domenica 17 giugno 2018

mercoledì 13 giugno 2018

Polizia Giudiziaria – Giugno 2012 ARMA GIOCATTOLO SENZA TAPPO ROSSO Art. 5 Legge 110/1975

Polizia Giudiziaria – Giugno 2012
ARMA GIOCATTOLO SENZA TAPPO ROSSO
Art. 5 Legge 110/1975




Tappo rosso si / Tappo rosso no

Quante volte è capitato o capita che durante un normale servizio o perquisizione di polizia, ci si imbatte in persone che detengono una pistola giocattolo priva del tappo rosso.
Ultimamente ho sentito dire che solo per aver detenuto (senza associare la commissione di altri reati) una pistola giocattolo priva del tappo rosso, alcuni operatori di polizia hanno sequestrato penalmente il tutto con comunicazione alla Procura della Repubblica territorialmente competente.
Sinceramente nutro qualche perplessità circa l’operato degli operatori, che sicuramente la magistratura saprà chiarire, ma vediamo insieme quello che dice la legge, anche se attualmente è un fenomeno in crescita.
La stessa è dettata dalla legge 18/04/1975 n° 110 art. 5 che, testualmente, recita al comma 4 :
"I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona.
Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato."
Tale norma è stata " integrata ", in merito all'applicazione del " tappo rosso ", dalla circolare ministeriale del 31 ottobre 1996 n° 559/C-50.824-E-93 (96).
La normativa, comunque, fà riferimento esclusivamente alla produzione ed alla commercializzazione dei giocattoli riproducenti armi, ai quali sono assimilate le asg ( armi ad aria  compressa), e nulla dice in merito alla mera detenzione ed al porto degli stessi privi del famigerato tappo rosso.
Il termine “ canna parzialmente o totalmente occlusa” si intende la canna piena tale da non poter camerare cartucce o sparare munizionamento a salve o a palla.
Pertanto, allo stato attuale, l’art.5 della legge 110/1975 risulta chiaro nello stabilire, l’obbligo
di chi produce o pone in vendita di armi giocattolo con il tappo rosso, quindi, l’osservanza di tale obbligo è riferito solo ai commercianti e non a privati cittadini detentori.
Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un’arma riproducente giocattolo priva del tappo rosso non integra reato  (Cass.pen.sez.I°28/06/1990 nr.9333).
Assume, invece, rilevanza penale quando oltre al porto, si realizza altro reato del quale l’uso o porto di arma rappresenti un elemento costitutivo o circostanza aggravante, per es. durante la consumazione di un furto, rapina, minaccia, ecc. (si vedano in tal senso Cass.pen.sez.Unite 23/03/1992 nr.3394, Cass.pen.sez.II°13/9/1991 nr.9275).
Ebbene, risulta evidente che non si può operare al sequestro penale, tantomeno alla comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica quando vi è la mera detenzione di un'arma-giocattolo, se non risulta altre attività criminose posta in essere dalla persona a mezzo dell'uso di una pistola priva del tappo rosso, non rivestendo il medesimo la qualifica di fabbricante o commerciante di pistole giocattolo, ma quella di mero detentore. vedasi (Sentenza del 18 ottobre 2004 Tribunale Penale di Nola - Giudice Dott.ssa Diana Bottillo).
Comunque, l'interpretazione per detenere e trasportare le ASG senza tappo rosso alla volata è supportata anche da una copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in più riprese ha statuito come il porto e la detenzione di giocattoli riproducenti armi da fuoco non configuri più una responsabilità penale
infatti la Cass. Pen, sez. II,05/05/1993, n°4594 ha così statuito:
" Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, dovendosi in tali casi ritenere la sussistenza del reato o dell'aggravante, ancorchè si tratti di arma giocattolo.
A carico, invece, di coloro che portino fuori dalla loro abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti di tappo rosso non è più configurabile, per il semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 895 del 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 497 del 1974, o allo art. 4 legge n. 110 del 1975".
Inoltre in Cass. Pen., sez. I, 04/12/1992, n° 11640 : " A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1990 n°36, non è più configurabile, a carico di coloro che portino fuori della propria abitazione armi giocattolo sprovviste di tappo rosso, responsabilità penale per semplice uso e porto, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, o all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n.110".
Ed ancora Cass. pen., sez. I, 05/05/1992, n° 1141: " La disposizione del comma sesto dell'art. 5 della legge n. 110/75, come sostituito dall 'art. 2 della legge n° 36 del 1990, individua, attraverso le condotte tipiche, i destinatari del precetto penalmente sanzionato nei soli fabbricanti e in coloro che pongono in commercio le armi giocattolo non rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge.
Riguardo al tappo rosso che le ASG devono avere alla volata riportiamo quanto deciso in Cassazione I, 11 ottobre 1991, n.10213 sulla legge n.36 del 21 febbraio 1990: "[...] la semplice detenzione di arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso non è prevista come reato[...]". Questo vuol dire che è obbligatorio per importatori e rivenditori vendere le ASG con il "tappo rosso", ma non per l'utilizzatore finale (giocatore), che può avere l'ASG senza alcuna colorazione alla volata.
 Ne consegue che l' inosservanza delle prescrizioni imposte integra reato proprio, non applicabile a persone diverse da quelle indicate, mentre non configura ipotesi di reato il semplice porto di arma giocattolo, a norma del settimo comma dello stesso art. 5".
Costante giurisprudenza di cui sopra ci garantisce una piena assoluzione innanzi al Giudice e la restituzione delle ASG in caso di sequestro delle stesse.
L’opinione giurisprudenziale, inoltre, non aderisce neppure all’orientamento secondo il quale l’uso o il porto d’arma giocattolo priva del tappo rosso integra il reato previsto dall’art. 4 della legge 110 del 1975 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere), in quanto le armi giocattolo non sono pericolose, come quelle di cui al comma 1 dell’art.4 legge 110/1975, ma solo utilizzabili contro le persone a scopo intimidatorio.
Dunque, uscire di casa con una pistola giocattolo, anche se sprovvista di tappo rosso, non costituisce reato se non risultano altre attività criminose posta in essere dalla persona che porta l’arma giocattolo.
 


