venerdì 30 novembre 2012

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse.La denuncia può presentarsi anche alla Polizia Locale

LEGGE 14 novembre 2012 , n. 203 (GU n. 278 del 28-11-2012 )
Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. (12G0225) 

Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2012 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del  codice  di
procedura  penale,  nonche'  gli  obblighi  previsti  dalla   vigente
normativa, chiunque viene a  conoscenza  dell'allontanamento  di  una
persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora  e,
per le circostanze in cui e' avvenuto il  fatto,  ritiene  che  dalla
scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per  l'incolumita'
personale della stessa,  puo'  denunciare  il  fatto  alle  forze  di
polizia o alla polizia locale. 
  2. Quando la denuncia di cui al comma 1 e' raccolta  dalla  polizia
locale, questa la trasmette immediatamente al  piu'  prossimo  tra  i
presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio
dell'attivita'  di  ricerca  di  cui  al  comma  4,  nonche'  per  il
contestuale  inserimento  nel  Centro  elaborazione   dati   di   cui
all'articolo 8 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  e  successive
modificazioni. 
  3.  Copia  della   denuncia   e'   immediatamente   rilasciata   ai
presentatori. 
  4.  Ferme  restando  le  competenze   dell'autorita'   giudiziaria,
l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato
avvio delle ricerche e ne da' contestuale comunicazione  al  prefetto
per  il  tempestivo  e   diretto   coinvolgimento   del   commissario
straordinario  per   le   persone   scomparse   nominato   ai   sensi
dell'articolo 11 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  per  le
iniziative di competenza, da  intraprendere  anche  con  il  concorso
degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  del
sistema di protezione civile,  delle  associazioni  del  volontariato
sociale e di  altri  enti,  anche  privati,  attivi  nel  territorio.
Nell'ambito  delle  iniziative  di  propria  competenza  il  prefetto
valuta, altresi', sentiti l'autorita' giudiziaria e i familiari della
persona  scomparsa,  l'eventuale  coinvolgimento  degli   organi   di
informazione,  comprese  le  strutture  specializzate,  televisive  e
radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella  ricerca  di
informazioni sulle persone scomparse. 
  5. Qualora vengano meno le  condizioni  che  hanno  determinato  la
denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza,
ne da' immediata comunicazione alle forze di polizia. 
  6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente  articolo
sono realizzati secondo le norme gia' vigenti in materia, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 novembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Senato della Repubblica (atto n. 306): 
    Presentato dal sen. Bianconi il 30 aprile 2008. 
    Assegnato alla 1ª Commissione (Affari  Costituzionali),  in  sede
referente, il 25 giugno 2008 con pareri delle Commissioni  2ª  ,  4ª,
5ª, 6ª, 11ª e 12ª. 
    Esaminato dalla 1ª Commissione in sede referente il 16 luglio; 1°
ottobre; 19 novembre 2008; 18 febbraio; 3 marzo; 1, 7 e 22 aprile;  6
maggio; 8, 22 e 29 luglio 2009; 27 gennaio; 5 maggio; 19 novembre; 1°
e 22 dicembre 2010; 18 gennaio; 2, 15, 16 e 23 marzo; 6 e  20  luglio
2011. 
    Assegnato nuovamente alla 1ª Commissione, in sede deliberante, il
19 luglio 2011. 
    Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede deliberante ed  approvato
in un Testo Unificato con l'atto n. 346 (Di Giovan Paolo ed altri) il
27 luglio 2011. 
Camera dei deputati (atto n. 4568): 
    Assegnato alla I Commissione  (Affari  Costituzionali),  in  sede
referente, il 2 agosto 2011 con parere delle Commissioni II, V,  VII,
VIII e XII. 
    Esaminato dalla I Commissione,  in  sede  referente,  il  22,  29
settembre; 18, 26 ottobre; 21 dicembre 2011; 7, 20  giugno;  5  e  31
luglio 2012. 
    Assegnato nuovamente alla I Commissione, in sede legislativa,  il
3 ottobre 2012. 
    Esaminato dalla I Commissione in sede legislativa ed approvato il
3 ottobre 2012. 
Senato della Repubblica (atto n. 306-346 B): 
    Assegnato alla 1ª Commissione (Affari  Costituzionali),  in  sede
deliberante, il 10 ottobre 2012 con pareri delle Commissioni 2ª, 5ª e
8ª. 
    Esaminato dalla 1ª Commissione il 16, 24 e  25  ottobre  2012  ed
approvato il 31 ottobre 2012. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - L'art. 333 del  codice  di  procedura  penale  e'  il
          seguente: 
              «Art. 333 (Denuncia da parte di  privati).  -  1.  Ogni
          persona che ha notizia di un reato perseguibile di  ufficio
          puo' farne denuncia. La legge determina i casi  in  cui  la
          denuncia e' obbligatoria. 
              2. La denuncia e' presentata oralmente o per  iscritto,
          personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale,   al
          pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria;
          se  e'  presentata  per  iscritto,  e'   sottoscritta   dal
          denunciante o da un suo procuratore speciale. 
              3. Delle denunce anonime non puo'  essere  fatto  alcun
          uso, salvo quanto disposto dall'art. 240.». 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della  pubblica
          sicurezza) e' il seguente: 
              «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione  dati).  -
          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma
          dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per  la  raccolta
          delle informazioni e dei dati di cui  all'art.  6,  lettera
          a), e all'art. 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi
          del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'art. 5, per la fissazione dei criteri  e  delle  norme
          tecniche per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.». 
              - Il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)   e'   il
          seguente: 
              «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee
          esigenze di  coordinamento  operativo  tra  amministrazioni
          statali,  puo'  procedersi  alla   nomina   di   commissari
          straordinari del Governo, ferme  restando  le  attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          Ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o un Ministro da lui delegato.». 

