venerdì 30 marzo 2018

Via libera del Garante all'istallazione di telecamere sui veicoli aziendali

Verifica preliminare. Trattamento dei dati personali connesso all’installazione sui veicoli aziendali di un dispositivo denominato “Roadscan DTW” - 1° marzo 2018 [8159431]

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sull'utilizzo dei sacchetti di plastica monouso in caso di acquisto di frutta e verdura

Cons. St., comm. spec., 29 marzo 2018, n. 859
Commercio – Vendita al pubblico – Frutta e verdura - Sacchetti monouso – Obbligo di utilizzo per contenere merce – Acquisto fuori esercizio commerciale che ha venduto frutta e verdura – Possibilità – Condizione – Utilizzo contenitore diverso – Possibilità – Condizione.
Fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza ed igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l’utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non può inoltre escludersi, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario (1).

(1) La Commissione ha preliminarmente chiarito che la disciplina contenuta nell’art. 226 ter, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’art. 9 bis, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito nella l. 3 agosto 2017, n. 123, è finalizzata alla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720.

Detta norma ha, tra l’altro, disposto che “le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.

Il parere è stato resto su richiesta del ministero della salute, che aveva posto i quesiti: a) se sia possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti; b) in caso di risposta positiva, se gli operatori del settore alimentare siano obbligati e a quali condizioni a consentirne l’uso nei propri esercizi commerciali.

Ha ricordato la Commissione che la risposta a detti quesiti deve essere rispettosa dello scopo che il legislatore si è prefisso, attraverso l’introduzione della misura che prevede la necessaria onerosità delle borse di plastica in materiale ultraleggero; deve inoltre essere coerente con lo strumento che il legislatore ha voluto utilizzare per il raggiungimento di tale scopo, tenendo altresì conto delle implicazioni in tema di sicurezza dei prodotti e della connessa imprescindibile responsabilità dell’esercizio commerciale.

Ha quindi affermato, in risposta ai quesiti, che il legislatore ha elevato le borse in plastica ultraleggere utilizzate per la frutta e verdura all’interno degli esercizi commerciali a prodotto che “deve” essere compravenduto. In questa ottica, la borsa, per legge, è un bene avente un valore autonomo ed indipendente da quello della merce che è destinata a contenere.

Partendo da tale assunto, ha concluso nel senso che l’utilizzo e la circolazione delle borse in questione – in quanto beni autonomamente commerciabili – non possono essere sottratte alla logica del mercato. Per tale ragione, non sembra consentito escludere la facoltà del loro acquisto all’esterno dell’esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l’appunto, considerate di per sé un prodotto autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere.

In questa prospettiva, è dunque coerente con lo strumento scelto dal legislatore la possibilità per i consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati ad essere utilizzati.

A tale conclusione si giunge anche ponendo l’attenzione sul fatto che la necessaria onerosità della busta in plastica, quanto meno indirettamente, vuole anche incentivare l’utilizzo di materiali alternativi alla plastica, meno inquinanti, quale in primo luogo la carta. Ne deriva, che deve certamente ammettersi la possibilità di utilizzare – in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizioni, a pagamento, nell’esercizio commerciale – contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non potendosi inoltre escludere, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario.

Peraltro, in considerazione dell’imprescindibile rispetto della normativa in tema di igiene e sicurezza alimentare, ciascun esercizio commerciale sarà tenuto, secondo le modalità dallo stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell’esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore. In quanto soggetto che deve garantire l’integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, può vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti

https://www.giustizia-amministrativa.it

martedì 27 marzo 2018

Ipotesi di procedibilità a querela. Le modifiche al Codice Penale

Il 21 marzo 2018, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un Decreto Legislativo di attuazione della Legge 23 giugno 2017, n. 103 nella parte relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.

Il decreto – si legge nel comunicato stampa – amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi.

In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale.

Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, qualora ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 c.p. o, in caso di reati contro il patrimonio, qualora il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Degna di nota la disposizione transitoria di cui all’art. 13, secondo il quale “per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai processi che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sono pendenti avanti alla Corte di Cassazione”.
Scarica lo schema di Decreto Legislativo
http://www.giurisprudenzapenale.com

BOZZA MODIFICHE C.P.


