Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto
l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di
circolazione per ragioni
sanitarie;
Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la
pandemia da COVID-19;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei
decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e
proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto
virus;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo
2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle
finanze;
EMANA
il seguente
decreto-legge:
Art. 1.
Misure
urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto
previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2,
per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni,
reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine
dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento
ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi
e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche
parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le
seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni
alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da
esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute
o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura
al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o
altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali,
provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
d)
applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno
avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o
che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le
persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al
virus;
f)
limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e
religioso;
h)
sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei
luoghi destinati al culto;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di
ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di
svolgimento a distanza;
m)
limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di
disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine,
centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare
le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi
luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e
motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o)
possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e
regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di
servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario,
aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché
di trasporto pubblico locale;
p)
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle
scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione
superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da
soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di
esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a
distanza;
q) sospensione dei viaggi d’istruzione,
delle iniziati-ve di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
r) limitazione o sospensione dei
servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché
dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito
a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica
dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque
salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali
prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle
procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale
presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei
casi in cui la valutazione dei candida-ti è effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti
di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione
delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati
e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle
attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie
per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone,
con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata
a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle
attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di
consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o
professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché
di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica
necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove
non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come
principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di
protezione individuale;
aa)
limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli
necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di
prima necessità;
bb)
specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale
di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso
(DEA/PS);
cc)
limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non,
nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanita-rio
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a
rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della
sanità o dal Ministro della salute;
ee)
adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio
epidemiologico;
ff) predisposizione di modalità di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attività consentite si svolgano
previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a
evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata
e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di
pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza
interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con
adozione di strumenti di protezione individuale;
hh)
eventuale previsione di esclusioni dalle limita-zioni alle attività economiche
di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità
pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo
svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza
dell’applicazione di mi-sure di cui al presente articolo, ove ciò sia
assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica uti-lità,
con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le
parti sociali interessate.
Art. 2.
Attuazione delle misure di
contenimento
1. Le misure di cui all’articolo 1
sono adottate con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il
Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri
ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate,
nel caso in cui riguardino
esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino
l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono
essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate,
nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche
regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il
Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il
Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per
materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e
proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati
sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del
Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
2. Nelle more dell’adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con
efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza
per situazioni sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono essere
adottate dal Ministro
della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti
prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente
previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo
2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad
applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
4. Per gli atti
adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo
della Corte dei conti, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in
attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21 -bis, 21
-ter e 21 -quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica
italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro
pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai
sensi del presente decreto.
Art. 3.
Misure urgenti di
carattere regionale o infraregionale
1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia
limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni
sopravvenute di aggrava-mento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o
in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra
quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle
attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di
quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
2. I Sindaci
non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti
dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo
i limiti di oggetto cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di
sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge
previgente.
Art. 4.
Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i) , m) , p) , u) , v) , z) e aa) , si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2,
comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
4. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’artico-lo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6 -bis, e
4;
b) l’articolo 35 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9.
2. Le disposizioni del presente
decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 2020
MATTARELLA
CONTE,
Presidente del Consiglio
dei
ministri
SPERANZA,
Ministro della salute
BONAFEDE,
Ministro della
giustizia
GUALTIERI,
Ministro dell’economia
e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE