giovedì 16 aprile 2020

Proroga del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi

  Ministero dell’Interno
Art.37 del D.L.8 aprile 2020 n. 23 - Proroga del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi
(N.555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1904-20 del 14 aprile 2020)
 ASAPS
 Circolare su telegram
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 Seguito:f.n. 557PASIU/003568/10089.D(1) del 19 marzo 2020 

Si fa seguito alla circolare distinta a margine, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alle misure di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilite dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19. 
Sulla tematica è tornato adesso ad intervenire il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, dì poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 94 dello stesso 8 aprile. 

In particolare, l'art. 37 del decreto-legge in parola ha disposto la proroga fino al 15 maggio 2020 del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi, precedentemente fissato al 15 aprile 2020 dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del citato decreto-legge n. 18/2020. 

Ciò posto, si ritiene opportuno aggiornare le indicazioni fornite con la circolare cui si fa seguito con riguardo alla rideterminazione dei tempi dei procedimenti amministrativi sulla base dei seguenti criteri: 
a)    se il procedimento è iniziato prima del 23 febbraio 2020 (data fissata dall'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020), una volta conteggiati i giorni trascorsi dall'inizio del procedimento stesso fino alla data del 23 febbraio 2020, la parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 maggio p.v.;
 
b)    se il procedimento è stato avviato in un periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020, il termine comincerà a decorrere da questa ultima data.
Permane, comunque, anche durante I 'ulteriore periodo di moratoria dei termini dei procedimenti in questione, la necessità che le Articolazioni delle Prefetture competenti per il settore della polizia amministrativa e le Divisioni PAS/P ASI delle Questure continuino, nei limiti del possibile, ad assicurare l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti finali, dando priorità alle situazioni di oggettiva urgenza. 
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta