lunedì 30 maggio 2011

TARGA OBBLIGATORIA PER TUTTI I CICLOMOTORI

Ricordiamo che dal 1^ giugno 2011 tutti i ciclomotori  con targa esagonale che iniziano  con "0" "1" e "2" dovranno richiedere la nuova targa di forma quadrata.Tutti gli altri a seguire secondo l'apposito calendario.Vedi il link del Ministero con tutte le spiegazioni e tutte le scadenze.

Comment:
(se la pensate diversamente vi invito a postare la vs. opinione):

E' sicuramente fuor di dubbi che anticipando i tempi per l'adeguamento si evitano code e disagi di vario genere, favorendo nel contempo,  il rilascio graduale  e programmatico delle nuove targhe (come recita la circolare:   "Per razionalizzare la presentazione delle domande da parte degli interessati e garantire quindi una gestione efficace ed efficiente da parte degli uffici competenti" ) ma aveva più senso, che il  Ministero  emanasse una circolare invitando  tutti i cittadini in possesso di ciclomotori ad adeguarsi alla nuova normativa entro e non oltre  il 12 febbraio 2012, dal momento che, fino a tale data, non è prevista  alcuna sanzione amministrativa  per chi non adempie. 

Misteri della fede.







mercoledì 25 maggio 2011

Sicurezza: Maroni, a breve provvedimento per ridare poteri ai Sindaci

Vedi il link

Art. 13 L.R. 17/90:Ripristinato il fondo per la polizia municipale (12,5 milioni di euro)

(1)Facendo seguito al precedente post

Sicilia: commissione Ars approva rimodulazione Fondo autonomie locali

Palermo, 24 mag. - (Adnkronos) - La commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, presieduta da Riccardo Savona, si e' riunita con all'ordine del giorno l'esame delle determinazioni in merito alla proposta di modifica della norma in materia di riserve nell'ambito del fondo per le autonomie locali. La commissione ha approvato un emendamento del Governo che rimodula le riserve riguardanti il fondo delle autonomie locali, disponendo il finanziamento di alcuni interventi. "Si tratta di questioni - chiarisce Savona - che hanno carattere d'urgenza, rispetto ai quali la commissione ha dimostrato senso di responsabilita' nell'apprezzarlo, consentendone il passaggio in Aula, dove sara' esaminato congiuntamente al disegno di legge che riguarda la riforma degli appalti''. In particolare, ''le risorse sono state impegnate in parte per il finanziamento dell'aeroporto di Comiso, per il trasporto dei rifiuti nelle isole minori, per il risanamento ed il recupero di Ragusa Ibla, per il rimborso ai Comuni per spese degli asili nido, per il ripristino del Fondo sia per il trasporto interurbano che per il miglioramento della polizia municipale. Saranno inoltre finanziati i comuni del messinese colpiti dalle alluvioni e quelli del palermitano esclusi dal fondo per le alluvioni del 2009''.

(1) Leggi l'articolo di repubblica Palermo del 20 giugno u.s.

martedì 24 maggio 2011

Foto comiche di passi carrabili in sicilia




















Qui ne trovate molte altre di foto comiche

TAPIRO D'ORO A MARCO DI VAIO

Dopo aver letto questo articolo credo che gli spetti di diritto

Carta di Identità rilasciata dal Sindaco anche a chi dimora

Per effetto dell'art 10 del DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (vedi post precedente):
All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il sindaco e' tenuto a' rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.";

Cessione fabbricato

 Vedi post successivo del 25 novembre 2011

Non è più previsto l'obbligo della comunicazione di cessione fabbricato all'autorità locale di pubblica sicurezza in caso di compravendita in quanto detto obbligo viene assorbito dalla registrazione del contratto (che ricordo è obbligatoria anch'essa e deve effettuarsi entro 20 giorni dal  perfezionamento del preliminare.Il notaio ha invece 30 giorni di tempo per la registrazione all'agenzia delle entrate).
Lo prevede l'art.5, comma 1, lett.d) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (Prime disposizioni urgenti per l’economia), pubblicato nella G.U. n°110 del 13 maggio 2011, parte prima.