        
      

Autovelox sempre da segnalare, non vale l’informativa sui giornali

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 28 novembre 2012 n. 21199
Non è valida la multa presa con l’autovelox se la presenza del rilevatore automatico era stata annunciata non attraverso l’apposita segnaletica ma soltando pubblicando la notizia dell’installazione sugli organi di stampa locale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 21199/2012 accogliendo il ricorso di un automobilista multato a Castel di Sangro in provincia di L’Aquila. 
Puoi leggere l'articolo completo e la sentenza qui

giovedì 29 novembre 2012

Modifiche al TULPS


MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 novembre 2012 (GU n. 279 del 29-11-2012 )
Modificazioni dell'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B  del  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4,  punto  4,
del decreto 9 agosto 2011 e modificazioni  all'art.  6  del  medesimo
decreto. (12A12618) 

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS); 
  Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  recante   il
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante  «Norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi»; 
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante "modificazioni
agli allegati A, B e C al  regolamento  per  l'esecuzione  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art. 18, secondo  comma,  del
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione  d'ufficio
dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati  tra  i  prodotti
esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973; 
  Visto l'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B al regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, che prevede la  possibilita'  di  raddoppiare  i
quantitativi dei manufatti appartenenti alla  V  categoria  gruppo  C
purche' siano realizzati in confezione "blister" autoestinguente; 
  Viste le norme internazionali che regolano gli imballaggi destinati
al trasporto delle merci pericolose (Recommendations on the  trasport
dangerous goods); 
  Rilevata, la necessita' di prevedere, nella licenza per l'esercizio
di minuta vendita di  prodotti  esplodenti  di  cui  al  capitolo  VI
dell'allegato B al citato  regolamento,  anche  la  sostituzione  dei
quantitativi  netti  consentiti  di  prodotti  attivi  contenuti  nei
manufatti della IV categoria e  della  V  categoria,  gruppo  C,  con
quantitativi netti di artifizi della V categoria, gruppi D ed E; 
  Rilevata  la  necessita',  a  seguito  di  ripetute  richieste  del
comparto economico, di consentire, fino al 9  febbraio  2014,  presso
gli esercizi commerciali non muniti di licenza ex art. 47  T.U.L.P.S.
ed al capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940,  n.
635, di raddoppiare, anche al fine dello smaltimento delle scorte,  i
quantitativi dei manufatti indicati nell'art. 98, ultimo  comma,  del
citato regolamento di esecuzione qualora rientrino tra  gli  artifizi
da divertimento; 
  Ritenuto, pertanto, di dover  integrare,  anche  nell'ottica  della
semplificazione e  nell'esigenza  di  ampliare  le  possibilita'  del
mercato,  l'art.  3  (contenuto  della  licenza)  del   capitolo   VI
dell'allegato B  al  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  come
novellato dall'art. 4, punto 4, del  decreto  ministeriale  9  agosto
2011, nonche'  l'art.  6  "disposizioni  transitorie  e  finali"  del
menzionato decreto ministeriale; 
  Visto l'art. 97 della Costituzione; 
  Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940,  n.
635, che consente al Ministro dell'interno di apportare variazioni  o
aggiunte agli allegati al regolamento stesso; 
  Sentito il parere della  commissione  consultiva  centrale  per  il
controllo delle armi  -per  le  funzioni  consultive  in  materia  di
