lunedì 30 maggio 2016

Mobilità: le “case avanzate” per le biciclette non sono previste e quindi illegali





Si tratta  Mobilità, a Latina le "linee d'arresto avanzate" per le bici
di aree d'arresto per i mezzi a due ruote posizionate in prossimità degli incroci.  



Il Ministero (MIT) , in uno dei suoi innumerevoli pareri,  ha espresso parere negativo  in quanto non previsti dalle attuali norme.
Non sarà dello stesso avviso il comune di Latina che da anni ha adottato questo tipo di segnaletica orizzontale, a dir poco, fantasiosa.
Come dire:" paese che vai usanza che trovi....."




Interrogazione al Ministro sui proventi autovelox

   BALDELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 208 del codice della strada prevede che il 50 per cento delle somme che i comuni incassano con le multe da infrazioni al codice stesso, comminate dalla polizia municipale, debba essere obbligatoriamente utilizzato per finalità connesse alla sicurezza stradale, alla manutenzione delle strade, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature, mentre il restante 50 per cento possa essere liberamente destinato ad altre finalità;
   l'articolo 142 del codice della strada dispone che i comuni debbano destinare integralmente le somme di loro competenza, derivanti dalle multe comminate attraverso l'utilizzo degli autovelox, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;
   la situazione della manutenzione stradale in molti comuni è drammatica e la grande presenza di crepe, buche, avvallamenti e altre forme di dissesto del manto stradale è spesso causa di una notevole quantità di sinistri e, di conseguenza, di un contenzioso giudiziario ed assicurativo importante;
   le sanzioni amministrative comminate per la violazione del codice della strada sono diventate per alcuni enti locali, di fatto, uno strumento per garantirsi entrate supplementari in favore dei propri bilanci con destinazioni non conformi alle previsioni di legge;
   i comuni devono trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, derivanti sia dall'accertamento delle violazioni ex articolo 208 (infrazioni al codice della strada), che da quelle ex articolo 142 (infrazioni rilevate dai cosiddetti autovelox), come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento –:
   se il Governo non ritenga di dare seguito al più presto, attraverso interventi normativi, al dispositivo della mozione n. 1-01085, approvata il 28 gennaio 2016 dalla Camera dei deputati e relativa ai proventi delle multe derivanti dai cosiddetti autovelox, e, analogamente, se non intenda introdurre sanzioni altrettanto efficaci in ordine all'obbligo di legge di destinare al miglioramento della sicurezza stradale il 50 per cento delle multe provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada. (3-02276)
(24 maggio 2016)


 TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 631 di Mercoledì 25 maggio 2016

(Iniziative in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dalle multe comminate per violazioni del codice della strada – n. 3-02276)

PRESIDENTE. Il deputato Baldelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-02276, concernente iniziative in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dalle multe comminate per violazioni del codice della strada (vedi l’allegato A – Interrogazioni a risposta immediata), per
un minuto.
SIMONE BALDELLI. La ringrazio, Presidente.
Signor Ministro, parliamo di multe. Il codice della strada, che è quello che stabilisce i limiti di velocità, violando i quali ciascun cittadino viene multato, che stabilisce le regole del traffico, i semafori, i divieti di sosta e tutto il resto, stabilisce anche che i comuni debbano destinare la loro intera quota di competenza delle multe provenienti dagli autovelox per la sicurezza e la manutenzione delle strade.
Stabilisce anche che il 50 per cento di tutte le multe comminate dalla Polizia municipale debba essere destinato alla sicurezza stradale e alla manutenzione del suolo.
In Italia abbiamo questo curioso fenomeno per cui molti comuni, non tutti destinano ad altre finalità questi soldi e quindi accade che le nostre strade siano piene di buche e allo stesso tempo i cittadini vengano massacrati di multe.
Abbiamo già fatto una mozione, come Forza Italia e centrodestra, su questo tema specifico qualche mese fa, attendiamo risposte concrete dal Governo.
PRESIDENTE. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, ha facoltà di rispondere.
GRAZIANO DELRIO, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Grazie, Presidente.

