martedì 31 marzo 2020

De Luca vince la battaglia dei droni

Covid-19: il ministero sblocca l’uso dei robot volanti, il sindaco di Messina dispone controlli a tappetoVedi video

MESSINA – “Dopo il nostro accorato appello, abbiamo ricevuto dalla prefettura la notifica della circolare ministeriale che di fatto sblocca l’uso dei droni”. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, si dice “soddisfatto, perché così potremo riprendere il percorso interrotto il 26 marzo scorso, quando a seguito del semaforo verde da parte dell’Enac, c’è stato l’immediato stop alimentato dai dubbi sollevati dal capo della polizia di Stato Gabrielli che voleva eseguire gli approfondimenti del caso. Da quella data eravamo fermi su tale fronte, nonostante i nostri test siano andati avanti”.

“La battaglia è stata vinta – conclude il sindaco di Messina -, i nostri droni potranno tornare a volare. La nostra polizia municipale potrà dunque utilizzare i droni come strumento di rispetto delle misure di contrasto al Covid-19. Da adesso disporrò controlli a tappeto su tutto il territorio”.
 https://www.lasiciliaweb.it

La circolare, verrà inserita nel contenitore "telegram". Trovate anche i video speudo-ZELIG che hanno dato origine a tutto quanto.

Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti (31.03.2020)

 Ministero dell'Interno GABINETTO DEL MINISTRO
N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. Roma, 31 marzo 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti

Toh il Governo si è ricordato che esiste la Polizia Municipale

 E' abbastanza singolare e sorprendente che il Governo, nell'emanaziione di due decreti legge, si sia dimenticato, per ben due volte,  della Polizia Municipale,  ed ora nelle risposte fornite, alla data odierna,  nella pagina istituzionale  :"http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa", nella Sezione "VIOLAZIONI E SANZIONI", riporta quanto segue:




 Ringrazio, per la segnalazione, il collega G.Paris




lunedì 30 marzo 2020

Prime indicazioni sulla applicazione della OCDPC n. 655 del 23/3/2020 in materia di inumazione e tumulazione dei feretri

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maro 2020 l'Ordinanza di Protezione civile che consente deroghe al regolamento di polizia mortuaria.
Il testo è disponibile anche sul sito del Dipartimento di Protezione civile.
Anci, con Utilitalia, ha scritto una nota con alcuni primi indirizzi operativi per gli uffici comunali e operatori del settore.
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Anci Prot. n. 28/VSG/SD

Utilitalia Circ. n. 1556/DG

Oggetto: Prime indicazioni sulla applicazione della OCDPC n. 655 del 23/3/2020 in materia di inumazione e tumulazione dei feretri

In data 25 marzo 2020 è stata adottata ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 655 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ( pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 82, del 28 marzo 2020) che al comma 2 dell'articolo 4 (1) interviene in materia emergenziale per quanto riguarda i servizi cimiteriali e di cremazione. L'ordinanza si è resa necessaria per superare situazioni particolarmente critiche in alcune realtà in cui lo stazionamento prolungato dei feretri ha reso necessario un intervento a tutela della salute pubblica.

L’articolo 4 comma 2 è una norma a tutela della salute pubblica.

Qui di seguito si forniscono alcuni, primi, indirizzi operativi.


OMISSIS

La nota su telegram per chi c'è

Vigili Urbani: Poliziotti a gratis e solo quando gli conviene allo STATO

La circolare di ieri,sui chiarimenti forniti dal Ministero, circa l'impiego della Polizia Locale nell'accertamento delle violazioni previste dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19")  ha scatenato numerose polemiche e  numerosi dibattiti,  soprattutto nei social, tra gli stessi componenti della Polizia Locale.

