domenica 31 gennaio 2016

Carbone vegetale, nuova precisazione sull’utilizzo come colorante (E153)

In relazione alle richieste giunte da più parti sull’impiego nei prodotti alimentari del colorante E153, noto anche come carbone vegetale, si specifica che la normativa vigente non fissa per tale colorante una quantità massima d’impiego ma esso può essere utilizzato alla dose “quantum satis” secondo le buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore.
Nei diversi provvedimenti che disciplinano il settore, l’E153 come altre 15 sostanze è stato raggruppato ed indicato come Gruppo II: coloranti alimentari autorizzati quantum satis.
Di seguito una tabella riassuntiva:
Numero E e/o denominazioneSinonimiUsi consentitiUsi vietati
E153 e/o Carbone vegetaleNero vegetaleTutti gli alimenti indicati nell’allegato, Parte E del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, i formaggi aromatizzati non stagionati di cui alla categoria 01.7.1, le croste di formaggio commestibili di cui alla categoria 01.7.3, la mostarda di frutta di cui alla categoria 04.2.4.1, i prodotti da forno fini di cui alla categoria 07.2 etcTutti gli alimenti riportati nell’allegato, Parte A, tabella n. 2 del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, il burro, il formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato), il pane e prodotti simili, la pasta e gli gnocchi, gli zuccheri, i succhi e nettari di frutta, il sale, succedanei del sale, le spezie e miscugli di spezie,  il miele, il malto etc


venerdì 29 gennaio 2016

Cassazione: basta la consegna al portiere per provare che l'atto è arrivato al destinatario

Inviare una successiva raccomandata non è altro che un'ulteriore garanzia rispetto ad omissioni del portiere: non è necessaria la prova dell'effettiva consegna

di Valeria Zeppilli - Consegnare un atto a mani del portiere è operazione idonea di per sé ad assicurare che l'atto è pervenuto nella sfera del destinatario.

Del resto, se è accertato l'effettivo domicilio di quest'ultimo, la consegna deve considerarsi avvenuta a persona abilitata alla ricezione.

Di conseguenza, inviare una successiva raccomandata non è altro che un'ulteriore garanzia rispetto a omissioni da parte del portiere e non è necessaria la prova dell'effettiva consegna della stessa al destinatario.

Fonte: Cassazione: basta la consegna al portiere per provare che l'atto è arrivato al destinatario
(www.StudioCataldi.it)

Regolamento (CE) n.561/2006

Circolare n° 2/2016 - Decisione della Commissione che autorizza il Regno Unito a concedere deroghe all'applicazione dell'articolo 6 del Regolamento.

giovedì 28 gennaio 2016

Autovelox solo per fare "CASSA". Presentata Mozione contro gli abusi da parte dei comuni

Stamani si dovrebbe votare la mozione presentata dal Vice Presidente della Camera Simone Baldelli, contro gli abusi dei Comuni .....
Ad annunciarlo è stato lo stesso Baldelli sul social network (pagina pubblica facebook) e non sono mancate di certo le polemiche.Uno spettacolo esilarante, inusuale, ed  assolutamente da non perdere :) .
Vedremo, alla fine,  cosa ne uscirà fuori.


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  Atto Camera  

 Mozione 1-01085presentato daBALDELLI Simonetesto diGiovedì 17 dicembre 2015, seduta n. 538  
 La Camera,
 premesso che:
 l'uso degli autovelox per accertare il superamento dei limiti di velocità è diventato per molti enti locali, di fatto, uno strumento sicuro per garantirsi entrate supplementari destinate agli scopi più disparati, essendo tali apparecchiature assai di frequente utilizzate in modo subdolo dai comuni, non tanto a scopo preventivo o dissuasivo, quanto al puro scopo di multare il maggior numero di automobilisti ed aumentare in questo modo le entrate derivanti dalle sanzioni in favore dei bilanci degli enti;
 i limiti di velocità su diversi tratti stradali sono spesso discutibili e altalenanti, e la collocazione degli impianti di rilevazione automatica risulta talvolta arbitraria, se non, in qualche caso, persino pericolosa, poiché induce gli automobilisti a bruschi rallentamenti della velocità;
 la Corte Costituzionale (sentenza 113 del 2015) ha stabilito che gli strumenti tecnici di misurazione elettronica sono di dubbia funzionalità se non sono sottoposti a manutenzione e a verifiche periodiche e che «fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale»;
 a molte cattive prassi si contrappongono alcuni comportamenti di segno opposto, come quello messo in atto dal sindaco di Padova, che ha annullato decine di migliaia di sanzioni, provenienti da autovelox, ritenendo prima necessario procedere a una verifica della regolarità degli impianti;
 molti comuni, poi, per evitare il contraccolpo di impopolarità prodotto da queste condotte sulla popolazione residente, installano gli apparecchi di rilevazione automatica principalmente sui tratti delle strade statali che attraversano il loro territorio di competenza, in modo da poter colpire il maggior numero possibile di automobilisti di passaggio;
 secondo il codice della strada i comuni stessi dovrebbero inviare ogni anno una relazione telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno su quanto incassano con queste multe e destinare una quota del 50 per cento di queste entrate, provenienti da sanzioni comminate attraverso l'utilizzo degli autovelox, «alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno», come recita l'articolo 142 del codice della strada;
 entrambi i suddetti obblighi restano disattesi nella stragrande maggioranza dei casi e tale comportamento, come di recente ha sottolineato l'ACI, distrae una fondamentale quantità di risorse a voci come la manutenzione delle infrastrutture stradali o i controlli di sicurezza;
 attualmente non esistono sanzioni da poter applicare ai comuni che non rispettino queste previsioni normative, 
 impegna il Governo 
 a mettere fine al più presto a questo utilizzo distorto degli strumenti per la sicurezza degli automobilisti, che viene impropriamente finalizzato ad alimentare le entrate nelle casse dei comuni, e che, paradossalmente, proprio attraverso la sottrazione di somme importanti da destinare a scopi come la manutenzione stradale, lede in primo luogo la sicurezza stradale stessa dei cittadini, adottando iniziative normative per fare rispettare da parte dei comuni quanto disposto dal codice della strada sia in merito alla relazione telematica che i comuni stessi devono inviare ogni anno ai Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'interno, sia in ordine all'obbligo di destinare il 50 per cento di questi proventi delle multe alla sicurezza stradale, attraverso l'introduzione di un sistema di sanzioni, efficace ed immediatamente applicabile ai comuni che non adempiano agli obblighi previsti dalle norme in vigore.
 (1-01085) «Baldelli, Garofalo, Melilla, Catalano, Attaguile, Fauttilli, Rampelli, Pastorino, Palese, Abrignani, Biasotti, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Polverini, Squeri, Nizzi».