sostanze esplosive  e  infiammabili,  espresso  nelle  sedute  del  3
settembre 2012 e del 17 ottobre 2012; 
  Sentito il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, il quale, con nota n. prot. DCPREV  n.  13269,
del 25 ottobre 2012, ha espresso parere favorevole alle modifiche  di
cui sopra, per la parte relativa alla prevenzione incendi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 2011 
 
   1.  All'art.  3  (contenuto  della  licenza)   del   capitolo   VI
dell'allegato B  al  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  come
novellato dall'art. 4, punto 4, del  decreto  ministeriale  9  agosto
2011, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto c), e' aggiunto il seguente  periodo:  "in  ulteriore
alternativa si possono sostituire i quantitativi di  manufatti  della
IV  categoria,  anche   comprensivi   dell'incremento   previsto   al
precedente punto a), con artifizi della V  categoria,  gruppo  D,  in
quantita' tripla, e con artifizi della  V  categoria,  gruppo  E,  in
quantita'  illimitata.  Devono  essere  garantite  le  condizioni  di
conservazione previste al successivo punto e); 
    b) al punto d), e' aggiunto il seguente periodo: "in alternativa,
si possono sostituire i quantitativi di manufatti della V  categoria,
gruppo C, anche comprensivi dell'incremento  previsto  al  precedente
punto a), con artifizi della V  categoria,  gruppo  D,  in  quantita'
tripla, e con artifizi della V  categoria,  gruppo  E,  in  quantita'
illimitata. Ai fini della sostituzione, occorre fare  riferimento  ai
quantitativi detenibili di prodotti non "blisterati".  Devono  essere
garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto
e)." 
  2. All'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1. dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti commi: 
      1-bis: "Fino al termine non ulteriormente  prorogabile,  del  9
febbraio 2014 - anche al fine di smaltire le scorte - negli  esercizi
commerciali non  muniti  della  licenza  per  la  minuta  vendita  di
esplosivi  di  cui  all'art.  47  del  T.U.L.P.S  e  al  capitolo  VI
dell'allegato  B  al  regolamento  T.U.L.P.S.,  i  quantitativi   dei
manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del  regio  decreto  6
maggio  1940,  n.  635,  qualora  rientrino  tra  gli   artifizi   da
divertimento, possono essere raddoppiati  allorche'  sia  soddisfatta
una delle seguenti condizioni: 
        prodotti interamente confezionati con blister realizzato  con
materiale  autoestinguente  che  impedisca  la   propagazione   della
combustione sia verso l'interno che verso l'esterno; 
        prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg  disposti
a distanza di almeno m 10 riducibili a  m  5  con  interposizione  di
materiale incombustibile; 
        prodotti  suddivisi  in  quantitativi  massimi   di   25   kg
conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza
reciproca  di  m  2  oppure  m  1  con  interposizione  di  materiale
incombustibile". 
      1-ter: "Sino  alla  data  indicata  nel  comma  precedente  e',
altresi', possibile detenere in locali, comunicanti  con  l'attivita'
commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei quali non
vi e' presenza di pubblico, una scorta di  artifizi  da  divertimento
appartenenti  alla  V  categoria,  gruppi  D  ed  E,   in   quantita'
complessiva non superiore a 150 kg netti,  purche'  conservati  negli
imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m 2 da  altra
merce oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile.". 
    2. Al secondo comma, primo periodo, le  parole  "entro  due  anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Entro  il  termine  non  ulteriormente
prorogabile, del 9 febbraio 2014". 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 26 novembre 2012 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri 

