mercoledì 13 giugno 2018

MASSAGGI VIETATI SULLE SPIAGGE

MASSAGGI VIETATI SULLE SPIAGGE


E’ arrivata l’estate, si va al mare, sulle spiagge del nostro invidiato Belpaese, a riposarci, rilassarci e prendere il sole con le famiglie e amici.
Attualmente lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, vi è un fenomeno molto cresciuto e che è diventato molto diffuso e nello stesso tempo molto pericoloso.
Chiunque può essere avvicinato da sedicenti professionisti improvvisati – massaggiatori – massaggiatrici, estetisti (generalmente stranieri) i quali offrono massaggi a prezzi stracciati, sappiate però che sono vietati nel senso di affidare il nostro corpo a mani inesperte e anche sotto il profilo della salute, ma vediamo insieme cosa dice la legge.
Come già detto, questi sedicenti professionisti improvvisati – massaggiatori – massaggiatrici, estetisti  operano nella totale mancanza di comprovata preparazione e competenza, nonché  di luogo non idoneo, di condizioni igienico sanitarie che potrebbero provocare danni alla salute, incluse infezioni dermatologiche e problemi articolari, muscolari o neurologici.
Anche l’utilizzo di oli, pomate e altri prodotti di ignota provenienza potrebbero provocare allergie o foto sensibilizzazione della pelle arrossata ai raggi del sole.
Anche il Ministero della Salute nel passato e cioè dal 2008, ha emanato una serie di circolari dichiarando tali attività fuorilegge, al fine è quello di tutelare l’incolumità pubblica dal rischio derivante dall’esecuzione di massaggi lungo i litorali e per prevenire effetti pericolosi.
Infatti tale attività, praticata da questi improvvisati ambulanti di cui sopra (terapisti da spiaggia), è perseguibile a norma di legge  per esercizio abusivo di arti e professioni sanitarie ( art.348 c.p.), infatti l’articolo del codice penale citato prevede:

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Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da euro diecimila a euro cinquantamila”.
Dunque ricapitolando, se ci si imbatte in questi soggetti terapisti da spiaggia, si suggerisce:
·         Se straniero, controllare tutto quello che riguarda la legge sull’ ingresso e permanenza sul nostro territorio, compreso la documentazione;
·         Identificazione del soggetto o dei soggetti;
·         Sequestro di oli, pomate, unguenti e quant’altro usato ai sensi dell’art.354 c.p.;
·         Sequestro di soldi frutto di attività illecita ai sensi dell’art.354 c.p.;
·         Denuncia alla Procura della Repubblica del luogo ai sensi dell’art.348 c.p.;
·         Segnalazione alla Guardia di Finanza per evasione fiscale  e di omesso versamento dei contributi previdenziali ai sensi  del Dlgs 74 del 2000, modificato dal D.L.138 del 2011 e ulteriormente ritoccato dal Dlgs. n. 158/2015 poiché questi soggetti non rilasciano alcuna fattura o scontrino per le prestazioni fornite anche se illecite. Tenete presente che in base al DLgs 8/2016 in vigore dal 6 febbraio 2016 attualmente tale segnalazione è di natura amministrativa per i versamenti di importo inferiore a euro 10.000 annui, prima era di natura penale.

 















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