lunedì 27 giugno 2011

domenica 26 giugno 2011

Rimossa in divieto di sosta l'auto dell'arrestato Jacobazzi

Che a magistratura faccia luce....su caso Jacobazzi.
Di certo, lo stesso, con questo atteggiamento non si fa certamente "ben volere" dall'opinione pubblica.
Leggi l'art. qui

venerdì 24 giugno 2011

abusivismo edilizio nelle aree protette, comunicazione autorità amministrativa in seno all’Assessorato delegata agli interventi di vigilanza urbanistica

La Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica, ha emanato, in data 8 giugno u.s., la circolare n°2 di cui al titolo.
Eccovi il link

Autovelox Cassazione: è nulla la sanzione amministrativa effettuata con tele laser senza cartello di segnalazione

Con la sentenza n. 13727 depositata il 22 giugno 2011, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che è nulla la sanzione amministrativa effettuata con telelaser senza il cartello di segnalazione.





martedì 21 giugno 2011

"Giro di vite" contro il "Giro di vite"

Per giro di vite si intende generalmente l'inasprimento di una pena nei confronti di un determinato reato. Il suo uso è diventato comune in ogni ambito umano quando si parla di qualsiasi irrigidimento di una norma o di un modo di comportarsi. La sua etimologia deriva da un tipo di condanna a morte praticata in Spagna: la garrota. In questo tipo di condanna, appunto, ad ogni giro di vite un cerchio di ferro si stringeva alla gola del condannato fino a causarne la morte per strangolamento.(fonte Wikipedia)
Negli ultimi tempi è diventata però  un ossessione, a mio avviso,  e viene utilizzata in tutte le salse possibili ed immaginabili.Provate a digitare "GIRO DI VITE " sul motore di ricerca google che appaiono 950.000 pagine come quelle sotto.
E' o non è tutto quanto un giramento di qualche cosa (non necessariamente una vite)?

Giro di vite sulla sicurezza dei bambini: controlli ai seggiolini ...,

Negozi stranieri, giro di vite I vigili chiudono il barbiere

Espulsioni. Giro di vite governo, nei Cie fino a 18 mesi

Corruzione, giro di vite su commercialisti ispettori e funzionari

Bici in sosta, scatta il giro di vite

CALCIOSCOMMESE: GIRO DI VITE UEFA

 Il giro di vite sulle tariffe per sostare sulle strisce blu a Cologno, avrà inizio da settimana prossima, a partire dal mese di luglio. ...

"Troppe bandiere straniere" La Svizzera dà un giro di vite

Il giro di vite è completato, come volevasi dimostrare. Questa mattina al Viminale il Ministro degli Interni Roberto Maroni ha firmato un protocollo ...

Novoli, giro di vite sulla prostituzione

Castellabate, giro di vite contro chi abbandona rifiuti in strada

GIRO DI VITE DEI CARABINIERI NELL'HINTERLAND NOLANO E VESUVIANO

Giro di vite della Figc contro illeciti e omertà

Augusta: giro di vite della Guardia Costiera contro la pesca ..

Francia, giro di vite sull'immigrazione clandestina

Porto Recanati: giro di vite sull'Hotel House, due arresti per droga

Assicurazione auto: giro di vite per chi alza il gomito


Girodivite - Segnali dalle citta' invisibili


PI: Anoressia, giro di vite in Parlamento?


Movida a Ostia, giro di vite della questura Guerra sugli orari di ...


Giro di Vite - Comunità terapeutica e riabilitativa per minori


Marocco: giro di vite sulle manifestazioni non autorizzate. « My .


La Nazione - Firenze - Ztl, giro di vite sugli accessi Un solo .


IlSoftware.it - Giro di vite di Google contro il fenomeno del .


Assunzioni, giro di vite sulle partecipate


Cina: giro di vite contro scene con sigaretta nei film e in tv ..


Veneto: giro di vite contro impianti fv nelle aree agricole ...


A. Monti - Verso un "giro di vite" contro la libertà della Rete


Galileo - Giornale di Scienza | Giro di vite per le cure palliative?

Ordinanza del Sindaco:" multe" a clienti e meretrici

Anche il Sindaco di Guidonia Montecelio  contrasta il fenomeno della prostituzione. Sanzioni da 200 euro a clienti e prostitute.
Puoi leggere l'ordinanza n. 249 del 14.06.2011 in pubblicazione fino al 29 Giugno.

Vedi precedente post

Certificazione di conformità. Documentazione sostitutiva

  Con circolare prot. n.18959 RU, del 20 giugno 2011, PROT. N. 18959 RU,  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto necessario integrare,  le procedure in materia di documentazione sostitutiva della conformità per i veicoli la cui immatricolazione è subordinata a preventiva visita e prova, specificando diversi possibili casi ed in particolare per i  Veicoli per i quali il costruttore non è in grado di emettere una copia del COC in sede di richiesta di accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione, a norma dell’art. 75 del Codice della strada, alla domanda deve essere allegata, tra l’altro, la dichiarazione redatta secondo il fac-simile riportato in allegato 1(sotto riportato) :

LOGO CASA COSTRUTTRICE
……., gg/mm/aaaa
DICHIARAZIONE NON VALIDA PER L’IMMATRICOLAZIONE
Si dichiara che l'autoveicolo identificato dal Telaio …………………….
corrispondente al tipo ……….. con codice immatricolazione/Omologazione
………………….
è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato e che il relativo certificato di
conformità è stato “smaterializzato”, secondo la procedura prevista dalla
circolare n. 261/DTT del 25.11.2005.
I dati soprariportati sono stati trasmessi al CED del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che li ha acquisiti con
protocollo ………………… del ………………..
La presente dichiarazione, non valida per l’immatricolazione, sostituisce la
copia del certificato di conformità, ai fini del rilascio del certificato di
approvazione, di cui all’art. 76 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della strada).

