venerdì 25 settembre 2020

esplosivi e prodotti pirotecnici

2020.09.21 Circolare 557/PAS/U/010716/12982.D(11)
Aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedimentali e di validità dei provvedimenti amministrativi. - Legge 17 luglio 2020, n.77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

2020.09.16 Circolare 557/PAS/U/010565/XVJ(53)
Variante n.1 alle "Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi" (ed. 2020). Regime fiscale delle istanze di riconoscimento e classificazione degli esplosivi ex art. 53 T.U.L.P.S. e delle comunicazioni ex art.8, comma 7, del D.M. 19 settembre 2002, n.272. Parere dell'Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2020.

2020.07.20 Circolare 557/PAS/U/007884/XVJ(53)
LINEE GUIDA per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi. Edizione 2020

2020.07.17 Circolare 557/PAS/U/007804/XV.H.MASS(53)5 IMPORT
Art. 2 del D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8 - Procedimento per l'applicazione del codice identificativo dello stabilimento dove si svolgono le attività regolate dagli artt. 46 e 47 TULPS

2019.05.10 Circolare 557/PAS/U/006706/XV.C(68)


Avviso di trasporto di prodotti esplodenti di I, IV e V categoria - Modalità di comunicazione. Sentenza n. 4078 del 2019 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il lazio.

2019.05.10 Circolare 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS
Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante: "Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici ". Limitazioni alla vendita - Direttive.

2019.04.19 Circolare 557/PAS/U/005945/XVJ(53)
Art. 53 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza- Indirizzi Applicativi.

2019.01.28 Circolare 557/PAS/U/001395/12982.D(1)


Principio di personalità ed istituto della rappresentanza nelle autorizzazioni di pubblica sicurezza. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato - Sez. IV - V CS 30795/2018.

2018.05.29 Circolare 557/PAS/U/007575/XV.C.(68)
Licenze di trasporto di prodotti esplodenti. Compendio normativo ed indirizzi applicativi. Direttive

2017.07.13 Circolare 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1)
Disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore.

2017.02.01 SCP Guidelines on Explosives Precursors
Guidelines by the European Commission and the Standing Committee on Precursors relating to Regulation (EU) No 98/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of explosives precursors.

2016.10.14 Circolare 557/PAS/U/015805/XV.H.MASS(77)BIS
Pubblicazione del Decreto del Ministro dell'Interno 16 Agosto 2016 recante "modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza".
2016.08.16 Decreto 16 agosto 2016
Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza. Circolari e documenti in materia di armi (G.U. n. 231 del 3 ottobre 2016)

2016.07.13 Circolare 557/PAS/U/011435/XV.H.MASS(77)
Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 recante "Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile" (G.U. n. 121 del 25 maggio 2016 - Supplemento Ordinario n.16).

2016.07.05 Circolare 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM
Attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio. Linee Guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del mercato.

2015.08.19 Circolare 557/PAS/U/012274/XV.H.MASS(77)BIS
Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della Direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015.

2015.08.14 Circolare 557/PAS/U/012155/XV.H.MASS(77)BIS
Cartucce esplosive utilizzate per la frantumazione delle rocce. Chiarimenti.

2015.05.28 Circolare 557/PAS/U/008211/XV.H.MASS(53)5


Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Ulteriori indicazioni di procedure operative e sulla gestione delle scorte.

2015.04.17 Legge 17 aprile 2015 n. 43
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

2015.04.01 Circolare 557/PAS/U/004997/XV.H.MASS(53)5
Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile - Indicazioni operative e gestione delle scorte.

2014.12.12 Circolare 557/PAS/U/020596/XV.H.MASS(56)


Decreto del Ministro dell'Interno 19 novembre 2014, concernente la composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti (G.U. n. 286 del 10.12.2014).

2011.09.06 Circolare 557/PAS/U/016042/XV.H.MASS(77)BIS


Decreto 9 agosto 2011 ad oggetto: "Modificazioni agli allegati A - B e C al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Attuazione dell'art. 18 comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973".
Chiarimenti in merito alle modalità di vendita e detenzione dei prodotti "ex declassificati".



01/03/2016
(modificato il 22/09/2020)
POLIZIADISTATO.IT

Corte dei Conti Lombardia sulla destinazione dei proventi derivanti dalle infrazioni al codice della strada

Su telegram il pdf della deliberazione
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TIPO DELIBERAZIONE

Attivita' consultiva ai sensi dell'art. 7, co. 8, l. 131/2003 (pareri)

DESCRIZIONE

In tema di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada, non risulta di per sé decisiva la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente locale si propone di sostenere; è invece necessario che l’acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, o in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.Spetterà al Comune, nella sua piena discrezionalità e responsabilità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa e tipologie di beni rispetto agli obiettivi previsti dall’art. 208, commi 4, lett. b) e c), e 5-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
 
TESTO PROVVEDIMENTO

Lombardia 85/2020/PAR




SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA




composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Riolo Presidente
dott. Marcello Degni Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato Consigliere
dott. Luigi Burti Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza Referendario
dott.ssa Marinella Colucci Referendario
dott. Giuseppe Vella Referendario
dott.ssa Rita Gasparo Referendario
dott. Francesco Liguori Referendario (relatore)
dott.ssa Alessandra Molina Referendario
dott.ssa Valeria Fusano Referendario

nell’adunanza in camera di consiglio da remoto del 24 giugno 2020 ex art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, emergenza epidemiologica COVID-19, ha assunto la seguente:

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Bovisio Masciago (MB)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in particolare l’art. 7, comma 8;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti recante “Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”;

VISTO il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

VISTA la richiesta di parere n. 9334 dell’8 giugno 2020, proposta dal sindaco del Comune di Bovisio Masciago (MB), acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 24 in data 8 giugno 2020;

VISTA l’ordinanza con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull’istanza sopra citata;

RITENUTA la legittimità delle adunanze da remoto ex art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, emergenza epidemiologica COVID-19;

UDITO il relatore, dott. Francesco Liguori.
PREMESSO IN FATTO

Il sindaco del Comune di Bovisio Masciago (MB) ha presentato una richiesta di parere in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti all’ente territoriale per le violazioni previste dal codice della strada, secondo quanto disposto dall’articolo 208, commi 4, lettere b) e c), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Il quesito verte, in primo luogo, sull’interpretazione della lettera b) del suddetto comma 4, rispetto al quale il sindaco chiede di conoscere “se il dato letterale della norma […] esclude la possibilità di finanziare le spese correnti, relative alle ‘attività’ di verifica e taratura delle strumentazioni (autovelox, etilometro, radio, telelaser, ecc), come anche, l’accesso alle banche dati per la visura degli intestatari dei veicoli”. Il quesito verte, inoltre, sull’interpretazione della successiva lettera c) e del comma 5-bis del predetto art. 208, con particolare riferimento alla possibilità che “con attrezzature possano intendersi anche l’acquisto, imputando la spesa al titolo II (spese in conto capitale/investimento), utilizzando le quote vincolate, di nuove telecamere o attrezzature imputabili a spese di investimento, al fine di potenziare l’attività di controllo finalizzata alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dev’essere verificata, in via preliminare, l’ammissibilità della richiesta di parere sotto il duplice profilo della legittimazione dell’ente e dell’organo richiedente (ammissibilità soggettiva) e dell’attinenza dei quesiti proposti alla materia della contabilità pubblica (ammissibilità oggettiva). L’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, infatti, prevede che le Regioni possono richiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, e che analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

1.1. Nel caso di specie la richiesta di parere proviene direttamente dal Comune ed è sottoscritta dal sindaco, organo di vertice responsabile dell’amministrazione comunale e legale rappresentante dell’ente (art. 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Non sussistono dubbi, pertanto, sull’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, perché il Comune è espressamente legittimato a chiedere pareri dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e i quesiti sono stati proposti dal legale rappresentante dell’ente territoriale; né si oppone all’ammissibilità della richiesta il mancato inoltro tramite il Consiglio delle autonomie locali, che costituisce un canale preferenziale (“di norma”), ma non esclusivo, per l’accesso alla funzione consultiva intestata a questa Sezione.

1.2. Non sussistono dubbi sull’ammissibilità dei quesiti neppure sotto il profilo oggettivo. La Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (n. 54/CONTR/2010, emessa ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della contabilità pubblica, precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale. Nel caso di specie, tuttavia, la richiesta di parere riguarda la corretta interpretazione di disposizioni di legge che costituiscono specifica eccezione alla regola espressa dal principio contabile generale di unità del bilancio degli enti territoriali, così come codificato dall’allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La richiesta di parere, pertanto, attiene senza dubbio alla materia della contabilità pubblica.

La risposta ai quesiti, peraltro, sarà resa in termini generali e astratti. Le Sezioni regionali di controllo, infatti, non possono pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi, o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell’ente: secondo il costante orientamento della Corte dei conti la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, né l’ente può mirare a ottenere l’avallo preventivo o successivo della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti quale organo magistratuale. Ogni valutazione in ordine a scelte discrezionali non può che essere rimessa alla responsabilità dell’ente locale.

