martedì 29 novembre 2016

Sinistro stradale:Verbale di Sequestro Giudiziario e affidamento in custodia disposto ai sensi dell’art.354 c.p.p.

a cura del Cav. Brigadiere Mario Ricca
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Il "vigile" che consente l'occupazione abusiva «minima» semplifica la burocrazia

Se l'occupazione di suolo pubblico è minima e di breve durata tanto da procurare un impatto relativo sulla circolazione, anche senza autorizzazione né pagamento delle tasse, risulta difficile parlare di «ingiusto vantaggio patrimoniale». La Cassazione, la Cassazione con la sentenza n. 50114/2016, salva così un vigile e un consigliere comunale dalle accuse della Procura della Repubblica. I fatti I due, nell'esercizio delle loro funzioni, avrebbero procurato intenzionalmente a un terzo vantaggi patrimoniale consentendogli di occupare la strada ...

di Daniela Casciola - "Sole 24 ore"

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.50114 del 25/11/2016 (ECLI:IT:CASS:2016:50114PEN), udienza del 11/10/2016, Presidente CARCANO DOMENICO Relatore DI STEFANO PIERLUIGI 

E’ possibile riconoscere al buono pasto ad un lavoratore che, nell’ambito di una organizzazione del lavoro per turno, svolga attività lavorativa nel turno pomeridiano ma al mattino esegua anche prestazioni di lavoro straordinario?

18/11/2016
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E’ possibile riconoscere al buono pasto ad un lavoratore che, nell’ambito di una organizzazione del lavoro per turno, svolga attività lavorativa nel turno pomeridiano ma al mattino esegua anche prestazioni di lavoro straordinario?

Relativamente alla particolare problematica esposta, sulla base delle sintetiche indicazioni riportate, si ritiene utile preliminarmente richiamare alcune indicazioni di carattere generale in ordine alla effettiva portata contenutistica della disciplina degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 in materia di fruizione del buono pasto:

a) l’art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che “i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.45, comma 2” del medesimo CCNL”. Tale ultima disposizione prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio”;

b) la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che, ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti; a tal fine sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze);

c) in base alla disciplina dei citati artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, una pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore è un altro elemento indefettibile che si aggiunge all’altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino;

d) il CCNL, pertanto, si è limitato semplicemente a prevedere la possibilità di corrispondere al lavoratore buoni pasto, in alternativa al servizio mensa, solo in presenza delle precise condizioni generali dallo stesso stabilite;

e) spetta al singolo ente, invece, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine, oltre che la decisione se attivare o meno il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo, definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione anche sulla tipologia del buono pasto, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi;

f) sussiste, pertanto, un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro;

g) nell’esercizio di tale autonomo potere decisionale, l’ente definisce in via preventiva, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità dei relativi oneri, le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, a tal fine richieste al personale;

h) la regolamentazione contenuta nell’art.13 del CCNL del 9.5.2006, non incide in alcun modo sulla complessiva regolamentazione degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, sopra descritta;

i) in virtù delle nuove regole, agli enti del comparto è riconosciuta la possibilità di individuare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari figure professionali , operanti nelle aree della protezione civile, della vigilanza, dell’area scolastica ed educative e delle attività di biblioteca, che, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione del pasto di durata determinata in via negoziale, in termini di maggiore brevità rispetto a quella prevista nella pregressa disciplina contrattuale; si tratta di un’indicazione esaustiva non suscettibile, pertanto, di ampliamenti in sede di contrattazione decentrata integrativa;

j) tale pausa (che continua ad essere obbligatoria), proprio per evitare ogni incidenza sulla continuità del servizio, potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

Sulla base delle suesposte considerazioni, pertanto, deve essere valutata la fattispecie prospettata.

Poiché anche le prestazioni di lavoro straordinario sono utili ai fini della maturazione del diritto alla corresponsione del buono pasto, si ritiene che al lavoratore lo stesso potrà essere riconosciuto, ove l’ente riconosca la sussistenza dei presupposti regolativi sopra delineati e cioè:

a) la presenza di una prestazione lavorativa (anche di lavoro straordinario) in orario antimeridiano, avente comunque la durata minima fissata dall’ente per la generalità degli altri lavoratori;

b) la prosecuzione (senza interruzioni o frazionamenti) della prestazione lavorativa comunque iniziata nelle ore antimeridiane anche nelle ore pomeridiane, avente anche essa la durata minima stabilita dall’ente (la prestazione in turno);

c) la necessaria pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore.

sabato 26 novembre 2016

Avanti tutta: Arriva la SCIA 2 con tutti i regimi abilitativi anche per l'edilizia. Modificato anche il TULPS

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237) (GU Serie Generale n.277 del 26-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 52)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2016 
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mercoledì 23 novembre 2016

Accertamento tasso alcolemico: Avvertimento necessario anche in caso di rifiuto

Gli organi di Polizia stradale, nel dare corso all'accertamento strumentale del tasso alcolemico, ai sensi dell'art. 186, comma 4, cod. strada, devono avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.tale avvertimento deve essere dato anche in caso di rifiuto alla effettuazione dell'accertamento da parte dell'interessato

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.49236 del 21/11/2016 (ECLI:IT:CASS:2016:49236PEN), udienza del 03/11/2016, Presidente BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore MONTAGNI ANDREA