LO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN SICILIA:"un bordello come si direbbe a Palermo"

Lo Sportello unico per le attività produttive è oggetto di una profonda riforma che introduce sostanziali novità in chiave semplificatrice.
I D.P.R. 159/2010 e 160/2010, in attuazione del dettato dell’art. 38 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, hanno abrogato il precedente D.P.R 447/98, introducendo nuove modalità di svolgimento del procedimento amministrativo, totalmente automatizzate.
Il D.Lgs. 59/2010, ha ribadito, nell’ambito del recepimento della direttiva comunitaria 123/2006 (direttiva Bolkenstain o direttiva servizi) la centralità dello sportello unico per un sistema di servizi alle imprese che si allinei ai livelli europei per offrire servizi omogenei in tutti i paesi della Comunità.
I Comuni siciliani che si sono accreditati rimangono, infatti, non moltissimi e la Regione Siciliana ha aggiunto alla confusione altra complicazione in una delicatissima fase, approvando nel contesto della legge sulla semplificazione (la L.R. 5/2011) una serie di norme sullo sportello unico che sembrano andare in direzione della istituzione di un portale regionale con un suo sistema di accreditamento dei Suap fissando termini che sembrano ritardare la riforma e creando problemi di disallineamento con il sistema nazionale e soprattutto con le previsioni Comunitarie in materia.
(tratto da www.orsaconsulting.it) 
Ma non era meglio quando eravamo peggio?A mio avviso,  fino  al recente passato, le attività produttive in sicilia non erano celeri ma fulminee.

lunedì 20 giugno 2011

Abiti succinti? Multa per prostituzione

Ci riprova il sindaco di Pescara ed amette una nuova Ordinanza contro la prostituzione (deve essere proprio una fissa la sua).Questa volta pero' è molto  più esplicito: sanzioni  da 50 a 500 €uro a chi  indossa ''abiti eccessivamente succinti'' o assume atteggiamenti ''che possano offendere la pubblica decenza'' e che siano tali da ''manifestare inequivocabilmente l'intento di offrire prestazioni sessuali a pagamento'' (leggi l'articolo qui).
Pur condividendo la lotta alla prostituzione, è il caso di ricordare al Sig. Sindaco  che  gli abiti succinti   non sono un "SI" ad un rapporto sessuale come ribadito dalla stessa Cassazione, terza sezione penale (sentenza 34870/2009), ed in ogni caso, non credo sia un deterrente la sanzione amministrativa di 50 euro (doppio del minimo come dice la legge).
Si vede anche da queste piccole cose che siamo lontani anni luce da tutto il  resto del mondo (vedi link).
 Michelle Hunzicher  in questa foto ha abiti eccessivamente succinti?



 


Scheda regole Minicar Aggiornata secondo la legge 120/2010

Come spesso accade, puntuale come un orologio svizzero, pubblicata dal sito dall'asaps l'ottima scheda con tutte le regole da seguire per le Minicar.
Eccovi il link

Annullata la sanzione al C.d.S. al ministro Brambilla

La prefettura di Lecco: «Le violazioni furono commesse per motivi di servizio connessi all'attività di governo»

Leggi l'articolo qui 

Sicuramente farà discutere l'ordinanza di archiviazione della  Prefettura di Lecco se non altro perchè la stessa ha "coniato" (dopo Milano "per motivi istituzionali")una nuova causa di esclusione della responsabilità, in deroga all'art. 4 della L. 689/81.



 

Sicilia: Fp Cgil, domani all'Ars norma su ripristino fondo polizia municipale

Puoi leggere l'articolo al seguente link
Se vuoi vedere i precedenti post clicca qui e qui

Genova: vigile elettronico contro la sosta in doppia fila

Leggi l'articolo qui o qui, E' stato aperto una pagina nel noto social-network  di facebook

domenica 19 giugno 2011

sanzioni inferiori a 100 euro, addio alle cartelle esattoriali?

