Ministero della Giustizia -Rif. prot. DAG n. 119737 del 12.06-2018
Leggi la circolare
Fonte: ASAPS
rivolto soprattutto ad operatori di Polizia che vogliono tenersi costantemente aggiornati
martedì 26 giugno 2018
martedì 19 giugno 2018
Modifica dell'articolo 180 del Codice della Strada introdotta dalla L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017
Ministero dell'Interno
Modifica dell'articolo 180 del Codice della Strada introdotta dalla L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017
Divieti di circolazione anno 2018 - Chiarimenti
(Circ. n. 300/A/4521/18/108/13/1 del 6 giugno 2018)
ASAPS
Modifica dell'articolo 180 del Codice della Strada introdotta dalla L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017
Divieti di circolazione anno 2018 - Chiarimenti
(Circ. n. 300/A/4521/18/108/13/1 del 6 giugno 2018)
ASAPS
lunedì 18 giugno 2018
domenica 17 giugno 2018
Attività di controllo sul trasporto internazionale extracomunitario di merci
Cir.n. 300/A/4037/18/111/2/2 del 21/05/2018 - Attività di controllo sul trasporto internazionale extracomunitario di merci - Autorizzazioni Bilaterali 2018. Compilazione e annullamento.
mercoledì 13 giugno 2018
Polizia Giudiziaria – Giugno 2012 ARMA GIOCATTOLO SENZA TAPPO ROSSO Art. 5 Legge 110/1975
Polizia Giudiziaria – Giugno 2012
ARMA GIOCATTOLO SENZA TAPPO ROSSO
Art. 5 Legge 110/1975
|
Tappo rosso si / Tappo rosso
no
Quante
volte è capitato o capita che durante un normale servizio o perquisizione di
polizia, ci si imbatte in persone che detengono una pistola giocattolo priva
del tappo rosso.
Ultimamente
ho sentito dire che solo per aver detenuto (senza associare la
commissione di altri reati) una pistola giocattolo priva del tappo
rosso, alcuni operatori di polizia hanno sequestrato penalmente il tutto con
comunicazione alla Procura della Repubblica territorialmente competente.
Sinceramente
nutro qualche perplessità circa l’operato degli operatori, che sicuramente la
magistratura saprà chiarire, ma vediamo insieme quello che dice la legge, anche
se attualmente è un fenomeno in crescita.
La stessa è
dettata dalla legge 18/04/1975 n° 110 art. 5 che, testualmente, recita al comma
4 :
"I giocattoli
riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di
materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da
sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di
oggetti idonei all'offesa della persona.
Devono inoltre
avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile
tappo rosso incorporato."
Tale norma è stata
" integrata ", in merito all'applicazione del " tappo rosso ", dalla circolare
ministeriale del 31 ottobre 1996 n° 559/C-50.824-E-93 (96).
La normativa,
comunque, fà riferimento esclusivamente alla produzione ed alla
commercializzazione dei giocattoli riproducenti armi, ai quali sono
assimilate le asg ( armi ad aria
compressa), e nulla dice in merito alla mera detenzione ed al porto
degli stessi privi del famigerato tappo rosso.
Il termine “ canna
parzialmente o totalmente occlusa” si intende la canna piena tale da non poter
camerare cartucce o sparare munizionamento a salve o a palla.
Pertanto, allo
stato attuale, l’art.5 della legge 110/1975 risulta chiaro nello stabilire, l’obbligo
di chi produce o pone in vendita di armi
giocattolo con il tappo rosso, quindi, l’osservanza di tale obbligo è
riferito solo ai commercianti e non a privati cittadini detentori.
Il semplice uso o
porto fuori dalla propria abitazione di un’arma riproducente giocattolo priva
del tappo rosso non integra reato (Cass.pen.sez.I°28/06/1990
nr.9333).
Assume, invece,
rilevanza penale quando oltre al porto, si realizza altro reato del quale l’uso
o porto di arma rappresenti un elemento costitutivo o circostanza aggravante,
per es. durante la consumazione di un furto, rapina, minaccia, ecc. (si vedano in tal senso Cass.pen.sez.Unite 23/03/1992 nr.3394,
Cass.pen.sez.II°13/9/1991 nr.9275).
Ebbene, risulta evidente che non si può
operare al sequestro penale, tantomeno alla comunicazione di notizia di reato
alla Procura della Repubblica quando vi è la mera detenzione di
un'arma-giocattolo, se non risulta altre attività criminose posta in essere dalla
persona a mezzo dell'uso di una pistola priva del tappo rosso, non rivestendo
il medesimo la qualifica di fabbricante o commerciante di pistole giocattolo,
ma quella di mero detentore. vedasi (Sentenza
del 18 ottobre 2004 Tribunale Penale di Nola - Giudice Dott.ssa Diana Bottillo).
Comunque, l'interpretazione
per detenere e trasportare le ASG senza tappo rosso alla volata è supportata
anche da una copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in più
riprese ha statuito come il porto e la detenzione di giocattoli riproducenti
armi da fuoco non configuri più una responsabilità penale
infatti la Cass.
Pen, sez.
II,05/05/1993, n°4594 ha così statuito:
" Il
semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo
riproducente un'arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se
mediante esso si realizzi un reato del quale l'uso o il porto di un'arma
rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, dovendosi in tali
casi ritenere la sussistenza del reato o dell'aggravante, ancorchè si tratti di
arma giocattolo.
A carico,
invece, di coloro che portino fuori dalla loro abitazione giocattoli
riproducenti armi sprovvisti di tappo rosso non è più configurabile, per il
semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli artt. 4
e 7 legge 895 del 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 497 del 1974, o
allo art. 4 legge n. 110 del 1975".
Inoltre in Cass. Pen., sez. I, 04/12/1992, n° 11640
: " A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1990 n°36, non
è più configurabile, a carico di coloro che portino fuori della propria
abitazione armi giocattolo sprovviste di tappo rosso, responsabilità penale per
semplice uso e porto, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre
1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, o all'art. 4
legge 18 aprile 1975 n.110".
Ed ancora Cass. pen., sez. I, 05/05/1992, n° 1141:
" La disposizione del comma sesto dell'art. 5 della legge n. 110/75, come
sostituito dall 'art. 2 della legge n° 36 del 1990, individua, attraverso le
condotte tipiche, i destinatari del precetto penalmente sanzionato nei soli
fabbricanti e in coloro che pongono in commercio le armi giocattolo non
rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge.
Riguardo al tappo rosso che
le ASG devono avere alla volata riportiamo quanto deciso in Cassazione I, 11 ottobre 1991, n.10213 sulla legge n.36 del 21 febbraio 1990:
"[...] la semplice detenzione di arma giocattolo priva del prescritto
tappo rosso non è prevista come reato[...]". Questo vuol dire che è
obbligatorio per importatori e rivenditori vendere le ASG con il "tappo
rosso", ma non per l'utilizzatore finale (giocatore), che può avere l'ASG
senza alcuna colorazione alla volata.
Ne consegue che l' inosservanza delle
prescrizioni imposte integra reato proprio, non applicabile a persone diverse
da quelle indicate, mentre non configura ipotesi di reato il semplice porto di
arma giocattolo, a norma del settimo comma dello stesso art. 5".
Costante giurisprudenza
di cui sopra ci garantisce una piena assoluzione innanzi al Giudice e la
restituzione delle ASG in caso di sequestro delle stesse.
L’opinione giurisprudenziale, inoltre, non aderisce
neppure all’orientamento secondo il quale l’uso o il porto d’arma giocattolo
priva del tappo rosso integra il reato previsto dall’art. 4 della legge 110 del
1975 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere), in quanto le armi giocattolo
non sono pericolose, come quelle di cui al comma 1 dell’art.4 legge 110/1975, ma
solo utilizzabili contro le persone a scopo intimidatorio.
Dunque, uscire di casa con una pistola
giocattolo, anche se sprovvista di tappo rosso, non costituisce reato se
non risultano altre attività criminose posta in essere dalla persona che porta
l’arma giocattolo.
MASSAGGI VIETATI SULLE SPIAGGE
MASSAGGI VIETATI
SULLE SPIAGGE
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E’ arrivata l’estate, si va al mare, sulle spiagge
del nostro invidiato Belpaese, a riposarci, rilassarci e prendere il sole con
le famiglie e amici.
Attualmente lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, vi è un
fenomeno molto cresciuto e che è diventato molto diffuso e nello stesso tempo
molto pericoloso.
Chiunque può essere avvicinato da sedicenti professionisti improvvisati
– massaggiatori – massaggiatrici, estetisti (generalmente stranieri) i quali
offrono massaggi a prezzi stracciati, sappiate però che sono vietati nel senso
di affidare il nostro corpo a mani inesperte e anche sotto il profilo della
salute, ma vediamo insieme cosa dice la legge.
Come già detto,
questi sedicenti professionisti improvvisati – massaggiatori – massaggiatrici, estetisti operano nella totale mancanza di comprovata
preparazione e competenza, nonché di
luogo non idoneo, di condizioni igienico sanitarie che
potrebbero provocare danni alla salute, incluse infezioni dermatologiche e
problemi articolari, muscolari o neurologici.
Anche l’utilizzo di oli, pomate e altri prodotti di
ignota provenienza potrebbero provocare allergie o foto sensibilizzazione della
pelle arrossata ai raggi del sole.
Anche il Ministero della Salute nel passato e cioè
dal 2008, ha emanato una serie di circolari dichiarando tali attività
fuorilegge, al fine è quello di tutelare l’incolumità pubblica dal
rischio derivante dall’esecuzione di massaggi lungo i litorali e per prevenire
effetti pericolosi.
Infatti tale attività, praticata da questi improvvisati
ambulanti di cui sopra (terapisti da spiaggia), è perseguibile a norma di legge
per esercizio abusivo di
arti e professioni sanitarie ( art.348 c.p.), infatti l’articolo del
codice penale citato prevede:
1
“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con multa da euro diecimila a euro cinquantamila”.
Dunque ricapitolando, se ci si imbatte in questi soggetti terapisti da
spiaggia, si suggerisce:
·
Se straniero, controllare tutto quello che riguarda la legge sull’
ingresso e permanenza sul nostro territorio, compreso la documentazione;
·
Identificazione del soggetto o dei soggetti;
·
Sequestro di oli, pomate, unguenti e quant’altro usato ai sensi
dell’art.354 c.p.;
·
Sequestro di soldi frutto di attività illecita ai sensi dell’art.354
c.p.;
·
Denuncia alla Procura della Repubblica del luogo ai sensi dell’art.348
c.p.;
·
Segnalazione alla Guardia di Finanza per evasione fiscale e di omesso
versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Dlgs
74 del 2000, modificato dal D.L.138 del 2011 e ulteriormente ritoccato dal
Dlgs. n. 158/2015 poiché questi soggetti non rilasciano alcuna fattura o scontrino per le
prestazioni fornite anche se illecite. Tenete presente che in base al DLgs
8/2016 in vigore dal 6 febbraio 2016 attualmente tale segnalazione è di natura
amministrativa per i versamenti
di importo inferiore a euro 10.000 annui, prima era di natura penale.
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