venerdì 28 febbraio 2014

Inquinamento ambientale, sì della Camera al ddl: ecco i nuovi reati

I nuovi reati ambientali e le aggravanti nel testo approvato

Ieri la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge per l’introduzione, nel codice penale, dei reati di tipo ambientale: un testo dal titolo “Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale, in materia di delitti contro l’ambiente”.

Il provvedimento è stato accolto favorevolmente dall’aula di Montecitorio, che ha votato sì con 390 deputati, mentre gli astenuti sono stati 45 e i contrari solo 4.

Il provvedimento ha ricevuto il plauso del neo Guardasigilli Andrea Orlando, fino alla scorsa settimana ministro dell’Ambiente, che, dunque, ha seguito l’iter di stesura del testo in entrambi i dicasteri: “Ora esiste finalmente un testo che rappresenta un riordino complessivo ed organico della materia e delle sanzioni, predisposte secondo un sistema proporzionale e congruo. Ho due ragioni per essere contento, come neo-ministro della Giustizia e come ex ministro dell’Ambiente”.

Nello specifico, il disegno di legge prevede l’introduzione del nuovo delitto di inquinamento ambientale, punito con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, che mira a reprimere le condotte, che causino una compromissione o un deterioramento rilevante dell’ambiente, e quindi dello stato del suolo o del sottosuolo, delle acque o dell’aria, o, ancora, dell’ecosistema, della flora o della fauna selvatica, o della biodiversità, anche agraria.

Altro reato introdotto con il nuovo disegno di legge approvato alla Camera, è il traffico o l’abbandono di materiale ad alta radioattività, punito con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000, aumentata se dalle condotte derivi il pericolo di inquinamento ambientale.

Anche in questo ambito, poi, viene concessa la possibilità di ravvedimento operoso che si ha quando l’autore del fatto collabori con le autorità investigative o provveda alla messa in sicurezza o alla bonifica.

Il giro di vite sull’ambiente si completa con la confisca di tutti i mezzi utilizzati per realizzare la condotta passibile di condanna, oppure che abbia scaturito un lucro da attività illecite come traffico organizzato di rifiuti.

Ora, il ddl dovrà passare al Senato per l’approvazione definitiva.

Vai al testo del ddl inquinamento ambientale

Tratto da:www.leggioggi.it

giovedì 27 febbraio 2014

Il tempo di vestizione degli indumenti di lavoro rientra nell’orario di lavoro

Sentenza n. 2837 del 7 febbraio 2014
(password disponibile per la cerchia google+) 

Vedi anche:
Tribunale di Genova - Sezione Lavoro
Sentenza 27 settembre 2011, n. 1401

Sicilia:Polizia locale, chiesta una convocazione urgente della Conferenza Regione-Autonomie Locali

“Le difficoltà e le condizioni in cui operano gli agenti della polizia municipale devono essere affrontate in maniera concreta, con l’obiettivo di trovare una soluzione definitiva. Per questo motivo, chiederemo all’assessore Valenti di convocare al più presto la Conferenza Regione – Autonomie locali per affrontare le problematiche collegate al Fondo destinato alle indennità della Polizia municipale”.
Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente dell’AnciSicilia, a margine di un incontro tra il direttivo dell’Associazione e le sigle sindacali di categoria, svoltosi lo scorso venerdì a Villa Niscemi.
“Riteniamo – conclude Orlando– che proprio per l’importante servizio quotidiano che svolgono nelle nostre città, le esigenze degli agenti non possano essere ignorate e vadano, quindi, affrontate in maniera sinergica dalle istituzioni e dalla politica”.
 
