Schema di DECRETO
LEGISLATIVO sulle modifiche alla disciplina generale della conferenza di
servizi e dello sportello unico per le attività produttiveApprovato
in via preliminare nel Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 - Il
testo non è definitivo e sarà presto sottoposto all'esame parlamentare
ed alla approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri per poi
essere pubblicato in G.U..
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Schema di DECRETO LEGISLATIVO
TITOLO I
Disciplina generale della conferenza di servizi
Art. 1
(Modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi)
1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 14
(Conferenze di servizi)
1.
La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta
dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra
amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato,
quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero
in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste
dall’articolo 14-bis o con modalità diverse, definite
dall’amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi
decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di
più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori
di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia
subordinata a distinti atti di assenso, comunque denominati, di
competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di
servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle
amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi
preliminare può essere indetta dall’amministrazione competente, per
progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni
e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, corredata, in
assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine
di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri
atti di assenso, comunque denominati. In tal caso, la conferenza si
conclude entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi
costi sono a carico del richiedente. La conferenza si svolge sulla base
degli atti e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nelle fasi successive del procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle
procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico,
la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare, al fine di
indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti
nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità
sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter. La conferenza è indetta non
oltre dieci giorni dall’esito della verifica documentale, di cui
all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si
conclude entro il termine di conclusione del procedimento, di cui
all’articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Restano
ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a
valutazione di impatto ambientale di competenza statale, nonché la
speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di
valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di
preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi.
Art. 14 – bis
(Conferenza semplificata)
1.
La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in
forma semplificata e in modalità asincrona salvo i casi di cui ai commi 6
e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste
dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2.
La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente, entro cinque
giorni dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della
domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine comunica
alle altre amministrazioni interessate:
a) l’oggetto della
determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione
ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;
b) il
termine tassativo, non superiore a venti giorni, entro il quale le
amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o
chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti
già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta non
determina la sospensione né l’interruzione del termine di cui alla
lettera e);
e) il termine perentorio, comunque non superiore a
sessanta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento . Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei
cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui
all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è
fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in
modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera e), fermo restando
l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Entro il termine perentorio di cui al comma 2,
lettera e), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali
determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di
assenso o dissenso e indicano in quest’ultimo caso le modifiche
necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono
relative a un vincolo normativo ovvero discrezionalmente apposte per la
migliore tutela dell’interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in
cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione
di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva
dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché
quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per
l’assenso reso, ancorché implicito.
5. Scaduto il termine di cui
al comma 2, lettera e), l’amministrazione procedente adotta, entro
cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della
conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora abbia
acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre
amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni
eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del
superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di
apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga
superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo
termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che
produce l’effetto del rigetto della domanda.
6. Fuori dei casi di
cui al comma precedente, l’amministrazione procedente, ai fini
dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza
in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter.
7. Ove
necessario, in relazione alla particolare complessità della
determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comunque
procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai
sensi dell’articolo 14-ter; in tal caso indice la conferenza comunicando
alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b)
del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi sessanta giorni.
L’amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e
in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o
del privato interessato; in tal caso la riunione ha luogo nella data
previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2.
Art. 14 – ter
(Conferenza simultanea)
1.
La riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in
modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi
dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera d), con la partecipazione
contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti
delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si
concludono non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della
riunione di cui al comma 1, fermo restando l’obbligo di rispettare il
termine finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o
amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico
soggetto abilitato èd esprimere definitivamente e in modo univoco e
vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le
decisioni di competenza della conferenza .
4. Ove alla conferenza
partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni
statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere
definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le
predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per
determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di
amministrazioni periferiche, dal dirigente del relativo ufficio
territoriale dello Stato. Ferma restando l’attribuzione del potere di
rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali
possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1,
prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere
al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. Ciascuna amministrazione regionale e locale
definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante
unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello
territoriale di governo nonché l’eventuale partecipazione di questi
ultimi ai lavori della conferenza.
6. All’esito dell’ultima
riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2,
l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai
rappresentanti delle amministrazioni. Si considera acquisito l’assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia
partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando alla riunione non
abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso
non motivato.
Art. 14 – quater
(Decisione della conferenza di servizi)
1.
La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata
dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a
ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono
sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza
possono chiedere con congrua motivazione all’amministrazione procedente
di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, purché abbiano partecipato, anche per il
tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 14-ter,
alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.