Previdenza integrativa (ex art.208 C.d.S.) della Polizia Municipale: non ha natura retributiva

Le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa per il personale della polizia municipale, rinvenienti dal monte sanzioni amministrative ex articolo 208 C.d.S., non hanno natura retributiva e dunque non devono ritenersi assoggettate al limite previsto per il trattamento accessorio
 CC Sez. controllo Veneto delibera n. 503 – 17
http://www.self-entilocali.it

Stoccaggio e gestione dei rifiuti:Nuove Circolari

  • 2018, 15 marzo - Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” (pdf, 438 kB) e scheda allegata (pdf, 86 kB e doc, 18 kB)
  • 2018, 28 febbraio – Circolare ministeriale recante chiarimenti interpretativi circa la modifica delle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti di cui all’articolo 237-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (pdf, kB 414)
  • 2018, 28 febbraio - Chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179. (pdf, 596 kB)
  • 2018, 4 gennaio - Chiarimenti interpretativi su nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione degli shopper. (pdf, 1.933 MB)

Fonte: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

#sullabuonastrada - il 3 aprile si apre il bando ‘Comuni in pista’ per finanziamenti a tasso zero per le piste ciclabili

[26-03-2018] Dal 3 aprile 2018 alle ore 10.00 sarà possibile inviare le richieste di ammissione al bando “Comuni in pista -#sullabuonastrada”, il progetto del Credito Sportivo in collaborazione con Anci e Federciclismo che prevede la possibilità per i Comuni italiani di ottenere un finanziamento a tasso zero finalizzato a sviluppare la rete delle piste ciclabili.
COME, QUANDO E QUANTO – Grazie al Protocollo d’Intesa sottoscritto da ICS, ANCI e FCI, sono a disposizione degli Enti locali 50 milioni di euro di mutui a TASSO ZERO per la realizzazione o la ristrutturazione di piste ciclabili, ciclodromi e strutture di supporto. I mutui, della durata massima di 15 anni e da stipulare entro il 31/12/2018, consentiranno all’Ente locale ammesso di godere del totale abbattimento degli interessi, su uno o più mutui, sino all’importo massimo complessivo di 3 milioni di euro che raddoppia a 6 milioni di euro se il beneficiario è un'Unione di Comuni o Comuni in forma associata, un Comune capoluogo, una Città metropolitana o una Provincia. Sarà possibile ottenere mutui anche per somme e durate superiori, verranno comunque assicurate condizioni molto agevolate per la parte eccedente.
I progetti presentati dovranno essere definitivi o esecutivi e ciascuna istanza dovrà essere relativa ad un solo progetto o lotto funzionale. Le richieste pervenute saranno esaminate con procedura a sportello ed ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse stanziate. La richiesta di ammissione al bando dovrà prevenire tramite Pec all’indirizzo icspisteciclabili@legalmail.it a partire dalle ore 10.00 del 03/04/2018 e non oltre le ore 24 del 02/07/2018, tutta la documentazione da allegare alla richiesta è presente sul sito del Credito Sportivo all’indirizzo: http://www.creditosportivo.it/banditassozero/comuni_in_pista.html Per informazioni e maggiori dettagli: Numero Verde gratuito 800.298.278 oppure prontocomuni@creditosportivo.it
ANCI

Limite di massa complessiva a pieno carico che devono rispettare i veicoli impegnati in operazioni di trasporto combinato.


Limiti di massa nei trasporti combinati
(Circ. n. 300/A/2536/18/108/5/1 del 26 marzo 2018)
Ministero dell'Interno
ASAPS

Dotazione di estintori portatili su autobus

Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dotazione di estintori portatili su autobus
(Circ. n. 300/A/2436/18/113/31 del 23 marzo 2018)
ASAPS

Un dipendente che abbia già esaurito negli ultimi mesi dell’anno il contingente di 36 ore di permessi brevi, può fruire in anticipo del monte ore dei medesimi permessi relativi all’anno successivo?

20/03/2018 RAL_1963_Orientamenti Applicativi

Un dipendente che abbia già esaurito negli ultimi mesi dell’anno il contingente di 36 ore di permessi brevi, può fruire in anticipo del monte ore dei medesimi permessi relativi all’anno successivo?



Relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che la soluzione ipotizzata non sia praticabile in quanto la stessa non trova alcun supporto giustificativo nella vigente disciplina contrattuale.

Infatti, l’art.20 del CCNL del 6.7.19995, attualmente vigente, prevede: “….purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue”.

Proprio, tale ultima indicazione espressa non consente la fruizione anticipata, nel medesimo anno, anche di permessi orari rientranti nel monte ore disponibili solo per l’anno successivo.

Ugualmente, per le stesse ragioni, non è possibile neanche la trasposizione e la fruizione nell’anno successivo di permessi orari, nell’ambito delle 36 ore consentite, non utilizzati dal dipendente nell’anno di riferimento.

giovedì 22 marzo 2018

Uso Autovelox contra legem.Dirigente condannato perchè tarda ad agire in autotutela

Siete dirigenti pubblici – ad esempio comandanti della polizia locale di un comune – e, in barba al codice della strada, decidete di posizionare erroneamente un sistema di autovelox, che produce un mare di multe. Gli automobilisti inviperiti fanno ricorso per annullamento dei verbali e tutti vincono questi ricorsi. Che ne è di tutte le spese che l’amministrazione è costretta a sostenere? La Corte dei corti ha deciso che sarete sanzionati per danno erariale e dovrete pagare i danni causati.

La circolazione mediante tavole, pattini o altri acceleratori di andatura è vietata anche nelle aree di parcheggio

Cass. pen. sez. IV - Sent. 19/01/2018 n. 2342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Rocco Marco BLAIOTTA
Rel. Consigliere: Daniela Rita TORNESI
ha pronunciato la seguente
Sentenza

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 6 aprile 2017 il Giudice di Pace di Pescara ha dichiarato A. A. responsabile "del reato p. e. p. dall'art. 590 c.p. perché alla guida dell'autovettura XXX tg. aa000bb, entrando nell'area di parcheggio sita in via Salentina, per colpa consistita in generica imperizia, negligenza ed imprudenza, per non aver posto la dovuta attenzione alla guida, non si avvedeva della presenza di B. B. che era intenta a pattinare e la investiva procurandole la frattura della gamba sinistra. In Montesilvano il 4.5.2015."
L'imputata veniva condannata alla pena di euro 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Veniva altresì applicata, nei suoi confronti, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di mesi tre.
1.1. Secondo la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di Pace, la B. B. era intenta a pattinare all'interno dell'area di parcheggio parallela alla via Salentina di Montesilvano quando veniva investita dall'autovettura condotta dall'imputata che, provenendo dalla predetta strada, dopo essersi fermata per consentire l'attraversamento pedonale di alcuni giovani, stava effettuando la manovra di immissione in detta area. Il Giudicante ha escluso la sussistenza di alcun addebito in capo alla B. B. sostenendo che stava svolgendo un'attività legittima in quanto il luogo dell'incidente non è interdetto al pattinaggio.
Al riguardo si è osservato che "l'art. 190 comma 8 del Cds. fa divieto di pattinaggio solo sulla carreggiata delle strade che, a mente dell'art. 3 c. 1 n. 7), è la parte di strada destinata allo scorrimento dei veicoli e come tale distinta dall'area di parcheggio, ove non è previsto alcun specifico divieto di pattinaggio dal Cds". Si è inoltre soggiunto che, contrariamente a quanto affermato dall'imputata A. A. e dal teste C. C., cognato della predetta, la collisione non era dovuta ad un tamponamento causato dalla pattinatrice alla parte posteriore - lato destro - dell'auto, posto che la Polizia Municipale aveva riscontrato ammaccature e danni al paraurti anteriore destro dell'autovettura, compatibili con le lesioni subite dalla persona offesa (frattura della tibia e del perone). Il Giudice giungeva così ad affermare che la B. B. veniva "attinta nella sua parte sinistra, o posteriore sinistra, dalla parte anteriore destra della XXX condotta dall'imputata..."
2. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs.vo n. 274/2000, il difensore dell'imputata, avv. D. D., che deduce i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 590 c.p. e 90, comma 8, cod. strada.
Il ricorrente evidenzia che la sentenza è affetta dal vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 590 c.p. e 190, comma 8, cod. strada, in quanto il sinistro è avvenuto mentre B. B. stava pattinando in una parte della strada assolutamente vietata, in quanto destinata esclusivamente allo scorrimento dei veicoli, e non già in un'area di parcheggio, come erroneamente affermato dal Giudicante.
Inoltre contesta che la A. A. abbia investito la B. B.; ciò sarebbe confermato dal tenore delle dichiarazioni acquisite dalla Polizia Municipale nell'immediatezza dell'accaduto e dalla circostanza che non risulta essere stata elevata nessuna contravvenzione a suo carico.
Secondo la prospettazione difensiva l'imputata non ha violato alcuna regola di cautela posta alla base della fattispecie del reato di cui all'art. 590 c.p. e l'evento è attribuibile esclusivamente alla condotta vietata, repentina e poco accorta della B. B., del tutto imprevedibile ed inevitabile da parte della A. A. che ha soltanto potuto prendere atto dell'urto avvenuto sul lato posteriore della sua auto. Richiama in proposito la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 4 n. 20027/08), che, nel delimitare le ipotesi in cui va affermata la colpa della persona offesa, evidenzia che è necessario che il conducente di un veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone (in tal caso la pattinatrice).
2.2. Violazione dell'art. 606, lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. 125, 533 e 546 c.p.p.
Rileva la ricorrente che la sentenza è affetta da carenza motivazionale atteso che il giudice si è limitato ad indicare la fonte di prova delle dichiarazioni testimoniali poste a fondamento del giudizio di responsabilità, senza alcun vaglio critico sulla loro attendibilità, ed omettendo di indicare e valutare gli elementi probatori documentali e, soprattutto, senza alcuna analisi approfondita degli elementi costitutivi del reato contestato.
Soggiunge che lo stesso giudice di primo grado ha dato atto delle contraddizioni che caratterizzano le deposizioni testimoniali acquisite, il che dimostra la loro inattendibilità. Evidenzia inoltre la contraddizione di fondo del comportamento processuale ed extra processuale della persona offesa che ha dato versioni contrastanti dei fatti, tant'è il pubblico ministero ha concluso chiedendo l'assoluzione dell'imputata.
Non vi è, dunque, la certezza processuale che la condotta sia attribuibile alla A. A.
2.3. Violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La ricorrente rileva che la sentenza impugnata si fonda su un ragionamento del tutto illogico in quanto il giudice di merito ha trascurato alcuni elementi probatori (ovvero le dichiarazioni rese dagli unici testimoni oculari presenti al momento dell'arrivo della Polizia Municipale), valorizzando, invece, le dichiarazioni dei testi E. E. e F. F., rese a quasi tre mesi dall'accaduto e quelle della persona offesa, pur dando atto delle versioni dei fatti contrastanti da quest'ultima rese, deducendo il vizio di travisamento dei fatti.
3. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2. La sentenza impugnata è viziata sin dalle sue premesse laddove si sostiene che l'attività di pattinaggio svolta dalla persona offesa B. B. all'interno dell'area di parcheggio sia legittima.
