Il Decreto Legislativo 29.10.2016 n. 202 modifica il codice penale e civile
Modifiche a confronto con l’introduzione della confisca obbligatoria per i reati di criminalità informatica, falso monetario, corruzione tra privati e autoriciclaggio
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 09.11.2016 il D.Lgs. n. 202 del 29 ottobre 2016 che, in attuazione della direttiva europea n.
2014/42/UE del 03.04.2014 avente ad oggetto il congelamento e la confisca
dei beni strumentali e dei proventi da reato all’interno dell’Unione Europea,
dispone l’obbligatorietà
della confisca anche per equivalente dei profitti, dei prezzi e dei prodotti
connessi con alcuni gravi reati, tra i quali quelli di criminalità informatica,
di falso monetario, di corruzione tra privati e di autoriciclaggio.
Il decreto legislativo, che entrerà in vigore il
24 novembre 2016,
apporta alcune rilevanti modifiche al Codice Penale, al Codice Civile, nonché
alle disposizioni in materia di criminalità mafiosa e antiriciclaggio.
In particolare, estende l’ambito della
confisca obbligatoria anche ai beni che costituiscono il profitto o il prodotto
del reato, nonché alle somme di denaro, ai beni o alle altre utilità di cui il
colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o al
prodotto, qualora non sia possibile la confisca del prodotto o del profitto
diretti.
Ampliata anche la confisca estesa per
alcuni gravi reati, prescindendo dalla prova del
collegamento diretto tra ricchezza sproporzionata e commissione del reato.
Confisca obbligatoria anche delle cose che sono servite o che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto dei reati di falsità-alterazione di monete, carte di pubblico credito, corruzione tra privati, produzione, traffico, detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e riciclaggio, salvo che appartengano a una persona estranea al reato.
Se la confisca sui predetti beni non è possibile, si procede a quella per equivalente.
Confisca obbligatoria anche delle cose che sono servite o che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto dei reati di falsità-alterazione di monete, carte di pubblico credito, corruzione tra privati, produzione, traffico, detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e riciclaggio, salvo che appartengano a una persona estranea al reato.
Se la confisca sui predetti beni non è possibile, si procede a quella per equivalente.
Di seguito tutte le modifiche con
il confronto tra vecchio e nuovo testo (le modifiche sono contraddistinte in
grassetto)
Le modifiche al Codice Penale
Il decreto
legislativo introduce alcune modifiche al Codice penale, prevedendo la confisca
obbligatoria anche nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta
delle parti con riferimento ai reati di criminalità informatica (di cui agli
articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art.
617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635
quinquies, 640 ter e 640 quinquies del Codice penale) e di falso monetario di
cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 c.p.
Modificato l’art. 240 c.p.
Art. 240 c.p. vecchio
testo
|
Art. 240 c.p. nuovo testo
|
Nel caso di
condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto
o il profitto [c.p.p. 676, 733 2, 316 e segg., 321 e segg., 86 disp. att.
c.p.p.].
È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies.
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la
detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è
stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis
del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona
estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente
si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa [c.p.p. 676] |
Nel caso di condanna,
il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il
profitto [c.p.p. 676, 733 2, 316 e segg., 321 e segg., 86 disp. att. c.p.p.].
È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies, nonche’ dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilita’ di cui il colpevole ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non e’ possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti. 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della
prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano
se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero
1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di
procedura penale.
La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa [c.p.p. 676] |
Introdotto l’art. 466 bis c.p.
«Art. 466-bis (Confisca). –
Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 e’ sempre ordinata
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto,
salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non
e’ possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilita’,
per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del
reato. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter.».
Le modifiche al Codice Civile
Modificato l’art. 2635 cod.civ.
(Corruzione tra privati)
Art. 2635 vecchio testo
|
Art. 2635 nuovo testo
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Art. 2635 vecchio testo
Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della
promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi
di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione
da uno a tre anni.
Si applica la pensa della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette
denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è
punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. |
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i
sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di
denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da
uno a tre anni.
Si applica la pensa della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro
o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con
le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Fermo
quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore
equivalente non puo’ essere inferiore al valore delle utilità date o
promesse.
|
Modifica al D.L. 306/1992
E’ stato, inoltre, modificato l’art. 12 sexies (ipotesi particolari di
confisca) del Decreto Legge n. 306/1992 contenente
modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa, che dispone la confisca obbligatoria del
denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può
giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo
in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte
sul reddito, o alla propria attività economica.
Questa ipotesi particolare di confisca
si applicherà anche ai reati di falso monetario, di frode informatica, di
autoriciclaggio e di corruzione tra privati.
art. 12 sexies vecchio testo
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art. 12 sexies nuovo testo
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1. Nei casi di
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli
314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis,
452-quater, 452-octies, primo comma, 600 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 629,
630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis, 648-ter del codice penale, nonchè dall’art. 12-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, o dall’articolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o
delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza
e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere
titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente
si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti
commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all’art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di
confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314 , 316 ,
316-bis , 316-ter , 317 , 318 , 319 , 319-ter , 319-quater, 320 , 322 ,
322-bis e 325 del codice penale , si applicano le disposizioni degli articoli
2- novies , 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e
successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. 2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’ articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonchè dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Fermo quanto
previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge
14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista
dall’art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un
amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione
e all’amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate
amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato
disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi,
nè le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del
procedimento, l’autorità giudiziaria, in applicazione dell’art. 321, comma 2,
del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di
cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in
materia di nomina dell’amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche’ agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorita’ giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita’ previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati
decreti, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota
dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi
per l’attuazione delle speciali misure di protezione previste dal
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni
previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il
Ministro stabilisce anche che,
a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per
le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater. Il
Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di
cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere adottato.
|
1. Nei casi di
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli
314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli 453,
454, 455, 460, 461,473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, nonchè dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall’art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine costituzionale. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono e’ ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu’ sistemi.
2. Le disposizioni
del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della
pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis
del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonchè a chi è stato condannato per un delitto in materia di
contrabbando nei casi di cui all’art. 295, secondo comma, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314 , 316 , 316-bis , 316-ter , 317 , 318 , 319 , 319-ter , 319-quater, 320 , 322 , 322-bis e 325 del codice penale , si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies , 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni. 2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2-quater. Le
disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di
applicazione della pena su richiesta a norma dell’ articolo 444 del
codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli
629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e
648-ter del codice penale, nonchè dall’articolo 12-quinquies del presente
decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
3. Fermo quanto
previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza
di condanna o con quella prevista dall’art. 444, comma 2, del codice di
procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla
custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni confiscati. Non
possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il
provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le
persone con essi conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata
irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l’autorità giudiziaria, in applicazione dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell’amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette. 4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche’ agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorita’ giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita’ previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati
decreti, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota
dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi
per l’attuazione delle speciali misure di protezione previste dal
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni
previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il
Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa
non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il
risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater. Il
Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di
cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere adottato.
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Modifiche all’art. 55 D.lgs. 231/2007
Modificato anche il D.lgs 231/2007 che
disciplina le “MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER
LA SICUREZZA E
PER LA PUBBLICA
MORALITA'” e segnatamente l’art. 55, al cui comma 9-bis
è aggiunto il seguente periodo: «In caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444
del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 e’
ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, nonche’ del profitto o del prodotto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’ possibile,
la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita’ di cui il reo ha la
disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
Modifiche agli artt. 73 e 74
del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Modificato anche
il T.U. delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
art. 73
All’articolo 73,
dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
«7-bis.
Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, e’ ordinata la confisca
delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a
persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’ possibile, fatta
eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo
ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o
prodotto.»;
art. 74
All’articolo 74,
dopo il comma 7, e’ aggiunto il seguente:
«7-bis.
Nei confronti del condannato e’ ordinata la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono
il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato,
ovvero quando essa non e’ possibile, la confisca di beni di cui il reo ha
la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
CAV. MARIO RICCA
BRIGADIERE DEI CARABINIERI a.r.
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