domenica 31 maggio 2020

Applicazione di divisori sui veicoli destinati al trasporto di persone

Il Mit fornisce indicazioni sulle modalità e prescrizioni per il montaggio di paratie divisorie sui veicoli, sia destinati a servizi pubblici per trasporto di persone, sia destinati ad uso privato (quali le autovetture per uso scuola guida)

Circolare 26/5/2020, prot. n. 14724
Su telegram il pdf
Circolare_protocollo_14724_del_26-05-2020 DIVISORI VEICOLI.pdf

Parere Ministero obbligatorietà copertura assicurativa RC auto su veicolo in sosta in area privata soggetta a pubblico passaggio

In allegato il parere ministeriale fornito dal Comandante  di Polizia Municipale di Montemarciano Dr Pierluigi Fabbracci, che ringrazio di cuore, anche per le parole di stima.
Su telegram il pdf

M.Serio

Immatricolazioni, dal 1° giugno obbligatorie nuove procedure telematiche

Per le operazioni di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà
30 maggio 2020 - A partire dal 1° giugno sarà obbligatorio l'utilizzo delle nuove procedure telematiche per le operazioni di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà. Già dal 4 maggio scorso sono entrate a regime le prime procedure telematiche realizzate in attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 98/2017, che ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà (DU) dei veicoli soggetti all’obbligo di iscrizione al PRA. Sono interessate le operazioni di minivoltura, di radiazione per demolizione e per esportazione, nonché il rilascio del duplicato del DU.

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza Covid-19 (artt. 264, 265, 266)

Taratura dei dispositivi di rilevazione della velocità e proroghe della validità annuale

Ministero dell’Interno
Emergenza COVID-19 - Taratura dei dispositivi di rilevazione della velocità e proroghe della validità annuale

Annullamento regionale del permesso di costruire ex art. 39, t.u. edilizia n. 327 del 2001


Edilizia – Permesso di costruire – Annullamento regionale - Art. 39, t.u. edilizia n. 327 del 2001 – Natura.

Edilizia – Permesso di costruire – Annullamento regionale - Art. 39, t.u. edilizia n. 327 del 2001 – Motivazione – Necessità.

NORME SUI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E PELLICCIA

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 48

28 Maggio 2020


Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 28 maggio 2020, alle ore 20.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

*****

NORME SUI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E PELLICCIA
Disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018 (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, ha approvato, in esame definitivo, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018.

Il decreto contiene disposizioni che riguardano esclusivamente i requisiti essenziali di composizione che i prodotti e i manufatti con essi fabbricati devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato. L’obiettivo è quello di avere una chiara e univoca indicazione dei materiali utilizzati e di eliminare potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato.

L’attività di accertamento delle eventuali violazioni sarà svolta, nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali, dalle Camere di commercio, dall’Agenzia delle dogane (limitatamente alle fattispecie relative all’immissione in libera pratica dei prodotti), dalla Guardia di finanza e dalla polizia giudiziaria, mentre il Ministero dello sviluppo economico curerà l’attività di monitoraggio e coordinamento delle disposizioni.

Tra le condotte che saranno punite sono ricomprese la mancanza di etichetta o contrassegno e l’utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti.

*****
I

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 21.55.

giovedì 28 maggio 2020

Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98 – Documento unico di circolazione e di proprietà (DU) – Seconda fase di graduale attuazione – Precisazioni

Circolare_ protocollo_14794_del _27-05-2020.pdf


OGGETTO: Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98 – Documento unico di circolazione e di proprietà (DU) – Seconda fase di graduale attuazione - Precisazioni.

Si fa seguito alla circolare congiunta MIT/ACI prot. n. 12068 del 30.04.2020, per anticipare una serie di precisazioni, a parziale integrazione e modifica di detta circolare, che saranno oggetto di organico recepimento, nell’ambito dell’aggiornamento delle ”SCHEDE TEMATICHE”, in occasione del prossimo avvio della terza fase di attuazione graduale della riforma.

Revisione Veicoli - Nuove Procedure

Prot. n° 14290 del 22 maggio 2020 - allegati - COVID-19. Nuove procedure operative ed informatiche per la revisione dei veicoli con massa complessiva superiore a 3500 kg e degli autobus.

Proroga dei termini di cui all’articolo 122 del codice della strada

D E C R E T A
 
Art. 1
(Proroga dei termini di cui all’articolo 122 del codice della strada)

1. Il termine previsto dall’art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020. Entro tale data le prove di valutazione delle cognizioni per il conseguimento  delle patenti di guida si svolgono previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

Proroga Validità Abilitazioni

Prot. n°14619 del 26 maggio 2020 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
MIT


mercoledì 27 maggio 2020

Dl Rilancio - Nota ANCI su applicazione norma suolo pubblico dei pubblici esercizi (art. 181)

In considerazione della rilevanza operativa del tema, pubblichiamo la Nota ANCI riguardante l'applicazione dell'articolo 181 del decreto legge 34/2020 ("Rilancio").
Allegati:
Nota d'indirizzo ANCI - art. 181 dl 34/2020

Controlli sulle attività di trasporto

Ministro dell’Interno
DPCM 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Controlli sulle attività di trasporto

(Prot. 300/A/3576/20/115/28 del 20 maggio 2020)
ASAPS

martedì 26 maggio 2020

sabato 23 maggio 2020

Estensione alle tabaccherie di talune attivita' connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19.