I quesiti proposti, infine, non paiono interferire con le altre funzioni attribuite alla Corte dei conti (di controllo e giurisdizionali) o ad altra magistratura. A tale proposito, si richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui “appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”.

2. Nel merito, l’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede, com’è noto, un parziale vincolo di destinazione per i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti territoriali per le violazioni previste dallo stesso codice. In particolare, secondo i commi 4, 5 e 5-bis dell’art. 208, come modificato in parte qua dalla legge 29 luglio 2010, n. 120:

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Si tratta, in tutta evidenza, come anticipato nelle considerazioni preliminari in ordine all’ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, di un’eccezione alla regola espressa dal principio contabile generale di unità del bilancio, così come codificata dall’allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2.1. Sulla portata di questa eccezione si interroga il sindaco del Comune di Bovisio Masciago con il primo quesito, chiedendo l’avviso di questa Sezione anche con riferimento al parere già reso su analoga questione con deliberazione 274/2013/PAR del 3 luglio 2013.

Secondo il richiamato parere, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, “Alla luce del dato testuale, ricavabile dall’art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito ‘anche’ mediante gli acquisti di che trattasi [automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale]. Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo”.

Non risulta, dunque, di per sé decisiva, per il rispetto del vincolo di destinazione, la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente locale si propone di sostenere; è invece necessario che l’acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e che a tale specifica finalità sia rivolto. Si tratta, peraltro, di un orientamento da ultimo confermato dalla Sezione con deliberazione 447/2019/PAR del 18 dicembre 2019.

In questo quadro spetterà al Comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa rispetto agli obiettivi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale previsti dall’art. 208, comma 4, lettera b).

2.2. Le medesime conclusioni possono essere estese anche al secondo quesito, formulato in relazione al comma 4, lettera c), ma più propriamente riferito al “potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale” contemplato dal comma 5-bis.

Su analoga questione si è recentemente pronunciata la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con deliberazione n. 3/2019/PAR del 21 gennaio 2019. Interpellata sull’interpretazione sia dell’art. 208, sia delle disposizioni “speciali” dell’art. 142 del codice della strada, in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità accertati mediante apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza, la Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna si è espressa sulla possibilità di finanziare con i suddetti proventi la realizzazione e la manutenzione di impianti di videosorveglianza destinati anche al controllo e alla sicurezza stradale.

La richiamata deliberazione ha sostenuto, in estrema sintesi, che “Tali previsioni normative, e segnatamente quella contenuta nella lettera c) del comma 4 dell’art. 208 citato, ben possono ricomprendere anche le spese relative all’acquisizione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza quando gli stessi risultino finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale attraverso il controllo della circolazione dei veicoli e degli altri utenti della strada”.

Anche in questo caso, dunque, ciò che rileva, affinché sia rispettato il vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è l’inquadramento dell’acquisto in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, la quale ultima costituisce il cardine su cui si impernia la disciplina vincolistica oggetto della richiesta di parere.

Spetterà al Comune, dunque, nella sua piena discrezionalità e responsabilità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa e tipologie di beni rispetto agli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo previsti dall’art. 208, comma 5-bis.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il proprio parere nei suddetti termini.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 24 giugno 2020.

Il Relatore Il Presidente

(dott. Francesco Liguori) (dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il 25 giugno 2020

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)

mercoledì 23 settembre 2020

Atti giudiziari a mezzo posta - Nuova Modulistica in vigore dal 23/09/2020


Si comunica che a seguito della Delibera AGCOM 155/19/CONS del 8 maggio 2019, Poste Italiane ha reso disponibili i nuovi modelli di buste e moduli per la notificazione degli atti a mezzo posta di cui alla legge 890/1982. Al fine di consentire un graduale smaltimento delle scorte di buste e moduli circolanti, è stato previsto un periodo transitorio di adeguamento e il progressivo consumo delle di modelli già acquistati, utilizzabili fino al 22 settembre 2020, termine ultimo fissato dall’Autorità. Si rammenta, inoltre, che i quantitativi di moduli non utilizzati non saranno rimborsati o sostituiti con i nuovi modelli. Per quanto sopra, a partire dal 23 settembre 2020, i clienti che presenteranno all’accettazione modulistica non conforme alle specifiche tecniche di cui sopra e quindi alla citata Delibera, a norma dell’art. 3 della l. 890/1982, saranno invitati a riconfezionare la spedizione utilizzando la modulistica conforme. In caso di rifiuto, le spedizioni saranno accettate sotto la responsabilità del cliente e senza pregiudizio per Poste Italiane.


scheda tecnica prodotto atto giudiziario business - Poste Italiane

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE4.1 23L DigitaleIl Cliente può richiedere, in alternativa alla modalità a mezzo raccomandata del 23L, la restituzione del 23L in digitale (a mezzo PEC). Condizione abi-litante per attivare tale modalità di servizio è la trasmissione dell’indirizzo PEC (e a discrezione del cliente delle altre informazioni abilitanti il servizio) in modalità digitale tramite gli strumenti di accesso messi a disposizione da Poste e descritti nel documento Scheda Tecnica Prodotto Servizio 23L Digitale per clienti contrattualizzati.Per conoscere gli uffici che accettano il servizio 23L Digitale consulta-re l’allegato Elenco Centri di accettazione.
 
POSTE.IT

martedì 15 settembre 2020

Veicoli fuori uso

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119
Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (20G00137) (GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2020 
 
 DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119

Attuazione  dell'articolo  1  della  direttiva  (UE)  2018/849,   che
modifica la direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori  uso.
(20G00137)

(GU n.227 del 12-9-2020)
 