        
      

Marocco. Conversioni patenti di guida.

Circolare Prot. 32892 del 29/11/2012
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Marocco. Conversioni patenti di guida.
testo Div. 5_32892_291112
Marocco. Conversioni patenti di guida. L’Ambasciata del Regno del Marocco, su specifica richiesta della scrivente Direzione, ha fornito informazioni utili per la conversione delle patenti marocchine, in particolare per quanto concerne le date riportate nel fronte e nel retro delle patenti di tipo card che vengono presentate per la conversione in documenti italiani. Pertanto si comunica che nella patente marocchina di tipo card e colore rosa...
documenti da scaricare Marocco. Conversioni patenti di guida.

LIECHTENSTEIN - Facsimile patente di guida.

Circolare Prot. 32893 del 29/11/2012
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
LIECHTENSTEIN - Facsimile patente di guida.
documenti da scaricare LIECHTENSTEIN - Facsimile patente di guida.

mercoledì 28 novembre 2012

"Far Cassa?"

La città di Palermo è diventata negli ultimi tempi un vero set cinematografico.
Sicuramente nei prossimi concorsi per vigile urbano a Palermo richiederanno tra i requisiti principali anche quello di  operatore cinematografico.Del resto ci vogliamo uniformare all'europa si o no?
E pazienza se il nostro codice della strada dovrà essere ulteriormnete modificato, in quanto non basterà più il comma 1 bis dell'art. 201 (introdotto dalla Legge 29.07.2010 n° 120, a seguito di diverse sentenze della Cassazione), ma bisognerà proprio toglierle quelle paroline fastidiose dal codice " quando è possibile, deve essere immediatamente contestata" e finalmente sarà fatta!!!!!E buonanotte al secchio ......
Bellissime riprese sostituiranno il tutto e saremo felici e contenti.Dipenderà solo dalla  prospettiva dell'osservatore e dal portafoglio più o meno vuoto.

I vigili urbani di Palermo, dal canto loro, se prima si limitavano a immortalare gli automobilisti con postazioni  autovelox quasi invisibili, se non a loro stessi, stando belli seduti in macchina (in barba all' 6-bis.dell'art. 142 C.d.S. - e difficile sostenere il contrario, visto che due ragazzi a bordo di uno scooter ne hanno recentemente investito uno montato su un cavalletto in Viale Regione Siciliana - v. link1-link2), adesso da qualche tempo riprendono con tanto di "street-control", la telecamera montata a bordo delle macchine di servizio: sosta, auto in doppia fila, sosta sui marciapiedi, invasione delle corsie preferenziali e quant'altro (vedi link- link1)

Stamattina per es. ho visto una pattuglia abbarbicata sul marciapiede in viale regione con tanto di telecamera montata (e chi se ne frega se non è stata inserita nell' informa traffico del sito).