Grazie all’onorevole Baldelli: la questione che solleva è molto importante
e credo che sia giusto e opportuno lavorare insieme perché vengano rispettate le
ripartizioni dei proventi delle sanzioni amministrative destinate al miglioramento
delle strade. Su due fattori cerchiamo di agire concretamente. Il primo: insieme all’UPI,
all’ANCI stiamo, sulla base delle loro osservazioni, predisponendo lo schema di
decreto, insieme al Ministero dell’interno per appunto favorire e rendere più stringente
la rendicontazione dell’ammontare complessivo degli stessi proventi.
Quindi, prima di tutto, le sanzioni amministrative devono essere appunto destinate
alla loro effettiva fruizione. La seconda cosa che va rimarcata, in questa collaborazione che abbiamo con l’ANCI e con l’UPI, è appunto che non possono essere assolutamente un mezzo per fare cassa e per far quadrare i bilanci. Quindi, questo primo decreto, con il Ministero dell’interno agisce su questo. La seconda cosa è che proseguono i lavori del Senato, anche se a rilento purtroppo, del codice della strada. Tra i principi e i criteri direttivi è prevista appunto la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi e delle sanzioni amministrative e, in particolare, proprio l’obbligo di rendicontazione, nonché la disciplina dei criteri di rendicontazione e dei meccanismi sanzionatori degli enti inadempienti. Quindi, senz’altro, il Ministero sta agendo su entrambe le questioni che
lei ha sollevato e che voi avete sollevato e che sono parte dell’applicazione concreta
della mozione che lei ha segnalato e che è stata approvata dal Parlamento. PRESIDENTE. Il collega Simone Baldelli ha facoltà di replicare.

SIMONE BALDELLI. Fa piacere sapere che il Governo è d’accordo con Forza Italia, con il centrodestra, con tutta l’Assemblea che ha votato la mozione che va in questa direzione; fa anche piacere sapere che i nostri dati sono veri. Milano:
249 euro all’anno per il 2005 per ciascun patentato; Bologna: 141 euro di multa per
ciascun patentato; Firenze: 113 euro per ciascun patentato; in città come Milano e
Napoli viene fatta una multa ogni 9, 10 secondi; a Roma, Torino, Genova e Firenze
ogni 12 secondi. Questo è il dato che abbiamo di fronte.
Allora, nell’attesa che si dia attuazione alla norma, che arrivino i decreti attuativi,
sì, alla collaborazione con l’ANCI e l’UPI, ma aspettiamo da anni che questi signori
ci diano una mano e sono fermi in Conferenza Stato-Autonomie locali non a caso,
perché probabilmente c’è qualcuno che ha interesse a non farla questa norma. Allora,
il Governo – così come è stato tanto sollecito a fare per decreto tante cose –
faccia un decreto su questo. Siamo certi che tanti cittadini applaudiranno. Fate un
decreto su questo. Noi siamo disponibili e lo votiamo. Noi però andiamo oltre la
norma. In queste elezioni amministrative si distingue tra chi ha amministrato facendo
dei cittadini un bancomat e chi si impegna, come Forza Italia sta facendo già in
tanti comuni, per chiedere ai propri candidati sindaci un utilizzo corretto delle
multe, dei proventi delle multe, dei proventi dell’autovelox affinché i cittadini non
vengano sfruttati come un bancomat. Le multe servono a scopo preventivo,
servono per migliorare il traffico, la viabilità e, alla stessa stregua, questo è
l’utilizzo della polizia municipale. Se tutto questo viene utilizzato contro il
cittadino, per far cassa, il cittadino vedrà il comune, lo Stato e la pubblica amministrazione come un nemico e come un avversario. Ne va della credibilità
anche delle nostre istituzioni. Forza Italia su questo non molla perché crede che sia
una battaglia giusta al servizio dei cittadini: chi ha delle responsabilità, se le prenda.

domenica 29 maggio 2016

La "Pet therapy" è un'attività terapeutica che rientra nei “servizi di interesse pubblico”



Depenalizzazione del cd. "contrabbando semplice".Chiarimenti

L’Agenzia delle Dogane, con la nota 24 maggio 2016, n. 55383, ha fornito ulteriori istruzioni in materia di depenalizzazione del cd. "contrabbando semplice".

Presentato progetto di legge in materia di accertamento dei requisiti di idoneità psico-attitudinale dei soggetti che detengono armi da fuoco per ragioni di servizio

"Disposizioni in materia di accertamento dei requisiti di idoneità psico-attitudinale dei soggetti che detengono armi da fuoco per ragioni di servizio" (3809)

Presentato progetto di legge per le antiche "botteghe"

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri" (3808)

Cessazione dalla circolazione su strada di macchine agricole. Casi particolari.

