martedì 15 settembre 2020

Veicoli fuori uso

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119
Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (20G00137) (GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2020 
 
 DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119

Attuazione  dell'articolo  1  della  direttiva  (UE)  2018/849,   che
modifica la direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori  uso.
(20G00137)

(GU n.227 del 12-9-2020)
 

 Vigente al: 27-9-2020  

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare; l'articolo 14, comma 1, lettera a);
  Vista  la  direttiva  (UE)  2018/849,  che  modifica  la  direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
  Vista  la  direttiva  (UE)  2018/851,  che  modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti;
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
  Visto il decreto legislativo 23  febbraio  2006,  n.  149,  recante
disposizioni correttive ed  integrative  al  decreto  legislativo  24
giugno 2003, n. 209, recante attuazione  della  direttiva  2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale;
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  in  particolare
l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per  l'adozione
di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e  il  31
agosto 2020, che non siano scaduti alla data  di  entrata  in  vigore
della legge, sono prorogati di tre mesi,  decorrenti  dalla  data  di
scadenza di ciascuno di essi;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2020;
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 18 giugno 2020;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2020;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 
  1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 1:
  1)  alla  lettera  b),  le  parole  «dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle  seguenti:
«dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,»;
  2) alla lettera n), dopo le parole «parti non metalliche destinate»
sono aggiunte le seguenti: «al riciclaggio,»;
  3) alla lettera o), le parole «articoli 27, 28  o  33  del  decreto
legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli
208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;
  4) alla lettera p),  dopo  le  parole  «di  cui  alla  lettera  o),
autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche disgiuntamente,  per
le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla  Parte  quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e le parole «articoli
27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle
seguenti: «articoli 208 e 209 del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006»;
  5) alla lettera s), le parole «del decreto legislativo  n.  22  del
1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006»;
  6) alla lettera t), le parole «del decreto legislativo  n.  22  del
1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006»;
  b) all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo la parola  «reclamati»
sono aggiunte le  seguenti:  «come  disciplinati  dall'articolo  231,
comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
  c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole  «destinati  ai  musei,»
sono aggiunte le seguenti: «individuati come tali dalla normativa  di
settore,»;
  d) all'articolo 4, comma 1, le parole «delle attivita'  produttive»
sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;
  e) all'articolo 5, comma 1, la parola «ovvero» e' sostituita  dalla
seguente: «oppure» e le parole «consegna ad un  centro  di  raccolta»
sono sostituite dalle seguenti: «consegna ad un centro di raccolta di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato  con  uno  dei
produttori di autoveicoli»;
  f) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario,
dal   gestore   della   succursale   della   casa   costruttrice    o
dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari
alla radiazione dal PRA, e' gestito dai predetti soggetti,  ai  sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6,  comma  8-bis,  ai
fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.»;
  g) all'articolo 5, comma 2, le parole «al comma 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
  h) all'articolo 5, comma 3:
  1)  dopo  le  parole  «a  ritirare»  sono  aggiunte  le   seguenti:
«sull'intero territorio nazionale,»;
  2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I  produttori  si
dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure  di
selezione dei centri raccolta affiliati e  le  relative  informazioni
anagrafiche.»;
  i) all'articolo 5, comma 8, primo periodo, la  parola  «ovvero»  e'
sostituita dalle seguenti: «oppure, nel caso di cessione del  veicolo
per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma  1,  avviene  a
cura»;
  l) all'articolo 5, comma 9, le parole «Il titolare» sono sostituite
dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2,
lettera a), il titolare»;
  m) all'articolo 5, comma 10, le parole «registro di  entrata  e  di
uscita dei veicoli,  da  tenersi  in  conformita'  alle  disposizioni
emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono
sostituite dalle seguenti: «registro  unico  telematico  dei  veicoli
fuori  uso,  istituito  presso  il  centro  elaborazione  dati  della
Direzione  generale  per  la  motorizzazione  del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  da  tenersi  in  conformita'  alle
disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica,  da
adottare, su  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto
1988, n. 400.»;
  n) all'articolo 5, comma 14, le parole «5 febbraio  1997,  n.  22.»
sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152.»;
  o) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole «e'  previsto»  sono
sostitute dalle seguenti:  «sono  previsti»  e  dopo  le  parole  «di
raccolta» sono inserite  le  seguenti:  «o  sistemi  di  gestione  di
filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152»;
  p) all'articolo 6, comma 2:
  1) le parole «dall'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli
177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
  2) alla lettera a), le parole  «al  piu'  presto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro  dieci  giorni  lavorativi  dall'ingresso  del
veicolo nel  centro  di  raccolta»  e,  in  fine,  sono  aggiunte  le
seguenti: «anche nel caso in cui lo stesso veicolo non  fosse  ancora
stato cancellato dal PRA»;
  3) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) eseguire le
operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera  e),
consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della  loro
funzionalita',  al  fine  di  essere  reimpiegati  nel  mercato   del
ricambio.»;
  q) all'articolo 6, dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le  migliori  prestazioni
ambientali  e  l'efficienza  dei  centri  di  raccolta  convenzionati
attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione  ambientale
previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso,  ove  disponibile,
delle  certificazioni  ISO  9001  e  14001,  EMAS  o  altro   sistema
equivalente di gestione della qualita'  sottoposto  ad  audit  e  che
comprenda  anche  i  processi  di  trattamento  ed  il   monitoraggio
ambientale interno all'azienda.»;
  r) all'articolo 6, comma 4:
  1) le parole «la provincia» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
citta' metropolitana o la provincia»;
  2) le parole «27 del decreto legislativo n.  22  del  1997  ovvero»
sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo  n.  152
del 2006, oppure»;
  3) le parole «dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22
del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso articolo  208
del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
    s) all'articolo 6, comma 5:
  1) le parole «31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997»  sono
sostituite dalle seguenti: «214 e 216 del decreto legislativo n.  152
del 2006»;
  2) le parole «della  provincia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della citta' metropolitana o della provincia»;
  3) alla lettera b), le  parole  «5  febbraio  1997,  n.  22,»  sono
sostituite dalle seguenti «3 aprile 2006, n. 152,»;
  4) alla lettera b), le parole «31 del medesimo decreto  legislativo
n. 22 del 1997» sono sostitute  dalle  seguenti:  «214  del  medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006»;
  t)  all'articolo  6,  comma  6,  le  parole  «la  provincia»   sono
sostituite dalle seguenti: «la citta' metropolitana o la provincia»;
  u) all'articolo 6, comma 7, le parole «Le province» sono sostituite
dalle seguenti: «La citta' metropolitana o la provincia» e le  parole
«all'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISPRA»;
  v) all'articolo 6, comma 8:
  1) il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «L'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di trattamento  prevista  al  comma  1
dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e'
rilasciata agli impianti di  trattamento  disciplinati  dal  presente
decreto in conformita' a quanto disposto dal comma  12  del  medesimo
articolo  208  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  ed   e'
rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma 12.»;
  2) al terzo periodo le parole: «n. 761/01»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 1221/2009 (EMAS) o certificato UNI EN ISO 14001»  e  le
parole «per un periodo di otto anni» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
  z) all'articolo 6, comma 8-bis, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Tale deposito  e'  consentito  anche  in  aree  scoperte  e
pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di  liquidi
e gas e che abbiano integre le componenti destinate  alla  successiva
messa in sicurezza.»;
  aa) all'articolo 7, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico  dei
materiali  e  dei  componenti  non  metallici,  le  associazioni   di
categoria dei produttori dei veicoli, le  associazioni  di  categoria
delle  imprese  che  effettuano  la  raccolta  nonche'   quelle   che
effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni
delle  imprese  che  effettuano  recupero  di  energia  o  utilizzano
materiali e componenti non  metallici  in  qualita'  di  combustibile
solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare un accordo di  programma,  con
validita' triennale, atto al conferimento a sistemi  di  gestione  di
filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152.»;
  bb)  all'articolo  7,  comma  2-bis,  dopo  le  parole  «comunicano
annualmente» sono  aggiunte  le  seguenti:  «il  peso  effettivo  dei
veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso
del centro di raccolta e»;
  cc) all'articolo 8, comma 4, le parole «30, comma  1,  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi  dell'APAT»
sono sostituite dalle seguenti: «212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA»;
  dd) all'articolo  10,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole
«informazioni per la» sono aggiunte le seguenti: «messa in  sicurezza
e la»;
  ee) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per
ogni anno civile  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare comunica  alla  Commissione  europea,  per  via
elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2,
entro 18 mesi dalla  fine  dell'anno  per  il  quale  sono  raccolti,
utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4.  I  dati