N.B.
1) Essendo un Decreto Legge, lo stesso deve essere convertito in Legge entro 60 giorni;
2)La cessazione dell'obbligo della comunicazione all'autorità locale di P.S. si limita solo ed esclusivamente alla compravendita
3) Con il comma 3 del Dlgs. 23/11 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale): "...la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'art.12 del decreto legge 21 marzo 1978 n°59 convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978 n°191 
STORIA EVOLUTIVA:
Pochi giorni dopo l'avvenuto sequestro dell'On Moro, il Governo emanò il d.l. 21 marzo 1978 n. 59, il quale riscriveva l'art. 630 c.p., rubricandolo "sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione". Fu, poi, un emendamento proposto dallo stesso Governo a scartare la soluzione dell'unione delle due figure di sequestro ed è così che la legge di conversione 18 maggio 1978 n. 191 ne operò la separazione, introducendo la nuova figura del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, disciplinata dall'art. 289-bis c.p., e lasciando che l'art. 630 regolamentasse esclusivamente il sequestro estorsivo (http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/parrini/cap1.htm)
 L'art. 12, inserito all'interno della legge sopra citata, appare oggi,  del tutto anacronistico.

lunedì 23 maggio 2011

Investimento Pedone

Giudicato responsabile dalla cassazione civile, sez. III ( sentenza 03.05.2011 n° 9683),  il conducente che investe un pedone che attraversa con il semaforo rosso. Qui il link

Regione Sicilia - Finanziaria 2011:Tagliati i fondi a enti locali e polizia municipale"

(1)(2)Proclamato lo stato di agitazione da parte dei sindacati regionali e richiesto un incontro con il Presidente Raffaele Lombardo. A fianco la nota inviata da parte del sindacato CGIL, sotto il testo integrale della nuova finanziaria regionale.
Legge Finanziaria approvata  dall'ARS il 30 aprile 2011 ed in corso di pubblicazione nella G.U.R.S.
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011.
Legge di stabilità regionale
CAPO I
Disposizioni finanziarie e contabili.
Art. 1.
Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva.
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l’anno 2011 è determinato in termini di competenza in 704.260 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legisla­zione vigente, per l’anno 2012 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 148.591 migliaia di euro, per l’anno 2013 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 168.044 migliaia di euro. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazio­ni, per un ammontare complessivo pari a 954.790 migliaia di euro per l’esercizio finan­ziario 2011, di 405.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2012 e di 565.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2013.

3. Sono revocate le precedenti autorizzazioni ad effettuare operazioni finanziarie per l’anno 2011 di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e per l’anno 2012 di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L’ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell’esercizio finanziario 2011, in 450.000 migliaia di euro.
Art. 2.

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti
1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2009 a fronte delle quali, alla chiusura dell’esercizio 2010, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2010. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all’esercizio finanziario 2000, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2010, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all’esercizio 2009 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio 2008, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2010 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

CAPO II

Disposizioni in materia di enti locali

Art. 3.
Trasferimenti agli enti locali
1. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo destinato alle autonomie locali è quantificato per i comuni, per l’anno 2011, in 750.000 migliaia di euro, di cui una quota pari al 10 per cento è destinata a spese di investimento ed il fondo destinato alle province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, è quantificato, per l’anno 2011, in 45.000 migliaia di euro di cui 20.000 migliaia di euro destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del  bilancio della Regione – Rubrica Dipartimento regionale autonomie locali – a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell’Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate; l’erogazione dell’ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. Le iscrizioni in bilancio dell’assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e dell’ammontare complessivo delle riserve di legge di cui al comma 4, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011 il fondo previsto dall’articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni da destinare alle finalità  di cui al comma 10 dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è quantificato, a valere sulle risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 1, in 45.000 migliaia di euro.

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono prioritariamente garantite la riserva di cui al comma 3, la riserva di cui al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, quantificata in 20.000 migliaia di euro, la riserva di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 10.000 migliaia di euro, nonché la riserva prevista  dal comma 8 dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul fondo per le autonomie locali diverse da quelle disciplinate dalla presente legge.

5. Le quote dei trasferimenti, di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

6. L’erogazione della quarta trimestralità per l’anno 2011 in favore dei comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, dovrà tenere conto di meccanismi di premialità, sulla base di criteri individuati con decreto dell’Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali sentito l’Assessore regionale per l’economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, per gli enti che dimostrino di avere adempiuto agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché di avere adottato misure di contrasto all’ evasione ed elusione dei tributi locali e di aver dato attuazione, anche parziale, al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall’articolo 19, comma 16 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.
Norme sulle partecipazioni degli enti locali

1. In armonia con le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 27, 28, 29 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali e le province regionali sono tenuti ad applicare le medesime disposizioni anche in riferimento alle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Dalla applicazione del presente comma sono escluse le partecipazioni obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali.

2. Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e delle provincie regionali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dal 1 gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento.

Art. 5.
Norme sul difensore civico e sul direttore generale degli enti locali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa negli enti locali la figura del difensore civico, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed all’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dalla lettera bb) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le nomine in essere sino a naturale scadenza.

2. Con riferimento all’istituto del direttore generale negli enti locali si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 186 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 6.
Provvedimenti sostitutivi per violazioni in materia di rifiuti da parte degli enti locali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sostitutivi regionali previsti dalla vigente normativa in caso di inerzia o inadempimento da parte dell’ente locale ordinariamente competente e determinati da violazioni di obblighi e norme relative alla materia dei rifiuti, sono adottati, con le modalità previste nelle leggi di riferimento, dall’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità su proposta del dirigente generale del dipartimento competente.

2. Per le finalità del comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un albo tenuto dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

Art. 7.
Modifiche di norme in materia di trasferimenti alle province per il servizio di vigilanza venatoria
 1. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 è sostituito dai seguenti: ‘L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione prevista dal comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, eroga alle province regionali un acconto pari al 70 per cento delle somme assegnate. La rimanente quota è erogata alle province regionali in un’unica soluzione previa presentazione da parte delle stesse di una rendicontazione che giustifichi e documenti la spesa sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati esclusivamente alle province regionali che abbiano attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientale anche attraverso società totalmente partecipate’.

CAPO III
Disposizioni in materia di turismo rurale, forestazione, finanziamento della spesa sanitaria e trasparenza

Art. 8.
Norme in materia di destinazione ricettivo-alberghiera di fabbricati
1. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “realizzati con regolare concessione edilizia” sono aggiunte le seguenti “ovvero realizzati anteriormente al 1967”;

b) le parole “da civile abitazione” sono soppresse;

c) dopo la parola “ristorazione” sono aggiunte le seguenti “e per l’insediamento delle attività di ‘bed and breakfast’, agriturismo ed annesse attività di ristorazione”.

Art. 9.
Modifica di norme in materia di turismo rurale

1. All’articolo 21 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

‘1 bis. Agli operatori agrituristici, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la trasformazione dell’attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agri-campeggi, in alternativa all’adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico-ricettivo all’aria aperta nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.’.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con proprio decreto, disciplina le modalità di attuazione del comma 1 bis dell’articolo 21 della legge regionale 3 del 2010 come introdotto dal comma 1.

Art. 10.
Cofinanziamento regionale della spesa sanitaria.
1. Le risorse di cui all’intesa tra lo Stato e la Regione siciliana ai sensi dell’articolo 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate, per l’esercizio finanziario 2011, al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

2. A valere sulle disponibilità dell’U.P.B. 4.3.1.5.4, dell’U.P.B.4.2.1.5.1, dell’ U.P.B. 4.2.1.5.3 e dell’U.P.B. 4.2.1.5.5 è accantonata una quota, pari a 605.304 migliaia di euro, da utilizzare in caso di mancato raggiungimento entro il 31 luglio 2011 dell’intesa prevista al comma 1.

3. In relazione all’accertamento delle entrate derivanti dall’attuazione del comma 1 è disposto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo previsto nella tabella ‘A’ allegata alla presente legge. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, le relative somme che sono destinate ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo nonché ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione in attuazione del presente articolo.

Art. 11.
Provvedimenti in materia di forestazione e  piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali,  dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale

1. In attuazione della politica regionale unitaria prevista dall’art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e dei vincoli di stabilità di bilancio disposti dalla decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011/1999/UE, pubblicata nella g.u.u.e. del 6 aprile 2011, serie L/91, l’amministrazione regionale è autorizzata a programmare, in coerenza con il Piano nazionale per il sud di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 11 gennaio 2011, n. 1,  un “Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale”. L’amministrazione presiede ai compiti di alta sorveglianza per la conservazione e tutela secondo i termini del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della legge regionale  6 aprile 1996, n. 16.