Circolare protocollo 12484 del 27/05/2016

giovedì 26 maggio 2016

Regione Lazio:Veicoli immatricolati in servizio di piazza (TAXI) o in servizio di noleggio con conducente (NCC)

Ods 19 del 18/05/16 - Veicoli immatricolati in servizio di piazza (TAXI) o in servizio di noleggio con conducente (NCC)

Mansioni superiori ad un lavoratore inquadrato nella categoria C

24/05/2016
E’ possibile attribuire le mansioni superiori ad un lavoratore inquadrato nella categoria C per la sostituzione di una lavoratrice in possesso di un profilo della categoria D, assente per fruizione del congedo di maternità?

Permessi per studio:A chi la precedenza

24/05/2016
RAL_1840_Orientamenti Applicativi
Ai fini della concessione dei permessi per il diritto studio, sulla base della disciplina contrattuale, si chiede a quale lavoratore debba essere riconosciuta la precedenza in presenza delle seguenti tre fattispecie:

Permessi per lutto

24/05/2016
RAL_1836_Orientamenti Applicativi

Ai fini dell’applicazione della disciplina dei permessi per lutto, di cui all’art.19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995 ed all’art.18, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come deve essere inteso il riferimento, contenuto in tale ultima clausola contrattale, al “convivente” quale possibile beneficiario dei suddetti permessi?

mercoledì 25 maggio 2016

Piemonte: circolare della regione ai comuni per la gestione dei bandi di assegnazione dei posteggi su area pubblica

 Circolare 4 maggio 2016, prot. 8094/A1903A



vedi anche:
 
. REGIONE PIEMONTE - Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 6/R: Regolamento regionale recante: “Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)”


o apposita sezione su questo blog (sotto)

Autovelox: Non è prevista una distanza minima...

Suprema Corte di Cassazione,sezione II,sentenza 12 maggio 2016, n. 9770


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18362-2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), e la Soc. (OMISSIS) S.p.a. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7655/2011 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 30/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – (OMISSIS) e la societa’ ” (OMISSIS) s.p.a.” proposero opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, con la quale era stata comminata sanzione amministrativa per violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 9 in ragione dell’eccesso di velocita’ rilevato dalla Polizia stradale il 25.4.2008 relativamente all’autoveicolo condotto dal (OMISSIS) e di proprieta’ della detta societa’.

Nella contumacia del Ministero dell’Interno convenuto, il Giudice di pace di Novara rigetto’ l’opposizione.

2. – Sul gravame proposto dagli originari opponenti e nella contumacia del Ministero dell’Interno, il Tribunale di Torino, cui la causa fu trasmessa per competenza dal Tribunale di Novara, confermo’ la sentenza di primo grado.

3. – Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.p.a., sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Preliminarmente, va constatata la ritualita’ della notificazione del presente ricorso al Ministero dell’Interno presso la sua sede legale, anziche’ presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio.

Se e’ vero, infatti, che di regola tutte le notifiche all’amministrazione dello Stato vanno effettuate – a pena di nullita’ – presso l’Avvocatura dello Stato (Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articolo 11), e’ parimenti vero che a tale regola fa eccezione il caso in cui la legge preveda la possibilita’ per le amministrazioni di difendersi a mezzo di propri funzionari, come avviene nella materia delle sanzioni amministrative, relativamente alla quale la L. n. 689 del 1981, articolo 23, comma 4 – applicabile ratione temporis – prevede la facolta’ dell’amministrazione di farsi rappresentare da un proprio funzionario appositamente delegato (facolta’ ora prevista dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 6, comma 9, che ha sostituito la richiamata L. n. 698 del 1981, articolo 23).Sul punto, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex articolo 23, le previsioni del secondo e del quarto comma di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all’opponente ed all’autorita’ che ha emesso l’ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l’autorita’ opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, allorquando detta autorita’ sia un’amministrazione dello Stato, comportano una deroga al primo comma del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 11, comma 1 sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all’Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorquando l’autorita’ opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al comma 2 del suddetto articolo 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorita’ opposta e non presso l’ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli articoli 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilita’ del predetto articolo 11 (Sez. U, Sentenza n. 599 del 24/08/1999, Rv. 529423; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 14543 del 21/06/2007, Rv. 600567; Sez. L, Sentenza n. 20990 del 12/10/2010, Rv. 614973).La giurisprudenza di questa Corte ha esteso questo principio anche alla materia della notifica del ricorso per cassazione, statuendo che, in tema di sanzioni amministrative irrogate con provvedimento del Prefetto, il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito del giudizio previsto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 23 deve essere proposto nei confronti dello stesso Prefetto e notificato presso la sua sede legale, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato formulato nei riguardi del Prefetto, ma notificato all’Avvocatura dello Stato, benche’ questa nel precedente grado di merito non ne abbia assunto la difesa, detta notificazione e’ da ritenersi nulla – e non inesistente – e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell’articolo 291 cod. proc. civ., presso l’ufficio del Prefetto intimato (Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 9904 del 26/04/2010, Rv. 612409). Nella fattispecie in esame, nella quale parte del giudizio di appello e’ stato il Ministero dell’Interno, e non l’ufficio periferico di esso (la Prefettura territorialmente competente), non essendosi avvalso detto Ministero del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, avendo preferito rimanere contumace, la notifica del ricorso per cassazione esattamente e’ stata effettuata presso la sede centrale del Ministero dell’Interno stesso.