Tratto da:www.anci.sicilia.it

martedì 25 febbraio 2014

Risoluzione n. 26149 del 17 febbraio 2014 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71 – Quesito su requisiti di onorabilità

La risoluzione n. 26149 del 17 febbraio 2014 reca chiarimenti in materia di requisiti di onorabilità. Nello specifico affronta il caso delle pene pecuniarie sostitutive, del patteggiamento nonché del conseguente procedimento da emanare ove emerga l’insussistenza del requisito.


allegati

Risoluzione n. 26141 del 17 febbraio 2014 (formato pdf, 148 kb) 
Tratto da:Ministero Sviluppo Economico 

Risoluzione n. 26149 del 17 febbraio 2014 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71 – Quesito su requisiti di onorabilità

 La risoluzione n. 26149 del 17 febbraio 2014 reca chiarimenti in materia di requisiti di onorabilità. Nello specifico affronta il caso delle pene pecuniarie sostitutive, del patteggiamento nonché del conseguente procedimento da emanare ove emerga l’insussistenza del requisito.


allegati

Risoluzione n. 26141 del 17 febbraio 2014 (formato pdf, 148 kb) 
Tratto da Ministero Svilupo Economico

Risoluzione n. 26121 del 17 febbraio 2014 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 1, lett. c) – Requisiti di onorabilità – Quesito

La risoluzione n. 26121 del 17 febbraio risponde alla richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 71, comma 1, lettera c) relativamente al possesso dei requisiti morali da parte di un soggetto condannato al pagamento di una multa per il reato di insolvenza di cui all’articolo 641 del C.P..


allegati

Risoluzione n. 26121 del 17 febbraio 2014 (formato pdf, 140 kb)

Tratto da:Ministero Sviluppo Economico 

Parere ad Unioncamere del 25 febbraio 2014 – REA. Fascicolo d’impresa

Il parere del 25 febbraio 2014 fornisce chiarimenti sulla possibilità di integrare d’ufficio il fascicolo d’impresa con i dati ambientali.
Allegato
Parere prot. n. 32555 del 25 febbraio 2014 (pdf, 176 kb)

Tratto da:Ministero Sviluppo Economico

Condannata portalettere che firma, al posto del destinatario, gli avvisi di ricevimento di sei raccomandate




L'imputata, dovendo effettuare la consegna delle raccomandate in orario di chiusura dello studio, le aveva lasciate fuori dal portone apponendo essa stessa la firma per ricevimento del destinatario e restituendole al mittente, così evitando di tornare sul luogo per la seconda volta.




Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 ottobre 2013 – 21 febbraio 2014, n. 8422
Presidente Oldi – Relatore Lapalorcia


Ritenuto in fatto


1. T.M. ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 6-7-2012, che, confermando quella del Tribunale di Lucca del 2-12-2008, l'ha ritenuta responsabile del reato continuato di cui all'art. 476 cod. pen. per avere, in qualità di portalettere, contraffatto la firma del destinatario sugli avvisi di ricevimento di sei raccomandate dirette ad uno studio di commercialisti di Lucca.
2. Secondo la prospettazione accusatole condivisa dai giudici di merito anche sulla base di perizia grafologica, l'imputata, dovendo effettuare la consegna delle raccomandate in orario di chiusura dello studio, le aveva lasciate fuori dal portone apponendo essa stessa la firma per ricevimento del destinatario e restituendole al mittente, così evitando di tornare sul luogo per la seconda volta.
3.Tale conclusione, già fondata sul rilievo che le firme del portalettere e quelle del destinatario sugli avvisi di ricevimento apparivano opera della stessa mano, era confermata dall'esito della perizia, secondo la quale le sottoscrizioni apposte nello spazio degli avvisi di ricevimento riservato al destinatario erano riferibili alla T. , la quale aveva pure riconosciuto come propria quella che figurava sotto l'indicazione “capo agenzia distributrice” sull'avviso di ricevimento terminante con le cifre ... 241, avendo anche ammesso di essere stata lei quel giorno l'incaricata del recapito della posta.
4. Nel corso del giudizio di appello il perito, riconvocato, dichiarava che la parte iniziale della firma riconosciuta dall'imputata, era agevolmente comparabile con le sigle presenti su tutti gli altri avvisi e in particolare su quelli ... 242 e ... 243.
5. Il ricorso è articolato in tre motivi.
 6. Con il primo si deduce omessa notifica del decreto di citazione all'imputata in violazione degli artt. 601, comma 1, e 157, comma 8 bis, cod. proc. pen..
7. Con il secondo la ricorrente lamenta violazione di legge (artt. 476 cod. pen. e 597 codice di rito) e vizio di motivazione per mancato esame della questione sollevata con l'atto di appello relativa alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato: la corte del territorio, nel concludere che la condotta dell'imputata era ascrivibile alla sua scelta di non tornare per la seconda volta nello stesso posto, aveva ritenuto che il dolo fosse in re ipsa senza considerare la possibilità di una semplice leggerezza della T. .
8. Il terzo motivo addebita alla sentenza vizio di motivazione in quanto il perito, che nella relazione aveva affermato che le sei sigle apposte nello spazio riservato al destinatario erano opera di una sola mano e precisamente di quella della T. sulla base del raffronto con firme e scritte autografe dell'imputata, sentito a chiarimenti nel giudizio di appello - avendo l'appellante osservato che era mancato il raffronto tra le firme del destinatario, quelle del capo agenzia distributrice e quelle sulla distinta di recapito del portalettere -, aveva confermato che le firme in contestazione erano della T. , osservando che quella sull'avviso di ricevimento .. 241, nella zona riservata al capo agenzia distributrice, era stata riconosciuta come propria dall'imputata, trascurando che la paternità di tale firma non era in contestazione. Allo stesso modo la corte fiorentina aveva motivato la non necessità di una nuova perizia relativamente alle firme del capo agenzia distributrice, che non erano in contestazione. Comunque, sempre secondo la ricorrente, la corte non aveva indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto condivisibile la perizia.