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AGGIORNAMENTO:
28.01. 2016 
MOZIONE APPROVATA

AGGIORNAMENTO:
31.01. 2016 

 

Revisione Veicoli 2016

di Roberto B. Brocato - 27/01/2016
Come ormai è per me consuetudine, all’inizio dell’anno in corso, sono solito pubblicare un articolo riguardante la revisione periodica dei veicoli, rendendo partecipi i giovani conducenti del fatto che i veicoli ed i rimorchi, ai sensi dell’art.80, del C.d.S., devono essere sottoposti a revisione, sia per la sicurezza della circolazione sia per combattere l’inquinamento atmosferico.

La revisione, principalmente, è effettuata dagli Uffici Provinciali del D.T.T. (ex motorizzazione o ex M.C.T.C) ma, anche, da quelle imprese, esercenti l’attività di autoriparazione (ad es. meccanici, carrozzieri, elettrauto ecc…), anche con carattere strumentale o accessorio, cui è stata concessa, con apposito decreto, la concessione quinquennale e che sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali, delle attrezzature e dei locali idonei ed il cui titolare o, in sua vece, il responsabile tecnico, deve essere in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dal regolamento del C.d.S.

La revisione, a seconda dei veicoli, può essere: quadriennale, biennale ed annuale.

Cominciamo, allora, a vedere quelli che, per la loro potenziale pericolosità, devono essere sottoposti a revisione annuale:
- gli autobus (con più di 9 posti compreso il conducente);
- i filobus;
- le autocaravan e gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t.;
- le autovetture e autoveicoli di categoria M1 in servizio di linea;
- i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- i carrelli appendice;
- gli autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (es. taxi);
- le autoambulanze ed i veicoli atipici.
In questo caso la revisione dovrà essere effettuata nell’anno successivo a quello di prima immatricolazione e, successivamente, ogni anno, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Vediamo adesso quali sono le categorie di veicoli la cui revisione dovrà essere effettuata entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione (cioè entro il mese di rilascio della carta di circolazione) e, successivamente, ogni due anni dalla prima revisione (improrogabilmente entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima revisione):
- autocarri, motocarri e auto/motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.;
- quadricicli a motore, autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo ad uso privato;
- le autocaravan (aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t), motoveicoli e ciclomotori a 2 e 3 ruote;
- quadricicli leggeri.
Per quanto attiene, invece, ai motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico, il Decreto 17/12/2009, ha previsto che la revisione venga effettuata ogni due anni (cioè biennale).
Tale revisione, tuttavia, qualora riguardi un veicolo costruito prima del 1° gennaio 1960 potrà essere effettuata, esclusivamente, dagli uffici della ex M.C.T.C.

E’ opportuno, inoltre, ricordare che dopo la scadenza della revisione, anche se è stata prenotata, non è più consentita la circolazione. Fanno eccezione i soli veicoli sottoposti a revisione annuale i quali potranno continuare a circolare, anche dopo la scadenza e sino alla data di prenotazione, ma solo ed a condizione che, questa (la prenotazione) sia avvenuta entro la scadenza.

Laddove la revisione sia stata omessa, l’articolo 80 del C.d.S., prevede l’applicazione della sanzione che va da € 169,00 a € 679,00 raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta, con conseguente sospensione della circolazione del veicolo.
Sul documento di circolazione, ad opera dell’organo accertatore, verrà annotato che il veicolo è sospeso dalla circolazione sino all’effettuazione della visita di revisione, mentre il conducente verrà autorizzato a condurre il veicolo nel luogo ove verrà custodito.
Da quel momento, pertanto, detto veicolo potrà circolare solo ed esclusivamente per recarsi presso un centro revisioni ovvero presso il competente UMC per effettuare la visita di revisione. Infatti, qualora il veicolo sospeso dalla circolazione venisse sorpreso a circolare verrebbe applicata la sanzione cha va da € 1.957,00 a € 7.829,00 con l’ulteriore applicazione della sanzione accessoria del Fermo Amministrativo per 90 giorni.

Dovranno prestare molta attenzione, inoltre, coloro che viaggiano in autostrada: infatti l’omessa revisione del veicolo, circolante sull’autostrada, comporterà, oltre alla sanzione di € 169,00 il Fermo Amministrativo del veicolo, che verrà restituito dopo la prenotazione della revisione, e il ritiro della carta di circolazione.

Qualora, infine, si circola con un veicolo sospeso dalla circolazione, in attesa dell’esito della revisione, si incorrerà nella sanzione di € 1.941,00 più la sanzione accessoria del Fermo Amministrativo per 90 giorni e, in caso di reiterazione, nella confisca del veicolo.

Un’ultima annotazione: da quest’anno, per combattere le revisioni fasulle, all’interno del centro revisione vi sarà un nuovo sistema video capace di registrare e dimostrare il lavoro eseguito sul veicolo da parte dell’addetto al controllo; in pratica la revisione sarà videosorvegliata.
Anche i Tutor e gli Autovelox permetteranno di controllare se il veicolo è stato revisionato e in caso di omessa revisione il veicolo potrebbe essere immediatamente sanzionato.
Tali accertamenti, tra l’altro, riguarderanno anche l’assicurazione del veicolo, sanzionato magari per divieto di sosta; infatti i nuovi collegamenti con l’ANIA permetteranno, al momento dell’inserimento dei dati del veicolo, per eseguire la procedura di verbalizzazione, di sapere, immediatamente, se il veicolo risulta assicurato o meno. Anche in questo caso l’organo di polizia procederà all’accertamento di tale violazione e ad elevare verbale a carico del proprietario del veicolo.

N.B. Tutti i dati sopra riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha uno scopo semplicemente divulgativo. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’autore per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. Per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla G.U.R.I. 
 

mercoledì 27 gennaio 2016

Capacità assunzionale – Divieto di assunzione mancato rispetto patto di stabilità - Inderogabilità

Il Sindaco del Comune di Riva Ligure ha inoltrato alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Liguria, una richiesta di parere volta a conoscere se la proroga di un’assunzione a tempo determinato (in scadenza al 31.12.2015):

- debba configurarsi come nuova assunzione dell’anno 2016, con la possibilità, nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità, di violare il divieto di assunzioni;

ovvero,

- se l’Ente possa considerare la stessa quale semplice prosecuzione del precedente contratto (la quale, alla luce delle disposizioni emanate con il d.m. in data 14 settembre 2015, avrebbe potuto già essere previsto per l’intero periodo, e quindi oltre la data del 31 dicembre 2015) necessario allo svolgimento delle procedure di copertura definitiva del posto vacante, secondo le previsioni dei commi 422 e seguenti dell’articolo 1 della l. 190/2014.