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 19 maggio 2020
Estensione alle tabaccherie di talune attivita' connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19. (Ordinanza n. 15). (20A02799) (GU Serie Generale n.130 del 21-05-2020)

 
 
                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                 per l'attuazione e il coordinamento 
              delle misure di contenimento e contrasto 
               dell'emergenza epidemiologica Covid-19 
 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19; 
  Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2010,
recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario  nazionale  e
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid -19»; 
  Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica Covid-19 e che ne definisce funzioni e  poteri,  anche
in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'articolo  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a
cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato articolo 122; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Repubblica
italiana  n.  108  del  27  aprile  2020,  recante  misure   per   il
contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nella  cosiddetta
fase 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, n. 126 del 17 maggio 2020, recante «Disposizioni  attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   Covid-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»; 
  Considerato che l'art. 122 del richiamato  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, prevede, fra l'altro, che il  Commissario  straordinario
sovrintenda ai processi di distribuzione di farmaci,  apparecchiature
mediche ed altri dispositivi di protezione individuale per far fronte
all'emergenza nazionale  Covid-19,  operando  anche  in  deroga  alle
disposizioni di legge in vigore; 
  Vista la propria ordinanza n.  9/2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana,  n.  96  del  10  aprile  2020,
contenente «Disposizioni urgenti  per  la  vendita  al  dettaglio  di
dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie»; 
  Vista la propria ordinanza n. 11/2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 108 del 27 aprile  2020,  con
la quale sono state emanate «Disposizioni urgenti per la  vendita  al
consumo di mascherine facciali» con fissazione del prezzo  finale  di
vendita al consumo di mascherine facciali - Standard  UNI  EN  14683,
aventi  le  caratteristiche  indicate  nell'all.  1  della   medesima
ordinanza, pari a € 0,50 per ciascuna unita', al netto dell'IVA; 
  Viste le proprie ordinanze 9 maggio 2020, n. 12,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 120  dell'11  maggio
2020, contenente «Ulteriori disposizioni circa la vendita al  consumo
di dispositivi di protezione individuale (Ordinanza n. 12/2020)» e  9
maggio  2020,  n.  13,  recante  «Integrazioni  della  procedura   di
sdoganamento. (Ordinanza n. 13/2020)», cosi'  come  modificata  dalla
successiva ordinanza n. 14 del 14 maggio 2020; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  garantire  ai  cittadini  la  massima
disponibilita' dei dispositivi di protezione  individuale,  anche  in
ragione  del  prevedibile  aumento  della  domanda  degli  stessi  in
relazione al recente avvio della cosiddetta «Fase 2»; 
  Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 15 maggio  2020,
fra il  Commissario  straordinario  per  l'emergenza  Covid-19  e  la
Federazione italiana tabaccai (F.I.T.)». 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Estensione   alle   tabaccherie   di   talune   attivita'    connesse
                all'emergenza epidemiologica Covid-19 
 
  1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  fino  alla
cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di  patologie  derivanti
da  Covid-19,  i  titolari  di  concessione  amministrativa  per   la
rivendita di tabacchi e  altri  generi  di  monopolio  aderenti  alla
Federazione italiana tabaccai (F.I.T.) sono autorizzati alla  vendita
al pubblico di mascherine facciali con  le  caratteristiche  indicate
nell'ordinanza n. 11/2020 e relativo allegato 1; 
  2. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 9/2020  del  Commissario
straordinario circa la vendita al consumo di  mascherine  facciali  e
DPI in assenza di imballaggi e  all'ordinanza  n.  11/2020  circa  il
prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle  medesime  mascherine   sono
integralmente estese alle rivendite di tabacchi  e  altri  generi  di
monopolio aderenti alla  Federazione  italiana  tabaccai  di  cui  al
protocollo meglio sopra identificato. 
  3. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 9 maggio 2020, n. 13,  cosi'
come modificato dall'ordinanza 14 maggio 2020, n. 14, dopo le  parole
«ANCD Conad» e prima del punto, sono  aggiunte  le  seguenti  parole:
«nonche'  del   protocollo   d'intesa   sottoscritto   dal   medesimo
Commissario straordinario  il  15  maggio  2020  con  la  Federazione
italiana tabaccai (F.I.T.)». 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 maggio 2020 
 
                                         Il Commissario straordinario 
                                                   Arcuri             

COVID-19. Nuove procedure operative ed informaticheper la revisione dei veicoli con massa complessiva superiore a 3500kg e degli autobus.