2. – Constatata la validita’ della notificazione del ricorso, puo’ passarsi all’esame dei relativi motivi.

2.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il giudice di appello ritenuto che la postazione mobile di controllo della velocita’ fosse, nell’occasione, regolarmente segnata; secondo il ricorrente, invece, vi era il panello promanante il messaggio luminoso di preavviso del controllo elettronico, ma sarebbe stata assente la preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento.

La censura e’ inammissibile, in quanto sottopone alla Corte una questione nuova, che non ha costituito oggetto del giudizio di appello.

2.2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione della legge, nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il giudice di merito ritenuto che il pannello contenente il messaggio luminoso di preavviso del controllo elettronico della velocita’ posto a ridosso della galleria fosse pienamente visibile.

Anche questa doglianza e’ inammissibile, riducendosi in una censura avverso il giudizio in fatto espresso dal giudice di merito, che e’ insindacabile in cassazione quando – come nel caso di specie – la motivazione risulta esente da vizi logici e giuridici.

2.3. – Col terzo motivo, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 115 cod. proc. civ., nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il giudice territoriale omesso di considerare che la strada percorsa dal (OMISSIS), poco dopo l’uscita dalla galleria, presentava una deviazione e un’intersezione stradale (come risultava dagli atti processuali e dalla sentenza di primo grado), con conseguente necessita’ di ripetizione del segnale di preavviso del controllo elettronico della velocita’.

Il motivo e’ infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocita’, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, il Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 2 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocita’, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25769 del 15/11/2013, Rv. 628356).

Nella specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio; la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta esente da vizi logici e giuridici, cosicche’ supera il controllo di legittimita’.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Poiche’ il Ministero dell’Interno non si e’ difeso nel presente giudizio, nulla va statuito sulle spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Dispositivi stradali: omologazioni, approvazioni, autorizzazioni

Segnaletica
(decreti di omologazione/approvazione)
Dispositivi di segnalamento temporaneo:
Dispositivi per l'accertamento delle infrazioni
(decreti di omologazione/approvazione)
Autorizzazioni ZTL ai Comuni
Dispositivi ritenuta stradale - barriere
Normativa di riferimento sui dispositivi ritenuta stradale - barriere

MIT

domenica 22 maggio 2016

Gruppi whatsapp e telegram


"Polizia Locale blog" nasce ad aprile del 2011 e sostituisce in toto "www.poliziamunicipale.bravehost.com", nato negli anni duemila insieme a tanti altri siti di categoria, un tempo considerati "siti amici". Da allora ad oggi il blog ha raccolto più di 4.000.000 di visitatori. Si avete capito bene, 4 milioni di visitatori (scusate se è poco, avrebbero detto gli antichi sumeri).
"POLIZIALOCALEBLOG" E' STATO ANCHE TRA I PRIMI A FORMARE UN GRUPPO DI LAVORO SU WHATSAPP. Un gruppo di "consulenza" interattivo, con alle spalle un drive in rete di 2 giga circa di materiale, a disposizione di tutti coloro che ne facessero parte (una vera innovazione no?)
Da allora alcuni siti di categoria e qualche personaggio più o meno noto, oserei dire " mercenario", viene ad attingere da questo blog per vendere al miglior offerente le notizie fresche fresche....e gli aggiornamenti professionali
PERCHE' SFORZARSI QUANDO C'E' UN FESSO CHE FA IL LAVORO AL POSTO TUO? (del resto come dargli torto...)
Andare a cercare le notizie e gli aggiornamenti professionali richiede uno sforzo quotidiano non indifferente e non tutti hanno la voglia e il tempo di farlo.
Fatta questa piccola premessa, che non è certamente un' autocelebrazione del blog (come potrebbe apparire a primo acchitto), noto, ultimamente, da più parti, che questo "TREND" è in continua crescita:
Si moltiplicano anche i siti web (con banner pubblicitari o che più o meno "velatamente" mirano al tesseramento), i corsi professionali (generalmente a pagamento, che poi di professionale hanno ben poco....) i gruppi whatsapp e i gruppi canali telegram, in cui si cerca postare veramente di tutto (personalmente, se dovessi inserire tutte le banche dati in mio possesso probabilmente non basterebbe tutto il server :))
 Tempo fa addirittura un collega (per altro "pishelletto" come si direbbe a Roma), mi ha chiesto di essere inserito nel ns. gruppo "telegram" e non appena entrato il suo primo pensiero è stato quello di venire a pubblicizzare il Suo di gruppo......

Ed allora io dico BASTA a tutto questo. 

Ringrazio i lettori di questo blog nella consapevolezza che molti di voi non la prenderanno benissimo. Ma quel che più conta per me non è la quantità  ma la qualità e vi assicuro che non è per niente una consolazione o una frase fatta per chi svolge questa professione con amore e senza doppi fini.

Cordialmente.

Mario Serio

sabato 21 maggio 2016

Controlli sul dipendente assente per malattia o permessi

La Cassazione ha sdoganato definitivamente i controlli segreti, a mezzo di pedinamenti con investigatori privati, dei dipendenti assenti per malattia o per utilizzo dei permessi. È possibile controllare di nascosto il dipendente che prende qualche giorno di permesso o che certifica la malattia, ma poi impegna il proprio tempo libero per altre attività: l’azienda lo può far pedinare da un investigatore privato durante l’arco della giornata “privata” (o della notte), senza perciò né ledere la sua privacy, né violare le regole imposte dallo Statuto dei Lavoratori. Il datore di lavoro, che pertanto sospetti le bugie o l’utilizzo illegittimo dei giorni di assenza dal lavoro, può dare il via tranquillamente ad appostamenti, registrazioni e scatti fotografici anche a mezzo di detective. A dirlo è la Cassazione con una sentenza della scorsa settimana [1] che, di certo, metterà in allarme i dipendenti dal “permesso facile”. Ormai la giurisprudenza ha assunto un’interpretazione restrittiva sull’uso dei permessi e dei giorni di malattia. Quanto ai primi, ad esempio, è stato ritenuto legittimo il licenziamento di chi utilizza, per scopi personali, anche una breve parte della giornata che invece dovrebbe essere sfruttata per l’assistenza al familiare invalido (nel caso dei permessi della legge 104), così come è stato ritenuto illegittimo il comportamento del lavoratore che sfrutti il congedo parentale per fare un ponte o una gita e non, invece, per le finalità familiari per cui è proprio. Rigido è anche l’orientamento in tema di malattia: se è vero che il lavoratore ha l’obbligo di farsi trovare a casa per la visita fiscale e che, fuori dalle fasce di reperibilità, può anche uscire dal proprio domicilio, è tuttavia anche vero che il suo comportamento non può mai pregiudicare la pronta guarigione e l’immediato rientro nel lavoro. Per cui, se il dipendente in malattia viene colto a svolgere attività incompatibili con la convalescenza, il licenziamento è più che legittimo. Lo Statuto dei lavoratori non accorda una tutela ad oltranza del dipendente, anche al di fuori del luogo di lavoro e, soprattutto, nel caso di comportamenti che possano ledere quel “minimo etico” previsto dalla legge o che si concretizzino in un reato (ad esempio, secondo la Cassazione l’utilizzo dei permessi 104 per fini personali è un illecito penale). Dunque, non c’entra nulla la tutela della libertà e dignità del lavoratore con la possibilità, per l’azienda, di delegare apposite persone (detective e agenzie investigative) a difesa dei propri interessi e, cioè, per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa. Secondo i giudici supremi, il datore di lavoro ha il potere di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni, diversi dalla guardie particolari giurate, per controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti. Certo, l’agenzia investigativa non potrà in nessun caso svolgere controlli sulla qualità del lavoro, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. Dette agenzie, per operare lecitamente, non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dallo Statuto dei lavoratori, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Il loro intervento deve essere limitato solo alla prevenzione e/o punizione di illeciti, anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione. C’è da dire, in ultimo, che sul piano processuale, il report scritto del detective non ha valenza di prova documentale, così come non lo hanno le fotografie se contestate dal lavoratore con una valida motivazione (e non genericamente). Ma ben può aprirsi la porta alla prova testimoniale dell’investigatore medesimo che, così, potrà riferire al giudice quanto visto con i propri occhi. Il che, ovviamente, sarà un punto a sfavore del dipendente bugiardo.
 - See more at: http://www.laleggepertutti.it/121570_controlli-sul-dipendente-assente-per-malattia-o-permessi#sthash.BiVWlkq9.dpuf

