giovedì 28 maggio 2020

Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98 – Documento unico di circolazione e di proprietà (DU) – Seconda fase di graduale attuazione – Precisazioni

Circolare_ protocollo_14794_del _27-05-2020.pdf


OGGETTO: Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98 – Documento unico di circolazione e di proprietà (DU) – Seconda fase di graduale attuazione - Precisazioni.

Si fa seguito alla circolare congiunta MIT/ACI prot. n. 12068 del 30.04.2020, per anticipare una serie di precisazioni, a parziale integrazione e modifica di detta circolare, che saranno oggetto di organico recepimento, nell’ambito dell’aggiornamento delle ”SCHEDE TEMATICHE”, in occasione del prossimo avvio della terza fase di attuazione graduale della riforma.



Veicoli di interesse storico e collezionistico (art. 60 c.d.s.)

Al fine di salvaguardare il valore storico e collezionistico dei documenti di circolazione e di proprietà dei veicoli che, in base ai dati presenti nell’ANV, risultano classificati come tali in base alla iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60, comma 4, c.d.s., o che siano stati costruiti o immatricolati per la prima volta almeno trenta anni fa, tutte le operazioni gestite con le nuove procedure e che danno luogo all’emissione del DU (es., trasferimenti di proprietà, reimmatricolazioni, aggiornamenti con rilascio di nuovo documento di circolazione), devono essere gestite secondo le seguenti modalità:
- nel fascicolo digitale deve essere acquisita l’immagine pdf del documento di circolazione originale, al quale non va praticato il taglio dell’angolo superiore destro;
- il documento originale è restituito al nuovo proprietario senza apposizione di alcun segno (timbro, tagliando autoadesivo o altro) di annullamento.
- analogamente è restituito, con le stesse modalità, il foglio complementare dopo averlo scansionato e acquisito nel fascicolo senza taglio dell’angolo superiore destro.

Radiazione di veicoli esportati entro il 31.12.2019

In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19, continuano a pervenire segnalazioni in merito a veicoli già esportati all’estero alla data del 31.12.2019, in costanza del vigore del previgente art. 103 c.d.s., per i quali non si è potuto provvedere alla radiazione entro il termine del 3 maggio u.s., così previsto dalle precedenti circolari congiunte MIT/ACI prot. n. 8217 del 9.03.2020 e n. 12068 del 30.4.2020
Pertanto, effettuati gli opportuni interventi di natura tecnica, si fa presente che fino al 31 ottobre 2020 dette radiazioni possono essere ancora gestite con le procedure tradizionali e in applicazione delle disposizioni recate dall’art. 103 c.d.s. vigente al momento dell’avvenuta esportazione.
Ciò a condizione che il richiedente alleghi copia della carta di circolazione estera che, se rilasciata successivamente al 31.12.2019, deve essere prodotta unitamente ad altra documentazione che, direttamente o indirettamente, dimostri l’avvenuta esportazione all’estero del veicolo entro il 31/12/2019 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richiesta di immatricolazione all’estero, revisione effettuata all’estero, documenti di viaggio e trasporto del veicolo, trasferimento di residenza all’estero, ecc.).
Si ricorda che l’utilizzo delle procedure tradizionali è consentito esclusivamente per la gestione della fattispecie sopra indicata, essendo per tutte le altre casistiche obbligatorio l’utilizzo delle nuove procedure a pena della ricusazione della pratica in caso di violazione delle suddette disposizioni.

Nazionalizzazione di veicoli nuovi ed usati provenienti da altri Paesi UE
Considerata l’attuale fase di emergenza epidemiologica, al fine di consentire la riorganizzazione delle attività degli UMC nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di lavoro agile e di attività indifferibili da rendere in presenza, l’obbligatorietà dell’utilizzo delle nuove procedure per la gestione delle operazioni di nazionalizzazione dei veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intracomunitario è procrastinata al 15 giugno 2020.
Al riguardo, si preannuncia l’invio, nei prossimi giorni, di apposito manuale e di un tutorial, ad uso degli UMC, contenente istruzioni per l’effettuazione delle operazioni di pre-convalida dei fascicoli digitali, nonché indicazioni di carattere generale concernenti le attività di controllo successivo delle pratiche gestite dagli Operatori professionali.