 Vigente al: 27-9-2020  

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare; l'articolo 14, comma 1, lettera a);
  Vista  la  direttiva  (UE)  2018/849,  che  modifica  la  direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
  Vista  la  direttiva  (UE)  2018/851,  che  modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti;
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
  Visto il decreto legislativo 23  febbraio  2006,  n.  149,  recante
disposizioni correttive ed  integrative  al  decreto  legislativo  24
giugno 2003, n. 209, recante attuazione  della  direttiva  2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale;
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  in  particolare
l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per  l'adozione
di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e  il  31
agosto 2020, che non siano scaduti alla data  di  entrata  in  vigore
della legge, sono prorogati di tre mesi,  decorrenti  dalla  data  di
scadenza di ciascuno di essi;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2020;
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 18 giugno 2020;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2020;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 
  1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 1:
  1)  alla  lettera  b),  le  parole  «dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle  seguenti:
«dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,»;
  2) alla lettera n), dopo le parole «parti non metalliche destinate»
sono aggiunte le seguenti: «al riciclaggio,»;
  3) alla lettera o), le parole «articoli 27, 28  o  33  del  decreto
legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli
208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;
  4) alla lettera p),  dopo  le  parole  «di  cui  alla  lettera  o),
autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche disgiuntamente,  per
le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla  Parte  quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e le parole «articoli
27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle
seguenti: «articoli 208 e 209 del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006»;
  5) alla lettera s), le parole «del decreto legislativo  n.  22  del
1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006»;
  6) alla lettera t), le parole «del decreto legislativo  n.  22  del
1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006»;
  b) all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo la parola  «reclamati»
sono aggiunte le  seguenti:  «come  disciplinati  dall'articolo  231,
comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
  c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole  «destinati  ai  musei,»
sono aggiunte le seguenti: «individuati come tali dalla normativa  di
settore,»;
  d) all'articolo 4, comma 1, le parole «delle attivita'  produttive»
sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;
  e) all'articolo 5, comma 1, la parola «ovvero» e' sostituita  dalla
seguente: «oppure» e le parole «consegna ad un  centro  di  raccolta»
sono sostituite dalle seguenti: «consegna ad un centro di raccolta di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato  con  uno  dei
produttori di autoveicoli»;
  f) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario,
dal   gestore   della   succursale   della   casa   costruttrice    o
dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari
alla radiazione dal PRA, e' gestito dai predetti soggetti,  ai  sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6,  comma  8-bis,  ai
fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.»;
  g) all'articolo 5, comma 2, le parole «al comma 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
  h) all'articolo 5, comma 3:
  1)  dopo  le  parole  «a  ritirare»  sono  aggiunte  le   seguenti:
«sull'intero territorio nazionale,»;
  2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I  produttori  si
dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure  di
selezione dei centri raccolta affiliati e  le  relative  informazioni
anagrafiche.»;
  i) all'articolo 5, comma 8, primo periodo, la  parola  «ovvero»  e'
sostituita dalle seguenti: «oppure, nel caso di cessione del  veicolo
per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma  1,  avviene  a
cura»;
  l) all'articolo 5, comma 9, le parole «Il titolare» sono sostituite
dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2,
lettera a), il titolare»;
  m) all'articolo 5, comma 10, le parole «registro di  entrata  e  di
uscita dei veicoli,  da  tenersi  in  conformita'  alle  disposizioni
emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono
sostituite dalle seguenti: «registro  unico  telematico  dei  veicoli
fuori  uso,  istituito  presso  il  centro  elaborazione  dati  della
Direzione  generale  per  la  motorizzazione  del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  da  tenersi  in  conformita'  alle
disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica,  da
adottare, su  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto
1988, n. 400.»;
  n) all'articolo 5, comma 14, le parole «5 febbraio  1997,  n.  22.»
sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152.»;
  o) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole «e'  previsto»  sono
sostitute dalle seguenti:  «sono  previsti»  e  dopo  le  parole  «di
raccolta» sono inserite  le  seguenti:  «o  sistemi  di  gestione  di
filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152»;
  p) all'articolo 6, comma 2:
  1) le parole «dall'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli
177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
  2) alla lettera a), le parole  «al  piu'  presto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro  dieci  giorni  lavorativi  dall'ingresso  del
veicolo nel  centro  di  raccolta»  e,  in  fine,  sono  aggiunte  le
seguenti: «anche nel caso in cui lo stesso veicolo non  fosse  ancora
stato cancellato dal PRA»;
  3) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) eseguire le
operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera  e),
consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della  loro
funzionalita',  al  fine  di  essere  reimpiegati  nel  mercato   del
ricambio.»;
  q) all'articolo 6, dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le  migliori  prestazioni
ambientali  e  l'efficienza  dei  centri  di  raccolta  convenzionati
attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione  ambientale
previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso,  ove  disponibile,
delle  certificazioni  ISO  9001  e  14001,  EMAS  o  altro   sistema
equivalente di gestione della qualita'  sottoposto  ad  audit  e  che
comprenda  anche  i  processi  di  trattamento  ed  il   monitoraggio
ambientale interno all'azienda.»;
  r) all'articolo 6, comma 4:
  1) le parole «la provincia» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
citta' metropolitana o la provincia»;
  2) le parole «27 del decreto legislativo n.  22  del  1997  ovvero»
sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo  n.  152
del 2006, oppure»;
  3) le parole «dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22
del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso articolo  208
del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
    s) all'articolo 6, comma 5:
  1) le parole «31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997»  sono
sostituite dalle seguenti: «214 e 216 del decreto legislativo n.  152
del 2006»;
  2) le parole «della  provincia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della citta' metropolitana o della provincia»;
  3) alla lettera b), le  parole  «5  febbraio  1997,  n.  22,»  sono
sostituite dalle seguenti «3 aprile 2006, n. 152,»;
  4) alla lettera b), le parole «31 del medesimo decreto  legislativo
n. 22 del 1997» sono sostitute  dalle  seguenti:  «214  del  medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006»;
  t)  all'articolo  6,  comma  6,  le  parole  «la  provincia»   sono
sostituite dalle seguenti: «la citta' metropolitana o la provincia»;
  u) all'articolo 6, comma 7, le parole «Le province» sono sostituite
dalle seguenti: «La citta' metropolitana o la provincia» e le  parole
«all'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISPRA»;
  v) all'articolo 6, comma 8:
  1) il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «L'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di trattamento  prevista  al  comma  1
dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e'
rilasciata agli impianti di  trattamento  disciplinati  dal  presente
decreto in conformita' a quanto disposto dal comma  12  del  medesimo
articolo  208  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  ed   e'
rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma 12.»;
  2) al terzo periodo le parole: «n. 761/01»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 1221/2009 (EMAS) o certificato UNI EN ISO 14001»  e  le
parole «per un periodo di otto anni» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
  z) all'articolo 6, comma 8-bis, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Tale deposito  e'  consentito  anche  in  aree  scoperte  e
pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di  liquidi
e gas e che abbiano integre le componenti destinate  alla  successiva
messa in sicurezza.»;
  aa) all'articolo 7, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico  dei
materiali  e  dei  componenti  non  metallici,  le  associazioni   di
categoria dei produttori dei veicoli, le  associazioni  di  categoria
delle  imprese  che  effettuano  la  raccolta  nonche'   quelle   che
effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni
delle  imprese  che  effettuano  recupero  di  energia  o  utilizzano
materiali e componenti non  metallici  in  qualita'  di  combustibile
solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare un accordo di  programma,  con
validita' triennale, atto al conferimento a sistemi  di  gestione  di
filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152.»;
  bb)  all'articolo  7,  comma  2-bis,  dopo  le  parole  «comunicano
annualmente» sono  aggiunte  le  seguenti:  «il  peso  effettivo  dei
veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso
del centro di raccolta e»;
  cc) all'articolo 8, comma 4, le parole «30, comma  1,  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi  dell'APAT»
sono sostituite dalle seguenti: «212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA»;
  dd) all'articolo  10,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole
«informazioni per la» sono aggiunte le seguenti: «messa in  sicurezza
e la»;
  ee) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per
ogni anno civile  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare comunica  alla  Commissione  europea,  per  via
elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2,
entro 18 mesi dalla  fine  dell'anno  per  il  quale  sono  raccolti,
utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4.  I  dati
sono  comunicati  secondo  il  formato  stabilito  dalla  Commissione
europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo  1-quinquies,  della
direttiva  2000/53/CE  e  sono  accompagnati  da  una  relazione   di
controllo della qualita'. Il primo periodo di comunicazione ha inizio
il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione
che ne stabilisce il formato per la trasmissione.»;
  ff) all'articolo 11, comma 2, la parola «APAT» e' sostituita  dalla
seguente: «ISPRA»;
  gg) all'articolo 11, il comma 3, e' sostituito  dal  seguente:  «3.
Fino al  termine  di  piena  operativita'  del  Registro  elettronico
nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis  del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  i  soggetti  che
effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto  e  di  trattamento
dei  veicoli  fuori  uso  e  dei  relativi  componenti  e   materiali
comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli  fuori  uso  ed  ai
pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i
dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti  ed
avviati al reimpiego, al riciclaggio e al  recupero,  utilizzando  il
modello unico di  dichiarazione  ambientale  di  cui  alla  legge  25
gennaio 1994, n. 70.»;
  hh) all'articolo 11, comma 4, la parola «APAT» e' sostituita  dalla
seguente: «ISPRA»;
  ii) all'articolo 12, comma  1,  primo  periodo,  le  parole  «delle
attivita'  produttive,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dello
sviluppo economico»;
  ll) all'articolo 13, il comma 7 e'  sostituito  dal  seguente:  «7.
Chiunque non effettua la  comunicazione  prevista  dall'articolo  11,
comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto e' punito con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000  euro.  Nel
caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica
altresi' la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da  due  a
sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto  o  inesatto
puo' essere rettificata o completata entro e non oltre il termine  di
sessanta giorni dalla data di presentazione prevista  per  la  stessa
comunicazione.»;
  mm) all'articolo 15, comma 2, le parole «27 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «208  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
  nn) all'articolo  15,  comma  4,  le  parole  «La  provincia»  sono
sostituite dalle seguenti: «La citta' metropolitana o la provincia»;
  oo) all'articolo 15, comma 6:
  1) le parole «28 del decreto  legislativo  n.  22  del  1997»  sono
sostituite dalle seguenti: «208  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152»;
  2) le parole «761/01» sono sostituite  dalle  seguenti:  «1221/2009
(EMAS) o certificati UNI EN ISO 14001»;
    pp) all'articolo 15, comma 7:
  1) dopo le parole «di ricambio» sono aggiunte le seguenti: «di  cui
all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis),»;
  2) dopo  le  parole  «del  veicolo  fuori  uso»  sono  aggiunte  le
seguenti: «effettuate in un centro di raccolta autorizzato»;
  3) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il  gestore  del
centro di raccolta garantisce la  tracciabilita',  con  l'indicazione
sui  documenti  di  vendita,  dei  ricambi   matricolati   posti   in
commercio.»;
  qq) all'articolo 15, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.  Le
parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti  dal
trattamento del veicolo fuori uso sono  cedute  solo  agli  esercenti
attivita'  di  autoriparazione  per  essere  riutilizzate.   Ciascuna
impresa di autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita' e  la
funzionalita'.»;
  rr) all'Allegato I, punto 1.1.1., la lettera a) e' abrogata;
  ss) all'Allegato I, il punto 1.1.2.  e'  sostituito  dal  seguente:
«1.1.2. Il centro di raccolta  e  l'impianto  di  trattamento  devono
essere ubicati in aree compatibili con la  disciplina  dei  piani  di
bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui
agli articoli dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152.»;
  tt) all'Allegato I, punto 2.1, dopo la lettera f), e'  inserita  la
seguente: «f-bis) adeguato sistema di pesatura per  i  veicoli  fuori
uso in ingresso al centro di raccolta.».

                               Art. 2
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali
 
  1. I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla  disposizione
di cui all'Allegato I, punto  2.1,  lettera  f-bis),  introdotta  dal
presente decreto, entro il 31 dicembre 2020. Qualora tale adeguamento
non fosse possibile nel termine previsto, l'autorita'  competente  al
rilascio  dell'autorizzazione  puo'  concedere,  per  un  periodo  di
ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura  alternativi
anche esterni al centro di raccolta.
  2. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera m), e' adottato entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.  Fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  predetto  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni   previste
all'articolo 264 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495.