Modifiche a confronto con l’introduzione della confisca obbligatoria per i reati di criminalità informatica, falso monetario, corruzione tra privati e autoriciclaggio



 Il Decreto Legislativo 29.10.2016 n. 202 modifica il codice penale e civile

Modifiche a confronto con l’introduzione della confisca obbligatoria per i reati di criminalità informatica, falso monetario, corruzione tra privati e autoriciclaggio


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 09.11.2016 il D.Lgs. n. 202 del 29 ottobre 2016 che, in attuazione della direttiva europea n. 2014/42/UE del 03.04.2014 avente ad oggetto il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato all’interno dell’Unione Europea, dispone l’obbligatorietà della confisca anche per equivalente dei profitti, dei prezzi e dei prodotti connessi con alcuni gravi reati, tra i quali quelli di criminalità informatica, di falso monetario, di corruzione tra privati e di autoriciclaggio.
Il decreto legislativo, che entrerà in vigore il 24 novembre 2016, apporta alcune rilevanti modifiche al Codice Penale, al Codice Civile, nonché alle disposizioni in materia di criminalità mafiosa e antiriciclaggio.
In particolare, estende l’ambito della confisca obbligatoria anche ai beni che costituiscono il profitto o il prodotto del reato, nonché alle somme di denaro, ai beni o alle altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o al prodotto, qualora non sia possibile la confisca del prodotto o del profitto diretti.
Ampliata anche la confisca estesa per alcuni gravi reati, prescindendo dalla prova del collegamento diretto tra ricchezza sproporzionata e commissione del reato.
Confisca obbligatoria anche delle cose che sono servite o che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto dei reati di falsità-alterazione di monete, carte di pubblico credito, corruzione tra privati, produzione, traffico, detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e riciclaggio, salvo che appartengano a una persona estranea al reato.
Se la confisca sui predetti beni non è possibile, si procede a quella per equivalente.
Di seguito tutte le modifiche con il confronto tra vecchio e nuovo testo (le modifiche sono contraddistinte in grassetto)

Le modifiche al Codice Penale


Il decreto legislativo introduce alcune modifiche al Codice penale, prevedendo la confisca obbligatoria anche nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti con riferimento ai reati di criminalità informatica (di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies del Codice penale) e di falso monetario di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 c.p.

Modificato l’art. 240 c.p.


Art. 240 c.p. vecchio testo
Art. 240 c.p. nuovo testo
 Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [c.p.p. 676, 733 2, 316 e segg., 321 e segg., 86 disp. att. c.p.p.].
È sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies.
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa [c.p.p. 676]
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [c.p.p. 676, 733 2, 316 e segg., 321 e segg., 86 disp. att. c.p.p.].
È sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies,
 nonche’ dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilita’ di cui il colpevole ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non e’ possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti.
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa [c.p.p. 676]

Introdotto l’art. 466 bis c.p.


«Art. 466-bis (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 e’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’ possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilita’, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter.».

Le modifiche al Codice Civile

Modificato l’art. 2635 cod.civ. 

(Corruzione tra privati)

Art. 2635 vecchio testo
Art. 2635 nuovo testo
Art. 2635 vecchio testo
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pensa della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pensa della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo’ essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

Modifica al D.L. 306/1992

E’ stato, inoltre, modificato l’art. 12 sexies (ipotesi particolari di confisca) del Decreto Legge n. 306/1992 contenente modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, che dispone la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
Questa ipotesi particolare di confisca si applicherà anche ai reati di falso monetario, di frode informatica, di autoriciclaggio e di corruzione tra privati.
art. 12 sexies vecchio testo
art. 12 sexies nuovo testo
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonchè dall’art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all’art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314 , 316 , 316-bis , 316-ter , 317 , 318 , 319 , 319-ter , 319-quater, 320 , 322 , 322-bis e 325 del codice penale , si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies , 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’ articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648,
 esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonchè dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall’art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l’autorità giudiziaria, in applicazione dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell’amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche’ agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorita’ giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell’udienza
 preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita’ previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l’attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453,
454, 455, 460, 461,473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1
 del codice penale, nonchè dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall’art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine costituzionale. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono e’ ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu’ sistemi.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all’art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314 , 316 , 316-bis , 316-ter , 317 , 318 , 319 , 319-ter , 319-quater, 320 , 322 , 322-bis e 325 del codice penale , si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies , 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’ articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonchè dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall’art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l’autorità giudiziaria, in applicazione dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le
 disposizioni in materia di nomina dell’amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche’ agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorita’ giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita’ previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle
 restituzioni e al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l’attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

Modifiche all’art. 55 D.lgs. 231/2007

Modificato anche il D.lgs 231/2007 che disciplina le “MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA'” e segnatamente l’art. 55, al cui comma 9-bis è aggiunto il seguente periodo: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 e’ ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche’ del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

Modifiche agli artt. 73 e 74

del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309


Modificato anche il T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

art. 73

All’articolo 73, dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, e’ ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’ possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;

 

art. 74

All’articolo 74, dopo il comma 7, e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei confronti del condannato e’ ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’ possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

CAV. MARIO RICCA
BRIGADIERE DEI CARABINIERI a.r.


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