale sentenza è oggetto dell’appello oggi in esame, per resistere al quale si sono costituite le Amministrazioni intimate.

      Alla camera di consiglio del 6 marzo 2012 le parti sono state avvertite dell’intenzione del Collegio di decidere il merito della controversia, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

      II) La sentenza impugnata resiste alle censure svolte con l’appello.

      Va premesso che l’edificio oggetto della domanda di sanatoria risulta costruito nell’anno 1960, per espressa dichiarazione contenuta nella domanda stessa, e quindi dopo che l’area sulla quale esso insiste era stata vincolata ai fini paesaggistici con decreto ministeriale del 22 ottobre 1954. Tale area, inoltre, è compresa nelle zone tutelate dal piano territoriale paesaggistico approvato con la legge n. 24 del 1998 e con il piano territoriale paesaggistico regionale del 21 dicembre 2007.

      L’art. 32 legge n. 47 del 1985, nell’introdurre la possibilità di condonare opere abusive realizzate prima del 1° ottobre 1983 su aree sottoposte al vincolo, subordina il rilascio della concessione edilizia al parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso.

      Come ha osservato il Consiglio di Stato nel parere reso dalla seconda sezione nell’adunanza del 9 marzo 2011, n. 2404/2011, sul ricorso straordinario proposto da alcuni proprietari di immobili siti nella stessa zona del Comune di Ardea interessata dalla vicenda in esame, tale parere ha natura giuridica di condizione ostativa e di presupposto indefettibile per la concessione edilizia in sanatoria e comporta la verifica della compatibilità dell’intervento con gli interessi paesaggistici e ambientali dell’area sottoposta a tutela.

      Nel caso di specie il comune di Ardea ha valutato che l’edificio in esame “fa parte di una serie dì costruzioni, realizzate tra la spiaggia e il lungomare, le quali compromettono sia l’accessibilità che la fruizione del panorama marino”. Esso ha inoltre rilevato che tali edifici costituiscono un “grave danno paesaggistico in quanto alterano le caratteristiche morfologiche e naturali del luogo, facendogli perdere la propria identità fisica. L’impatto della realizzazione edilizia, nel contesto disturbante di diffusa fabbricazione, ha carattere invasivo tanto da determinare la compromissione non solo della percezione paesaggistica da parte della collettività, ma anche lo stravolgimento dell’armonia e naturale bellezza del paesaggio e dell’ambiante circostante”

      L’ente locale ha quindi valutato le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dell’area tutelata ed ha considerato che l’edificio in questione contribuisce ad alterare proprio quelle caratteristiche meritevoli di salvaguardia.

      Tale modo di agire dell’amministrazione è conforme ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza, secondo la quale, in materia di tutela delle bellezze panoramiche, l’esistenza di una anteriore lesione arrecata alla zona non rappresenta, da sola, un motivo sufficiente a dispensare dalla verifica riguardante la realizzabilità o la sanabilità di un’opera; anzi, l’eventuale danno progresso produce la necessità di una indagine ancora più accurata, per scongiurare un maggiore, più grave e definitivo turbamento dei valori tipici dei luoghi (cfr. per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 27 settembre 2002, n. 4971): la situazione di compromissione della bellezza naturale da parte di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede, quindi, che ulteriori costruzioni non deturpino irreversibilmente l’ambiente protetto.

      Né, in contrario, può essere valorizzato quanto osservato da questo Consiglio nelle decisioni n. 4418 del 2011 e n. 9578 del 2010 della sesta sezione, citate dagli appellanti, secondo il quale il giudizio di comparazione dell’opera al contesto da difendere va compiuto tenendo presente le effettive e reali condizioni di sistema dell’area in cui il manufatto è inserito. Nel contesto ambientale considerato nelle citate pronunce, l’immobile oggetto del diniego di condono faceva parte del tessuto di una intensa edificazione oggetto di provvedimenti assunti in sanatoria dall’Amministrazione comunale e favorevolmente esaminati dalla competente Soprintendenza, ovvero nel quale i valori originari erano assolutamente irriconoscibili e irrimediabilmente compromessi da una edificazione così affollata, intensa e sistematica da rendere quel luogo radicalmente diverso e non più recuperabile.

      Nella fattispecie in esame, invece, il Comune ha provveduto a sanzionare la maggior parte degli edifici che versano nelle medesime condizioni giuridiche di quello di proprietà dei ricorrenti e si propone dichiaratamente di ripristinare in maniera generale ed organica il naturale contesto ambientale e paesaggistico, ripristino che appare, dalla documentazione versata in atti, concretamente attuabile.

      Il motivo di ricorso, riproposto in appello, che fa perno sulla diffusa edificazione che ha interessato l’area, con gli effetti invasivi e deturpanti evidenziati dal Comune, non ha quindi pregio.