Fase 2: De Micheli proroga sospensione divieto circolazione mezzi pesanti nei giorni festivi

Firmato il decreto per i mezzi adibiti al trasporto cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate
21 maggio 2020 - La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto di proroga della sospensione dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane nei giorni 24, 31 maggio e 2 giugno 2020 per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Per i servizi di trasporto merci internazionale resta, invece, la sospensione del calendario dei divieti, fino a nuove disposizioni del governo.

La proroga del provvedimento è necessaria per far fronte all’emergenza Coronavirus e superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico.

Questo il testo della proroga

Allegati
decreto n. 209 sospensione calendario.pdf
MIT

giovedì 21 maggio 2020

Linee guida per la ripresa delle attività didattiche delle autoscuole

Descrizione breve
Linee guida per la ripresa delle attività didattiche delle autoscuole ai senzi dell'art.1 lettera q), del decreto del Presidente del Consilio dei Ministri del 18 maggio 2020

Veicoli immatricolati in Polonia

Prot. ° 13937 del 19 maggio 2020 - Documenti di circolazione e targhe relative a veicoli immatricolati in Polonia e rimpatriati con foglio di via – Art. 93, comma 1-bis, c.d.s..
Avvisi Utenza 
MIT



OGGETTO: Documenti di circolazione e targhe relative a veicoli immatricolati in Polonia e rimpatriati con foglio di via – Art. 93, comma 1-bis, c.d.s..


Si fa seguito alle circolari prot. n. 33292 del 20.12.2018 e prot. n. 2233 del 24.01.2019, contenenti istruzioni operative e chiarimenti applicativi in tema di immatricolazione in Italia e di rimpatrio di veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità, alla data di entrata in vigore della norma in oggetto, di cittadini residenti in Italia da più di sessanta giorni.


Al fine di corrispondere ad esigenze organizzative delle competenti Autorità polacche, sulla scorta di specifici accordi intercorsi tra questa Amministrazione ed il Ministero dei Trasporti polacco, per il tramite dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma, si è convenuto quanto di seguito si illustra.
Laddove gli interessati richiedano il rilascio del foglio di via (art. 99 c.d.s.), necessitato dall’esigenza di ricondurre in Polonia veicoli che, a norma dell’art. 93, comma 1-bis, c.d.s., non possono più circolare in Italia, gli UMC provvederanno a restituire le carte di circolazione alle competenti Autorità polacche per il tramite degli Uffici Consolari polacchi in Italia ed a distruggere le relative targhe.

Gli UMC provvederanno altresì ad annotare sul foglio di via di aver trattenuto le targhe ai fini della loro distruzione.
Nessuna corrispondenza, pertanto, dovrà essere trasmessa all’Ambasciata di Polonia in Roma.
IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Alessandro Calchetti)

Circolare del 19 maggio 2020. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

AllegatoDimensioneLa circolare 713.95 KB

MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO
N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. Roma, 19 maggio 2020
AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO S E D I
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO e BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
A O S T A
e, p.c. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
. Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
. Dipartimento della Protezione Civile
R O M A


