giovedì 30 agosto 2018

Posizioni organizzative: Periodo transitorio

Il nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018 prevede una nuova disciplina per le posizioni organizzative. Si prevede inoltre un periodo transitorio nel corso del quale gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. In relazione al suddetto periodo transitorio si chiede di chiarire se un ente che non abbia ancora definito i nuovi criteri e procedure relativi al nuovo assetto delle posizioni organizzative possa conferire un nuovo incarico su una posizione organizzativa già esistente?


Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, anche se l’ente non ha ancora proceduto alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative (modifica dei contenuti delle precedenti posizioni organizzative in relazione al nuovo assetto delineato dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base anche dei nuovi criteri previsti dalle parti negoziali; diversa disciplina delle modalità di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato; determinazione dei nuovi criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi), stante la necessità di garantire la funzionalità ed operatività degli uffici, lo stesso possa ugualmente, in via del tutto eccezionale, anche durante il periodo transitorio, conferire la titolarità della posizione organizzativa priva di titolare, applicando i criteri già precedentemente adottati nell’osservanza delle precedenti previsioni del precedente art. 9, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e fino ad oggi già applicati.

Tale ultimo incarico, peraltro - come tutti gli altri incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20.5.2019, oppure prorogati, alla data di sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale, secondo la disciplina generale dell’art.13, comma 3, del CCNL del 21.5.2018 -giungerà, comunque, a scadenza al momento dell’adozione del nuovo assetto delle posizioni organizzative o, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL.
 
ARAN

Aggressioni dai cani e tutela degli equidi: prorogate le ordinanze ministeriali

II ministero della Salute ha prorogato di dodici mesi le ordinanze in materia di “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” e “disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”.

I provvedimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 198 del 27 agosto 2018.

Dal 2009 le ordinanze ministeriali relative alla tutela dalle aggressioni e il decreto (DM 26 novembre 2009), che ha definito i contenuti dei percorsi formativi per i proprietari di cani, rappresentano un ulteriore passo in avanti all’interno del panorama legislativo nazionale a tutela delle persone e degli animali.

Contribuendo in modo efficace alla diffusione della cultura del possesso responsabile hanno, infatti, definito in modo preciso obblighi, compiti e responsabilità dei possessori, sia verso il proprio animale che nei confronti della società.

Tra gli obiettivi principali dell’ordinanza ministeriale anche la promozione di un rapporto con l’animale fondato sull’acquisizione di conoscenze scientifiche orientate al benessere dei cani, alla crescita culturale, alla responsabilizzazione dei proprietari e alla prevenzione dei rischi per la collettività.

In attesa di una normativa stabile in materia, la reiterazione dell’ordinanza consente di mantenere le misure fondamentali per prevenire episodi di aggressione e incrementare i risultati positivi maturati nell’ambito dell’attività di prevenzione.

Consulta:
Ordinanza 25/06/2018. Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
(G.U. Serie Generale, n. 198 del 27/08/2018)


L’ordinanza che disciplina le manifestazioni popolari che prevedono l’impiego di equidi si pone l’obiettivo di salvaguardare la salute e l’integrità fisica degli animali utilizzati nei palii, nelle giostre e nelle quintane, nonché tutelare l’incolumità dei fantini e degli spettatori. In questi anni, infatti, ha consentito di ridurre in maniera sensibile il numero di incidenti che hanno visto coinvolti cavalli e cavalieri.

La reiterazione nasce dalla volontà di completare il censimento delle manifestazioni a livello nazionale avviato lo scorso anno e la relativa valutazione dei rischi nelle diverse tipologie di eventi. L’attività censoria viene realizzata grazie alla raccolta delle schede tecniche compilate dai servizi veterinari delle ASL e inviate al Centro di referenza Nazionale per il Benessere Animale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia allo scopo di predisporre apposite linee guida per l’organizzazione di manifestazioni che garantiscano l’applicazione corretta delle norme di sicurezza e tengano conto dei reali fattori di rischio, in base alla tipologia di animali e di percorso, ma anche in considerazione dell’addestramento dei cavalli e delle capacità dei cavalieri.

Consulta:
Ordinanza 26/07/2018. Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.
(G.U. Serie Generale, n. 198 del 27/08/2018)
 
Fonte: http://www.salute.gov.it

domenica 26 agosto 2018

Messaggio INPS 3114 del 7 agosto 2018 - Fruizione permessi Legge 104-92 e congedo straordinario D.lgs n. 151-2001. Chiarimenti


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 07-08-2018
Messaggio n. 3114
OGGETTO: Modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Chiarimenti
   
Facendo seguito alle richieste di chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei benefici in argomento, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro, si forniscono le seguenti precisazioni.

1. Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive

Il lavoro a turni è una particolare modalità organizzativa dell’orario normale di lavoro scelto dall’azienda per una efficiente organizzazione dell’attività lavorativa.