Leggi l'articolo qui

Prefettura di Cosenza archivia verbale perché la segnaletica non risultava conforme

Il Prefetto di Cosenza archivia il verbale per superamento del limite di velocità perché la segnaletica non risultava conforme perché “posta in luogo poco adeguato e non in assoluta evidenza relativamente alla sua interezza”.
Puoi leggere l'articolo qui

A Padova scatta il premio per i vigili recordman delle multe

Certamente non tutti sarebbero daccordo a questa forma di incentivazione...
Puoi leggere l'articolo qui

Zone blu a Palermo, class action per farle revocare

Il problema a Palermo delle strisce blu è stato sempre dibattuto (come del resto in ogni parte  d'italia).
E' come dire che hanno scoperto l'acqua calda.Il nostro codice è sempre stato molto chiaro sull'istituzione delle strisce blu, e probabilmente, lo sapevano anche quelli che per cercare di  renderlo legittimo (il codice), avevano cambiato l'articolo oggetto della contestazione della sosta nelle strisce blu (da art. 157 in art. 7 del C.d.S.- leggi l'art. qui)
 
In passato, ci sono state anche state molte campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione  da parte di varie associazioni di consumatori (come per es. Bispensiero.it  con a capo Massimo Merighi o Li Vigni & Li Vigni (vedi video accanto).
Recentemente, invece, dopo che  sia la Prefettura di Palermo e qualche Giudice di Pace, hanno riconosciuto, a volte, l'illegittimità delle stesse in alcune zone tariffate di Palermo, ecco che ( come già preannunziato l'anno scorso in un articolo di repubblica dell'11 luglio 2010 da Benedetto Romano di Adiconsum), è partita una class action per farla revocare.Questa volta a capo della stessa c'è un politico.Io spero soltanto che non sia la solita strumentalizzazione politica......

Se volete potete leggere l'art. qui

Angherie e botte agli ambulanti sotto inchiesta dieci vigili urbani di Palermo

Mi sembra davvero inverosimile che alcuni miei colleghi dell P.M. arrivino a falsificare o a contraffare  dei verbali per "appesantire" la posizione di alcuni extracomunitari o che addirittura si arrivi alle percosse degli stessi daparte dei Vigili Urbani di Palermo.
E' giusto, comunque,  che si faccia luce su questi episodi.
Leggi l'articolo uscito su palermorepubblica.it di oggi

sabato 18 giugno 2011

Ennesima Circolare del Ministero dell'Interno del 15 giugno 2011 in materia di sicurezza stradale

 Ennesima Circolare del Ministero dell'Interno  N°300/A/5357/11/101/3/3/9 del 15 giugno u.s. (vedi precedente post), che fissa alcuni paletti in ordine alla Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" ed in particolare determina alcune ipotesi di sanzioni per l'esercitazione alla guida dei ciclomotori ecc.ecc.
Vedi all. 1  e 2 della suddetta circolare:

Si allegano inoltre le dieci pagine della circolare in intestazione:









giovedì 16 giugno 2011

Sito sulle sanzioni amministrative

Vorrei segnalarvi l'ottimo sito, a cura di Fabrizio Tazzi, su  sanzioni amministrative e molto altro ancora...
Eccovi il link

Ricorsi :La Cassazione ribadisce che fa fede il timbro postale

Leggi l'articolo qui

Riforma della Polizia Locale

Votati gli emendamenti al primo articolo del Testo unico di riforma della Polizia Locale.Per gli articoli successivi  si aspetta la prossima settimana.

Ordinanza del prefetto emessa dopo 180 giorni dal deposito del ricorso

Torna nuovamente a pronunciarsi la Corte di Cassazione sul termine di validità dell’ordinanza – ingiunzione prefettizia avverso le sanzioni al codice della strada.
Precedentemente la Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza del 9 Giugno 2009, n.13303 disponeva che i termini (di cui ai commi 1 bis e 2 dell’art. 203 e al comma 1 dello stesso articolo 204), ai fini  dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, fossero perentori e si cumulano fra loro .
Adesso, con sentenza n°12219 del 11 marzo u.s., depositata in Cancelleria il 6 giugno scorso, la Cassazione -sezione II Civile-,  ha  stabilito che se l’ordinanza  ingiunzione del prefetto, avverso il ricorso ad una sanzione al codice della strada è emessa dopo 180 giorni dal deposito del ricorso è invalida. Ai fini del computo del termine, però,  conta la data di emissione e non quella di notifica dell’ordinanza-ingiunzione (così come stabilito con precedente sentenza  Cass. civile  n°9420 del 21 aprile 2009) e in  caso di richiesta di audizione del trasgressore il termine rimane sospeso sino alla data fissata per la stessa. 
Qui di seguito pubblico uno stralcio della suddetta sentenza:














mercoledì 15 giugno 2011

Piani di risanamento, Polizia Veterinaria e Anagrafe Zootecnica - Disciplina sanzionatoria delle violazioni

Vi voglio parlare oggi del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e cioè del Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1996, n. 138).A primo acchitto, sembrerebbe un decreto come tanti (in materia veterinaria e comunitaria ce ne sono a migliaia),  ma è di fondamentale importanza ( in materia soprattutto  veterinaria  e non solo),  in quanto tutti gli animali non possono essere spostati dall'azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati in conformità alle norme del D.P.R. 317/96.
 Da tenere presente, inoltre, che l'art. 14, D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2001, n. 30), ha abrogato le disposizioni dello stesso  decreto, con esso incompatibili, limitatamente al sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
Si tratta,  quindi, di  una tematica molto complessa e molto dibattuta,  anche dagli stessi addetti ai lavori, compresi tutti i servizi veterinari della penisola.
L'oggetto del contendere, era ed è,   l'applicazione della sanzione in caso di violazione delle norme di cui al D.P.R. 317/96 e successive modifiche ed integrazioni..
Partendo  dal presupposto che  il suddetto decreto prevede solo  la norma precettiva (art. 11) che così recita: "Gli animali non possono essere spostati dall'azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati se non sono identificati e registrati in conformità alle norme del presente regolamento " e non anche la norma sanzionatoria si applicavano, fino all'uscita del D.legislativo 196 del 1999, le sanzioni disposte:
  •   dalla circolare  esplicativa 14/11/96, n°1;
  • dall''art. 2 della L. 9 giugno 1964, n°615 come modidicata dall'art.2 della  L. 23/01/1968, n°33 (modificato dall’art. 113 e 114 della L.689/81);
SANZIONE  AMMINISTRATIVA PREVISTA:  € 154,94