2. Nelle more della riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate da effettuarsi ai sensi della deliberazione CIPE  n. 1/2011, la spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalle linee d’azione 4.3 ‘Rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste’ e 4.4 ‘Utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell’ambiente’, pari, rispettivamente, a 242.000 migliaia di euro e 144.000 migliaia di euro per l’anno 2011, è posta a carico del bilancio della Regione.

3. Per le finalità del comma 2, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento d’investimenti coerenti con l’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 pari, rispettivamente, a 157.934 migliaia di euro e 140.432 migliaia di euro.

4. Al verificarsi dei presupposti per il finanziamento delle linee d’azione di cui al comma 2 con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, l’autorizzazione di cui al comma 3 è ridotta di pari importo.

5. In attuazione del presente articolo il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione.

6. Al personale assunto in attuazione degli articoli 45 ter e 46 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio economico 2010 – 2011 e 2012 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

7. Gli oneri discendenti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006-2009 del settore forestale, sono determinati, per l’esercizio finanziario 2011, in 14.000 migliaia di euro e in 2.800 migliaia di euro, a valere, rispettivamente sulle disponibilità dell’U.P.B.10.5.1.3.2,  capitolo 155318 e dell’U.P.B. 12.4.1.3.2, capitolo 150536. Per l’esercizio finanziario 2012, la relativa spesa, pari a 11.000 migliaia di euro ed a 2.800 migliaia di euro trova riscontro, rispettivamente, nell’ U.P.B. 10.5.1.3.2 e nell’U.P.B. 12.4.1.3.2 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013.

Art. 12.
Linea d’azione ‘Itinerario Ragusa-Catania’. Anticipazione regionale
1. Nelle more della definizione della riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 11 gennaio 2011, n. 1, per far fronte agli oneri relativi all’intervento previsto dalla linea di azione 2.1.a ‘Itinerario Ragusa Catania SS 514-SS 194’, è autorizzata a titolo di anticipazione per l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 5.000 migliaia di euro.

2. Per le finalità del comma 1, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento d’investimenti coerenti con il comma 18 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Al verificarsi dei presupposti per il finanziamento delle linea d’azione di cui al presente articolo con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, l’autorizzazione di cui al comma 2 è ridotta di pari importo.

4. In attuazione del presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione.

Art. 13.
Pubblicazione informatica delle delibere della Giunta regionale
1. Al fine di garantire la trasparenza della spesa, la Giunta regionale trasmette alla Segreteria generale, entro sette giorni dall’adozione, le delibere per la tempestiva pubblicazione integrale delle stesse sul sito ufficiale della Regione, in un’apposita rubrica facilmente accessibile. La Segreteria generale, con la presente legge, assume l’obbligo di trasferire, in formato digitale, le delibere appena adottate. Le delibere che contengono provvedimenti di spesa o di nomina devono essere poste in particolare evidenza, allegando, in caso di nomine, il curriculum del nominato.

Art. 14.
Modifiche di norme in materia di termini di presentazione di documenti finanziari
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “entro trenta giorni dalla data di presentazione alle camere da parte del Consiglio dei Ministri di quello nazionale” sono sostituite dalle seguenti: ‘entro il 20 luglio di ciascun anno’.

2. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘Entro il 31 maggio di ciascun anno’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Entro il 30 giugno di ciascun anno’.

CAPO IV
Effetti della manovra e disposizioni finali
Art. 15.
Fondi globali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 nelle misure indicate nelle Tabelle ‘A’ e ‘B’, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l’anno 2011, nell’allegata Tabella ‘C’.

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell’allegata Tabella ‘D’ sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nella Tabella medesima.

4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell’allegata Tabella ‘E’ sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2011, 2012 e 2013, nella Tabella medesima.

5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella ‘F’ sono abrogate.

6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell’allegata Tabella ‘G’.

7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell’allegata Tabella ‘I’.

8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza e dell’anno terminale, sono determinati nell’allegata Tabella ‘L’.

9. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima data.