Considerato in diritto
 

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Il dedotto vizio della notifica all'imputata del decreto di citazione per il giudizio di appello, integra una nullità che, ove sussistente (il che sembrerebbe smentito dal fatto che i due difensori di fiducia risultano aver ricevuto una doppia notifica, la seconda delle quali dopo che la T. era risultata irreperibile nel luogo di residenza, quindi, all'evidenza, per la stessa), è a regime intermedio e doveva essere dedotta dinanzi alla corte territoriale, il che non è avvenuto. Tale notifica non può infatti considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione omessa, dovendo piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputata in quanto la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato, e nella specie il difensore di fiducia, presente all'udienza, non aveva sollevato eccezioni (Cass. Sez. U 119/2004, ij Cass. 45990/2007, 23658/2008).
3. È poi infondato il secondo motivo che investe la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Ad escludere la possibilità di una semplice leggerezza dell'imputata, la corte ha infatti valorizzato l'intento della stessa di non tornare per la seconda volta presso lo studio di commercialisti trovato chiuso al momento della consegna delle raccomandate, idoneo a dimostrare coscienza e volontarietà di falsificare la firma del destinatario, non presente al primo accesso.
4. Del pari infondata la terza doglianza.
5. L'esame della questione dedotta deve muovere dal rilievo che, secondo quanto riconosciuto dalla stessa ricorrente, il perito grafologo aveva concluso nel senso che le sei sigle apposte nello spazio riservato al destinatario erano opera di una sola mano e precisamente, sulla base del raffronto delle prime con firme e scritture autografe dell'imputata, di quella della T. . Ciò è sufficiente a sorreggere l'affermazione di penale responsabilità avendo quest'ultima ammesso di essere stata lei quel giorno l'addetta alla consegna della posta e risultando che le raccomandate non erano state consegnate nello studio del commercialista, ma lasciate fuori dal portone dell'edificio.
6. Il mancato raffronto, lamentato dalla ricorrente che aveva per questo sollecitato l'esame a chiarimenti del perito nel giudizio di appello, tra le firme apparenti del destinatario, quelle del capo agenzia distributrice e quelle sulla distinta di recapito del portalettere, risulta superato dalla conferma da parte del perito stesso, in sede di audizione a chiarimenti, che le firme in contestazione erano della T. , accompagnata dal rilievo, evidenziato in sentenza, che quella presente per esteso sull'avviso di ricevimento .. 241, nella zona riservata al capo agenzia distributrice, riconosciuta come propria dall'imputata, era nella sua parte iniziale agevolmente comparabile (o meglio compatibile) con le sigle presenti su tutti gli altri avvisi di ricevimento. Ciò non significa, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che il perito abbia affermato che la firma riconosciuta fosse tra quelle sospette di falsità, ma vale piuttosto a rimarcare la superfluità del raffronto di cui sopra in quanto tale riconoscimento implica anche la definitiva ammissione della prevenuta di essere stata lei la portalettere incaricata quel giorno della consegna delle raccomandate con falsa firma del destinatario, recapitate tutte nello stesso luogo e nella stessa data lasciandole fuori dal portone, quindi da un'unica persona, da identificare nella T. , unica interessata alla falsificazione.
7. Né è esatto che la corte fiorentina abbia motivato la non necessità di una nuova perizia riferendosi alle firme del capo agenzia distributrice, che non erano in contestazione, avendo piuttosto ritenuto inutile, per le ragioni di cui sopra, il raffronto di esse con quelle del destinatario, attribuite dal perito all'imputata. Così come è infondato l'addebito mosso alla sentenza di mancata indicazione delle ragioni per le quali era stato condiviso l'esito della perizia, addebito non solo generico, ma che non tiene conto delle ulteriori risultanze, sopra evidenziate, che avvalorano le conclusioni del perito.
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.