Successivamente, con  l'uscita del  D. legislativo 196/99 a  tutti i regolamenti sprovvisti di norma sanzionatoria (compreso il D.P.R. 317/96) fu prevista una sanzione da € 1549,37 a € 9296,22 (quindi il doppio del minimo €3098,74), ma per maggiori ragguagli vi invito a leggere questo ottimo articolo pubblicato su "Progresso Veterinario "


SICUREZZA: VIZZINI, PRESENTATA RIFORMA POLIZIA LOCALE

Secondo quanto dichiarato ieri dal presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Carlo Vizzini.
Leggi l'art. qui     
Sulla riforma della P.M. poco tempo fa avevo pubblicato un post

CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE (per otto comuni umbri)- L'UGL CRITICA SUL PROGETTO

Leggi l'articolo qui

martedì 14 giugno 2011

RINTRACCIABILITA' DEGLI ALIMENTI

Alcuni mesi fa mi sono occupato, per la prima volta,  della rintracciabilità degli alimenti.Devo dire che all'inizio la materia mi era sembrata abbastanza complessa, in particolare per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio (di competenza regionale), ma dopo poco tempo, mi sono reso conto che la materia in questione è di una semplicità che definirei disarmante.
Cerchero' di essere poco prolisso e di riassumere nel concreto ed  in breve la questione.

Dal I° gennaio 2005 sono entrati in vigore gli obblighi connessi all'applicazione di alcuni articoli del Regolamento dell'Unione Europea n° 178 del 2002. In particolare gli articoli 17, 18 e 19.
L'articolo 18 del citato regolamento introduceva nel diritto alimentare europeo una prescrizione generale, la «rintracciabilità» di tutti gli alimenti e mangimi. A decorrere dal 1° gennaio 2005 tale prescrizione doveva venire obbligatoriamente adempiuta - sull'intero territorio dell'Unione europea - da ogni operatore delle filiere alimentare e mangimistica. Si applica :in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime (COMMA 1).
Oggetto quindi della rintracciabilità sono: alimenti, mangimi, materie prime agricole (ivi compresi gli animali) e ogni altra sostanza destinata a far parte dell'alimento o mangime (es. ingredienti, additivi) mentre i  Soggetti obbligati sono : tutti gli operatori «che entrano in contatto con i materiali sopraindicati, lungo l'intera filiera produttiva (produzione agricola primaria; trasformazione; distribuzione). 
Tutti gli operatori della filiera devono infatti essere in grado di identificare i fornitori e i clienti diretti dei loro prodotti , e devono dotarsi di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, qualora venga loro richiesto, tutte le informazioni al riguardo, in previsione di idonee procedure per il ritiro dal mercato di alimenti e mangimi a rischio (all'operatore non viene richiesto di risalire all'origine della materia prima, ma semplicemente di individuare il soggetto che gli ha fornito la stessa: soggetto che potrebbe essere - a esempio - un imprenditore agricolo, un centro di raccolta, un'industria di prima trasformazione, ma anche un commerciante, un broker, un importatore.
Le sanzioni sono state fissate con  decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2005) che prevede che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi dell'articolo 18 del Reg. CE n. 178/02, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro (quindi doppio del minimo 1.500,00 €uro).Lo stesso decreto  190/2006,  dispone che siano le Regioni e le Province autonome ad accertare le violazioni amministrative e ad irrogare agli operatori del settore alimentare le relative sanzioni amministrative, salvo che il fatto costituisca reato.
 Per quelli che operano nella  Regione Siciliana riporto sotto la Circolare Eslicativa nonchè l'avviso per i bollettini di versamento del tributo