Tale tesi non appare aderente alla disciplina normativa nella subiecta materia.
L'art. 190 del codice della strada, la cui rubrica recita "comportamenti dei pedoni", apportando alcune varianti al testo della corrispondente norma previgente (ovvero all'art. 134 dei D.P.R. n. 393 dei 15.06.1959), ha inserito ai comma 8, la seguente disposizione: "La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulle carreggiate delle strade". Inoltre il legislatore, oltre a riprodurre il testo invariato dell'abrogato comma 8, "È vietato effettuare sulle carreggiate giochi o manifestazioni sportive non autorizzate", al comma 9, ha soggiunto "Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti".
Il primo divieto è posto, evidentemente, nell'interesse prevalente di chi fa uso di tali strumenti perché sulla sede stradale potrebbe scontrarsi con autoveicoli e motoveicoli. Il secondo divieto, invece, tende a tutelare prevalentemente i pedoni che potrebbero ricevere danni se urtati da coloro che si muovono su tavole, pattini, e strumenti similari.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 34, del codice della strada il parcheggio è un'area o un'infrastruttura fuori della carreggiata destinata alla sosta dei veicoli". Dunque, evidentemente, si tratta di sito nel quale si riscontra il fisiologico transito sia di veicoli che di pedoni; e particolarmente delle persone che discendono dai veicoli o che vi si dirigono, nonché di veicoli che eseguono spesso complicate manovre. Dunque, si verificano le medesime situazioni di rischio che giustificano il divieto di transito di "acceleratori di velocità" nelle carreggiate e nei siti destinati ai pedoni. Pertanto, in ragione della funzione cui l'area di parcheggio assolve, il divieto di pattinaggio deve ritenersi esteso a tale sito. Una diversa soluzione sarebbe irragionevolmente diversificata in presenza di situazioni di rischio omogenee; e determinerebbe l'assenza di normazione cautelare in un contesto che, come è agevole intendere alla luce della comune esperienza, mostra l'elevata possibilità di situazioni pericolose connesse anche alla velocità e difficile manovrabilità degli apparati di cui si parla.
Ne consegue che l'attività svolta dalla B. B. al momento dell'incidente risulta commessa in violazione dell'art. 190 cod. strada, e ciò rileva ai fini della valutazione delle condotte, anche in relazione all'eventuale concorso di colpa della vittima.
3. Va inoltre evidenziato che nella fattispecie in esame il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputata viene essenzialmente incentrato sulla circostanza che (a predetta si sarebbe immessa nell'area di parcheggio senza accertarsi della presenza della B. B. "dal momento che quest'ultima, considerando l'andatura media che poteva avere la pattinatrice, doveva necessariamente trovarsi proprio nei pressi del punto in cui trovava ad immettersi la vettura condotta dall'imputata" dimostrando così quest'ultima "di non avere prestato la dovuta attenzione alla guida".
La sentenza impugnata appare carente quando argomenta intorno alla descrizione dell'accaduto, emergendo un quadro probatorio assolutamente incerto sotto il profilo dinamico, sul momento dell'urto tra l'autovettura condotta dalla A. A. e la pattinatrice, in quanto non viene dato adeguato conto della esatta provenienza dei due utenti della strada e del concreto pericolo di interferenza nell'area di intersezione. Invero il Giudice cristallizza il momento causale all'attimo dell'urto ma non esplora affatto le condotte tenute, in rapporto a quelle dovute.
Inoltre si addebita alla manovra della A. A. un rilievo causalmente decisivo quanto alla caduta della B. B., degradando la condotta di quest'ultima a mero anello eziologicamente inerte e occasionale.
È evidente che nel caso in esame non risulta investigato alcuno dei tasselli dell'articolata e complessa struttura dell'illecito colposo.
Da un lato non vengono dimostrate concrete condotte colpose dell'imputata, al di là di una generica e non dimostrata mancanza di attenzione. Dall'altro si deve rammentare che in materia di incidenti stradali l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di un utente della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza della causalità tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere qualora sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta oppure che esso sia stato determinato esclusivamente da una causa diversa; circostanza quest'ultima configurabile, ad esempio, ove il conducente, per motivi estranei al suo dovere di diligenza, si sia trovato nella oggettiva impossibilità di avvistare un altro utente della strada e di osservarne tempestivamente i movimenti attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 20330 del 13/01/2017, Rv. 270227, Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995).
Tale accertamento nella fattispecie in esame si rendeva tanto più necessario sol che si consideri anche l'inevitabile instabilità dei movimenti, in termini di equilibrio, della persona che pattina su una strada.
Inoltre l'inosservanza delle regole cautelari può dare luogo ad una responsabilità colposa non in maniera indistinta per tutti gli eventi cagionati ma solo per quelli che appartengono ad una certa tipologia che le norme stesse mirano ad evitare (Sez. 4, n. 1819 del 03/10/2014 - dep. 15/01/2015, Di Domenico, Rv. 261768). È inoltre necessario accertare revitabilità dell'evento, ovvero che il prescritto comportamento alternativo corretto fosse in concreto idoneo ad evitare l'evento dannoso (Sez. 4, n. 25648 del 22/05/2008, Rv. 240859, Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Rv. 266645).
Naturalmente, tali valutazioni dovranno pure considerare la circostanza che, come si è sopra esposto, la vittima pattinava in un sito in cui tale attività non era consentita.
4. Tali passaggi argomentativi sono del tutto mancanti nella sentenza impugnata e ciò ne impone l'annullamento con rinvio al Giudice di Pace di Pescara.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Pescara.

Così deciso in Roma il 29 novembre 2017.

Il Presidente: BLAIOTTA
Il Consigliere estensore: TORNESI

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018.

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martedì 20 marzo 2018

Patenti - Requisiti di idoneità psicofisica

Martedì 20 Marzo 2018 09:22
DECRETO 26 gennaio 2018 - Recepimento della direttiva (UE) 2016/1106 con cui sono state  apportate modifiche in materia di requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida (GU n.63 del 16-3-2018).
MIT

domenica 18 marzo 2018

Circolare ministeriale della Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento

La multa puo' essere evitata "pagando un caffè" di 50 euro. Condannato per Induzione indebita a dare o promettere...

Una serie di illeciti commessi da pubblici ufficiali (ufficiale Anagrafe, agenti della Polizia Locale e Vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri) che emerge da questa sentenza. 

Polizia locale: spese del personale per gli eventi privati

ANCI SARDEGNA prot. 169 del 14 febbraio 2018

Cagliari, 14 febbraio 2018
Prot. n. 179
Al sig. Sindaco
Al sig. Comandante Polizia Locale
AI sig. Resp. Ufficio del Personale
Comuni della Sardegna
Oggetto: Polizia locale: spese del personale per gli eventi privati
Facendo seguito alla nota interpretativa ANCI del 23 novembre 2017 avente ad oggetto le “Attività di sicurezza e fluidità della circolazione nel territorio richieste da soggetti privati”, la presente per ribadire la posizione dell'Associazione in merito alle novità introdotte dall’art. 22, comma 3-bis, del Dl. n. 50/17, convertito nella Legge n. 96/17.
Detta disposizione pone a carico dei privati organizzatori o promotori di un evento le spese per il personale di Polizia locale impegnato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione in tali occasioni.
I Comuni quindi non potranno consentire lo svolgimento di eventi che comportano servizi di Sicurezza e Polizia stradale necessari per lo svolgimento degli eventi stessi senza aver preventivamente disposto il versamento del corrispettivo da parte del promotore e/o organizzatore.
Restano escluse da tale previsione le prestazioni che:
  • rientrano tra i “servizi pubblici essenziali”,
  • rientrano tra i “servizi a domanda individuale”,
  • riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative e finalizzate a rinforzare altri comandi,
  • sono svolte nell’ambito di servizi o di finalità istituzionali previsti dalle leggi, dai regolamenti e dai provvedimenti adottati in emergenza.
L’impiego del personale dovrà essere disposto dal Dirigente responsabile, sia in concomitanza dei turni ordinari che, se necessario, facendo ricorso agli straordinari.
ANCI Sardegna - 09123 Cagliari - Viale Trieste 6 - tel . 070 669423 - 666798 fax 070 660486
e-mail: protocollo@ancisardegna.it
Le eventuali ore di servizio aggiuntivo non saranno considerate, né ai fini del monte ore massimo pro-capite, né per ciò che riguarda il tetto massimo spendibile per straordinari da parte dell’Ente. In ogni caso, l’impiego del personale non realizza un automatismo tra la quantificazione della somma dovuta dai privati e la remunerazione dei relativi servizi prestati.
Si precisa, inoltre, che le modalità di utilizzo delle risorse incamerate dall’Ente frutto delle prestazioni pagate da terzi per i servizi di Polizia locale saranno oggetto di apposita disciplina in sede di Contrattazione decentrata e integrativa.
In questo quadro, si ritiene utile poter avviare una serie di accordi-quadro con le rappresentanza dei soggetti organizzatori delle iniziative e con le rappresentanze soggetti di natura commerciale.
Coriali saluti.
Il Direttore
Umberto Oppus

sabato 17 marzo 2018

Videosorveglianza Urbana Integrata

Entro il 30 Giugno la domanda per i fondi.
Sopra l'articolo del Dr. Manzelli, direttore di poliziamunicipale.it, su "Italia Oggi"

Ricordo che mancano solo pochissimi giorni al corso di Videosorveglianza e Sicurezza Urbana a Capofelice di Roccella
Videosorveglianza Urbana Integrata Corso a partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria sessione dalle 9:00 alle 13:00 Martedì 20 marzo 2018 Campofelice di Roccella (PA)
Fiesta Hotel Athènee Palace - Via Himera, 7-8
Il corso è a numero chiuso

RECESSO DAL NUOVO INQUADRAMENTO DURANTE IL PERIODO DI PROVA

1 marzo 2018 -RAL_1958_Orientamenti Applicativi

Un dipendente di categoria B, assunto in categoria C presso la stessa amministrazione di appartenenza, con stipulazione del nuovo contratto individuale, decorsa la meta del periodo di prova rinunzia al nuovo inquadramento e chiede di riprendere servizio di nuovo nella categoria B. Il suddetto dipendente, a tal fine, deve rassegnare le dimissioni e chiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro in categoria B, pur non avendole rassegnate per l’assunzione in categoria C?
In materia, si ritiene utile precisare quanto segue.

Innanzitutto, giova richiamare la disciplina contrattuale di riferimento e cioè l’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 13.5.1996, come modificato dall’art. 20 del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale: “9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.”

La suddetta clausola, come si evince della lettura del testo, pertanto, consente al lavoratore di un ente, vincitore di concorso pubblico presso un nuovo ente (anche se si tratta dello stesso di originaria appartenenza, data la mancanza di una disciplina volta ad escludere tale fattispecie), il diritto alla conservazione del posto presso quello di provenienza per tutta la durata del periodo di prova e, in caso di recesso di una delle parti (alla fine o durante il periodo di prova) di ritornare nella categoria provenienza e nel profilo rivestito nell’ente di provenienza.

Dato che la norma fa riferimento al “recesso” di una delle parti, nel caso che questo dipenda dalla volontà del lavoratore, ai fini dell’applicazione della disciplina contrattuale, non sembra possa prescindersi dalla presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore stesso, secondo le regole generali (art.27-ter, comma 1, lett.b), del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art.21 del CCNL del 22.1.2004 ed art.12 del CCNL del 9.5.2006).

Per completezza informativa, si coglie l’occasione per fornire anche alcune indicazioni generali sulle corrette modalità applicative del citato 14-bis, comma 9, del CCNL del 13.5.1996, ricavabili anche dagli orientamenti applicativi già pubblicati in materia sul sito istituzionale dell’Agenzia.

In proposito, infatti, si richiama uno specifico verbale del tavolo tecnico di coordinamento giuridico del 25.7.1996, a suo tempo esistente presso l’ARAN, che ha precisato che, in caso di applicazione dell’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art.20 del CCNL del 14.9.2000: “il rapporto con la precedente amministrazione si estingue e qualora il dipendente, non avendo superato il periodo di prova, chiede di rientrare nel profilo e qualifica di provenienza si deve aprire un nuovo rapporto”. Si tratta, in sostanza, di una sorta di riammissione in servizio che ha la particolarità di essere obbligatoria e non discrezionale; il posto precedentemente ricoperto dal dipendente deve essere considerato vacante ma non disponibile per tutto il periodo nel quale è prevista la sua conservazione.

Conseguentemente, non è possibile considerare il dipendente in aspettativa anzi lo stesso è tenuto anche al rispetto della disciplina sul preavviso (si ricordi, però, la dichiarazione congiunta n.2 allegata al CCNL del 5.10.2001, secondo la quale “…gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art.39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art.7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.”).

Poiché, come si è detto, la disciplina dell’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, configura una sorta di riammissione in servizio, il dipendente, nel momento in cui ritorna presso l’ente di originaria appartenenza, sarà collocato nella medesima categoria e profilo posseduti al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro con lo stesso.

Inoltre, trattandosi di una riammissione in servizio (il precedente rapporto di lavoro, infatti, si era estinto), l’ente dovrà procedere alla stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.

Pertanto, anche nel caso in esame, il precedente rapporto di lavoro doveva estinguersi anche all’atto della sottoscrizione del contratto individuale per l’assunzione nel ruolo di categoria C, a seguito del superamento del concorso, e pertanto il dipendente avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni anche in relazione al primo rapporto di lavoro.

Si ritiene, infine, opportuno evidenziare che la disciplina del citato art.14-bis del CCNL del 6.7.1995 deve essere necessariamente distinta dal diverso istituto giuridico della ricostituzione del rapporto di lavoro, di cui all’art. 26 del CCNL del 14.9.2000.

Infatti, tale ultima norma attribuisce al dipendente, che abbia rassegnato le dimissioni, il diritto di richiedere, nel quinquennio dalle dimissioni, la riammissione in servizio, ma non conferisce allo stesso dipendente anche il diritto ad essere riassunto.

La definitiva decisione di merito è, naturalmente, affidata al ragionevole apprezzamento e discrezionalità dell'ente che assumerà le sue determinazioni con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, del D. Lgs.n.165/2001).

L'articolo in parola, infatti, utilizza l'espressione "in caso di accoglimento della richiesta" che fa ipotizzare anche il caso che la domanda non trovi accoglimento

Brasile - Reciprocità in materia di conversione

Venerdì 16 Marzo 2018 11:44
Prot. n° 5826 del 15 marzo 2018 - Comunicazione concernente l'applicazione dell'art. 8, dell'Accordo di reciprocità in materia di conversioni di patenti di guida.
MIT

giovedì 15 marzo 2018

Trattamento dei dati effettuato, per le finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15
Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (18G00040) (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2018

mercoledì 14 marzo 2018

Indennità di malattia. Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso. Istruzioni operative.

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 09-03-2018
Messaggio n. 1074
OGGETTO: Indennità di malattia. Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso. Istruzioni operative.

   
Nell’ambito delle evoluzioni del Sistema sanitario nazionale, è sempre più diffusa la casistica di permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni).

Si tratta di prestazioni mediche eseguite nei casi di urgenza/emergenza che, a fronte delle valutazioni cliniche e degli approfondimenti diagnostici necessari, possono evolversi in modalità diverse (dimissioni del paziente, ricovero urgente, trasferimento in ospedali altamente specializzati, etc.).

In molte strutture ospedaliere, per affrontare queste situazioni sono state istituite le c.d. Strutture Semplici OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve - struttura nata in base a specifiche delibere regionali), spesso annesse alle unità operative di pronto soccorso; ovviamente, ulteriori denominazioni potrebbero essere utilizzate dalle varie autonomie locali per individuare strutture con medesimo ruolo funzionale delle OBI e DB, quale espressione della medicina d’urgenza.

La permanenza di pazienti in tali strutture può variare sensibilmente e durare anche alcuni giorni qualora le condizioni del malato richiedano un chiarimento diagnostico - in attesa di dirimere l’evoluzione del caso di specie verso la dimissione o verso il ricovero presso l’apposito reparto della struttura ospedaliera - ovvero nel caso in cui l’appropriato reparto di ricovero non sia immediatamente accessibile.

Premesso quanto sopra, è stato rilevato che vi sono strutture ospedaliere che - non avendo deliberato la costituzione delle nominate strutture OBI e DB (o altre con medesima finalità funzionale) come entità esplicitamente autonome – espletano tale funzione direttamente in regime di pronto soccorso.

In tali casi, è evidente che la permanenza di un paziente presso il pronto soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata ai fini della tutela previdenziale, ove prevista, e della correlata certificazione medica da produrre.
Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela previdenziale della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.

Alla luce di quanto sopra esposto e nel ricordare che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero, ai sensi del decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 e disciplinare allegato, possono configurarsi, quindi, le seguenti due fattispecie:

1. situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini  previdenziali, ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;

2. situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire per gli aspetti dell’indennità Inps come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.

Solo a fronte della certificazione telematica prodotta come stabilito nel citato decreto del Ministero della Salute, l’evento può, infatti, essere gestito nella corretta modalità nell’ambito delle procedure Inps. Diversamente, ovvero qualora anche a fronte di ospitalità notturna presso le unità operative di pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, per consentire la corretta gestione dell’evento, il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando alla Struttura territoriale Inps  e al proprio datore di lavoro - nei casi di prevista erogazione in via di anticipazione della prestazione - apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la citata permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.

Con l’occasione, si ribadisce che nelle ipotesi residuali in cui le citate strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi.

In proposito, si ricorda che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato e che dovrà essere espressa in tali termini.
Pertanto, mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale -  l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.

Tuttavia, per non generare un eventuale disagio ai lavoratori, è opportuno che queste fattispecie siano valutate sotto il profilo medico legale dell’integrazione del rischio assicurativo dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che può eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale.
Solo qualora non siano perfezionati anche i requisiti amministrativi ritenuti essenziali (di cui alla circolare n. 99/1996) il certificato redatto non può produrre effetti assicurativi e va considerato nullo per anomalia insanabile.

Infine, per completezza, relativamente alle nuove procedure diagnostiche e/o terapeutiche complesse e integrate effettuate a livello ambulatoriale, si ribadiscono le indicazioni già fornite con il messaggio n. 3701/2008 cui si rinvia.

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele   
 INPS

Multe con apparecchiature gestite direttamente dagli agenti

Secondo la Cassazione (ordinanza 8 marzo 2018, n. 5610) va esclusa la necessità dell'inserimento nell'apposito decreto prefettizio, con il quale viene contestata l’infrazione, del tratto stradale interessato, essendo quest'ultimo necessario solo ove la violazione al C.d.S. avviene attraverso l'utilizzazione di apparecchiature di rilevamento " a distanza" e non invece con l'utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia.
Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5610

http://www.quotidianogiuridico.it

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Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.5610 del 08/03/2018, udienza del 07/12/2017

sabato 10 marzo 2018

Videosorveglianza e Sicurezza Urbana

Se un comune vuole accedere agli incentivi previsti dal pacchetto sicurezza per potenziare il proprio di sistema di videosorveglianza a vocazione interforze deve concordare con la prefettura un patto e un progetto  successivamente presentare domanda al Viminale, entro il 30 giugno 2018, secondo una predefinita modulistica.

Clicca qui per leggere il decreto adottato dal Ministro dell'interno  e il  il commento del Dr. Stefano Manzelli, specialista della materia.

Inoltre, in materia di VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA, si da notizia:
  •  del il primo progetto interforze a ROMANO D’EZZELINO (clicca qui per leggere la notizia);
  •  dell'accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il ministero dell'Interno e la regione FVG e la SARDEGNA
Di tutto questo si parlerà g. 20 marzo 2018 a CAMPOFELICE DI ROCCELLA
(ULTIMI POSTI DISPONIBILI!!! )

EVENTO ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE:

Videosorveglianza Urbana Integrata Corso a partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria sessione dalle 9:00 alle 13:00 Martedì 20 marzo 2018 Campofelice di Roccella (PA)
Fiesta Hotel Athènee Palace - Via Himera, 7-8
Il corso è a numero chiuso

giovedì 8 marzo 2018

Autovelox: La taratura deve essere indicata nel verbale

"La taratura dell'apparecchiatura risultava necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell'avvenuto adempimento il rilevamento può presumersi affidabile"

Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.5227 del 06/03/2018 , udienza del 07/12/2017,

Distacco sindacale. Circolare Ministeriale

Contributo erariale per l’anno 2018 per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2017 per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali. Istruzioni per la presentazione della certificazione.

Allegati 

sabato 3 marzo 2018

LANTERNE CINESI c.d. LANTERNE VOLANTI



Quante volte è capitato o capita che durante una festività privata, es. matrimonio, battezzi, compleanni, lauree, serate romantiche, ricorrenze ecc. i cittadini utilizzano il lancio delle lanterne cinese c.d. lanterne volanti nel cielo.

Risulta diffusa la consuetudine di celebrare manifestazioni

Infatti, da qualche anno risulta diffusa la consuetudine di questo fenomeno che sta prendendo il sopravvento fino ad essere incontrollabile e nello stesso tempo pericoloso.

Ma vediamo insieme cosa dice la normativa.

La lanterna cinese o lanterna volante ( tradizione importata dall’Oriente) sono piccole mongolfiere di carta alimentate da fiamma che si librano nell’aria grazie allo stesso meccanismo dei grandi aerostati. Nonostante siano di libera vendita, e possano quindi ingannare sulla loro pericolosità, il Ministero dell’Interno con nr. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS(39) del 06/12/12 ha sottolineato la possibilità che le piccole fiamme che sollevano l’aerostato possano provocare incendi o addirittura interferire con il traffico aereo

Continua a leggere l'articolo. in word. a cura di Mario Ricca (completo di prontuario)

Whistleblowing nel processo penale

"l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato"
Cassazione, Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.9047 del 27/02/2018

Furto al supermercato. Il furto è consumato dopo l'attraversamento delle casse

Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse del negozio (Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 6501 del 9 febbraio 2018)
Scarica documento/sentenza
 http://www.avvocatopenalista.org

Equo indennizzo: Istruzioni

Certificazione delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale della polizia locale dell’equo indennizzo. Istruzioni in allegato

Repubblica di Slovenia. Trasmissione degli specimen dei nuovi certificati anagrafici

Repubblica di Slovenia. Trasmissione degli specimen dei nuovi certificati anagrafici e di stato civile ai sensi della legge slovena sulle unioni civili.
 Circolare n.6/2018