OGGETTO: Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33.
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 125, del 16 maggio 2020, è stato pubblicato il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che, nell’introdurre ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 126, del 18 maggio 2020, sono state dettate, in attuazione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del suddetto decreto-legge, varie e più specifiche prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020, relative a numerosi ambiti di applicazione.
Di seguito si forniscono, pertanto, alcune indicazioni ricavabili da una lettura coordinata delle disposizioni contenute nei provvedimenti normativi sopra citati.
Spostamenti
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non sono soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020).
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, commi 2 e 4, D.L. n. 33/2020).
Si evidenzia che, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali (dd.P.C.M.) adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree (art. 1, comma 3, D.L. n. 33/2020).
Anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali (art.1, comma 4, D.L. n. 33/2020).
Dal 18 maggio 2020, sono comunque consentiti gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti (art.1, comma 5, D.L. n. 33/2020).
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata (art. 1, comma 6, D.L. n. 33/2020).
Manifestazioni e funzioni religiose
L’art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 33/2020, tenendo fermo il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stabilisce che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgeranno, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con provvedimenti statali adottati ai sensi del citato art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Il sindaco potrà peraltro disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico, in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art.1, comma 9, D.L n. 33/2020).
Le riunioni potranno svolgersi garantendo il rispetto della suddetta distanza di sicurezza (art.1, comma 10, D.L n. 33/2020).
Lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone dovrà avvenire nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (allegati da 1 a 7 al d.P.C.M.), contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio (art.1, comma 11, D.L n. 33/2020).
Si segnala, peraltro, che in materia di manifestazioni pubbliche, l’art. 1, comma 1, lett. i), del d.P.C.M. 17 maggio introduce una misura più specifica, stabilendo che lo svolgimento delle stesse è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze interpersonali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Aree pubbliche e private
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al d.P.C.M. (art. 1, comma 1, lett.b), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).
Per i conviventi, come da principio ormai acquisito, non vige l’obbligo dell’osservanza della distanza di sicurezza interpersonale.
Dal 15 giugno 2020, sarà consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative (ad esempio centri estivi), anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui al citato allegato 8 (art. 1, comma 1, lett.c), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).
Le Regioni e le Province Autonome potranno stabilire una diversa data, anticipata o posticipata, a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Attività motoria e sportiva
E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (art. 1, comma 1, lett.d), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).
Ferma restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, sono consentite le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti, professionisti e non professionisti, sia degli sport individuali che di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento
I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, potranno spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza (art. 1, comma 1, lett.e), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).
A decorrere dal 25 maggio 2020, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, saranno consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento (art. 1, comma 1, lett.f), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).
Anche per queste attività è prevista la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di stabilire una diversa data anticipata o posticipata, sulla base di un preventivo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e dell’individuazione di appositi protocolli o linee guida.
Attività commerciali al dettaglio
Lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio è consentito a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al d.P.C.M.. E’ altresì raccomandata l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 del medesimo d.P.C.M. (art. 1, comma 1, lett.dd), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).
Servizi di ristorazione e servizi alla persona
Degna di nota è la nuova previsione, contenuta nel d.P.C.M., che, nel consentire lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), le condiziona al preventivo accertamento, da parte di Regioni e Province Autonome, della loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e all’individuazione di protocolli o linee guida (adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque coerenti con i criteri di cui all’allegato 10 al d.P.C.M. (art.1, comma 1, lett.ee), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).
Analoga regolamentazione è dettata per lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, etc…).
Attività economiche e produttive
Elemento di rilevante novità introdotto dal decreto-legge in commento, è la previsione che, a partire dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei princìpi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (art.1, comma 14, D.L n. 33/2020).
Viene dunque previsto, per la verifica della sussistenza delle condizioni richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, un sistema ancora basato su un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei documenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma in cui si affida all’autonomia regionale l’individuazione, sia pure nel rispetto dei princìpi nazionali, delle misure finalizzate alla prevenzione o alla riduzione del rischio di contagio.
Tale previsione rinnova, pertanto, l’esigenza che le SS.LL. assicurino il coordinamento e la pianificazione delle attività finalizzate a garantire un’attenta vigilanza sull’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza da Covid-19 all’interno delle aziende, secondo i criteri e le modalità già indicati nella circolare di questo Gabinetto dello scorso 3 maggio, cui si fa rinvio.
Il provvedimento affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art.1, comma 16, D.L n. 33/2020).
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L’art. 3 del richiamato d.P.C.M. del 17 maggio 2020 conferma le disposizioni contenute nel d.P.C.M. del 26 aprile scorso in materia di misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale.
Viene ribadito, in particolare, al comma 2, l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Tale obbligo non è previsto, come già indicato nel precedente provvedimento, per i bambini al di sotto dei sei anni, nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti.
Gli artt. 4, 5 e 6 del d.P.C.M. del 17 maggio recano disposizioni in materia di ingresso in Italia, di transiti e soggiorni di breve durata nel nostro Paese, nonché in materia di spostamenti da e per l’estero.
Al riguardo, si segnala che l’art. 4, comma 9, amplia, rispetto alla previgente disciplina, il novero dei soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni concernenti gli obblighi a carico di coloro che intendono fare ingresso nel nostro territorio, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre.
Le stesse ipotesi di esenzione sono previste dall’art. 5, comma 10, concernente i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia.