                               Art. 3
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I  soggetti  pubblici
interessati  provvedono  ad  attuare  le  disposizioni  del  presente
decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 3 settembre 2020
 
                             MATTARELLA
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei
 
                                  Costa,  Ministro  dell'ambiente   e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico
 
                                  De    Micheli,    Ministro    delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
 
 Visto, il Guardasigilli: Bonafede


COMUNI, PIU’ POTERE PER ZTL E AUTOVELOX

Nella riforma del Codice della strada nel decreto Semplificazioni (Dl 76/2020, articolo 49), si evince che i Comuni hanno più possibilità di incidere su traffico (Ztl con meno vincoli, più poteri agli ausiliari della sosta e nuovi spazi destinabili a bici e monopattini) e sicurezza (autovelox fissi anche in città).

Vengono alleggerite le Province da responsabilità su viadotti, cavalcavia e gallerie. Si abrogano, inoltre, i ricorsi gerarchici al Mit sulla segnaletica e l’inclusione del noleggio a lungo termine tra le modalità di acquisizione dei veicoli da parte di chi chiede licenze taxi e autorizzazioni per noleggio con conducente (Ncc).

Quanto a Ztl e centri storici, viene abrogato il Dpr 250/1999, che obbligava i Comuni a farsi approvare dal ministero delle Infrastrutture (Mit) scelta e posizionamento delle telecamere da usare per rilevare gli ingressi non autorizzati.

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ENTI LOCALI, ENTRO IL 30 SETTEMBRE I DATI DEI PROVENTI PER MULTE STRADALI

I proventi del Codice della Strada per l’esercizio 2019 dovranno essere comunicati entro il 30 settembre al Ministero dell’Intero. Ad annunciarlo, il Ministero stesso con apposita circolare del luglio scorso (n.14).

La relazione, secondo quanto previsto all’articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 285/1992, consiste nell’invio di informazioni, per via telematica, che dovranno essere certificate dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale attraverso la sottoscrizione del documento.
Occorre inserire anzitutto i dati che riguardano i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della strada, come risultanti dal rendiconto approvato (o dal verbale di chiusura) 2019.
Circolare Ministero Interno n.14/2020
 
 
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Patti per l’attuazione delle sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza


Circolare dell'11 settembre 2020 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l’attuazione delle sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza
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martedì 8 settembre 2020

Equidi, aggressioni cani e avvelenamenti, in gazzetta le ordinanze

Il Ministero ha prorogato di dodici mesi tre importanti ordinanze in tema di tutela delle persone e degli animali. Sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n° 222 del 7 settembre 2020:
Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati
Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati
 
EQUIDI

Obiettivo dell’ordinanza è salvaguardare la salute e l’integrità fisica degli animali impiegati nelle manifestazioni popolari (palii, giostre e quintane) nonché l’incolumità dei fantini e degli spettatori.

La reiterazione nasce dalla volontà di completare il censimento delle manifestazioni a livello nazionale e la valutazione dei rischi nelle differenti tipologie di eventi, realizzabile grazie alla raccolta delle schede tecniche compilate dai servizi veterinari delle ASL e inviate al Centro di referenza Nazionale per il Benessere Animale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia.

L’obiettivo è predisporre linee guida che permettano di organizzare le manifestazioni garantendo la corretta applicazione di norme di sicurezza che tengano conto dei fattori di rischio in base alla tipologia di animali e di percorso, ma anche in considerazione dell’addestramento dei cavalli e della capacità dei cavalieri. L’ordinanza ha sinora permesso di ridurre in maniera sensibile il numero di incidenti.

Consulta:
ORDINANZA 10 agosto 2020
Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati
 
AGGRESSIONI CANI

Dal 2009 le ordinanze ministeriali e il decreto (DM 26 novembre 2009), che hanno definito i contenuti dei percorsi formativi per i proprietari di cani, hanno incrementato la diffusione della cultura del possesso responsabile precisando obblighi e compiti e rappresentando così un passo avanti nella tutela delle persone e degli animali. Negli ultimi anni gli episodi di aggressione da parte di cani, soprattutto in ambito domestico, sono stati purtroppo numerosi e hanno spesso coinvolto bambini con esiti tragici. L’obiettivo principale dell’ordinanza è pertanto la diffusione di un rapporto interspecifico fondato sull’acquisizione di conoscenze su base scientifica e finalizzato al benessere dei cani, alla crescita culturale, alla responsabilizzazione dei proprietari e alla prevenzione dei rischi per l’uomo.
Consulta:
ORDINANZA 10 agosto 2020
Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani
 
BOCCONI AVVELENATI

Il fenomeno degli avvelenamenti è un problema di sanità e incolumità pubblica: oltre a rappresentare un rischio per animali domestici e selvatici, costituisce un grave pericolo per l’ambiente e per l’uomo, in particolare per i bambini. La disseminazione incontrollata di esche e sostanze tossiche è utilizzata, soprattutto in alcune aree del Paese e in alcuni periodi dell’anno, come strumento doloso per uccidere animali vaganti. Il Ministero ha così emanato ordinanze fin dal 2008, prorogate e modificate negli anni armonizzando il testo con la normativa nazionale e comunitaria, che oggi rappresentano un valido strumento per controllare e limitare atti criminosi. L’ordinanza mantiene le misure di prevenzione e controllo sull’uccisione di animali con uso improprio di sostanze tossiche e nocive reperibili in commercio anche a seguito dell’attivazione del “Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali” (2019), realizzato in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per la medicina forense veterinaria dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

Consulta:
ORDINANZA 10 agosto 2020
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati


Consulta le notizie di Cani, gatti e ..., le notizie di Sanità animale

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Linee guida trasporto pubblico e trasporto scolastico dedicato


Pubblicate le linee guida del trasporto pubblico e del trasporto scolastico dedicato

7 settembre 2020 - A questo link le linee guida del trasporto pubblico e del trasporto scolastico dedicato allegate al Dpcm del 7 settembre 2020.

Allegati

Dpcm_20200907_Allegati.pdf
 
 http://www.mit.gov.it

VOTAZIONI:C'è l' obbligo della mascherina nei seggi

Lunedì 7 Settembre 2020, ore 12:27
Le indicazioni del Viminale ai prefetti su misure di sicurezza e modalità di voto


Tutti gli elettori dovranno recarsi al voto muniti di mascherina e indossarla nel rispetto delle normative vigenti.

Lo ricorda la circolare n. 41 del 20 agosto scorso, inviata dal Viminale ai prefetti, con riferimento ad alcune raccomandazioni contenute nel Protocollo sanitario e di sicurezza, sottoscritto dai ministri dell'Interno e della Salute, per garantire la massima sicurezza e prevenzione dai rischi di contagio.

Analogo obbligo per i presidenti e gli scrutatori di seggio che dovranno sostituire il dispositivo ogni quattro - sei ore e tutte le volte che risulti inumidito, sporco o renda difficoltosa la respirazione.

Come indicato, inoltre, nell'articolo 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 103 "limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla nell'urna".

Diversa è la modalità prevista per le elezioni politiche suppletive che tiene conto delle caratteristiche antifrode delle relative schede di voto. Qui l’elettore dovrà consegnare direttamente la scheda al presidente di seggio o a uno scrutatore da lui delegato. Per tale operazione, è previsto l'uso dei guanti da parte del componente del seggio che inserisce la scheda nell'urna.


Speciale

Elezioni e referendum 2020

Link esterni
La circolare n. 41/2020

lunedì 7 settembre 2020

COVID-19, nuovo DPCM


Il premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo DPCM sul tema Covid in vigore dal 7 settembre 2020. Sono quasi nulle le differenze rispetto all’ultima firma di metà agosto. L’unica novità riguarda la possibilità di raggiungere un congiunto all’estero.

Il nuovo DPCM rimarrà in vigore fino al 30 settembre 2020.

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814) (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020)

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Requisiti aggiuntivi di accreditamento degli organismi di certificazione - 29 luglio 2020 [9445086]

 

VEDI ANCHE:
- ALLEGATO
- Comunicato stampa del 4 settembre 2020

[doc. web n. 9445086]

Requisiti aggiuntivi di accreditamento degli organismi di certificazione - 29 luglio 2020
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12 agosto 2020)

Registro dei provvedimenti
n. 148 del 29 luglio 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e l’avv. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO l’art. 42 del Regolamento, il quale prevede che i titolari e/o responsabili del trattamento possano aderire a meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché a sigilli e marchi di protezione dei dati (di seguito “meccanismi di certificazione”) al fine di dimostrare la conformità al Regolamento dei trattamenti da loro effettuati (cfr. cons. 100 del Regolamento);

CONSIDERATO, in particolare, che l’adesione a un meccanismo di certificazione rilasciato a norma dell’art. 42, del Regolamento può costituire un elemento di responsabilizzazione (c.d. accountability), in quanto consente ai titolari e/o ai responsabili del trattamento che vi aderiscono di dimostrare la conformità dei medesimi trattamenti ad alcune disposizioni o principi del Regolamento, o al Regolamento nel suo insieme (cfr. cons. 77 e 81, nonché artt. 24, par. 3, 28, par. 5, 32, par. 3 e 42, par. 2 del Regolamento);