Riproduzione Riservata

Integrazione e aggiornamento (3.0) della circ. 323 del 07.01.2014,immatricolazione veicoli fine serie

Circolare Prot. 4284 del 25/02/2014
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
div. 3_4284_25022014_integrazione e aggiornamento (3.0) della circ. 323 del 07.01.2014_immatricolazione veicoli fine serie
documenti da scaricare div. 3_4284_25022014_integ… e aggiornamento (3.0) della circ. 323 del 07.01.2014_immatricol… veicoli fine serie

Attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole

Circolare Prot. 4389 del 25/02/2014
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
div. 5_4389_25022014_Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 – Attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole.
testo div. 5_4389_25022014
div. 5_4389_25022014_Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 – Attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole. Com’è noto le norme in oggetto richiamate consentono alle Organizzazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, del settore agricolo ed agromeccanico di svolgere attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 264/1991. Al riguardo, avendo registrato il proliferarsi di richieste di accreditamento ...
documenti da scaricare div. 5_4389_25022014_Decre… legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 – Attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole. 

Tratto da:Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

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OGGETTO: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 101 – Attività di consulenza per la circolazione delle macchine
agricole.


Com’è noto le norme in oggetto richiamate consentono alle Organizzazioni
maggiormente rappresentative, a livello nazionale, del settore agricolo ed agromeccanico
di svolgere attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole in deroga alle
disposizioni contenute nella legge n. 264/1991.
Al riguardo, avendo registrato il proliferarsi di richieste di accreditamento per
l’accesso agli sportelli degli Uffici Motorizzazione, finalizzato all’espletamento di operazioni
concernenti le macchine agricole, si è reso necessario svolgere una nuova ricognizione,
per il tramite della competente Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti
di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ordine al grado di
rappresentatività delle Organizzazioni sindacali di settore attualmente esistenti.
Tenuto conto delle informazioni trasmesse dalla predetta Direzione Generale con
nota prot. n. 32/0002033/MA002.A001 del 28 gennaio 2014, si fa presente che,
limitatamente al settore agricolo, per consistenza associativa, diffusione territoriale e
numero di CCNL stipulati sono al momento da ritenersi maggiormente rappresentative sul
piano nazionale le seguenti Organizzazioni:
1. Confederazione Generale dell’Agricoltura – CONFAGRICOLTURA;
2. Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti – COLDIRETTI;
3. Confederazione Italiana Agricoltori- CIA (ex confcoltivatori);
4. Confederazione Produttori Agricoli – COPAGRI.
Alle predette Organizzazioni professionali ed alle loro articolazioni territoriali si
applicano, pertanto, le disposizioni già diramate con circolare prot. n. 4082/M360 del 26
gennaio 2006.
Ogni altra disposizione in contrasto con i contenuti della presente circolare deve
ritenersi tacitamente abrogata.
Si fa presente, infine, che per quanto concerne le Organizzazioni rappresentative
delle imprese che esercitano l’attività agromeccanica verranno impartite apposite istruzioni
con successiva circolare, non appena la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e
dei Rapporti di Lavoro avrà comunicato a questa sede informazioni al riguardo.
Pertanto, limitatamente al settore agromeccanico, possono continuare ad accedere
liberamente agli sportelli degli Uffici Motorizzazione Civile le seguenti Organizzazioni, e le
relative articolazioni territoriali, già accreditate:
- Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola – UNIMA;
- Confederazione Agromeccanici (CONFAI).
La presente circolare viene diramata esclusivamente per mezzo di posta elettronica
e sarà consultabile sul sito istituzionale dell’Amministrazione www.mit.gov.it.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)
 



MN

Furbo o scemo?