Vorrei condividere con Voi lo sfogo  di un collega su telegram (di cui si forniscono le iniziali) che a mio avviso rappresenta la vera  sintesi del problema:

  Tratto dalla chat telegram: "colleghi polizia locale"
Autore: G.M.
Concordo pienamente ma da una prima lettura della circolare del Ministero dell'Interno del 29 marzo si evidenzia che l'autorità provinciale di pubblica sicurezza POTRÀ prevedere nelle pianificazioni di impiego del personale il coinvolgimento delle Polizie Municipali.
Inoltre l'art. 3 della 65/86 prevede che gli addetti al servizio di Polizia Municipale collaborano, nell’ambito delle proprie  attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato; previa disposizione del sindaco, quando  ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta delle competenti autorità.
Per tali ragioni, secondo me, solo il personale della Polizia Municipale espressamente richiesto dal Prefetto a cui viene riconosciuta l'indennità di PS può sanzionare ex DL n.19.
Inoltre seppur condividendo il dovere per il paese e lo spirito di abnegazione non comprendo perché in un momento di emergenza come questo dove tutti noi stiamo lavorando, al pari di qualsiasi altro collega con divisa simile, per il bene di tutti e per salvare la vita a tanti mettendo cmq a rischio la nostra, non si riesce ad andare in deroga a qualsiasi norma e scrivere anche il nostro nome nei decreti sfornati quasi ogni giorno.
Non comprendo neanche perché i vari dipartimenti del ministero dell'interno, da cui non dipendiamo, che si affannano a scrivere circolari dove si cerca di interpretare e scovare qualsiasi norma per tirar dentro la Polizia Municipale, non scrivono altrettante circolari e non scovano altrettanti cavilli normativi per tirar dentro la Polizia Municipale ad esempio nelle 1000 € per baby sitter previste dal DL cura Italia per le forze di polizia invece che le 600 €, oppure per farci rientrare nel DPCM che prevede "Beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".
Insomma come al solito intanto facciamo perché presi dal giusto senso del dovere e poi passato tutto restiamo i soliti dipendenti comunali che fanno i poliziotti ma senza riconoscimenti!!!


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Intanto apprendiamo la triste notizia che oggi un'altro dipendente comunale  non c'è la fatta contro il Covid-19. Era il nostro collega di Altamura. Che possa riposare in pace.

domenica 29 marzo 2020

Organi accertatori delle violazioni delle misure statali. La Circolare del Ministero

 
Alcuni miei colleghi della P.L., si sono lasciati prendere dall'entusiasmo per questa Circolare (chissà perchè... , dovrebbero spiegarmelo anche a me perchè ancora non l'ho capito).
Personalmente, non vorrei innescare polemiche sterili ma, a mio avviso,  farebbero bene a stare coi  piedi per terra (visto che la legge è una cosa e le Circolari sono un'altr cosa).
Se cosi' non fosse,  andremmo avanti a forza di  opinioni piuttosto che applicare le leggi.

Quando hanno fatto il D.L. 25 marzo a chi ce l'avevano la testa? Della 121 manco a parlarne (oramai ci abbiamo perso le speranze). Ora si attaccano al tram!

Nella vita le chiacchere stanno a zero e contano  solo ed esclusivamente i fatti.


Su telegram il pdf della circolare

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 Sotto il contenuto della Circolare


OGGETTO: Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Organi accertatori delle violazioni delle misure statali.

Stanno pervenendo a quest'Ufficio, anche in via informale, numerosi quesiti in ordine alla possibilità, da parte del personale dei Corpi delle polizie municipali, di svolgere, al pari degli appartenenti alle Forze di polizia, atti di accertamento e di contestazione delle violazioni alle misure disposte dallo Stato con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Si ritiene, in proposito, di dover preliminarmente evidenziare come l' articolo 4 del menzionato provvedimento normativo contenga un primo profilo, di carattere generale, riguardante i compiti volti ad assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza sanitaria in atto, ed un secondo profilo, di portata più limitata, riguardante l'accertamento e l'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative.

