L'imputata, dovendo effettuare la consegna delle raccomandate in orario di chiusura dello studio, le aveva lasciate fuori dal portone apponendo essa stessa la firma per ricevimento del destinatario e restituendole al mittente, così evitando di tornare sul luogo per la seconda volta.
Corte di
Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 ottobre 2013 – 21 febbraio 2014, n. 8422
Presidente Oldi – Relatore Lapalorcia
Presidente Oldi – Relatore Lapalorcia
Ritenuto in fatto
1. T.M. ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 6-7-2012, che, confermando quella del Tribunale di Lucca del 2-12-2008, l'ha ritenuta responsabile del reato continuato di cui all'art. 476 cod. pen. per avere, in qualità di portalettere, contraffatto la firma del destinatario sugli avvisi di ricevimento di sei raccomandate dirette ad uno studio di commercialisti di Lucca.
2. Secondo la prospettazione accusatole condivisa dai giudici di merito anche sulla base di perizia grafologica, l'imputata, dovendo effettuare la consegna delle raccomandate in orario di chiusura dello studio, le aveva lasciate fuori dal portone apponendo essa stessa la firma per ricevimento del destinatario e restituendole al mittente, così evitando di tornare sul luogo per la seconda volta.
3.Tale conclusione, già fondata sul rilievo che le firme del portalettere e quelle del destinatario sugli avvisi di ricevimento apparivano opera della stessa mano, era confermata dall'esito della perizia, secondo la quale le sottoscrizioni apposte nello spazio degli avvisi di ricevimento riservato al destinatario erano riferibili alla T. , la quale aveva pure riconosciuto come propria quella che figurava sotto l'indicazione “capo agenzia distributrice” sull'avviso di ricevimento terminante con le cifre ... 241, avendo anche ammesso di essere stata lei quel giorno l'incaricata del recapito della posta.
4.
Nel corso del giudizio di appello il perito, riconvocato, dichiarava che la
parte iniziale della firma riconosciuta dall'imputata, era agevolmente
comparabile con le sigle presenti su tutti gli altri avvisi e in particolare su
quelli ... 242 e ... 243.
5.
Il ricorso è articolato in tre motivi.
6. Con il primo si deduce omessa notifica del
decreto di citazione all'imputata in violazione degli artt. 601, comma 1, e
157, comma 8 bis, cod. proc. pen..
7.
Con il secondo la ricorrente lamenta violazione di legge (artt. 476 cod. pen. e
597 codice di rito) e vizio di motivazione per mancato esame della questione
sollevata con l'atto di appello relativa alla sussistenza dell'elemento
psicologico del reato: la corte del territorio, nel concludere che la condotta
dell'imputata era ascrivibile alla sua scelta di non tornare per la seconda
volta nello stesso posto, aveva ritenuto che il dolo fosse in re ipsa senza
considerare la possibilità di una semplice leggerezza della T. .
8. Il terzo motivo addebita alla sentenza vizio di motivazione in quanto il perito, che nella relazione aveva affermato che le sei sigle apposte nello spazio riservato al destinatario erano opera di una sola mano e precisamente di quella della T. sulla base del raffronto con firme e scritte autografe dell'imputata, sentito a chiarimenti nel giudizio di appello - avendo l'appellante osservato che era mancato il raffronto tra le firme del destinatario, quelle del capo agenzia distributrice e quelle sulla distinta di recapito del portalettere -, aveva confermato che le firme in contestazione erano della T. , osservando che quella sull'avviso di ricevimento .. 241, nella zona riservata al capo agenzia distributrice, era stata riconosciuta come propria dall'imputata, trascurando che la paternità di tale firma non era in contestazione. Allo stesso modo la corte fiorentina aveva motivato la non necessità di una nuova perizia relativamente alle firme del capo agenzia distributrice, che non erano in contestazione. Comunque, sempre secondo la ricorrente, la corte non aveva indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto condivisibile la perizia.
8. Il terzo motivo addebita alla sentenza vizio di motivazione in quanto il perito, che nella relazione aveva affermato che le sei sigle apposte nello spazio riservato al destinatario erano opera di una sola mano e precisamente di quella della T. sulla base del raffronto con firme e scritte autografe dell'imputata, sentito a chiarimenti nel giudizio di appello - avendo l'appellante osservato che era mancato il raffronto tra le firme del destinatario, quelle del capo agenzia distributrice e quelle sulla distinta di recapito del portalettere -, aveva confermato che le firme in contestazione erano della T. , osservando che quella sull'avviso di ricevimento .. 241, nella zona riservata al capo agenzia distributrice, era stata riconosciuta come propria dall'imputata, trascurando che la paternità di tale firma non era in contestazione. Allo stesso modo la corte fiorentina aveva motivato la non necessità di una nuova perizia relativamente alle firme del capo agenzia distributrice, che non erano in contestazione. Comunque, sempre secondo la ricorrente, la corte non aveva indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto condivisibile la perizia.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2.