L’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, definisce il lavoro a turni come “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”.

Per “lavoro a turni” si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.

Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica).

Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.

Ne deriva che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.

Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno.

Si precisa infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione.

Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.

Si rappresenta, infine, che l’eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento. In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato l’algoritmo di calcolo di cui al messaggio n. 16866 del 28/6/2007, che di seguito si riporta:

orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili “.          

2. Riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time

Il D.lgs n. 81/2015, nel ridisegnare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ha ribadito il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale prevedendo, per la generalità degli istituti facenti capo ai lavoratori dipendenti, che  “il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa” (art. 7).

Lo stesso D.lgs n. 81/2015, inoltre, ha introdotto la possibilità di pattuire, nell’ambito dei contratti di lavoro part-time, specifiche clausole elastiche, rendendo più flessibile la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa (art. 6).

Alla luce dell’attuale contesto normativo, si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese:


orario medio settimanale teoricamente eseguibile
dal lavoratore part-time
---------------------------------------------------   x 3 (giorni di permesso teorici)
orario medio settimanale teoricamente eseguibile
a tempo pieno


Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi.

Esempio 1)

Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

(18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.

Esempio 2)

Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 40 ore.

Applicando la formula sopra enunciata il calcolo sarà il seguente:

(22/40) X 3=1,65 che arrotondato all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 giorni di permesso mensili.

I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.

Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.


3. Frazionabilità in ore dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time

Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. In caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007.

Si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile
dal lavoratore part-time
-------------------------------------------------------- x 3 (giorni di permesso teorici)
numero medio dei giorni (o turni)
lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno


A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi.

Esempio 1)

Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:
(18/3) X 3=18 ore mensili.
Il lavoratore avrà dunque diritto a 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).

Esempio 2)
Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

(22/5) X 3= 13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili.
Il lavoratore avrà dunque diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).
       
                                                                           
4.Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001

Come già evidenziato nella circolare n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (cfr. la circolare n. 155/2010, par. 2.2).



Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele 
FONTE: INPS

Droga nelle scuole, piano straordinario del governo contro lo spaccio



Piano straordinario contro la droga nelle scuole: l’ha messo a punto il Viminale per le principali città italiane.

Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Verona, Messina, Padova e Trieste. Avranno a disposizione un fondo complessivo da 2,5 milioni per incrementare i controlli, assumere agenti della polizia locale a tempo determinato, coprire i costi degli straordinari o installare impianti di videosorveglianza.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini spiega: «Io continuo, orgoglioso, il mio lavoro. Sperando di poterlo fare senza essere indagato, ho finanziato per la prima volta l’iniziativa SCUOLE SICURE, che prevederà controlli straordinari anti-droga in numerose città per bloccare gli spacciatori di morte (spesso immigrati irregolari) davanti alle scuole italiane, alla riapertura di settembre».

Allegati

 La direttiva firmata dal ministro 
4.58 MB
 La circolare firmata dal capo di Gabinetto
9.16 MB
http://www.interno.gov.it
26 agosto 2018

giovedì 16 agosto 2018

Anche i poliziotti – non rischiano la prescrizione dei contributi Inps

Diversamente da quanto sembrava disponesse la circolare Inps 15 novembre 2017, n. 169 i dipendenti pubblici – e quindi anche i poliziotti – non rischiano la prescrizione dei contributi Inps anche nel caso in cui i datori di lavoro pubblici – nel nostro caso il Ministero dell’interno – non abbiano pagato detti contributi all’Istituto o li abbiano pagati in maniera errata.

A chiarirlo è proprio l’Inps con il messaggio pubblicato oggi sul suo web, dove spiega che il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori pubblici che potranno tranquillamente, anche dopo quella data, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa eventualmente dopo aver verificato la propria posizione assicurativa.

La verifica può essere effettuata da ognuno di noi rivolgendosi ad un patronato oppure accedendo direttamente, tramite il PIN rilasciato a richiesta dall’Istituto previdenziale, al proprio estratto conto contributivo. In caso si riscontrassero lacune o incongruenze si può chiedere la variazione RVPA e, per questo tipo di istanza, non è previsto alcun termine perentorio.

L’unica cosa che cambia dopo il 31 dicembre 2018 sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, per i quali l’Inps ha armonizzato il trattamento ai datori di lavoro privati. A partire dal 1° gennaio 2019 i datori di lavoro pubblici, così come accade da sempre per i datori di lavoro privati, potranno continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma dovranno sostenere un onere.

Questo onere sarà posto esclusivamente a carico dei datori di lavoro pubblici e verrà calcolato secondo le indicazioni della richiamata circolare Inps 169/2017, ossia le amministrazioni saranno obbligate a sostenere esse stesse l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia.