3. In
caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è
immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle
posizioni prevalenti , l’efficacia della determinazione è sospesa ove
siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo
14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi
previsti.
Art. 14 – quinquies
(Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)
1.
Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza,
entro 10 giorni dalla sua adozione, le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità
possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a
condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato
dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro
competente.
2. Possono altresì proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e
Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante
alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in
seno alla conferenza.
3. La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
4.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non
posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione
dell’opposizione, una riunione con la partecipazione delle
amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre
amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale
collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa, che
sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza
con i medesimi effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi
abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e Bolzano, e l’intesa non venga raggiunta nella
riunione di cui al comma precedente, può essere indetta, entro i
successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le
medesime modalità e allo stesso fine.
6. Qualora all’esito delle
riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un’intesa tra le
amministrazioni partecipanti, l’amministrazione procedente adotta una
nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora
all’esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni
dallo svolgimento della riunione, l’intesa non sia raggiunta, la
questione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la
partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate. La questione è posta all’ordine del giorno della prima
riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine
per raggiungere l’intesa. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga
l’opposizione, la determinazione motivata di conclusione della
conferenza acquisisce definitivamente efficacia.
7. Restano ferme
le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
TITOLO II
Disposizioni di coordinamento con le discipline
settoriali della conferenza di servizi
Art. 2
(Modifiche al Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al comma 3 nell’alinea le parole “direttamente o tramite conferenza di servizi” sono soppresse;
2)
al comma 3, lettera g) , le parole “, fermo restando che, in caso di
dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, si procede ai sensi del medesimo codice” sono soppresse;
b) all’articolo 20:
1) al comma 3 :
a) le parole da “, acquisisce” a “normativa vigente” sono sostituite dalla seguente: “e”;
b)
è aggiunto in fine il seguente periodo “Qualora sia necessario
acquisire più atti di assenso, comunque denominati, resi da
amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
2) il comma 5-bis è abrogato;
3)
al comma 6 le parole “comma 5-bis” sono sostituite dalle seguenti:
“medesimo comma” e le parole “da 14 a 14-ter” sono sostituite dalle
seguenti: “14 e seguenti”;
4) al comma 8 le parole “al comma 9”
sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241”;
5) il comma 9 è abrogato.
Art. 3
(Modifiche alla disciplina dello Sportello
unico per le attività produttive)
1.
All’articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il secondo periodo è soppresso.
2. All’articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppresse le parole “ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3”;
b)
al comma 3, le parole “può indire” sono sostituite dalla seguente
“indice” e le parole da “anche su istanza” fino a “discipline regionali”
sono soppresse;
c) il comma 4 è abrogato;
d) al comma 6, le parole “a 14-ter” sono sostituite dalle seguenti “a 14-quinquies”.
Art. 4
(Modifiche alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale)
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59:
a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 5, l’ultimo periodo è soppresso.
Art. 5
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9, comma 2, le parole “degli articoli 14 e seguenti ” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 14”;
b)
all’articolo 29-quater, comma 5, le parole “14, 14-ter, commi da 1a 3 e
da 6 a 9, e 14-quater” sono sostituite dalle seguenti: “14 e 14-ter” ;
c) all’articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole “istruttoria eventualmente” sono soppresse;
d) all’articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole “comma 3” sono soppresse.
Art . 6
(Disposizioni di coordinamento con la disciplina
in materia di autorizzazione paesaggistica)
1.
Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono
l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua
la comunicazione di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all’amministrazione
competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa
dall’amministrazione procedente, sia al sovrintendente che deve
esprimere il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
2. Nel caso in cui l’amministrazione
procedente sia competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica,
la documentazione di cui all’articolo 14- bis, comma 1, lettera b),
della legge n. 241 del 1990, come modificato dal presente decreto,
include la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento
da trasmettersi al soprintendente ai sensi dell’articolo 146, comma 7,
del decreto legislativo n. 42 del 2004.
3. Il sovrintendente
esprime comunque il parere di cui all’articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 entro il termine di cui all’articolo
14-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990, come
modificato dal presente decreto, che in questo caso non può essere
inferiore a quarantacinque giorni.
Art. 7
(Disposizione transitoria)
1.
Nelle more del recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, in caso di affidamento di concessione di
lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata dal concedente
ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro
quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in
materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) . Quando la
conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso
al concedente il diritto di voto.
Art. 8
(Clausola generale di coordinamento)
1.
I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti
alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificati dal
presente decreto.