lunedì 27 aprile 2020

Conferenza stampa del Presidente Conte

26 Aprile 2020 -Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due".

"Grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia e questo è un grande risultato se consideriamo che nella fase più acuta addirittura ci sono stati dei momenti in cui l'epidemia sembrava sfuggire a ogni controllo. Avete manifestato tutti forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus e dobbiamo essere consapevoli che in questa nuova fase, la fase due, la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del Paese. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è. Nella fase due quindi sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza.” ha dichiarato il Presidente Conte, sottolineando come sia importante che la distanza sociale sia mantenuta anche in ambito familiare.
Oltre alla distanza sociale sarà importante, in questa seconda fase, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Proprio su questo fronte, il Presidente ha annunciato la firma da parte del Commissario Arcuri dell’ordinanza che fissa ad un massimo di 0,50 € il prezzo delle cosiddette mascherine chirurgiche.

Il Presidente ha quindi illustrato le novità introdotte dal nuovo Dpcm per il contenimento del contagio da Covid-19 e che avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane. 
Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.

Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.
Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.

Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.

Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.

Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.

A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .

Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.

Per quanto riguarda il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, il Presidente ha ricordato che tra gennaio e marzo l'INPS ha accolto 109.000 domande in più di reddito e pensione di cittadinanza, 78.000 domande per il bonus baby-sitting e 273.000 per quanto riguarda i congedi straordinari per le famiglie. Inoltre al momento sono stati liquidati quasi 3,5 mln di richieste per il bonus da €600 per autonomi, professionisti, co.co.co, agricoli e lavoratori dello spettacolo, per un totale di 11 milioni di domande calcolando anche quelle per la cassa integrazione.  
“Alcuni attendono ancora. Ci sono dei ritardi e di questi ritardi mi scuso personalmente”, ha sottolineato il Presidente Conte che ha poi annunciato che il Governo sta lavorando ad un nuovo decreto che metterà in campo ulteriori 55 miliardi.

 Documenti

Covid-19, le nuove fake news smentite dal ministero

Prosegue l'attività del ministero per rilevare e smentire le bufale circolanti. La disinformazione e le fake news sono sempre da combattere perchè possono indurre le persone ad adottare comportamenti non corretti. Quando poi questo accade in un ambito delicato come quello della salute le conseguenze possono essere ancora più gravi. Di seguito le 5 bufale smentite questa settimana.
1. Bere alcol rinforza il sistema immunitario e mi protegge dal virus
Il consumo di alcol non protegge da Covid-19 e non impedisce di essere infettati dal nuovo coronavirus; al contrario, il rischio di infezione è maggiore perchè l'alcol indebolisce il sistema immunitario e quindi riduce la capacità dell'organismo di fronteggiare le malattie infettive.
2. Applicare la vaselina intorno alle narici, intrappola il virus così non entra nel naso
Non ci sono evidenze che il virus resti intrappolato dalla vaselina. Per evitare il contagio è necessario rispettare le distanze di sicurezza e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non lavate o disinfettate.
3. Mangiare carboidrati come pane e pasta aumenta il rischio di contrarre l’infezione
Non ci sono evidenze scientifiche che il consumo di carboidrati esponga maggiormente all’infezione. Una alimentazione bilanciata e variata con il giusto apporto di tutte le sostanze necessarie al buon funzionamento dell’organismo è fondamentale per il benessere di ogni individuo e la prevenzione di molte malattie.
4. Respirare aria calda dall'asciugacapelli elimina il virus dalla gola perché con il caldo muore
Respirare aria calda dall'asciugacapelli non mette al riparo dal contrarre l'infezione. L’aria dell’asciugacapelli non può raggiungere le elevate temperature a cui il virus muore. Si otterrebbe solamente un’irritazione delle mucose e si rischierebbero ustioni!
5. L’Argento colloidale è un disinfettante e protegge dal virus
Nessuna evidenza scientifica attualmente disponibile indica un ruolo protettivo dell’argento colloidale nei confronti del nuovo coronavirus.


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    Covid-19, nasce 800.833.833: il numero verde di supporto psicologico

    L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta psicologica delle persone alle prese con una situazione inedita nella sua drammaticità. Il timore del contagio, le misure di isolamento, tanto indispensabili sul piano sanitario, quanto difficili su quello umano, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche: tutti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, paure, disagio.

    Per queste ragioni da oggi, 27 aprile, sarà operativo il numero verde di supporto psicologico 800.833.833, attivato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, con il sostegno tecnologico offerto gratuitamente da TIM. Un numero scelto rendendo omaggio alla Legge 23 dicembre 1978, numero 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale. Il numero sarà raggiungibile anche dall’estero al 02.20228733 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti.

    “È una risposta strutturata ed importante messa in atto accanto a tutti gli sforzi della sanità italiana per fronteggiare al meglio la sfida del Coronavirus – spiega il ministro della Salute, Roberto Speranza –. In questo momento è fondamentale essere vicini alle persone che hanno bisogno di un sostegno emotivo, dare ascolto alle loro fragilità, affrontare insieme le paure”.

    Tutti i giorni, dalle ore 8 alle 24, professionisti specializzati, psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti, risponderanno al telefono alle richieste di aiuto. L’iniziativa punta ad affiancare, in questa fase di isolamento sociale, tutti i servizi di assistenza psicologica garantiti dal SSN: è sicuro, gratuito e organizzato su due livelli di intervento. Il primo livello è di ascolto telefonico e si propone di rispondere al disagio derivante dal Covid-19. L'obiettivo è fornire rassicurazioni e suggerimenti, aiutare ad attenuare l’ansia davanti ad una quotidianità travolta dall’arrivo dell’epidemia e si risolve in un unico colloquio.

    Per rispondere all’esigenza di fornire un ascolto più approfondito e prolungato nel tempo, le chiamate saranno indirizzate verso il secondo livello di cui fanno parte, oltre ai servizi sanitari e sociosanitari del SSN, molte società scientifiche in ambito psicologico. Le richieste di aiuto saranno inoltrate dal primo livello anche in base alle loro specificità: ad esempio, psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza, dipendenze, psico-oncologia. I professionisti del secondo livello offriranno colloqui di sostegno, ripetuti fino a 4 volte, via telefono oppure on line. L’obiettivo è fornire consultazioni esperte attraverso un ascolto empatico del dolore e dell’angoscia connessa all’emergenza, favorendo così l’attivazione di un processo di elaborazione dell’evento traumatico. Tutto ciò consente a chi chiede aiuto l’acquisizione di competenze emotive e cognitive utili per affrontare anche il post-emergenza.