La Sezione (con deliberazione n. 81/2015/PAR del 22 dicembre 2015) dopo aver ricostruito il dato normativo riferito alle conseguenze circa il mancato rispetto del patto di stabilità in materia di assunzioni (art. 76, comma 4, d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008) osserva che un’assunzione a tempo determinato è in ogni caso sottoposta a tale divieto, non rilevando, a tal fine, la prospettata qualificazione dell’assunzione come proroga di precedente rapporto di lavoro, dovendo quest’ultima essere, comunque, considerata, ai fini del rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica, quale nuova assunzione.

Secondo il Collegio, del resto, un’assunzione a tempo determinato, anche costituente proroga di un precedente rapporto, risulterebbe compresa anche nel perimetro d’azione di cui al comma 28 dell’art. 9, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, che pone un limite finanziario all’utilizzo di forme di acquisizione di personale, alternative alle assunzioni a tempo indeterminato.

Delibera n. 81/2015 
 http://www.publika.it/

Chi paga la multa con la carta di credito rischia la cartella esattoriale

Sulla questione si è parlato già molto, ma se un argomento è trattato da "il sole 24 ore"(unico giornale di cui mi fido ciecamente), non posso non condividerlo :)
Mario Serio
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Chi paga una multa con carta di credito, bonifico bancario o comunque con strumenti elettronici di pagamento deve provvedere con un congruo anticipo rispetto alle scadenze indicate dalla legge. Altrimenti rischia di non poter beneficiare dello “sconto” del 30% previsto per chi paga entro cinque giorni dalla notifica o di incorrere nel raddoppio della sanzione previsto per chi effettua il versamento oltre i 60 giorni. Con buona pace di chi nell'estate 2013, quando lo “sconto” fu introdotto, prevedeva entusiasticamente un boom dei pagamenti elettronici.

Il rischio si deduce dalla circolare 300/A/227/16/127/34 emanata dal ministero dell'Interno il 14 gennaio, secondo la quale i pagamenti elettronici hanno effetto solo dalla data di accredito effettivo sul conto dell'organo di polizia che ha comminato la sanzione. I pagamenti in contanti effettuati nelle mani degli agenti (nei pochi casi in cui sono consentiti) hanno invece effetto immediato.
Qui l'articolo completo

Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. Principi e Procedura di P.G. ordinaria. Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 “Attuazione della direttiva 2012/29/UE


Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. Principi e Procedura di P.G. ordinaria.
Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
CIRCOLARE n. 4 del 19.01.16 a cura della P.M. Torino- Ufficio Studi

Ai fini del calcolo del tasso alcolemico, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., vengono in rilievo anche i valori decimali

Corte di Cassazione,sezione IV, sentenza 5 gennaio 2016, n. 32

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 6579/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/03/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente;

inammissibilita’ nel resto;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso; in subordine, chiede l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO



1. (OMISSIS), a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 29.03.2013, con la quale e’ stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Roma il 4.04.2012, nei confronti del prevenuto, in ordine al reato di cui all’articolo186 C.d.S., comma 2, lettera b).

Il ricorrente con il primo motivo deduce l’inosservanza di legge, laddove i giudici di merito hanno ritenuto rilevanti, rispetto al superamento dei valori soglia indicati dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b), anche i valori centesimali, in riferimento alla misurazione che aveva esitato il valore di 0,89 g/l.

Con il secondo motivo la parte deduce il vizio motivazionale, osservando che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la questione, che era stata specificamente dedotta in sede di gravame di merito, relativa alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.

Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato e percio’ inammissibile.

Deve rilevarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che, ai fini del calcolo del tasso alcolemico, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., vengono in rilievo anche i valori decimali. La Suprema Corte ha, infatti, osservato che non vi e’ alcuna ragione, ne’ logica, ne’ normativamente evincibile dal testo dell’articolo186 C.d.S., che induca a ritenere che il legislatore abbia inteso considerare tamquam non essent i valori decimali, ai fini del superamento dei limiti di soglia individuati dalla medesima norma incriminatrice (Cass. Sezione 4, sentenza n. 23897 del 9.04.2009, dep. 10.06.2009, n.m.; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32055 del 07/07/2010, dep. 18/08/2010, Rv. 248200; e si veda, da ultimo Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38409 del 07/03/2013, dep. 18/09/2013, Rv. 257571, ove si specifica che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilita’ stabilite dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, assumono rilievo anche i valori centesimali, con la precisazione che, in presenza del rilievo di un tasso alcoolemico pari a 0,87, superiore al valore soglia di 0,8 g/l, deve ritenersi configurabile la fattispecie di cui all’articolo 186 cit., lettera b)).

Ebbene, la decisione oggi impugnata si colloca, del tutto coerentemente nell’alveo del richiamato orientamento interpretativo.

Venendo ad esaminare il secondo motivo di ricorso, si osserva che sussiste la dedotta lacuna motivazionale, rispetto alla durata della sospensione della patente di guida. Invero, la Corte di Appello, dopo aver dato atto di tale censura, ha omesso di soffermarsi sulla relativa questione. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. Si osserva che, in base al consolidato principio della formazione progressiva del giudicato, che si realizza in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all’accertamento della responsabilita’ in merito al reato ascritto, la sentenza impugnata risulta irrevocabile, con riguardo alla affermazione di penale responsabilita’ e rispetto alla irrogazione della pena principale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44949 del 17/10/2013, dep. 07/11/2013, Rv. 257314).


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Eccesso di velocità, multa valida anche in caso di autovelox nascosto

La multa per eccesso di velocità è valida anche in caso di autovelox non visibile dalla strada. A patto, però, che la postazione sia stata segnalata con cartelli o dispositivi luminosi. Lo afferma il Tribunale di Caltanissetta (giudice Andrea Gilotta) in una sentenza dello scorso 25 novembre. Una pronuncia particolare, perché interpreta in maniera inedita l’altro requisito di “trasparenza” che l’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della strada affianca a quello della presegnalazione: la visibilità, qui riferita proprio alla segnaletica di preavviso e non alla postazione in cui si trova il misuratore, come invece si legge nella “direttiva Maroni” che dal 14 agosto 2009 chiarisce tutta la normativa sui controlli di velocità.
Leggi l'articolo completo 

Tessera Professionale Europea (EPC)

Il 18 gennaio 2016 sono entrate in vigore le procedure di rilascio della Tessera professionale europea (EPC - European Professional Card), cioè il certificato elettronico che attesta il riconoscimento delle qualifiche professionali tra i Paesi dell’Unione Europea e che consente, ai professionisti che l’hanno ottenuta, di lavorare in un altro Stato membro.
Allo stato attuale, sono solo cinque le professioni che possono accedere alle procedure, e precisamente: infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari.
Nel frattempo, in Italia si resta in attesa che venga pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio scorso.