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO PESCA
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO
SERVIZIO DEPENALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE
Via degli Emiri n. 45 – 90135 Palermo – tel. 091 7079738/748 – fax 091 7079537
posta elettronica entrate.coop@regione.sicilia.it
Riscossione dei proventi derivanti dal procedimento sanzionatorio previsto dalle legge 689/81 in
materia di presentazione, pubblicità e tracciabilità di prodotti agroalimentari, ittici nonché in
materia di etichettatura -Capitolo 1993
Si premette che l’art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 disciplina procedure di accertamento delle
violazioni amministrative.
I successivi artt. 16 e 17 ammettono il pagamento di una somma in misura ridotta della sanzione
prevista per la violazione commessa e, qualora esso non sia stato effettuato la presentazione del rapporto all’ufficio nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.
In materia di accertamento di inosservanza a norme che regolano la presentazione, la pubblicità e la
tracciabilità di prodotti agroalimentari, ittici, cosmetici ( Decreto legislativo 713/86; Decreto legislativo 109/92; Decreto legislativo 110/92; Decreto Ministeriale 27/03/02; Decreto legislativo 70/05; Reg. CE 1019/02 punito dal Decreto legislativo 225/05; Reg. CE 178/02 punito dal Decreto legislativo 190/06; D.L. 2/06 2 art. 4 quater) il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 deve pervenire a questo Dipartimento, quale autorità regionale competente a decidere a cui spetta l'emissione dell' ordinanzaingiunzione di cui all’articolo 18 della medesima 689/81, il quale se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
I processi verbali dovranno altresì contenere l'indicazione dell'opportunità di presentare a questo
Assessorato – Servizio Depenalizzazione e Gestione delle Entrate - scritti difensivi e chiedere di essere sentiti.
Non è consentito il ricorso al Giudice di Pace avverso il processo verbale redatto ai sensi dell'art. 17
della legge 689/81-.
Per quanto attiene il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 689/81, le relative
somme dovranno affluire sul Capitolo 1993 “Proventi derivanti dal procedimento sanzionatorio previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni per le materie di competenza del Dipartimento Cooperazione Commercio e Artigianato”, indicando agli interessati di avvalersi alternativamente delle seguenti modalità:
a) versamento diretto presso gli Uffici provinciali di Cassa Regionale;
b) versamento in conto corrente postale, intestato all’Ufficio di Cassa Regionale – Banco di
Sicilia Spa – Causale ORGANO ACCERTATORE P.v. n................ del ..................Capitolo 1993”,
utilizzando per ciascun ambito provinciale i seguenti numeri -
c/c 229922 – Agrigento ;
c/c 217935 - Caltanissetta ;
c/c 12202958 - Catania ;
c/c 11191947 - Enna ;
c/c 11669983 - Messina ;
c/c 302901 - Palermo ;
c/c 10694974 - Ragusa ;
c/c 11429966 - Siracusa ;
-c/c 221911 - Trapani .
Per i versamenti nel capitolo in oggetto è esclusa la possibilità di avvalersi di delega bancaria
( modello F23 ) -.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO PESCA
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO
SERVIZIO DEPENALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATEi
Via degli Emiri n. 45 – 90135 Palermo – tel. 091 7079738/748 – fax 091 7079537
Sito internet: www.regione.sicilia.it/cooperazione
posta elettronica: entrate.coop@regione.sicilia.it
A V V I S O
AI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA
Comando Polizia Municipale
Settore Commercio - Attività produttive
LORO SEDI
Versamenti in entrata del bilancio regionale nel capitolo 1742 e nel capitolo 1993-
Disponibilità di bollettini di conto corrente postale prestampati.
Si comunica che sono disponibili i bollettini di conto corrente postale prestampati intestati
agli Uffici Provinciali di Cassa Regionale, riportanti il numero di c/c nonché l'indicazione dell'ente
richiedente il pagamento ( processo verbale - ordinanza-ingiunzione) nei seguenti capitoli di entrata
del bilancio regionale:
Capitolo 1993 “Proventi derivanti dal procedimento sanzionatorio previsto dalla legge
24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni per le materie di competenza del
Dipartimento Cooperazione Commercio e Artigianato”.
Capitolo 1742 “Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di
commercio”.
Si invitano pertanto gli Organismi interessati ad avanzare richiesta del fabbisogno annuale
presunto, precisando l'ambito provinciale dell'Ufficio di Cassa Regionale, affinché le richieste di
pagamento pervengano agli interessati corredate del bollettino di c/c postale precompilato.
Palermo, 6 giugno 2008
F.to
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dr.ssa Caterina Amodeo)

slot machine:NUOVO OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MONOPOLI DI STATO

L' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (cosiddetta AAMS), ha emanato il 5 aprile scorso, un decreto direttoriale, che pone un gravoso obbligo a carico delle aziende (bar, ristoranti, negozi ecc.), che detengono al loro interno apparecchi di divertimento con vincite in denaro (slot machine).
Il suddetto decreto direttoriale  n°11181 del 5 aprile 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio u.s.e riportanto anche sotto).
A seguito di questa nuova normativa, gli esercenti che intendono continuare a detenere gli apparecchi già presenti, oppure che li vogliano installare per la prima volta, dovranno inviare all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato la domanda di iscrizione ad un apposito elenco (denominato Elenco degli operatori nel settore del gioco) entro il 30 giugno 2011, utilizzando una specifica modulistica che prevede una serie di documenti allegati.l’iscrizione all’elenco di cui sopra rappresenta la condizione indispensabile per detenere gli apparecchi da gioco all’interno degli esercizi e ha durata riferita all’anno solare, venendo a scadere il 31 dicembre 2011. Inoltre, coloro che intendono mantenere l’installazione degli apparecchi dovranno rinnovare l’iscrizione anno per anno, entro il 31 marzo.
I soggetti interessati, oltre ad essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Decreto (non aver commesso alcuni particolari tipi di reato, non essere stati dichiarati falliti, …ecc), dovranno corrispondere una tassa annuale di iscrizione dell’importo di 100 euro.
Si evidenzia che, in caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti all’elenco ovvero di mantenimento dell’efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti, è comminata la sanzione amministrativa di 10 mila euro dall’ufficio regionale competente.