    “Il volontariato di protezione civile è uno dei pilastri su cui da sempre si fonda il nostro Servizio Nazionale. Nel corso degli anni il Dipartimento ha puntato molto sulla formazione e siamo orgogliosi di poter contare sul lavoro di oltre 800mila uomini e donne preparate a fronteggiare sfide diverse e sempre impegnative. A partire da oggi, oltre alle tante attività che hanno visto al lavoro i nostri volontari nella lotta al Covid-19, saremo impegnati con le associazioni specializzate in psicologia dell’emergenza nel supporto al servizio d’ascolto psicologico. Ancora una volta i volontari di protezione civile hanno messo a servizio del Paese la loro grande passione e professionalità” spiega Angelo Borrelli, Capo Dipartimento Protezione Civile.

    Il servizio coordinato dal Ministero della Salute, dalla dottoressa Mariella Mainolfi, con il supporto tecnico della dottoressa Maria Assunta Giannini, vede la partecipazione di diverse associazioni e società scientifiche di area psicologica.

    Del primo livello fanno parte più di 500 psicologi dell’emergenza afferenti alle Associazioni del Volontariato della Protezione Civile: Federazione Psicologi per i Popoli, la Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, il Centro Alfredo Rampi.

    Al secondo livello partecipano oltre 1500 psicoterapeuti volontari delle seguenti società scientifiche iscritte nell’elenco del Ministero (D.M. 2 agosto 2017) e facenti parte della Consulta CNOP: l’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), l’Associazione Italiana Psicologia Psicoanalitica (AIPA), la Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP), Soci Italiani European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (SIEFPP), la Società Italiana di Psico-oncologia (SIPO), la Società Italiana di Psicologia Pediatrica (S.I.P.Ped), la Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC), la Società Italiana Tossicodipendenze (SITD) e la Società Psicoanalitica Italiana (SPI). 
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    Coronavirus, nuove regole per la sicurezza nei cantieri. De Micheli: "Validità Durc fino al 15 giugno"


    Il documento, condiviso con le associazioni di categoria e le parti sociali, integra i contenuti del precedente Protocollo adottato nel mese di marzo

    25 aprile 2020 - La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha siglato insieme alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo e ai rappresentanti di ANCI, UPI, Anas, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL il nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri.

    Il documento condiviso con le associazioni di categoria e le parti sociali integra i contenuti del precedente Protocollo adottato nel mese di marzo, definendo nuove misure in vista della progressiva riapertura nei cantieri, ed è aggiornato sulla base del Protocollo siglato dal Governo relativo a tutti i settori produttivi.

    "Voglio ringraziare in particolare la Ministra Catalfo, i sindacati e i rappresentanti delle categorie, Anci e Upi - sottolinea la Ministra De Micheli - che hanno operato con grande impegno per la definizione di regole fondamentali che ci consentiranno di riaprire i cantieri nella sicurezza per chi ci lavora".

    Nel Protocollo vengono infatti fornite indicazioni operative per incrementare in tutti i cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, seguendo la logica della precauzione e le indicazioni dell’Autorità sanitaria non solo per i lavoratori ma anche per i titolari del cantiere e tutti i subappaltatori e subfornitori. Sono inoltre previste verifiche dell'adozione da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni stabilite dal protocollo con i rappresentanti sindacali e attraverso l'Ispettorato del Lavoro e l'Inail.

    Per quel che riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la Ministra De Micheli sottolinea l'impegno del Governo di fissare al 15 giugno il termine di validità di tutti quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, attraverso un'apposita modifica di legge che sarà inserita nel prossimo Decreto Legge di fine aprile.

    Questo il testo del Protocollo siglato e la relativa scheda di sintesi

    Allegati

    SCHEDA_Protocollo cantieri 24 aprile 20.40.pdf
    Protocollo cantieri 24 aprile 20.40.pdf

    MIT 

    Covid-19, dall’Iss una guida pratica per chi assiste gli anziani


    L’Istituto superiore di sanità (ISS) ha realizzato e pubblicato sul suo sito l’ opuscolo “Guida pratica per chi si prende cura degli anziani” rivolto a fornire consigli utili e pratici soprattutto alle badanti. Il documento specifica una nota dell’ISS “offre indicazioni su come proteggere gli anziani proteggendo anche se stessi, visto che prendersi cura di un anziano significa aiutarlo ad alzarsi, camminare, mangiare e lavarsi e non è possibile quindi mantenere il distanziamento di almeno un metro”. Nel documento, in particolare, ci sono informazioni sul coronavirus, indicazioni su come assistere l’anziano quando si è in casa e quando si è fuori casa, su come comportarsi se si ha il dubbio di aver contratto l’infezione, ma anche su come indossare correttamente mascherina e guanti, su come lavarsi le mani e come assicurare una corretta igiene domestica e degli ambienti. L’opuscolo è stato tradotto in 8 lingue, inglese, francese, spagnolo, rumeno, polacco, russo portoghese e tamil e sarà reso disponibile anche in forma di decalogo per essere lanciato sui social e diffuso in versione stampabile, come poster, in farmacie, studi medici, ospedali.

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    Coronavirus, online le linee guida per il trasporto pubblico

    Allegate al DPCM del 26 aprile 2020, inclusa una scheda di sintesi

    27 aprile 2020 - Si pubblicano, di seguito, le “Linee guida” del trasporto pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19, allegate al DPCM del 26 aprile 2020 e una scheda di sintesi delle stesse.
     

    MIT 

    Guida in stato di ebbrezza - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Esito positivo della prova - Confisca del veicolo - Illegittimità costituzionale parziale

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.

    Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 75

    *********************************

    Sentenza 75/2020 (ECLI:IT:COST:2020:75)
    Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
    Presidente: CARTABIA - Redattore: PETITTI
    Camera di Consiglio del 06/04/2020; Decisione del 07/04/2020
    Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U.
    Norme impugnate: Art. 224 ter, c. 6°, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
    Massime:
    Atti decisi: ord. 215/2019


    Pronuncia


    SENTENZA N. 75

    ANNO 2020


    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo nel procedimento vertente tra M. T. e la Prefettura di Bergamo, con ordinanza dell’8 maggio 2019, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2019.

    Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito il Giudice relatore Stefano Petitti nella camera di consiglio del 6 aprile 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);

    deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020.

    Ritenuto in fatto
    1.– Con ordinanza dell’8 maggio 2019, il Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall’art. 44 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

    La norma censurata violerebbe il principio di ragionevolezza, «nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, anziché verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, e procedere ai sensi dell’art. 231 [recte: 213 cod. strada], disponga [la] restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto, ovvero nella parte in cui non prevede che, nel medesimo caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso il provvedimento del [p]refetto che applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga [la] restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto».

    1.1.– Il rimettente espone che M.T., fermato mentre conduceva il proprio veicolo in stato di ebbrezza, era stato tratto a giudizio penale innanzi al Tribunale di Bergamo, il quale, disposta la messa alla prova e successivamente constatatone l’esito positivo, aveva emesso sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.

    M.T. aveva quindi chiesto la restituzione del mezzo sequestrato, ed invece il Prefetto di Bergamo ne aveva ordinato la confisca.

    L’opposizione avverso l’ordinanza di confisca era stata respinta dal Giudice di pace di Bergamo, la cui sentenza era stata da M. T. appellata nel giudizio a quo.

    2.– Ad avviso del rimettente, l’autore del reato di guida in stato di ebbrezza subisce un’irragionevole e deteriore disparità di trattamento in ordine alla confisca del veicolo qualora il giudice penale abbia disposto nei suoi confronti la messa alla prova, anziché il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

    Il giudice a quo osserva infatti che, nel caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice penale, dichiarata l’estinzione del reato, revoca la confisca del veicolo, a norma dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, mentre, nel caso di esito positivo della messa alla prova, egli, dichiarata l’estinzione del reato, trasmette gli atti al prefetto, a norma dell’art. 224-ter cod. strada, affinché quest’ultimo, ove ricorrano le condizioni di legge, disponga la confisca del mezzo.

    Sarebbe irragionevole che lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità determini la revoca giudiziale della confisca, mentre l’esito positivo della messa alla prova lasci impregiudicata l’applicazione prefettizia della sanzione accessoria.

    Le «notevoli similitudini» tra i due istituti ne renderebbero illogica la diversità di disciplina in punto di confisca, tanto più che la disparità appesantisce il regime della messa alla prova, misura «già più afflittiva» rispetto all’altra, poiché essa esige, oltre alla prestazione di lavoro in favore della collettività, anche un’attività di riparazione del danno da reato e l’osservanza di un programma in affidamento al servizio sociale.

    2.1.– Il giudice a quo correla la rilevanza della questione all’impossibilità di definire l’appello di cui è investito senza la previa verifica di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada.

    Secondo il rimettente, poiché l’art. 168-ter del codice penale stabilisce che l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada «non lascia spazio a diverse interpretazioni in ordine alla sorte del veicolo sequestrato, nel senso [che] l’autorità amministrativa, ove ne ricorrano le condizioni, non può che disporne la confisca».

    3.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi infondata la questione.

    L’Avvocatura assume che gli istituti confrontati dal giudice a quo siano tra loro «assolutamente eterogenei», sicché la disciplina dell’uno non potrebbe essere presa a tertium comparationis della disciplina dell’altro in ordine alla confisca del veicolo.

    Considerato in diritto

    1.– Il Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall’art. 44 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, anziché verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto, ovvero nella parte in cui non prevede che, nel medesimo caso, il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso l’ordinanza prefettizia di confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto.

    1.1.– Il rimettente considera irragionevole che, in caso di estinzione del reato per svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice debba revocare la confisca del veicolo a norma dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada e che, viceversa, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, egli debba trasmettere gli atti al prefetto, affinché quest’ultimo, ove ne ricorrano le condizioni, disponga la confisca del veicolo a norma del combinato disposto degli artt. 168-ter del codice penale e 224-ter, comma 6, cod. strada.

    2.– La questione è formulata in modo apparentemente ancipite, poiché la violazione del parametro di ragionevolezza è riferita, nel contempo, all’omessa previsione del dovere del prefetto di disporre la restituzione del veicolo in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova «ovvero» all’omessa previsione del medesimo dovere del giudice in sede di opposizione all’ordinanza prefettizia di confisca.

    2.1.– Per costante indirizzo di questa Corte, «l’alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un’alternatività irrisolta (ex plurimis, sentenze n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017)» (sentenza n. 58 del 2020).

    Nel caso in esame, l’interpretazione complessiva dei termini di formulazione suggerisce che il rimettente non abbia prospettato un’alternativa irrisolta tra questioni plurime, ma si sia limitato ad una presentazione sequenziale della medesima questione, laddove la congiunzione “ovvero” non ha valore disgiuntivo, bensì esplicativo, e sta cioè per “quindi”.

    Secondo il petitum sostitutivo così interpretato, l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada dovrebbe prevedere che, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, il prefetto deve ordinare la restituzione del veicolo all’avente diritto; e che, “quindi”, ove il prefetto non abbia ordinato la restituzione del veicolo, ed anzi ne abbia disposto la confisca, la restituzione deve essere ordinata dal giudice dell’opposizione alla confisca.

    3.– La questione è fondata.

    3.1.– L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è stato introdotto, per gli imputati adulti, dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili).

    In particolare, l’art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2014 ha aggiunto l’art. 168-bis cod. pen., che, al primo comma, consente di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova all’imputato per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale.

    A norma dell’art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

    La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata, per effetto del terzo comma dell’art. 168-bis cod. pen., alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

    L’art. 168-ter cod. pen., esso pure aggiunto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2014, stabilisce che l’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede (secondo comma, primo periodo) e che, tuttavia, l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge (secondo comma, secondo periodo).

    3.1.1.– Questa Corte ha osservato che la messa alla prova non è una sanzione penale, poiché la sua esecuzione è rimessa «alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell’imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l’unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso» (sentenza n. 91 del 2018); pur non essendo una pena, tuttavia, la messa alla prova manifesta, per gli imputati adulti, una «innegabile connotazione sanzionatoria», che la differenzia dall’omologo istituto minorile, la cui funzione è, invece, essenzialmente (ri)educativa (sentenza n. 68 del 2019).

    La connotazione sanzionatoria della messa alla prova degli adulti viene evidenziata, tra l’altro, dalla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che, a norma dell’art. 168-bis, terzo comma, cod. pen., è una componente imprescindibile dell’istituto riguardo ai maggiorenni, e che invece, a norma dell’art. 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), non figura tra le prescrizioni del progetto di intervento elaborato dai servizi minorili (ancora sentenza n. 68 del 2019).

