giovedì 26 maggio 2016

Mansioni superiori ad un lavoratore inquadrato nella categoria C

24/05/2016
E’ possibile attribuire le mansioni superiori ad un lavoratore inquadrato nella categoria C per la sostituzione di una lavoratrice in possesso di un profilo della categoria D, assente per fruizione del congedo di maternità?



Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue.

L’art.8, comma 2, lett.b) del CCNL del 14.9.2000, sostanzialmente ripetendo l’analoga previsione contenuta nell’art.52, comma 2, lett.b), del D.Lgs.n.165/2001, ammette il conferimento delle mansioni superiori solo “nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza”.

Quindi, in virtù di tale disposizione, il conferimento è possibile solo nei casi in cui è necessario sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

In tale ambito, quindi, rientrano solo le ipotesi di legittima sospensione del rapporto di lavoro cioè le ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che determinano uno stato di quiescenza del rapporto, prevista sia dalla legge che dal contratto collettivo di comparto.

Esempio tipico sono le malattie del lavoratore, il servizio militare, le assenze per gravidanza e puerperio, le aspettative per cariche pubbliche elettive o per cariche sindacali ecc.


24/05/2016
E’ possibile, ai sensi dell’art.8, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 e dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, attribuire ad un dipendente inquadrato nella categoria C, a titolo di mansioni superiori, quelle proprie dei profili della categoria D, con trattamento stipendiale corrispondente alla posizione economica D3?

Relativamente a tale specifica problematica, si ritiene opportuno precisare quanto segue:
la disciplina del conferimento delle mansioni superiori, come noto, è contenuta nell’art.8 del CCNL del 14.9.2000 e nell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001;
al dipendente possono essere conferite, a titolo di mansioni superiori, solo quelle della categoria immediatamente superiore (art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999);
le ipotesi legittimanti il conferimento al lavoratore di mansioni superiori sono quelle indicate espressamente nell’art.8 del CCNL del 14.9.2000 e nell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001; tra queste vi è anche quella della vacanza del posto di organico (art.8, comma 2, lett. a) del CCNL del 14.9.2000);
l’assegnazione deve avere carattere temporaneo; l’art.8 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce la durata massima dell’assegnazione a mansioni superiori del lavoratore per ciascuna delle ipotesi considerate; nel caso della copertura del posto vacante, l’assegnazione può aver luogo per una durata di sei mesi prorogabile per altri sei mesi solo qualora siano state già avviate le procedure per la copertura del posto vacante;
sulla base delle precedenti previsioni, ad un dipendente inquadrato in profili della categoria C, possono essere affidate anche mansioni superiori relative a profili della categoria D3.
infatti, anche se all’interno della unica categoria D sono previsti due distinti gruppi di profili, aventi un diverso trattamento stipendiale iniziale, rispettivamente, in D1 e in D3, si tratta comunque di profili appartenenti alla medesima categoria (la D) e, pertanto, anche rispetto al personale in possesso di un profilo professionale avente l’accesso in C1, la categoria immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.n.165/2001 e dell’art.2 del CCNL del 31.3.1999, è sempre rappresentata dalla categoria D;
pertanto, per soddisfare temporaneamente le proprie esigenze organizzative, l’ente potrebbe attribuire anche al dipendente di categoria C le mansioni superiori del profilo di categoria D3, nel rigoroso rispetto delle precise prescrizioni sia dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001 sia dell’art.8 del CCNL del 14.9.2000, con riferimento alle condizioni legittimanti l’applicazione dell’istituto ed ai limiti di durata temporale per lo stesso previsti;
l’assegnazione a mansioni superiori, non costituendo una forma di inquadramento definitivo nella categoria superiore né, comunque, una forma di accesso, non presuppone necessariamente il possesso da parte del dipendente interessato del titolo di studio ordinariamente prescritto per l’assunzione di personale nella categoria superiore (salvo evidentemente il caso in cui vengano in considerazione le mansioni di uno specifico profilo professionale che richiedano il possesso di un determinato titolo di studio e/o di abilitazione professionale: geometra, ingegnere, avvocato, ecc.). Quello che rileva è la effettiva capacità del lavoratore a svolgere le nuove mansioni, come valutata, con conseguente assunzione di responsabilità, da parte del datore di lavoro pubblico;
spetta al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro, ogni valutazione in ordina sia alla sussistenza dei presupposti per il ricorso all’assegnazione delle mansioni superiori sia in ordine alla durata della stessa.