Per comodità del lettore, si riporta sotto, copia del decreto in questione:
Prot. n. 2011/11181/Giochi/ADI
Ministero dell’economia e delle finanze
_________________________
IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Visto il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (TULPS), e successive
modificazioni e visti in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
Visto l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n 388 ;
Visto l’articolo 22 della legge 27 gennaio 2002 n 289 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge n. 326 del 24
novembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 4 dicembre 2003, concernente le regole
tecniche degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a), del TULPS, come modificato
dal decreto direttoriale del 19 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente
la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco
lecito;
Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che dispone in merito agli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, con effetto di pubblicità legale;
Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 22 gennaio 2010, concernente le regole
tecniche degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b), del TULPS;
Visti gli articoli 2 -ter e 2–quater del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010;
Visto l’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 che ha sostituito l’articolo
1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge n. 266 del 23 dicembre
2005;
DECRETA
Art. 1 Elenco
1. E’ istituito,a decorrere dal 1 gennaio 2011, l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della
legge n. 266/2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre
2010, n 220.
2. L’elenco è unico a livello nazionale, ed è suddiviso in Sezioni.
3. L’iscrizione all’elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in
materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.
Art. 2 Pubblicità dell’elenco
1. L’elenco è pubblico.
2. Al fine di assicurare la pubblicità legale, il predetto elenco è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: www.aams.gov.it con richiamo
diretto dalla home page, ovvero nella sezione “Giochi” - “Apparecchi da divertimento” .
3. La consultazione tramite il sito istituzionale è libera, permanente e gratuita.
Art. 3 Struttura dell’elenco
1. L’elenco consta di tre Sezioni, in cui sono, rispettivamente, iscritti i :
Sezione A - Proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e
terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS.;
Sezione B - Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e
terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e
terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui
al TULPS., e successive modificazioni;
Sezione C - Soggetti diversi da quelli di cui alle Sezioni A e B, che svolgono, sulla base di
rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime sezioni,
attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli
apparecchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del
concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività
funzionale alla raccolta del gioco.
2. La Sezione C è articolata nelle seguenti Sottosezioni:
a) Produttori, importatori e soggetti incaricati della manutenzione di apparecchi, schede
di gioco , videoterminali e sistemi di gioco;
b) Titolari di esercizi preso i quali sono installati apparecchi e videoterminali;
c) Soggetti incaricati di altre attività funzionali alla raccolta del gioco.
Art. 4 Requisiti per l'iscrizione
1. L’iscrizione nell’elenco è disposta dagli Uffici Regionali dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei seguenti
requisiti:
a) certificazione antimafia prevista dalla legge n. 575/1975 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) licenza di cui all'articolo 86 del TULPS, e successive modificazioni;
c) quietanza che attesti il versamento della somma di euro 100,00 ( euro cento/00),da
effettuarsi tramite modello F24 accise, lcodice tributo n. 5216.
2. I requisiti di cui al “comma 1” valgono anche laddove la richiesta si riferisca all’iscrizione a
più sezioni.
3. La validità temporale della certificazione di cui al comma 1 lett. a) deve coprire l’intero
periodo di iscrizione . A tal fine, qualora secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
la durata sia inferiore, la medesima certificazione deve essere rinnovata.
4. Ai fini del requisito di cui al comma 1 lett. b) è ritenuto equivalente il possesso della licenza
di cui all’art. 88 del TULPS., nei casi in cui la normativa vigente ne prescriva il necessario
rilascio ai fini dello svolgimento di una delle attività richiamate dall’art. 3 del presente
decreto.
5. Il soggetto richiedente, qualora titolare di più licenze ai sensi dell’art. 86, ovvero dell’art. 88
del TULPS, è tenuto a comunicarne il possesso all’atto della richiesta, fermo restando che
l’eventuale decadenza di una delle licenze non comporta la cancellazione dall’elenco,
qualora permanga quantomeno il possesso di una di esse.
6. Al fine di ottenere la predetta iscrizione, i richiedenti sono tenuti ad esibire prova dei
requisiti all’atto della richiesta.
Art. 5 Ulteriori requisiti
1. In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto elenco, di cui all’art. 4 del
presente decreto, è altresì necessaria l’insussistenza negli ultimi cinque anni :
a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in
giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per:
- reati collegati ad attività di stampo mafioso;
- delitti contro la fede pubblica;
- delitti contro il patrimonio;
- reati di natura finanziaria o tributaria;
- reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;
b) di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato
preventivo;
c) della reiterazione per tre volte di comportamenti sanzionati con provvedimenti
inoppugnabili per.
- violazioni previste dall'art. 110, comma 9, lettere a), b), c) e d) del TULPS, come
modificato dall'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- violazioni amministrative previste dall’art. 110, comma 8, del TULPS;
- altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.
2. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella sezione
“A”e nella sezione “C” sottosezione “c” di cui all’art. 3 del presente decreto:
a) non essere incorsi nell’arco dell’anno precedente a quello di riferimento in tre violazioni
relative al mancato versamento, anche a diversi concessionari, nei termini contrattuali
rispettivamente previsti, dell’importo residuo dovuto a titolo di PREU;
b) impegno a presentare al concessionario idonea garanzia per un valore non inferiore a €
1.500,00 ( euro millecinquecento/00) per apparecchio posseduto o detenuto e ad
incrementarla, in accordo con il concessionario, in funzione della raccolta registrata dagli
apparecchi oggetto del contratto. La garanzia è prestata a prima richiesta od in forma di