MASSAGGI VIETATI SULLE SPIAGGE

MASSAGGI VIETATI SULLE SPIAGGE


E’ arrivata l’estate, si va al mare, sulle spiagge del nostro invidiato Belpaese, a riposarci, rilassarci e prendere il sole con le famiglie e amici.
Attualmente lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, vi è un fenomeno molto cresciuto e che è diventato molto diffuso e nello stesso tempo molto pericoloso.
Chiunque può essere avvicinato da sedicenti professionisti improvvisati – massaggiatori – massaggiatrici, estetisti (generalmente stranieri) i quali offrono massaggi a prezzi stracciati, sappiate però che sono vietati nel senso di affidare il nostro corpo a mani inesperte e anche sotto il profilo della salute, ma vediamo insieme cosa dice la legge.
Come già detto, questi sedicenti professionisti improvvisati – massaggiatori – massaggiatrici, estetisti  operano nella totale mancanza di comprovata preparazione e competenza, nonché  di luogo non idoneo, di condizioni igienico sanitarie che potrebbero provocare danni alla salute, incluse infezioni dermatologiche e problemi articolari, muscolari o neurologici.
Anche l’utilizzo di oli, pomate e altri prodotti di ignota provenienza potrebbero provocare allergie o foto sensibilizzazione della pelle arrossata ai raggi del sole.
Anche il Ministero della Salute nel passato e cioè dal 2008, ha emanato una serie di circolari dichiarando tali attività fuorilegge, al fine è quello di tutelare l’incolumità pubblica dal rischio derivante dall’esecuzione di massaggi lungo i litorali e per prevenire effetti pericolosi.
Infatti tale attività, praticata da questi improvvisati ambulanti di cui sopra (terapisti da spiaggia), è perseguibile a norma di legge  per esercizio abusivo di arti e professioni sanitarie ( art.348 c.p.), infatti l’articolo del codice penale citato prevede:

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Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da euro diecimila a euro cinquantamila”.
Dunque ricapitolando, se ci si imbatte in questi soggetti terapisti da spiaggia, si suggerisce:
·         Se straniero, controllare tutto quello che riguarda la legge sull’ ingresso e permanenza sul nostro territorio, compreso la documentazione;
·         Identificazione del soggetto o dei soggetti;
·         Sequestro di oli, pomate, unguenti e quant’altro usato ai sensi dell’art.354 c.p.;
·         Sequestro di soldi frutto di attività illecita ai sensi dell’art.354 c.p.;
·         Denuncia alla Procura della Repubblica del luogo ai sensi dell’art.348 c.p.;
·         Segnalazione alla Guardia di Finanza per evasione fiscale  e di omesso versamento dei contributi previdenziali ai sensi  del Dlgs 74 del 2000, modificato dal D.L.138 del 2011 e ulteriormente ritoccato dal Dlgs. n. 158/2015 poiché questi soggetti non rilasciano alcuna fattura o scontrino per le prestazioni fornite anche se illecite. Tenete presente che in base al DLgs 8/2016 in vigore dal 6 febbraio 2016 attualmente tale segnalazione è di natura amministrativa per i versamenti di importo inferiore a euro 10.000 annui, prima era di natura penale.

 















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