Abbastanza frequentamente, noto, che ci sono siti internet che copiano  pedissequamente  e spudoratamene quasi tutte le notizie di questo blog, facendole proprie (anche perchè molte notizie li do in anteprima ed è facilmente riscontrabile andando a vedere la croni-storia dei miei post)

Tempo fa, addirittura,  ho scoperto un vero e proprio "clone" (alla quale ho anche inviato una lettera aperta), o forse è meglio chiamarlo "parassita", che evidentemente è a corto di idee e sicuramente con poca voglia di lavorare, anche perchè non ci ho mai visto fare un commento, una critica,  ai Suoi post. Quando l'ha fatto, si è trattato, quasi sempre, del riassunto della notizia letta altrove (e ne ho le prove).

Insomma per dirla breve,  un vero e proprio scopiazzattore professionista. 

Certamente farà parte del suo modus-operandi, anche lavorativo e di vita  (quello di prendersi i meriti di lavori fatti da altri).
Un vero e proprio "futticumpagnu" come si chiamano dalle mie parti.
Poverino.....mi fa un po pena.....
Piu' che furbo mi sembra mezzo scemo.
Scusate lo sfogo.
Mario Serio

domenica 23 febbraio 2014

Convertito in legge il decreto “Destinazione Italia”

Modificato il Codice della strada: Carrelli non più immatricolati per brevi spostamenti e noleggio con conducente con velocipedi. Soppressa la “scatola nera”.

A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, avvenuta con legge n. legge 21/02/2014 n. 9, pubblicata sulla G.U. n.43 del 21-2-2014, le modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono le seguenti:

-all'art. 114 viene inserito il comma “2-bis”;


-all'art. articolo 85, comma 2, viene inserita la “b-bis)”;

Con queste due modifiche:

- i carrelli che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti non avranno più bisogno di essere immatricolati, ma dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- il noleggio con conducente per il trasporto persone potrà essere effettuato anche con i "velocipedi"


Si segnala infine, la soppressione, con la legge di conversione, delle “Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto”, ed in particolare, la possibilità, che veniva data alle imprese assicurative, di praticare una riduzione rispetto alle tariffe stabilite, proponendo all’assicurato l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti.

Mario Serio
Riproduzione Riservata

EDUCARE I CITTADINI ANTICAMPER



Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2014, ore11.10
Sottoscrive il documento: Pier Luigi Ciolli


EDUCARE I CITTADINI ANTICAMPER
     Negli anni, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è dovuta intervenire ripetutamente allorquando dei cittadini inviano al Comune istanze per far sparire dai parcheggi o dalle strade le autocaravan.
     Oggi, visto quanto occorso a Modena, riteniamo utile presentare questo documento affinché ogni camperista sia in grado d’intervenire in via preventiva inviandolo al proprio Sindaco e al Comandante la Polizia Locale.

LE premessE
Ma quanti veicoli ci sono in Italia?
Al 31 dicembre 2008 il totale complessivo del parco veicoli era di 47.936.938 composto da: 36.105.183 autovetture, 5.859.094 motocicli,
3.914.998 autocarri trasporto merci, 300.890 motocarri e quadricicli trasporto merci,
97.597 autobus, 1.455.964 veicoli vari e di sole 203.212 autocaravan.
I numeri dimostrano che in alcun modo le autocaravan (che rappresentano lo 0,42% del totale dei veicoli) possono incidere in modo significativo nelle criticità relative alla scarsità di aree adibite alla sosta e/o all’aumento di traffico.

Le autocaravan possono sostare?
Le autocaravan sono autoveicoli e la loro sosta è disciplinata dal Codice della Strada, quindi, nessuna discriminazione può essere attivata. Questo è quanto in vigore dal 1991 con la Legge 336, inglobata nel Nuovo Codice della Strada nel 1992.