Art. 16.
Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall’1 gennaio 2011.
Art. 17.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE


(1) link al post:ripristinato il fondo
(2) link all'articolo di repubblica Palermo del 20 giugno 2011

domenica 22 maggio 2011

Ecopass a Milano

Continua la battaglia  a Milano per la poltrona di Sindaco tra la Sig.ra Letizia Moratti e il Sig. Giuliano Pisapia.
Questa volta per accaparrarsi qualque voto in più ....entrambi i candidati sarebbero anche disposti, secondo indiscrezioni,  ad eliminare  l' ecopass ed al condonare le "ammende".
Io non entro nel merito se il provvemento dell'ecopass era giusto o sbagliato istituirlo  fin dall'origine ma sorge spontaneo chiedersi per chiunque (come diceva Lubrano..)  ma se l'ecopass  non era necessario perchè l'hanno istituito?(questo è il link dell' l'ordinanza del 28 dicembre 2010).
E poi dove sono andati a finire tutti gli quei studi di fattibilità tutte quelle tabelle relative all'inquinamento?
MISTERI DELLA FEDE.

federalismo fiscale

Sarebbe stato impugnato dalla Giunta Regionale Siciliana il decreto sul municipale (il Dlgs 23/2011) ed in particolare gli artt. 2 e 14 perchè in contrasto con gli art. 36 e 37 delle norme  previste nello statuto regionale.
Vedremo come andrà a finire.

Oltraggio ad un pubblico ufficiale



"I carabinieri camminano sempre in coppia" .....lo sanno pure le pietre e lo scrivono pure gli stessi carabinieri sul loro sito internet: "Sono sempre in coppia, è il rifiuto assoluto dell'individualismo e la spinta verso la collettività. E' una metafora potente che si rincorre sfogliando vecchi testi e antiche cronache e che arriva fino ad oggi. Il "singolo" non esiste nell'Arma. La coppia, il passo cadenzato, il ritmo binario che accompagna tutte le storie dei carabinieri sono il tempo della difesa, della sicurezza. Della rassicurante veglia dell'Arma sul popolo intero.Nei romanzi e nei racconti che hanno per protagonisti i carabinieri l'azione del singolo, anche quando è individuale e nelle scene in cui l'uomo appare da solo, non è mai da considerarsi nel suo muoversi isolato. E' sempre collettiva, sempre legata ad altri elementi, collegata ad un compagno che idealmente rappresenta uno status. Di più. Un codice. ."
Anche il legislatore avrà preso spunto da questo assunto quando è andato a riformulare l'art. 341 bis del codice penale, rintroducendo, di fatto, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

La reintroduzione del reato di oltraggio ad un P.U., fa parte di uno dei tanti "pacchetti sicurezza" e precisamente viene inserito nella LEGGE 15 luglio 2009, n. 94. L'articolo in questione è il 341 bis del C.P. (e non più l'art. 341 del C.P. precedentemente previsto nella normativa previgente ed abolito con L. 205/99).
Le novità possono così riassumersi:
- l'offesa deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- è necessaria la presenza di più persone, oltre al pubblico ufficiale e a chi offende;
- l'offesa deve possedere una valenza tale da sminuire contemporaneamente sia l'onore sia il decoro del pubblico ufficiale;
- il fatto deve avvenire mentre il pubblico ufficiale compie un atto del suo servizio;
- il fatto deve avvenire a causa o nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale;
- il risarcimento del danno, nei confronti del pubblico ufficiale e dell'ente di appartenenza, determina l'estinzione del reato.


Da non sottovalutare le cause di non punibilità previste dall'art. 393 bis del C.P. (introdotto sempre dalla L. 94/09), che così recita: "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni".




sabato 21 maggio 2011

Vigile “punito” perchè non saluta il segretario

Il collega sarebbe stato punito per non aver salutato (mentre si trovava a riposo autorizzato) il segretario generale Andrea Matarazzo.Se il fatto fosse vero il vero  plauso lo farei al comandante Aldo Bergaminelli.Qui il link
link