venerdì 20 maggio 2016

Ucraina - Conversioni Patenti

Prot.n° 11645 del 18 maggio 2016 - UCRAINA Accordo di reciprocità in materia di conversioni di patenti di guida in vigore dal 30 maggio 2016

Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti

Chiarimenti DM 15 febbraio 2016
Prot. n° 117 del 18 maggio 2015 - Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti

Cross Border


Prot. n° 11750 del 18 maggio 2016 - Sistema automatizzato di interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli circolanti nei Paesi U.E.

Vedi apposite sezioni: cross border veicoli stranieri

Scia unificata, il Governo aggiusta il tiro

di Paola Mammarella
Dopo la bocciatura del Consiglio di Stato saranno definiti in modo preciso i procedimenti soggetti a Scia, i casi in cui è ammesso il silenzio-assenso o richiesta l'autorizzazione espressa
19/05/2016 – La Scia unificata si farà, ma in due tempi. Lo ha deciso la Commissione per la Semplificazione della Camera con il parere adottato martedì.

Il Governo è al lavoro per individuare in modo preciso i procedimenti soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività, i casi di silenzio assenso o in cui è invece necessaria una autorizzazione espressa e i casi in cui è richiesta una comunicazione preventiva.

Per la definizione di questi temi la Commissione ha raccomandato anche al Governo un attento coordinamento con la Legge 241/1990 e di indicare i termini entro cui le Amministrazioni devono pubblicare sui propri siti i modelli unificati. Questo per evitare che, una volta definite le regole omogenee sul territorio nazionale, l’inerzia di alcune Amministrazioni possa compromettere il processo di semplificazione e ritardare l’avvio delle attività edilizie.

La materia sarà trattata in un nuovo decreto, in corso di predisposizione, che accompagnerà il testo adottato dal Governo a gennaio e contestato dal Consiglio di Stato, in cui saranno contenuti princìpi di carattere metodologico e generale.

Appalti e documenti pubblici, con il FOIA saranno più trasparenti

Stazioni Appaltanti obbligate a rendere noti costi e tempi di consegna delle opere. I cittadini potranno richiedere gratis tutti i documenti della PA


18/05/2016 – Il costo di un’opera pubblica e i tempi necessari per il suo completamento diventeranno informazioni di dominio pubblico. Lo prevede il decreto approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri che introduce il meccanismo dell'accesso civico sul modello del "Freedom of Information Act" (FOIA) di matrice anglosassone.

Il decreto rientra nel pacchetto di norme attuative della riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015) voluta dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Maria Anna Madia.

FOIA e appalti pubbliciIl decreto traccia un quadro completo degli obblighi della PA in materia di trasparenza, mettendo insieme e rafforzando una serie di adempimenti già previsti in ordine sparso da altre norme, come il D.lgs 33/2013 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e la Legge 190/2012 per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella PA.

Nell’ambito dei contratti pubblici si precisa che le Stazioni Appaltanti dovranno sempre rendere noti la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura e l’importo delle somme liquidate.

La norma, che apre le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, rende strutturale il sito web soldipubblici.

FOIA, accesso civico gratuito ai documentiViene inoltre introdotto il sistema dell’accesso civico sul modello anglosassone. I cittadini potranno chiedere di visionare anche atti che la PA non è obbligata a pubblicare. I documenti dovranno essere rilasciati in modo gratuito e l’eventuale diniego dovrà avvenire con un provvedimento espresso e motivato, solo nel caso in cui esistano interessi pubblici o privati da tutelare.