Allestire aree specifiche per le autocaravan può giustificare il loro divieto di circolare e sostare sul territorio?
Le Leggi prima, le direttive e le circolari interministeriali poi, hanno chiarito e ribadito che l’allestimento di aree specifiche per la sosta delle autocaravan non consente di limitare o vietare la loro sosta all’esterno di quelle aree.

IL CITTADINO IGNORANTE
Purtroppo molti cittadini, guardando al proprio interesse – che non coincide con l’interesse pubblico – presentano istanze che, se recepite dal Sindaco di turno, vedrebbero adottare  provvedimenti in violazione di legge. È il caso di quando i cittadini, non trovando facilmente un parcheggio per la propria auto, scrivono al Sindaco per far allontanare le autocaravan, adducendo in particolare che le autocaravan sono sempre lì, monopolizzano gli stalli di sosta penalizzando le autovetture. Infatti, nei parcheggi è normale che la sosta dei veicoli (autovetture o autocaravan)  si protragga per giorni o per settimane e ciò per vari motivi quali ad esempio, lo scarso utilizzo o la disponibilità di più veicoli per la stessa famiglia.

COME EDUCARE IL CITTADINO
Come è stato fatto in molti Comuni, il Sindaco e/o il Comandante la Polizia Locale fa effettuare un sopralluogo per verificare se i veicoli sono abbandonati o in regolare sosta e, qualora siano in regolare sosta, ne danno comunicazione a chi ha inviato le istanze.

COSA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVE FARE
Qualora Sindaco e/o il Comandante la Polizia Locale rilevino che in quella zona vi è carenza di stalli di sosta, possono prevedere per tutti una sosta limitata nel tempo nonché prevedere una pulizia dell’area una volta a settimana con rimozione dei veicoli che permanessero in sosta. Ciò consentirebbe una rotazione nella fruizione degli stalli di sosta nonché l’individuazione di veicoli rubati e/o abbandonati.

COSA LA POLIZIA LOCALE NON DEVE FARE
Come nel caso sottoriprodotto, la Polizia Locale non deve “sprecare” le proprie risorse per individuare i proprietari delle autocaravan e tantomeno contattarli per “convincerli” a spostare i propri veicoli in altra zona. Questo perché, come detto sopra, il proprietario di autocaravan ha diritto di sostare, quindi, simili interventi sono un indebito onere per la Pubblica Amministrazione nonché un illecito vantaggio personale a specifici cittadini, a danno di altri cittadini.

IL CASO MODENA, esempio attuale
La lettera inviata dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti al Sindaco di Modena

Al Sindaco del Comune di Modena  e alle SS.LL. in indirizzo P.E.C.

Oggetto: Legittima sosta delle autocaravan.
Riferimento: interpellanza del consigliere Francesco Rocco e intervento della Polizia Municipale nei confronti dei proprietari di autocaravan.

     La presente in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via San Niccolò 21, quale associazione portatrice degli interessi diffusi degli utenti della strada in autocaravan.
Abbiamo ricevuto copia dell’interpellanza del consigliere Francesco Rocco avente per oggetto le autocaravan in sosta in via Pelloni e degli interventi: dell’assessore Antonino Marino, della consigliera Rossella Maienza, del consigliere Federico Ricci, agli atti del consiglio comunale del 13 febbraio 2014, rimanendo allibiti perché nel 2014 viene ancora ignorata una Legge dello Stato inerente la disciplina nella circolazione stradale della autocaravan in vigore da oltre 23 anni (Legge 336 del 1991, inserita nel Nuovo Codice della Strada del 1992).
     Anche se è accettabile l’ignoranza di un cittadino sulla conoscenza di tale Legge, non è accettabile che un eletto a rappresentare i cittadini non si aggiorni facilmente utilizzando internet o meglio, in prima battuta, interpellando l’Avvocatura comunale che esiste in codesto comune e/o la Polizia Municipale per accertarsi delle norme in vigore.
     Questo nostro intervento è teso a evitare l’attivazione di assurdi oneri sia ai cittadini sia alla Pubblica Amministrazione, quindi, confidiamo che il Sindaco incarichi chi è preposto a inserire sul sito internet del Comune un estratto delle norme che qui di seguito andremo a ricordare. Ciò anche per evitare l’invio di esposti che, in una visione di interesse privato, vadano a violare le Leggi in vigore.
Restiamo in attesa di un cortese riscontro manifestando la nostra disponibilità e collaborazione a risolvere le criticità che possano attivarsi per la circolazione delle autocaravan sul vostro territorio.
     Alla luce di quanto rappresentato in seno al Consiglio Comunale, si espone quanto segue.