VISTO che nell'ambito dell'istituzione di meccanismi di certificazione è previsto che gli organismi di certificazione (di seguito “OdC”), che rilasciano certificazioni a norma dell'art. 42, par. 5 del Regolamento, debbano essere accreditati, in base a quanto stabilito dall’art. 43, par. 1 del Regolamento, dall’autorità di controllo competente o dall'organismo nazionale di accreditamento, o da entrambi;

CONSIDERATO che lo scopo dell'accreditamento consiste nel fornire una dichiarazione autorevole in ordine alla competenza di un determinato organismo a svolgere un’attività di certificazione (cfr. cons. 15 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, di seguito “Regolamento (CE) n. 765/2008”) e che ciò consente di creare fiducia nel meccanismo stesso di certificazione;

VISTO che l’art. 2 septiesdecies del Codice attribuisce ad ACCREDIA, quale Ente unico nazionale di accreditamento istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, le funzioni di accreditamento degli OdC, ovvero di attestare che un determinato OdC sia qualificato a rilasciare le certificazioni ai sensi dell’art. 42, par. 5 del Regolamento in conformità a quanto previsto dall’art. 43, par. 1, lett. b) dello stesso;

CONSIDERATO che l’art. 43, par. 3 del Regolamento prevede che l’accreditamento degli OdC abbia luogo in base ai requisiti approvati dall’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 55 del Regolamento e che se l'accreditamento è effettuato dall'organismo nazionale di accreditamento ai sensi dell’art. 43, par. 1, lett. b) del Regolamento, i suddetti requisiti si aggiungono a quelli della norma tecnica EN-ISO/IEC 17065:2012 (di seguito “requisiti aggiuntivi”) ;

CONSIDERATO che l’autorità di controllo competente presenta al Comitato europeo per la protezione di dati (di seguito “Comitato”), ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del Regolamento, uno schema di requisiti “aggiuntivi” per l'accreditamento di un OdC;

VISTE le Linee guida 4/2019 in materia di accreditamento degli organismi di certificazione a norma dell’art. 43 del Regolamento, adottate il 4 giugno 2019, dal Comitato all’esito della relativa consultazione pubblica e preso atto degli orientamenti ivi resi in ordine all’interpretazione e all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 43 del Regolamento, volti a individuare un sistema di regole coerente e armonizzato per l’accreditamento degli OdC;

VISTO in particolare il quadro organico di riferimento per i requisiti di accreditamento, delineato nell’Allegato 1 alle citate Linee guida, che integra la norma tecnica EN-ISO/IEC 17065:2012 e fornisce le indicazioni necessarie al fine di armonizzare l’elaborazione di tali requisiti aggiuntivi da parte delle autorità di controllo nazionali;

TENUTO CONTO che queste ultime hanno facoltà di individuare ulteriori requisiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel predetto Allegato 1, purché gli stessi siano conformi al diritto nazionale (cfr. Allegato 1, Linee guida 4/2019, p. 14);

CONSIDERATO che l’art. 57, par. 1, lett. p) del Regolamento prevede che ciascuna autorità di controllo, sul proprio territorio, definisca e pubblichi i requisiti per l'accreditamento degli OdC, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento in combinato disposto con l’Art. 2-bis del Codice, il Garante è l’autorità di controllo competente ad approvare i predetti requisiti di accreditamento “aggiuntivi” aventi validità nazionale, nell’esercizio del potere conferitole ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. p) del Regolamento;

VISTO lo schema di “Requisiti di accreditamento “aggiuntivi” con riguardo alla norma EN-ISO/IEC 17065:2012 e in conformità dell'articolo 43, paragrafi 1, lettera b) e 3, del Regolamento generale sulla protezione dei dati” approvato dal Garante in data 14 maggio 2020 e sottoposto in data 15 maggio 2020 al Comitato per il prescritto parere (art. 43, par. 3 e art. 64, par. 1, lett. c), del Regolamento);

VISTE le osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 23 luglio 2020 (disponibile su https://edpb.europa.eu/) e comunicato al Garante dal Segretariato del CEPD il 25 luglio 2020;

RITENUTO, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 64, par. 7, del Regolamento, di aderire alle osservazioni contenute nel suddetto parere e di modificare lo schema di requisiti di accreditamento in conformità a tali osservazioni, dandone comunicazione alla presidente del Comitato;

RITENUTO quindi ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. p), del Regolamento di approvare i “Requisiti di accreditamento “aggiuntivi” con riguardo alla norma EN-ISO/IEC 17065:2012 e in conformità dell'articolo 43, paragrafi 1, lettera b) e 3, del Regolamento generale sulla protezione dei dati”, opportunamente modificati alla luce del suddetto parere ed allegati al presente provvedimento del quale formano parte integrante;

VISTA la documentazione in atti:

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. p) del Regolamento approva i “Requisiti di accreditamento “aggiuntivi” con riguardo alla norma EN-ISO/IEC 17065:2012 e in conformità dell'articolo 43, paragrafi 1, lettera b) e 3, del Regolamento generale sulla protezione dei dati”, in allegato al presente provvedimento del quale formano parte integrante;

b) ai sensi dell’art. 64, par. 7 del Regolamento comunica alla presidente del Comitato il presente provvedimento, che recepisce i rilievi formulati nel parere richiamato in premessa;

c) invia copia della presente deliberazione all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

https://www.garanteprivacy.it

Sicurezza urbana - Decreto videosorveglianza, posticipati al 15 ottobre i termini per accedere ai finanziamenti


E’ posticipato al 15 ottobre 2020 il termine per la presentazione da parte dei Comuni alle Prefetture delle richieste di ammissione ai finanziamenti per sostenere gli oneri relativi all’installazione dei sistemi di videosorveglianza ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 ( pubblicato in G.U n. 161 del 27 giugno 2020). La proroga del termine – originariamente previsto per lo scorso 30 giugno – è disposta da un apposito emendamento all’art. 17 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Le risorse complessivamente a disposizione per l’anno 2020 sono pari a 17 milioni di euro.
Il decreto del 27 maggio scorso fissa, all’articolo 2, i requisiti necessari per la richiesta di accesso al finanziamento, a partire dalla previa approvazione del progetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Si ricorda, inoltre, che i Comuni devono presentare le richieste di ammissione al finanziamento alla Prefettura territorialmente competente utilizzando, a pena di irricevibilità, il modello allegato A) al decreto.
Si segnala infine che possono essere presentati progetti già proposti per le annualità precedenti e non finanziati ovviamente riportati nella apposita modulistica prevista dal citato decreto del 27 maggio per l’annualità 2020.

Clicca qui per il testo del decreto 27 maggio 2020
Clicca qui per l’allegato A Modulo per la presentazione della richiesta di finanziamento
 
ANCI.IT

martedì 1 settembre 2020

La targa prova non serve più a nulla

Secondo i giudici della Cassazione civile  la targa prova non si può più usare sulle auto immatricolate e quindi officine e  soprattutto concessionarie di auto usate  o in conto vendite dovrebbero chiudere.



Civile Sent. Sez. 3 Num. 17665 Anno 2020
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: POSITANO GABRIELE
Data pubblicazione: 25/08/2020

SENTENZA
sul ricorso 19582-2018 proposto da:
ALLIANZ SPA ,in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,
presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
ANTONIO SPADAFORA;
- ricorrente -
contro
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC COOP , in
persona del suo Procuratore Speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 55,
presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MARIA CORBO',
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FEDERICO MARIA CORBO';
- controricorrente -
nonchè contro
GARAGE PARISE DI PARISE A A & C SAS , BONATO SERENA,
MUTTA MATTIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1361/2018 del TRIBUNALE di
VICENZA, depositata il 23/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MARA AVERSA;
udito l'Avvocato FILIPPO MARIA CORBO';

