mercoledì 27 gennaio 2016

Capacità assunzionale – Divieto di assunzione mancato rispetto patto di stabilità - Inderogabilità

Il Sindaco del Comune di Riva Ligure ha inoltrato alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Liguria, una richiesta di parere volta a conoscere se la proroga di un’assunzione a tempo determinato (in scadenza al 31.12.2015):

- debba configurarsi come nuova assunzione dell’anno 2016, con la possibilità, nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità, di violare il divieto di assunzioni;

ovvero,

- se l’Ente possa considerare la stessa quale semplice prosecuzione del precedente contratto (la quale, alla luce delle disposizioni emanate con il d.m. in data 14 settembre 2015, avrebbe potuto già essere previsto per l’intero periodo, e quindi oltre la data del 31 dicembre 2015) necessario allo svolgimento delle procedure di copertura definitiva del posto vacante, secondo le previsioni dei commi 422 e seguenti dell’articolo 1 della l. 190/2014.

La Sezione (con deliberazione n. 81/2015/PAR del 22 dicembre 2015) dopo aver ricostruito il dato normativo riferito alle conseguenze circa il mancato rispetto del patto di stabilità in materia di assunzioni (art. 76, comma 4, d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008) osserva che un’assunzione a tempo determinato è in ogni caso sottoposta a tale divieto, non rilevando, a tal fine, la prospettata qualificazione dell’assunzione come proroga di precedente rapporto di lavoro, dovendo quest’ultima essere, comunque, considerata, ai fini del rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica, quale nuova assunzione.

Secondo il Collegio, del resto, un’assunzione a tempo determinato, anche costituente proroga di un precedente rapporto, risulterebbe compresa anche nel perimetro d’azione di cui al comma 28 dell’art. 9, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, che pone un limite finanziario all’utilizzo di forme di acquisizione di personale, alternative alle assunzioni a tempo indeterminato.

Delibera n. 81/2015 
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