Gli stessi obblighi saranno estesi agli Ordini professionali e per i piccoli Enti locali potranno essere studiate procedure semplificate.

Le società controllate da una Pubblica Amministrazione e quelle in regime di amministrazione straordinaria, tranne quelle quotate, dovranno rendere noti nominativi, curriculum e compensi di collaboratori, consulenti e titolari di incarichi professionali, nonchè le procedure seguite per la loro scelta.

Anticorruzione, trasparenza e riforma della Pubblica AmministrazioneIn base a quanto previsto dalla riforma, il decreto "FOIA", approvato lunedì in via definitiva, modifica il D.lgs 33/2013 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e la Legge 190/2012 per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella PA, cercando di creare un quadro normativo unitario.

Il testo dovrà ora affrontare gli ultimi ritocchi formali e sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale per diventare presto operativo.

Il FOIA è il primo decreto attuativo della riforma della Pubblica Amministrazione ad essere stato approvato definitivamente. Tra i decreti ancora in fase di modifica e limatura ricordiamo quello sulla semplificazione della Scia, la disciplina generale della Conferenza di Servizi e l’accelerazione dei provvedimenti amministrativi.

http://www.edilportale.com/


Demolizione opere abusive

13 maggio 2016

E' all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, dal 16 maggio 2016, la proposta di legge 1994-A - già approvata dal Senato - diretta a disciplinare i criteri di priorità nelle demolizioni di opere abusive nonché degli ordini di rimessione in pristino in caso di abusi edilizi su beni paesaggistici.
Criteri di priorità per l'esecuzione delle sentenze
Demolizioni per via amministrativa
Fondo demolizioni
Banca dati sull'abusivismo


Criteri di priorità per l'esecuzione delle sentenze


La proposta di legge, già approvata dal Senato - confermando l'attuale sistema del doppio binario che vede la competenza sia delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture) che dell'autorità giudiziaria - detta disposizioni in materia di priorità:
nelle demolizioni di manufatti abusivi in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio quando la demolizione non è stata ancora eseguita;
negli ordini di rimessione in pristino in caso di abusi edilizi su beni paesaggistici.

La riforma interviene sulla fase "giudiziaria", modificando il D.Lgs. n. 106 del 2006 (relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero), per attribuire al procuratore della Repubblica il compito di determinare detti criteri di priorità.

I criteri che dovranno essere considerati dai pubblici ministeri riguardano:
gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico e storico-artistico;
gli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
gli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p.) o di soggetti colpiti da misure prevenzione.

Nell'ambito di ciascuna delle tre categorie indicate, determinata con provvedimento del procuratore della Repubblica (tenendo conto delle specificità del territorio di competenza) la priorità dovrà essere attribuita, di regola:

- agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado;

- agli immobili non stabilmente abitati.
Dossier
Priorità nelle demolizioni di manufatti abusivi
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Progetti di legge n°397/1, pubblicato il 13 maggio 2016
Priorità per l'esecuzione di demolizione di manufatti abusivi
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione n°196, pubblicato il 11 maggio 2016
Priorità per l'esecuzione di demolizione di manufatti abusivi
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Progetti di legge n°397, pubblicato il 17 febbraio 2016

Demolizioni per via amministrativa


Ulteriori novità sono introdotte dal provvedimento nel TU sull'edilizia (DPR n. 380 del 2001).

In particolare, la riforma estende gli obblighi di trasmissione da parte del comune (entro il 31 dicembre di ogni anno) dell'elenco delle opere non sanabili - oltre che al prefetto - anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la riforma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione.

In relazione alla demolizione, la proposta di legge estende anche ai comuni, ove siano tali enti a procedere alla demolizione, la possibilità – già prevista per il prefetto - di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione.

Fondo demolizioni


La proposta di legge istituisce presso il Ministero delle infrastrutture un fondo di rotazione, dotato di 50 milioni di euro, per integrare le risorse necessarie per le opere di demolizione dei comuni. Le modalità di erogazione dei finanziamenti saranno disciplinate da un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei beni culturali, previo parere della Conferenza unificata L'erogazione delle risorse finanziarie dovrà essere garantita da una convenzione che preveda la restituzione delle somme entro 10 anni.