I cittadini, di contro, che non vogliono essere da meno della P.M. di Palermo riprendono quanto più possibile:
Questo per es. è quanto è apparso su "Repubblica" di ieri:

L'auto dei vigili occupa lo stallo per i disabili



Dal Comando pero' fanno sapere che non si vuole "far cassa" e raccomandano di documentarsi prima.


martedì 27 novembre 2012

Dispositivo “VIZIER 2M”: approvazione

Decreto Dirigenziale Prot. 6511 del 21/11/2012
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Decreto dirigenziale 21 novembre 2012 n.6511 - TARASCONI TRAFFIC TECNOLOGIES SRL - dispositivo “VIZIER 2M”: approvazione
documenti da scaricare Decreto dirigenziale 21 novembre 2012 n.6511 - TARASCONI TRAFFIC TECNOLOGIES SRL - dispositivo “VIZIER 2M”: approvazione

Autotutela dei verbali al C.d.S.

Nel corso di un convegno tenuto a Carini in data odierna dal collega Mimmo Carola, tra tutti gli argomenti interssanti la categoria  si è anche parlato anche dell'istituto dell'autotutela dei verbali al C.d.S.
Mi sorprende come mai il collega Carola,  alla domanda posta da un'altro collega :"E’ possibile procedere ad archiviare in autotutela verbali al C.d.S.?" vada a sostenere una tesi completamente diversa da quella che lui stesso, tempo fa,  ha sostenuto e  condiviso (vedi link)
Misteri della fede!!!
Io personalmente, invece,  rimango della mia opinione (vedi post del 27 ottobre 2012).
Mario Serio

domenica 25 novembre 2012

Notifica dei verbali C.d.s. tramite PEC e ricorso

In un recente post ho evidenziato alcune delle "criticità" che impediscono (a mio avviso), ad oggi, la notifica dei verbali per violazione del C.d.S.tramite posta elettronica certificata (PEC).

Vediamo di riassumerle nel seguente prospetto, cercando di ipotizzare come potrebbe essere la modifica della normativa vigente, per sommi capi:


 Stesso discorso  per le modalità di presentazione del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace:



Articolo 203
Ricorso al Prefetto (IPOTESI)
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per via informatica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) con firma digitale autenticata o con il testo del ricorso sottoscritto in allegato formato pdf. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per via informatica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) con firma digitale autenticata o con il testo del ricorso sottoscritto in allegato formato pdf. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, é tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

 Per quanto riguarda le modalità di presentazione del ricorso al Prefetto, c'è da dire che, sebbene questa forma di ricorso non sia ancora prevista, le Prefetture di Genova e  quella di Roma hanno anticipato i tempi scavalcando le norme previste nel C.d.S. e utilizzando, tra l'altro,  criteri non univoci:
La prima, infatti, prescrive che il ricorso può essere presentato "per via informatica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo depenalizzazione.prefge@pec.interno.it con firma digitale autenticata o con il testo del ricorso sottoscritto in allegato formato pdf."
La seconda,  lo prevede "avendo cura di rispettare le seguenti indicazioni, pena l’inammissibilità del ricorso stesso:

- La P.E.C. deve essere intestata al ricorrente;
- Il ricorso deve essere firmato digitalmente dal titolare della PEC/ricorrente"

 QUASI TUTTE LE ALTRE  PREFETTURE, INVECE, NON PREVEDONO TALE MODALITA' DI TRASMISSIONE E ADDIRITTURA LO VIETANO ESPRESSAMENTE (correttamente a mio avviso), RIPORTANDO NEL PROPRIO SITO quanto segue:
"Non si può proporre un ricorso mediante una e-mail: le norme vigenti non consentono di presentare tramite posta elettronica i ricorsi avverso i verbali di contestazione redatti per violazioni del Codice della Strada"(V. Prefetture di Milano,Torino, Treviso....)

Infine, come ciliegina sulla torta, non dimentichiamoci  che bisognerà adeguare anche i verbali.