Il primo profilo, come già evidenziato con direttiva del Ministro dell' 8 marzo scorso, chiama in causa l'intero spettro delle funzioni e delle prerogative che la legge riserva al Prefetto, a partire dalla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto ad eventuali turbative che dovessero derivare sia dal mancato rispetto delle misure stabilite a salvaguardia della salute dei cittadini, sia dalla compromissione del buon funzionamento di tutte quelle attività e iniziative adottate dalle Istituzioni per il superamento della presente fase emergenziale.
In merito a ciò, con circolare pari numero del 26 corrente, è già stata richiamata l'attenzione sul comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 19/2020, che rinnova l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare l'esecuzione delle misure emergenziali avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze armate, prevedendo l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza in favore del personale militare impiegato.

Sul punto, peraltro, la richiamata circolare ha precisato come il comma 9 s'inquadri nel contesto delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, cui compete la funzione di coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

In proposito, con particolare riferimento all'impiego del personale delle polizie locali, vanno necessariamente tenuti in considerazione gli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, in base ai quali, come noto, gli addetti al servizio di Polizia municipale, cui il Prefetto può conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, collaborano, nel territorio di loro competenza, con le Forze di polizia dello Stato a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In considerazione di ciò, dunque, le Autorità provinciali di Pubblica sicurezza potranno legittimamente prevedere nelle relative pianificazioni di impiego del personale, come già evidenziato con la citata direttiva del Ministro dell' 8 marzo scorso, tutte le "componenti" della stessa Amministrazione della pubblica sicurezza, con l'imprescindibile coinvolgimento delle Polizie municipali.
 
Infatti, come rappresentato dal Capo della Polizia con direttiva dello scorso 13 marzo, la diffusa azione di verifica necessaria in questa fase emergenziale impegna, non solo le Forze di polizia, ma anche i Comuni, per il tramite dei Corpi e Servizi di polizia locale, in un momento delicato per la vita del Paese in cui tutte le polizie, ivi comprese quelle locali, costituiscono risorse essenziali per garantire la sicurezza delle relative comunità, contribuendo altresì alla sorveglianza sul rispetto delle misure emergenziali adottate.

Relativamente al profilo dell'accertamento e dell'irrogazione di sanzioni di natura amministrativa, nel richiamare quanto rappresentato con direttiva dello scorso
26 marzo, si osserva che l'articolo 4 opera, inoltre, una chiara distinzione di ruoli affidando al Prefetto la competenza ad applicare le sanzioni per le violazioni delle misure disposte dalle Autorità statali nonché alle Regioni e ai Comuni quella di gestire i procedimenti sanzionatori per le violazioni dei rispettivi provvedimenti di cui all'articolo 3.
Per quanto riguarda, più specificamente, il potere di accertamento, il citato articolo 4, al comma 3, effettua un rinvio alla legge 24 novembre 1981 n. 689 che, all'articolo 13, attribuisce tale competenza agli «organi addetti al controllosull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa».
In ragione di quest'ultima disposizione, tutto il personale titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compreso dunque il personale delle Polizie municipali, coinvolto dai Prefetti nel controllo del territorio per l'osservanza delle misure disposte dalle Autorità statali per il contenimento ed il contrasto dell'attuale fase emergenziale, potrà al contempo procedere all'accertamento delle violazioni sanzionate ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Il coinvolgimento dei Corpi delle polizie municipali è, altresì, consequenziale a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 13 della menzionata legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui all'atto dell'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, fra i quali, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, è ricompreso anche il personale delle
polizie locali.
Giova, infine, richiamare l'attenzione sull'articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto l'istituzione, presso questo Ministero, di un fondo finalizzato a contribuire, fra l'altro, proprio all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale delle polizie locali direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti, anche di derivazione statale, di contenimento del fenomeno epidemiologico.

