giovedì 16 agosto 2018

Anche i poliziotti – non rischiano la prescrizione dei contributi Inps

Diversamente da quanto sembrava disponesse la circolare Inps 15 novembre 2017, n. 169 i dipendenti pubblici – e quindi anche i poliziotti – non rischiano la prescrizione dei contributi Inps anche nel caso in cui i datori di lavoro pubblici – nel nostro caso il Ministero dell’interno – non abbiano pagato detti contributi all’Istituto o li abbiano pagati in maniera errata.

A chiarirlo è proprio l’Inps con il messaggio pubblicato oggi sul suo web, dove spiega che il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori pubblici che potranno tranquillamente, anche dopo quella data, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa eventualmente dopo aver verificato la propria posizione assicurativa.

La verifica può essere effettuata da ognuno di noi rivolgendosi ad un patronato oppure accedendo direttamente, tramite il PIN rilasciato a richiesta dall’Istituto previdenziale, al proprio estratto conto contributivo. In caso si riscontrassero lacune o incongruenze si può chiedere la variazione RVPA e, per questo tipo di istanza, non è previsto alcun termine perentorio.

L’unica cosa che cambia dopo il 31 dicembre 2018 sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, per i quali l’Inps ha armonizzato il trattamento ai datori di lavoro privati. A partire dal 1° gennaio 2019 i datori di lavoro pubblici, così come accade da sempre per i datori di lavoro privati, potranno continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma dovranno sostenere un onere.

Questo onere sarà posto esclusivamente a carico dei datori di lavoro pubblici e verrà calcolato secondo le indicazioni della richiamata circolare Inps 169/2017, ossia le amministrazioni saranno obbligate a sostenere esse stesse l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia.

Roma, 14 agosto 2018
https://www.equilibriosicurezza.it

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: chiarimenti


In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell’INPS, si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.
Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto.

Il 31 dicembre 2018 non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sotto questo aspetto, la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169 non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell’Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.

A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).

Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.

I dipendenti che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

L’unica eccezione è costituita dagli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti ( CPI), ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.

https://www.inps.it/