PREMESSO CHE:
  • la sosta, di qualunque veicolo, è regolamentata dall’art. 157 Codice della strada che la definisce come la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente;
  • ai sensi dell’artr. 120 regolamento esecutivo del Codice della strada il segnale di parcheggio può essere usato per indicare un’area per sostare per un tempo indeterminato, salva diversa indicazione.
  • l’art. 185 del Codice della strada, al comma 1 prevede che ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Il comma 2 chiarisce che la sosta delle autocaravan non costituisce campeggio attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico e non occupa la sede stradale in misura eccedente l’ingombro del veicolo.
  • il Ministero dei Trasporti con nota prot. 31543/2007 ha fornito le direttive in materia di circolazione e sosta delle autocaravan illustrando i vizi più ricorrenti delle ordinanze che illegittimamente istituiscono limitazioni alle autocaravan.
  • il Ministero dell’Interno, con nota prot. 277/2008 ha recepito la direttiva del Ministero dei Trasporti diffondendola a tutti gli Uffici Territoriali del Governo.

CONSIDERATO CHE:
  • diversamente da quanto sostenuto dal consigliere Francesco Rocco, laddove più veicoli – siano o meno della stessa tipologia – sostino dove è consentito, non può parlarsi di “peggioramento” di uno stato di fatto;
  • contrariamente a quanto affermato dal consigliere Francesco Rocco, la sosta di autocaravan nel rispetto dell’art. 185 del Codice della strada non crea alcun “inevitabile degrado” o scorretto utilizzo dell’area;
  • la sosta delle autocaravan non è causa di alcuna “questione legata alla convivenza civile”, infatti a livello interministeriale è stato chiarito dalle sopraccitate direttive del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Interno e dal Dr. Fabio Dimita, Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una relazione dal titolo “La corretta applicazione della sosta e della circolazione stradale per le autocaravan secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. Documento acquisibile gratuitamente aprendo
  • http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=149&n=64&pages=60 ;
  • contrariamente a quanto affermato dalla consigliera Rossella Maienza la sosta nel rispetto del Codice della strada di veicoli della stessa tipologia, nella specie autocaravan, non è causa di alcun parcheggio “selvaggio”. Il fatto che per la consigliera Maienza l’aumento delle autocaravan in sosta non debba essere “più tollerabile” non toglie il fatto che la sua richiesta di “non deve essere più consentito”, se applicata, sia in violazione di legge;
  • le affermazioni della consigliera Maienza sulla sosta dell’autocaravan che arriva a “deturpare l’immagine” di un quartiere si ritengono gravemente lesive dei diritti degli utenti in autocaravan e potrebbero ritenersi diffamanti giustificando una denuncia alle Autorità Giudiziaria competente.
CONTESTA
l’iniziativa e gli interventi della Polizia Municipale che ha contattato i proprietari delle autocaravan in sosta per invitarli a sostare in altre strade.  Comportamenti, questi, che si ritengono lesivi di un legittimo diritto del proprietario di autocaravan e che non possono essere qualificati in nome di uno “spirito di collaborazione”. Iniziative che non solo creano oneri ai cittadini proprietari di autocaravan ma comportano anche oneri alla stessa Pubblica Amministrazione poiché:
  1. limitano illegittimamente il diritto del singolo proprietario di autocaravan di sostare nel rispetto del Codice della strada;
  2. potrebbero creare situazioni che sfociano in contenziosi tra cittadini. Infatti alcune persone, forti del “precedente” della Polizia Municipale, potrebbero pretendere da altri cittadini lo sgombero dei veicoli;
  3. potrebbero creare potenziali contenziosi tra i cittadini proprietari di autocaravan e la Pubblica Amministrazione con impiego di risorse umane ed economiche destinabili ad altri fini;
  4. possono indurre altre Pubbliche Amministrazioni a imitare analoghi comportamenti con effetto moltiplicatore del rischio di potenziali contenziosi;
  5. distraggono il personale della Polizia Municipale dai compiti istituzionali;
  6. comportano un ingiustificabile impiego di risorse umane ed economiche per le attività di ricerca dei nominativi dei proprietari di autocaravan;
  7. comportano un ingiustificabile impiego di risorse umane ed economiche per le attività di comunicazione ai proprietari di autocaravan tramite telefono, lettera, sopralluogo o altro;
  8. comportano un ingiustificabile impiego di risorse umane ed economiche per organizzare e svolgere gli incontri con i residenti;
  9. comportano un ingiustificabile impiego di risorse umane ed economiche per i sopralluoghi al fine di monitorare la situazione del parcheggio;