FATTI DI CAUSA
1. Serena Bonato evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di
Vicenza, Mattia Mutta, Garage Parise s.a.s., Cattolica Assicurazioni
S.p.A. e Allianz Subalpina S.p.A., per ottenere il risarcimento dei
danni subiti in occasione del sinistro dell'8 marzo 2003, verificatosi
mentre l'attrice era trasportata all'interno dell'autovettura di proprietà
di Mutta, condotta da Andrea Parise, addetto all'autofficina della
concessionaria Subaru di Vicenza, Garage Parise s.a.s., e assicurata
con Cattolica Assicurazioni S.p.A.. Esponeva che il conducente si era
posto alla guida dell'autovettura per verificare l'esistenza di un
problema meccanico segnalatogli dal proprietario e aveva perso il
controllo dell'auto. A seguito dell'impatto il conducente, Andrea Parise,
decedeva, mentre l'attrice Serena Bonato e il proprietario del veicolo,
Mattia Mutta, riportavano lesioni personali. Aggiungeva che il
conducente, prima di porsi alla guida dell'autovettura, aveva prelevato
e posto sulla parte posteriore dell'autovettura la "targa prova" di
proprietà di Garage Parise e assicurata per la responsabilità civile con
Allianz Subalpina S.p.A.
2. Si costituivano Garage Parise e Cattolica Assicurazioni sostenendo che
a causa dell'apposizione della "targa prova" avrebbe dovuto
rispondere delle conseguenze del sinistro Allianz S.p.A, che garantiva
per la responsabilità civile la predetta targa.
3. Si costituiva quest'ultima compagnia contestando i fatti e, in
particolare, la circostanza che il conducente Parise avesse
effettivamente applicato la "targa prova". In ogni caso, deduceva la
responsabilità esclusiva di Cattolica Assicurazioni, assicuratore
dell'autovettura di proprietà di Mutta.
4. Il Giudice di pace di Vicenza, con sentenza del 5 aprile 2010,
condannava la Garage Parise s.a.s., proprietaria della targa prova,
Allianz Subalpina S.p.A., quale assicuratore della predetta targa, e
rigettava le domande proposte, nei confronti di Cattolica Assicurazioni
Cooperativa, che garantiva il veicolo Subaru e nei confronti di Mattia
Mutta, per difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo.
5. Con atto di citazione del 15 settembre 2010, Allianz S.p.A.
interponeva appello avverso tale sentenza deducendo che la "targa
prova" non era stata rinvenuta nell'immediatezza del sinistro, ma in
un secondo momento ed ai margini di una scarpata con conseguente
esclusiva responsabilità dell'assicuratore dell'autovettura. Si
costituiva, sia Cattolica Assicurazioni, contestando l'impugnazione, sia
Garage Parise, che concludeva per il rigetto e, in subordine, per la
condanna di Cattolica a manlevarla e, sotto tale profilo, spiegava
appello incidentale.
6. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 23 maggio 2018, in parziale
accoglimento dell'appello, applicava sulla somma dovuta in linea
capitale da Allianz S.p.A. gli interessi con decorrenza dal 14 giugno
2010 e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannava Allianz a
tenere indenne la Garage Parise s.a.s. anche della somma relativa alle
spese di lite oggetto della condanna di primo grado, provvedendo sulle
spese processuali.
7. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Allianz S.p.A.
affidandosi a un unico motivo. La società Cattolica di Assicurazione-
Società Cooperativa, resiste con controricorso.
8. Il Procuratore generale deposita conclusioni scritte, chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
9. Entrambe le compagnie di assicurazione depositano memorie ex art.
378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso si deduce la violazione degli articoli 1 e 18 della legge 24
dicembre 1969 n. 990, dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione della
stessa legge, approvato con d.p.r. 24 novembre 1970 n. 973, oggi
articolo 122 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del
2005), nonché degli articoli 1 e 2 del d.p.r. n. 474 del 2001, in relazione
all'articolo 360, n. 3 c.p.c.
2. La compagnia, con il secondo motivo di appello, aveva dedotto che
l'impiego della targa di prova, non poteva considerarsi legittimo, nel caso
di specie, in quanto la stessa avrebbe potuto essere utilizzata solo da un
veicolo non ancora immatricolato. Il Codice della strada consentirebbe la
circolazione di veicoli non targati e quindi privi di carta di circolazione
solo in casi eccezionali e cioè quelli in cui la circolazione sia necessaria
per prove tecniche, costruttive o trasferimenti finalizzati all'acquisto. In
tali ipotesi, in luogo della carta di circolazione, e quindi della targa
ordinaria, è possibile rilasciare una speciale autorizzazione
amministrativa cui consegue una targa, denominata "targa prova", che è
alternativa a quella ordinaria. In sostanza, la finalità della targa prova è
quella di consentire la provvisoria circolazione di un veicolo non ancora
immatricolato, e non quella di sostituire l'assicurazione di un mezzo già
esistente e già immatricolato, con quella del professionista titolare della
speciale autorizzazione amministrativa.
3. Il d.p.r. n. 474 del 2001 esclude l'obbligo di ottenere una carta di
circolazione, quando il veicolo circola per prove tecniche, sperimentali o
costruttive. L'art. 1, lett. A, B, C, D elenca una serie di soggetti cui tale
autorizzazione può essere rilasciata e l'inclusione tra tali soggetti delle
"officine di riparazione", va correttamente inteso con riferimento ai
soggetti che operano solo su veicoli non ancora immatricolati.
4. Per tali ragioni la Corte di legittimità nel 2016 ha precisato che il citato
d.p.r. solleva i soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate
dall'obbligo di munirsi della carta di circolazione dei veicoli, quando gli
stessi circolano per le citate ragioni di prova tecnica, sperimentale o
costruttiva, trasferimenti o ragioni di vendita o di allestimento. Da ciò si
desume che la targa prova riguarda soltanto due categorie: i veicoli non
ancora immatricolati e, quindi, privi di carta di circolazione, e i veicoli sui
quali siamo stati applicati dispositivi di equipaggiamento che richiedano
l'aggiornamento della carta di circolazione. Anche l'ordinanza n. 19432
del 2010 della S.C, richiamata del giudice di appello, affermerebbe
implicitamente che, in presenza di una targa ordinaria, non è possibile
utilizzare la targa di prova. Negli stessi termini, Cass. 22 novembre 2004
n. 21956 e la dottrina. Sulla base di tali elementi non sarebbe
condivisibile il ragionamento del giudice di secondo grado, secondo cui la
targa prova è collegata alla specifica qualificazione del titolare
dell'autorizzazione, quale guidatore competente, incaricato di svolgere le
attività di prova, verifica e vendita indicate dalla norma. Al contrario, la
targa prova sarebbe riferibile ai veicoli e non agli utilizzatori dei veicoli,
poiché in quest'ultimo caso sarebbe necessaria una diversa polizza di
assicurazione per la responsabilità civile, derivante dall'esercizio delle
attività di costruttore, concessionario o commerciante di autoveicoli,
come pure quella di autoriparatore. Dall'articolo 1 non sarebbe possibile
evincere che la circolazione in prova di un veicolo pronto per essere
commercializzato comporterebbe maggiori rischi rispetto ad una
circolazione ordinaria.
5. Il ricorso è fondato.
6. E' opportuno delineare il quadro normativo di riferimento, quello
giurisprudenziale, le prassi applicative e le indicazioni ministeriali sul
tema specifico oggetto del ricorso.
7. Ai sensi del primo comma dell'art. 127 Cod. Ass., il certificato di
assicurazione che le imprese devono rilasciare deve indicare: a) la
denominazione e sede dell'assicuratore; b) il nome o la denominazione
ed il domicilio o la sede del contraente; c) il tipo del veicolo; d) i dati
della targa o, se non prescritta, i dati di identificazione del telaio e del
motore; e) il periodo di assicurazione; f) il numero del contratto di
assicurazione.
8. Il contenuto del certificato di assicurazione è previsto dall'art. 9 del
D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973, il cui secondo comma stabilisce che il
certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di
dimostrazione per la vendita, a norma dell'art. 63 del d.P.R. 15 giugno
1959 n. 393 (oggi DPR 474/01), deve contenere, in sostituzione dei dati
indicati nella lettera d) del precedente comma, i dati della targa di prova.
9. Nella vigenza della L. n. 990/1969 la giurisprudenza di questa Corte
aveva affermato che "in base al combinato disposto dell'art. 1 I. 24
dicembre 1969 n. 990 (il quale stabilisce, con una norma di carattere
generale e senza eccezioni, l'obbligo dell'assicurazione per la
responsabilità civile per i veicoli a motore senza guida di rotaie in
circolazione su strade di uso pubblico (o su aree a queste equiparate) e
dell'art. 9 del regolamento di esecuzione alla legge stessa approvato con
d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973 (il quale stabilisce che i veicoli che
circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita
debbono contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d, i dati
della targa prova), anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti
all'obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la stipulazione di una
polizza sulla targa prova, la quale assicura qualsiasi veicolo in
circolazione con quella targa (trasferibile, ai sensi dell'art. 66, comma 5,
cod. strada, da veicolo a veicolo)" (Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n.
8009; in senso conforme Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1992 n. 2332).
10. L'art. 1 L. n. 990/1969 è stato, poi, abrogato dal d. Igs. n.
209/2005, ma il suo contenuto è stato recepito dall'art. 122 Cod. Ass.;
l'art. 9 del d.P.R. n. 973/1970 è tuttora in vigore.
11. L'art. 2 del citato DPR prevede che il veicolo - ove ne sussistano i
presupposti - può circolare su strada a condizione che esponga
posteriormente la targa di prova.
12. Il Regolamento non disciplina l'obbligo di copertura assicurativa del
veicolo che circoli con targa di prova, ma deve darsi continuità
all'orientamento precedente riguardo alla necessità che il veicolo sia
assicurato per la responsabilità civile, in considerazione del fatto che è
immutato il dato normativo alla luce del quale questa Corte aveva
affermato che anche i veicoli circolanti in prova debbono essere
assicurati per la responsabilità civile.
13. E l'assicuratore sarà obbligato a risarcire i danni subiti dai terzi
anche qualora «l'incidente da cui sia derivato il danno si sia verificato ad
opera di veicolo circolante con targa di prova ma per uno scopo diverso
da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la vendita)
poiché tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore ed
assicurato, non incidendo sulla esistenza del rapporto assicurativo, né
costituendo una eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca
direttamente nei confronti dell'assicuratore, salva la rivalsa di questo
verso l'assicurato a norma dell'art. 18, comma 2, della legge n. 990 del
1969» (Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8009).
14. La circolazione con targa di prova è attualmente disciplinata dal
Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474,
recante "Regolamento di semplificazione del procedimento di
autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli" e dall'art. 98 del
Codice della Strada (parzialmente abrogato dall'art. 4 del DPR
24.11.2001, n. 474). L'art. 254 del Regolamento di attuazione del Codice
della Strada (che disciplinava peraltro la circolazione con targa di prova)
è stato abrogato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
15. Tale ultimo decreto prevede che possano circolare su strada, senza
carta di circolazione, i soli veicoli che vengano autorizzati dal Ministero
delle infrastrutture e trasporti, per esigenze connesse con prove
tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche
per ragioni di vendita o di allestimento. Le categorie di soggetti che
possono essere autorizzati sono quattro:
• i costruttori di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, i
concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti
autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano
attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora
immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non
superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli
enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni
su veicoli;
• i costruttori di carrozzerie e di pneumatici;
• i costruttori di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a
motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o
dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di
circolazione (ai sensi dell'articolo 236 del regolamento di
attuazione del Codice della Strada, DPR 16 dicembre 1992, n.
495), i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e
agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti
con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
• gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per
proprio conto.
16. L'autorizzazione alla circolazione di prova, in base al comma IV
dell'art. 1 del DRP del 2001, viene rilasciata per un solo anno, ed è
utilizzabile per la circolazione di un unico veicolo per volta, e va tenuta a
bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione
medesima, oppure un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero
un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare
dell'autorizzazione. Il veicolo, munito dell'autorizzazione, espone
posteriormente una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo.
17. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite degli
Uffici Provinciali della Motorizzazione, regolamenta la messa su strada dei
veicoli con l'obbligo dell'effettiva realizzazione delle finalità previste dalla
legge, che sono quelle concernenti: prove tecniche, prove costruttive,
prove sperimentali, trasferimenti, dimostrazioni, allestimenti, pubblicità.
18. Sulla vettura impegnata nella circolazione temporanea, possono
essere trasportati eventuali lavoratori dipendenti, impegnati in operazioni
di prova, qualora l'autorizzazione sia stata richiesta per scopi tecnici. Se
l'autorizzazione concerne la messa in strada di un'auto nuova, sono
ammessi a bordo anche gli eventuali acquirenti.
19. L'autorizzazione deve essere accompagnata da una polizza
assicurativa RCA. Entrambi i documenti non devono essere scaduti
(l'autorizzazione alla targa prova e il contratto di assicurazione: Cass. n.
27046 del 25 ottobre 2018, secondo cui la circolazione di un veicolo con
targa prova scaduta rende priva di effetti la copertura per la
responsabilità civile sulla stessa targa prova, ancora vigente).
20. L'articolo 9 del DPR 24 novembre 1970, n. 973 (Regolamento di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti) prevede, infatti, che il certificato di
assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di dimostrazione
per la vendita, deve contenere, in sostituzione dei dati della targa di
riconoscimento, quelli della targa prova.
21. Pertanto, il certificato di assicurazione afferente ai veicoli che
circolano per dimostrazione finalizzata alla vendita, è strettamente
correlato alla targa di prova, e ne riporta i dati.
22. La questione centrale posta dalla società ricorrente riguarda la
possibilità di utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati,
secondo una prassi impiegata da concessionarie d'auto o meccanici, per
esigenze di prova tecnica o legate alla vendita.
23. La tematica è stata recentemente oggetto di una Nota del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno (Prot. n.
300/A/4341/18/105/20/3) del 30 maggio 2018, in risposta a quesiti posti
da Prefetture e Associazioni di categoria, con cui si chiedeva se fosse
possibile utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati, da
concessionarie d'auto o meccanici per esigenze di prova tecnica o legate
alla vendita.
24. Con un primo parere del 30 marzo 2018, il Ministero dell'Interno,
esaminando la richiesta della Prefettura di Arezzo, riguardo alla
possibilità di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati e, quindi
targati, ma sprovvisti di copertura assicurativa per la responsabilità
civile, ha desunto da alcune pronunzie della Corte di legittimità il
principio secondo cui la circolazione in prova può avvenire, nei limiti e
per i casi previsti dalla legge, "con veicoli non ancora immatricolati e,
pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli articoli
93, 110 e 114 del Codice della strada".
25. Poiché il d.p.r. del 2001 n. 474 aveva ridisegnato la disciplina del
rilascio della targa prova con l'obbligo di munire di carta di circolazione i
veicoli che circolano su strada per prove tecniche e dimostrative, la
finalità dell'istituto - secondo il Ministero- era quella di consentire a tali
veicoli di circolare, ma solo per le specifiche esigenze indicate dalla
norma, senza necessariamente essere immatricolati.
26. La circostanza che tra i soggetti che potevano richiedere
l'autorizzazione alla circolazione di prova erano inclusi anche gli esercenti
di officine di riparazione e di trasformazione, secondo la nota in oggetto,
non implicava affatto che il titolo autorizzativo in esame potesse anche
servire per la circolazione di veicoli immatricolati, ma non revisionati,
privi di assicurazione RCA. Si faceva il caso di un veicolo commerciale
nuovo, il cui allestimento venga modificato prima dell'immatricolazione,
con la necessità per l'officina di provare su strada il veicolo durante i
lavori di allestimento.
27. Aggiunge il Ministero che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione, non può circolare,
anche se dotato di targa prova (richiamando Cass. n. 26074 del 20
novembre 2013). Principio che sarà ribadito negli stessi termini da Cass.
n. 16310 del 2016. Da tale ultima pronunzia il Direttore generale del
dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno desumeva
che la circolazione in prova "può avvenire, per le specifiche modalità e ad
opera dei soggetti indicati nel d.p.r .... con veicoli non ancora
immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione".
28. Tre mesi dopo tale netta presa di posizione, con nota del 30
maggio 2018, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'Interno, rilevava che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli
immatricolati non corrispondeva alle finalità del dettato normativo che
"secondo la previsione dell'art. 98 CDS, come modificato ed integrato dal
DPR 474/2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di
prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa
di riconoscimento e di documenti di circolazione". Evidenziava, però, la
complessità della questione e la diversa posizione del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti. Tale ente, infatti, con precedente "nota prot.
4699/M363 del 4.2.2004, si era mostrato possibilista nel riconoscere
l'utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati".
29. Nella stessa nota del maggio 2018, il Ministero dell'Interno faceva
presente che "la questione era stata, perciò, oggetto di analisi congiunta
tra i due Dicasteri interessati ed ha trovato un costruttivo confronto
nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in cui si è convenuta la necessità di
sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato per valutare la
legittimità della prassi sopraindicata". Parere che, nelle more, non è
intervenuto.
30. Da ultimo, in data 14 febbraio 2019 è stato assegnato alla IX
Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni) l'esame di un disegno
di legge (A.C. n. 1365) di iniziativa parlamentare, titolato "Disposizioni in
materia di circolazione di prova dei veicoli". La proposta di legge di
modifica del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001,
n. 474, ha ad oggetto il "Regolamento di semplificazione del
procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli", che
ha sostituito la disciplina della circolazione di prova in precedenza
contenuta nell'art. 98 del Codice della Strada.
31. L'articolo 1 della proposta di legge prevede, per quello che qui
interessa, l'utilizzabilità dell'autorizzazione alla circolazione di prova per i
veicoli già immatricolati, anche se privi della copertura assicurativa ed
alle condizioni indicate nel comma IV dell'articolo 1 del succitato DPR.
32. Questa Corte, come si è detto, ha affrontato il tema della
compatibilità della targa prova con l'immatricolazione dei veicoli, nella
decisione menzionata nelle note ministeriali (Cass. Sez. 2, n. 16310 del
04/08/2016 - Rv. 640997 - 01) affermando che in tema di circolazione
stradale, l'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001 nel prevedere che la
circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, possa
avvenire in deroga al disposto di cui agli artt. 78, 93, 110 e 114 del
d.lgs. n. 285 del 1992, non include l'ipotesi di cui all'art. 80 del d.lgs.
cit., sicché non è consentita la circolazione, neppure in prova, di un
veicolo non presentato per la revisione.
33. La Corte, in quel caso, ha esaminato il problema solo
incidentalmente. Si trattava, infatti, di una opposizione davanti al Giudice
di Pace relativa alla contestazione della contravvenzione di cui all'art. 80,
comma 14, c.d.s. perché l'opponente circolava con un autocarro con
targa di prova, privo della prescritta revisione.
34. Secondo i ricorrenti, la disciplina della circolazione con targa di
prova conterrebbe una deroga al disposto dell'articolo 80 C.d.s., comma
14, che sanziona "chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione". Tesi disattesa dalla Corte secondo
cui, al contrario, "l'esegesi dell'articolo 1. d.P.R. n. 474/01 consente
dunque di concludere che la circolazione in prova può avvenire in deroga