Roma, 14 agosto 2018
https://www.equilibriosicurezza.it

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: chiarimenti


In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell’INPS, si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.
Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto.

Il 31 dicembre 2018 non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sotto questo aspetto, la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169 non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell’Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.

A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).

Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.

I dipendenti che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

L’unica eccezione è costituita dagli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti ( CPI), ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.

https://www.inps.it/

lunedì 13 agosto 2018

Attivita' esperti ATP


OGGETTO : Attività degli esperti ATP
La presente circolare riordina i compiti e le modalità operative degli esperti ATP, la cui figura è prevista
dalla legge 2 maggio 1977, n. 264 di adesione all’Accordo ATP, alla luce del D.M. 24 ottobre 2007 e dei
vigenti allegati all’Accordo ATP.

Prot. 18911 02/08/2018 (pdf completo)



Installazione su autocaravan di serbatoi fissi per GPL

Oggetto: Installazione su autocaravan di serbatoi fissi per il contenimento di GPL, non destinato all’alimentazione del motore

Prot. 19042 del 03/08/2018 (Pdf completo)

venerdì 10 agosto 2018

"Voglio trovare un senso a tante cose Anche se tante cose un senso non ce l'ha..."

Aveva proprio ragione Vasco Rossi quando si accingeva a scrivere il testo di quella che è poi diventata una bellissima canzone:"IL SENSO".

NON SO SE C'è DA RIDERE O DA PIANGERE...un nuovo parere del MEF sembrerebbe (condizionale d'obbligo), riportare il tempo al 2011, e precisamente a dicembre del 2011, quando il Sig. Monti  (eletto non dai cittadini), aboli' l'EQUO INDENNIZZO per le Polizie Locali.

 Beh, forse, qualcuno non sa che in Italia si va avanti a forza di opinioni, pareri, commenti e quant'altro...poi magari ci dimentichiamo cosa dice la legge. Ma tutto  rientra nella normalità.

Il MEF ci fa fare un volo pindarico a costo zero e nessuno che si incazza veramente e  va a chiedere conto e ragione a questo super burocrate dipendente del Ministero che si diverte a scrivere cose senza alcun senso.
Ma leggiamolo bene questo comma citato dal MEF (anzi due) non sarà che "NOI" (della P.L.) abbiamo interpretato male e ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo?

Il MEF dichiara che "dal combinato disposto dell'art. 1 comma 2-bis e dell'art. 7 comma 2-ter della Legge nr. 48 del 18/04/2018, emerge che l'istituto dell'equo indennizzo è stato reintrodotto soltanto a favore del personale della Polizia Locale delle Città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia."

Legge 18 aprile 2017, n. 48
Sicurezza integrata
Art. 1
Oggetto e definizione
1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'art.
118, terzo comma, della Costituzione, modalita' e strumenti di
coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la
promozione della sicurezza integrata.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni,dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali,nonche' da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere,ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', allapromozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato disicurezza per il benessere delle comunita' territoriali.

(( 2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ))
Art. 7
Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte
2 -ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istitutidell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causadi servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presentecomma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017,si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione delFondo per interventi strutturali di politica economica di cuiall'art. 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,vengono stabiliti i criteri e le modalita' di rimborso delle spesesostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui alpresente comma.

E' un popolo strano il nostro.... Forse tutte quelle invasioni barbariche che affliggevano l'Italia  nei secoli scorsi  ci  hanno veramente fatto perdere il senso di tutto ed anche quello della realtà?

Se cio' che dice il funzionario del MEF  è vero vorrebbe anche dire che la Sicurezza urbana non si puo' applicare in nessuna città d'Italia che non sia una Città Metropolitana o un capoluogo di Provincia, ragion per cui, se il PAPA dovesse andare a "VATTALEAPESCA" nessuna norma sulla sicurezza urbana potrebbe essere applicata?

Che ce lo dicano chiaramente...no?!!!



Vedi articolo di Luigi Altamura su "ASAPS"

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. 81 del 9.4.2008 – AUMENTO DELLE SANZIONI – DECORRENZA 1 LUGLIO 2018

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO –
D.LGS.  81 del  9.4.2008 –
AUMENTO DELLE SANZIONI – DECORRENZA 1 LUGLIO 2018


 

Il 19 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 140 è stata resa nota la pubblicazione del Decreto Direttoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, in merito alla rivalutazione delle sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs 81/08 a norma del comma 4-bis dell’articolo 306 del Decreto Legislativo n. 81/2008, così come modificato dal Decreto Legge n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013 ed entrato in vigore il 29 giugno dello stesso anno.
Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs 81/08 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1 luglio 2018, nella misura dell’1,9%. per il prossimo quinquennio.
L’incremento delle sanzioni va calcolato sugli importi attualmente vigenti, senza effettuare arrotondamenti, e si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.