Ciò premesso, le SS.LL., nell'ambito dell'attività di coordinamento e pianificazione dei servizi finalizzati a garantire un'attenta vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da COVID-19, vorranno continuare a garantire il più ampio coinvolgimento, unitamente alle Forze di polizia a competenza generale, di tutti gli altri Corpi i cui appartenenti siano titolari della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compresi quelli delle polizie locali.

Nel rinviare, per gli ulteriori aspetti tecnici, alle circolari del Dipartimento della Pubblica sicurezza, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., con riserva di ulteriori chiarimenti ove necessari.
Il CAPO DI GABINETTO

Covid-19:Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative (seguito)

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

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OGGETTO: Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative. Utilizzo modelli per la compilazione dei verbali e gestione dei pagamenti. Precisazioni.

COVID-19, rifiuti e stoccaggi: ecco la circolare del Ministero dell’Ambiente

Regioni e province “scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente” per scongiurare “il concreto rischio dell’interruzione del servizio” ed evitare che l’emergenza coronavirus si trasformi in un’emergenza rifiuti. Questo l’invito contenuto in una circolare del Ministero dell’Ambiente di prossima pubblicazione, che Ricicla.tv ha potuto leggere in anteprima, nella quale il dicastero di Via Cristoforo Colombo detta le prime indicazioni per superare le “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19“.

sabato 28 marzo 2020

venerdì 27 marzo 2020

Emergenza Covid-19, la circolare sulle limitazioni all'apertura degli esercizi commerciali

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, ore 19:18
Le precisazioni per le medie e grandi strutture di vendita e per i mercati sia all'aperto che coperti

Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative.

Su Telegram il pdf  della Circolare Ministeriale

Misure urgenti contro Covid19: le indicazioni del Viminale

On line la circolare ai prefetti del 26 marzo sulle disposizioni introdotte dal decreto legge n.19/2020


Con l'entrata in vigore delle nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte dal decreto legge n.19/2020, il Viminale fornisce ai prefetti indicazioni sulle novità più rilevanti per l'attività degli uffici territoriali del governo, coinvolti in primo piano e sotto numerosi aspetti nella gestione dell'emergenza.

Tra i punti evidenziati dalla circolare 26 marzo 2020, consultabile on line, c'è il potere del prefetto, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge, di imporre, per la durata dell'emergenza, lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione in base alla nuova normativa, e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l'effettività e la pubblica utilità.

Questo potere, ricorda la circolare, va esercitato dopo una prudente valutazione dei presupposti, ancora di più nel segno della "delicata funzione di contemperamento tra l'esigenza di garantire la continuità di servizi di pubblica utilità e il rispetto della libera iniziativa individuale, tanto che la norma stessa ha previsto espressamente la necessità della preventiva e informale consultazione delle parti sociali interessate".

In tale quadro è, altresì, stabilito che, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno dispone prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l' economia nazionale.

Si segnala, inoltre, la disposizione che precisa che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali. Tale ultima norma recepisce la ratio dell'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene, dunque, abrogato.

Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l' art. 4 del decreto legge innova la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell'art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti.

Viene operata infatti una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), costituente reato ai sensi dell' art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto legge.
In tema di irrogazione di sanzioni, l'art. 4, comma 3, stabilisce la competenza del Prefetto in relazione alla violazione delle misure adottate con decreti presidenziali; le sanzioni per le altre violazioni sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, prevedendo in competenza di regioni e comuni.

Si richiama inoltre l' attenzione sulla previsione dell'art. 4, comma 8, del decreto che, nell' affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte in materia sanzionatoria, stabilisce che le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà.

Riferimenti normativi
Decreto legge 25 marzo 2020, n.19-Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
 https://www.interno.gov.it
 Leggi la circolare

Coronavirus: De Micheli proroga sospensione divieto circolazione dei mezzi pesanti nei giorni festivi Proroga necessaria per far fronte all’emergenza e superare una criticità non giustificata dai flussi di traffico

27 marzo 2020 - La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto di proroga della sospensione dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane nei giorni festivi del 29 marzo e del 5 aprile per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Per i servizi di trasporto merci internazionale resta, invece, la sospensione del calendario dei divieti, fino a nuove disposizioni del governo.