La EPC può essere richiesta sia per mobilità temporanea (se si intende prestare la professione in un altro Paese UE in modo temporaneo e occasionale) che in caso di stabilimento (se invece si ha l'intenzione di stabilirsi in un altro Paese UE in modo permanente).
La tessera professionale europea, ottenuta mediante la procedura elettronica EPC, ha una diversa validità:
• illimitata, se il professionista si stabilisce definitivamente presso il paese ospitante per il quale ha presentato la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali e,
• per 18 mesi, se la domanda EPC è per prestazioni temporanee di servizi (12 mesi per le professioni che hanno un impatto sulla salute o sicurezza pubblica).

Per richiedere la tessera professionale europea, il professionista deve collegarsi a ECAS (European Commission Authentication System), il servizio di autenticazione della Commissione europea e seguire la procedura indicata.

Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
http://www.tuttocamere.it

Patente Nautica

Prot. n°1326 del 20 gennaio 2016 - Esame per il conseguimento della patante nautica per la navigazione entro le dodici miglia

lunedì 25 gennaio 2016

S.C.I.A.:decreto legislativo – esame preliminare

Bozza di decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016 (esame preliminare)
Testo non ufficiale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ...•
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'articolo 14. comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Acquisiti i pareri della Commissione .. della Camera dei deputati in data ... e della Commissione ... del Senato della Repubblica in data ...; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...; Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.1 (Libertà di iniziativa privata)
1. Le attività non sottoposte ad alcun regime amministrativo ai sensi del presente decreto o della disciplina europea, statale e regionale sono libere.
2. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pone la disciplina generale applicabile alle attività non soggette ad autorizzazione espressa e delimita gli ambiti dei regimi amministrativi applicabili alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.

Art.2 (Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: -1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui siano richieste autorizzazioni espresse in relazione a vincoli normativi di carattere ambientale, paesaggistico o culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
2. Per l'avvio e l'esercizio di attività produttive o edilizie, la segnalazione è sempre unica e in essa si intendono comprese, tutte le segnalazioni, le asseverazioni, le comunicazioni e le notifiche necessarie per l'avvio e l'esercizio dell'attività. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione. Solo nel caso in cui per l'avvio o l'esercizio dell'attività sia necessario il rilascio di autorizzazioni espresse, l'amministrazione procede indicendo la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti, e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio delle autorizzazioni medesime. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti della segnalazione e la presentazione, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni cui al comma 3, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del medesimo comma.
3. L'amministrazione che riceve la segnalazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione che riceve la segnalazione, con atto motivato, invita il
privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, l'amministrazione che riceve la segnalazione adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.";
b) il comma 6-bis è abrogato.".

Art.3 (Attività soggette a comunicazione, segnalazione certificata di inizio attività - SCIA o autorizzazione espressa)
1. Sono soggette a mera comunicazione preventiva all'amministrazione da parte dell'interessato le attività dei privati rispetto alle quali sussiste un pubblico interesse alla conoscenza da parte della pubblica amministrazione. Ove espressamente previsto, la comunicazione può essere corredata da una asseverazione da parte di un tecnico abilitato.
2. Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le attività dei privati che possono essere esercitate in presenza di requisiti e presupposti di legge la cui verifica non comporti valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrazioni.
3. Sono soggette ad autorizzazione espressa le attività che possono essere esercitate in presenza di requisiti e presupposti che richiedono valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrativi in base a specifiche disposizioni normative giustificate da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
4. Con successivi decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 5 della legge 13 agosto 2015, n. 124 sono puntualmente individuati i procedimenti soggetti ai regimi amministrativi di cui al presente articolo, nonché quelli a cui si applica il silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.4 (Presentazione e contenuti delle istanze, segnalazioni e comunicazioni. Attestazione della presentazione) 1. Per l'avvio e l'esercizio di attività produttive o edilizie, le istanze, le segnalazioni certificate di inizio attività o le comunicazioni sono presentate in via telematica allo sportello unico per le attività produttive o allo sportello unico per l'edilizia o, al di fuori della competenza di tali uffici, all'amministrazione competente in base alle norme vigenti.
2. I contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui al comma 1 sono definiti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, con la predisposizione di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni non possono richiedere atti, informazioni, segnalazioni, asseverazioni, comunicazioni e notifiche ulteriori rispetto a quanto previsto nei moduli medesimi.
3. Contestualmente alla presentazione dei documenti da parte dell'interessato, l'amministrazione rilascia, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Art.5 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono stabilire livelli ulteriori di tutela degli utenti, anche attraverso forme di semplificazione.

Art .6 Regimi amministrativi in materia di....
Si propone di intervenire sul regime amministrativo attuale in materia di
Edilizia (agibilità e sismica): in particolare, si tratta di proposte che riducono i tempi per la conclusione di procedure rilevanti connesse all'attività edilizia che permetteranno all'Italia di risalire nelle classifiche internazionali, coniugando semplificazione e innalzamento dei livelli di sicurezza. In particolare saranno ridotti i tempi di attesa di almeno 60 giorni attraverso l'introduzione della SCIA per l'agibilità e per il deposito del progetto nelle località a bassa sismicità, nonché per interventi minori, che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, nelle altre zone. Resta ferma l'autorizzazione per le zone ad alta sismicità. La disposizione è stata concordata con Regioni, Anci e associazioni imprenditoriali. Da valutare l'introduzione del silenzio assenso per il permesso di costruire in assenza di vincoli in modo che il termine decorra dalla presentazione dell'istanza (e non, come è adesso, dalla proposta
del responsabile del procedimento) - Norme recanti modifiche al testo unico edilizia sono già pronte:
- Insegne di esercizio: modifiche al codice della strada per introdurre la SCIA in luogo dell'autorizzazione. La disposizione sarà pronta entro lunedì p.v.;
TULPS: sarebbero possibili diverse abrogazioni di autorizzazioni di P.S. e modifiche di regimi, da concordare con il Ministero dell'interno, con il quale è da tempo in corso un'istruttoria;
- Commercio: sono possibili interventi, anche rilevanti, quali ad esempio l'estensione della SCIA alle strutture di vendita fino a 600/800 mq, su cui vanno però segnalate resistenze di Confcommercio e di alcune Regioni.