Conservazione e distruzione delle documentazioni e delle targhe
Con riguardo alle istruzioni contenute nella “SCHEDA 20” allegata alla circolare congiunta MIT/ACI prot. n. 12068 del 30.04.2020, dedicata al tema della conservazione e della distruzione delle documentazioni cartacee e delle targhe da parte degli Operatori professionali, si evidenzia quanto segue:
1. la distruzione dei documenti di circolazione dei veicoli già immatricolati in altro Paese UE e nazionalizzati può avvenire solo a decorrere dal 7° mese successivo a quello di presentazione della relativa pratica; ciò al fine di consentire ai competenti UMC di corrispondere alle eventuali richieste di restituzione dei documenti originali formulate dalle Autorità estere a norma delle disposizioni contenute nella direttiva 1999/37/CE; resta viceversa fermo che la distruzione delle relative targhe è possibile già a decorrere dal 3° mese successivo alla presentazione della pratica di nazionalizzazione;
2. gli Operatori professionali debbono ritenersi autorizzati alla distruzione di tutte le targhe e delle Carte di Circolazione, già giacenti presso i locali dei propri Studi di consulenza alla data del 3 maggio 2020, intendendo per tali quelle prese in consegna a seguito della effettuazione di operazioni sia con le procedure tradizionali sia con le nuove procedure.

Ricevute sostitutive del DU non valido per la circolazione
Con riguardo ai chiarimenti già forniti al punto 6) del File avvisi prot. n. 12781 dell’8.05.2020, ricorre la necessità di considerazioni aggiuntive in ordine alla possibilità che la ricevuta, prevista dagli artt. 92 c.d..s. e 7, legge n. 264/1991, abiliti il veicolo a circolare su strada nel caso in cui venga rilasciata in sostituzione di un DU non valido per la circolazione rilasciato a seguito di minivoltura.
Il comma 2, dell’art. 92 c.d.s. prevede infatti espressamente che detta ricevuta “e' valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni”, evidenziando in tal modo non solo che detta validità non può eccedere i limiti contenuti nel documento sostituito, ma anche che la sussistenza e l’ampiezza di detti limiti deve comunque essere
verificata in concreto, tenuto conto di fattori variabili che possono essere di natura sia tecnica sia giuridico-amministrativa.
Appare infatti evidente che mentre le limitazioni di natura tecnica (es. scadenza della validità della revisione) hanno carattere oggettivo e, pertanto, non possono mai essere superate attraverso il rilascio della ricevuta sostitutiva, quelle di natura giuridico-amministrativa hanno normalmente carattere soggettivo e, in quanto tali, debbono essere valutate caso per caso.
Nel caso in esame, il DU non è valido per la circolazione in ragione della particolare natura dell’operazione di minivoltura, costituita dalla intestazione del veicolo a nome di un Operatore commerciale per soli finalità di vendita in ragione delle quali, peraltro, la legislazione vigente riconosce il diritto alla fruizione di taluni benefici fiscali.
Deve quindi ammettersi la possibilità che l’acquirente (non Operatore commerciale) di un veicolo dotato di DU non valido per la circolazione, rilasciato a seguito di minivoltura, possa circolare su strada munito della ricevuta sostitutiva, atteso che la limitazione contenuta nel documento sostituito attiene alla specifica qualificazione giuridica dell’intestatario-venditore (Operatore commerciale) e non già a quella dell’intestatario-acquirente.
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La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale del MIT www.mit.gov.it e sul sito istituzionale dell’ACI www.aci.it.
Il Direttore Il Direttore Generale
dell’Unità Progettuale per l’Attuazione per la Motorizzazione
del Documento Unico per gli
Automobilisti
(dott. Giorgio Brandi) (ing. Alessandro Calchetti)