      III) Infondata è anche la censura incentrata sull’epoca di realizzazione dell’immobile, anteriore al 1967, anno in cui la legge n. 765 ha imposto la necessità della previa concessione edilizia per tutto il territorio municipale. L’art. 7 legge n. 1497 del 1939 imponeva già la necessità, per gli interventi da effettuarsi in zone paesaggisticamente vincolate, la necessità del previo assenso, che nella specie non solo non è stato emanato, ma non è stato neppure chiesto. Non è, quindi, la generale legge sull’edificazione che doveva costituire il parametro per l’azione dell’Amministrazione nel rispondere all’istanza dell’interessata, ma la particolare disciplina relativa alla tutela delle aree riconosciute di pregio ambientale, vale a dire, trattandosi di condono, l’art. 32 della legge n. 47 del 1985, che postula lo specifico assenso da parte dell’autorità competente alla difesa del vincolo.

      Né rileva la circostanza, sottolineata dagli appellanti, che la realizzazione dell’opera abusiva sia avvenuta in data anteriore all’imposizione del vincolo.

      In primo luogo l’intervento edilizio è stato realizzato, per esplicita ammissione contenuta nella istanza di condono, nel 1960 e quindi dopo l’apposizione, con decreto ministeriale 21 ottobre 1954, del vincolo ai sensi dell’allora vigente legge 29 giugno 1939 n. 1497; in ogni caso, è pacifico l’orientamento di questo Consiglio, secondo cui, a prescindere dal momento di introduzione del vincolo stesso, ai fini del parere di cui all’art. 32 della legge 47 del 1985 rileva la data di valutazione della domanda di sanatoria, e non quella di costruzione dell’immobile (per tutte, Cons. St., Ad. plen., 7 giugno1999, n. 20 e sez. VI, 11 dicembre 2001, n. 6210).

      Le attestazioni addotte dagli appellanti al fine di dimostrare una diversa, anteriore epoca di realizzazione del manufatto sono, quindi, del tutto ininfluenti a dimostrare la pretesa illegittimità dell’azione del Comune che, invece, è conforme al principio sopra illustrato.

      E quanto alla pretesa disparità di trattamento, dedotta dagli appellanti sotto il profilo che per edifici insistenti nella medesima zona la Soprintendenza avrebbe autorizzato la sanatoria e altri sarebbero stati condonati, ne va dichiarata l’infondatezza: per giurisprudenza costante, il vizio considerato non viene in evidenza in tutti i casi in cui non risulti dimostrata l'assoluta identità di situazioni, e comunque la legittimità dell'operato della pubblica Amministrazione non può essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (per tutte Consiglio Stato , sez. VI, 22 novembre 2010 , n. 8117).

      IV) Quanto, infine, al penultimo motivo dell’appello, relativo all’omessa considerazione del lungo tempo intercorso dalla realizzazione dell’immobile, e del conseguente consolidamento dell’interesse dei privati proprietari, va considerato che:

      - i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico che si intendono tutelare, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2011 , n. 79);

      - la legislazione di settore esclude che si formi un legittimo affidamento quando è realizzato un immobile abusivo e l’Amministrazione non esercita il suo potere-dovere di emanare l’ordine di demolizione, in quanto il decorso del tempo dalla data dell’abuso – per il principio di legalità - può avere rilievo giuridico solo quando la normativa ammetta in via eccezionale il condono di quanto illecitamente realizzato;

      - nella specie, poiché le ragioni del diniego e della conseguente ingiunzione di demolizione sono state ampiamente e sufficientemente esplicitate nella necessità di provvedere al recupero ambientale del territorio compromesso, e dei valori ambientali che vi si devono esprimere, non rileva esaminare la correttezza dell’ulteriore ed autonoma ragione posta a base del diniego, relativa al mancato rilascio del nulla osta previsto dall’art. 55 del codice della navigazione, che gli appellanti, con l’ultimo mezzo del gravame, affermano sia stata rilasciata: trattasi, infatti, di motivazione ultronea per provvedimenti che, come si è rilevato, si sorreggono su diverse e legittime motivazioni.

      V) In conclusione, l’appello è infondato e va respinto.

      Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

      P.Q.M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato n. 1038 del 2012, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

      Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere alle Amministrazioni intimate la spese del doppio grado del giudizio, nella misura di 1.000 (mille) euro a favore del Comune di Ardea e 500 (cinquecento) euro complessivi a favore delle Amministrazioni statali resistenti, oltre IVA e CPA se dovute.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

      Luigi Maruotti, Presidente
      Maurizio Meschino, Consigliere
      Claudio Contessa, Consigliere
      Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
      Andrea Pannone, Consigliere

      L'ESTENSORE
      IL PRESIDENTE



      DEPOSITATA IN SEGRETERIA
      Il 27/03/2012
      IL SEGRETARIO
      (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)