La disciplina contenuta nei suddetti artt. 4 e 5 trova una rimodulazione nelle disposizioni contenute nel successivo art. 6 che, al comma 1, individua gli Stati, dai quali e verso i quali, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti saranno consentiti senza limitazioni,1 salvo quelle disposte per specifiche aree del territorio nazionale o in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori.
La stessa norma, al comma 2, mantiene il divieto di spostamenti, dal 3 al 15 giugno 2020, da e per i territori diversi da quelli indicati al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
L’art. 7 del d.P.C.M. ripropone la disciplina inerente alla sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, già prevista nel previgente decreto del 26 aprile 2020.
L’art. 8 detta le misure di contenimento della diffusione del virus da osservare nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea, terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per le informazioni agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”.
In materia di trasporti, si ritiene opportuno segnalare che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 17 maggio 2020, è stata prevista una rimodulazione, con effetti fino al 2 giugno 2020, dei servizi di trasporto aereo, ferroviario, automobilistico nonché da e per le regioni Sicilia e Sardegna.
L’art. 9 del d.P.C.M. in argomento, nel confermare al primo comma le disposizioni per la disabilità, già contenute nel d.P.C.M. del 26 aprile 2020, introduce, al secondo comma, la possibilità per le persone con specifiche inabilità di ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza.
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Sanzioni
Va evidenziato in primo luogo che, elevando a rango di norma primaria quanto già previsto nel d. P.C.M. del 26 aprile 2020, il decreto-legge, all’art.1, comma 15, prevede che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
1 Non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: gli Stati membri dell’Unione europea, gli Stati parte dell’Accordo di Shengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Lo stesso decreto legge all’art. 2, comma 1, per le ipotesi di violazione delle disposizioni del suddetto decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), esse sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020.
Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta viene richiamato il comma 3 del predetto art. 4 del D.L. n.19/2020, stabilendosi altresì che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità disponenti.
Per i casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonchè la possibilità per l’organo accertatore, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata.
Da una lettura combinata delle suddette disposizioni del decreto legge in parola è, pertanto, da intendersi che la sospensione correlata al ripristino delle condizioni di sicurezza non possa non trovare un limite temporale di durata massima di 5 giorni, trascorsi i quali senza che il suddetto ripristino sia avvenuto, potrà essere adottata una nuova chiusura dell’attività o dell’esercizio.
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L’art. 10 del d. P.C.M. rinnova l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell’Interno, l’esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti.
Resta confermata la possibilità, per le SS.LL., per lo svolgimento di tali funzioni, di avvalersi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
Le SS.LL. potranno, altresì, avvalersi del personale dei Corpi di Polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia Autonoma interessata.
Il graduale ritorno all’ordinario svolgimento delle attività commerciali e sociali, sempre nel rispetto delle essenziali forme di precauzione anticontagio precedentemente rammentate, potrà comportare un’azione di ricalibratura dei controlli finalizzati a verificare l’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, nonché una rimodulazione del concorso del personale delle Forze armate, già impiegato nell’operazione “Strade sicure”.
Al contempo, il mutato contesto esige di dedicare una crescente attenzione alla possibile ricomparsa di forme di delittuosità comune e di criminalità diffusa, con la conseguente necessità di garantire adeguati livelli di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Analogamente, in ragione del prevedibile incremento dei flussi di traffico stradale, potrà essere valutata l’opportunità di un’intensificazione dei servizi in materia di sicurezza della circolazione in ambito urbano ed extraurbano.
In tale ottica, le SS.LL. vorranno, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, procedere all’aggiornamento dei piani coordinati di controllo del territorio, opportunamente modulati in relazione alle esigenze che dovessero emergere nei rispettivi ambiti di competenza.
Nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con precedenti circolari in merito all’esercizio delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., anche nel contribuire a rafforzare nei cittadini una consapevolezza diffusa dell’importanza di proseguire nell’adozione di comportamenti responsabili ed appropriati.
IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi

mercoledì 20 maggio 2020

COVID-19, proroga delle validità dei permessi provvisori di guida. Ulteriore circolare

LEGGI LA CIRCOLARE 18 maggio 2020
circolare n. 300/A/3497/20/115/28 del 18 maggio 2020, avente ad oggetto: ≪"Emergenza epidemiologica da COVID-19". Proroga delle validità dei permessi provvisori di guida per effettuazione di visite in Commissione medica locale - Inapplicabilità a coloro che sono sottoposti a revisione sull'idoneità psico-fisica alla guida ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. SEGUITO≫.

LEGGI LA CIRCOLARE 09 aprile 2020

Pubblici esercizi esonerati al pagamento del suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020

 Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020 
Art.181
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio 

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1 ° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale
di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.    380.
5.    Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. 

Art. 182
Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico
1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 
2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall’emergenza da COVID-19 nonché dell’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l’attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l’efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.
3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

domenica 17 maggio 2020

Conte firma il Dpcm 17 maggio 2020

Il Presidente Conte ha firmato il Dpcm recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio.

Documenti
Dpcm 17 maggio 2020
Dpcm 17 maggio 2020 (pdf testuale)
Allegati al Dpcm 17 maggio 2020

sabato 16 maggio 2020

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2020
DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051)

(GU n.125 del 16-5-2020)
Vigente al: 16-5-2020


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanita' ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove disposizioni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli  spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
7. La quarantena precauzionale e' applicata con provvedimento dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita' stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.
13. Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalita' definite con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Art. 2
Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3
Disposizioni finali

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 maggio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Speranza, Ministro della salute

Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Riapertura Attività produttive il 18 maggio.Approvate le linee d'indirizzo


Bonaccini: Accordo pieno con il Governo sulla fase di partenza che prende il via il 18 maggio

Roma, 15 maggio 2020 (comunicato stampa) “Accordo pieno con il Governo sulla fase di partenza che prende il via il 18 maggio. Il Presidente del Consiglio, nelle more del Consiglio dei Ministri impegnato nell'approvazione del decreto legge che disciplinerà il regime delle nuove aperture dal prossimo lunedì, ha espresso un primo orientamento positivo sulla proposta avanzata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che coniuga responsabilità, sicurezza, flessibilità e autonomia”. Lo dichiara il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini: “La collaborazione istituzionale sta portando a costruire un decreto legge che risponde alle esigenze dei territori e a un accordo che si basa sull’applicazione delle linee guida omogenee formulate dalle Regioni per una riapertura sicura delle attività economiche fin qui sospese". 