Banca dati sull'abusivismo


Viene, infine, costituita dalla proposta di legge la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio presso il Ministero delle infrastrutture. La gestione della banca dati è attribuita all'Agenzia per l'Italia digitale, che dovrà garantire l'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione dei rilievi satellitari.Tutte le autorità e gli uffici competenti dovranno condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati, di cui si avvalgono gli uffici distrettuali competenti e le amministrazioni comunali e regionali. E' prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente o funzionario inadempiente.


Ristorazione in abitazione privata, esame in comitato ristretto


19/05/2016
La X Commissione Attività produttive si è riunita in sede di comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti riguardanti la Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri e C. 3725 Basso - Rel. Senaldi, PD).

mercoledì 18 maggio 2016

Patente di guida speciale per veicoli che trainano rimorchi

Prot. n° 11141 del 11 maggio 2016 - Massa rimorchiabile con patente di guida speciale
Lunedì 16 Maggio 2016 13:03

Autotrasporto:Linee Guida per l'operatività degli Uffici periferici del Ministero con riferimento ai provvedimenti amministrativi e relativi ricorsi riguardanti le imprese iscritte o che chiedono l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale e/o agli Albi provinciali degli autotrasportatori

 Circolare protocollo 7822 del 15/04/2016

Aggiornamento della carta di circolazione dopo l'installazione di sistemi ruote, prevista dal Decreto ministeriale 10 gennaio 2013 n.2

Circolare protocollo 8953 del 14/04/2016
 
Chiarimenti agli Uffici motorizzazione civile sui documenti che gli utenti devono presentare per l'aggiornamento della carta di circolazione dopo l'installazione di sistemi ruote, prevista dal Decreto ministeriale 10 gennaio 2013 n.20.

Allegati
circolare_protocollo_8953_14-04-2016.pdf

Disciplina l'approvazione, l'omologazione e l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli immatricolati originariamente con motore termico

Circolare protocollo 7140 del 22/03/2016

La circolare approfondisce alcuni aspetti dal nuovo regolamento, adottato con decreto ministeriale n.219 del 1/12/2015, che disciplina l'approvazione, l'omologazione e l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli immatricolati originariamente con motore termico.

In particolare il documento fornisce integrazioni e chiarimenti per le procedure di verifica di idoneità dei sistemi per la loro omologazione le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione

La circolare segnala, inoltre, alcuni errori contenuti nel decreto e ne propone la relativa versione corretta.

Allegati
circolare_protocollo_7140_22-03-2016.pdf

Aggiornamento 1.0 circolare fine serie 3124 del 09.02.2016 relativa alla immatricolabilità di veicoli appartenenti alla categoria L fine serie

Circolare protocollo 6857 del 17/03/2016
Aggiornamento 1.0 circolare fine serie 3124 del 09.02.2016 relativa alla immatricolabilità di veicoli appartenenti alla categoria L fine serie ai sensi art. 44 Reg. UE 168/2013 concernente il miglioramento della visibilità del veicolo e del conducente mediante accensione automatica delle luci (AHO) nonchè permeabilità del serbatoio (FTP)

Allegati
circolare_protocollo_6857_17-03-2016.pdf

sicurezza stradale:Catalogue of road restraint systems. Ministry decree 28/06/2011

 Letter 1362 04/03/2016

Catalogue of road restraint systems. Ministry decree 28/06/2011.
(Versione in inglese della circolare protocollo 1361 del 04/03/2016).

Allegati
letter_1362_04-03-2016.pdf

Sicurezza stradae:Istituzione del catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale previsto dal decreto ministeriale del 28/06/2011 articolo 4 comma 1.

Circolare protocollo 1361 del 04/03/2016
Istituzione del catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale previsto dal decreto ministeriale del 28/06/2011 articolo 4 comma 1.

Contraffazione e la falsificazione di targhette e attestazioni ATP

Circolare protocollo 5596 del 03/03/2016

Iniziative contro la contraffazione e la falsificazione di targhette e attestazioni ATP (accordo internazionale che regolamenta il trasporto di merci deteriorabili con mezzi a temperatura controllata): sensibilizzazione degli addetti ai controlli e annuncio di un prossima procedura informatica per il censimento dei verbali e degli attestati in una banca dati centralizzata.


Allegati

circolare_protocollo_5596_03-03-2016.pdf

martedì 17 maggio 2016

"Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale"

Il 5 maggio 2016 è iniziato, presso la I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, l’esame del progetto di legge C. 3396, congiunto con i progetti di legge C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi e C. 3164 Cirielli, tutti contenenti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.