al disposto degli articoli 78, 93, 110 e 114 C.d.s.; non in deroga al
disposto dell'articolo 80 del C.d.s., il quale vieta la circolazione con
veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione".
35. Da tale decisione è stata tratta la considerazione (menzionata nella
nota del Ministero dell'Interno del 30 marzo 2018) secondo cui
l'apposizione della targa di prova non contiene una deroga all'articolo 80
del Codice della strada, per quanto riguarda l'obbligo di revisione
periodica, se il veicolo è già stato immatricolato. Pertanto, la targa di
prova sarebbe utilizzabile solo se il veicolo non è ancora stato
immatricolato, mentre per l'auto che abbia già una targa ordinaria la
circolazione su strada è consentita solo se il veicolo è anche in regola con
la revisione periodica e se è coperto da assicurazione, diversa
dall'assicurazione della targa di prova.
36. Più di recente questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 10868 del 07/05/2018
- Rv. 648828 - 01) ha affermato che "la circolazione di prova, regolata
dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli che, in
presenza di tutti gli altri requisiti di legge, siano privi della carta di
circolazione, dovendo pertanto escludersi che la norma si applichi ai
veicoli che abbiano subito modifiche costruttive o funzionali, senza avere
superato la visita e la prova prescritte dall'art. 78 del codice della
strada".
37. In quel caso i ricorrenti avevano sostenuto che "ciò che conta,
perché sia legittima la circolazione senza carta di circolazione, è che la
circolazione sia avvenuta per esigenze connesse con prove tecniche,
sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di
vendita o di allestimento (art. 98 C.d.s.)", ad opera di soggetto munito
dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001.
38. La Corte ha, invece, ribadito quanto affermato due anni prima e
cioè che «in tema di circolazione stradale, l'art. 1 del d.P.R. n. 474 del
2001 nel prevedere che la circolazione con targa di prova,
individualmente autorizzata, possa avvenire in deroga al disposto di cui
agli artt. 78, 93, 110 e 114 del d.lgs. n. 285 del 1992, non include
l'ipotesi di cui all'art. 80 del d.lgs. cit., sicché non è consentita la
circolazione, neppure in prova, di un veicolo non presentato per la
revisione» (Cass. n. 16310/2016; conf. Cass. n. 19432/2010).
39. Da tale affermazione il decidente ha dedotto l'importante principio
secondo cui "la circolazione di prova è consentita a veicoli che non
incontrerebbero, al fine di poter circolare su strada, altro impedimento
che non sia quello della mancanza della carta di circolazione".
40. In quel caso, invece, l'impedimento sussisteva, perché si
pretendeva di legittimare la circolazione a fini di prova di un veicolo
allestito per competizioni sportive, oltre l'ambito in cui tale circolazione è
consentita ai sensi dell'art. 9, comma 4 bis, C.d.s. e questo sebbene l'art.
78 del C.d.s. preveda che i veicoli che abbiano subito modifiche delle
caratteristiche costruttive, per poter circolare, «devono essere sottoposti
a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri» (comma 1).
41. In definitiva, la targa prova costituisce una deroga e,
sostanzialmente "sana", la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di
immatricolazione, ma non "sana", né la mancanza di revisione (decisione
del 2016), né l'uso per competizioni sportive al di fuori dell'ambito in cui
tale circolazione è consentita (decisione del 2018). In entrambi i casi, il
presupposto è che non ci sia la carta di circolazione.
42. L'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile è, poi, previsto
dall' art. 193 per i veicoli a motore che vengano "posti in circolazione
sulla strada". La norma —a rigore- non fa riferimento specifico al
momento dell'immatricolazione, ma l'art. 93 del CdS prevede che gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbano essere muniti
di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i
trasporti terrestri.
43. La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa
immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla "messa in
circolazione", ma se l'auto è già in regola con i due presupposti (Carta di
circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo.
44. Il fatto che fra i soggetti abilitati a ricevere un'autorizzazione
provvisoria vi siano anche gli esercenti di officine di riparazione e di
trasformazione, si spiega con la circostanza che il legislatore ha inserito
anche tali soggetti, in quanto potrebbero avere l'esigenza di svolgere una
delle suddette attività, su un veicolo non munito di carta di circolazione
e, in tal caso, potrebbero impiegare l'autorizzazione provvisoria richiesta
e far circolare - eccezionalmente - tale veicolo con la targa prova
oppure, come nella esemplificazione contenuta nella nota ministeriale del
30 marzo 2018, nel caso di veicolo commerciale nuovo, il cui
allestimento venga modificato prima dell'immatricolazione, per cui, per
l'officina si presenti la necessità di testare su strada il veicolo, durante i
lavori di trasformazione.
45. Desumere dall'inserimento di tale categoria, quindi, la conclusione
che l'autorizzazione provvisoria è necessaria per permettere ai riparatori
di circolare con un veicolo che, di per sé stesso, può liberamente
circolare, essendo munito della carta di cui all'art. 93 cod. strada, appare
in contrasto con la finalità della targa prova.
46. L'apposizione di quest'ultima per la circolazione di un veicolo
munito di carta di circolazione realizza un risultato inutile per
duplicazione di polizze per cui si dovrebbe escludere l'operatività della
ordinaria assicurazione per la responsabilità civile. Inoltre, la tesi che qui
si contrasta potrebbe costituire profilo meritevole, solo ipotizzando che,
l'utilizzo di un veicolo già immatricolato, ma con targa prova, presenti un
contenuto di pericolosità, rispetto alla circolazione ordinaria, tale da
rendere del tutto sproporzionato l'elemento del rischio assicurato. In
sostanza, si dovrebbe sostenere che l'assicuratore per la responsabilità
civile obbligatoria ordinaria non avrebbe garantito quel veicolo se avesse
conosciuto l'utilizzo dello stesso anche per "prove tecniche, sperimentali
o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita
o di allestimento".
47. Ma tale problema non si pone, per siffatto assicuratore obbligatorio,
nel momento in cui si afferma il più lineare principio per cui la targa
prova e la relativa specifica assicurazione (diversa dalla r.c.) non
operano nel caso di veicolo cui sia stata rilasciata la carta di circolazione,
a seguito di regolare immatricolazione.
48. Tale veicolo, pertanto, godrà della normale polizza assicurativa
della quale è titolare il suo proprietario. Polizza che opera, normalmente,
quale che sia il conducente del veicolo assicurato e le cui eventuali
limitazioni soggettive, che dovessero essere previste nel contratto di
assicurazione — ad esempio, per soggetti inferiori ad una certa età o con
una anzianità di abilitazione alla guida ridotta - non potrebbero mai
escludere il diritto del terzo danneggiato all'indennizzo. Senza contare
che, notoriamente, fra i soggetti comunque autorizzati dall'assicuratore a
condurre il veicolo, anche nel caso di limitazioni contrattuali, vi sono
proprio i riparatori.
49. La disciplina normativa consente, quindi, di concludere che la
circolazione dei veicoli sprovvisti della carta di circolazione, cioè senza
targa, è comunque consentita, quando sia necessaria per prove tecniche,
sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita. In
queste ipotesi, in luogo della carta di circolazione, il veicolo necessita,
per circolare, di una specifica autorizzazione ministeriale, che può essere
attribuita unicamente a determinate categorie (titolari di officine,
concessionari, costruttori eccetera) e che consente il rilascio della "targa
prova". La finalità della norma è quella di permettere anche all'esercente
l'officina di riparazione di eseguire prove su strada al fine di verificare
l'efficacia degli interventi da lui effettuati.
50. Oltre al problema dell'ambito di operatività della targa prova, di cui
si è detto, la controversia pone la questione della operatività della
garanzia assicurativa. Per quanto si è detto in premessa, anche i veicoli
circolanti con targa prova sono soggetti all'obbligo di assicurazione,
atteso che l'articolo 122 Codice delle assicurazioni non prevede alcuna
eccezione. L'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione
con targa prova è stipulata, non dal proprietario del veicolo, ma dal
titolare dell'autorizzazione a circola con la suddetta targa. In questo caso
la polizza copre il rischio dei danni, con la particolarità che non si
riferiscono a quelli causati da un determinato veicolo, ma seguono la
targa e, cioè, coprono i danni che potrebbero essere determinati da tutti
veicoli sui quali è apposta, di volta in volta, la targa prova; ciò in quanto
la garanzia riguarda tale documento e non il veicolo.
51. Nell'ipotesi in esame, in cui un veicolo munito di carta di
circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria
assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione con
l'apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà
applicazione la garanzia del veicolo. Ciò in quanto la finalità della targa
prova non è quella di sostituire l'assicurazione del veicolo, con quella del
titolare dell'officina, ma quella —differente- di consentire la circolazione
provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non
muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la
responsabilità civile, che si trovino comunque a circolare per le esigenze
connesse con le prove tecniche.
52. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la
sentenza va cassata con rinvio, atteso che, il veicolo già targato, anche
se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non
può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente
su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova
presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere
concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che
l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che
non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni
derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa
prova, deve rispondere —ove ne ricorrono i presupposti- solo
l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova. A tali
accertamenti provvederà il giudice del rinvio.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa,
anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Vicenza
in persona di diverso magistrato.
Si dà atto del presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del
collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera a), del DPCM 8 marzo 2020;
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 6 marzo 2020