MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO
26 novembre 2012
(GU n. 279 del 29-11-2012
)
Modificazioni dell'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto 4,
del decreto 9 agosto 2011 e modificazioni all'art. 6 del medesimo
decreto. (12A12618)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi»;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante "modificazioni
agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art. 18, secondo comma, del
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio
dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati tra i prodotti
esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973;
Visto l'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, che prevede la possibilita' di raddoppiare i
quantitativi dei manufatti appartenenti alla V categoria gruppo C
purche' siano realizzati in confezione "blister" autoestinguente;
Viste le norme internazionali che regolano gli imballaggi destinati
al trasporto delle merci pericolose (Recommendations on the trasport
dangerous goods);
Rilevata, la necessita' di prevedere, nella licenza per l'esercizio
di minuta vendita di prodotti esplodenti di cui al capitolo VI
dell'allegato B al citato regolamento, anche la sostituzione dei
quantitativi netti consentiti di prodotti attivi contenuti nei
manufatti della IV categoria e della V categoria, gruppo C, con
quantitativi netti di artifizi della V categoria, gruppi D ed E;
Rilevata la necessita', a seguito di ripetute richieste del
comparto economico, di consentire, fino al 9 febbraio 2014, presso
gli esercizi commerciali non muniti di licenza ex art. 47 T.U.L.P.S.
ed al capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, di raddoppiare, anche al fine dello smaltimento delle scorte, i
quantitativi dei manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del
citato regolamento di esecuzione qualora rientrino tra gli artifizi
da divertimento;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare, anche nell'ottica della
semplificazione e nell'esigenza di ampliare le possibilita' del
mercato, l'art. 3 (contenuto della licenza) del capitolo VI
dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come
novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto ministeriale 9 agosto
2011, nonche' l'art. 6 "disposizioni transitorie e finali" del
menzionato decreto ministeriale;
Visto l'art. 97 della Costituzione;
Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, che consente al Ministro dell'interno di apportare variazioni o
aggiunte agli allegati al regolamento stesso;
Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi -per le funzioni consultive in materia di
sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 3
settembre 2012 e del 17 ottobre 2012;
Sentito il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, il quale, con nota n. prot. DCPREV n. 13269,
del 25 ottobre 2012, ha espresso parere favorevole alle modifiche di
cui sopra, per la parte relativa alla prevenzione incendi;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 2011
1. All'art. 3 (contenuto della licenza) del capitolo VI
dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come
novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto ministeriale 9 agosto
2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto c), e' aggiunto il seguente periodo: "in ulteriore
alternativa si possono sostituire i quantitativi di manufatti della
IV categoria, anche comprensivi dell'incremento previsto al
precedente punto a), con artifizi della V categoria, gruppo D, in
quantita' tripla, e con artifizi della V categoria, gruppo E, in
quantita' illimitata. Devono essere garantite le condizioni di
conservazione previste al successivo punto e);
b) al punto d), e' aggiunto il seguente periodo: "in alternativa,
si possono sostituire i quantitativi di manufatti della V categoria,
gruppo C, anche comprensivi dell'incremento previsto al precedente
punto a), con artifizi della V categoria, gruppo D, in quantita'
tripla, e con artifizi della V categoria, gruppo E, in quantita'
illimitata. Ai fini della sostituzione, occorre fare riferimento ai
quantitativi detenibili di prodotti non "blisterati". Devono essere
garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto
e)."
2. All'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis: "Fino al termine non ulteriormente prorogabile, del 9
febbraio 2014 - anche al fine di smaltire le scorte - negli esercizi
commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di
esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S e al capitolo VI
dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S., i quantitativi dei
manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifizi da
divertimento, possono essere raddoppiati allorche' sia soddisfatta
una delle seguenti condizioni:
prodotti interamente confezionati con blister realizzato con
materiale autoestinguente che impedisca la propagazione della
combustione sia verso l'interno che verso l'esterno;
prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg disposti
a distanza di almeno m 10 riducibili a m 5 con interposizione di
materiale incombustibile;
prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg
conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza
reciproca di m 2 oppure m 1 con interposizione di materiale
incombustibile".
1-ter: "Sino alla data indicata nel comma precedente e',
altresi', possibile detenere in locali, comunicanti con l'attivita'
commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei quali non
vi e' presenza di pubblico, una scorta di artifizi da divertimento
appartenenti alla V categoria, gruppi D ed E, in quantita'
complessiva non superiore a 150 kg netti, purche' conservati negli
imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m 2 da altra
merce oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile.".
2. Al secondo comma, primo periodo, le parole "entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il termine non ulteriormente
prorogabile, del 9 febbraio 2014".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 novembre 2012
Il Ministro: Cancellieri