Art.7 (Cooperazione interistituzionale)
1. Le Regioni realizzano, d'intesa con i Comuni, le città metropolitane e gli uffici territoriali del governo, forme di integrazione e collaborazione degli uffici operanti sui rispettivi territori, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale in servizio, al fine di garantire il migliore coordinamento dei diversi soggetti istituzionali e amministrativi coinvolti nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, velocizzare le procedure (di back-office ?), assicurare la necessaria informazione alle imprese, coordinare i controlli amministrativi a vantaggio dei cittadini e delle imprese. 

domenica 24 gennaio 2016

ANCI RISPONDE:L'assenza per visita medica

DOMANDA:
Il Tar del Lazio, con le sentenze n. 5711/2015 e n. 5714/2015, ha recentemente annullato la circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica nella parte in cui viene imposto ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 di avvalersi obbligatoriamente dei permessi per documentati motivi personali,secondo la disciplina prevista dai CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore), per giustificare l’assenza dovuta all’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici secondo la suddetta nuova disciplina. Ne consegue che, secondo il collegio, la citata novella legislativa non può avere un carattere immediatamente precettivo, ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento. Quindi, la stessa troverà il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti. In attesa delle modifiche contrattuali in materia e di eventuali ulteriori indirizzi da parte della Funzione Pubblica, le amministrazioni possono nel frattempo stabilire le opportune linee operative in merito (anche attraverso l’emanazione di circolari interne ai dipendenti). L’INPS nel messaggio 18/05/2015, n. 3366, recependo le decisioni del TAR del Lazio, ha ritenuto di fornire le seguenti indicazioni (non direttamente rivolte agli Enti Locali, ma che possono essere prese come riferimento per eventuali discipline interne), riesumando gli indirizzi già impartiti dalla Funzione Pubblica nella circolare della Funzione Pubblica n. 10/2011 (par. 3, pag. 5) e nella precedente circolare n. 8/2008, sezione 1.2: le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici potranno essere imputate dai dipendenti anche a malattia, secondo i criteri applicativi previgenti, ferma restando la possibilità (non più l’obbligo) per gli interessati di usufruire dei permessi per motivi personali o familiari, permessi brevi, o banca delle ore, ecc.. Sia nel caso in cui l’assenza sia imputata a malattia sia qualora sia imputata a permessi per motivi personali e familiari, il dipendente dovrà documentare l’assenza mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza, da presentare al dipendente, per il successivo inoltro all’amministrazione di appartenenza, oppure trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura; nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF dell’attestazione). Da tale attestazione dovranno risultare: la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige; l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione; il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Siamo a chiedere il vostro illustre parere in merito ai seguenti Si domanda: - è possibile che in caso di assenza per prestazioni specialistiche sia il dipendente a richiedere che la sua assenza sia giustificata come “assenza per malattia” semplicemente presentando l’attestazione della struttura medica che ha erogato la prestazione, senza che sia necessario l’invio telematico del certificato ad opera del medico curante? - E' quindi possibile che la malattia possa essere autocertificata dal dipendente? - A fronte di una prestazione specialistica, che potrebbe anche avere la durata di dieci minuti (analisi del sangue) e che non comporta situazione di incapacità lavorativa è possibile (per quanto sopra detto) che il dipendente sia assente per l’intera giornata lavorativa giustificando l’assenza come “malattia”? O per assentarsi per l’intera giornata è necessaria un’attestazione medica da cui risulti che il paziente non è in grado di riprendere l’attività lavorativa? - Non è quindi più obbligatorio il rilascio del certificato medico telematico, ma può veramente essere lasciata discrezionalmente la scelta a capo del lavoratore dipendente?

RISPOSTA:
La scelta di utilizzo dell’uno o dell’altro tra i giustificativi ammessi, compete al dipendente che si trovi a doversi assentare dal lavoro per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici; il predetto sulla base della specifica esigenza, potrà valutarne anche la possibile assimilabilità alla malattia, fermo restando che dovrà essere fatta salva di volta in volta, per il giustificativo prescelto, la procedura prescritta per la validazione dell’assenza imputabile allo stesso. Quindi, nel caso di utilizzo del giustificativo di malattia, non sarà possibile prescindere da quanto normalmente prescritto per potersi avvalere dello stesso. Pertanto: 1) Sarà possibile che, qualora debba assentarsi per prestazioni specialistiche o accertamenti diagnostici, terapie o visite, il dipendente possa richiedere che la propria assenza sia giustificata come “assenza per malattia”, presentando un certificato del proprio medico di base o dello specialista che attesti tale imprescindibile necessità e indichi quando e dove sarà effettuata la prestazione, trasmettendo copia del certificato per via telematica all’Inps; al datore di lavoro sarà poi presentata l’ attestazione della struttura medica che ha erogato la prestazione, con le relative precisazioni circa la durata della prestazione e la permanenza del dipendente presso la struttura medica in questione. 2) Non è ammissibile né possibile in alcun modo che l’assenza imputabile a malattia possa essere autocertificata dal dipendente. Se il dipendente sceglie di computare l’assenza in parola nel giustificativo di malattia, deve seguire la procedura prescritta per questo in tutti i passi rispettando ognuna delle condizioni previste. Se l’ente intende adottare come riferimento di massima il contenuto della circolare Inps, sarà bene che precisi con chiarezza questa condizione per non trovarsi poi al centro di un possibile contenzioso senza fine. Solo un medico può certificare una malattia, quindi solo un medico può attivare la procedura di convalida di assenza per malattia nei modi e termini di legge prescritti. Se non è possibile fare rientrare l’assenza nelle norme prescritte per la certificazione di malattia, dal dipendente dovrà essere usato un diverso giustificativo tra quelli possibili. 3) L’assenza per malattia non è frazionabile al di sotto della misura minima di una giornata; per una prestazione di 10 minuti, è chiaro che dovrà essere utilizzato un diverso giustificativo. 4) le terapie salvavita sono fatte salve, il medico certifica preventivamente il periodo in cui saranno effettuate e le condizioni del dipendente precisando la necessità o non necessità di riposo e cure dopo aver effettuato le stesse; la struttura presso cui sono state effettuate, certifica le stesse, indicando giorni e ore. 5) la discrezionalità del dipendente è nella scelta del giustificativo; individuato questo, deve essere poi in grado di seguire senza deroga alcuna la relativa procedura e le regole prescritte per lo stesso, compresi i vincoli, i limiti, i termini, i tempi, le modalità e le trattenute stipendiali. 6) La regolamentazione che sarà adottata, deve essere possibilmente chiara e completa. 7)Anche l’Aran precisa riguardo la giustificabilità di queste particolari assenze che, se l’orientamento giurisprudenziale consolidato consente di ricondurre nell’ambito dell’istituto della malattia le assenze correlate ad accertamenti clinici preventivi, diagnostici, a visite mediche, a prestazioni medico specialistiche, e se legittimamente il dipendente può assentarsi per tali motivazioni, utilizzando detto istituto, le assenze, ricondotte alla malattia, ne seguono l’intera disciplina e devono essere calcolate anche nel periodo di comporto contrattuale, fermo restando che, in alternativa a questo, il CCNL consente di fruire di permessi retribuiti, e che in entrambi i casi, le assenze devono essere attestate attraverso regolare certificazione medica (anticipata, nel caso dell’utilizzo del giustificativo di malattia, in assenza di ricovero, anche dalla certificazione del medico di base o specialista trasmessa in via telematica all’Inps, per il successivo iter).

TAR PALERMO: Legittimo il nuovo regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa

N. 00118/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00732/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 732 del 2015, proposto da:
1) Sig.ra Spagnolo Maria Piera, nata a Palermo il 25.8.1954, res.te in San Vito Lo Capo (TP), via Senia n.91, nella qualità di titolare della ditta individuale denominata THAAM, per l'esercizio di un attività di ristorazione in San Vito Lo Capo, via Duca degli Abruzzi n. 32, P.I. 01457920815;
2) CINZIA SRL, con sede in Calatafimi Segesta, via De Gasperi n.97, P.I. 02211060815, in persona del legale rappr.te p.y., Sig. AMICO PIETRO, nato a Palermo l' 11.10.1974;
3) SICILIA IN BOCCA SRL, con sede in Calatafimi Segesta, via De Gasperi n.97, P.I. 02257680815, in persona del legale rappr.te p.t. Sig. GATTO MARIO, nato a Erice il 18.1.1986;
4) Sig.ra GIORDANO LORENA MARIA, nata a S. Stefano di Quisquina (AG) il 23.9.1983, res.te in castelvetrano (TP), piazza Matteotti n.7, C.F. GRDMMR52S51B535S, legale rappr.te di REAL TRADING srl, P.I. 02256960812 e di CIBUS SRL, P.I. 02516560816, esercente l'attività di ristorazione in San Vito Lo Capo, via Savoia, sotto l'insegna DAL COZZARO;
5) Sig. CUSENZA GIOVANNI, nato a Erice il 29.7.1972, res.te in san Vito Lo Capo, via C.le Rinaldo D'Aquino n.4, nella qualità di titolare della ditta individuale denominata CAFFE' PINO per l'esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, con sede in San Vito Lo Capo, via Savoia n.24, P.I. 02040450815
6) Sig.ra ABRIGNANI ANGELA, nata a Weibenburg (Germania) l' 11.3.1972, res.te in san Vito Lo Capo, via Immacolata n.74, titolare della ditta individuale denominata MORSI & SORSI, per l'attività di ristorazione, corrente in San Vito Lo Capo, via Savoia n.85, P.I. 02539980819;
7) GNA SARA SRL, con sede in San Vito Lo capo, via Arimondi 10, P.I. 02496910817, in persona del legale rappr.te p.t., Sig.ra ABRIGNANI CATERINA, esercente attività commerciale in San Vito Lo capo, via Duca degli Abruzzi n.6;
8) Sig. AMATO SALVATORE, nato a Palermo il 25.2.1974, res.te in san Vito Lo Capo nella via C. Colombo n.463, in qualità di titolare della Ditta individuale denominata PIZZERIA DA SALVO, corrente in san Vito Lo Capo via R. Margherita n. 49, P.I. 02313740819;
9) MINAUDO VITO, nato a San Vito Lo Capo il 28.12.1960, ivi res.te nella via Savoia n. 245, titolare della ditta individuale denominata GELATERIA MINAUDO, corrente in san Vito Lo Capo, via G Amico n.12, P.I. 01999010810;
10) ADRAVUL di Vultaggio Rosaria & C snc, con sede in san Vito Lo Capo, via Savoia n.120, P.I. 02259490817, in persona del legale rappr.te p.t., Sig.ra Vultaggio Rosaria, nata a san Vito Lo Capo il 12.2.1970;
11) VIAGGIARE IN... di ANTONIO CIULLA & C sas, con sede legale in Trapani, via De Santis n.6, P.I. 02021980814, in persona del legale rappr.te p.t., Sig. Antonio Ciulla, titolare del'Agenzia di viaggi denominata SALE & MULINI VIAGGI, sita in San Vito Lo Capo, via Savoia, angolo via Flores;
12) Sig. COMO ANTONIO, nato a San Vito Lo Capo il 18.5.1975, ivi res.te in Via Mattarella V1 n.11, C.F. CMO NTN 75E18I407X, quale titolare della ditta individuale denominata BAR EUROPA, con sede in San Vito LO Capo, piazza Marinella n.9;
13) DUEV di Catalano Vincenzo e Pagano Vincenzo snc, con sede in SAN VITO Lo CAPO, via santuario n.7, P.I. 02487380814, in persona del legale rappr.te p.t., Sig. PAGANO VINCENZO;
14) ALE VERO HOTEL TURISMO SRL, con sede in san Vito Lo Capo, via Arimondi n.35, P.I. 02279520817, in persona del legale rappr.te p.t., Sig. Giuseppe Ruggirello;
15) Sig. SGROI CARMELO, nato a catania l' 11.9.1949, res.te in san Vito Lo Capo, via Savoia n. 42/B, C.F. SGRCML49P11C351P, in qualità di esercente l'attività di bar pizzeria in san Vito Lo Capo, denominata PIZZANGO';
16) CORALLO SRL, con sede in San Vito Lo Capo, via Amico n.7. P.I. 02375940810, in persona del legale rappr.te p.t. Sig. NENCI PIETRO, nato a Castelnuovo Cilento (SA) l'11.4.1954;
17) MARSALA SERVICE SRL, con sede in marsala, c.da Colombaio lasagna n. 425, P.I. 02412110815, in persona del legale rappr.te p.t., Sig.ra PARISI TANIA, nata a marsala il 23.7.1992, titolare del'esercizio pubblico corrente in san Vito Lo Capo, via Savoia n.14, denominato Scialai;
18) Sig.ra LENTINI Angela Maria, nata a Marsala il 25.1.1972, C.F. LNTNLM72A65E974K, esercente un'attività di ristorazione in san Vito LO Capo, via d. Abruzzi angolo via P. Tommaso, denominato IL TIMONE;
19) Sig. BILLECI Francesco, nato a S. Vito Lo Capo il 18.1.1964, titolare dell'esercizio pubblico pizzeria trattoria, denominata IL DELFINO e corrente in S, Vito Lo capo, via Savoia angolo via Cortese, P.I. 02008790814;
20) Sig.ra CARUSO ANNA MARIA, nata il 25.6.1965 ad Aubonne (Svizzera), res.te in San Vito Lo Capo, via Dogana n. 2, titolare della dita LEVANTE FOOD, con sede in trapani, via G. Romano n.15, P.I. 02559510819, subentrata nella gestione dell'esercizio commerciale ROSA DEI VENTI, in S. Vito Lo Capo, via duca degli Abruzzi n.51;
21) ASSOCIAZIONE LOC.A.P.O., con sede in San Vito Lo Capo, via Savoia n.3, in persona del legale rappr.te p.t., Sig. MAZZAMUTO LUIGI , nato a Palermo il 22.8.1966, Associazione di categoria in difesa e tutela dei comemrcianti esercenti attività nel territorio di San Vito Lo Capo;
22) GEO CHARME srl, con sede in Palermo, via De Gasperi n.70, P.I. 04699470821, gestore del'HOTEL CAPO SAN VITO, in persona del legale rappr.te p.t., Sig. Graziano Paolo, nato a S. Vito Lo Capo il 7.6.1953
rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Blandi, con domicilio eletto presso Massimo Blandi in Palermo, Via Emilia N.23;


contro

Comune di San Vito Lo Capo in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Ignazio Caramanna, Daniela Piccione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ignazio Caramanna sito in Palermo, P.Le Ungheria N. 73;
Soprintendenza Per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria con uffici siti in Palermo, Via A. De Gasperi 81;


per l'annullamento

- della DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 56 del 18.12.2014, avente efficacia dal 3 gennaio 2015, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,quale la Deliberazione di giunta municipale n. 242 del 12/12/.2014, contenente la proposta di Delibera di C.C., e la nota prot. n. 916 in data 11 febbraio 2014 della predetta Soprintendenza BBCCAA di Trapani.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Vito Lo Capo e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;

Vista l’ordinanza n. 590 del 23/04/2015 sulla domanda cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2015 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 25/02/2015 e depositato il 03/03 successivo, i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento con cui il Comune di San Vito Lo Capo ha approvato il nuovo regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa.

Costituisce oggetto di controversia anche ogni atto presupposto tra cui, per quanto qui rileva, la Deliberazione di Giunta municipale n. 242 del 12/2/2015 e la nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani n. 916 dell’11/2/2014.

Premettono i ricorrenti di essere titolari di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico comunale già rilasciata in forza di regolamento TOSAP 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2010, come modificato con successivo atto n. 11 del 10/04/2012.

Espongono quindi che in forza dei relativi provvedimenti autorizzativi hanno potuto istallare e mantenere su suolo pubblico, per tutta la durata dell’anno solare, strutture prefabbricate deputate alla piena operazione, in favore del pubblico, dei rispettivi esercizi ed attività commerciali aventi diverse finalità ed oggetto (somministrazione di alimenti, bevande, noleggio mezzi etc.)

Lamentano quindi l’illegittimità degli impugnati provvedimenti mercé i quali, approvando il nuovo regolamento, le strutture collocate su suolo pubblico in forza delle precedenti disposizioni risulterebbero non compatibili con le nuove prescrizioni “essendo stata prevista – con la disposizione di cui all’art. 37 – l’abrogazione espressa delle norme precedenti, mentre le concessione, per disposizione della norma transitoria di cui all’art. 38, risulteranno affette da provvedimento di decadenza automatica”. Contestano altresì la previsione secondo la quale per l’adeguamento delle strutture l’Amministrazione ha previsto il termine del 31 marzo 2015.

Con la prima doglianza censurano la violazione di legge atteso che, in tesi dei ricorrenti, alcuni dei Consiglieri comunali votanti sarebbero in posizione di conflitto di interessi con le disposizioni adottate.

Con la seconda censura lamentano l’illegittimità nel merito delle scelte operate dal Comune con il nuovo regolamento: sia perché i nn.oo. già rilasciati (dalla Soprintendenza) prevedevano la durata quinquennale (ancora non maturata); sia perché le nuove disposizioni prevedono l’impossibilità di gazebo per attività di informazione turistica o per la vendita di prodotti; sia perché nel periodo estivo sarebbero unicamente realizzabili chioschi con ombrelloni e sedie e nel periodo invernale strutture precarie.

Si è costituito il Comune di San Vito Lo Capo chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato per la Soprintendenza intimata.

Con ordinanza n. 590 del 23/04/2015 la domanda cautelare è stata accolta sotto il profilo del dedotto pregiudizio grave ed irreparabile in relazione alla immediata dismissione dei gazebo esistenti, nei limiti quindi dell’immediato obbligo per i ricorrenti di dover adeguare al nuovo regolamento le strutture già assentite insistenti su suolo pubblico, considerato che nelle more della trattazione in pubblica udienza delle questioni dedotte anche l’interesse pubblico sotteso alla emanazione del nuovo regolamento, secondo quanto prospettato dalla Soprintendenza (di cui alla nota 916/2014), non potesse subire una apprezzabile compromissione.

Deve in primo luogo confermarsi l’inammissibilità, in parte qua e sul piano soggettivo del ricorso in esame, in relazione alla mancata procura rilasciata dal Sig. Ruggirello Paolo (rubricato al n. 24 dell’atto introduttivo), come già evidenziato in sede di ordinanza cautelare.

Nel merito il ricorso non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.

Quanto alla contestata violazione dell’art. 78 D.Lgs. 267/2000, ritiene il Collegio di poter condividere le argomentazioni ex adversis profuse dalla difesa del Comune resistente.

Nel caso in esame si ritiene che non sussistevano in specie ragioni oggettive per un obbligo di astensione dei consiglieri votanti nominalmente indicati nell’atto introduttivo. Ed invero, l’obbligo di astensione va verificato, in primo luogo, in relazione alla natura degli atti a carattere generale oggetto di deliberazione da parte dell’organo assembleare. Secondo il chiaro dettato normativo di cui all’ultimo periodo del comma 2 art. 78 D.Lgs. 267/2000, l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Nel caso in esame non è revocabile in dubbio la natura del regolamento impugnato, avente certamente carattere generale in quanto conforma per tutto il territorio comunale le modalità di concessione del suolo pubblico e la tipologia degli arredi urbani collocabili sulle stesse aree.

I ricorrenti, tuttavia, non riescono a comprovare la sussistenza dell’ulteriore elemento previsto dalla norma appena richiamata, in presenza del quale scatta anche per gli atti di tal natura l’obbligo di astensione. In particolare, non è comprovata la sussistenza di una correlazione “immediata e diretta” tra il contenuto della delibera e gli specifici interessi del singolo consigliere o dei rispettivi parenti o affini entro il quarto grado.

Ed invero, come evidenziato dalla difesa del Comune resistente, nel ricorso, lungi dall’aver individuato quell’interesse specifico ed in correlazione immediata e diretta con l’approvando regolamento, i ricorrenti forniscono solo le indicazioni dei rapporti di parentele o affinità dei consiglieri ritenuti in presunta posizione di conflitto di interessi.

Si osserva, per altro, che la natura del provvedimento impugnato incide in modo omogeneo sull’intero territorio comunale quanto alle modalità concrete di occupazione di suolo pubblico da parte di esercenti attività commerciali.

Anche la seconda doglianza è da disattendere.

Occorre premettere che la revisione del precedente regolamento è stata sollecitata/ suggerita dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani con nota 916 dell’11/2/2014.