La proroga del provvedimento è necessaria per far fronte all’emergenza Coronavirus e superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico.

Questo il testo del Decreto Ministeriale 129 del 26 marzo 2020

Allegati
Decreto 129 del 26-03-2020.pdf

Covid-19:Alimentazione Banca Dati Interforze.

Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" Alimentazione Banca Dati Interforze. 
Scarica su TELEGRAM


Covid-19: Verbale aggiornato al 27 marzo (comprensivo IBAN per i versamenti)


Trovate il modulo word su telegram (@polizialocal) del verbale stilato da Mario Ricca, aggiornato con la Circolare Ministeriale del 26 marzo 2020

Coronavirus: sospensione procedimenti e proroga certificazioni al 15 giugno

Con la nota n. 23308 del 2020, il Ministero dell’Interno dispone, ai sensi del decreto n. 18 del 2020, denominato Cura Italia, la sospensione di tutti i procedimenti amministrativi e la proroga dei termini di scadenza di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi fino al 15 giugno 2020.

giovedì 26 marzo 2020

Covid-19:VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DÌ ILLECITO AMMINISTRATIVO

A cura di Mario Ricca
Potete scaricarlo in word su telegram -@polizialocal

Aggiornato il modulo per l'autodichiarazione

Le modifiche introdotte alla luce delle ultime disposizioni sugli spostamenti

È​ disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Allegati
Allegato -Dimensione
Nuovo modulo per l'autodichiarazione 800.5 KB

Ultimo aggiornamento:
Giovedì 26 Marzo 2020, ore 17:43
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO

Permessi 104 Nuova circolare Inps

Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Circolare protocollo 9487 del 24/03/2020
Descrizione breve
Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Allegati

Circolare 9487 del 24-03-2020.pdf
Direzione Generale per la Motorizzazione

24-03-2020
AVVISO ALL'UTENZA N.11 - CORONAVIRUS - Proroghe e nuove scadenze

Cura Italia, immigrazione e cittadinanza: sospesi i termini dei procedimenti amministrativi

Ultimo aggiornamento:
Mercoledì 25 Marzo 2020, ore 19:18
La circolare del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
Per i procedimenti amministrativi, avviati alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Si tratta della sospensione dei termini prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cosiddetto

Modifiche al DPCM 22 marzo 2020

Decreto ministeriale 25 marzo 2020 - Nuovo Coronavirus. Modifiche al DPCM 22 marzo 2020
Il decreto 25 marzo 2020 introduce alcune modifiche all'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.

Testo del decreto (pdf)

 A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni
sanitarie;
Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché
di trasporto pubblico locale;
p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziati-ve di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candida-ti è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; 
    z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
    aa)   limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
    bb)   specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); 
     cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
    dd) obblighi di comunicazione al servizio sanita-rio nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
    ee)   adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
    ff)   predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
    gg)   previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    hh)   eventuale previsione di esclusioni dalle limita-zioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.
 3. Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di mi-sure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica uti-lità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.   


Art. 2.
Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel  caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il
Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate dal Ministro
della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. 

4.    Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21 -bis, 21 -ter   e 21 -quater   della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-pubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto. 
 
  Art. 3.
  Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
 
     1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggrava-mento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o    in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
 2.    I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.
 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.  



Art. 4.
Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i) , m) , p) , u) , v) , z) e aa) , si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2,
comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’artico-lo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.


9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 5.
Disposizioni finali   
 1. Sono abrogati:

a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6 -bis, e 4;
b) l’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
Entrata in vigore
   
     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 Dato a Roma, addì 25 marzo 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio
dei ministri
SPERANZA, Ministro della salute
BONAFEDE, Ministro della
giustizia
GUALTIERI, Ministro dell’economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE