Secondo la Cassazione (ordinanza 8 marzo 2018, n. 5610) va esclusa la necessità dell'inserimento nell'apposito decreto prefettizio, con il quale viene contestata l’infrazione, del tratto stradale interessato, essendo quest'ultimo necessario solo ove la violazione al C.d.S. avviene attraverso l'utilizzazione di apparecchiature di rilevamento " a distanza" e non invece con l'utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia.
Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5610
http://www.quotidianogiuridico.it
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Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.5610 del 08/03/2018, udienza del 07/12/2017
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Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.5610 del 08/03/2018, udienza del 07/12/2017