Quadro normativo di riferimento
• Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” (G.U. 28 aprile 2005, n. 97)
• Decreto ministeriale 2 novembre 2005, “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” (G.U. del 14 novembre 2005, n. 265)
• Circolare Cnipa CR/49 24 novembre 2005, “Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata” (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283)
• Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, “Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».”
• Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. 16 maggio 2005, n. 93)
• Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (G.U. 29 novembre 2008, n. 280, supplemento ordinario 263/L)
• Legge 28 Gennaio 2009, n. 2 (G.U. 28 gennaio 2009, n. 22, supplemento ordinario 14/L)
D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24
• decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179  Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 )

Mario Serio
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 Precedenti post del Blog Polizia Locale:

Incremento ore di un rapporto di lavoro a tempo parziale da 24 a 30 ore settimanali.

La Corte dei Conti, sezione regionale Umbria, con la deliberazione n. 186/2012/PAR del 23 ottobre 2012, si pronuncia su quanto in oggetto in un' ipotesi di incremento ore di un rapporto di lavoro a tempo parziale da 24 a 30 ore settimanali.
La sezione umbra si allinea agli orientamenti già espressi dalle sezioni di controllo Emilia-Romagna, Campania e Toscana, pur dando conto anche di un differente avviso esplicitato da altre sezioni di controllo.
Queste le conclusioni:
" ... la Sezione ritiene che l'operazione che il Comune intende realizzare sia ammissibile purchè l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa richiamata (art. 3, comma 101, legge n. 244/2007) costituisce nuova assunzione, e purchè siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa ... relativa al rispetto del limite massimo per la spesa del personale ..."

Lavoro accessorio e art. 9, comma 28, d.l. 78/2010

La Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 470/2012/PAR del 14 novembre 2012 risponde al Comune di Mercato Saraceno in ordine alle modalità con le quali l'ente, che intende ricorrere al lavoro accessorio ex art. 70, comma 1, lett. d) del d.lgs. 276/2003, deve applicare i limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 pur non avendo sostenuto specifici costi nell'esercizio finanziario 2009.
La sezione - premesso l'esame del quadro normativo di riferimento, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2012 sull'art. 9, comma 28 citato ed i chiarimenti sulla sua portata applicativa, come da deliberazione delle Sezioni Riunite n. 11/CONTR/2012 del 17 aprile 2012 - risponde al quesito con le seguenti indicazioni:
- "Il criterio principale consiste nell'applicare tale limite percentuale alla spesa complessiva sostenuta nel 2009, precisandosi che in tale base di calcolo potranno essere ricomprese una, più o tutte le fattispecie contrattuali indicate nel primo e secondo periodo dell'articolo 9, co. 28, d.l. 78/2010";
- "Qualora tale criterio sia inutilizzabile, soccorre il criterio residuale previsto nell'ultimo periodo della disposizione legislativa in esame, laddove si stabilisce che, qualora nell'anno di riferimento (2009) l'amministrazione non abbia sostenuto spese per le finalità previste dalla norma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009";
- "In via ulteriormente graduata, in assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007-2009, l'ente - purchè abbia rispettato i vincoli finanziari ed assunzionali in materia di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente - potrà ricorrere a rapporti di lavoro temporaneo e l'esercizio finanziario nel quale la relativa spesa verrà impegnata costituirà il riferimento storico sul quale computare la spesa nell'esercizio successivo (cfr. Sez. Aut. 11/2012 e Sez. Lombardia 29/2012)";
- "Conclusivamente, il Comune ... , potrà ricorrere all'acquisto di voucher solo dopo aver verificato il rispetto della disciplina vincolistica in tema di spesa di personale per gli enti assoggettati al patto di stabilità, utilizzando i criteri sopra descritti per calcolare il relativo limite di spesa".

Corte dei Conti Emilia Romagna del. n. 470 del 14.11.2012