A distanza di tre anni dall’emanazione del precedente regolamento, l’organo tutorio ha constatato che le singole autorizzazioni rese, per la molteplicità degli interventi, hanno prodotto situazioni nel complesso non consone alla qualità dei luoghi, determinando disarmonie e nocumento al contesto di alto valore paesaggistico sottoposto a tutela ai sensi dell’art6. 136 D.Lgs. 42/2004.

Nel recepire le indicazioni impartite, il Comune correttamente ha quindi adottato il nuovo regolamento in questa sede impugnato che risulta debitamente motivato anche ob relationem rispetto alle prescrizioni impartite dall’organo tutorio (che ha in seguito avallato le scelte del Comune di San Vito Lo Capo), non risultando riscontrabili in specie gli ulteriori profili di illegittimità articolati con la stessa censura. Ed invero, il rilascio di precedenti atti di autorizzazione non preclude la possibilità per la Pubblica Amministrazione di poter adottare, viepiù su sollecitazione della Soprintendenza, un nuovo strumento regolamentare per il rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico al fine di meglio tutelare i rilevanti profili paesaggistici incidenti sullo stesso territorio comunale.

Inammissibili risultano per altro le contestazioni fatte, con ricorso collettivo, in ordine alla intervenuta impossibilità di rilasciare autorizzazioni per allocazione di chioschi per agenzie di viaggio o per vendita di prodotti turistici.

Nel processo amministrativo, infatti, il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti, è ammissibile solo a condizione che non sussista un conflitto di interessi tra di essi, nel senso che l'interesse sostanziale fatto valere non deve presentare punti di contrapposizione (T.A.R. Potenza (Basilicata) sez. I 10 agosto 2015 n. 537). Nel caso in esame il dedotto profilo di censura è inammissibile atteso che la maggior parte dei ricorrenti (che svolgono altre attività commerciali) potrebbero beneficiare della riduzione del numero di autorizzazioni per suolo pubblico in applicazione delle nuove previsioni regolamentari.

L’ulteriore profilo di doglianza connesso alla subitanea applicazione delle introdotte disposizioni deve ritenersi ormai priva di interesse considerata la tutela cautelare accordata con ordinanza 590/2015 che ha consentito di dilazionare i termini di adeguamento degli esercenti alle nuove disposizioni.

In conclusione, il ricorso è da rigettare in quanto infondato, con compensazione delle spese di lite tenendo conto della accordata misura cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:



Caterina Criscenti, Presidente FF

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Primo Referendario






L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Schema di DECRETO LEGISLATIVO sulle modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi e dello sportello unico per le attività produttive

Schema di DECRETO LEGISLATIVO sulle modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi e dello sportello unico per le attività produttive

Approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 - Il testo non è definitivo e sarà presto sottoposto all'esame parlamentare ed alla approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri per poi essere pubblicato in G.U..

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Schema di DECRETO LEGISLATIVO

TITOLO I

Disciplina generale della conferenza di servizi

Art. 1

(Modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi)

1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 14

(Conferenze di servizi)

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall’articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall’amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia subordinata a distinti atti di assenso, comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi preliminare può essere indetta dall’amministrazione competente, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati. In tal caso, la conferenza si conclude entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. La conferenza si svolge sulla base degli atti e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall’esito della verifica documentale, di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, nonché la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi.

Art. 14 – bis

(Conferenza semplificata)

1. La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente, entro cinque giorni dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;

b) il termine tassativo, non superiore a venti giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta non determina la sospensione né l’interruzione del termine di cui alla lettera e);

e) il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento . Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera e), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera e), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano in quest’ultimo caso le modifiche necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo normativo ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera e), l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda.

6. Fuori dei casi di cui al comma precedente, l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter; in tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi sessanta giorni. L’amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato; in tal caso la riunione ha luogo nella data previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2.

Art. 14 – ter

(Conferenza simultanea)

1. La riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato èd esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza .

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal dirigente del relativo ufficio territoriale dello Stato. Ferma restando l’attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna amministrazione regionale e locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l’eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della conferenza.

6. All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando alla riunione non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

Art. 14 – quater

(Decisione della conferenza di servizi)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono chiedere con congrua motivazione all’amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti , l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti.

Art. 14 – quinquies

(Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua adozione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, e l’intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma precedente, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all’esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all’esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l’intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. La questione è posta all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l’intesa. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l’opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

TITOLO II         

Disposizioni di coordinamento con le discipline
settoriali della conferenza di servizi

Art. 2   

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5:

1) al comma 3 nell’alinea le parole “direttamente o tramite conferenza di servizi” sono soppresse;

 2) al comma 3, lettera g) , le parole “, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice” sono soppresse;

b) all’articolo 20:

1) al comma 3 :

a) le parole da “, acquisisce” a “normativa vigente” sono sostituite dalla seguente: “e”;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo “Qualora sia necessario acquisire più atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

2) il comma 5-bis è abrogato;

 3) al comma 6 le parole “comma 5-bis” sono sostituite dalle seguenti: “medesimo comma” e le parole “da 14 a 14-ter” sono sostituite dalle seguenti: “14 e seguenti”;

 4) al comma 8 le parole “al comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

 5) il comma 9 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche alla disciplina dello Sportello
unico per le attività produttive)

1. All’articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.

2. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono soppresse le parole “ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3”;

b) al comma 3, le parole “può indire” sono sostituite dalla seguente “indice” e le parole da “anche su istanza” fino a “discipline regionali” sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 6, le parole “a 14-ter” sono sostituite dalle seguenti “a 14-quinquies”.

Art. 4   

(Modifiche alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale)

1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 5, l’ultimo periodo è soppresso.

Art. 5

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9, comma 2, le parole “degli articoli 14 e seguenti ” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 14”;

b) all’articolo 29-quater, comma 5, le parole “14, 14-ter, commi da 1a 3 e da 6 a 9, e 14-quater” sono sostituite dalle seguenti: “14 e 14-ter” ;

c) all’articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole “istruttoria eventualmente” sono soppresse;

d) all’articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole “comma 3” sono soppresse.

Art . 6 

(Disposizioni di coordinamento con la disciplina
in materia di autorizzazione paesaggistica)

1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, sia al sovrintendente che deve esprimere il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Nel caso in cui l’amministrazione procedente sia competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la documentazione di cui all’articolo 14- bis, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990, come modificato dal presente decreto, include la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento da trasmettersi al soprintendente ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. Il sovrintendente esprime comunque il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 entro il termine di cui all’articolo 14-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990, come modificato dal presente decreto, che in questo caso non può essere inferiore a quarantacinque giorni.

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Nelle more del recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) . Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

Art. 8 

(Clausola generale di coordinamento)

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificati dal presente decreto.

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