Il Governo stabilirà l’apertura già preannunciata di alcune attività (servizi alla persona, vendite al dettaglio) e saranno le Regioni a stabilire quali altre attività aprire a partire dal nuovo provvedimento del Governo, sulla base dei dati tecnici quotidianamente raccolti, sulla base di protocolli regionali discendenti da linee guida nazionali omogenee e condivise. "L’obiettivo è quello di dare certezza agli operatori e ai consumatori, assicurando allo stesso tempo un’applicazione il più possibile omogenea su tutto il territorio nazionale", chiarisce il presidente Bonaccini.

Queste linee di indirizzo comuni riguarderanno: la ristorazione; le attività turistiche (balneazione); le strutture ricettive; i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); il commercio al dettaglio; le piscine; le palestre; gli uffici aperti al pubblico; la manutenzione del verde; musei archivi e biblioteche. 

"E’ un documento che verrà richiamato o recepito negli stessi provvedimenti che il Governo si appresta a varare, riconoscendone la coerenza con i criteri fissati dall'Istituto superiore di sanità e da Inail. Un contributo – conclude il Presidente della Conferenza delle Regioni - che testimonia il grande senso di responsabilità ed il pragmatismo con cui le Regioni hanno impostato il confronto con il Governo, consentendo ora la riapertura sicura di tante attività sospese”.



Emergenza coronavirus: Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

venerdì 15 maggio 2020

Documento unico di circolazione e di proprietà (DU) non valido per la circolazione – Chiarimenti applicativi

Mercoledì 13 Maggio 2020
Prot. n° 12781 del 8 maggio 2020 - Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98 – Circolare prot. n. 12068 del 3004-2020 - Documento unico di circolazione e di proprietà (DU) non valido per la circolazione – Chiarimenti applicativi
Avvisi Utenza
MIT

"Mascherine vanno gettate nei rifiuti indifferenziati ma dentro un altro sacchetto”

Al momento, “non è noto il tempo di sopravvivenza dei coronavirus nei rifiuti”. Per precauzione quindi, “mascherine e guanti vanno smaltiti con i rifiuti indifferenziati ma sempre posti prima dentro un sacchetto chiuso, per evitare contatti da parte degli operatori ecologici”. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in audizione alla Commissione Ecomafie.

Si raccomanda quindi, ha spiegato nella sua relazione, che “nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme”. Per la raccolta dovranno essere utilizzati “almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale, di chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso; di non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; di evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti”.
Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, “si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata”. A scopo cautelativo tuttavia, “fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati”.

Quanto allo smaltimento, per i rifiuti come mascherine e guanti, laddove siano presenti impianti di termodistruzione, "dovrà essere privilegiato l'incenerimento senza alcun pretrattamento o ulteriore selezione". Qualora non sia possibile procedere in tal senso, ha precisato Brusaferro nella sua relazione, "i rifiuti dovranno essere conferiti: in impianti di trattamento purché sia sempre evitata la selezione manuale di tali rifiuti; in impianti di sterilizzazione o in discarica, senza pretrattamenti, confinando i rifiuti e riducendone il più possibile la movimentazione in discarica con apporto di materiale di copertura per evitare dispersione". E' opportuno, infine, - ha evidenziato - rafforzare i controlli su smaltimenti illeciti di acque reflue o fanghi non trattati in impianti di depurazione che potrebbero causare esposizione umana a materiali potenzialmente infetti da SarsCov2, anche attraverso la contaminazione di falde sotterranee o superficiali".

(In collaborazione con Ansa)
http://www.salute.gov.it

Emergenza Covid-19, Protocollo tra le parti sociali: due nuovi video su igiene personale e pulizia in azienda

14/05/2020 
Online i filmati contenenti indicazioni per la fase di graduale riapertura delle attività produttive. Entrambi fanno parte del prodotto multimediale che illustra i contenuti del documento per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in quattordici brevi capitoli

Proroga validità patenti di guida rilasciate in Romania

Ministero dell'Interno
Emergenza epidemiologica da COVID-19
Proroga validità patenti di guida rilasciate in Romania
(Circ. n. 300/A/3315/20/111/384/2/34 del 8 maggio 2020)
ASAPS

giovedì 14 maggio 2020

Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi

ARAN

Covid-19, online i documenti tecnici per la gestione della fase 2 nei settori della ristorazione e della balneazione


Le due nuove pubblicazioni, realizzate dall’Inail in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e approvate dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza, forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza

ROMA - Garantire la ripresa delle attività, successiva alla fase di lockdown, assicurando allo stesso tempo la tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza. È questo l’obiettivo dei due nuovi documenti tecnici sui settori della ristorazione e delle attività ricreative di balneazione pubblicati oggi sul sito dell’Inail, che li ha realizzati in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss) per fornire al decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del nuovo Coronavirus nella fase 2 dell’emergenza sanitaria. Le pubblicazioni, approvate dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile nella seduta del 10 maggio, si articolano in due parti: la prima dedicata all’analisi di scenario dei settori di riferimento e la seconda alle ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione.