    3.2.– Aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2010, e quindi introdotto contestualmente all’art. 224-ter cod. strada, il comma 9-bis dell’art. 186 del medesimo codice prevede che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza, a condizione che il reato non abbia provocato un incidente stradale, può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

    Ai sensi del medesimo comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

    3.2.1.– Questa Corte ha avuto modo di sottolineare che il lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada è, a tutti gli effetti, una pena sostitutiva (ordinanza n. 43 del 2013).

    Essa svolge, peraltro, anche una funzione “premiale”, in quanto il positivo svolgimento del lavoro sostitutivo determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, riduzione a metà della durata della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo (sentenza n. 198 del 2015).

    3.3.– Sia la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen. che il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada hanno ad oggetto la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.

    Mentre rappresenta l’essenza stessa della pena sostitutiva di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività è soltanto una componente del trattamento di prova di cui all’art. 168-bis cod. pen.

    Infatti, a norma dell’art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., la messa alla prova esige anche condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, e altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

    Il lavoro non retribuito in favore della collettività è una componente ulteriore della messa alla prova degli adulti, e tuttavia una componente imprescindibile, poiché, a norma dell’art. 168-bis, terzo comma, cod. pen., «la concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità».

    3.4.– Per costante giurisprudenza costituzionale, la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato incontra il limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 155 del 2019 e n. 222 del 2018; ordinanza n. 207 del 2019), e tale limite vale anche nella definizione degli istituti processualpenalistici (ex plurimis, sentenze n. 155 del 2019 e n. 236 del 2018).

    3.4.1.– Orbene, è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova.

    L’irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell’ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell’ipotesi di esito positivo della messa alla prova nonostante quest’ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell’altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell’imputato e all’affidamento dello stesso al servizio sociale.

    3.4.2.– I profili differenziali tra i due istituti non sono in grado di giustificare la previsione dell’applicabilità della confisca nel caso in cui la messa alla prova si sia conclusa positivamente, con la conseguente estinzione del reato.

    Non lo è la circostanza che, a differenza della messa alla prova dell’adulto, applicabile solo a richiesta dell’imputato, il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada può essere applicato dal giudice anche d’ufficio, alla sola condizione che l’imputato non vi si opponga (ordinanza n. 43 del 2013).

    Il differente ruolo della volontà dell’imputato nell’applicazione delle due misure non incide sull’oggettività della prestazione lavorativa resa in favore della collettività, e con esito egualmente positivo, sicché esso non può giustificare un diseguale trattamento delle fattispecie in ordine alla confisca del veicolo.

    Né la giustificazione della disparità di trattamento può essere rinvenuta nel fatto che, a norma dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il lavoro sostitutivo deve svolgersi «in via prioritaria» nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.

    Avendo carattere non perentorio, ma soltanto preferenziale, questa disposizione non è sufficiente a differenziare, in termini generali e assoluti, l’attività non retribuita svolta quale pena sostitutiva da quella viceversa prestata nell’ambito della messa alla prova.

    3.4.3.– Come già ricordato, nonostante la base volontaria che la distingue dalla pena, la messa alla prova dell’adulto determina pur sempre un «trattamento sanzionatorio» dell’imputato, ciò che questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 91 del 2018, in adesivo richiamo alla sentenza 31 marzo 2016-1° settembre 2016, n. 36272, delle sezioni unite penali della Corte di cassazione.

    La circostanza che tale trattamento sanzionatorio abbia una sua indefettibile componente nella prestazione del lavoro di pubblica utilità – come evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 68 del 2019 – denuncia la manifesta irragionevolezza della possibilità di applicazione della confisca nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per effetto dell’esito positivo della messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen.

    3.4.4.– In proposito, deve rilevarsi che, al momento dell’introduzione dell’art. 224-ter cod. strada, avvenuta contestualmente all’aggiunta dell’art. 186, comma 9-bis, del medesimo codice, l’ordinamento non prevedeva ancora l’istituto della messa alla prova per gli imputati adulti, quale autonoma causa di estinzione del reato.

    In occasione di tale riforma, il legislatore, mediante il comma 6 dell’art. 224-ter cod. strada, ha disciplinato gli effetti che le varie ipotesi di estinzione del reato producono in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, prevedendo che, mentre l’estinzione «per morte dell’imputato» comporta il venir meno delle sanzioni accessorie già in essere, l’estinzione del reato «per altra causa» investe il prefetto della verifica di sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

    Nel contempo, tuttavia, mediante l’aggiunta del comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, il legislatore ha introdotto una specifica, e nuova, ipotesi di estinzione del reato, appunto quella del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, anch’essa incidente sulle sanzioni amministrative accessorie, giacché ne deriva la revoca della confisca del veicolo, oltre alla dimidiazione della sospensione della patente di guida.

    In tal modo, il legislatore ha delineato un peculiare “microsistema”, all’interno del quale l’estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in ragione della sua evidente natura “premiale”, esclude la confisca del veicolo, in deroga alla disciplina delle altre ipotesi di estinzione del reato (diverse dalla morte dell’imputato), che, non condividendo quella natura “premiale”, contemplano l’eventualità della confisca prefettizia (si pensi, innanzitutto, alla prescrizione del reato).

    L’interna coerenza di questo “microsistema” è stata alterata dalla sopravvenuta disciplina della messa alla prova, con effetti distorsivi sull’attuale portata applicativa dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada.

    Infatti, la possibilità che, pur in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, la confisca del veicolo (della cui disponibilità, peraltro, l’imputato è stato privato sin dal momento del sequestro) – laddove lo stesso codice della strada prevede, per il caso in cui il processo si sia concluso con l’emissione di una sentenza di condanna e con l’applicazione della pena sostitutiva, non solo l’estinzione del medesimo reato di guida in stato di ebbrezza, ma anche la revoca della confisca del veicolo per effetto del solo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità – risulta manifestamente irragionevole, ove rapportata alla natura, alla finalità e alla disciplina dell’istituto della messa alla prova, come delineate anche dalla giurisprudenza di questa Corte, prima richiamata.

    3.4.5.– La disciplina degli istituti incentivanti nel trattamento sanzionatorio dei reati stradali non aggravati ha un evidente carattere speciale, come dimostra proprio la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la guida in stato di ebbrezza non aggravata da incidente, la cui funzione “premiale” questa Corte ha già sottolineato (sentenza n. 198 del 2015).