venerdì 20 maggio 2011

Bandiere a favore dei referendum

vigili costretti dal Pdl a rimuoverle casa per casa
ecco il link

sosta vietata a prostituta adescatrice

Qualche giorno fa i colleghi della stradale,  applicando alla lettera il nostro c.d.s. e precisamente l'art. 190 comma 4^, sanzionavano con €uro 24,00  una prostituta a Genova  che sostava sulla carreggiata.
Gli organi di stampa (come al solito) sono apparsi quasi increduli nel dare la notizia (e forse ha destato più clamore a causa dello stop da parte della consulta ai sindaci sceriffi),  riferendo nel contempo, che la prostituta si sarebbe rivolta ad un legale per addurre le Sue ragioni (sarei curioso di sapere quali sono).
Aggiungi didascalia
A mio modesto avviso non c'è nulla da eccepire a questa vicenda perchè l'art. 190, comma 4, appare fin troppo chiaro e  quindi non suscettibile di interpretazioni varie (anche le più bizzarre).Ben diverso sarebbe stato se la stessa fosse stata sanzionata per essersi fermata (sebbene il codice utilizzi il termine indugiare per i pedoni), perchè il legislatore non ha ancora esteso, ad oggi,  il divieto di fermata ai pedoni come invece viene rappresentato in questa foto accanto (v. art. 120 comma 1 lettera b) del reg. di es. al C.d.S. ).
Personalmente non credo nemmeno che per la modica cifra di 24 euro la prostituta si sia rivolta o abbia intenzione di rivolgersi ad un legale, perchè la stessa  impiegherebbe più tempo a rivolgersi ad un avvocato che nel fare una marchetta.
Chi lo sà,.... magari  vuole  appigliarsi all'art. 4 689/81 (stato di necessita  o legittima difesa).Sarebbe curioso sapere l'esito della vicenda.

martedì 17 maggio 2011

Regione Sicilia- Legge 5 aprile 2011, n. 5 (3^ parte)

Attivita’ Produttive

Tra le novità di rilievo inserite nella l.r. 5/11 ve ne sono alcune che dovrebbero   semplificare e razionalizzare  le procedure amministrative  connesse al sistema produttivo (il condizionale è d’obbligo).
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Con l’art. 10 della L.R. 5, viene sostituito tutto  l’art. 36  della  legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed il primo comma dell’art 37 della legge medesima.:

  1. le funzioni inerenti lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) sono esercitate dai comuni  ( in  attuazione alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni);
  2. modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate;
  3. promozione  di intese  per la partecipazione dei SUAP  al portale “impresainungiorno”;
  4. promozione di accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell’assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche;
  5. costituzione di un Comitato tecnico regionale per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l’adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici;
  6. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché  cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni
------------------------------
Con l’art. 19 della l.r. 5, viene soppressa la commissione edilizia comunale ed in materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che è così modificato:

a) al comma 1 le parole “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle parole “entro venti giorni”;
b) al comma 2 le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “settantacinque giorni”;
c) al comma 3 sono soppresse le parole “inoltrandola alla commissione edilizia comunale per l’espressione del parere di  competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.”;
d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;
e) al comma 5 le parole “entro centoventi giorni”sono sostituite dalle parole “entro settantacinque giorni.
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Con l’art. 6 e 9 della l.r. 5,viene sostituito  l’art. 22 della L.R. 10/91  e viene aggiunta la rubrica “la segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA)
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Con l’art. 7 della l.r. 5, l’istituto del  silenzio assenso e  il diritto di accesso vengono adeguati alla disciplina statale ed in particolare agli artt. 20, 22, 23, 24 e 25 della Legge 241/90.

lunedì 16 maggio 2011

Regione Sicilia- Legge 5 aprile 2011, n. 5 (2^ parte)

Art. 15.
Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso 1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti di cui all’art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in osservanza delle previsioni contenute nel “Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione” adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, svolgono una attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette.

Regione Sicilia- Legge 5 aprile 2011, n. 5 (1 parte)

Pubblicata sulla G.U.R.S. n. 16 dell’11 aprile 2011, si compone di 26 articoli, e rappresenta in Sicilia un vero e proprio tsunami in quanto è un insieme di disposizioni per:
  1. la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche;
  2. il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso;
  3. il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.
Ma vediamo  nel concreto  cosa va a modificare:

L.R. 30 aprile 1991, n. 10
(testo coordinato con la L.R. 5 aprile 2011 n.5)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
Principi
Art. 1
Ambito di applicazione e principi generali dell’attività amministrativa