deposito cauzionale ed è relativa al corretto ed integrale adempimento delle
obbligazioni di messa a disposizione, a scadenze concordate, dell'importo dovuto al
concessionario e all’erario.
c) insussistenza negli ultimi cinque anni di sentenze definitive di condanna emesse dal
giudice tributario in materia di Preu.
3. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella sezione “C” -
sottosezione “A” di cui all’articolo 3 del presente decreto:
a) l’insussistenza negli ultimi cinque anni di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a
giudizio,condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli
615 quater c.p. e 617 quater c.p.;
b) possesso, ovvero dichiarazione d’impegno volta al conseguimento, entro i 180 giorni
successivi all’iscrizione, della certificazione di qualità ISO 9001:2008, relativamente ai
processi, di seguito elencati, compatibili con la propria attività:
• progettazione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei
sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi;
• realizzazione e produzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei
videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi, ivi
incluso il software necessario al loro funzionamento;
• manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali,
dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi.
A partire dall’anno 2012 è necessario il possesso di tale requisito ai fini dell’iscrizione.
Art. 6 Campo di applicazione
1. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 1°
gennaio 2011, dei diritti e dei rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di
gioco mediante apparecchi e terminali di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS.
2. Nel caso di società, i requisiti soggettivi di cui agli articoli 4 e 5, devono essere posseduti dai
componenti dell’organo di amministrazione, nonché per le società di persone, da tutti i soci
che abbiano rappresentanza esterna.
Art. 7 Certificazione
1. L’iscrizione all’elenco è attestata mediante apposito certificato, rilasciato dall’Ufficio
Regionale competente per territorio.
2. La richiesta di iscrizione è effettuata, salvo gravi e motivate esigenze, all’Ufficio Regionale
competente per territorio, a seconda della residenza o della sede legale della persona
fisica o dell’impresa richiedente. Per coloro che non hanno residenza o sede legale in Italia
è competente l’Ufficio Regionale per il Lazio, sede di Roma.
3. Chiunque intenda richiedere l’iscrizione è tenuto a comunicare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al Dlgs n. 196/2003.
Art. 8 Durata
1. L’iscrizione, di durata riferita all’anno solare, può essere effettuata in qualsiasi periodo
dell’anno, e ha validità sino al 31 dicembre dell’anno in corso.
2. In sede di prima applicazione le richieste d’iscrizione devono essere inoltrate a far data dal
2 maggio 2011 ed entro il 30 giugno 2011. La prima pubblicazione dell’elenco è disposta a
far data dal 1 luglio 2011.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno i soggetti che intendono mantenere l’iscrizione, devono
inoltrare apposita istanza all’ Ufficio Regionale di AAMS , individuato ai sensi dell’articolo 7,
comma 2 dimostrando nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 , e
allegando copia della quietanza del versamento annuale dovuto.
4. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia è competente
l’Ufficio Regionale Lazio, sede di Roma.
Art. 9 Cancellazione
1. Gli Uffici Regionali competenti per territorio provvedono ad accertare nel corso dell’anno la
sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti nell’elenco, procedendo con ispezioni a
campione su tutto il territorio nazionale.
2. Nel caso in cui,all’esito degli accertamenti disposti, risultino soggetti privi dei requisiti
richiesti all’atto dell’iscrizione, di cui all’art. 4 e 5, l’Ufficio Regionale competente per
territorio ne dispone la cancellazione dall’elenco.
3. Fatta salva la cancellazione di cui al comma 2, l’Ufficio Regionale competente per territorio
determina, entro il 30 aprile di ogni anno, la cancellazione di coloro che non abbiano
provveduto a rinnovare le richieste di iscrizione.
Art. 10 Rapporti contrattuali
1. I concessionari per la gestione della rete telematica instaurano i loro rapporti contrattuali
relativi alle attività comunque funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e
terminali da intrattenimento esclusivamente con coloro che risultino iscritti nell’elenco di
cui all’articolo 3 e che si impegnino ad avvalersi di soggetti comunque iscritti per le attività
previste nel presente decreto. A tal fine è fatto obbligo ai concessionari di comunicare la
costituzione, modificazione o estinzione dei predetti rapporti giuridici, entro trenta giorni
dalle date delle relative vicende giuridiche .
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica fino alla pubblicazione dell’elenco.
3. E’ fatto obbligo ai concessionari per la gestione della rete telematica di richiedere , ai
soggetti di cui alle Sezioni A e C dell’elenco, con i quali intendano stipulare o modificare
rapporti contrattuali, attestazione, anche tramite dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del mantenimento dei requisiti dichiarati
all’atto dell’iscrizione.
4. Qualora in virtù di disposizioni normative ed amministrative la licenza di cui all’art. 86 e/o
art. 88 del TULPS. sia rilasciata sulla base di un contratto con uno dei concessionari della
rete telematica,tale contratto deve essere redatto ai sensi dell’art. 1351 del c.c. ,ovvero
deve essere sospensivamente condizionato al rilascio effettivo del titolo autorizzatorio.
5. Il contratto stipulato con soggetti non inseriti nell’elenco di cui all’articolo 3, ovvero in
forma diversa da quanto previsto dal comma 4, è nullo.
6. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui agli
articoli 4 e 5 del presente decreto, è risolto di diritto.
Art. 11 Violazioni
1. In caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti, ovvero di mantenimento
dell’efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti è
comminata la sanzione amministrativa la somma di euro 10.000,00 dall’Ufficio Regionale
competente per territorio in relazione al luogo nel quale è stato stipulato l’atto, al
concessionario per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da
intrattenimento ed alle altre parti contraenti.
2. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un
biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.
Art. 12 Disposizioni finali
1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il decreto 17 maggio 2006 cessa di avere efficacia a far data dalla prima pubblicazione
dell’elenco.
Roma lì 5 aprile 2011
Raffaele Ferrara
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLI MINISTERI ECONOMICI
E FINANZIARI IN DATA 26 APRILE 2011
REGISTRO 004 ECONOMIA E FINANZE
FOGLIO N112