    Attesa la sua portata generale, la sopravvenuta disposizione dell’art. 168-ter cod. pen., secondo la quale l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, non interferisce con la menzionata disciplina speciale, in quanto, mancando elementi indicativi di una contraria volontà del legislatore, opera il criterio lex generalis posterior non derogat priori speciali (tra le tante, sentenze n. 2 del 2008 e n. 41 del 1992).

    3.5.– Per quanto sopra detto, l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada è manifestamente irragionevole.

    Come già chiarito nell’escludere il carattere ancipite della questione, il profilo enunciato dal rimettente circa i doveri decisori del giudice dell’opposizione alla confisca è meramente consequenziale a quello riguardante i doveri provvedimentali del prefetto, sicché non occorre sottoporlo ad autonomo esame, né farlo oggetto di autonoma pronuncia.

    4.– Deve essere quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.



    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.

    F.to:

    Marta CARTABIA, Presidente

    Stefano PETITTI, Redattore

    Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.

    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: Roberto MILANA



    Contatti

    Prezzi massimi di vendita al consumo di mascherine



    ORDINANZA n. 11 /2020 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
    VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
    VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
    VISTO l’articolo 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
    VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020 n.0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all’art. 1, il Dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ed a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
    CONSIDERATO che lo stesso articolo 122 statuisce che rientra tra i compiti del Commissario Straordinario attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa;
    CONSIDERATA la necessità di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda di mascherine “chirurgiche” in esito al prossimo avvio della così detta “fase 2”;
    CONSIDERATO che tale aumento della domanda potrebbe comportare, per le mascherine “chirurgiche”, ritenute “beni strumentali utili a fronteggiare l’emergenza” e, quindi, beni di primaria necessità, una lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il più ampio accesso a tale tipologia di dispositivi e, conseguentemente, la piena efficacia delle misure di contrasto programmate;
    CONSIDERATO che si ritiene necessario intervenire, per calmierare tale eventuale ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo di detti prodotti, definendo un prezzo massimo raccomandato di vendita al consumo;
    CONSIDERATO che il documento UNI EN 14683 dell’ottobre 2019 e la tabella ivi compendiata definisce i requisiti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico:
    Tipo I:
    Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95
    Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40
    Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30
    Tipo II:
    Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98
    Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40
    Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30
    Tipo IIR:
    Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98
    Pressione differenziale (Pa/cm²): < 60
    Pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0
    Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30
    DISPONE
    Art. 1
    (Prezzi massimi di vendita al consumo)
    Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell’allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
    Roma, 26 aprile 2020
    La presente Ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
    PER L’EMERGENZA COVID-19
    Dott. Domenico Arcuri
    Allegato 1
    MASCHERINE FACCIALI (STANDARD UNI EN 14683)
    Tipo I:
    Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95
    Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40
    Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30
    Tipo II:
    Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98
    Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40
    Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30
    Tipo IIR
    Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98
    Pressione differenziale (Pa/cm²): < 60
    Pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0
    Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

    sabato 25 aprile 2020

    Covid-19: Il commercio su aree pubbliche è consentito


    Il rebus dei decreti, la mancanza di chiarezza e le libere interpretazioni

    Come per altre situazioni, la saga dei decreti ministeriali in tempi di CoViD-19 ha generato confusione e reso conflittuale il lavoro di alcune categorie di commercianti; lavoro che invece andava tutelato.

    Nel caso degli ambulanti , i decreti  scorsi non sono stati chiari poiché, se da un lato consentivano le aperture atte a garantire i servizi essenziali ai cittadini, dall’altro chiudevano i mercati “salvo le attività di vendita di soli generi alimentari”.

    Decreti alla mano, le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche ambulante, sono consentite (nella regione Siciliana con Ordinanza Musumeci è stata vietata la vendita degli itineranti al di fuori del comune. Con l'ordinanza 17 decade tutto, per cui gli ambulanti possono vendere ... a meno di particolari restrizioni da parte dei Sindaci)

    Il riferimento normativo va oltre quei famosi codici ateco di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020 ed è espressamente contenuto nel medesimo Decreto (v. immagine in alto)

    Ricordo, altresi,' che  lo stesso Ministero dell'Interno lo ha chiarito con apposita Circolare a firma di Piantendosi.

    E allora applichiamola la norma senza nessun timore reverenziale e non facciamoci paranoie come per la vendita dei fiori....

    Ricordo, invece,  che per i mercati all'aperto e al coperto occorre un piano di sicurezza predisposto dall'Amministrazione Comunale,  di comune accordo con le associazioni di categoria.

    p.s. la norma è valida anche per la vendita di prodotti agricoli di cui alla l. 228/01

    venerdì 24 aprile 2020

    Non va sospesa l’ordinanza che in Sicilia vieta l’attività motoria ai minori

    Tar Palermo, sez. I, dec., 17 aprile 2020, n. 458 – Pres. Ferlisi

    Covid-19 – Sicilia – Divieto di attività motoria ai minori – Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia – Non va sospesa.

    Non va sospesa l’ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell' 11 aprile 2020 del Presidente della Regione Sicilia che reitera il divieto (ex art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 6 del 19 marzo 2020) di ogni attività motoria all' aperto anche in forma individuale, comprese quelle dei minori accompagnati dai genitori, e ciò in quanto l’art. 3, comma 2, d.l. n. 19 del 2020 vieta tassativamente ai soli Sindaci di provvedere “in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”, mentre analogo, tassativo, divieto non risulta essere sancito per gli organi di livello regionale (1).

    (1) Ha chiarito il decreto che gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica che sono sottesi all’ordinanza impugnata (entro cui si inscrivono i divieti e i limiti di libera circolazione cui fa riferimento parte ricorrente), appaiono prevalenti rispetto agli interessi ed alla posizione giuridica dei ricorrenti, essendo, i predetti aspetti, correlati sia alla ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica, sia all’esigenza di scoraggiare a priori, specificamente nella realtà siciliana, possibili espedienti e comportamenti elusivi della quarantena generalizzata imposta direttamente dal d.l. n. 19 del 2020.

    Chiusura dei cimiteri nel periodo di emergenza Covid-19

     Covid-19 – Cimiteri – Chiusura – Ordinanza sindacale – Prossima cessazione del periodo di disposta chiusura – Non va sospesa.


    Non va sospesa l’ordinanza del Sindaco che dispone, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la chiusura temporanea dei cimiteri, atteso che il pregiudizio lamentato (preclusione all' esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 marzo 2020) si è già ormai per la più gran parte (30 giorni) consumato, e che il residuo periodo di chiusura del cimitero (ulteriori 13 giorni fino al 3 maggio), ove rapportato a quello già sofferto (30 giorni) e a quello pregresso di incontestato esercizio anche quotidiano del diritto (14 anni dal 2006), non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito.

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    Accesso civico agli atti della Guardia di Finanza

    • Cons. St., sez. IV, 20 aprile 2020, n. 2496 – Pres. Poli, Est. Carluccio

    • Accesso ai documenti – Accesso generalizzato – Agli atti della Guardia di finanza – Esclusione.

            Deve essere escluso l’accesso generalizzato, oltre che quello cd. semplice, avente ad oggetto la documentazione della Guardia di Finanza suscettibile di rivelare gli aspetti organizzativi - nell’ambito dei quali è essenziale la componente delle risorse umane - costituenti i punti di forza o di debolezza dell’organizzazione delle funzioni pubbliche tutelate, in quanto tale esclusione è coerente con l’obiettivo di evitare che la conoscenza di tali informazioni venga utilizzata per mettere in pericolo le funzioni primarie dello Stato; tale obiettivo è conseguito, in una equilibrata applicazione del limite previsto dall’art. 5-bis, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 33 del 2013, secondo un canone di proporzionalità, proprio del test del danno, rispetto alle eccezioni assolute richiamate dal comma 3 dello stesso articolo, attraverso il rinvio ad interessi che già erano oggetto di protezione rispetto all’accesso cd. semplice  (1).

      (1) La Sezione ha deciso una controversia avente ad oggetto l’istanza di accesso civico generalizzato con cui è stato richiesto alla Guardia di Finanza di conoscere il numero totale di ore/persona impiegate in attività di produzione diretta nell'intero territorio nazionale, espresso in modo aggregato e non distinto per singole missioni istituzionali. Tale istanza era stata respinta dall’Amministrazione.
      La Sezione, nel confermare la sentenza di primo grado, ha evidenziato che non può sfuggire la circostanza che l’acquisizione di dati nella estesa misura richiesta con l’accesso, unitamente a quelli già pubblici (ed in connessione con la diffusione a mezzo internet consentita per i dati acquisiti con l’accesso civico generalizzato dagli artt. 3 e 7, d.lgs. n. 33 del 2013), con ogni ragionevole probabilità costituirebbe, grazie all’utilizzo delle moderne tecnologie, un concreto pericolo per interessi che il legislatore ha ritenuto di garantire con la protezione massima
      L’impugnato diniego, quindi, trova il proprio fondamento, anche nell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui richiama gli altri casi di divieti inclusi nell’art. 24, comma 1 l. n. 241 del 1990, in stretto collegamento con la garanzia che il diniego debba essere necessario per evitare un pregiudizio concreto all’interesse pubblico oggetto di tutela assoluta, richiesta dallo stesso art. 5-bis, comma 1.
      Così, l’accesso civico - che è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi inerenti alla sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari (art. 5-bis cit. lett. a), b) e c) - per il tramite del rinvio del comma 3 all’art. 24 della l. n. 241 del 1990, sottostà ad un divieto assoluto “nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti….amministrativi generali di pianificazione e di programmazione” (art. 24, comma 1, lett. c), che ne prevede la perimetrazione attraverso l’individuazione delle categorie di documenti formati dalle Amministrazioni di settore e sottratti all’accesso ex art. 24, comma 2, cit.).
      E’ difficile escludere che dall’ampia richiesta di accesso, sia pure relativa solo al parametro delle ore/persona impiegate, non sia quanto meno possibile inferire - tanto più con l’uso combinato dei nuovi strumenti tecnologici e degli innovativi strumenti di indagine, propri della scienza gestionale applicata alla organizzazione delle risorse umane – informazioni utili concernenti quelle aree sottratte all’accesso civico dalle disposizioni del d.m. prima esposte, con possibile pericolo di un pregiudizio ai superiori interessi pubblici tutelati.
      D’altra parte, la garanzia a presidio della portata generale e “democratica” del diritto di accesso generalizzato come conformato dalla riforma del 2016 - individuata dal legislatore nella necessità di un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici cui ha attribuito priorità nella scala di valori per poter fondare un legittimo diniego - non può che apprezzarsi e tradursi in un giudizio probabilistico. Con la conseguenza che, se è vero che – come deduce l’appellante, richiamando un arresto di questo Consiglio (sez. III, n. 1546 del 2019) – per fondare un legittimo diniego non è sufficiente il rischio di un pregiudizio generico e astratto, non può negarsi che sia, invece, idoneo il pericolo concreto di un pregiudizio desunto secondo un giudizio di probabilità che parta, come nella fattispecie, da basi concrete.
      Si può quindi trarre la conseguenza che, nella fattispecie, l’Amministrazione ha legittimamente esercitato un potere (vincolato), preceduto da un’attenta e motivata valutazione in ordine alla ricorrenza, rispetto alla istanza proposta, di una eccezione assoluta, procedendo alla sussunzione del caso nell’ambito dell’eccezione assoluta, che è di stretta interpretazione, ma pur sempre tenendo conto della particolare sensibilità degli interessi protetti. Non si è corso il rischio, quindi, di sottrarre all’accesso generalizzato interi ambiti di materie, che sarebbe stato in contraddizione con il principio di libertà fondamentale, euro unitario oltre che costituzionale, che ne ha supportato l’introduzione nel nostro ordinamento.
      Infatti, escludere dall’accesso generalizzato, oltre che da quello cd. semplice, la documentazione suscettibile di rivelare gli aspetti organizzativi - nell’ambito dei quali è essenziale la componente delle risorse umane - costituenti i punti di forza o di debolezza dell’organizzazione delle funzioni pubbliche tutelate, è coerente con l’obiettivo di evitare che la conoscenza di tali informazioni venga utilizzata per mettere in pericolo le funzioni primarie dello Stato. E tale obiettivo è conseguito, in una equilibrata applicazione del limite previsto dall’art. 5-bis, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 33 del 2013, secondo un canone di proporzionalità, proprio del test del danno, rispetto alle eccezioni assolute richiamate dal comma 3 dello stesso articolo, attraverso il rinvio ad interessi che già erano oggetto di protezione rispetto all’accesso cd. semplice.
      In definitiva, l’Amministrazione ha verificato per il caso alla sua attenzione, e non rispetto ad un ambito di materie, se il filtro posto dal legislatore a determinati casi di accesso fosse o meno radicalmente incompatibile con l’accesso civico generalizzato quale esercizio di una libertà fondamentale da parte dei consociati.
      La Sezione ha, peraltro, espressamente evidenziate che le conclusioni raggiunte trovano esplicita conferma nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2020

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    Vendita di cibi da asporto in Emilia Romagna, solo se preconfezionati e senza alcuna forma di consumo in loco

    Emergenza Covid-19. Celebrazioni del 25 aprile 2020 – 75° anniversario della Festa della Liberazione

    Consentite forme di celebrazione della tradizionale cerimonia di deposizione di corone,innanzi a lapidi o monumenti ai Caduti, che prevedano, oltre alla presenza dell’Autorità deponente, la partecipazione anche delle Associazioni partigiane e combattentistiche, con modalità di distanziamento interpersonale compatibili con la situazione emergenziale.

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    Emergenza Coronavirus, pubblicato l’elenco dei dispositivi di protezione individuale validati dall’Inail

    Il documento, che sarà aggiornato periodicamente, per ciascun dpi riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo della ditta produttrice/importatrice e un’immagine, se disponibile. In un mese la task force a cui è stata affidata la procedura ha processato circa 1.700 pratiche

    E’ inammissibile per difetto di giurisdizionale l’istanza ante causam proposta per la sospensione del provvedimento del Prefetto con il quale è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale di un Panificio

    Giurisdizione del giudice ordinario sulla sanzione inflitta al commerciante che non ha ottemperato all’ordine di chiusura del panificio per l’emergenza Covid-19
    Giurisdizione – Covid-19 – Sanzione per omessa chiusura esercizio commerciale di panificio – Impugnazione – Giurisdizione giudice ordinario.

    E’ inammissibile per difetto di giurisdizionale l’istanza ante causam proposta per la sospensione del provvedimento del Prefetto con il quale è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale di un Panificio Coppola per giorni 5, avendo detto provvedimento natura di sanzione adottata ex l. n. 689 del 1981 (1).

    (1) Ha ricordato il decreto che l’impugnazione dei provvedimenti prefettizi applicativi di sanzioni adottati ex l. n. 689 del 1981 esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per essere attribuita – come per altro indicata nel provvedimento contestato – all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ex art. 6, co.5., d.lgs. n. 150 del 2011 (L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: … c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

    Allegati

    Tar Napoli, sez. I, dec. ante causam, 23 aprile 2020, n. 933 - Pres. Veneziano , (21552kb)
    tratto da giustizia-amministrativa.it

    Consegna dei farmaci a domicilio

    Nuova ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in materia di Polizia Mortuaria

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
    ORDINANZA 18 aprile 2020
    Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 664). (20A02261) (GU Serie Generale n.105 del 22-04-2020)

    lunedì 20 aprile 2020

    ASSESSORATO DELLA SALUTE – LA POLIZIA LOCALE INSERITA TRA I SOGGETTI CHE POTRANNO SOTTOPORSI ALLO SCREENING PER LA DIAGNOSI DI COVID 19.

    L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, su indicazione del Comitato Tecnico – Scientifico, con la circolare n. 14005 del 16.04.2020 ha individuato le categorie maggiormente esposti al contagio del coronavirus.

    Tra queste, inserita tra il personale delle Forze dell’ordine, è stata indicata la Polizia Locale i cui appartenenti, potranno rivolgersi ai presidi che ogni ASP dovrà istituire per l’esecuzione dei test.

    Due sono le tipologie di test, che saranno eseguiti in base alla categoria di appartenenza: test sierologici quantitativi e test rapidi qualitativi.

    A quest’ultimi test potranno sottoporsi gli operatori di Polizia Locale.
    Leggi la circolare Regione-Sicilia in materia-di-screening-epidemiologico.Download
     
     http://www.anvusicilia.it/

    sabato 18 aprile 2020

    Proroga e sospensione di termini - Circolare aggiornata della MCTC

    Circolare protocollo numero 2394 del 16/04/2020
    Descrizione breve
    A seguito dell’ulteriore proroga di termini amministrativi prevista dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si riporta il testo aggiornato della circolare prot. n. 1735 del 23 marzo 2020, che pertanto è da ritenersi interamente sostituita dalla presente.

    Allegati
    M_DIP.DIP_TRASP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002394.16-04-2020.pdf

    Competenza
    Direzione Generale per la Motorizzazione
    Data di ultima modifica: 17/04/2020

    giovedì 16 aprile 2020

    Coronavirus: De Micheli proroga ancora sospensione divieto circolazione dei mezzi pesanti Via libera alla circolazione per tutto il mese di aprile e ponte 1 maggio

    15 aprile 2020 - Nuova proroga alla sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Con il decreto firmato oggi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, gli autotrasportatori potranno circolare ancora nei prossimi due fine settimana del mese e in occasione delle festività del 25 aprile e del ponte 1 maggio.

    Domenica 19, sabato 25 e domenica 26 aprile, venerdì 1 e domenica 3 maggio, i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, potranno viaggiare sulle strade extraurbane. Resta ancora valida, e lo sarà fino a nuova disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.

    La proroga ancora una volta resa necessaria dall’emergenza Coronavirus e dalla necessità di superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico.

    Questo il testo del nuovo provvedimento
    MIT

    Circolare 14 aprile 2020. DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19

    Circolare 14 aprile 2020. DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19

    La circolare 385.11 KB

    Proroga del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi

      Ministero dell’Interno
    Art.37 del D.L.8 aprile 2020 n. 23 - Proroga del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi
    (N.555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1904-20 del 14 aprile 2020)
     ASAPS
     Circolare su telegram
     *******************
     Seguito:f.n. 557PASIU/003568/10089.D(1) del 19 marzo 2020 

    Si fa seguito alla circolare distinta a margine, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alle misure di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilite dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19. 
    Sulla tematica è tornato adesso ad intervenire il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, dì poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 94 dello stesso 8 aprile. 

    In particolare, l'art. 37 del decreto-legge in parola ha disposto la proroga fino al 15 maggio 2020 del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi, precedentemente fissato al 15 aprile 2020 dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del citato decreto-legge n. 18/2020. 

    Ciò posto, si ritiene opportuno aggiornare le indicazioni fornite con la circolare cui si fa seguito con riguardo alla rideterminazione dei tempi dei procedimenti amministrativi sulla base dei seguenti criteri: 
    a)    se il procedimento è iniziato prima del 23 febbraio 2020 (data fissata dall'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020), una volta conteggiati i giorni trascorsi dall'inizio del procedimento stesso fino alla data del 23 febbraio 2020, la parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 maggio p.v.;
     
    b)    se il procedimento è stato avviato in un periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020, il termine comincerà a decorrere da questa ultima data.
    Permane, comunque, anche durante I 'ulteriore periodo di moratoria dei termini dei procedimenti in questione, la necessità che le Articolazioni delle Prefetture competenti per il settore della polizia amministrativa e le Divisioni PAS/P ASI delle Questure continuino, nei limiti del possibile, ad assicurare l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti finali, dando priorità alle situazioni di oggettiva urgenza. 
    Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL..

    IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
    Gambacurta

    Istruzioni per la gestione amministrativo-contabile dei processi sanzionatori.


    Della serie: "Come complicarsi la vita con una Circolare"
    A volte mi chiedo, che gusto ci si prova a complicare tutto, quando invece si potrebbe semplificare.... con una frase di tre righe.

    Evidentemente, al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pensano che non abbiamo niente da fare nei nostri uffici e si divertono a partorire veri e propri rebus, se non altro per tenerci allenati con la mente....
    Non si capisce poi, come mai debba passare una settimana dalla sua emanazione, per conoscerne il contenuto (grazie ad ASAPS che con tutto il rispetto non è certo la G.U.).
    Mi chiedo, altresi',   se ASAPS non l'avesse diramata con il suo portale  quando gli addetti ai lavori  ne sarebbero venuti a conoscenza e con quali conseguenze per l'utenza?
    Il dubbio rimane, anche perchè non credo proprio che la maggior parte delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali (soprattutto dei piccoli comandi) ne verranno mai a conoscenza e il fatto stesso che le Prefetture non siano tra i destinatari della stessa Circolare la dice veramente lunga.
    Devo ritenere che non tutti i mali vengono per nuocere e che la Circolare del Direttore Busacca sia fine a se stessa?

    Fatta questa brevissima  ma doverosa premessa, si rende noto che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 300/A/2790/20/115/28  del 9 aprile scorso, ha fornito chiarimenti in merito alle specifiche attività di gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio al Codice della Strada in relazione all’emergenza sanitaria nazionale e ai numerosi provvedimenti di natura normativa emessi dalle Autorità. 
    La circolare precisa che sono in corso di analisi (o di psico-analisi ?),  le progettualità di modifica del sistema SIPS Verbali, al fine di recepire meglio le varie azioni di interruzione o proroga stabilite.

    Viene altresì specificato che è allo studio un’apposita evidenza informatica per la puntuale individuazione del corretto importo dovuto, evidenza per la quale il Ministero si riserva di comunicare modalità di formulazione e relativa data di avvio in produzione.

    Circa la possibilità di pagamento scontato del 30%, viene richiamata l’attenzione sul fatto che la data di inizio decorrenza del 17.03.2020 ammette automaticamente al beneficio tutti i pagamenti che, a questa data, facciano riferimento a verbali contestati o notificati fino ai 30 giorni precedenti (e quindi a ritroso fino al 16.02.2020).

    Inoltre, il termine di cessazione del beneficio, attualmente stabilito al 31.05.2020, deve intendersi come termine effettivo, trascorso il quale non sarà più possibile usufruire della agevolazione di pagamento (ad esempio se il verbale viene notificato il 20.05.2020 il termine ultimo per il pagamento in forma ridotta del 30% è sempre quello del 31.05.2020).
    Infine, per il calcolo dei giorni di sospensione dei termini per il pagamento vengono forniti degli esempi pratici.




    La Circolare è inoltre disponibile nel canale telegram.

    M.SERIO

    martedì 14 aprile 2020

    Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). La circolare del Capo della Polizia sul cumulo indennità


    OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Riscontro ai quesiti pervenuti. Chiarimenti.

    La circolare cui si fa seguito, al pari delle altre che l’hanno preceduta sul tema (333-G/Div. 2- 2501.03.04/aa.gg. n. 5842 del 28 febbraio u.s., 333-G/Div. 2-2501.03.04/aa.gg. n. 7182 del 13 marzo
    u.s., 333-G/Div. 2-2501.03.04/aa.gg. n. 7216 del 16 marzo u.s.), si pone l’obiettivo di riconoscere, anche concretamente, lo straordinario servizio che il personale della Polizia di Stato, ed in particolare
    coloro che sono impiegati in servizi operativi esterni su strada, sta rendendo all’intera comunità nazionale.

    In tal senso, vanno lette le decisioni, consapevoli e giuridicamente meditate dalla Direzione «centrale per le risorse umane, di corrispondere a queste Colleghe e a questi Colleghi l’indennità di ordine pubblico nonché la doppia indennità di ordine pubblico al ricorrere dei requisiti specificati nella citata circolare del 3 aprile u.s..

    Le Organizzazioni sindacali, nell’esercizio della importantissima funzione loro demandata, hanno sottoposto alla mia attenzione il tema della cumulabilità dell’indennità di O.P. con altre indennità, erogate da soggetti terzi, con specifico riguardo alla cd indennità autostradale, per la Polizia Stradale, e alla cd indennità di vigilanza scalo, per la Polizia Ferroviaria.

    È patrimonio conoscitivo di tutti gli Appartenenti che il citato tema della cumulabilità non abbia trovato, nel tempo, un’organica disciplina e, men che mai, un’omogenea applicazione.

    Pertanto, tale tematica dovrà costituire oggetto di una riflessione, condivisa con le Organizzazioni sindacali, allo scopo di pervenire ad una soluzione armonica ed equa.

    Tuttavia, l’urgenza che la situazione attuale impone, mi induce ad anticipare una decisione provvisoria, sulla quale torneremo tutti insieme a “cessata esigenza” con la dovuta e ponderata attenzione.

    Pertanto, dispongo che alle Pattuglie della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, che sono state e che saranno impiegate in servizi operativi su strada pianificati con le ordinanze dei Questori in relazione alla situazione epidemiologica da fronteggiare, possa essere corrisposta, in via eccezionale e per la durata del richiamato stato di emergenza, l’indennità di O.P., singola o doppia, ricorrendone i presupposti, in regime di cumulo, rispettivamente con l’indennità autostradale e con quella di vigilanza scalo.

    La circolare
    http://www.fsp-polizia.it/