INVITA
  • la Polizia Municipale ad astenersi dal contattare i proprietari di autocaravan in regolare sosta per invitarli a rimuovere i loro veicoli e sostare in altre strade;
  • l’ente proprietario della strada ad astenersi dall’istituire una limitazione diretta o indiretta alla sosta delle autocaravan;
PROPONE,
qualora le aree adibite alla sosta siano effettivamente scarse e/o vi siano fenomeni di attendamenti, bivacchi o campeggio abusivo,
  1. l’istituzione di divieto di sosta per esigenze di pulizia una volta a settimana per consentire, oltre la pulizia dell’area, il frequente spostamento obbligato dei veicoli ovvero l’istituzione di una sosta a tempo, per consentire a chiunque la fruizione dell’area di sosta, a prescindere dal veicolo utilizzato. Non solo, ma lo spostamento ciclico di tutti i veicoli consente altresì l’individuazione di veicoli rubati che possono essere utilizzati per delinquere;
  2. l’istituzione, su tutto il territorio, di un divieto di campeggio e bivacco: situazioni da non confondere con la mera sosta. A tal proposito si indica la relazione del Dr. Fabio Dimita “Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi” illustrata nel corso della XXXI edizione delle Giornate della Polizia Locale come ausilio nella predisposizione di un’eventuale provvedimento.
  1. l’organizzazione dei parcheggi nel rispetto del codice della strada. A tal fine si indica la relazione del Dr. Fabio Dimita “Criteri per l’organizzazione delle aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli” illustrata nel corso della XXXII edizione delle Giornate della Polizia Locale.
  1. Si ricorda che il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 381/2011 ha fornito le direttive per la predisposizione delle ordinanze di regolamentazoine della circolazione.

Distinti saluti. Isabella Cocolo, Presidente
Firenze, 20 febbraio 2014

Aggiornamenti per una corretta applicazione del Codice della Strada



2008 - Dispositivi automatici di rilevamento delle violazioni al Codice della Strada. Relazione dell’Avvocato Fabio Dimita -Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=124&startPage=34

16 giugno 2008 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 0050502. http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MIT_Predisposizione_ordinanze_16-06-08.pdf

25 giugno 2009 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 65235. http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MIT_Sosta_parcheggio_25-06-09.pdf

28 gennaio 2011 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 0000381. http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MIT_Predisposizione_Ordinanze_28-01-11.pdf

6 giugno 2012 La corretta applicazione della sosta e della circolazione stradale per le autocaravan secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Relazione dell’Avvocato Fabio Dimita -Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=149&n=64&pages=60

20 settembre 2012 Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi. Relazione dell’Avvocato Fabio Dimita -Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/2_Bivacco_come_impedirlo.pdf

2013 Criteri per l’organizzazione delle aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli. Relazione dell’Avvocato Fabio Dimita -Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


Documenti utili all’Amministrazione Pubblica
che intende sviluppare il turismo itinerante e/o la Protezione Civile

Analisi e soluzioni per sviluppare il turismo itinerante a costo ZERO:


Istruzione Tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale. Giunta Regionale Toscana - Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997 http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/Quaderni tecnici/index.htm

Elenco degli impianti igienico-sanitari dove poter caricare l’acqua potabile e scaricare le acque reflue della autocaravan e/o autobus turistici:


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