lunedì 13 giugno 2011

Pubblica sicurezza & Polizia Municipale

Sulla storia della  Pubblica Sicurezza  e della Polizia Municipale si è ampiamente parlato specie in alcuni siti di categoria (1) (2) (3) .
Anch'io, nel mio piccolo, essendo un appassionato della materia,  ho  fatto delle ricerche ed ho scoperto alcune cose a dir poco curiose di cui vorrei farvi partecipi.

La legge generale sui servizi di P.S. (fu promulgata in occasiosione del nuovo codice penale, unificato per tutto il Regno) ,  entro' in vigore in forza del  R.Decreto 30 giugno 1889 (pensate per opera di: UMBERTO I -PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE - RE D'ITALIA), successivamente . approvato con regio decreto 8 novembre 1889 (emanazione del Regolamento).
A questa seguirono;
  • il 21 dicembre del 1890 un'altra legge (che ne determinava le attribuzioni, gli obblighi e la disciplina del personale di P.S.);
  • e successivamente due distinti regolamenti:Il primo, approvato il 5 febbraio del 1891 si occupava degli agenti ed degli ufficiali, mentre il secondo, approvato anch'esso il 5 febbraio 1891, delle Guardie di Città (completato con alcune disposizioni riguardanti l'armamento, l'amministrazione e la contabilità e quelle relative al Corpo di P.S. a cavallo in Sicilia).
Apposite istruzioni ministeriali chiarirono l'applicazione di tali regolamenti.

 E' curioso,   che già con la legge  de 21 dicembre del 1890, sopra citata,  veniva stabilito che: "sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri reali e le guardie della città (art. 17).Sono pure agenti di P.S. le guardia di finanza e forestali, le guardie carcerarie nonchè le guardie campestri, daziarie, boschive, ed altre dei comuni, costituite in forza dei regolamenti, deliberati ed approvate nelle forme di legge, e riconosciute dal Prefetto (art. 18).Le guardie di città hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e della giudiziaria.Qualora per gravi motivi di ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale (avete capito bene) sarà pure affidata alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.I sindaci, previa deliberazione del consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia data alle guardie di città .In questo caso sarà provveduto con decreto reale (art. 19)".


Ricordo infine che tra i requisiti  necessari per entrare a far parte delle Guardie di Città vi era quello dell'istruzione e dell'intelligenza da giustificare una tale determinazione (art.12 del reg. approvato il 5 febraio 1891, n°68)
  continua.......





    domenica 12 giugno 2011

    Multe stradali addio, lo stop alle ganasce....

    Leggi l' interessantissimo articolo uscito su "ilsole 24 ore" di oggi

    segnaletica stradale difforme o abusiva

    Dopo aver pubblicato qualche tempo fa alcune foto comiche  di passi carrabili in sicilia oggi vi faccio vedere alcune foto  che ho trovato nella rete,  che dimostrano, semmai ve ne fosse bisogno, l'utilizzazione poco appropriata della segnaletica stradale  (e completamente difforme alle norme del C.d.S. ed al suo regolamento di attuazione), da parte di alcune amministrazioni comunali.

     
    Inoltre, vorrei soffermarmi  brevemente  sul contenuto dell'art. 80 del Regolamento di esecuzione,  che detta tutte le regole riguardanti "DIMENSIONI E FORMATI DEI SEGNALI STRADALI ".
    Secondo questo articolo, i segnali:
    • formato "grande"devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato "normale" (comma 2), 
    • formato "piccolo" o "ridotto"si possono impiegare solo allorchè le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato "normale"(comma 3).
    POSSIBILI DEROGHE:

    Le dimensioni dei segnali, in caso di necessità, possono essere variate in relazione alla velocità predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (comma 4), e può essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l'autorizzazione del ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (comma 6).

    SEGNALE COMPOSITO:
    Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato "segnale composito". Le dimensioni del "segnale composito" devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei "segnali compositi" relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta può avere diametro minimo di 20 cm. (comma 5) 
    Infine, vorrei sottolineare, che  esiste  una direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici sulla corretta applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e sui criteri per l'istallazione e la manutenzione della stessa.




    non balneabili per altri motivi che vuol dire?


    segnale di precedenza messo al contrario

    il contorno del cartello è nero perchè "a lutto"






    pericolo di crollo solo per i non residenti


    che dite posteggio o non posteggio?A voi la scelta