Il distanziamento sociale nei ristoranti. Nel settore della ristorazione, che in Italia conta circa 1,2 milioni di addetti, ad assumere un aspetto di grande complessità è la questione del distanziamento sociale. Durante il servizio, infatti, non è evidentemente possibile l’uso di mascherine da parte dei clienti. Lo stazionamento protratto, inoltre, in caso di soggetti infetti da Sars-CoV-2 può contaminare  superfici come stoviglie e posate. Un altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati, anche in relazione ai servizi igienici, che spesso sono privi di possibilità di aerazione naturale.

Necessario rivedere il layout dei locali con una rimodulazione dei posti a sedere. Il documento Inail-Iss raccomanda, tra l’altro, di rimodulare la disposizione dei tavoli e dei posti a sedere, definendo un limite massimo di capienza predeterminato che preveda uno spazio di norma non inferiore a quattro metri quadrati per ciascun cliente, fatta salva la possibilità di adottare altre misure organizzative, come per esempio le barriere divisorie. La prenotazione obbligatoria viene indicata come ulteriore strumento di prevenzione, utile anche per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.

Prenotazione obbligatoria per prevenire l’affollamento negli stabilimenti. Nel documento relativo al settore della balneazione, viene indicata una strategia di gestione del rischio che tenga conto di vari aspetti, che riguardano il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione, gli stabilimenti e le spiagge libere. Determinare l’area utilizzabile dai bagnanti richiede inoltre valutazioni specifiche, perché le aree costiere sono molto differenti tra loro. Si ritiene quindi opportuna l’adozione da parte delle autorità locali di piani che permettano di prevenire l’affollamento delle spiagge, anche tramite l’utilizzo di tecnologie innovative. Per consentire un accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Si raccomanda, inoltre, di favorire l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web. Vanno inoltre differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara.

Consigliata una distanza minima di cinque metri tra le file di ombrelloni. Per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia, la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo. È opportuno anche privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata. È da evitare, inoltre, la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l’utilizzo di piscine eventualmente presenti all’interno dello stabilimento.

Formazione mirata e dpi tra le misure specifiche per il personale. Entrambi i documenti si soffermano anche sulle misure specifiche per i lavoratori, in linea con quanto riportato nel protocollo condiviso tra le parti sociali dello scorso 24 aprile. Oltre a un’informazione di carattere generale sul rischio da Sars-CoV-2, al personale devono essere impartite istruzioni mirate, con particolare riferimento alle specifiche norme igieniche da rispettare e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Va comunque ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.

Parrucchieri ed estetisti, pubblicate le raccomandazioni di Inail e Iss per la ripresa delle attività dopo il lockdown

Il documento tecnico, approvato nella seduta di ieri dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19, contiene l’analisi del rischio contagio per il settore della cura alla persona e fornisce indicazioni sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus. Il presidente Bettoni: “Non sono regole vincolanti, sarà il governo con le parti sociali a operare la sintesi tra i vari interessi in gioco”
ROMA - Il Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile nella seduta di ieri ha approvato il documento tecnico elaborato dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità, che fornisce raccomandazioni sulle strategie di prevenzione da adottare per il contenimento del nuovo Coronavirus nei servizi dei parrucchieri e degli altri trattamenti estetici, in vista della ripresa delle attività dopo la fase di lockdown. È l’ultima pubblicazione realizzata in ordine di tempo, dopo quelle dedicate all’analisi del rischio da Covid-19 nei luoghi di lavoro, nel trasporto pubblico terrestre e nei settori della ristorazione e della balneazione.    
 
“Non si tratta di disposizioni vincolanti – precisa il presidente dell’Inail, Franco Bettoni – ma di contributi di carattere scientifico, che contengono analisi del rischio per settori specifici di attività, per cui forniscono ipotesi di modulazione delle misure di contenimento del contagio già note, anche attraverso criteri per l’individuazione di misure di prevenzione e protezione. È  evidente che non si tratta di linee guida impartite alle imprese, che né l’Inail né l’Iss sono titolati a emanare. Spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell’analisi dei dati di monitoraggio regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico scientifico potrà richiedere la  revisione del quadro delle raccomandazioni”. 
 
“Lo spirito con cui si è mosso l’Istituto – aggiunge Bettoni – è quello di mettere al servizio del Paese le proprie competenze tecniche. Fin dall’inizio dell’epidemia, infatti, ci siamo attivati per tutelare i lavoratori e le imprese, operando in stretta sinergia con il Ministero della Salute, la Protezione civile, il Comitato tecnico scientifico, il commissario straordinario e le altre istituzioni coinvolte nella gestione dell’emergenza per individuare misure di prevenzione e protezione adeguate, con l’obiettivo di consentire la progressiva ripresa di tutte le attività produttive, tutelando allo stesso tempo la salute dei lavoratori, degli imprenditori e della popolazione in generale”.
 
Come sottolineato nel documento tecnico pubblicato oggi, nel settore della cura alla persona, che comprende i saloni di barbieri e parrucchieri, gli istituti di bellezza e quelli di manicure e pedicure, per un totale di oltre 140mila imprese e 260mila addetti, i rischi maggiori derivano dalla stretta prossimità con il cliente e dall’elevata probabilità di esposizione a fonti di contagio, legata anche alla presenza di operazioni che comportano la formazione di aerosol. 
 
Tra le misure di prevenzione proposte, la possibilità di consentire deroghe ai giorni di chiusura, l’estensione degli orari di apertura dei locali e una razionalizzazione degli spazi tale da permettere il distanziamento, anche attraverso la realizzazione di aree di attesa all’esterno, consentendo ove possibile l’occupazione del suolo pubblico in deroga.
 
Per garantire la sostenibilità delle attività quotidiane, è necessaria una buona programmazione di tutte le attività e dei tempi medi dei trattamenti, che andrebbero predeterminati già al momento della prenotazione, per ottimizzare i tempi di attesa e prevenire ogni forma di affollamento. La distanza minima tra le postazioni dovrebbe essere di almeno due metri ed è preferibile lavorare con le porte aperte. 
 
Come previsto dall’articolo 3 del Dpcm del 26 aprile, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di comunità da parte del cliente a partire dall’ingresso nel locale, a eccezione del tempo necessario per effettuare i trattamenti che non lo rendano possibile. È preferibile, inoltre, fare ricorso a grembiuli e asciugamani monouso. Se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti. In tutti i casi possibili, le procedure devono essere svolte rimanendo alle spalle del cliente.

mercoledì 13 maggio 2020

Proroghe e Sospensioni di termini-aggiornamento periodico









Ministero dell'Interno
Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli arti. 103 e 104 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

(Circ. n. 300/A/3350/20/115/28 del 11 maggio 2020)
ASAPS

venerdì 8 maggio 2020

Dal 18 maggio riprenderanno le celebrazioni liturgiche alla presenza dei fedeli

Il ministro Lamorgese: «Analogo impegno assunto anche con le altre confessioni religiose»
È stato sottoscritto questa mattina a Palazzo Chigi, dal presidente della Conferenza episcopale italiana Gualtiero Bassetti con il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il protocollo che individua le misure di sicurezza sanitarie da rispettare per la ripresa delle celebrazioni liturgiche alla presenza dei fedeli a partire dal 18 maggio.
La responsabile del Viminale ha dichiarato che «il ministero dell’Interno ha già avviato un confronto costruttivo con tutte le altre comunità di fede in relazione alla sua missione istituzionale di garantire la libertà di culto». «Siamo a buon punto con la sottoscrizione di altri protocolli con tutte le aree confessionali, sia quelle che hanno raggiunto un’intesa con lo Stato sia quelle che ne sono ancora prive, per consentire a tutti le migliori condizioni per lo svolgimento delle pratiche religiose, pur nel rispetto delle precauzioni necessarie per contenere la diffusione del virus varate dal Governo».
Il documento – condiviso dalla Cei con il capo del dipartimento delle Libertà civili e l’Immigrazione Michele di Bari e poi approvato dal Comitato tecnico scientifico - disciplina l’accesso ai luoghi di culto in occasione delle cerimonie liturgiche prevedendo, tra l’altro, che l’accesso alla chiesa sia contingentato e regolato da volontari o collaboratori che, oltre a favorire l’accesso e l’uscita, vigilino sul numero massimo di presenze consentite. Dovrà essere in ogni modo evitato ogni assembramento, sia nell’edificio, sia nei luoghi annessi, come per esempio le sagrestie e il sagrato.
L’accesso ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche dovrà avvenire indossando mascherine e non è comunque consentito in caso di sintomi influenzali/respiratori.
Tutti i luoghi di culto dovranno essere igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione.
Tra le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche, si segnalano le indicazioni di omettere lo scambio del segno della pace e di prevedere che la raccolta delle offerte non avvenga durante le celebrazioni, ma in appositi contenitori.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla distribuzione della Comunione avendo cura, tra l‘altro, di offrire l’ostia senza alcun contatto con le mani dei fedeli.
Ove il luogo di culto non sia idoneo alle celebrazioni liturgiche, secondo le indicazioni del protocollo, le celebrazioni potranno avvenire all’aperto.
«È il risultato dell’intenso dialogo di questi mesi tra il governo e la Cei, intensificato fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, che ha già portato all’individuazione delle misure di sicurezza sanitaria per le celebrazioni liturgiche senza popolo e, da ultimo, di quelle per la ripresa della celebrazione dei funerali», ha dichiarato il ministro Lamorgese.

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