1. L’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell’Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2
Tempi di conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
2 bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.
2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all’articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.
4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.
4 bis. Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.
4 ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4 quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.
Art. 3
Motivazione del provvedimento
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 3 bis
Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale
1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l’amministrazione digitale) l’Assessore regionale per l’economia predispone il “Piano per l’innovazione tecnologica della Regione” (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, all’approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell’amministrazione regionale e di quelle di cui all’art. 1.
3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell’amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l’amministrazione digitale.
4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell’amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall’attuazione del predetto piano.
5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell’amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all’indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.
6. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.
Titolo II
Responsabile del procedimento
Art. 4
Unità organizzative responsabili del procedimento
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicita e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento.
Art. 5
Responsabile del procedimento
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 8 e, a richiesta, chiunque vi abbia interesse.
4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o in istruttoria.
Art. 6
Compiti del responsabile procedimento
Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
2. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni.
2-bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.
Art. 7
Operatori non responsabili del procedimento
1. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.
Titolo
III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 8
Comunicazione di avvio del procedimento
1.L'amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenirvi per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.
2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.
3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 9
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, 2 bis e 2 ter, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.
 3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 10
Intervento nel procedimento
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 11
Diritti dei partecipanti al procedimento
1. I soggetti cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto :
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 34 della presente legge;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11 bis
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Art. 12
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 11, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 13
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 14
Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.
Titolo IV
Semplificazione dell'azione amministrativa
Art. 15
Conferenza di servizi
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Se il motivato dissenso di cui all’articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un’amministrazione regionale o locale in materia di possono essere formulate una sola volta.
3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
5. Qualora l’amministrazione procedente richieda pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla richiesta, l’amministrazione procede indipendentemente dall’acquisizione degli stessi anche se richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l’obbligo per l’organo consultivo di trasmettere all’amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.
7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell’organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 4 quater dell’articolo 2.
Art. 18
Registro delle opere pubbliche
1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera in corso, la ditta esecutrice dell'opera e gli estremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta sul progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l'importo dei lavori a base d'asta, l'ente finanziatore dell'opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica.
2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può tenerne parziale copia entro dieci giorni dalla domanda.
Art. 20
Valutazioni tecniche
1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza della amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro quarantacinque dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell'amministrazione pubblica e ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.
Art. 21
Autocertificazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 22
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 23
Silenzio assenso
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”.
Art. 24
Disposizioni sanzionatorie
1. Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
2. Salva la responsabilità penale di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di dichiarazioni mendaci o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti la conformazione dell'attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell'attività svolta.
3. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
Titolo V
Accesso ai documenti amministrativi
Art. 25
Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 28 bis
Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana
1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione Siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.
3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonchè da qualsiasi altro diritto. 
Art. 29
Pubblicità degli atti
1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale della Regione, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'art. 1, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere pubblicati integralmente, per l'Amministrazione regionale, nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale ed all'albo delle Amministrazioni regionali interessate, dandosene avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione, e, per le altre amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti. 
Art. 30
Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25.
2. Le misure suindicate saranno comunicate alla commissione istituita con l'art. 31.
3. La commissione di cui al comma 2 terrà gli opportuni e necessari rapporti con la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita con l'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 31
Commissione di garanzia per l’accesso ai documenti amministrativi
1. E' istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l’accesso ai documenti amministrativi.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali cinque deputati all'Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa assemblea regionale, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi siciliane in materie giuridico -amministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore, eletti dai dipendenti regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione.
3. La commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all'Assemblea regionale siciliana si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato della stessa Assemblea nel corso del quinquennio.
4. La commissione adotta le determinazioni previste dall’art.25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, vigila sull'osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sull'applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l'effettività del diritto di accesso.
5. Tutti i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare alla commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i documenti da essa richiesti. 
Titolo VI
Disposizioni finali e transitorie 
Art. 33
Identificabilità dei dipendenti a contatto con gli utenti
1. Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all'art. 1 addetti a servizi che importano diretti contatti con gli utenti devono essere immediatamente identificabili.
2. I soggetti di cui all'art. 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano, in conformità dei rispettivi ordinamenti, le modalità ed i criteri per l'identificazione di cui al presente articolo.
3. Il dipendente che si sottragga all'identificazione, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 50,00 per ogni giornata in cui non sia stata possibile l'identificazione.
Art. 36
Abrogazioni e modifiche di norme
1. Sono abrogati l'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e l'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 34, comma 1.
Art. 37
Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione.
Art. 38
Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 aprile 1991.

NICOLOSI