Il dedotto vizio della notifica all'imputata del decreto di citazione per il
giudizio di appello, integra una nullità che, ove sussistente (il che
sembrerebbe smentito dal fatto che i due difensori di fiducia risultano aver
ricevuto una doppia notifica, la seconda delle quali dopo che la T. era
risultata irreperibile nel luogo di residenza, quindi, all'evidenza, per la
stessa), è a regime intermedio e doveva essere dedotta dinanzi alla corte
territoriale, il che non è avvenuto. Tale notifica non può infatti considerarsi
inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione omessa, dovendo
piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto
da parte dell'imputata in quanto la notificazione presso il difensore, salvo
che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione
del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte
dell'imputato, e nella specie il difensore di fiducia, presente all'udienza,
non aveva sollevato eccezioni (Cass. Sez. U 119/2004, ij Cass. 45990/2007,
23658/2008).
3. È poi infondato il secondo motivo che investe la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Ad escludere la possibilità di una semplice leggerezza dell'imputata, la corte ha infatti valorizzato l'intento della stessa di non tornare per la seconda volta presso lo studio di commercialisti trovato chiuso al momento della consegna delle raccomandate, idoneo a dimostrare coscienza e volontarietà di falsificare la firma del destinatario, non presente al primo accesso.
3. È poi infondato il secondo motivo che investe la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Ad escludere la possibilità di una semplice leggerezza dell'imputata, la corte ha infatti valorizzato l'intento della stessa di non tornare per la seconda volta presso lo studio di commercialisti trovato chiuso al momento della consegna delle raccomandate, idoneo a dimostrare coscienza e volontarietà di falsificare la firma del destinatario, non presente al primo accesso.
4.
Del pari infondata la terza doglianza.
5.
L'esame della questione dedotta deve muovere dal rilievo che, secondo quanto
riconosciuto dalla stessa ricorrente, il perito grafologo aveva concluso nel
senso che le sei sigle apposte nello spazio riservato al destinatario erano
opera di una sola mano e precisamente, sulla base del raffronto delle prime con
firme e scritture autografe dell'imputata, di quella della T. . Ciò è
sufficiente a sorreggere l'affermazione di penale responsabilità avendo
quest'ultima ammesso di essere stata lei quel giorno l'addetta alla consegna
della posta e risultando che le raccomandate non erano state consegnate nello
studio del commercialista, ma lasciate fuori dal portone dell'edificio.
6.
Il mancato raffronto, lamentato dalla ricorrente che aveva per questo
sollecitato l'esame a chiarimenti del perito nel giudizio di appello, tra le
firme apparenti del destinatario, quelle del capo agenzia distributrice e
quelle sulla distinta di recapito del portalettere, risulta superato dalla
conferma da parte del perito stesso, in sede di audizione a chiarimenti, che le
firme in contestazione erano della T. , accompagnata dal rilievo, evidenziato
in sentenza, che quella presente per esteso sull'avviso di ricevimento .. 241,
nella zona riservata al capo agenzia distributrice, riconosciuta come propria
dall'imputata, era nella sua parte iniziale agevolmente comparabile (o meglio
compatibile) con le sigle presenti su tutti gli altri avvisi di ricevimento.
Ciò non significa, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che il perito
abbia affermato che la firma riconosciuta fosse tra quelle sospette di falsità,
ma vale piuttosto a rimarcare la superfluità del raffronto di cui sopra in
quanto tale riconoscimento implica anche la definitiva ammissione della
prevenuta di essere stata lei la portalettere incaricata quel giorno della
consegna delle raccomandate con falsa firma del destinatario, recapitate tutte
nello stesso luogo e nella stessa data lasciandole fuori dal portone, quindi da
un'unica persona, da identificare nella T. , unica interessata alla
falsificazione.
7. Né è esatto che la corte fiorentina abbia motivato la non necessità di una nuova perizia riferendosi alle firme del capo agenzia distributrice, che non erano in contestazione, avendo piuttosto ritenuto inutile, per le ragioni di cui sopra, il raffronto di esse con quelle del destinatario, attribuite dal perito all'imputata. Così come è infondato l'addebito mosso alla sentenza di mancata indicazione delle ragioni per le quali era stato condiviso l'esito della perizia, addebito non solo generico, ma che non tiene conto delle ulteriori risultanze, sopra evidenziate, che avvalorano le conclusioni del perito.
7. Né è esatto che la corte fiorentina abbia motivato la non necessità di una nuova perizia riferendosi alle firme del capo agenzia distributrice, che non erano in contestazione, avendo piuttosto ritenuto inutile, per le ragioni di cui sopra, il raffronto di esse con quelle del destinatario, attribuite dal perito all'imputata. Così come è infondato l'addebito mosso alla sentenza di mancata indicazione delle ragioni per le quali era stato condiviso l'esito della perizia, addebito non solo generico, ma che non tiene conto delle ulteriori risultanze, sopra evidenziate, che avvalorano le conclusioni del perito.
8.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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