sono  comunicati  secondo  il  formato  stabilito  dalla  Commissione
europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo  1-quinquies,  della
direttiva  2000/53/CE  e  sono  accompagnati  da  una  relazione   di
controllo della qualita'. Il primo periodo di comunicazione ha inizio
il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione
che ne stabilisce il formato per la trasmissione.»;
  ff) all'articolo 11, comma 2, la parola «APAT» e' sostituita  dalla
seguente: «ISPRA»;
  gg) all'articolo 11, il comma 3, e' sostituito  dal  seguente:  «3.
Fino al  termine  di  piena  operativita'  del  Registro  elettronico
nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis  del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  i  soggetti  che
effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto  e  di  trattamento
dei  veicoli  fuori  uso  e  dei  relativi  componenti  e   materiali
comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli  fuori  uso  ed  ai
pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i
dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti  ed
avviati al reimpiego, al riciclaggio e al  recupero,  utilizzando  il
modello unico di  dichiarazione  ambientale  di  cui  alla  legge  25
gennaio 1994, n. 70.»;
  hh) all'articolo 11, comma 4, la parola «APAT» e' sostituita  dalla
seguente: «ISPRA»;
  ii) all'articolo 12, comma  1,  primo  periodo,  le  parole  «delle
attivita'  produttive,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dello
sviluppo economico»;
  ll) all'articolo 13, il comma 7 e'  sostituito  dal  seguente:  «7.
Chiunque non effettua la  comunicazione  prevista  dall'articolo  11,
comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto e' punito con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000  euro.  Nel
caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica
altresi' la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da  due  a
sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto  o  inesatto
puo' essere rettificata o completata entro e non oltre il termine  di
sessanta giorni dalla data di presentazione prevista  per  la  stessa
comunicazione.»;
  mm) all'articolo 15, comma 2, le parole «27 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «208  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
  nn) all'articolo  15,  comma  4,  le  parole  «La  provincia»  sono
sostituite dalle seguenti: «La citta' metropolitana o la provincia»;
  oo) all'articolo 15, comma 6:
  1) le parole «28 del decreto  legislativo  n.  22  del  1997»  sono
sostituite dalle seguenti: «208  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152»;
  2) le parole «761/01» sono sostituite  dalle  seguenti:  «1221/2009
(EMAS) o certificati UNI EN ISO 14001»;
    pp) all'articolo 15, comma 7:
  1) dopo le parole «di ricambio» sono aggiunte le seguenti: «di  cui
all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis),»;
  2) dopo  le  parole  «del  veicolo  fuori  uso»  sono  aggiunte  le
seguenti: «effettuate in un centro di raccolta autorizzato»;
  3) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il  gestore  del
centro di raccolta garantisce la  tracciabilita',  con  l'indicazione
sui  documenti  di  vendita,  dei  ricambi   matricolati   posti   in
commercio.»;
  qq) all'articolo 15, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.  Le
parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti  dal
trattamento del veicolo fuori uso sono  cedute  solo  agli  esercenti
attivita'  di  autoriparazione  per  essere  riutilizzate.   Ciascuna
impresa di autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita' e  la
funzionalita'.»;
  rr) all'Allegato I, punto 1.1.1., la lettera a) e' abrogata;
  ss) all'Allegato I, il punto 1.1.2.  e'  sostituito  dal  seguente:
«1.1.2. Il centro di raccolta  e  l'impianto  di  trattamento  devono
essere ubicati in aree compatibili con la  disciplina  dei  piani  di
bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui
agli articoli dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152.»;
  tt) all'Allegato I, punto 2.1, dopo la lettera f), e'  inserita  la
seguente: «f-bis) adeguato sistema di pesatura per  i  veicoli  fuori
uso in ingresso al centro di raccolta.».

                               Art. 2
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali
 
  1. I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla  disposizione
di cui all'Allegato I, punto  2.1,  lettera  f-bis),  introdotta  dal
presente decreto, entro il 31 dicembre 2020. Qualora tale adeguamento
non fosse possibile nel termine previsto, l'autorita'  competente  al
rilascio  dell'autorizzazione  puo'  concedere,  per  un  periodo  di
ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura  alternativi
anche esterni al centro di raccolta.
  2. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera m), e' adottato entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.  Fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  predetto  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni   previste
all'articolo 264 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495.

                               Art. 3
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I  soggetti  pubblici
interessati  provvedono  ad  attuare  le  disposizioni  del  presente
decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 3 settembre 2020
 
                             MATTARELLA
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei
 
                                  Costa,  Ministro  dell'ambiente   e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico
 
                                  De    Micheli,    Ministro    delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
 
 Visto, il Guardasigilli: Bonafede